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Document 32014R0180

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    GU L 63 del 4.3.2014, p. 13–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/180/oj

    4.3.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/13


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 180/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2014

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 8, l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 13, paragrafo 2, l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 19, paragrafo 3, l’articolo 21, paragrafo 4, l’articolo 27, paragrafo 1, e l’articolo 29, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 228/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 228/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime nell’ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Le nuove norme devono sostituire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione (3). Il suddetto regolamento è abrogato dal regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione (4).

    (2)

    Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell’esenzione dai dazi d’importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d’importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il titolo d’importazione come base del regime di esenzione dai dazi d’importazione per tali prodotti.

    (3)

    Per altri prodotti agricoli non soggetti all’obbligo di presentazione di un titolo d’importazione, è necessario istituire un documento come base del sistema di esenzione dai dazi d’importazione. A tal fine deve essere utilizzato un titolo di esenzione, redatto sulla base del formulario del titolo d’importazione.

    (4)

    È opportuno stabilire le modalità di fissazione dell’importo degli aiuti per l’approvvigionamento di prodotti nell’ambito del regime specifico di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla grande distanza e all’insularità delle regioni ultraperiferiche che impongono a queste ultime oneri gravosi che ne ostacolano notevolmente le attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti dell’Unione, l’aiuto deve tener conto dei prezzi praticati all’esportazione.

    (5)

    È opportuno che il regime di aiuto a favore dei prodotti provenienti dal territorio dell’Unione sia gestito sulla base di un titolo (denominato «titolo di aiuto»), redatto sulla base del formulario del titolo d’importazione.

    (6)

    Per la gestione del regime specifico di approvvigionamento è necessario adottare modalità di rilascio del titolo di aiuto, in deroga alle normali modalità applicabili ai titoli d’importazione conformemente al regolamento (CE) n. 376/2008 (5).

    (7)

    È opportuno che la gestione del regime specifico di approvvigionamento consenta di perseguire un duplice obiettivo. In primo luogo, essa deve favorire un rapido rilascio dei titoli, in particolare grazie alla soppressione dell’obbligo generale di costituire preventivamente una cauzione, nonché al pagamento rapido dell’aiuto per l’approvvigionamento in prodotti provenienti dal territorio dell’Unione. In secondo luogo, essa deve garantire il monitoraggio e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate. Tali finalità sono il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in taluni prodotti agricoli e la compensazione delle conseguenze della loro posizione geografica attraverso un’effettiva ripercussione dei vantaggi del regime fino allo stadio dell’immissione sul mercato dei prodotti destinati all’utilizzatore finale.

    (8)

    È opportuno che le modalità di gestione del regime specifico di approvvigionamento garantiscano che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di approvvigionamento, l’operatore registrato ottenga un titolo per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l’effettività dell’operazione e l’idoneità della domanda di titolo.

    (9)

    Ai fini del monitoraggio delle operazioni che beneficiano del regime, occorre tra l’altro che la durata di validità dei titoli sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo e aereo, che venga prescritto l’obbligo di provare che la fornitura oggetto del titolo è stata effettuata in tempi brevi e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del titolo.

    (10)

    Gli effetti dei vantaggi accordati sotto forma di esenzione dai dazi d’importazione e sotto forma di aiuto per i prodotti provenienti dal territorio dell’Unione devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e sui prezzi pagati dall’utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllare l’effettiva ripercussione dei vantaggi accordati.

    (11)

    È necessario stabilire norme sull’autorizzazione e il monitoraggio delle esportazioni verso i paesi terzi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, come pure sulla loro spedizione verso il resto dell’Unione. In particolare, è opportuno stabilire i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali, nonché i quantitativi di prodotti e le destinazioni delle esportazioni dei prodotti ottenuti da attività di trasformazione a livello locale al fine di favorire lo sviluppo di un commercio regionale.

    (12)

    Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dal regime specifico di approvvigionamento, al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (6), nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.

    (13)

    È opportuno disporre, nell’ambito delle procedure di partenariato in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti degli Stati membri stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e il monitoraggio del regime.

    (14)

    Per poter valutare l’applicazione del regime, è opportuno prevedere comunicazioni periodiche delle autorità competenti degli Stati membri alla Commissione.

    (15)

    È necessario definire, per ogni regime di aiuto a favore delle produzioni locali, il contenuto della domanda di aiuto e i documenti giustificativi che devono essere allegati per la sua valutazione.

    (16)

    È opportuno che le domande di aiuto che contengono errori palesi possano essere corrette in qualsiasi momento.

    (17)

    È indispensabile che i termini previsti per la presentazione e per la modifica delle domande di aiuto siano rispettati, affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle stesse. Occorre pertanto fissare i termini oltre i quali le domande presentate in ritardo non possono essere accettate. È inoltre opportuno applicare una riduzione dell’aiuto per incoraggiare i richiedenti a rispettare i termini fissati.

    (18)

    È opportuno che i richiedenti siano autorizzati a ritirare in qualsiasi momento le proprie domande di aiuto o parti di esse, a condizione che l’autorità competente non li abbia ancora informati di eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto né abbia annunciato un controllo in loco che riveli errori in relazione alla parte di domanda ritirata.

    (19)

    È opportuno che il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto gestiti nell’ambito del sistema integrato sia controllato in modo efficace. A tal fine, e per conseguire una certa armonizzazione dei controlli in tutti gli Stati membri, occorre definire con precisione i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco. Se del caso, gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento con quelli previsti da altre disposizioni dell’Unione.

    (20)

    Occorre determinare il numero minimo di richiedenti da sottoporre a controlli in loco nell’ambito dei vari regimi di aiuto.

    (21)

    È opportuno che il campione minimo da sottoporre a controllo in loco sia selezionato in parte sulla base di un’analisi dei rischi e in parte in modo casuale. Occorre specificare i fattori principali da prendere in considerazione per l’analisi dei rischi.

    (22)

    A seguito dell’accertamento di irregolarità significative è opportuno imporre un tasso di controlli in loco più elevato durante l’anno in corso e in quelli successivi al fine di raggiungere un livello accettabile di sicurezza quanto all’esattezza delle domande di aiuto in questione.

    (23)

    Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta dei richiedenti da controllare. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.

    (24)

    Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti dell’Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, è opportuno che i dati pertinenti siano registrati in una relazione di controllo. Il richiedente o un suo rappresentante devono avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli eseguiti mediante telerilevamento è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità solo se i controlli evidenziano irregolarità. Inoltre, a prescindere dal genere di controlli in loco effettuati, è necessario che il richiedente riceva una copia della relazione qualora siano riscontrate irregolarità.

    (25)

    Per tutelare in modo efficace gli interessi finanziari dell’Unione è necessario adottare misure appropriate contro le irregolarità e le frodi.

    (26)

    È opportuno prevedere riduzioni e esclusioni sulla base del principio di proporzionalità, tenendo conto dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e a circostanze eccezionali e calamità naturali. Tali riduzioni ed esclusioni devono essere modulate in funzione della gravità dell’irregolarità commessa e andare fino all’esclusione totale da uno o più regimi di aiuto per un determinato periodo.

    (27)

    In linea generale è opportuno che non siano applicate riduzioni o esclusioni se il richiedente ha presentato un’informazione oggettivamente corretta o se può dimostrare di essere esente da colpa.

    (28)

    I richiedenti che informano in qualunque momento le nazionali autorità competenti in merito a domande di aiuto inesatte non devono essere sottoposti a riduzioni o esclusioni, indipendentemente dalla causa dell’inesattezza, sempreché il richiedente non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di procedere a un controllo in loco e tale autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali irregolarità nella sua domanda. È opportuno che la stessa disposizione si applichi ai dati inesatti contenuti nella banca dati informatica.

    (29)

    Quando allo stesso richiedente siano applicate varie riduzioni, esse devono essere applicate indipendentemente l’una dall’altra. È inoltre opportuno che le riduzioni e le esclusioni a norma del presente regolamento siano applicate ferme restando le eventuali sanzioni supplementari previste da altre disposizioni dell’Unione o dalla legislazione nazionale.

    (30)

    Quando, per ragioni di forza maggiore o per circostanze eccezionali, un richiedente non è in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle modalità di attuazione dei programmi, il beneficio dell’aiuto gli resta comunque acquisito. È necessario specificare quali circostanze possono essere riconosciute dalle autorità competenti come circostanze eccezionali.

    (31)

    Allo scopo di garantire l’applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l’Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti.

    (32)

    È necessario adottare le modalità necessarie per l’utilizzazione del logo, allo scopo di migliorare la conoscenza e di promuovere il consumo dei prodotti agricoli di qualità, come tali o trasformati, specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.

    (33)

    È opportuno che spetti alle autorità competenti delle regioni interessate adottare le disposizioni amministrative complementari necessarie per assicurare il buon funzionamento dei meccanismi esistenti per i controlli e il monitoraggio dell’uso del logo nonché vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi.

    (34)

    Ai fini dell’esenzione dai dazi doganali per l’importazione di tabacco nelle Isole Canarie, è necessario definire il periodo annuale per il calcolo del quantitativo massimo di prodotti del tabacco di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 228/2013. Per poter garantire la massima flessibilità è inoltre necessario consentire che il quantitativo globale di tabacco greggio scostolato possa essere utilizzato per l’importazione di altri prodotti mediante l’applicazione di un coefficiente di equivalenza in funzione delle necessità dell’industria locale.

    (35)

    Occorre semplificare le procedure di modifica dei programmi al fine di garantire una maggiore flessibilità e un migliore adattamento dei programmi stessi alle condizioni effettive previste dal regime di approvvigionamento e alle produzioni agricole locali. È dunque necessario prorogare di due mesi il termine per l’invio delle modifiche annue, in modo da allinearlo con il termine previsto all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 per la presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione. È tuttavia opportuno che le modifiche importanti siano comunicate tempestivamente alla Commissione per consentire la loro attenta valutazione e una decisione di approvazione entro la data di applicabilità di tali modifiche.

    (36)

    È opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione tutte le informazioni relative all’attuazione dei programmi e necessarie per garantirne un adeguato monitoraggio nel tempo. Per questo motivo è necessario stabilire una serie minima di indicatori di risultato comuni, il contenuto e le scadenze per la presentazione delle comunicazioni periodiche e delle statistiche concernenti il regime specifico di approvvigionamento e le misure a favore delle produzioni locali nonché il contenuto e le scadenze delle relazioni annuali sull’attuazione. Per consentire la comunicazione di dati più attendibili con riguardo alle domande di aiuto relative al sostegno a favore delle produzioni locali, è opportuno che il termine di comunicazione sia prolungato di un mese.

    (37)

    È opportuno che tutte le comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono necessarie per il buon funzionamento del regime siano effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

    (38)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO

    SEZIONE 1

    Bilanci previsionali di approvvigionamento

    Articolo 1

    Oggetto e modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento

    I bilanci previsionali di approvvigionamento che gli Stati membri devono stabilire a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica in prodotti essenziali per anno civile.

    Gli Stati membri possono modificare il loro bilancio previsionale di approvvigionamento. L’articolo 40 del presente regolamento si applica a tali modifiche.

    SEZIONE 2

    Approvvigionamento mediante importazione dai paesi terzi

    Articolo 2

    Titolo d’importazione

    1.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, i prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione sono esentati dai dazi all’importazione su presentazione di tale documento.

    2.   Il titolo d’importazione è compilato secondo il modello di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’articolo 7, paragrafo 5, gli articoli 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28 e 32 e gli articoli da 35 a 40 del regolamento (CE) n. 376/2008.

    3.   La domanda di titolo di importazione e il titolo di importazione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte A, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B.

    4.   Il titolo d’importazione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità.

    5.   Il titolo d’importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

    6.   I dazi all’importazione sono riscossi per i quantitativi che superano quelli specificati nel titolo d’importazione. La tolleranza del 5 % prevista all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 376/2008 è ammessa subordinatamente al pagamento dei pertinenti dazi d’importazione.

    Articolo 3

    Titolo di esenzione

    1.   Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d’importazione sono esentati dai dazi all’importazione su presentazione di un titolo di esenzione.

    2.   Il titolo di esenzione è compilato secondo il modello del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’articolo 7, paragrafo 5, gli articoli 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28 e 32 e gli articoli da 35 a 40 del regolamento (CE) n. 376/2008.

    3.   Una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte C, appare stampata o impressa con apposito timbro nella casella superiore sinistra del documento.

    4.   La domanda di titolo di esenzione e il titolo di esenzione stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte D, nonché una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B.

    5.   Il titolo di esenzione reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità.

    6.   Il titolo di esenzione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

    SEZIONE 3

    Approvvigionamento in provenienza dall’Unione

    Articolo 4

    Fissazione e concessione dell’aiuto

    1.   Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013, lo Stato membro stabilisce nell’ambito del programma l’importo dell’aiuto diretto a ovviare alla distanza, all’insularità e alla posizione ultraperiferica, tenendo conto:

    (a)

    per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici relativi al trasporto, dei costi intermedi per rotture di carico connessi alle operazioni di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in questione;

    (b)

    per quanto riguarda i costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale, delle dimensioni ridotte del mercato, della necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e dei requisiti specifici in materia di qualità delle merci richiesti nelle regioni ultraperiferiche in questione.

    Articolo 5

    Titolo di aiuto e pagamento

    1.   L’aiuto viene concesso dietro presentazione di un titolo (in appresso, «il titolo di aiuto») utilizzato integralmente.

    La presentazione del titolo di aiuto alle autorità responsabili dei pagamenti funge da domanda di aiuto. Tranne in casi di forza maggiore o di condizioni climatiche eccezionali, la presentazione avviene entro i trenta giorni successivi alla data d’imputazione del titolo stesso. In caso di superamento di tale termine, l’importo dell’aiuto è ridotto del 5 % per ogni giorno di ritardo.

    Le autorità competenti procedono al pagamento dell’aiuto entro novanta giorni dalla data di presentazione del titolo utilizzato, tranne nei seguenti casi:

    (a)

    forza maggiore o condizioni climatiche eccezionali;

    (b)

    avvio di un’indagine amministrativa circa il diritto all’aiuto; in tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l’esistenza di tale diritto sia stata riconosciuta.

    2.   Il titolo di aiuto è compilato secondo il modello del titolo d’importazione riprodotto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

    Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l’articolo 7, paragrafo 5, gli articoli 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28 e 32 e gli articoli da 35 a 40 del regolamento (CE) n. 376/2008.

    3.   Una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte E, appare stampata o impressa con apposito timbro nella casella superiore sinistra del documento.

    Le caselle 7 ed 8 del titolo sono barrate.

    4.   La domanda di titolo di aiuto e il titolo di aiuto stesso recano alla casella 20 una delle diciture elencate nell’allegato I, parte F, e una delle diciture elencate nell’allegato I, parte G.

    5.   Il titolo di aiuto reca, nella casella 12, l’indicazione dell’ultimo giorno di validità.

    6.   L’importo dell’aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del titolo di aiuto.

    7.   Il titolo di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

    SEZIONE 4

    Disposizioni comuni

    Articolo 6

    Ripercussione del vantaggio sull’utilizzatore finale

    Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013, le autorità competenti adottano tutte le misure opportune per verificare che il vantaggio economico si ripercuota effettivamente fino all’utilizzatore finale. A tal fine, esse possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

    Le misure di cui al primo comma, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell’aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione nell’ambito della relazione annuale sull’attuazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.

    Articolo 7

    Registro degli operatori

    1.   Per essere ammessi all’iscrizione nel registro di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013, gli operatori si impegnano a:

    (a)

    comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

    (b)

    operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

    (c)

    presentare domande di titoli in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

    (d)

    non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi;

    (e)

    offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del vantaggio fino all’utilizzatore finale.

    2.   L’operatore che intende spedire o esportare prodotti come tali, trasformati o confezionati alle condizioni di cui all’articolo 13 dichiara, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando, se del caso, l’ubicazione degli impianti di condizionamento.

    3.   Il trasformatore che intende esportare o spedire prodotti trasformati alle condizioni di cui agli articoli 13 o 15 dichiara, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro o successivamente, la propria intenzione di continuare a svolgere tale attività, indicando l’ubicazione degli impianti di trasformazione e fornendo eventualmente un elenco analitico dei prodotti trasformati.

    Articolo 8

    Documenti da presentare a cura degli operatori e validità dei titoli

    1.   Fermo restando il disposto dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 3, paragrafo 6, dell’articolo 5, paragrafo 7, e degli articoli 11 e 12, le autorità competenti accettano la domanda di titolo di importazione, di esenzione o di aiuto, presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l’originale o la copia autenticata della fattura d’acquisto e l’originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

    (a)

    per quanto riguarda il titolo di importazione o di esenzione:

    i)

    la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo o il documento di trasporto multimodale;

    ii)

    il certificato di origine per i prodotti originari di paesi terzi;

    (b)

    per quanto riguarda la domanda di titolo di aiuto:

    i)

    i documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all’articolo 315, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (8); o

    ii)

    una dichiarazione di tipo CO di cui all’articolo 786, paragrafo 2, lettera a), e all’allegato 38, titolo II, casella n. 1, del suddetto regolamento.

    I documenti di cui sopra possono essere presentati sotto forma di messaggio elettronico. Nel caso in cui l’autorità di verifica competente non abbia accesso al sistema informatico che gestisce e produce questo tipo di documento elettronico, esso è sostituito da una versione stampata debitamente autenticata.

    La fattura di acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo sono intestate al richiedente del documento.

    2.   La validità del titolo è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari in cui gravi ed imprevedibili difficoltà incidono sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare tale validità, ma non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del documento.

    Articolo 9

    Presentazione dei titoli e delle merci

    1.   Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i titoli d’importazione, di esenzione e di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per l’espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo scarico della merce. Le autorità competenti possono ridurre questo termine massimo.

    Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle Isole Canarie per esservi successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei documenti di cui al primo comma.

    2.   La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al titolo presentato.

    I titoli sono utilizzati per un’unica operazione all’atto dell’espletamento delle formalità doganali.

    Articolo 10

    Qualità dei prodotti

    La conformità dei prodotti ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013 è esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nell’Unione, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

    Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 228/2013, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, l’aiuto è rimborsato. Nei casi in cui un’importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, il dazio all’importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l’interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.

    Articolo 11

    Aumento significativo delle domande di titoli

    1.   Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un determinato prodotto, delle domande di titoli d’importazione, titoli di esenzione o titoli di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento lo Stato membro, previa consultazione delle autorità interessate, adotta tutte le misure necessarie per assicurare l’approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

    2.   Se, dopo aver consultato le autorità interessate, gli Stati membri decidono di applicare restrizioni sul rilascio dei titoli, le autorità competenti applicano una percentuale uniforme di riduzione a tutte le domande pendenti.

    Articolo 12

    Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di titolo

    Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati delle regioni ultraperiferiche in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti possono fissare un quantitativo massimo per domanda di titolo.

    Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

    La notifica di cui al presente articolo è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

    SEZIONE 5

    Esportazione e spedizione

    Articolo 13

    Condizioni di esportazione e di spedizione

    1.   L’esportazione o la spedizione di prodotti come tali che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, o di prodotti confezionati o trasformati contenenti prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, sono soggette alle condizioni indicate nei paragrafi da 2 a 6.

    2.   Per i prodotti esportati viene apposta nella casella 44 della dichiarazione di esportazione una delle diciture che figurano nell’allegato I, parte H.

    3.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di esportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento.

    Tali prodotti non possono beneficiare di una restituzione all’esportazione.

    4.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un’esenzione dai dazi d’importazione e che formano oggetto di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’importo dei dazi d’importazione erga omnes applicabili il giorno dell’importazione è versato dallo speditore al più tardi al momento della spedizione.

    Tali prodotti non formano oggetto di spedizione fino a quando non sia stato effettuato il versamento di cui al primo comma.

    Qualora non sia materialmente possibile determinare il giorno dell’importazione, i prodotti si considerano importati il giorno in cui si applicano i dazi d’importazione erga omnes più elevati nel semestre precedente la data della spedizione.

    5.   I quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che formano oggetto di esportazione o di spedizione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l’aiuto concesso è rimborsato dall’esportatore o dallo speditore al più tardi al momento dell’esportazione o della spedizione.

    Tali prodotti non formano oggetto di spedizione o di esportazione fino a quando non sia stato effettuato il rimborso di cui al primo comma.

    Qualora non sia materialmente possibile determinare l’importo dell’aiuto concesso, si considera concesso l’aiuto più elevato stabilito dall’Unione per questi prodotti nel semestre precedente la presentazione della domanda di esportazione o di spedizione.

    Tali prodotti possono beneficiare di una restituzione all’esportazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri previsti per la concessione della stessa.

    6.   Le autorità competenti autorizzano l’esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e all’articolo 15, soltanto se l’esportatore attesta che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

    Le autorità competenti autorizzano la riesportazione o la rispedizione di prodotti come tali o di prodotti confezionati, diversi da quelli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, soltanto se l’esportatore attesta che i prodotti in questione non hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

    Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l’esattezza delle attestazioni di cui al primo e secondo comma ed eventualmente procedono al recupero del beneficio.

    Articolo 14

    Titolo di esportazione e aumento significativo delle esportazioni

    1.   L’esportazione dei seguenti prodotti non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione:

    (a)

    i prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 3;

    (b)

    i prodotti di cui al paragrafo 13, paragrafo 5, che non soddisfano le condizioni previste per beneficiare di una restituzione all’esportazione.

    2.   Se il regolare approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, le autorità competenti possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle necessità prioritarie nei settori interessati. Tale limite quantitativo è fissato in maniera non discriminatoria.

    Articolo 15

    Esportazioni tradizionali, esportazioni nell’ambito del commercio regionale e spedizioni tradizionali di prodotti trasformati

    1.   Il trasformatore che abbia dichiarato, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, l’intenzione di esportare nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 228/2013, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del presente regolamento. Le autorità competenti rilasciano le autorizzazioni necessarie per garantire che le operazioni in questione non superino i suddetti quantitativi annui.

    L’allegato VI del presente regolamento contiene l’elenco dei paesi terzi menzionato all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 228/2013.

    Per le esportazioni nell’ambito del commercio regionale, l’esportatore presenta alle autorità competenti i documenti previsti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 612/2009, entro il termine fissato dall’articolo 46 del suddetto regolamento. In caso di mancata presentazione di tali documenti nel termine previsto, le autorità competenti procedono al recupero del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

    2.   L’esportazione dei prodotti di cui al presente articolo non è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

    3.   Per i prodotti esportati di cui al presente articolo, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione è apposta una delle diciture che figurano nella parte I dell’allegato I.

    SEZIONE 6

    Gestione, controlli e monitoraggio

    Articolo 16

    Controlli

    1.   I controlli amministrativi all’importazione, all’introduzione, all’esportazione e alla spedizione dei prodotti agricoli sono approfonditi e prevedono in particolare verifiche incrociate con i documenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

    2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 9.

    Ai suddetti controlli fisici si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione (9).

    Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l’applicazione di percentuali di controllo più elevate.

    Articolo 17

    Modalità nazionali di gestione e di monitoraggio

    Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e il monitoraggio in tempo reale del regime specifico di approvvigionamento.

    Esse comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le misure che intendono adottare in applicazione del primo comma.

    CAPO II

    MISURE A FAVORE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

    SEZIONE 1

    Domande di aiuto

    Articolo 18

    Presentazione delle domande

    Le domande di aiuto per un anno civile sono presentate ai servizi designati dalle autorità competenti dello Stato membro, in base ai modelli da esse stabiliti e durante i periodi da esse previsti. Tali periodi sono fissati in modo da consentire di procedere ai necessari controlli in loco e non superano il 28 febbraio dell’anno civile successivo.

    Articolo 19

    Correzione degli errori palesi

    Una domanda di aiuto può essere rettificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione qualora l’autorità competente vi ravvisi un errore palese.

    Articolo 20

    Presentazione tardiva delle domande

    Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto dopo il termine stabilito in conformità dell’articolo 18 comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo degli importi a cui il richiedente avrebbe avuto diritto se la domanda di aiuto fosse stata presentata entro il termine previsto. In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda non è più ammessa.

    Articolo 21

    Ritiro delle domande di aiuto

    1.   La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

    Tuttavia, qualora l’autorità competente abbia già informato il richiedente di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri per le parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

    2.   Il ritiro di cui al paragrafo 1 comporta per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda stessa o di parte della medesima.

    SEZIONE 2

    Controlli

    Articolo 22

    Principi generali

    I controlli si effettuano tramite controlli amministrativi e controlli in loco.

    I controlli amministrativi sono approfonditi e comprendono verifiche incrociate con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo V, capo II, al titolo VI, capo II e agli articoli 47, 61 e 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell’aiuto.

    In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo.

    Articolo 23

    Controlli in loco

    1.   I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

    2.   Se del caso, i controlli in loco previsti nella presente sezione sono effettuati congiuntamente ad altri controlli contemplati dalla legislazione dell’Unione.

    3.   La domanda o le domande di aiuto sono respinte nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al richiedente o al suo rappresentante.

    Articolo 24

    Selezione dei richiedenti da sottoporre ai controlli in loco

    1.   L’autorità competente seleziona i richiedenti che saranno oggetto di controlli in loco sulla base di un’analisi dei rischi e tenendo conto della rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’analisi dei rischi tiene conto:

    (a)

    dell’importo dell’aiuto;

    (b)

    del numero di parcelle agricole, della superficie e del numero di animali oggetto della domanda di aiuto o del quantitativo prodotto, trasportato, trasformato o commercializzato;

    (c)

    dell’evoluzione rispetto all’anno precedente;

    (d)

    dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

    (e)

    di altri parametri definiti dagli Stati membri.

    Al fine di garantire la rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale tra il 20 % e il 25 % del numero minimo di richiedenti da sottoporre a controllo in loco.

    2.   L’autorità competente conserva traccia dei motivi della selezione di ciascun richiedente sottoposto a controllo in loco. L’ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell’inizio del controllo stesso.

    Articolo 25

    Relazione di controllo

    1.   Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione di controllo che illustra con precisione i vari aspetti delle verifiche effettuate. Tale relazione indica in particolare:

    (a)

    il regime di aiuto e le domande oggetto di controllo;

    (b)

    le persone presenti;

    (c)

    il numero delle parcelle agricole controllate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;

    (d)

    il numero e la specie degli animali accertati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatica dei bovini, i documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali o al loro codice di identificazione;

    (e)

    i quantitativi prodotti, trasportati, trasformati o commercializzati sottoposti a controllo;

    (f)

    se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

    (g)

    le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

    2.   Il richiedente o il suo rappresentante ha la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al richiedente è consegnata una copia della relazione di controllo.

    Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non dare al richiedente o al suo rappresentante la possibilità di firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento stesso non risultano irregolarità.

    SEZIONE 3

    Riduzioni ed esclusioni e pagamenti indebiti

    Articolo 26

    Riduzioni ed esclusioni

    In caso di divergenze fra le informazioni fornite nell’ambito delle domande di aiuto e quanto accertato in seguito ai controlli di cui alla sezione 2, lo Stato membro applica all’aiuto riduzioni ed esclusioni. Le riduzioni e le esclusioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 27

    Deroghe all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni

    1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui all’articolo 26 non si applicano quando il richiedente abbia fornito informazioni oggettivamente corrette o quando possa altrimenti dimostrare la correttezza del suo comportamento.

    2.   Le riduzioni e le esclusioni non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali il richiedente abbia comunicato per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’autorità competente non abbia informato il richiedente dell’intenzione di effettuare un controllo in loco e delle eventuali irregolarità riscontrate nella sua domanda.

    Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, di cui al primo comma, si procede all’adeguamento della domanda alla situazione reale.

    Articolo 28

    Recupero dell’indebito e sanzioni

    1.   In caso di pagamento indebito si applica, mutatis mutandis, l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11).

    2.   Quando il pagamento indebito avviene in conseguenza di false dichiarazioni o della presentazione di documenti falsi o per negligenza grave del richiedente, si applica inoltre una sanzione di importo pari all’indebito maggiorato di un interesse calcolato a norma dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

    Articolo 29

    Forza maggiore e circostanze eccezionali

    In caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applica mutatis mutandis l’articolo 75 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

    CAPO III

    MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

    SEZIONE 1

    Logo

    Articolo 30

    Controllo delle condizioni di utilizzo del logo

    Le autorità competenti verificano periodicamente il rispetto, da parte degli operatori riconosciuti, delle condizioni di utilizzo del logo di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 nonché degli impegni previsti all’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento delegato.

    Le autorità competenti possono delegare l’esercizio dei suddetti controlli a organismi abilitati a questo scopo che possiedano tutte le caratteristiche di competenza tecnica e di imparzialità necessarie. In questo caso, tali organismi presentano periodicamente relazioni sullo svolgimento della loro attività di controllo.

    Articolo 31

    Utilizzo abusivo e pubblicità del logo

    Gli Stati membri applicano le disposizioni nazionali pertinenti vigenti per prevenire e, se necessario, sanzionare l’utilizzo abusivo del logo o adottano le misure necessarie a questo scopo. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano a quest’ultima le misure applicabili.

    Gli Stati membri assicurano una pubblicità appropriata del logo nonché dei prodotti per i quali esso può essere utilizzato.

    Articolo 32

    Misure nazionali

    1.   Le autorità competenti adottano le misure amministrative complementari necessarie per la gestione del meccanismo del logo. Tali misure possono prevedere in particolare la riscossione di contributi, dagli operatori riconosciuti, per la stampa del logo e per coprire le spese amministrative e i costi derivanti dalle operazioni di controllo.

    2.   Su richiesta della Commissione, le autorità competenti comunicano a quest’ultima i servizi o, eventualmente, gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e per effettuare i controlli previsti nella presente sezione, nonché le misure complementari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione ciascuna autorizzazione del diritto di utilizzare il logo, indicando il nome e la sede del produttore, i prodotti e il periodo per cui tale diritto è stato concesso.

    La comunicazione di cui al presente paragrafo è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

    SEZIONE 2

    Prodotti animali

    Articolo 33

    Allevamento

    1.   L’importazione di giovani bovini maschi originari dei paesi terzi, di cui ai codici NC 0102 29 05, 0102 29 29 o 0102 29 49, destinati all’ingrasso e al consumo nei dipartimenti francesi d’oltremare e a Madera, è esente dai dazi doganali finché la mandria locale di giovani bovini maschi non raggiunga un livello sufficiente per assicurare il mantenimento e lo sviluppo della produzione locale di carni bovine.

    2.   Per beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’importatore o richiedente dimostra che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 presentando:

    a)

    una dichiarazione scritta, redatta all’arrivo degli animali nei dipartimenti francesi d’oltremare o a Madera, attestante che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

    b)

    un impegno scritto, redatto all’arrivo degli animali, ad informare le autorità competenti, nel mese successivo all’arrivo dei bovini, in merito all’azienda o alle aziende in cui i bovini saranno ingrassati.

    SEZIONE 3

    Importazione di tabacco nelle Isole Canarie

    Articolo 34

    Esenzione dai dazi doganali per il tabacco

    1.   Il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo annuale di tabacco che deve essere esentato dai dazi all’importazione se direttamente importato nelle Isole Canarie, di cui all’articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013, è compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno.

    2.   I quantitativi di tabacco greggio e semilavorato di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano all’allegato VII del presente regolamento per i prodotti in questione.

    Articolo 35

    Condizioni di esenzione

    1.   L’importazione dei prodotti di cui all’allegato VII è soggetta alla presentazione di un titolo di esenzione. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I, parte J.

    Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis gli articoli 3, da 7 a 10, 12 e 16 del presente regolamento, l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 e l’articolo 12, paragrafo 2, e l’articolo 18 del regolamento (EU) n. 228/2013.

    2.   Le autorità competenti accertano che i prodotti di cui all’allegato VII siano utilizzati conformemente alle disposizioni dell’Unione vigenti in materia, in particolare gli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 36

    Versamento degli aiuti

    Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi e previa determinazione degli importi da concedere in applicazione dei programmi POSEI di cui al capo II del regolamento (UE) n. 228/2013, le autorità competenti versano gli aiuti a titolo di un anno civile secondo le seguenti modalità:

    (a)

    nel caso del regime specifico di approvvigionamento, delle misure relative all’importazione e all’approvvigionamento di animali vivi e delle misure di cui all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 179/2014, durante tutto l’anno;

    (b)

    per i pagamenti diretti, a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

    (c)

    per gli altri pagamenti, durante il periodo che inizia il 16 ottobre dell’anno in corso e termina il 30 giugno dell’anno seguente.

    Articolo 37

    Indicatori di risultato

    Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i dati relativi agli indicatori di risultato di cui all’allegato VIII per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche.

    Tali dati sono comunicati nel quadro della relazione annuale sull’attuazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013.

    Articolo 38

    Comunicazioni

    1.   Per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i seguenti dati, disponibili a quel momento, relativi alle operazioni svolte nei mesi precedenti con riguardo al bilancio di approvvigionamento dell’anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:

    (a)

    i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d’importazione da paesi terzi o di spedizione a partire dall’Unione;

    (b)

    l’importo dell’aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;

    (c)

    i quantitativi per i quali i titoli non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di titolo;

    (d)

    i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti a norma dell’articolo 13 e gli importi unitari e totali degli aiuti recuperati;

    (e)

    i quantitativi eventualmente riesportati o rispediti previa trasformazione a norma dell’articolo 15;

    (f)

    i trasferimenti nell’ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;

    (g)

    il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

    I dati di cui al primo comma sono forniti sulla base dei titoli utilizzati. I dati definitivi relativi al bilancio di approvvigionamento di ogni anno civile sono comunicati alla Commissione al massimo entro il 31 maggio dell’anno successivo.

    2.   Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

    (a)

    entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente;

    (b)

    entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell’anno civile precedente.

    3.   Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

    4.   Le comunicazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 228/2013 sono altresì effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

    Articolo 39

    Relazioni

    1.   La relazione di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 228/2013 contiene in particolare:

    (a)

    eventuali modifiche significative dell’ambiente socio-economico e agricolo;

    (b)

    una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all’attuazione di ciascuna misura seguita da un’analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un’analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;

    (c)

    lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici alla data di presentazione della relazione, espressi in termini di indicatori quantitativi;

    (d)

    una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;

    (e)

    un esame dei risultati dell’insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;

    (f)

    per il regime specifico di approvvigionamento:

    i)

    alcuni dati e un’analisi relativa all’evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso, nonché le misure adottate e i controlli effettuati per garantire tale ripercussione a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

    ii)

    tenendo conto degli altri aiuti esistenti, un’analisi della proporzionalità dell’aiuto rispetto ai costi aggiuntivi di trasporto verso le regioni ultraperiferiche e ai prezzi praticati all’esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di prodotti destinati alla trasformazione e di fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all’insularità e alla distanza;

    (g)

    l’indicazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascuna delle azioni contenute nel programma, misurato attraverso indicatori oggettivamente misurabili;

    (h)

    i dati relativi al bilancio annuale di approvvigionamento della regione interessata, segnatamente in termini di consumo, evoluzione del patrimonio zootecnico, produzione, scambi commerciali;

    (i)

    i dati relativi agli importi effettivamente erogati per la realizzazione delle azioni del programma, sulla base dei criteri definiti dagli Stati membri, quali ad esempio il numero di produttori ammissibili, il numero di animali ammessi al pagamento, le superfici ammissibili o il numero di aziende interessate;

    (j)

    i dati relativi all’esecuzione finanziaria di ciascuna delle azioni comprese nel programma;

    (k)

    le statistiche relative ai controlli effettuati dalle autorità competenti e alle sanzioni eventualmente irrogate;

    (l)

    le osservazioni dello Stato membro in merito all’attuazione del programma;

    (m)

    i dati annuali relativi agli indicatori di risultato di cui all’articolo 37 del presente regolamento.

    2.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

    Articolo 40

    Modifiche dei programmi

    1.   Le modifiche da apportare a ciascun programma POSEI sono presentate alla Commissione per approvazione, debitamente giustificate fornendo le seguenti informazioni:

    a)

    i motivi delle eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica del programma;

    b)

    gli effetti della modifica previsti;

    c)

    le conseguenze dal punto di vista del finanziamento e della verifica degli impegni.

    Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, gli Stati membri presentano le proposte di modifica dei programmi non più di una volta per anno civile e per programma. Le proposte di modifica devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

    Se la Commissione non ha obiezioni al riguardo, le modifiche richieste si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo alla loro comunicazione.

    Le modifiche possono essere applicate prima di tale data previa conferma scritta della Commissione, inviata allo Stato membro entro la data di cui al terzo comma, che le modifiche comunicate sono conformi alla normativa dell’Unione.

    Se la modifica comunicata non è conforme alla legislazione dell’Unione, la Commissione informa lo Stato membro, entro la data di cui al terzo comma, che la modifica comunicata non si applica fino a quando la Commissione non riceva una modifica che possa essere dichiarata conforme.

    2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione valuta separatamente le seguenti modifiche proposte dagli Stati membri e decide in merito alla loro approvazione entro quattro mesi dalla data di presentazione, secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013:

    (a)

    l’adesione di una nuova regione ultraperiferica;

    (b)

    l’introduzione nel programma generale di nuovi gruppi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento o di nuove misure a favore della produzione agricola locale; nonché

    (c)

    l’aumento del livello unitario di sostegno già approvato, per ogni misura esistente, di oltre il 50 % dell’importo applicabile al momento in cui è stata presentata la proposta di modifica.

    Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono trasmettere le proposte di modifiche di cui al presente paragrafo una volta per anno civile e per programma. Le proposte di modifica di cui al presente paragrafo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 luglio dell’anno precedente la loro applicazione.

    Le modifiche in tal modo approvate si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata fatta la proposta di modifica o dalla data espressamente indicata nella decisione di approvazione.

    3.   Gli Stati membri sono autorizzati a procedere alle modifiche seguenti, previamente comunicate alla Commissione, senza ricorrere alla procedura di cui al paragrafo 1:

    (a)

    per quanto riguarda i bilanci previsionali di approvvigionamento, modifiche fino al 20 % del livello dei singoli aiuti o modifiche dei quantitativi dei prodotti coperti dal bilancio di approvvigionamento e, di conseguenza, dell’importo globale dell’aiuto assegnato a favore di ogni gamma di prodotti;

    (b)

    con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata; nonché

    (c)

    cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (12) utilizzati per identificare i prodotti che beneficiano dell’aiuto, nella misura in cui tali modifiche non comportano una modifica dei prodotti stessi.

    4.   Le modifiche di cui al paragrafo 3 non si applicano prima della data in cui pervengono alla Commissione. Esse sono debitamente spiegate e giustificate e non possono essere apportate più di una volta all’anno, tranne nei seguenti casi:

    (a)

    forza maggiore o circostanze eccezionali;

    (b)

    modifica dei quantitativi di prodotti che rientrano nel regime di approvvigionamento;

    (c)

    cambiamenti derivanti da modifiche dei codici e delle denominazioni delle merci figuranti nel regolamento (CEE) n. 2658/87.

    5.   Ai fini del presente articolo si intende per:

    a)

    «misura», l’insieme dei regimi di aiuto e delle azioni necessarie al conseguimento di uno o più degli obiettivi previsti dal programma, corrispondente ad una linea per la quale è definita una dotazione finanziaria nel prospetto finanziario di cui all’articolo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 228/2013;

    b)

    «gruppo di prodotti», tutti i prodotti che condividono le prime due cifre del codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.

    6.   Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

    Articolo 41

    Riduzione degli anticipi

    Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 38 e 39 sono incomplete o se non è rispettato il termine di trasmissione, la Commissione può procedere alla riduzione temporanea e forfettaria degli anticipi concessi sulle spese agricole.

    Articolo 42

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

    (2)  Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 793/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 145 del 31.5.2006, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro degli operatori, l’importo dell’aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, il logo, l’esenzione dai dazi all’importazione per taluni bovini e il finanziamento di talune misure relative alla misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.).

    (5)  Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

    (6)  Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3).

    (8)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).

    (10)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

    (12)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Parte A

    Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3:

    in bulgaro, una delle seguenti diciture:

    „продукти за директна консумация“

    „продукти за преработвателната и/или опаковъчната промишленост“

    „продукти, предназначени за използване като производствени ресурси за селското стопанство“

    „животни от рода на едрия рогат добитък, внасяни за угояване“

    in spagnolo, una delle seguenti diciture:

    «Productos destinados al consumo directo»

    «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

    «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»

    «Animales importados de la especie bovina, destinados al engorde»

    in ceco, una delle seguenti diciture:

    „produkty pro přímou spotřebu“

    „produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“

    „produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“

    „dovezený skot pro výkrm“

    in danese, una delle seguenti diciture:

    »produkter til direkte konsum«

    »produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien«

    »produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer«

    »importeret kvæg til opfedning«

    in tedesco, una delle seguenti diciture:

    „Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“

    „Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“

    „zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“

    „zur Mast eingeführte Rinder“

    in estone, una delle seguenti diciture:

    „otsetarbimiseks ettenähtud tooted”

    „tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele”

    „põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted”

    „imporditud nuumveised”

    in greco, una delle seguenti diciture:

    «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

    «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

    «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»

    «εισαγόμενα βοοειδή προς πάχυνση»

    in inglese, una delle seguenti diciture:

    ‘products for direct consumption’

    ‘products for the processing and/or packaging industry’

    ‘products intended for use as agricultural inputs’

    ‘bovine animals imported for fattening’

    in francese, una delle seguenti diciture:

    «produits destinés à la consommation directe»

    «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

    «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»

    «animaux bovins pour l'engraissement importés»

    in croato, una delle seguenti diciture:

    „proizvodi za izravnu potrošnju”

    „proizvodi za prerađivačku industriju i/ili industriju ambalaže”

    „proizvodi namijenjeni za uporabu kao faktori u poljoprivrednoj proizvodnji”

    „životinje vrste goveda uvezene za tov”

    in italiano, una delle seguenti diciture:

    «prodotti destinati al consumo diretto»

    «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

    «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»

    «bovini destinati all’ingrasso importati»

    in lettone, una delle seguenti diciture:

    “tiešam patēriņam paredzēti produkti”

    “produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai”

    “produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas”

    “ievesti liellopi nobarošanai”

    in lituano, una delle seguenti diciture:

    „tiesiogiai vartoti skirti produktai“

    „perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“

    „produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“

    „importuojami galvijai, skirti penėjimui“

    in ungherese, una delle seguenti diciture:

    „közvetlen fogyasztásra szánt termékek”

    „a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek”

    „mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek”

    „importált, hízlalásra szánt szarvasmarhafélék”

    in maltese, una delle seguenti diciture:

    “prodotti maħsuba għall-konsum dirett”

    “prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ”

    “prodotti maħsuba għall-użu agrikolu”

    “bhejjem ta’ l-ifrat għat-tismin importati”

    in neerlandese, una delle seguenti diciture:

    „producten voor rechtstreekse consumptie”

    „producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie”

    „producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel”

    „ingevoerde mestrunderen”

    in polacco, una delle seguenti diciture:

    „produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia”

    „produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania”

    „produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze”

    „bydło importowane przeznaczone do opasu”

    in portoghese, una delle seguenti diciture:

    «produtos destinados ao consumo directo»

    «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

    «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»

    «bovinos de engorda importados»

    in rumeno, una delle seguenti diciture:

    „produse destinate consumului direct”

    „produse pentru industria prelucrătoare și/sau de ambalare”

    „produse destinate a fi utilizate ca factori de producție agricolă”

    „bovine importate pentru îngrășat”

    in slovacco, una delle seguenti diciture:

    „výrobky určené na priamu spotrebu“

    „výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“

    „výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“

    „dovezený hovädzí dobytok určený na výkrm“

    in sloveno, una delle seguenti diciture:

    „proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“

    „proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“

    „proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“

    „uvoženo govedo za pitanje“

    in finlandese, una delle seguenti diciture:

    ”suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita”

    ”jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita”

    ”maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita”

    ”tuotuja lihotukseen tarkoitettuja nautoja”

    in svedese, una delle seguenti diciture:

    ”produkter avsedda för direkt konsumtion”

    ”produkter avsedda för bearbetning eller förpackning”

    ”produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket”

    ”importerade nötkreatur, avsedda för gödning”

    Parte B

    Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 3, paragrafo 4:

    :

    in bulgaro

    :

    „освобождаване от вносни мита“ и „сертификат за използване в (име на най-отдалечения регион)“

    :

    in spagnolo

    :

    «Exención de los derechos de importación» y «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»

    :

    in ceco

    :

    „osvobození od dovozních cel“ a „osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]“

    :

    in danese

    :

    »fritagelse for importtold« og »licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]«

    :

    in tedesco

    :

    „Befreiung von den Einfuhrzöllen“ und „zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]“

    :

    in estone

    :

    „imporditollimaksudest vabastatud” ja „[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents”

    :

    in greco

    :

    «απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς» και «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]»

    :

    in inglese

    :

    ‘exemption from import duties’ and ‘certificate to be used in [name of the outermost region]’

    :

    in francese

    :

    «exonération des droits à l'importation» et «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»

    :

    in croato

    :

    „izuzeće od uvoznih carina” i „potvrda koja se koristi u (ime najudaljenije regije)”

    :

    in italiano

    :

    «esenzione dai dazi all’importazione» e «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»

    :

    in lettone

    :

    “atbrīvojums no ievedmuitas nodokļa” un “sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]”

    :

    in lituano

    :

    „atleidimas nuo importo muitų“ ir „sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]“

    :

    in ungherese

    :

    „behozatali vám alóli mentesség” és „[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló engedély”

    :

    in maltese

    :

    “eżenzjoni tad-dazji fuq l-importazzjoni” u “ċertifikat għall-użi fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]”

    :

    in neerlandese

    :

    „vrijstelling van invoerrechten” en „in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat”

    :

    in polacco

    :

    „zwolnienie z należności przywozowych” i „świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]”

    :

    in portoghese

    :

    «isenção dos direitos de importação» e «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»

    :

    in rumeno

    :

    „scutire de taxe vamale la import” și „certificat pentru utilizare în (numele regiunii ultraperiferice)”

    :

    in slovacco

    :

    „oslobodenie od dovozného cla“ a „osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]“

    :

    in sloveno

    :

    „oprostitev uvoznih dajatev“ in „dovoljenje se uporabi v [ime najbolj oddaljene regije]“

    :

    in finlandese

    :

    ”vapautettu tuontitulleista” ja ”(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus”

    :

    in svedese

    :

    ”tullbefrielse” och ”intyg som skall användas i [randområdets namn]”

    Parte C

    Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

    :

    in bulgaro

    :

    „сертификат за освобождаване“

    :

    in spagnolo

    :

    «Certificado de exención»

    :

    in ceco

    :

    „osvědčení o osvobození“

    :

    in danese

    :

    »fritagelseslicens«

    :

    in tedesco

    :

    „Freistellungsbescheinigung“

    :

    in estone

    :

    „vabastussertifikaat”

    :

    in greco

    :

    «πιστοποιητικό απαλλαγής»

    :

    in inglese

    :

    ‘exemption certificate’

    :

    in francese

    :

    «certificat d'exonération»

    :

    in croato

    :

    „potvrda o izuzeću”

    :

    in italiano

    :

    «titolo di esenzione»

    :

    in lettone

    :

    “atbrīvojuma apliecība”

    :

    in lituano

    :

    „atleidimo nuo importo muitų sertifikatas“

    :

    in ungherese

    :

    „mentességi bizonyítvány”

    :

    in maltese

    :

    “ċertifikat ta’ eżenzjoni”

    :

    in neerlandese

    :

    „vrijstellingscertificaat”

    :

    in polacco

    :

    „świadectwo zwolnienia”

    :

    in portoghese

    :

    «certificado de isenção»

    :

    in rumeno

    :

    „certificat de scutire”

    :

    in slovacco

    :

    „osvedčenie o oslobodení od cla“

    :

    in sloveno

    :

    „potrdilo o oprostitvi“

    :

    in finlandese

    :

    ”vapautustodistus”

    :

    in svedese

    :

    ”intyg om tullbefrielse”

    Parte D

    Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4:

    in bulgaro, una delle seguenti diciture:

    „продукти за преработвателната и/или опаковъчната промишленост“

    „продукти за директна консумация“

    „продукти, предназначени за използване като производствени ресурси за селското стопанство“

    in spagnolo, una delle seguenti diciture:

    «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

    «Productos destinados al consumo directo»

    «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»

    in ceco, una delle seguenti diciture:

    „produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“

    „produkty pro přímou spotřebu“

    „produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“

    in danese, una delle seguenti diciture:

    »produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien«

    »produkter til direkte konsum«

    »produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer«

    in tedesco, una delle seguenti diciture:

    „Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“

    „Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“

    „zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“

    in estone, una delle seguenti diciture:

    „tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele”

    „otsetarbimiseks ettenähtud tooted”

    „põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted”

    in greco, una delle seguenti diciture:

    «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

    «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

    «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»

    in inglese, una delle seguenti diciture:

    ‘products for the processing and/or packaging industry’

    ‘products for direct consumption’

    ‘products intended for use as agricultural inputs’

    in francese, una delle seguenti diciture:

    «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

    «produits destinés à la consommation directe»

    «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»

    in croato, una delle seguenti diciture:

    „proizvodi za prerađivačku industriju i/ili industriju ambalaže”

    „proizvodi za izravnu potrošnju”

    „proizvodi namijenjeni za uporabu kao faktori u poljoprivrednoj proizvodnji”

    in italiano, una delle seguenti diciture:

    «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

    «prodotti destinati al consumo diretto»

    «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»

    in lettone, una delle seguenti diciture:

    “produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai”

    “tiešam patēriņam paredzēti produkti”

    “produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas”

    in lituano, una delle seguenti diciture:

    „perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“

    „tiesiogiai vartoti skirti produktai“

    „produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“

    in ungherese, una delle seguenti diciture:

    „a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek”

    „közvetlen fogyasztásra szánt termékek”

    „mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek”

    in maltese, una delle seguenti diciture:

    “prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ”

    “prodotti maħsuba għall-konsum dirett”

    “prodotti maħsuba għall-użu agrikolu”

    in neerlandese, una delle seguenti diciture:

    „producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie”

    „producten voor rechtstreekse consumptie”

    „producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel”

    in polacco, una delle seguenti diciture:

    „produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania”

    „produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia”

    „produkty przeznaczone do użycia jako nakłady rolnicze”

    in portoghese, una delle seguenti diciture:

    «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

    «produtos destinados ao consumo directo»

    «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»

    in rumeno, una delle seguenti diciture:

    „produse pentru industria prelucrătoare și/sau de ambalare”

    „produse destinate consumului direct”

    „produse destinate a fi utilizate ca factori de producție agricolă”

    in slovacco, una delle seguenti diciture:

    „výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“

    „výrobky určené na priamu spotrebu“

    „výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“

    in sloveno, una delle seguenti diciture:

    „proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“

    „proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“

    „proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“

    in finlandese, una delle seguenti diciture:

    ”jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita”

    ”suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita”

    ”maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita”

    in svedese, una delle seguenti diciture:

    ”produkter avsedda för bearbetning eller förpackning”

    ”produkter avsedda för direkt konsumtion”

    ”produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket”

    Parte E

    Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

    :

    in bulgaro

    :

    „сертификат за помощ“

    :

    in spagnolo

    :

    «Certificado de ayuda»

    :

    in ceco

    :

    „osvědčení o podpoře“

    :

    in danese

    :

    »støttelicens«

    :

    in tedesco

    :

    „Beihilfebescheinigung“

    :

    in estone

    :

    „toetussertifikaat”

    :

    in greco

    :

    «πιστοποιητικό ενίσχυσης»

    :

    in inglese

    :

    ‘aid certificate’

    :

    in francese

    :

    «certificat aides»

    :

    in croato

    :

    „potvrda o potpori”

    :

    in italiano

    :

    «titolo di aiuto»

    :

    in lettone

    :

    “atbalsta sertifikāts”

    :

    in lituano

    :

    „pagalbos sertifikatas“

    :

    in ungherese

    :

    „támogatási bizonyítvány”

    :

    in maltese

    :

    “ċertifikat ta’ l-għajnuniet”

    :

    in neerlandese

    :

    „steuncertificaat”

    :

    in polacco

    :

    „świadectwo pomocy”

    :

    in portoghese

    :

    «certificado de ajuda»

    :

    in rumeno

    :

    „certificat pentru ajutoare”

    :

    in slovacco

    :

    „osvedčenie o pomoci“

    :

    in sloveno

    :

    „potrdilo o pomoči“

    :

    in finlandese

    :

    ”tukitodistus”

    :

    in svedese

    :

    ”stödintyg”

    Parte F

    Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

    in bulgaro, una delle seguenti diciture:

    „продукти за преработвателната и/или опаковъчната промишленост“

    „продукти за директна консумация“

    „продукти, предназначени за използване като производствени ресурси за селското стопанство“*

    „живи животни за угояване“

    in spagnolo, una delle seguenti diciture:

    «Productos destinados a la industria de transformación o acondicionamiento»

    «Productos destinados al consumo directo»

    «Productos destinados a ser utilizados como insumos agrarios»*

    «Animales vivos destinados al engorde»

    in ceco, una delle seguenti diciture:

    „produkty pro zpracovatelský a/nebo balicí průmysl“

    „produkty pro přímou spotřebu“

    „produkty určené pro použití jako zemědělské vstupy“*

    „živá zvířata pro výkrm“

    in danese, una delle seguenti diciture:

    »produkter til forarbejdnings- og/eller emballeringsindustrien«

    »produkter til direkte konsum«

    »produkter, der skal anvendes som rå- og hjælpestoffer«*

    »levende dyr til opfedning«

    in tedesco, una delle seguenti diciture:

    „Erzeugnisse für die Verarbeitungs- bzw. Verpackungsindustrie“

    „Erzeugnisse für den direkten Verbrauch“

    „zur Verwendung als landwirtschaftliche Betriebsstoffe bestimmte Erzeugnisse“*

    „zur Mast eingeführte lebende Tiere“

    in estone, una delle seguenti diciture:

    „tooted töötlevale ja/või pakenditööstusele”

    „otsetarbimiseks ettenähtud tooted”

    „põllumajanduslikuks tooraineks ettenähtud tooted”*

    „imporditud nuumveised”

    in greco, una delle seguenti diciture:

    «προϊόντα που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης ή/και συσκευασίας»

    «προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση»

    «προϊόντα που προορίζονται για χρήση ως γεωργικές εισροές»*

    «ζώντα ζώα προς πάχυνση»

    in inglese, una delle seguenti diciture:

    ‘products for the processing and/or packaging industry’

    ‘products for direct consumption’

    ‘products intended for use as agricultural inputs’*

    ‘live animals for fattening’

    in francese, una delle seguenti diciture:

    «produits destinés aux industries de transformation et/ou de conditionnement»

    «produits destinés à la consommation directe»

    «produits destinés à être utilisés comme intrants agricoles»*

    «animaux vivants pour l'engraissement»

    in croato, una delle seguenti diciture:

    „proizvodi za prerađivačku industriju i/ili industriju ambalaže”

    „proizvodi za izravnu potrošnju”

    „proizvodi namijenjeni za uporabu kao faktori u poljoprivrednoj proizvodnji”*

    „žive životinje za tov”

    in italiano, una delle seguenti diciture:

    «prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento»

    «prodotti destinati al consumo diretto»

    «prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli»*

    «bovini destinati all’ingrasso importati»

    in lettone, una delle seguenti diciture:

    “produkti, kas paredzēti pārstrādei un/vai iesaiņošanai”

    “tiešam patēriņam paredzēti produkti”

    “produkti, kas ir lauksaimniecībā izmantojamās vielas”*

    “dzīvi dzīvnieki nobarošanai”

    in lituano, una delle seguenti diciture:

    „perdirbimo ir/arba pakavimo pramonei skirti produktai“

    „tiesiogiai vartoti skirti produktai“

    „produktai, skirti naudoti kaip žemės ūkio ištekliai“*

    „gyvi penėjimui skirti galvijai“

    in ungherese, una delle seguenti diciture:

    „a feldolgozó- és/vagy a csomagolóipar számára szánt termékek”

    „közvetlen fogyasztásra szánt termékek”

    „mezőgazdasági inputanyagként felhasználandó termékek”*

    „hízlalásra szánt élőállatok”

    in maltese, una delle seguenti diciture:

    “prodotti maħsuba għall-industriji tat-trasformazzjoni u/jew ta’ l-imballaġġ”

    “prodotti maħsuba għall-konsum dirett”

    “prodotti maħsuba għall-użu agrikolu”*

    “bhejjem ħajjin għat-tismin”

    in neerlandese, una delle seguenti diciture:

    „producten voor de verwerkende industrie en/of de verpakkingsindustrie”

    „producten voor rechtstreekse consumptie”

    „producten voor gebruik als landbouwproductiemiddel”*

    „levende mestdieren”

    in polacco, una delle seguenti diciture:

    „produkty przeznaczone do przetworzenia i/lub opakowania”

    „produkty przeznaczone do bezpośredniego spożycia”

    „produkty przeznaczone do użytku jako nakłady rolnicze”*

    „bydło importowane przeznaczone do opasu”

    in portoghese, una delle seguenti diciture:

    «produtos destinados às indústrias de transformação e/ou de acondicionamento»

    «produtos destinados ao consumo directo»

    «produtos destinados a ser utilizados como factores de produção agrícola»*

    «animais vivos para engorda»

    in rumeno, una delle seguenti diciture:

    „produse pentru industria prelucrătoare și/sau de ambalare”

    „produse destinate consumului direct”

    „produse destinate a fi utilizate ca factori de producție agricolă”*

    „animale vii pentru îngrășat”

    in slovacco, una delle seguenti diciture:

    „výrobky určené pre spracovateľský a/alebo baliarenský priemysel“

    „výrobky určené na priamu spotrebu“

    „výrobky určené na použitie ako poľnohospodárske vstupy“*

    „živé zvieratá určené na výkrm“

    in sloveno, una delle seguenti diciture:

    „proizvodi, namenjeni predelovalni in/ali pakirni industriji“

    „proizvodi, namenjeni za neposredno prehrano“

    „proizvodi, namenjeni za kmetijske vložke“*

    „žive živali za pitanje“

    in finlandese, una delle seguenti diciture:

    ”jalostus- ja/tai pakkausteollisuuteen tarkoitettuja tuotteita”

    ”suoraan kulutukseen tarkoitettuja tuotteita”

    ”maatalouden tuotantopanoksiksi tarkoitettuja tuotteita”*

    ”lihotukseen tarkoitettuja eläviä eläimiä”

    in svedese, una delle seguenti diciture:

    ”produkter avsedda för bearbetning eller förpackning”

    ”produkter avsedda för direkt konsumtion”

    ”produkter avsedda att användas som insatsvaror i jordbruket”*

    ”levande djur avsedda för gödning”

    Parte G

    Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

    :

    in bulgaro

    :

    „сертификат за използване в (име на най-отдалечения регион)“

    :

    in spagnolo

    :

    «Certificado destinado a ser utilizado en [nombre de la región ultraperiférica]»

    :

    in ceco

    :

    „osvědčení pro použití v [název nejvzdálenějšího regionu]“

    :

    in danese

    :

    »licensen skal anvendes i [fjernområdets navn]«

    :

    in tedesco

    :

    „Bescheinigung zu verwenden in [Name der Region in äußerster Randlage]“

    :

    in estone

    :

    „[kus (äärepoolseima piirkonna nimi)] kasutamiseks ettenähtud litsents”

    :

    in greco

    :

    «πιστοποιητικό προς χρήση στην [όνομα της ιδιαίτερα απομακρυσμένης περιφέρειας]»

    :

    in inglese

    :

    ‘certificate to be used in [name of the outermost region]’

    :

    in francese

    :

    «certificat à utiliser dans [nom de la région ultrapériphérique]»

    :

    in croato

    :

    „potvrda koja se koristi u (ime najudaljenije regije)”

    :

    in italiano

    :

    «titolo destinato a essere utilizzato in [nome della regione ultraperiferica]»

    :

    in lettone

    :

    “sertifikāts jāizmanto [attālākā reģiona nosaukums]”

    :

    in lituano

    :

    „sertifikatas, skirtas naudoti [atokiausio regiono pavadinimas]“

    :

    in ungherese

    :

    „[a legkülső régió neve]-i felhasználásra szóló bizonyítvány”

    :

    in maltese

    :

    “ċertifikat għall-użu fi [isem ir-reġjun ultraperiferiku]”

    :

    in neerlandese

    :

    „in [naam van het ultraperifere gebied] te gebruiken certificaat”

    :

    in polacco

    :

    „świadectwo stosowane w [nazwa danego regionu najbardziej oddalonego]”

    :

    in portoghese

    :

    «certificado a utilizar em [nome da região ultraperiférica]»

    :

    in rumeno

    :

    „certificat pentru utilizare în (numele regiunii ultraperiferice)”

    :

    in slovacco

    :

    „osvedčenie určené na použitie v [názov najvzdialenejšieho regiónu]“

    :

    in sloveno

    :

    „potrdilo za uporabo v [ime najbolj oddaljene regije]“

    :

    in finlandese

    :

    ”(syrjäisimmän alueen nimi) käytettävä todistus”

    :

    in svedese

    :

    ”intyg som skall användas i [randområdets namn]”

    Parte H

    Diciture di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

    :

    in bulgaro

    :

    „стоки, изнасяни съгласно член 14, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 228/2013“

    :

    in spagnolo

    :

    «Mercancía exportada en virtud del artículo 14, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) no 228/2013»

    :

    in ceco

    :

    „zboží vyvážené podle čl. 14 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 228/2013“

    :

    in danese

    :

    »Vare eksporteret i henhold til artikel 14, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 228/2013«

    :

    in tedesco

    :

    „Ausgeführte Ware gemäß Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 228/2013“

    :

    in estone

    :

    „määruse (EL) nr 228/2013 artikli 14 lõike 1 esimese lõigu alusel eksporditav kaup”

    :

    in greco

    :

    «εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»

    :

    in inglese

    :

    ‘goods exported under the first subparagraph of Article 14(1) of Regulation (EU) No 228/2013’

    :

    in francese

    :

    «marchandise exportée en vertu de l'article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 228/2013»

    :

    in croato

    :

    „roba izvezena u skladu s člankom 14. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 228/2013”

    :

    in italiano

    :

    «merce esportata in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 228/2013»

    :

    in lettone

    :

    “prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 14. panta 1. punkta pirmās daļas noteikumiem”

    :

    in lituano

    :

    „pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 14 straipsnio 1 dalies pirmą punktą eksportuojama prekė“

    :

    in ungherese

    :

    „a 228/2013/EU rendelet 14. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerint exportált termék”

    :

    in maltese

    :

    “merkanzija esportata skond l-Artikolu 14, paragrafu 1, l-ewwel inċiż, tar-Regolament (UE) Nru 228/2013”

    :

    in neerlandese

    :

    „op grond van artikel 14, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 228/2013 uitgevoerde goederen”

    :

    in polacco

    :

    „towar wywieziony zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 228/2013”

    :

    in portoghese

    :

    «mercadoria exportada nos termos do n.o 1, primeiro parágrafo, do artigo 14.o do Regulamento (UE) n.o 228/2013»

    :

    in rumeno

    :

    „mărfuri exportate în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 228/2013”

    :

    in slovacco

    :

    „tovar vyvezený podľa článku 14 ods. 1 prvý pododsek nariadenia (EU) č. 228/2013“

    :

    in sloveno

    :

    „blago, izvoženo v skladu s prvim pododstavkom člena 14(1) Uredbe (EU) št. 228/2013“

    :

    in finlandese

    :

    ”Asetuksen (EU) N:o 228/2013 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara”

    :

    in svedese

    :

    ”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.1 första stycket i förordning (EU) nr 228/2013”

    Parte I

    Diciture di cui all'articolo 15, paragrafo 3:

    :

    in bulgaro

    :

    „стоки, изнасяни съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 228/2013“

    :

    in spagnolo

    :

    «Mercancía exportada en virtud del artículo 14, apartado 2, del Reglamento (UE) no 228/2013»

    :

    in ceco

    :

    „zboží vyvážené podle čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) č. 228/2013“

    :

    in danese

    :

    »Vare eksporteret i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) nr. 228/2013«

    :

    in tedesco

    :

    „Ausgeführte Ware gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 228/2013“

    :

    in estone

    :

    „määruse (EL) nr 228/2013 artikli 14 lõike 2 alusel eksporditav kaup”

    :

    in greco

    :

    «εμπόρευμα εξαγόμενο δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 228/2013»

    :

    in inglese

    :

    ‘goods exported under Article 14(2) of Regulation (EU) No 228/2013’

    :

    in francese

    :

    «marchandise exportée en vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013»

    :

    in croato

    :

    „roba izvezena u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 228/2013”

    :

    in italiano

    :

    «merce esportata in virtù dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013»

    :

    in lettone

    :

    “prece, ko eksportē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 228/2013 14. panta 2. punkta noteikumiem”

    :

    in lituano

    :

    „pagal Reglamento (ES) Nr. 228/2013 14 straipsnio 2 dalį eksportuojama prekė“

    :

    in ungherese

    :

    „a 228/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerint exportált termék”

    :

    in maltese

    :

    “merkanzija esportata skond l-Artikolu 14, paragrafu 2, tar-Regolament (UE) Nru 228/2013”

    :

    in neerlandese

    :

    „op grond van artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) nr. 228/2013 uitgevoerde goederen”

    :

    in polacco

    :

    „towar wywieziony zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 228/2013”

    :

    in portoghese

    :

    «mercadoria exportada nos termos do n.o 2 do artigo 14.o do Regulamento (UE) n.o 228/2013»

    :

    in rumeno

    :

    „mărfuri exportate în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 228/2013”

    :

    in slovacco

    :

    „tovar vyvezený podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EU) č. 228/2013“

    :

    in sloveno

    :

    „blago, izvoženo v skladu s členom 14(2) Uredbe (EU) št. 228/2013“

    :

    in finlandese

    :

    ”Asetuksen (EU) N:o 228/2013 14 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla viety tavara”

    :

    in svedese

    :

    ”vara som exporteras i enlighet med artikel 14.2 i förordning (EU) nr 228/2013”

    Parte J

    Diciture di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma:

    :

    in bulgaro

    :

    „продукт, предназначен за производството на тютюневи изделия“

    :

    in spagnolo

    :

    «Producto destinado a la industria de fabricación de labores de tabaco»

    :

    in ceco

    :

    „produkt pro zpracovatelský průmysl tabákových výrobků“

    :

    in danese

    :

    »produkt til tobaksvareindustrien«

    :

    in tedesco

    :

    „Erzeugnis zur Herstellung von Tabakwaren“

    :

    in estone

    :

    „tubakatoodete valmistamiseks ettenähtud toode”

    :

    in greco

    :

    «προϊόν που προορίζεται για τις καπνοβιομηχανίες»

    :

    in inglese

    :

    ‘product intended for industries manufacturing tobacco products’

    :

    in francese

    :

    «produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac»

    :

    in croato

    :

    „proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda”

    :

    in italiano

    :

    «prodotto destinato alla manifattura di tabacchi»

    :

    in lettone

    :

    “produkts paredzēts tabakas izstrādājumu ražošanas nozarēm”

    :

    in lituano

    :

    „produktas, skirtas tabako gaminių gamybos pramonei“

    :

    in ungherese

    :

    „a dohánytermékeket előállító iparnak szánt termékek”

    :

    in maltese

    :

    “prodott maħsub għall-industriji tal-manifattura tal-prodotti tat-tabakk”

    :

    in neerlandese

    :

    „product bestemd voor bedrijven waar tabaksproducten worden vervaardigd”

    :

    in polacco

    :

    „towar przeznaczony dla przemysłu tytoniowego”

    :

    in portoghese

    :

    «produto destinado às indústrias de manufactura de produtos de tabaco»

    :

    in rumeno

    :

    „produs destinat industriilor care fabrică produse din tutun”

    :

    in slovacco

    :

    „výrobok určený pre výrobný priemysel tabakových výrobkov“

    :

    in sloveno

    :

    „proizvodi, namenjeni industriji za proizvodnjo tobačnih izdelkov“

    :

    in finlandese

    :

    ”tupakkatuotteiden valmistukseen tarkoitettu tuote”

    :

    in svedese

    :

    ”produkt avsedd för framställning av tobaksprodukter”


    ALLEGATO II

    Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dai dipartimenti francesi d'oltremare

    Riunione

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso l'Unione

    Verso paesi terzi

    1101 00

    3 580 000

    1104 23

    33 500

    1512 19 90

    *250 000

    2309 90

    391 500

    7 985 000


    Martinica

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso l'Unione

    Verso paesi terzi

    0403 10

    77 500

    3 500

    1101 00

    33 000

    166 500

    2309 90

    102 000


    Guadalupa

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso l'Unione

    Verso paesi terzi

    1101 00

    55 500

    64 000

    2309 90

    508 000

    408 500


    ALLEGATO III

    Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera

    Azzorre

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso l'Unione

    Verso paesi terzi

    1701 99

    2 109 000

     

    1905 90 45

    34 000

    2203 00

    *35 000


    Madera

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso l'Unione

    Verso paesi terzi

    1101 00

    3 000

    1102 20

    13 000

    1701 99

    28 000

    1704 10

    1704 90

    871 500

    67 500

    1902 19

    468 000

    94 000

    1905

    116 500

    2009

    *13 500

    2202 10

    2202 90

    *752 500

    *42 500

    2203 00

    *592 000

    *591 500

    2208

    *25 000

    *31 000

    2301 10

    2301 20

    386 000


    ALLEGATO IV

    Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle Isole Canarie

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso l'Unione

    Verso paesi terzi

    0210 11

    78 500

    4 000

    0210 12

    3 500

    1 500

    0210 19

    23 500

    17 500

    0402 10

    26 500

    0402 21

    76 000

    18 000

    0402 29

    153 000

    0402 91

    10 000

    0402 99

    47 000

    16 500

    0403 10

    179 000

    21 500

    0403 90

    1 927 500

    28 000

    0405

    2 500

    35 000

    0406 10

    38 000

    2 500

    0406 30

    67 500

    0406 40

    2 000

    0406 90

    290 500

    157 500

    0811 90

    10 000

    0812 90

    23 500

    0901 21

    0901 22

    62 000

    30 000

    1101 00

    46 000

    193 500

    1102 20

    25 000

    784 500

    1102 90

    3 000

    17 000

    1104 19

    1 500

    1105

    10 000

    8 500

    1108 12

    74 000

    1208 10

    17 000

    1302 13

    5 000

    1507 90

    6 000

    1 784 000

    1517 10

    8 500

    43 000

    1517 90

    608 500

    53 500

    1518 00

    2 609 000

    1601 00

    81 500

    57 000

    1602

    50 500

    128 000

    1604 11

    6 000

    1604 12

    2 500

    9 000

    1604 13

    30 500

    9 000

    1604 14

    63 000

    55 000

    1604 15

    27 000

    8 000

    1604 16

    6 500

    1604 19

    24 000

    22 000

    1604 20

    65 500

    6 500

    1604 31

    2 000

    1702 90

    156 000

    1704 10

    14 500

    4 000

    1704 90

    432 500

    214 000

    1803 10

    7 500

    1803 20

    30 000

    2 000

    1806 10

    16 000

    102 000

    1806 20

    21 500

    7 500

    1806 31

    9 500

    14 500

    1806 32

    181 000

    45 500

    1806 90

    262 500

    95 500

    1901 10

    12 500

    1901 20

    854 000

    19 000

    1901 90

    2 639 500

    1 732 500

    1902

    8 500

    156 000

    1904 10

    6 500

    1 016 500

    1904 20

    3 500

    15 500

    1904 90

    4 500

    1905 20

    50 000

    1905 31

    614 000

    731 000

    1905 32

    86 500

    95 500

    1905 40

    5 500

    1905 90

    160 500

    51 500

    2002 10

    5 000

    2002 90

    29 500

    48 000

    2005 10

    30 500

    10 000

    2205 20

    12 000

    4 500

    2005 40

    7 500

    1 500

    2005 51

    3 000

    45 500

    2005 59

    24 500

    8 000

    2005 60

    453 000

    17 500

    2005 70

    58 500

    37 000

    2005 80

    13 000

    10 000

    2005 91

    2005 99

    53 500

    64 000

    2006 00

    2 000

    2 500

    2007

    16 500

    37 500

    2008

    124 000

    64 000

    2009

    389 500

    639 500

    2101 11

    2101 12

    4 000

    9 500

    2101 20

    2 000

    2102 10

    9 000

    11 000

    2103 10

    6 500

    6 000

    2103 20

    29 500

    10 000

    2103 30

    2 500

    12 500

    2103 90

    132 500

    23 500

    2104

    23 500

    12 500

    2105 00

    3 945 500

    568 000

    2106 10

    27 000

    6 000

    2106 90

    295 500

    73 500

    2202 10

    * 275 500

    * 83 500

    2202 90

    * 2 900 000

    * 399 500

    2203 00

    * 753 000

    * 3 244 000

    2204 30

    * 4 000

    2205 10

    * 22 500

    * 13 000

    2205 90

    * 7 500

    * 3 000

    2206 00

    * 11 000

    * 31 500

    2208 40

    * 6 983 000

    * 8 500

    2208 50

    * 650 500

    * 4 500

    2208 70

    * 548 500

    * 13 000

    2208 90

    * 24 500

    * 4 500

    2209 00

    * 4 000

    * 9 000

    2301 20

    831 500

    193 500

    2302 30

    3 759 000

    2306 30

    12 500

    2306 90

    109 500

    2309 10

    49 500

    2 500

    2309 90

    72 500

    129 500


    ALLEGATO V

    Quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie

    [Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

    Codice NC

    Verso paesi terzi

    0402 21

    4 000

    0403 10

    100 000

    0405 10

    1 000

    1101 00

    200 000

    1507 90

    3 300 000

    1704 90

    50 000

    1806 10

    200 000

    1806 31

    15 000

    1806 32

    1 000

    1806 90

    50 000

    1901 20

    10 000

    1901 90

    600 000

    1902 11

    3 000

    1902 19

    50 000

    1902 20

    1 000

    1902 30

    1 000

    1905 31

    200 000

    1905 32

    25 000

    2009 19

    10 000

    2009 31

    1 000

    2009 41

    4 000

    2009 71

    4 000

    2009 89

    35 000

    2009 90

    60 000

    2103 20

    10 000

    2105 00

    400 000

    2106 10

    1 000

    2202 90

    200 000

    2302

    300 000


    ALLEGATO VI

    Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dai dipartimenti francesi d'oltremare

    Riunione: Maurizio, Madagascar e Comore

    Martinique: Piccole Antille (1)

    Guadalupa: Piccole Antille

    Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana

    Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre e da Madera

    Marocco, Capo Verde, Guinea Bissau, Stati Uniti d'America, Canada, Venezuela, Sudafrica, Angola e Mozambico

    Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie

    Mauritania, Senegal, Guinea equatoriale, Capo Verde, Marocco


    (1)  Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.


    ALLEGATO VII

    Coefficienti di equivalenza per i prodotti che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle Isole Canarie

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Coefficiente d'equivalenza

    2401 10

    Tabacco greggio non scostolato

    0,72

    2401 20

    Tabacco greggio scostolato

    1,00

    2401 30 00

    Cascami di tabacco

    0,28

    ex 2402 10 00

    Sigari spuntati senza involucro

    1,05

    ex 2403 19 90

    Tabacchi spuntati (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari)

    1,05

    2403 91 00

    Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    1,05

    ex 2403 99 90

    Tabacchi espansi

    1,05


    ALLEGATO VIII

    Indicatori di risultato

    Obiettivo

    :

    garantire l'approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in prodotti essenziali per il consumo umano o per la trasformazione e come fattori di produzione agricoli:

    Indicatore 1: livello di copertura (in %) dei regimi specifici di approvvigionamento rispetto al fabbisogno totale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche per alcuni prodotti o gruppi di prodotti inclusi nel bilancio previsionale di approvvigionamento.

    Obiettivo

    :

    garantire un equo livello di prezzi per i prodotti essenziali per il consumo umano o per l'alimentazione degli animali:

    Indicatore 2: raffronto tra i prezzi al consumo nelle regioni ultraperiferiche per taluni prodotti o gruppi di prodotti contemplati dal regime specifico di approvvigionamento e i prezzi di prodotti analoghi nei rispettivi Stati membri.

    Obiettivo

    :

    incoraggiare la produzione agricola locale ai fini dell'autoapprovvigionamento delle regioni ultraperiferiche e del mantenimento/sviluppo di produzioni orientate all'esportazione:

    Indicatore 3: livello di copertura (in %) del fabbisogno locale di determinati prodotti importanti fabbricati localmente.

    Obiettivo

    :

    mantenere/sviluppare la produzione agricola locale:

    Indicatore 4a

    :

    evoluzione della superficie agricola utilizzata (SAU) nelle regioni ultraperiferiche e nei rispettivi Stati membri.

    Indicatore 4b

    :

    evoluzione delle unità di bestiame adulto (UBA) nelle regioni ultraperiferiche e nei rispettivi Stati membri.

    Indicatore 4c

    :

    evoluzione dei quantitativi di taluni prodotti agricoli nelle regioni ultraperiferiche.

    Indicatore 4d

    :

    evoluzione dei quantitativi di determinati prodotti trasformati nelle regioni ultraperiferiche a partire da prodotti locali.

    Indicatore 4e

    :

    evoluzione dell'occupazione nel settore agricolo nelle regioni ultraperiferiche e nei rispettivi Stati membri.


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