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Document 32014R0098

    Regolamento (UE) n. 98/2014 della Commissione, del 3 febbraio 2014 , recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

    GU L 33 del 4.2.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/98(1)/oj

    4.2.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 33/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 98/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 2014

    recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l’articolo 26,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 prevede la possibilità di adoperare il termine «dry» per la categoria di bevande spiritose «London gin». Tale bevanda spiritosa non può contenere edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zuccheri per litro. Per le categorie di bevande spiritose «gin» e «gin distillato» non è stato fissato alcun limite relativamente all’aggiunta di edulcoranti. Tuttavia, allorché il «gin» e il «gin distillato» sono prodotti senza zuccheri o con un tenore di zuccheri non superiore a 0,1 grammi per litro, la possibilità di adoperare il termine «dry» deve essere estesa a tali bevande spiritose conformemente al suddetto allegato.

    (2)

    L’Ungheria ha presentato domanda di registrazione per la denominazione «Újfehértói meggypálinka» in quanto indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del suddetto regolamento. L’«’Újfehértói meggypálinka» è un’acquavite di frutta prodotta tradizionalmente in Ungheria esclusivamente a partire dalle varietà di ciliegie acide «Újfehértói fürtös» e «Debreceni bőtermő». I principali requisiti della scheda tecnica relativi al «Újfehértói meggypálinka» sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) ai fini della procedura di opposizione, conformemente all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, la denominazione «Újfehértói meggypálinka» deve essere registrata come indicazione geografica nell’allegato III del regolamento.

    (3)

    Le indicazioni geografiche «Polska Wódka/Polish Vodka» e «Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka» sono registrate per la categoria di prodotti 15, «Vodka», dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008. Tuttavia, i requisiti tecnici relativi a tali indicazioni geografiche coprono anche la vodka aromatizzata. Pertanto, occorre altresì includere tali indicazioni geografiche nella categoria di prodotti 31, «Vodka aromatizzata», del succitato allegato. Allo scopo di informare il consumatore circa la vera natura del prodotto, è necessario che l’etichetta di questo tipo di vodka rechi la denominazione di vendita «vodka aromatizzata» o «vodka» insieme all’aroma predominante.

    (4)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza.

    (5)

    Per agevolare la transizione fra l’applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 110/2008 e quelle del presente regolamento, occorre prevedere la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad esaurimento ed autorizzare l’utilizzo delle etichette stampate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2015.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono modificati come segue:

    1)

    L’allegato II è modificato come segue:

    a)

    al punto 20, «Gin», è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    Il termine “gin” può essere completato dal termine “dry” se non contiene edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zucchero per litro di prodotto finale.»

    b)

    al punto 21, «gin distillato», è aggiunta la seguente lettera d):

    «d)

    Il termine “gin distillato” può essere completato dal termine “dry” se non contiene edulcoranti in misura superiore a 0,1 grammi di zucchero per litro di prodotto finale.»

    2)

    L’allegato III è modificato come segue:

    a)

    nella categoria di prodotti 9 «Acquavite di frutta», è aggiunta la seguente voce:

     

    «Újfehértói meggypálinka

    Ungheria»

    b)

    nella categoria di prodotti 31 «Vodka aromatizzata», è aggiunta la seguente voce:

     

    «Polska Wódka/Polish Vodka  (3)

    Originali lietuviška degtinė/Vodka originale lituana  (3)

    Polonia

    Lituania

    Articolo 2

    Le bevande spiritose che non sono rispondenti ai requisiti del regolamento (CE) n. 110/2008, modificato dall’articolo 1 del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte.

    Le etichette stampate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

    (2)  GU C 85 del 18.3.2011, pag. 10.

    (3)  La denominazione di vendita “vodka aromatizzata” deve figurare sull’etichetta di questo prodotto. Il termine “aromatizzato” può essere sostituito dal nome dell’aroma predominante.»


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