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Document 32014D0604(01)

Decisione della Commissione, del 3 giugno 2014 , che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e abroga la decisione 96/469/CE

GU C 167 del 4.6.2014, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2018; abrogato da 32018D0718(02)

4.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro e abroga la decisione 96/469/CE

2014/C 167/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 168, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti a coordinare tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all’organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione degli elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici.

(2)

Il libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell’UE per il periodo 2008-2013» (1), adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007, delinea la strategia dell’UE in materia di sanità includendo i tumori tra le priorità di azione.

(3)

Il 2 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sullo screening dei tumori (2).

(4)

Il 10 giugno 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla «Riduzione dell’incidenza dei tumori» (3) e il 13 settembre 2010 sull’«Azione contro il cancro» (4).

(5)

Il 24 giugno 2009 la Commissione europea ha adottato la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Lotta contro il cancro: un partenariato europeo» (5).

(6)

La comunicazione del presidente alla Commissione datata 10 novembre 2010 e intitolata Framework for Commission Expert Groups: Horizontal rules and public registe»  (6) («Inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico») (di seguito «l’inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione») ha aggiornato la normativa concernente tutti i gruppi di esperti della Commissione.

(7)

L’elaborazione e l’attuazione di attività nel campo dei tumori richiedono la stretta collaborazione con gli organismi specializzati degli Stati membri e con le parti interessate. Ciò risponderebbe alle richieste di un migliore coordinamento presentate dai rappresentanti degli Stati membri e dai soggetti interessati visto il crescente impegno nel campo dei tumori. La condivisione di conoscenze e informazioni può inoltre contribuire a risolvere alcune difficoltà incontrate dagli Stati membri nella lotta contro il cancro e faciliterà la collaborazione con altri attori importanti come le organizzazioni che rappresentano i pazienti.

(8)

I pareri di esperti europei di alto livello nel campo dei tumori dovrebbero essere costantemente disponibili grazie a un gruppo di esperti istituito dalla Commissione. Il gruppo di esperti sulla lotta contro il cancro dovrebbe fornire alla Commissione, su sua richiesta, consulenze e competenze per l’elaborazione e l’attuazione delle attività dell’Unione nel campo dei tumori e favorire gli scambi di esperienze, politiche e pratiche tra gli Stati membri e le varie parti interessate.

(9)

Al fine di consentire un’ampia rappresentanza dei soggetti interessati e degli esperti nel campo dei tumori, tale gruppo di esperti dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri, delle organizzazioni dei pazienti attive nel campo dei tumori, delle associazioni europee operanti nel settore della prevenzione del cancro, delle associazioni professionali europee o delle società scientifiche operanti nel campo dei tumori e da un rappresentante dei fabbricanti di prodotti o dei prestatori di servizi nel campo dei tumori e dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

(10)

Il gruppo di esperti sulla lotta contro il cancro non dovrebbe operare come un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(11)

Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

(12)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 96/469/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, che istituisce un comitato consultivo per la prevenzione del cancro (9),

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione del gruppo di esperti

È istituito il gruppo di esperti della Commissione sulla lotta contro il cancro, di seguito denominato «gruppo di esperti».

Articolo 2

Compiti del gruppo di esperti

1.   Su richiesta della Commissione o dei servizi della Commissione, il gruppo di esperti svolge i seguenti compiti nel campo dei tumori:

a)

assiste la Commissione nell’elaborazione di strumenti giuridici e documenti programmatici, orientamenti e raccomandazioni sulla lotta contro il cancro, nonché sui dati relativi ai tumori comprendenti l’epidemiologia, l’individuazione precoce e lo screening dei tumori, sulle informazioni per il pubblico per la prevenzione dei tumori, sulla procedura di garanzia della qualità nella gestione dei tumori e sugli aspetti della prevenzione che possono essere elaborati in base ai risultati della ricerca fondamentale, traslazionale e clinica effettuata sui tumori nel quadro dei programmi di ricerca dell’UE e di altre iniziative di ricerca internazionali o nazionali nonché sulle tematiche trasversali connesse al cancro;

b)

fornisce pareri alla Commissione sull’attuazione degli interventi dell’Unione e propone miglioramenti delle misure adottate;

c)

fornisce pareri alla Commissione in merito al monitoraggio, alla valutazione e alla diffusione dei risultati delle misure adottate a livello dell’Unione e nazionale;

d)

fornisce pareri alla Commissione in materia di cooperazione internazionale;

e)

favorisce il coordinamento e lo scambio di informazioni tra Stati membri;

f)

presenta alla Commissione una panoramica delle politiche dell’Unione e nazionali;

g)

raccoglie informazioni sulle esperienze, politiche e pratiche pertinenti degli Stati membri e delle varie parti interessate.

2.   Per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1, il gruppo di esperti può, su richiesta dei servizi della Commissione, presentare pareri, raccomandazioni e relazioni.

3.   I compiti del gruppo di esperti non riguardano le questioni di competenza del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (ACSH) istituito dalla decisione 2003/C 218/01 del Consiglio (10), del comitato scientifico per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici istituito dalla decisione 2014/113/UE della Commissione (11) o che rientrano nella direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (12), né le questioni che rientrano nell’ambito dei compiti del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE del Consiglio (13).

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa ai tumori.

Articolo 4

Nomina dei membri

1.   Il gruppo di esperti è composto dai seguenti membri:

a)

le autorità competenti degli Stati membri;

b)

tre rappresentanti di organizzazioni dei pazienti attive nel campo dei tumori;

c)

due rappresentanti di associazioni europee operanti nel campo della prevenzione dei tumori;

d)

tre rappresentanti di associazioni professionali europee o società scientifiche operanti nel campo dei tumori;

e)

un rappresentante dei fabbricanti di prodotti o dei prestatori di servizi nel campo dei tumori;

f)

un rappresentante dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

2.   Le autorità competenti degli Stati EFTA che aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo possono anch’esse essere membri del gruppo di esperti, su richiesta degli Stati EFTA interessati.

3.   Le autorità competenti dei paesi candidati all’adesione all’Unione europea possono anch’esse essere membri del gruppo di esperti, su richiesta degli Stati interessati.

4.   I membri sono nominati dal direttore generale della DG Salute e consumatori.

5.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), sono nominati da un elenco di candidati idonei compilato in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse. Quest’ultimo specifica le qualifiche richieste e le condizioni per diventare membri del gruppo di esperti.

6.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), e ai paragrafi 2 e 3, nominano i rappresentanti e i supplenti che sostituiscono il rappresentante in caso di assenza o impedimento. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei rappresentanti e li sostituiscono automaticamente in caso di assenza o impedimento.

7.   Il direttore generale della DG Salute e consumatori può respingere la nomina di un rappresentante o di un supplente proposti da un’organizzazione se la persona prescelta non corrisponde al profilo richiesto nell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 5. In tal caso l’organizzazione interessata è invitata a nominare un altro rappresentante o supplente.

8.   Il mandato dei membri del gruppo di esperti è di tre anni e può essere rinnovato previa risposta ad un ulteriore invito a manifestare interesse.

9.   Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni in caso di dimissioni.

10.   I membri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), o i loro rappresentanti possono essere esclusi e sostituiti per il periodo restante del loro mandato nei seguenti casi:

a)

impossibilità permanente di partecipare alle riunioni;

b)

impossibilità di contribuire efficacemente alle delibere del gruppo;

c)

mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

d)

o qualora cessino di possedere le qualifiche e di soddisfare le condizioni precisate nell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 5.

11.   Il direttore generale della DG Salute e consumatori può chiedere a un membro di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), di nominare un altro rappresentante o un altro supplente nei casi previsti al paragrafo 10.

12.   I membri il cui mandato cessi prima dello scadere dei tre anni in conformità ai paragrafi 8 e 9 possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato.

13.   I nomi dei membri e dei loro rappresentanti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (di seguito «il registro») (14). I nomi delle autorità degli Stati membri possono essere pubblicati nel registro.

14.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto dal direttore responsabile della politica sulla sanità pubblica della DG Salute e consumatori della Commissione. Il direttore può delegare la presidenza ad un altro funzionario della Commissione.

2.   In accordo con la Commissione, il gruppo di esperti può istituire sottogruppi per l’esame di questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo stesso. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.

3.   La Commissione può invitare esperti esterni al gruppo e con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo. Essa può inoltre accordare lo status di osservatore a persone fisiche o ad organizzazioni, definite alla norma 8, punto 3, dell’inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché a paesi candidati all’adesione all’UE.

4.   I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti e supplenti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (15). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.

5.   Le riunioni del gruppo di esperti e dei sottogruppi si svolgono nei locali della Commissione, salvo nei casi in cui, in via eccezionale, le riunioni vengano organizzate altrove per ragioni debitamente motivate. La Commissione presta i servizi di segreteria e redige l’ordine del giorno e i verbali delle riunioni del gruppo di esperti. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo di esperti e dei relativi sottogruppi.

6.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno della Commissione per i gruppi di esperti.

7.   La Commissione pubblica tutti i documenti riguardanti le attività svolte dal gruppo di esperti (ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti), inserendoli nel registro o in appositi siti web accessibili dal registro, che possono essere consultati per reperire informazioni. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la protezione di un interesse pubblico o privato, quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (16), tale documento non è pubblicato.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività del gruppo di esperti in base alle disposizioni in vigore presso la Commissione.

3.   Le spese di cui al paragrafo 2 sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 96/469/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione si applica a decorrere dalla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  COM(2007) 630 definitivo del 23.10.2007.

(2)  GU L 327 del 16.12.2003, pag. 34.

(3)  2876a sessione del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» del 10.6.2008.

(4)  3032a sessione del Consiglio «Affari generali» del 13.9.2010.

(5)  COM(2009) 291 definitivo del 24.6.2009.

(6)  C(2010) 7649 def. del 10.11.2010.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 8, del 12.1.2001, pag. 1.

(9)  GU L 192 del 2.8.1996, pag. 31 e GU L 204 del 14.8.1996, pag. 20.

(10)  GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1.

(11)  GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18.

(12)  GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(13)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23.

(14)  I membri che non desiderino che il loro nome venga pubblicato possono chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non pubblicare il nome di un membro di un gruppo di esperti è considerata giustificata se la pubblicazione potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza o integrità o pregiudicare indebitamente la sua vita privata.

(15)  Decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1).

(16)  Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, gli affari militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l’integrità delle persone, gli interessi commerciali, le procedure giudiziarie e le consulenze legali, le attività di ispezione, indagine o revisione contabile e il processo decisionale dell’istituzione.


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