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Document 32014D0668

2014/668/UE: Decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014 , relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli

GU L 278 del 20.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/668/oj

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20.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli

(2014/668/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione (1).

(2)

Tenendo conto dello stretto legame storico e dei rapporti sempre più stretti tra le parti e del loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, i negoziati sull'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo nel 2012.

(3)

L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e l'atto finale accluso alla presente decisione dovrebbe essere approvato. L'accordo dovrebbe essere applicato in parte in via provvisoria conformemente al suo articolo 486, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione.

(4)

L'applicazione provvisoria di parti dell'accordo fa salva la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

(5)

La presente decisione non riguarda le disposizioni dell'articolo 17 dell'accordo, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e le cui disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa all'articolo 17 dell'accordo.

(6)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 211 dell'accordo.

(7)

È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono protette.

(8)

L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

(9)

A seguito della firma del preambolo, dell'articolo 1 e dei titoli I, II e VII dell'accordo al vertice tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, è opportuno che siano firmate le restanti parti dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), per quanto riguarda i titoli III (con eccezione dell'articolo 17), IV, VI e VI dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli, con riserva della conclusione di tale accordo e conformemente all'atto finale (2).

Articolo 2

1.   La dichiarazione acclusa all'accordo è approvata a nome dell'Unione.

2.   L'atto finale accluso alla presente decisione è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e l'atto finale a nome dell'Unione.

Articolo 4

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, e conformemente al suo articolo 486 e fatte salve le notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e l'Ucraina (3), ma solo nella misura in cui esse riguardano materie di competenza dell'Unione:

titolo III: articoli 14 e 19,

titolo IV (fatta eccezione per l'articolo 158, nella misura in cui tale articolo riguarda gli aspetti penali connessi ai diritti di proprietà intellettuale; e fatta eccezione per gli articoli 285 e 286, nella misura in cui tali articoli si applicano alle procedure, ai riesami e ai ricorsi amministrativi a livello di Stato membro).

L'applicazione provvisoria dell'articolo 279 non incide sui diritti sovrani degli Stati membri in merito alle loro riserve di idrocarburi conformemente al diritto internazionale, inclusi i loro diritti e obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

L'applicazione provvisoria dell'articolo 280, paragrafo 3, da parte dell'Unione non pregiudica l'attuale delimitazione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni per la prospezione, la ricerca e la produzione nel settore degli idrocarburi;

titolo V: capitolo 1 [fatta eccezione per l'articolo 338, lettera k), e gli articoli 339 e 342], capitolo 6 [fatta eccezione per l'articolo 361, l'articolo 362, lettera c), l'articolo 364 e l'articolo 365, lettere a) e c)], capitolo 7 [fatta eccezione per l'articolo 368, paragrafo 3, e l'articolo 369, lettere a) e d) (4)], capitoli 12 e 17 [fatta eccezione per l'articolo 404, lettera h)], capitolo 18 [fatta eccezione per l'articolo 410, lettera b), e l'articolo 411], capitoli 20, 26 e 28 e articoli 353 e 428;

titolo VI;

titolo VII (fatta eccezione per l'articolo 479, paragrafo 1), nella misura in cui le disposizioni di tale titolo sono limitate al fine di garantire l'applicazione provvisoria dell'accordo conformemente al presente articolo;

allegati da I a XXVI, allegato XXVII (fatta eccezione per le questioni nucleari), allegati da XXVIII a XXXVI (fatta eccezione per l'allegato XXXII, punto 3),

allegati da XXXVIII a XLI, XLIII e XLIV e protocolli I, II e III.

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 211 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in merito secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (5).

Articolo 6

1.   Le denominazioni protette a norma del titolo IV, capitolo 9, sezione 2, sottosezione 3 «Indicazioni geografiche», dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.

2.   A norma dell'articolo 207 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui al titolo IV, articoli 204, 205 e 206 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 7

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3).

(2)  Il testo dell'accordo è stato pubblicato unitamente alla decisione 2014/295/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ei loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dello stesso (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 1).

(3)  La data a decorrere dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

(4)  Il riferimento all'articolo 369, lettera c), per lo «sviluppo di strategie di finanziamento concentrandosi sulla manutenzione, vincoli di capacità e infrastrutture di collegamento mancante» non crea obblighi di finanziamento per gli Stati membri.

(5)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


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