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Document 32014R0432

Regolamento (UE) n. 432/2014 del Consiglio, del 22 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

GU L 126 del 29.4.2014, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/432/oj

29.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 126/1


REGOLAMENTO (UE) N. 432/2014 DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (UE) n. 43/2014 (1) il Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

(2)

Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e alle navi della Norvegia e delle Isole Færøer nelle acque dell'Unione, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno a seguito di consultazioni sui diritti di pesca detenuti secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (2) e con le Isole Færøer (3), rispettivamente. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer si sono concluse rispettivamente il 12 marzo 2014 e il 13 marzo 2014. Inoltre, il 28 marzo 2014 si sono concluse le consultazioni fra Stati costieri per quanto riguarda il melù e fra l'Unione, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa per quanto riguarda l'aringa atlantico-scandinava. Ciò ha permesso alla Norvegia e all'Unione di discutere accordi di reciprocità in materia di accesso alle risorse nelle acque rispettive. È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 43/2014.

(3)

Conformemente all'esito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare le navi dell'Unione a prelevare fino al 10 % in più del contingente a essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. Allo stesso modo, l'Unione può prelevare nel 2015 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole nel 2014. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca, allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione, permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l'utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n 847/96 continuino ad applicarsi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 40/2013.

(4)

Nella sua seconda riunione annuale del 2014, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. La SPRFMO ha inoltre ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014. È opportuno che tali disposizioni siano recepite nel diritto dell'Unione.

(5)

È necessario chiarire una serie di disposizioni riguardanti determinati stock, il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

(6)

I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1o gennaio e dal 1o febbraio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, i limiti di cattura e dello sforzo per la pesca di fondo nella zona specificata dalla SPRFMO dovrebbero applicarsi a decorrere dal 4 maggio 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura e regimi di limitazione dello sforzo incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unionee, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a)

eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa;

b)

melù nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV;

c)

sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;

d)

sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;

e)

sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1;

f)

sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

g)

aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II;

h)

merluzzo carbonaro nel Mare del Nord;

i)

passera di mare nel Mare del Nord;

j)

le aringhe nel Mare del Nord a nord di 53° N;

k)

le aringhe nelle zone IVc e VIId;

l)

eglefino nella zona IIIa.

2.   Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2014.

3.   I quantitativi utilizzati nel 2014 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

4.   I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

5.   I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

6.   Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»;

3)

l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.»;

4)

all'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio 2014.»;

5)

l'allegato IA è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento;

6)

l'allegato IB è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento;

7)

l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

8)

l'allegato IIC è modificato a norma dell'allegato IV del presente regolamento;

9)

l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

10)

l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unionee europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Tuttavia:

a)

l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 4 maggio 2014; e

b)

l'articolo 1, punto 8, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

(2)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(3)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).


ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1)

la voce relativa al brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

(USK/567EI.)

Germania

13

 

 

Spagna

46

 

 

Francia

548

 

 

Irlanda

53

 

 

Regno Unito

264

 

 

Altri

13 (1)

 

 

Unione

937

 

 

Norvegia

2 923 (2)  (3)  (4)

 

 

TAC

3 860

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

2)

la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(USK/04-N.)

Belgio

0

 

 

Danimarca

165

 

 

Germania

1

 

 

Francia

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

4

 

 

Unione

170

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3)

la voce relativa al pesce tamburo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Pesce tamburo

Caproidae

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

(BOR/678-)

Danimarca

31 291

 

 

Irlanda

88 115

 

 

Regno Unito

8 103

 

 

Unione

127 509

 

 

TAC

127 509»

 

TAC analitico

4)

la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (5)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A.)

Danimarca

19 357 (6)

 

 

Germania

310 (6)

 

 

Svezia

20 248 (6)

 

 

Unione

39 915 (6)

 

 

Isole Færøer

600 (7)

 

 

TAC

46 750

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

5)

la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (8)

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danimarca

80 026

 

 

Germania

49 675

 

 

Francia

23 226

 

 

Paesi Bassi

59 291

 

 

Svezia

4 782

 

 

Regno Unito

65 022

 

 

Unione

282 022

 

 

Norvegia

136 311 (9)

 

 

TAC

470 037

 

TAC analitico

6)

la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (11)

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/04-N.)

Svezia

866 (11)

 

 

Unione

866

 

 

TAC

470 037

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

7)

la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (12)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

(HER/03A-BC)

Danimarca

5 692

 

 

Germania

51

 

 

Svezia

916

 

 

Unione

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

8)

la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (13)

Clupea harengus

Zona:

IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

(HER/2A47DX)

Belgio

65

 

 

Danimarca

12 526

 

 

Germania

65

 

 

Francia

65

 

 

Paesi Bassi

65

 

 

Svezia

61

 

 

Regno Unito

238

 

 

Unione

13 085

 

 

TAC

13 085

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

9)

la voce relativa all'aringa nelle zone IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

IVc, VIId (15)

(HER/4CXB7D)

Belgio

9 229 (16)

 

 

Danimarca

1 153 (16)

 

 

Germania

716 (16)

 

 

Francia

12 800 (16)

 

 

Paesi Bassi

22 837 (16)

 

 

Regno Unito

4 969 (16)

 

 

Unione

51 704

 

 

TAC

470 037

 

TAC analitico

10)

la voce relativa all'aringa nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg (17), VIIh (17), VIIj (17) and VIIk (17)

(HER/7G-K.)

Germania

248

 

 

Francia

1 380

 

 

Irlanda

19 324

 

 

Paesi Bassi

1 380

 

 

Regno Unito

28

 

 

Unione

22 360

 

 

TAC

22 360

 

TAC analitico

11)

la voce relativa al merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

10 (18)

 

 

Danimarca

3 177 (18)

 

 

Germania

80 (18)

 

 

Paesi Bassi

20 (18)

 

 

Svezia

556 (18)

 

 

Unione

3 843

 

 

TAC

3 972

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

12)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

821 (19)

 

 

Danimarca

4 720 (19)

 

 

Germania

2 992 (19)

 

 

Francia

1 015 (19)

 

 

Paesi Bassi

2 667 (19)

 

 

Svezia

31 (19)

 

 

Regno Unito

10 827 (19)

 

 

Unione

23 073

 

 

Norvegia

4 726 (20)

 

 

TAC

27 799

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

13)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/04-N.)

Svezia

382 (21)

 

 

Unione

382

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

14)

la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIId

(COD/07D.)

Belgio

70 (22)

 

 

Francia

1 360 (22)

 

 

Paesi Bassi

40 (22)

 

 

Regno Unito

150 (22)

 

 

Unione

1 620

 

 

TAC

1 620

 

TAC analitico

15)

la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(ANF/04-N.)

Belgio

45

 

 

Danimarca

1 152

 

 

Germania

18

 

 

Paesi Bassi

16

 

 

Regno Unito

269

 

 

Unione

1 500

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

16)

la voce relativa alla rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

2 191

 

 

Francia

2

 

 

Portogallo

436

 

 

Unione

2 629

 

 

TAC

2 629»

 

TAC analitico

17)

la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(HAD/3A/BCD)

Belgio

11

 

 

Danimarca

1 898

 

 

Germania

121

 

 

Paesi Bassi

2

 

 

Svezia

224

 

 

Unione

2 256

 

 

TAC

2 355»

 

TAC analitico

18)

la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(HAD/2AC4.)

Belgio

238

 

 

Danimarca

1 637

 

 

Germania

1 042

 

 

Francia

1 816

 

 

Paesi Bassi

179

 

 

Svezia

165

 

 

Regno Unito

27 002

 

 

Unione

32 079

 

 

Norvegia

6 205

 

 

TAC

38 284

 

TAC analitico

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(HAD/*04N-)

Unione

23 862»

19)

la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HAD/04-N.)

Svezia

707 (23)

 

 

Unione

707

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

20)

la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

(WHG/03A.)

Danimarca

929

 

 

Paesi Bassi

3

 

 

Svezia

99

 

 

Unione

1 031

 

 

TAC

1 050»

 

TAC precauzionale

21)

la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa

(WHG/2AC4.)

Belgio

326

 

 

Danimarca

1 410

 

 

Germania

367

 

 

Francia

2 119

 

 

Paesi Bassi

815

 

 

Svezia

3

 

 

Regno Unito

10 193

 

 

Unione

15 233

 

 

Norvegia

859 (24)

 

 

TAC

16 092

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

22)

la voce relativa al merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

(WHG/7X7A-C)

Belgio

202

 

 

Francia

12 400

 

 

Irlanda

5 747

 

 

Paesi Bassi

101

 

 

Regno Unito

2 218

 

 

Unione

20 668

 

 

TAC

20 668»

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

23)

la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(WHG/04-N.) per il merlano;

(POL/04-N.) per il merluzzo giallo

Svezia

190 (25)

 

 

Unione

190

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

24)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

28 325 (26)

 

 

Germania

11 013 (26)

 

 

Spagna

24 013 (26)  (27)

 

 

Francia

19 712 (26)

 

 

Irlanda

21 934 (26)

 

 

Paesi Bassi

34 539 (26)

 

 

Portogallo

2 231 (26)  (27)

 

 

Svezia

7 007 (26)

 

 

Regno Unito

36 751 (26)

 

 

Unione

185 525 (26)  (28)

 

 

Norvegia

100 000

 

 

Isole Færøer

15 000

 

 

TAC

1 200 000

 

TAC analitico

25)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

177 983 (29)  (30)

 

 

Isole Færøer

25 000 (31)  (32)

 

 

TAC

1 200 000

 

TAC analitico

26)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

(BLI/5B67-)

Germania

24

 

 

Estonia

4

 

 

Spagna

74

 

 

Francia

1 693

 

 

Irlanda

6

 

 

Lituania

1

 

 

Polonia

1

 

 

Regno Unito

431

 

 

Altri

6 (33)

 

 

Unione

2 240

 

 

Norvegia

150 (34)

 

 

Isole Færøer

150 (35)

 

 

TAC

2 540

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

27)

la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione della zona IV

(LIN/04-C.)

Belgio

16

 

 

Danimarca

243

 

 

Germania

150

 

 

Francia

135

 

 

Paesi Bassi

5

 

 

Svezia

10

 

 

Regno Unito

1 869

 

 

Unione

2 428

 

 

TAC

2 428»

 

TAC analitico

(28)

la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

(LIN/6X14.)

Belgio

32

 

 

Danimarca

6

 

 

Germania

115

 

 

Spagna

2 332

 

 

Francia

2 487

 

 

Irlanda

623

 

 

Portogallo

6

 

 

Regno Unito

2 863

 

 

Unione

8 464

 

 

Norvegia

5 500 (36)  (37)  (38)

 

 

Isole Færøer

200 (39)  (40)

 

 

TAC

14 164

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

29)

la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(LIN/04-N.)

Belgio

7

 

 

Danimarca

835

 

 

Germania

23

 

 

Francia

9

 

 

Paesi Bassi

1

 

 

Regno Unito

75

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

30)

la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NEP/04-N.)

Danimarca

947

 

 

Germania

0

 

 

Regno Unito

53

 

 

Unione

1 000

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

31)

la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

(PRA/03A.)

Danimarca

2 308

 

 

Svezia

1 243

 

 

Unione

3 551

 

 

TAC

6 650»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

(32)

la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(PRA/04-N.)

Danimarca

357

 

 

Svezia

123 (41)

 

 

Unione

480

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

33)

la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgio

60

 

 

Danimarca

7 830

 

 

Germania

40

 

 

Paesi Bassi

1 506

 

 

Svezia

419

 

 

Unione

9 855

 

 

TAC

10 056»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

34)

la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgio

6 407 (42)

 

 

Danimarca

20 823 (42)

 

 

Germania

6 007 (42)

 

 

Francia

1 202 (42)

 

 

Paesi Bassi

40 045 (42)

 

 

Regno Unito

29 633 (42)

 

 

Unione

104 117

 

 

Norvegia

7 514

 

 

TAC

111 631

 

TAC analitico

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(PLE/*04N-)

Unione

42 723

35)

la voce relativa alla passera di mare nelle zone VIId e VIIe è sostituita dalla seguente

«Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId e VIIe

(PLE/7DE.)

Belgio

871 (43)

 

 

Francia

2 903 (43)

 

 

Regno Unito

1 548 (43)

 

 

Unione

5 322

 

 

TAC

5 322

 

TAC analitico

36)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(POK/2A34.)

Belgio

27

 

 

Danimarca

3 189

 

 

Germania

8 054

 

 

Francia

18 953

 

 

Paesi Bassi

81

 

 

Svezia

438

 

 

Regno Unito

6 175

 

 

Unione

36 917

 

 

Norvegia

40 619 (44)

 

 

TAC

77 536

 

TAC analitico

37)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

(POK/56-14)

Germania

367

 

 

Francia

3 647

 

 

Irlanda

403

 

 

Regno Unito

3 128

 

 

Unione

7 545

 

 

Norvegia

500 (45)

 

 

TAC

8 045

 

TAC analitico

38)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(POK/04-N.)

Svezia

880 (46)

 

 

Unione

880

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

39)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

(GHL/2A-C46)

Danimarca

11

 

 

Germania

20

 

 

Estonia

11

 

 

Spagna

11

 

 

Francia

185

 

 

Irlanda

11

 

 

Lituania

11

 

 

Polonia

11

 

 

Regno Unito

729

 

 

Unione

1 000

 

 

Norvegia

1 000 (47)

 

 

TAC

2 000

 

TAC analitico

40)

la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

(MAC/2A34.)

Belgio

768 (49)

 

 

Danimarca

26 530 (49)

 

 

Germania

800 (49)

 

 

Francia

2 417 (49)

 

 

Paesi Bassi

2 434 (49)

 

 

Svezia

7 101 (48)  (49)

 

 

Regno Unito

2 254 (49)

 

 

Unione

42 304 (48)  (49)

 

 

Norvegia

256 936 (50)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

41)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

31 490

 

 

Spagna

33

 

 

Estonia

262

 

 

Francia

20 996

 

 

Irlanda

104 967

 

 

Latvia

194

 

 

Lithuania

194

 

 

Paesi Bassi

45 922

 

 

Poland

2 217

 

 

Regno Unito

288 666

 

 

Unione

494 941

 

 

Norvegia

22 179 (51)  (52)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

42)

la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombrol

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spagna

46 677 (53)

 

 

Francia

310 (53)

 

 

Portogallo

9 648 (53)

 

 

Unione

56 635

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

43)

la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

19 437 (54)

 

 

Unione

19 437 (54)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

44)

la voce relativa alla sogliola nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SOL/24-C.)

Belgio

991

 

 

Danimarca

453

 

 

Germania

793

 

 

Francia

198

 

 

Paesi Bassi

8 945

 

 

Regno Unito

510

 

 

Unione

11 890

 

 

Norvegia

10 (55)

 

 

TAC

11 900

 

TAC analitico

45)

la voce relativa alle sogliole nelle zone VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

403

 

 

Portogallo

669

 

 

Unione

1 072

 

 

TAC

1 072»

 

TAC precauzionale

46)

la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

(SPR/03A.)

Danimarca

22 300 (56)

 

 

Germania

47 (56)

 

 

Svezia

8 437 (56)

 

 

Unione

30 784

 

 

TAC

33 280

 

TAC precauzionale

47)

la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SPR/2AC4-C)

Belgio

1 546 (58)

 

 

Danimarca

122 383 (58)

 

 

Germania

1 546 (58)

 

 

Francia

1 546 (58)

 

 

Paesi Bassi

1 546 (58)

 

 

Svezia

1 330 (57)  (58)

 

 

Regno Unito

5 103 (58)

 

 

Unione

135 000

 

 

Norvegia

9 000

 

 

TAC

144 000

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

48)

la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

(JAX/4BC7D)

Belgio

31 (61)

 

 

Danimarca

13 397 (61)

 

 

Germania

1 183 (59)  (61)

 

 

Spagna

249 (61)

 

 

Francia

1 111 (59)  (61)

 

 

Irlanda

843 (61)

 

 

Paesi Bassi

8 065 (59)  (61)

 

 

Portogallo

28 (61)

 

 

Svezia

75 (61)

 

 

Regno Unito

3 188 (59)  (61)

 

 

Unione

28 170

 

 

Norvegia

3 550 (60)

 

 

TAC

31 720

 

TAC precauzionale

49)

la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IVa, nelle zone VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

(JAX/2A-14)

Danimarca

11 432 (62)  (64)

 

 

Germania

8 920 (62)  (63)  (64)

 

 

Spagna

12 167 (64)

 

 

Francia

4 591 (62)  (63)  (64)

 

 

Irlanda

29 708 (62)  (64)

 

 

Paesi Bassi

35 790 (62)  (63)  (64)

 

 

Portogallo

1 172 (64)

 

 

Svezia

675 (62)  (64)

 

 

Regno Unito

10 757 (62)  (63)  (64)

 

 

Unione

115 212

 

 

Isole Færøer

1 700 (65)

 

 

TAC

116 912

 

TAC analitico

50)

la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(NOP/2A3A4.)

Danimarca

106 152 (66)

 

 

Germania

20 (66)  (67)

 

 

Paesi Bassi

78 (66)  (67)

 

 

Unione

106 250 (66)

 

 

Norvegia

15 000

 

 

Isole Færøer

7 000 (68)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

51)

la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarki

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(NOP/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

52)

la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Pesce industriale

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(I/F/04-N.)

Svezia

800 (69)  (70)

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

53)

la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

(OTH/5B67-C)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

140 (71)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

54)

la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(OTH/04-N.)

Belgio

40

 

 

Danimarca

3 625

 

 

Germania

409

 

 

Francia

168

 

 

Paesi Bassi

290

 

 

Svezia

Non pertinente (72)

 

 

Regno Unito

2 719

 

 

Unione

7 250 (73)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

55)

la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Unione

Non pertinente

 

 

Norvegia

4 000 (74)  (75)

 

 

Isole Færøer

150 (76)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)  Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(3)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-):

3 000

(4)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia sono pescati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)

5 500

Brosmio (USK/*5B67-)

2 923

(5)

I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t:

2 000»

(5)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(6)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

(7)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).»

(8)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

(9)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/*04N-) ()

 

Unione

50 000

 

()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).»

(10)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).»

(11)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(12)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»

(13)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»

(14)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(15)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(16)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).»

(17)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.»

(18)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»

(19)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(20)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(COD/*04N-)

Unione

20 054»

(21)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(22)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»

(23)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

(24)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi della zona IV

(WHG/*04N-)

Unione

10 320»

(25)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.»

(26)  Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1):

61,4  %

(27)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(28)  Condizione speciale: di cui fino al seguente quantitativo può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.):

25 000»

(29)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(30)  Condizioni speciali: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):

44 496

Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

25 %

(31)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(32)  Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):

6 250»

(33)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(34)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(35)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb.»

(36)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):

2 000

(37)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

5 500

Brosmio (USK/*5B67-)

2 923

(38)  I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:

3 000

(39)  Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).

(40)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.):

75»

(41)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(42)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»

(43)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»

(44)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.»

(45)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).»

(46)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.»

(47)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).»

(48)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):

247

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(49)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(50)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

74 500

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):

3 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IIIa

IIIa e IVbc

IVb

IVc

VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014.

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

0

4 130

0

0

15 918

Francia

0

490

0

0

0

Paesi Bassi

0

490

0

0

0

Svezia

0

0

390

10

4 112

Regno Unito

0

490

0

0

0

Norvegia

3 000

0

0

0

(51)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(52)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

51 387

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2014

Acque norvegesi della zona IIa

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

Germania

19 005

2 557

Francia

12 671

1 703

Irlanda

63 351

8 524

Paesi Bassi

27 715

3 727

Regno Unito

174 223

23 445

Unione

296 965

39 956»

(53)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

3 920

Francia

26

Portogallo

810»

(54)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.»

(55)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).»

(56)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).»

(57)  Inclusi i cicerelli.

(58)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).»

(59)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

(60)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (JAX/*04-C.).

(61)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).»

(62)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

(63)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

(64)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).

(65)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.»

(66)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).

(67)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(68)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»

(69)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(70)  Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).»

(71)  Da pescare esclusivamente con palangari.»

(72)  Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(73)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.»

(74)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(75)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(76)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).»


ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

1)

la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

9 (1)

 

 

Danimarca

9 333 (1)

 

 

Germania

1 635 (1)

 

 

Spagna

31 (1)

 

 

Francia

403 (1)

 

 

Irlanda

2 417 (1)

 

 

Paesi Bassi

3 341 (1)

 

 

Polonia

472 (1)

 

 

Portogallo

31 (1)

 

 

Finlandia

145 (1)

 

 

Svezia

3 459 (1)

 

 

Regno Unito

5 968 (1)

 

 

Unione

27 244 (1)

 

 

Norvegia

24 519 (2)

 

 

TAC

418 487

 

TAC analitico

2)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(COD/1N2AB.)

Germania

2 480

 

 

Greece

307

 

 

Spagna

2 766

 

 

Irlanda

307

 

 

Francia

2 276

 

 

Portogallo

2 766

 

 

Regno Unito

9 622

 

 

Unione

20 524

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

3)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

(COD/N1GL14)

Germania

1 800 (3)

 

 

Regno Unito

400 (3)

 

 

Unione

2 200 (3)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

4)

la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

(COD/1/2B.)

Germania

7 667 (6)

 

 

Spagna

14 260 (6)

 

 

Francia

3 718 (6)

 

 

Poland

3 035 (6)

 

 

Portogallo

2 806 (6)

 

 

Regno Unito

5 172 (6)

 

 

Altri Stati membri

250 (4)  (6)

 

 

Unione

36 908 (5)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

5)

la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino

Germania

19

 

 

Francia

114

 

 

Regno Unito

817

 

 

Unione

950

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

6)

la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(HAL/514GRN)

Portogallo

125

 

 

Unione

125

 

 

Norvegia

75 (7)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

7)

la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(HAL/N1GRN.)

Unione

125

 

 

Norvegia

75 (8)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

8)

la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GRV/514GRN)

Unione

40 (9)

 

 

TAC

Non pertinente (10)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

9)

la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GRV/N1GRN.)

Unione

40 (11)

 

 

TAC

Non pertinente (12)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

10)

la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(HAD/1N2AB.)

Germania

257

 

 

Francia

154

 

 

Regno Unito

789

 

 

Unione

1 200

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

11)

la voce relativa alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva azzurra

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque delle Isole Færøer

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

880

 

 

Germania

60

 

 

Francia

96

 

 

Paesi Bassi

84

 

 

Regno Unito

880

 

 

Unione

2 000

 

 

TAC

1 200 000 (13)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

12)

la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva and molva dypterygia

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(LIN/05B-F.) per la molva

(BLI/05B-F.) per la molva azzurra

Germania

439

 

 

Francia

975

 

 

Regno Unito

86

 

 

Unione

1 500 (14)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

13)

la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(PRA/514GRN)

Danimarca

1 325

 

 

Francia

1 325

 

 

Unione

2 650

 

 

Norvegia

2 550

 

 

Isole Færøer

1 300

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

14)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(POK/1N2AB.)

Germania

2 040

 

 

Francia

328

 

 

Regno Unito

182

 

 

Unione

2 550

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

15)

la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(POK/05B-F.)

Belgio

60

 

 

Germania

372

 

 

Francia

1 812

 

 

Paesi Bassi

60

 

 

Regno Unito

696

 

 

Unione

3 000

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

16)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(GHL/1N2AB.)

Germania

25 (15)

 

 

Regno Unito

25 (15)

 

 

Unione

50 (15)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

17)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

(GHL/N1GRN.)

Germania

1 925

 

 

Unione

1 925 (16)

 

 

Norvegia

575

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

18)

la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

(GHL/514GRN)

Germania

3 781

 

 

Regno Unito

199

 

 

Unione

3 980 (17)

 

 

Norvegia

575

 

 

Isole Færøer

110

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

19)

la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(RED/1N2AB.)

Germania

766 (18)

 

 

Spagna

95 (18)

 

 

Francia

84 (18)

 

 

Portogallo

405 (18)

 

 

Regno Unito

150 (18)

 

 

Unione

1 500 (18)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

20)

la voce relativa agli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani (pelagici)

Sebastes spp.

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

(RED/N1G14P)

Germania

1 926 (19)  (20)  (21)

 

 

Francia

10 (19)  (20)  (21)

 

 

Regno Unito

14 (19)  (20)  (21)

 

 

Unione

1 950 (19)  (20)  (21)

 

 

Norvegia

800

 

 

Isole Færøer

250 (22)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

21)

la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(RED/05B-F.)

Belgio

9

 

 

Germania

1 196

 

 

Francia

81

 

 

Regno Unito

14

 

 

Unione

1 300

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

22)

la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone I e II

(OTH/1N2AB.)

Germania

117 (23)

 

 

Francia

47 (23)

 

 

Regno Unito

186 (23)

 

 

Unione

350 (23)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

23)

la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Altre specie (24)

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(OTH/05B-F.)

Germania

322

 

 

Francia

289

 

 

Regno Unito

189

 

 

Unione

800

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

24)

la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Pesce piatto

Zona:

Vb (acque delle Isole Færøer)

(FLX/05B-F.)

Germania

54

 

 

Francia

42

 

 

Regno Unito

204

 

 

Unione

300

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

(2)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

(HER/*2AJMN):

 

24 519»

(3)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1.

non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2014;

2.

possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e ad est di 35°15'O.

COD/GRL2

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30'N e 63°45'N ad est di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e tra 44°00'O e 35°15'O.

COD/GRL3

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e a est di 42°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00'N e 62°30'N ad est di 44°00'O

COD/GRL4

La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59°00'N ad ovest di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad ovest di 42°00'O.»

(4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(5)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(6)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»

(7)  Da pescare con palangari (HAL/*514GN).»

(8)  Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).»

(9)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(10)  Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G).

60

Condizioni speciali:

è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»

(11)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(12)  Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).

60

Condizioni speciali:

è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»

(13)  TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.»

(14)  Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

500»

(15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

(16)  Da pescare a sud di 68° N.»

(17)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.»

(18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

(19)  Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.

(20)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(21)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(22)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).»

(23)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

(24)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

6 552,08

 

 

Paesi Bassi

7 101,78

 

 

Lithuania

4 559,1

 

 

Poland

7 839,05

 

 

Unione

26 052

 

 

TAC

Non pertinente»

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


ALLEGATO IV

Il testo dell'allegato IIC, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 43/2014 è sostituito dal seguente:

«7.1.

La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.»


ALLEGATO V

«ALLEGATO III

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

77

DK: 25

DE: 5

FR: 1

IE: 8

NL: 9

PL: 1

SV: 10

UK: 18

57

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE: 16

IE: 1

ES: 20

FR: 18

PT: 9

UK: 14

Unallocated: 2

50

Sgombro

Non pertinente

Non pertinente

70 (1)

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK: 450

UK: 30

150

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE: 0

DE: 4

FR: 4

UK: 18

13

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base

70

BE: 0

DE: 10

FR: 40

UK: 20

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE: 8 (3)

FR: 12 (3)

UK: 0 (3)

20 (4)

Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (2)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”

34

DE: 3

DK: 19

FR: 2

NL: 5

UK: 5

20

Linea di pesca

10

UK: 10

6

Sgombro

12

DK: 12

12

Aringa, a nord di 61° N

21

DK: 7

DE: 1

IE: 2

FR: 0

NL: 3

SV: 3

UK: 5

21»


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

(3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Questi dati sono inseriti tra i dati delle “Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.


ALLEGATO VI

«ALLEGATO VIII

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

20

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, II, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela (1)

Snappers (acque Guyana Francese)

45

45


(1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»


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