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Document 32014R0174
Commission Implementing Regulation (EU) No 174/2014 of 25 February 2014 on amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code as regards the identification of persons in the context of AEO Mutual Recognition Agreements Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 174/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 174/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 56 del 26.2.2014, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
26.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 174/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2014
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, per quanto riguarda l’identificazione delle persone nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione riconosce i programmi di associazione commerciale di alcuni paesi terzi che sono stati sviluppati conformemente al SAFE (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane. Di conseguenza, l’Unione concede agevolazioni agli operatori economici di un paese terzo aderenti ad un programma di partenariato commerciale promosso dalle autorità doganali di tale paese. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 58/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2) ha introdotto modalità per indicare, nelle dichiarazioni sommarie di entrata, gli speditori che beneficiano della qualifica di aderenti ad un programma di partenariato commerciale. |
(3) |
È necessario estendere l’obbligo di comunicare un numero di identificazione per migliorare l’analisi dei rischi identificando il trasportatore nella forma codificata nella dichiarazione sommaria di entrata. |
(4) |
Al fine di concedere le agevolazioni pertinenti agli operatori diversi dallo speditore indicati in una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o in una dichiarazione doganale sostitutiva è necessario adattare gli allegati 30 bis, 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) per poter inserire il numero d’identificazione unico del paese terzo di tali operatori, che detto paese ha comunicato all’Unione. Può essere indicato tale numero anziché il numero EORI dell’operatore interessato. |
(5) |
Nell’allegato 30 bis è necessario apportare precisazioni riguardanti l’uso del nome e dell’indirizzo, o dei codici numerici destinati a identificare le parti. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4 terdecies, paragrafo 3, sono aggiunte le seguenti lettere:
|
2) |
l’allegato 30 bis è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
3) |
l’allegato 37 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
4) |
l’allegato 38 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 21 del 24.1.2013, pag. 19.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO I
Nell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 la sezione 4, «Note esplicative dei dati», è modificata come segue:
1) |
la nota esplicativa relativa al dato «Speditore» è sostituita dalla seguente: «Speditore La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato. Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo. Se i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita figurano in una dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 3, del codice e dell’articolo 216 del presente regolamento, questo dato corrisponde al dato “Speditore/esportatore” della dichiarazione doganale. Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero è articolata come segue:
Esempi: “US1234567890ABCDE” per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d’identificazione unico è 1234567890ABCDE. “JPAbCd9875F” per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero d’identificazione unico è AbCd9875F. “CHpt20130101aa” per uno speditore in Svizzera (codice paese: CH) il cui numero d’identificazione unico è pt20130101aa. Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell’Unione europea per i paesi e i territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici dei paesi stabiliti in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati. Dichiarazioni sommarie di entrata: Si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI dello speditore non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo di quest’ultimo. Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde alla struttura prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della presente nota esplicativa dei dati. Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di uno speditore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati. |
2) |
nella nota esplicativa relativa al dato «Persona che presenta la dichiarazione sommaria» il primo capoverso è sostituito dal seguente: «Si indica il numero EORI della persona che presenta la dichiarazione sommaria; il suo nome e indirizzo non sono comunicati.»; |
3) |
la nota esplicativa relativa al dato «Persona che chiede la deviazione» è sostituita dalla seguente: «Persona che chiede la deviazione Richiesta di deviazione: persona che effettua la richiesta di deviazione all’entrata. Si indica il numero EORI della persona che presenta la richiesta di deviazione; il suo nome e indirizzo non sono comunicati.»; |
4) |
la nota esplicativa relativa al dato «Destinatario» è sostituita dalla seguente: «Destinatario La parte a cui le merci sono effettivamente destinate. Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all’articolo 789 questa informazione deve essere fornita, indicando il nome e l’indirizzo completo del destinatario, se disponibile. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco”, il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:
Si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo del destinatario. Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”. Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati. Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco”, il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice 10600.
Nei casi in cui deve essere fornita questa informazione, si indica il numero EORI del destinatario, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI del destinatario non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo del destinatario. Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”. Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo del destinatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.»; |
5) |
la nota esplicativa relativa al dato «Trasportatore» è sostituita dalla seguente: «Trasportatore Questa informazione non è comunicata nel caso in cui sia identica a quella della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, tranne se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo. In questo caso si possono fornire tali informazioni indicando il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”. Se questo dato è diverso da quello della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata, si indica il nome e l’indirizzo completo del trasportatore. Si indica il numero EORI del trasportatore o il numero di identificazione unico del paese terzo del trasportatore:
Si indica il numero EORI del trasportatore se questi è collegato al sistema doganale e chiede di ricevere una delle notifiche di cui all’articolo 183, paragrafi 6 e 8, o all’articolo 184 quinquies, paragrafo 2. Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo di un trasportatore, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo non sono comunicati.»; |
6) |
il primo capoverso della nota esplicativa relativa al dato «Parte destinataria della notifica» è sostituito dal seguente: «Parte da informare dell’entrata delle merci all’importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto. Se il numero EORI della parte destinataria della notifica non è disponibile, devono essere comunicati il nome e l’indirizzo completo della suddetta parte. Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso. La struttura del numero corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore”. Qualora si comunichi il numero EORI o il numero di identificazione unico del paese terzo della parte destinataria della notifica, il nome e l’indirizzo di quest’ultima non sono comunicati.» |
ALLEGATO II
Nell’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, titolo II, sezione A, casella n. 8: «Destinatario», dopo il secondo capoverso è inserito il capoverso seguente:
«Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all’allegato 30 bis e se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dall’Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest’ultimo ha comunicato all’Unione. La struttura di tale numero di identificazione unico del paese terzo corrisponde a quella prevista nella parte “Dichiarazioni sommarie di uscita” della nota esplicativa dei dati intitolata “Speditore” all’allegato 30 bis.»
ALLEGATO III
Nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93, titolo II, casella n. 8: «Destinatario», dopo il primo capoverso è inserito il capoverso seguente:
«Se è richiesto un numero di identificazione e la dichiarazione contiene le informazioni per una dichiarazione sommaria di uscita di cui all’allegato 30 bis, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo, che quest’ultimo ha comunicato all’Unione.»