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Document 32014R0335
Regulation (EU) No 335/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 amending Council Regulation (EC) No 1198/2006 on the European Fisheries Fund, as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
Regolamento (UE) n. 335/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
Regolamento (UE) n. 335/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2014 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
GU L 103 del 5.4.2014, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0508
5.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/33 |
REGOLAMENTO (UE) N. 335/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio sul Fondo europeo per la pesca, per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La crisi economica e finanziaria mondiale senza precedenti ha seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche e finanziarie in numerosi Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà. Essi sperimentano problemi di crescita economica e di stabilità finanziaria e un peggioramento del disavanzo e del debito. |
(2) |
Per controbilanciare gli effetti negativi della crisi sono state adottate importanti misure a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta tuttavia aumentando ed è necessario adottare opportuni provvedimenti per attenuarla mediante la massimizzazione e l’ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca, istituito dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio (3). |
(3) |
Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare la disponibilità di risorse per l’economia, il regolamento (CE) n. 1198/2006 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale modifica ha consentito l’aumento dei pagamenti intermedi e del saldo finale del Fondo europeo per la pesca per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 consente l’applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché taluni Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare alla fine del 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento. |
(5) |
Gli Stati membri che ricevono assistenza finanziaria devono altresì beneficiare dell’aumento del tasso di cofinanziamento fino alla fine del periodo ammesso e dovrebbero essere in grado di richiederlo nelle loro richieste di pagamento del saldo finale, anche qualora l’assistenza finanziaria non sia più fornita. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 va modificato di conseguenza. |
(7) |
In considerazione della natura della crisi senza precedenti è necessario procedere a una rapida adozione delle misure di sostegno. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato:
1) |
all’articolo 76, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «3. In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle seguenti condizioni:»; |
2) |
all’articolo 77, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti dell’importo finale sono maggiorati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata, purché, al 31 dicembre 2013 o successivamente, lo Stato membro rispetti una delle condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c).»; |
3) |
l’articolo 77 bis è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’11 marzo 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 341 del 21.11.2013, pag. 75.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 marzo 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 387/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 7).