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Document 32014H0881
2014/881/EU: Commission Recommendation of 18 November 2014 on the procedure for demonstrating the level of compliance of existing railway lines with the basic parameters of the technical specifications for interoperability
2014/881/UE: Raccomandazione della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità
2014/881/UE: Raccomandazione della Commissione, del 18 novembre 2014 , relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità
GU L 356 del 12.12.2014, p. 520–526
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/12/2014
12.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 356/520 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2014
relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità
(2014/881/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della sezione 7.3.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (2) (STI INF) e della sezione 7.3.4 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione (3) (STI ENE) per le linee ferroviarie esistenti che non sono oggetto di un progetto di rinnovo o ristrutturazione, la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità avviene su base volontaria. Analogamente, per le linee esistenti che sono oggetto di progetti che non comportano una procedura «CE» di verifica, anche la dimostrazione del livello di conformità di tali linee ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) dovrebbe essere volontaria. |
(2) |
Il gestore dell'infrastruttura dovrebbe essere in grado, su base volontaria, di completare il registro dell'infrastruttura con informazioni sul livello di conformità della linea esistente ai parametri fondamentali delle STI. Occorre raccomandare una procedura standard da utilizzare per dimostrare il livello di conformità ai parametri fondamentali della STI. |
(3) |
L'allegato della raccomandazione 2011/622/UE della Commissione (4) si riferisce alle versioni precedenti delle STI INF ed ENE e dovrebbe pertanto essere aggiornato. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e di semplificazione, è preferibile sostituire la raccomandazione 2011/622/UE con la presente raccomandazione della Commissione. |
(5) |
Dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1. |
per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità dovrebbe essere utilizzata la procedura stabilita nell'allegato. |
2. |
La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2011/622/UE. |
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2014
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema infrastruttura del sistema ferroviario dell'Unione europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema energia del sistema ferroviario dell'Unione europea (cfr. pag. 179 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Raccomandazione 2011/622/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alla procedura che dimostra il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 243 del 21.9.2011, pag. 23).
ALLEGATO
1. Introduzione
1.1. Campo di applicazione tecnico
Questa procedura riguarda i seguenti sottosistemi del sistema ferroviario dell'Unione europea:
a) |
il sottosistema di natura strutturale infrastruttura; e |
b) |
il sottosistema di natura strutturale energia. |
Essi sono inclusi nell'elenco di cui all'allegato II, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.
1.2. Campo di applicazione geografico
Il campo di applicazione geografico di questa procedura è il sistema ferroviario dell'UE così come definito dalla direttiva 2008/57/CE.
1.3. Definizioni
Ai fini della presente procedura:
a) |
«IE» indica le infrastrutture esistenti (impianti fissi) che non sono soggette alla procedura «CE» di verifica; |
b) |
«dimostrazione di conformità IE» indica la verifica intesa a stabilire se i parametri fondamentali di un sottosistema e/o di un elemento delle linee esistenti sono conformi ai requisiti delle STI pertinenti; |
c) |
«certificato di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un valutatore indipendente a seguito della dimostrazione di conformità IE; |
d) |
«certificato di dimostrazione IE» indica il documento rilasciato da un valutatore indipendente a seguito della dimostrazione di conformità IE; |
2. Procedura per dimostrare la conformità delle linee ferroviarie esistenti alle specifiche tecniche di interoperabilità
2.1. Scopo
Si può applicare la seguente procedura per dimostrare la conformità degli impianti fissi esistenti alle STI senza che essi siano soggetti alla procedura «CE» di verifica
Questa procedura non è obbligatoria, ma può essere applicata su base volontaria.
2.2. Procedura per dimostrare il livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI
2.2.1. La procedura per dimostrare il livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI è la procedura di dimostrazione di conformità IE. Nell'ambito di questa procedura, il richiedente dimostra di rispettare gli obblighi di cui ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5.2 e 2.2.5.3 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema interessato, oggetto delle disposizioni di cui al punto 2.2.4, è conforme alle prescrizioni della o delle STI pertinenti.
2.2.2. Il richiedente presenta una domanda di dimostrazione di conformità IE del sottosistema presso un valutatore indipendente di sua scelta.
La domanda contiene:
a) |
il nome e l'indirizzo del richiedente e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; |
b) |
la documentazione tecnica. |
2.2.3. Documentazione tecnica
2.2.3.1. Il richiedente prepara la documentazione tecnica e la mette a disposizione del valutatore indipendente di cui al punto 2.2.4. La documentazione dovrebbe consentire di dimostrare il livello di conformità del sottosistema esistente ai parametri fondamentali delle (o delle) STI pertinente(i).
2.2.3.2. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione generale del sottosistema esistente; |
b) |
i documenti necessari per la costituzione del fascicolo tecnico; |
c) |
un elenco delle norme armonizzate e/o di altre pertinenti specifiche tecniche, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e/o di specifiche tecniche nazionali notificate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, applicate completamente o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni della o delle STI pertinenti, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o nazionali, la documentazione tecnica specifica quali parti sono state applicate; |
d) |
le condizioni di uso del sottosistema (restrizioni riguardanti il tempo di esercizio o la percorrenza, i limiti di usura ecc.), |
e) |
le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento e della manutenzione del sottosistema, |
f) |
le condizioni di manutenzione e la documentazione tecnica riguardante la manutenzione del sottosistema, |
g) |
le eventuali prescrizioni tecniche precisate dalla (o dalle) STI pertinente(i) di cui tener conto nella manutenzione o nell'esercizio del sottosistema; |
h) |
altri elementi tecnici di prova che dimostrino adeguatamente la corretta esecuzione dei controlli e delle prove precedenti, in condizioni comparabili, da parte di organismi competenti. |
2.2.3.3. Il richiedente tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti la documentazione tecnica per tutta la durata di esercizio del sottosistema.
2.2.4. Procedura per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali della STI.
2.2.4.1. Il valutatore indipendente scelto dal richiedente prende in considerazione la documentazione di esami, controlli e prove effettuati da altri organi o dal richiedente.
2.2.4.2. La documentazione raccolta dal valutatore indipendente deve essere idonea e sufficiente a dimostrare il livello di conformità alle prescrizioni della (o delle) STI pertinente(i) e l'avvenuto svolgimento di tutti i controlli e prove necessari ed adeguati.
2.2.4.3. Se il sottosistema esistente rispetta le prescrizioni della (o delle) STI pertinente(i), il valutatore indipendente può rilasciare al richiedente un certificato di dimostrazione IE.
2.2.5. Dichiarazione di dimostrazione IE
2.2.5.1. Il richiedente redige una dichiarazione scritta di dimostrazione IE per il sottosistema e la conserva per tutta la durata di esercizio del sottosistema. La dichiarazione di dimostrazione IE identifica il sottosistema per il quale è stata redatta.
2.2.5.2. La dichiarazione di dimostrazione IE e i documenti che la accompagnano sono redatti in conformità al capitolo 2.5 della presente procedura.
2.2.5.3. Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
2.2.6. Fascicolo tecnico
2.2.6.1. Il valutatore indipendente è responsabile della redazione del fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione di dimostrazione IE.
2.2.6.2. Il fascicolo tecnico che accompagna la dichiarazione di dimostrazione IE è depositato presso il richiedente.
2.2.6.3. Per tutta la durata di esercizio del sottosistema il richiedente conserva una copia del fascicolo tecnico; una copia dello stesso deve essere inviata a qualsiasi Stato membro ne faccia richiesta.
2.3. Caratteristiche da valutare
Le caratteristiche da valutare durante la procedura per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali delle STI sono indicate nelle tabelle che seguono:
— |
tabella 1 per il sottosistema infrastruttura, e |
— |
tabella 2 per il sottosistema energia. |
Tabella 1
Valutazione del sottosistema infrastruttura per la dimostrazione di conformità IE
Caratteristiche da valutare (STI INF) |
Linea esistente che non è stata oggetto della procedura di controllo CE |
Procedure di valutazione particolari |
1 |
2 |
|
Profilo limite degli ostacoli (4.2.3.1), |
X |
6.2.4.1 |
Interasse dei binari (4.2.3.2) |
X |
6.2.4.2 |
Pendenze massime (4.2.3.3) |
X |
|
Raggio minimo della curvatura orizzontale (4.2.3.4) |
X |
6.2.4.4 |
Raggio minimo di curvatura verticale (4.2.3.5) |
X |
6.2.4.4 |
Scartamento nominale (4.2.4.1) |
X |
6.2.4.3 |
Sopraelevazione (4.2.4.2) |
X |
6.2.4.4 |
Difetto di sopraelevazione (4.2.4.3) |
X |
6.2.4.4 6.2.4.5 |
Cambio brusco del difetto di sopraelevazione (4.2.4.4) |
X |
6.2.4.4 |
Conicità equivalente (4.2.4.5) |
X |
6.2.4.6 |
Profilo del fungo della rotaia per binari di corsa (4.2.4.6) |
n.d. |
6.2.4.7 |
Inclinazione della rotaia (4.2.4.7) |
X |
|
Geometria di progettazione dei dispositivi di armamento (4.2.5.1) |
X |
6.2.4.8 |
Utilizzo di deviatoi a punte mobili (4.2.5.2) |
X |
6.2.4.8 |
Lunghezza massima dello spazio non guidato dei deviatoi ad angolo ottuso (4.2.5.3) |
X |
6.2.4.8 |
Resistenza del binario ai carichi verticali (4.2.6.1) |
X |
6.2.5 |
Resistenza longitudinale del binario (4.2.6.2) |
X |
6.2.5 |
Resistenza laterale del binario (4.2.6.3) |
X |
6.2.5 |
Resistenza di ponti nuovi ai carichi del traffico (4.2.7.1) |
n.d. |
|
Carico verticale equivalente per opere in terra nuove ed effetti di pressione della terra (4.2.7.2) |
n.d. |
|
Resistenza di strutture nuove sovrastanti i binari o adiacenti ai binari (4.2.7.3) |
n.d. |
|
Resistenza delle strutture e delle opere in terra esistenti ai carichi da traffico (4.2.7.4) |
X |
6.2.4.10 |
Limite di azione immediata per allineamento (4.2.8.1) |
n.d. |
|
Limite di azione immediata per livellamento longitudinale (4.2.8.2) |
n.d. |
|
Limite di azione immediata per sghembo del binario (4.2.8.3) |
n.d. |
|
Limite di azione immediata per lo sghembo del binario in quanto difetto isolato (4.2.8.4) |
n.d. |
|
Limite di azione immediata per sopraelevazione (4.2.8.5) |
n.d. |
|
Limite di azione immediata per dispositivi di armamento (4.2.8.6) |
n.d. |
|
Lunghezza utile dei marciapiedi (4.2.9.1) |
X |
|
Altezza dei marciapiedi (4.2.9.2) |
X |
|
Deviazione dei marciapiedi (4.2.9.3) |
X |
6.2.4.11 |
Tracciato di posa dei binari lungo i marciapiedi (4.2.9.4) |
X |
|
Variazione di pressione massima in galleria (4.2.10.1) |
X |
6.2.4.12 |
Effetto dei venti trasversali (4.2.10.2) |
X |
6.2.4.13 |
Sollevamento del ballast (4.2.10.3) |
Punto in sospeso |
|
Indicatori di ubicazione (4.2.11.1) |
X |
|
Conicità equivalente in servizio (4.2.11.2) |
n.d. |
|
Scarico dei servizi igienici (4.2.12.2) |
X |
6.2.4.14 |
Impianti di pulizia esterna del treno (4.2.12.3) |
X |
6.2.4.14 |
Rifornimento di acqua (4.2.12.4) |
X |
6.2.4.14 |
Rifornimento di carburante (4.2.12.5) |
X |
6.2.4.14 |
Alimentazione elettrica di terra (4.2.12.6) |
X |
6.2.4.14 |
Applicazione dei componenti di interoperabilità |
n.d. |
|
Tabella 2
Valutazione del sottosistema energia per la dimostrazione di conformità IE
Caratteristiche da valutare (STI ENE) |
Linea esistente non soggetta alla verifica CE |
Procedure di valutazione particolari |
1 |
2 |
|
Tensione e frequenza (4.2.3) |
X |
|
Parametri relativi al rendimento del sistema di alimentazione (4.2.4) |
X |
6.2.4.1 |
Capacità di corrente, sistemi CC, con treni fermi (4.2.5) |
X |
6.1.4.2 |
Frenatura a recupero (4.2.6) |
X |
6.2.4.2 |
Disposizioni sul coordinamento della protezione elettrica (4.2.7) |
X |
6.2.4.3 |
Caratteristiche armoniche ed effetti dinamici per sistemi CA di trazione (4.2.8) |
X |
6.2.4.4 |
Geometria della catenaria (4.2.9) |
X |
|
Sagoma del pantografo (4.2.10) |
X |
|
Forza di contatto media (4.2.11) |
X |
|
Comportamento dinamico e qualità di captazione di corrente (4.2.12) |
X |
6.1.4.1, 6.2.4.5 |
Distanza del pantografo per il progetto della catenaria (4.2.13) |
X |
|
Materiale del filo di contatto (4.2.14) |
X |
|
Tratti a separazione di fase (4.2.15) |
X |
|
Tratti a separazione di sistema (4.2.16) |
X |
|
Disposizioni relative alla protezione contro le scosse elettriche (4.2.18) |
X |
6.2.4.6 |
Norme di manutenzione (4.5) |
X |
6.2.4.7 |
2.4. Requisiti applicabili ai valutatori indipendenti
2.4.1. Un valutatore indipendente scelto dal richiedente procede alla dimostrazione di conformità IE per le linee esistenti. Un valutatore indipendente può essere un soggetto esterno o interno del gestore dell'infrastruttura.
2.4.2. Per quanto riguarda l'infrastruttura ferroviaria, il valutatore indipendente dispone:
a) |
di una formazione tecnica adeguata; |
b) |
di una conoscenza soddisfacente dei requisiti in materia di valutazione e di una pratica sufficiente nell'esecuzione di questo tipo di controlli; |
c) |
della capacità necessaria a redigere certificati di dimostrazione IE e una documentazione tecnica, che costituiscono la storia ufficiale delle valutazioni condotte. |
2.4.3. Un valutatore indipendente che è un soggetto interno del gestore dell'infrastruttura dovrebbe rispondere ai seguenti requisiti:
a) |
il valutatore e il suo personale sono identificabili come organizzazione e applicano metodi di elaborazione delle relazioni che ne garantiscano l'imparzialità; |
b) |
né il valutatore né il suo personale possono essere ritenuti responsabili del funzionamento o della manutenzione dei prodotti da essi valutati e non partecipano ad attività che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle loro attività di valutazione. |
2.5. Dichiarazione di dimostrazione
2.5.1. La dichiarazione di dimostrazione IE e i documenti che la accompagnano devono essere datati e firmati.
2.5.2. La dichiarazione è redatta nella stessa lingua del fascicolo tecnico e comprende gli elementi seguenti:
a) |
i riferimenti alla procedura per dimostrare la conformità delle linee ferroviarie esistenti alle specifiche tecniche di interoperabilità; |
b) |
il nome commerciale e l'indirizzo completo del richiedente o dei suoi rappresentanti autorizzati con sede nell'UE (nel secondo caso è necessario indicare anche il nome commerciale e l'indirizzo completo del richiedente); |
c) |
una breve descrizione del sottosistema; |
d) |
il nome e l'indirizzo del valutatore indipendente che ha effettuato la dimostrazione di conformità IE; |
e) |
i riferimenti dei documenti contenuti nel fascicolo tecnico; |
f) |
tutte le disposizioni applicabili, provvisorie o definitive, cui deve essere conforme il sottosistema, in particolare, le limitazioni o condizioni di esercizio; |
g) |
il periodo di validità della dichiarazione di dimostrazione IE, se temporanea; |
h) |
l'identità del firmatario. |