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Document 32014D0043

2014/43/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 gennaio 2014 , relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania [notificata con il numero C(2014) 501] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 26 del 29.1.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/43/oj

29.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/44


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2014

relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania

[notificata con il numero C(2014) 501]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/43/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia potrebbe pertanto diffondersi da uno Stato membro all’altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3), stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. L’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede l’istituzione di una zona infetta a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.

(4)

La Lituania ha informato la Commissione dell’attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito una zona infetta nella quale applicare le misure di cui agli articoli 15 e 16 di tale direttiva.

(5)

Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell’Unione delle zone sottoposte a restrizioni a causa della peste suina africana in Lituania.

(6)

Di conseguenza, in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, occorre elencare le zone sottoposte a restrizione in Lituania nell’allegato della presente decisione e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(7)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania provvede affinché la zona infetta istituita in applicazione dell’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE comprenda almeno le aree indicate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Zona infetta in Lituania

Termine ultimo di applicazione

I distretti di Trakai e Šalčininkai nella provincia (apskritis) di Vilnius e i distretti di Lazdijai, Varėna, Alytus, Druskininkai nella provincia di Alytus.

15 febbraio 2014


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