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Document 32014B0066

2014/66/UE, Euratom: Adozione definitiva del bilancio rettificativo n. 9 dell’Unione europea per l’esercizio 2013

GU L 49 del 19.2.2014, p. 231–282 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2013/9/oj

19.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 49/231


ADOZIONE DEFINITIVA

del bilancio rettificativo n. 9 dell’Unione europea per l’esercizio 2013

(2014/66/UE, Euratom)

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1),

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2),

visto il bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013 definitivamente adottato il 12 dicembre 2012 (3),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 9 dell’Unione europea per l’esercizio 2013 adottato dalla Commissione il 3 ottobre 2013,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013 adottata dal Consiglio il 30 ottobre 2013,

vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 novembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013,

visto l’emendamento al progetto di bilancio rettificativo n. 9/2013, approvato dal Parlamento europeo il 20 novembre 2013,

vista la lettera inviata dal Presidente del Consiglio il 20 novembre 2013 in cui si comunica che il Consiglio ha approvato gli emendamenti del Parlamento europeo,

visti gli articoli 75 ter e 75 sexies del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 9 dell’Unione europea per l’esercizio 2013 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 20 novembre 2013

Il Presidente

M. SCHULZ


(1)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(2)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 66 dell’8.3.2013.


BILANCIO RETTIFICATIVO N. 9 PER L'ESERCIZIO 2013

SOMMARIO

STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE

Sezione III: Commissione

— Spese

— Titolo XX: Spese amministrative ripartite per settore

— Titolo 01: Affari economici e finanziari

— Titolo 04: Occupazione e affari sociali

— Titolo 05: Agricoltura e sviluppo rurale

— Titolo 06: Mobilità e trasporti

— Titolo 08: Ricerca

— Titolo 09: Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

— Titolo 10: Ricerca diretta

— Titolo 13: Politica regionale

— Titolo 15: Istruzione e cultura


 

SEZIONE III

COMMISSIONE

SPESE

Titolo

Denominazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

555 684 796

428 350 972

 

–10 000 000

555 684 796

418 350 972

02

IMPRESE

1 157 245 386

1 376 115 339

 

 

1 157 245 386

1 376 115 339

03

CONCORRENZA

92 219 149

92 219 149

 

 

92 219 149

92 219 149

04

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

12 214 158 933

13 743 651 206

 

–13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

58 851 894 643

56 895 357 629

 

–32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

06

MOBILITÀ E TRASPORTI

1 740 800 530

983 961 494

 

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

07

AMBIENTE E AZIONE PER IL CLIMA

498 383 275

404 177 073

 

 

498 383 275

404 177 073

08

RICERCA

6 901 336 033

5 231 942 972

–26 884 000

– 233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

1 810 829 637

1 507 705 211

 

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

 

40 01 40, 40 02 41

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

 

1 811 221 622

1 508 097 196

 

 

1 811 221 622

1 548 909 877

10

RICERCA DIRETTA

424 319 156

419 320 143

 

405 852

424 319 156

419 725 995

11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

919 262 394

763 270 938

 

 

919 262 394

763 270 938

 

40 01 40, 40 02 41

115 220 000

70 190 000

 

 

115 220 000

70 190 000

 

 

1 034 482 394

833 460 938

 

 

1 034 482 394

833 460 938

12

MERCATO INTERNO

103 313 472

101 938 194

 

 

103 313 472

101 938 194

 

40 02 41

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

 

 

106 313 472

104 938 194

 

 

106 313 472

104 938 194

13

POLITICA REGIONALE

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

144 620 394

127 227 655

 

 

144 620 394

127 227 655

15

ISTRUZIONE E CULTURA

2 829 575 587

2 564 555 677

 

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

16

COMUNICAZIONE

265 992 159

252 703 941

 

 

265 992 159

252 703 941

17

SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

634 370 124

598 986 674

 

 

634 370 124

598 986 674

18

AFFARI INTERNI

1 227 109 539

906 396 228

 

 

1 227 109 539

906 396 228

 

40 01 40, 40 02 41

111 280 000

66 442 946

 

 

111 280 000

66 442 946

 

 

1 338 389 539

972 839 174

 

 

1 338 389 539

972 839 174

19

RELAZIONI ESTERNE

5 001 226 243

3 292 737 301

 

 

5 001 226 243

3 292 737 301

20

COMMERCIO

107 473 453

104 177 332

 

 

107 473 453

104 177 332

21

SVILUPPO E RELAZIONI CON I PAESI DELL’AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO (ACP)

1 571 699 626

1 235 408 520

 

 

1 571 699 626

1 235 408 520

22

ALLARGAMENTO

1 091 261 928

913 197 071

 

 

1 091 261 928

913 197 071

23

AIUTI UMANITARI

917 322 828

979 489 048

 

 

917 322 828

979 489 048

24

LOTTA CONTRO LA FRODE

75 427 800

69 443 664

 

 

75 427 800

69 443 664

 

40 01 40

3 929 200

3 929 200

 

 

3 929 200

3 929 200

 

 

79 357 000

73 372 864

 

 

79 357 000

73 372 864

25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

193 336 661

194 086 661

 

 

193 336 661

194 086 661

26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

1 030 021 548

1 023 305 407

 

 

1 030 021 548

1 023 305 407

27

BILANCIO

142 450 570

142 450 570

 

 

142 450 570

142 450 570

28

AUDIT

11 879 141

11 879 141

 

 

11 879 141

11 879 141

29

STATISTICHE

82 071 571

114 760 614

 

 

82 071 571

114 760 614

 

40 01 40, 40 02 41

51 900 000

7 743 254

 

 

51 900 000

7 743 254

 

 

133 971 571

122 503 868

 

 

133 971 571

122 503 868

30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

1 399 471 000

1 399 471 000

 

 

1 399 471 000

1 399 471 000

31

SERVIZI LINGUISTICI

396 815 433

396 815 433

 

 

396 815 433

396 815 433

32

ENERGIA

738 302 781

814 608 051

 

 

738 302 781

814 608 051

33

GIUSTIZIA

218 238 524

184 498 972

 

 

218 238 524

184 498 972

40

RISERVE

1 049 836 185

231 697 385

 

 

1 049 836 185

231 697 385

 

Totale

148 190 800 171

140 923 582 776

373 635 089

 

148 564 435 260

140 923 582 776

 

di cui riserve: 40 01 40, 40 02 41

285 721 185

151 697 385

 

 

285 721 185

151 697 385

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Classificazione per natura

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

XX 01

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

XX 01 01

Spese relative al personale in servizio per settori

XX 01 01 01

Spese relative al personale in servizio presso l’istituzione

XX 01 01 01 01

Retribuzioni ed indennità

5

1 835 168 000

 

1 835 168 000

XX 01 01 01 02

Spese ed indennità relative all’assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio

5

14 878 000

 

14 878 000

XX 01 01 01 03

Adeguamenti delle retribuzioni

5

15 496 000

 

15 496 000

 

Totale parziale

 

1 865 542 000

 

1 865 542 000

XX 01 01 02

Spese relative al personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione europea

XX 01 01 02 01

Retribuzioni ed indennità

5

110 428 000

 

110 428 000

XX 01 01 02 02

Spese ed indennità relative all’assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio

5

7 462 000

 

7 462 000

XX 01 01 02 03

Adeguamenti eventuali delle retribuzioni

5

871 000

 

871 000

 

Totale parziale

 

118 761 000

 

118 761 000

 

Articolo XX 01 01 — Totale parziale

 

1 984 303 000

 

1 984 303 000

XX 01 02

Personale esterno ed altre spese di gestione

XX 01 02 01

Personale esterno che lavora presso l’istituzione

XX 01 02 01 01

Agenti contrattuali

5

66 373 486

 

66 373 486

XX 01 02 01 02

Personale delle agenzie ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività

5

23 545 000

 

23 545 000

XX 01 02 01 03

Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell’istituzione

5

39 727 000

 

39 727 000

 

Totale parziale

 

129 645 486

 

129 645 486

XX 01 02 02

Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

XX 01 02 02 01

Retribuzioni degli altri agenti

5

7 619 000

 

7 619 000

XX 01 02 02 02

Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati

5

2 300 000

 

2 300 000

XX 01 02 02 03

Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi

5

256 000

 

256 000

 

Totale parziale

 

10 175 000

 

10 175 000

XX 01 02 11

Altre spese di gestione dell’istituzione

XX 01 02 11 01

Spese per missioni e di rappresentanza

5

56 391 000

 

56 391 000

XX 01 02 11 02

Spese per conferenze e riunioni

5

27 008 000

 

27 008 000

XX 01 02 11 03

Riunioni di comitati

5

12 863 000

 

12 863 000

XX 01 02 11 04

Studi e consulenze

5

6 400 000

 

6 400 000

XX 01 02 11 05

Sistemi d’informazione e di gestione

5

26 985 000

 

26 985 000

XX 01 02 11 06

Perfezionamento professionale e formazione alla gestione

5

13 500 000

 

13 500 000

 

Totale parziale

 

143 147 000

 

143 147 000

XX 01 02 12

Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea

XX 01 02 12 01

Spese per missioni, conferenze e ricevimenti

5

6 328 000

 

6 328 000

XX 01 02 12 02

Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni

5

500 000

 

500 000

 

Totale parziale

 

6 828 000

 

6 828 000

 

Articolo XX 01 02 — Totale parziale

 

289 795 486

 

289 795 486

XX 01 03

Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici

XX 01 03 01

Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione

XX 01 03 01 03

Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

5

54 525 000

 

54 525 000

XX 01 03 01 04

Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

5

63 545 000

 

63 545 000

 

Totale parziale

 

118 070 000

 

118 070 000

XX 01 03 02

Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione europea

XX 01 03 02 01

Acquisto o affitto di immobili

5

46 908 000

 

46 908 000

XX 01 03 02 02

Materiale, mobilio, forniture e servizi

5

9 638 000

 

9 638 000

 

Totale parziale

 

56 546 000

 

56 546 000

 

Articolo XX 01 03 — Totale parziale

 

174 616 000

 

174 616 000

XX 01 05

Spese relative al personale in servizio per la ricerca indiretta

XX 01 05 01

Retribuzioni e indennità relative al personale in servizio per la ricerca indiretta

1.1

197 229 000

–7 230 000

189 999 000

XX 01 05 02

Personale esterno per la ricerca indiretta

1.1

47 262 000

 

47 262 000

XX 01 05 03

Altre spese di gestione per la ricerca indiretta

1.1

80 253 000

–15 739 000

64 514 000

 

Articolo XX 01 05 — Totale parziale

 

324 744 000

–22 969 000

301 775 000

 

Capitolo XX 01 — Totale

 

2 773 458 486

–22 969 000

2 750 489 486

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

XX 01 05
Spese relative al personale in servizio per la ricerca indiretta

XX 01 05 01
Retribuzioni e indennità relative al personale in servizio per la ricerca indiretta

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

197 229 000

–7 230 000

189 999 000

Commento

I seguenti commenti riguardano tutti i settori (Imprese e industria, Mobilità e trasporti, Ricerca, Società dell'informazione e media, Istruzione e cultura, Energia) che partecipano alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca.

Questo stanziamento è destinato a coprire le spese per il personale statutario corrispondente all’organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell’ambito dei programmi nucleari e non nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma

Stanziamenti

Programma quadro nucleare

22 840 000

Programma quadro non nucleare

167 159 000

Totale

189 999 000

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» nella presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

XX 01 05 03
Altre spese di gestione per la ricerca indiretta

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

80 253 000

–15 739 000

64 514 000

Commento

I seguenti commenti riguardano tutti i settori (Imprese e industria, Mobilità e trasporti, Ricerca, Società dell'informazione e media, Istruzione e cultura, Energia) che partecipano alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro di ricerca.

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l’insieme delle attività di gestione della ricerca sotto forma di azioni indirette nell’ambito dei programmi nucleari e non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

La ripartizione degli stanziamenti per le spese di personale è la seguente:

Programma

Stanziamenti

Programma quadro nucleare

10 984 000

Programma quadro non nucleare

53 530 000

Totale

64 514 000

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

01 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»

5

82 524 796

82 524 796

 

 

82 524 796

82 524 796

01 02

UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

 

13 000 000

12 953 676

 

 

13 000 000

12 953 676

01 03

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

4

94 550 000

56 339 890

 

–10 000 000

94 550 000

46 339 890

01 04

OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

 

365 610 000

276 532 610

 

 

365 610 000

276 532 610

 

Titolo 01 — Totale

 

555 684 796

428 350 972

 

–10 000 000

555 684 796

418 350 972

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

01 03

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

01 03 01

Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali

01 03 01 01

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

4

 

 

01 03 01 02

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 01 03 01 — Totale parziale

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

01 03 02

Assistenza macrofinanziaria

4

94 550 000

56 339 890

 

–10 000 000

94 550 000

46 339 890

 

Capitolo 01 03 — Totale

 

94 550 000

56 339 890

 

–10 000 000

94 550 000

46 339 890

01 03 02
Assistenza macrofinanziaria

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

94 550 000

56 339 890

 

–10 000 000

94 550 000

46 339 890

Commento

Questa assistenza eccezionale intende alleviare, in parte, ai condizionamenti finanziari esterni di determinati paesi terzi in caso di difficoltà macroeconomiche caratterizzate da forti squilibri a livello della bilancia dei pagamenti e/o del bilancio.

Essa è direttamente vincolata all’attuazione, da parte dei paesi beneficiari, di misure di stabilizzazione macroeconomica e di adeguamento strutturale. Di norma, l’intervento dell'Unione è complementare a quello del Fondo monetario internazionale, coordinato con altri donatori bilaterali.

La Commissione informa l’autorità di bilancio due volte all’anno in merito alla situazione macroeconomica e politica dei paesi beneficiari e riferisce esaurientemente in merito all’attuazione dell’assistenza una volta all’anno.

La dotazione della presente linea sarà utilizzata anche per coprire l'assistenza finanziaria per la ricostruzione in Georgia delle zone interessate dal conflitto con la Russia. Gli interventi dovrebbero essere mirati prioritariamente alla stabilizzazione macroeconomica del paese. L'importo complessivo dell'assistenza è stato stabilito nell'ambito di una conferenza internazionale dei donatori nel 2008.

Basi giuridiche

Decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 36).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un’assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/889/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Georgia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 1).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione n. 938/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica moldova (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 1).

TITOLO 04

OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI»

 

94 756 546

94 756 546

 

 

94 756 546

94 756 546

04 02

FONDO SOCIALE EUROPEO

1

11 804 862 310

13 358 557 851

 

 

11 804 862 310

13 358 557 851

04 03

LAVORARE IN EUROPA — DIALOGO SOCIALE E MOBILITÀ

1

79 097 000

58 354 054

 

 

79 097 000

58 354 054

04 04

OCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ SOCIALE E UGUAGLIANZA DI GENERE

1

122 286 000

108 376 020

 

 

122 286 000

108 376 020

04 05

FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

1

p.m.

58 454 161

 

–13 116 000

p.m.

45 338 161

04 06

STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE (IPA) — SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

4

113 157 077

65 152 574

 

 

113 157 077

65 152 574

 

Titolo 04 — Totale

 

12 214 158 933

13 743 651 206

 

–13 116 000

12 214 158 933

13 730 535 206

CAPITOLO 04 05 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

04 05

FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

04 05 01

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.1

p.m.

58 454 161

 

–13 116 000

p.m.

45 338 161

 

Capitolo 04 05 — Totale

 

p.m.

58 454 161

 

–13 116 000

p.m.

45 338 161

04 05 01
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

58 454 161

 

–13 116 000

p.m.

45 338 161

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2011, il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è direttamente connesso alla crisi economica e finanziaria mondiale.

L’importo massimo delle spese finanziate dal Fondo sarà di 500 000 000 di EUR all’anno.

Scopo della riserva, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, è fornire sostegno supplementare temporaneo ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

Le azioni del FEG devono essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo. Non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilizzare il Fondo sono stabilite al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e nell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12 2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

 

133 234 504

133 234 504

 

 

133 234 504

133 234 504

05 02

INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

2

2 773 440 000

2 772 526 798

 

 

2 773 440 000

2 772 526 798

05 03

AIUTI DIRETTI

2

40 931 900 000

40 931 900 000

 

 

40 931 900 000

40 931 900 000

05 04

SVILUPPO RURALE

2

14 804 955 797

13 022 586 520

 

 

14 804 955 797

13 022 586 520

05 05

MISURE DI PREADESIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

4

259 328 000

81 470 000

 

–32 331 335

259 328 000

49 138 665

05 06

ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

4

6 629 000

5 069 602

 

 

6 629 000

5 069 602

05 07

AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE

2

–84 900 000

–84 900 000

 

 

–84 900 000

–84 900 000

05 08

STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

2

27 307 342

33 470 205

 

 

27 307 342

33 470 205

 

Titolo 05 — Totale

 

58 851 894 643

56 895 357 629

 

–32 331 335

58 851 894 643

56 863 026 294

CAPITOLO 05 05 — MISURE DI PREADESIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

05 05

MISURE DI PREADESIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

05 05 01

Programma speciale di adesione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti

05 05 01 01

Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 05 01 02

Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell’assistenza preadesione per otto paesi candidati

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 05 05 01 — Totale parziale

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 05 02

Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)

4

259 328 000

81 470 000

 

–32 331 335

259 328 000

49 138 665

 

Capitolo 05 05 — Totale

 

259 328 000

81 470 000

 

–32 331 335

259 328 000

49 138 665

05 05 02
Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD)

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

259 328 000

81 470 000

 

–32 331 335

259 328 000

49 138 665

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza dell'Unione ai paesi canditati nell'ambito dell'IPA affinché si allineino progressivamente alle norme e alle politiche dell'Unione, compreso, se necessario, l'acquis dell'Unione, in vista della loro adesione. La parte sviluppo rurale sostiene i paesi nei loro preparativi all'attuazione e alla gestione della politica agricola comune, all'allineamento alle strutture dell'Unione e ai programmi di sviluppo rurale finanziati dall'Unione successivamente alla loro adesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

TITOLO 06

MOBILITÀ E TRASPORTI

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

06 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»

 

68 011 011

68 011 011

 

 

68 011 011

68 011 011

06 02

TRASPORTO INTERNO, AEREO E MARITTIMO

1

201 808 724

151 320 581

 

 

201 808 724

151 320 581

06 03

RETI TRANSEUROPEE

1

1 410 000 000

721 545 956

 

 

1 410 000 000

721 545 956

06 06

RICERCA NEL SETTORE DEI TRASPORTI

1

60 980 795

43 083 946

 

12 457 557

60 980 795

55 541 503

 

Titolo 06 — Totale

 

1 740 800 530

983 961 494

 

12 457 557

1 740 800 530

996 419 051

CAPITOLO 06 06 — RICERCA NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

06 06

RICERCA NEL SETTORE DEI TRASPORTI

06 06 02

Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l’aeronautica)

06 06 02 01

Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l’aeronautica)

1.1

p.m.

10 542 392

 

 

p.m.

10 542 392

06 06 02 02

Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l’aeronautica) — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH)

1.1

2 656 000

2 305 982

 

 

2 656 000

2 305 982

06 06 02 03

Impresa comune SESAR

1.1

58 324 795

29 652 574

 

12 457 557

58 324 795

42 110 131

 

Articolo 06 06 02 — Totale parziale

 

60 980 795

42 500 948

 

12 457 557

60 980 795

54 958 505

06 06 04

Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

06 06 05

Completamento dei programmi precedenti

06 06 05 01

Completamento di programmi (anteriori al 2003)

1.1

p.m.

 

 

p.m.

06 06 05 02

Completamento del sesto programma quadro CE (2003-2006)

1.1

582 998

 

 

582 998

 

Articolo 06 06 05 — Totale parziale

 

582 998

 

 

582 998

 

Capitolo 06 06 — Totale

 

60 980 795

43 083 946

 

12 457 557

60 980 795

55 541 503

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per il settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che copre il periodo 2007-2013.

Essi verranno eseguiti per realizzare gli obiettivi generali di cui all’articolo 179 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell’Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell’eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l’Europa, garantendone il migliore uso.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e convegni ad alto livello scientifico o tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico o tecnologico, realizzate per conto dell’Unione, volte a esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un’azione a livello europeo, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono comprese anche le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Tali stanziamenti coprono anche le spese amministrative, fra cui quelle per il personale statutario e non statutario, le spese relative all’informazione e alle pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché altre spese d’infrastruttura interna e di funzionamento legate al conseguimento dell’obiettivo dell’azione di cui fanno parte integrante, comprese le azioni e le iniziative necessarie alla preparazione e al successivo controllo della strategia di ricerca e di sviluppo tecnologico dell’Unione.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di Stati terzi o di organizzazioni di Stati terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica. Tale eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, se del caso, per la partecipazione ai programmi dell’Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da contributi di organismi esterni che partecipano ai programmi dell’Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

L’apertura di stanziamenti supplementari sarà imputata all’articolo 06 06 04.

06 06 02
Ricerca nel settore dei trasporti (ivi compresa l’aeronautica)

06 06 02 03
Impresa comune SESAR

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

58 324 795

29 652 574

 

12 457 557

58 324 795

42 110 131

Commento

Stanziamento destinato a coprire la fase di sviluppo del programma SESAR per l’attuazione della componente tecnologica del cielo unico europeo (SESAR), compreso il funzionamento dell’impresa comune SESAR.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’EFTA, conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’EFTA imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all’iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell’ambito dell’allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).

TITOLO 08

RICERCA

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA»

 

346 871 798

346 871 798

–26 884 000

–26 884 000

319 987 798

319 987 798

08 02

COOPERAZIONE — SANITÀ

1

1 011 075 530

842 660 918

 

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

08 03

COOPERAZIONE — PRODOTTI ALIMENTARI, AGRICOLTURA E PESCA, E BIOTECNOLOGIE

1

363 076 419

323 404 000

 

 

363 076 419

323 404 000

08 04

COOPERAZIONE — NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

1

621 408 062

504 625 722

 

19 936 245

621 408 062

524 561 967

08 05

COOPERAZIONE — ENERGIA

1

218 718 047

165 048 655

 

 

218 718 047

165 048 655

08 06

COOPERAZIONE — AMBIENTE (COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

1

340 570 726

283 092 998

 

2 804 213

340 570 726

285 897 211

08 07

COOPERAZIONE — TRASPORTI (COMPRESA L’AERONAUTICA)

1

560 200 746

444 884 572

 

 

560 200 746

444 884 572

08 08

COOPERAZIONE — SCIENZE SOCIO-ECONOMICHE E SCIENZE UMANE

1

112 677 988

67 955 934

 

 

112 677 988

67 955 934

08 09

COOPERAZIONE — MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEI RISCHI

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 10

IDEE

1

1 714 721 109

1 026 958 500

 

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

08 12

CAPACITÀ — INFRASTRUTTURE DI RICERCA

1

74 993 775

128 562 844

 

 

74 993 775

128 562 844

08 13

CAPACITÀ — RICERCA A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

1

274 436 455

236 286 122

 

 

274 436 455

236 286 122

08 14

CAPACITÀ — REGIONI DELLA CONOSCENZA

1

27 351 639

19 269 599

 

 

27 351 639

19 269 599

08 15

CAPACITÀ — POTENZIALE DI RICERCA

1

74 266 567

56 254 471

 

 

74 266 567

56 254 471

08 16

CAPACITÀ — SCIENZA NELLA SOCIETÀ

1

63 656 771

40 164 131

 

 

63 656 771

40 164 131

08 17

CAPACITÀ — ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1

39 858 805

27 329 402

 

 

39 858 805

27 329 402

08 18

CAPACITÀ — MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEI RISCHI

1

50 221 512

50 237 726

 

 

50 221 512

50 237 726

08 19

CAPACITÀ — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE DI RICERCA

1

13 470 414

8 912 772

 

405 852

13 470 414

9 318 624

08 20

EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

1

937 673 290

573 362 274

 

– 289 200 000

937 673 290

284 162 274

08 21

EURATOM — FISSIONE NUCLEARE E RADIOPROTEZIONE

1

56 086 380

54 244 745

 

 

56 086 380

54 244 745

08 22

COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI QUADRO PRECEDENTI E DI ALTRE ATTIVITÀ

1

p.m.

31 815 789

 

 

p.m.

31 815 789

08 23

PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Titolo 08 — Totale

 

6 901 336 033

5 231 942 972

–26 884 000

– 233 072 948

6 874 452 033

4 998 870 024

Commento

Il presente commento si applica a tutte le linee del presente titolo (ad eccezione del capitolo 08 22).

Questi stanziamenti verranno utilizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1) e del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Per tutti gli stanziamenti che rientrano nel presente titolo si applica la definizione di piccole e medie imprese (PMI) utilizzata per i programmi orizzontali specifici per le PMI nell'ambito dello stesso programma quadro. Tale definizione recita: «Una PMI ammissibile è un soggetto giuridico conforme alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e non è un centro di ricerca, un istituto di ricerca, un'organizzazione di ricerca su contratto o una società di consulenza». Tutte le attività di ricerca svolte a titolo del Settimo programma quadro saranno realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali [ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1)], comprese le esigenze in materia di benessere degli animali. Si tratta in particolare dei principi enunciati nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere il posto e il ruolo delle donne nella scienza e nella ricerca.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Questi stanziamenti coprono anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statutario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera e dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21 del regolamento finanziario.

Per alcuni di questi progetti è prevista la partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dai potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

L'apertura di stanziamenti supplementari sarà imputata all'articolo 08 22 04.

Per conseguire l'obiettivo del 15 % per la partecipazione delle PMI ai progetti finanziati da questo stanziamento, come è previsto dalla decisione n. 1982/2006/CE, sono necessarie misure più specifiche. I progetti ammissibili nell'ambito delle azioni destinate alle PMI devono poter beneficiare di finanziamenti a titolo del programma tematico, a condizione che soddisfino i requisiti (tematici) previsti.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA»

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

08 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA»

08 01 01

Spese relative al personale in servizio nel settore «Ricerca»

5

8 879 594

 

8 879 594

08 01 02

Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Ricerca»

08 01 02 01

Personale esterno

5

265 716

 

265 716

08 01 02 11

Altre spese di gestione

5

394 554

 

394 554

 

Articolo 08 01 02 — Totale parziale

 

660 270

 

660 270

08 01 03

Spese relative a apparecchiature e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione del settore «Ricerca»

5

561 934

 

561 934

08 01 04

Spese di sostegno per le attività del settore «Ricerca»

08 01 04 30

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

1.1

39 000 000

 

39 000 000

08 01 04 31

Agenzia esecutiva per la ricerca

1.1

49 300 000

–3 915 000

45 385 000

08 01 04 40

Impresa comune per ITER — Fusione per l’energia (F4E) — Spese per la gestione amministrativa

1.1

39 390 000

 

39 390 000

 

Articolo 08 01 04 — Totale parziale

 

127 690 000

–3 915 000

123 775 000

08 01 05

Spese di sostegno per le operazioni nel settore «Ricerca»

08 01 05 01

Spese relative al personale di ricerca

1.1

127 793 000

–7 230 000

120 563 000

08 01 05 02

Personale esterno di ricerca

1.1

26 287 000

 

26 287 000

08 01 05 03

Altre spese di gestione per la ricerca

1.1

55 000 000

–15 739 000

39 261 000

 

Articolo 08 01 05 — Totale parziale

 

209 080 000

–22 969 000

186 111 000

 

Capitolo 08 01 — Totale

 

346 871 798

–26 884 000

319 987 798

08 01 04
Spese di sostegno per le attività del settore «Ricerca»

08 01 04 31
Agenzia esecutiva per la ricerca

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

49 300 000

–3 915 000

45 385 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per la ricerca sostenute nello svolgimento del ruolo di gestione dei programmi specifici «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione del Consiglio 2006/973/CE, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9).

08 01 05
Spese di sostegno per le operazioni nel settore «Ricerca»

08 01 05 01
Spese relative al personale di ricerca

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

127 793 000

–7 230 000

120 563 000

08 01 05 03
Altre spese di gestione per la ricerca

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

55 000 000

–15 739 000

39 261 000

CAPITOLO 08 02 — COOPERAZIONE — SANITÀ

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 02

COOPERAZIONE — SANITÀ

08 02 01

Cooperazione — Sanità

1.1

799 767 530

737 750 113

 

 

799 767 530

737 750 113

08 02 02

Cooperazione — Salute — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi

1.1

207 068 000

100 719 908

 

17 980 852

207 068 000

118 700 760

08 02 03

Cooperazione — Salute — Spese di sostegno per l’impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi

1.1

4 240 000

4 190 897

 

 

4 240 000

4 190 897

 

Capitolo 08 02 — Totale

 

1 011 075 530

842 660 918

 

17 980 852

1 011 075 530

860 641 770

08 02 02
Cooperazione — Salute — Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

207 068 000

100 719 908

 

17 980 852

207 068 000

118 700 760

Commento

L’impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro, in particolare per quanto riguarda il tema «Salute» del programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro. Essa mira ad aumentare significativamente l’efficacia e l’efficienza del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico a lungo termine produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri. In particolare mira a:

sostenere la ricerca e lo sviluppo farmaceutici (pre-competitivi) negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro mediante una strategia coordinata per superare le strozzature individuate nel processo di sviluppo dei medicinali,

sostenere l’attuazione delle priorità di ricerca stabilite dall’agenda strategica di ricerca dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi («le attività di ricerca»), in particolare mediante la concessione di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale,

assicurare la complementarietà con altre attività del settimo programma quadro,

costituire un partenariato pubblico/privato destinato a rafforzare gli investimenti per la ricerca nel settore biofarmaceutico negli Stati membri e nei paesi associati al settimo programma quadro, raggruppando le risorse e rafforzando la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato,

promuovere il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del settimo programma quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

CAPITOLO 08 04 — COOPERAZIONE — NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 04

COOPERAZIONE — NANOSCIENZE, NANOTECNOLOGIE, MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE

08 04 01

Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

1.1

612 616 062

497 518 000

 

19 936 245

612 616 062

517 454 245

08 04 02

Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

1.1

8 792 000

7 107 722

 

 

8 792 000

7 107 722

 

Capitolo 08 04 — Totale

 

621 408 062

504 625 722

 

19 936 245

621 408 062

524 561 967

08 04 01
Cooperazione — Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

612 616 062

497 518 000

 

19 936 245

612 616 062

517 454 245

Commento

L’obiettivo delle azioni svolte in questo campo è aiutare l’Europa a dotarsi di una massa critica di capacità necessaria per sviluppare e valorizzare, all’insegna dell’ecoefficienza e della riduzione degli scarichi di sostanze pericolose nell’ambiente, le tecnologie di punta alla base dei prodotti, servizi e processi di fabbricazione dei prossimi anni, basati principalmente sulla conoscenza e l’intelligenza.

È necessario prevedere stanziamenti sufficienti per la nanoricerca connessa alla valutazione del rischio ambientale e sanitario, visto che solo il 5-10 % della nanoricerca nel suo complesso riguarda attualmente questo aspetto.

Occorre prevedere stanziamenti di bilancio sufficienti per le attività che promuovono la ricerca e lo sviluppo di processi di efficienza delle risorse e prassi quali eco-design, riutilizzabilità, riciclabilità e ricerca nel campo della sostituzione di sostanze pericolose o critiche.

Saranno imputate inoltre le spese per riunioni, conferenze, workshop e congressi ad alto livello scientifico o tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, sovvenzioni, azioni di seguito e di valutazione dei programmi specifici, nonché il finanziamento del segretariato IMS, delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico e anche azioni condotte a titolo dei programmi quadro precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 06 — COOPERAZIONE — AMBIENTE (COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 06

COOPERAZIONE — AMBIENTE (COMPRESI I CAMBIAMENTI CLIMATICI)

08 06 01

Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)

1.1

336 619 726

280 421 301

 

2 804 213

336 619 726

283 225 514

08 06 02

Cooperazione — Ambiente — Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

1.1

3 951 000

2 671 697

 

 

3 951 000

2 671 697

 

Capitolo 08 06 — Totale

 

340 570 726

283 092 998

 

2 804 213

340 570 726

285 897 211

08 06 01
Cooperazione — Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

336 619 726

280 421 301

 

2 804 213

336 619 726

283 225 514

Commento

La ricerca ambientale nel settimo programma quadro verrà attuata mediante il tema «Ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici)». L’obiettivo è promuovere la gestione sostenibile dell’ambiente naturale e umano e delle sue risorse mediante l’approfondimento delle conoscenze sulle interazioni tra biosfera, ecosistemi e attività umane e lo sviluppo di nuove tecnologie, strumenti e servizi al fine di affrontare in modo integrato le questioni ambientali a livello mondiale. L’attenzione si incentrerà sulla previsione dei cambiamenti del clima e dei sistemi ecologici, terrestri e oceanici; su strumenti e tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e l’attenuazione delle pressioni ambientali e dei rischi, anche sulla salute, nonché per la sostenibilità dell’ambiente naturale e antropizzato.

La ricerca nell’ambito di questo tema contribuirà all’attuazione di impegni e iniziative internazionali come osservazione della terra (GEO). Essa sosterrà inoltre i fabbisogni di ricerca derivanti dalla normativa e dalle politiche dell'Unione esistenti e future, dalle strategie tematiche associate e dai piani di azione sulle tecnologie ambientali e su ambiente e sanità. La ricerca contribuirà anche con sviluppi tecnologici che miglioreranno la posizione delle imprese europee, in particolare le PMI, sul mercato in settori come le tecnologie ambientali.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

CAPITOLO 08 10 — IDEE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 10

IDEE

08 10 01

Idee

1.1

1 714 721 109

1 026 958 500

 

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

 

Capitolo 08 10 — Totale

 

1 714 721 109

1 026 958 500

 

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

08 10 01
Idee

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 714 721 109

1 026 958 500

 

41 883 890

1 714 721 109

1 068 842 390

Commento

L'obiettivo generale delle attività condotte nel quadro del programma specifico «Idee», attraverso la creazione del Consiglio europeo della ricerca, è di individuare le migliori squadre di ricerca in Europa e stimolare la ricerca alle frontiere della conoscenza, finanziando progetti pluridisciplinari e ad alto rischio valutati esclusivamente sulla base dell’eccellenza quale stabilita dai pari a livello europeo, in particolare incoraggiando la creazione di reti tra i gruppi di ricerca in diversi paesi al fine di promuovere lo sviluppo di una comunità scientifica europea.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all’apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Conformemente all’articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242).

CAPITOLO 08 19 — CAPACITÀ — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE DI RICERCA

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 19

CAPACITÀ — SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE DI RICERCA

08 19 01

Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca

1.1

13 470 414

8 912 772

 

405 852

13 470 414

9 318 624

 

Capitolo 08 19 — Totale

 

13 470 414

8 912 772

 

405 852

13 470 414

9 318 624

08 19 01
Capacità — Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche di ricerca

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 470 414

8 912 772

 

405 852

13 470 414

9 318 624

Commento

L'aumento degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo fino all'obiettivo del 3 % e il miglioramento della loro efficacia è una priorità assoluta della strategia Europa 2020. Pertanto, l'elaborazione di una combinazione coerente di politiche per aumentare gli investimenti nella ricerca da parte del settore sia pubblico che privato è una questione centrale per le autorità pubbliche. Le azioni intraprese nell'ambito di questa rubrica sosterranno l'elaborazione di politiche di ricerca efficaci e coerenti a livello regionale, nazionale e dell'Unione, attraverso informazioni, analisi e indicatori strutturati e mediante azioni finalizzate al coordinamento delle politiche di ricerca, in particolare l'applicazione del metodo aperto di coordinamento alla politica in materia di ricerca.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

CAPITOLO 08 20 — EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

08 20

EURATOM — ENERGIA DI FUSIONE

08 20 01

Euratom — Energia di fusione

1.1

72 163 290

78 549 779

 

 

72 163 290

78 549 779

08 20 02

Euratom — Impresa comune ITER — Fusione per l’energia (F4E)

1.1

865 510 000

494 812 495

 

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

 

Capitolo 08 20 — Totale

 

937 673 290

573 362 274

 

– 289 200 000

937 673 290

284 162 274

08 20 02
Euratom — Impresa comune ITER — Fusione per l’energia (F4E)

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

865 510 000

494 812 495

 

– 289 200 000

865 510 000

205 612 495

Commento

La fusione nucleare offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. A tale scopo, è stata istituita l'organizzazione europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione, sotto forma di un'impresa comune. Tale impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) ha i seguenti compiti:

a)

apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione;

b)

apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi;

c)

attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 403).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

09 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»

 

127 323 333

127 323 333

 

 

127 323 333

127 323 333

09 02

QUADRO NORMATIVO PER L’AGENDA DEL DIGITALE

 

18 137 969

25 484 774

 

 

18 137 969

25 484 774

 

40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

 

 

18 529 954

25 876 759

 

 

18 529 954

25 876 759

09 03

ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1

144 265 000

132 209 900

 

 

144 265 000

132 209 900

09 04

COOPERAZIONE — TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

1

1 483 700 335

1 168 738 402

 

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

09 05

CAPACITÀ — INFRASTRUTTURE DI RICERCA

1

37 403 000

53 948 802

 

 

37 403 000

53 948 802

 

Titolo 09 — Totale

 

1 810 829 637

1 507 705 211

 

40 812 681

1 810 829 637

1 548 517 892

 

40 01 40, 40 02 41

 

391 985

391 985

 

 

391 985

391 985

 

Totale + riserva

 

1 811 221 622

1 508 097 196

 

 

1 811 221 622

1 548 909 877

CAPITOLO 09 04 — COOPERAZIONE — TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

09 04

COOPERAZIONE — TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

09 04 01

Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

09 04 01 01

Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

1.1

1 307 359 400

1 102 379 643

 

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

09 04 01 02

Cooperazione — Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — Impresa comune ARTEMIS

1.1

65 000 000

19 016 953

 

 

65 000 000

19 016 953

09 04 01 03

Cooperazione — Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l’impresa comune ARTEMIS

1.1

911 793

901 234

 

 

911 793

901 234

09 04 01 04

Cooperazione — Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — Impresa comune ENIAC

1.1

110 000 000

35 143 790

 

 

110 000 000

35 143 790

09 04 01 05

Cooperazione — Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — Spese di supporto per l’impresa comune ENIAC

1.1

429 142

424 172

 

 

429 142

424 172

 

Articolo 09 04 01 — Totale parziale

 

1 483 700 335

1 157 865 792

 

40 812 681

1 483 700 335

1 198 678 473

09 04 02

Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Completamento di programmi quadro della Comunità europea precedenti (anteriori al 2007)

1.1

10 872 610

 

 

10 872 610

 

Capitolo 09 04 — Totale

 

1 483 700 335

1 168 738 402

 

40 812 681

1 483 700 335

1 209 551 083

09 04 01
Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

09 04 01 01
Sostegno alla cooperazione in materia di ricerca nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC — Cooperazione)

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1 307 359 400

1 102 379 643

 

40 812 681

1 307 359 400

1 143 192 324

Commento

L’obiettivo del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) e del tema «Tecnologie dell’informazione e della comunicazione» del programma specifico cooperazione è migliorare la competitività dell’industria europea e consentire all’Europa di diventare leader e determinare i futuri sviluppi delle TIC affinché vengano soddisfatte le esigenze della società e dell’economia europee e affinché le norme europee contribuiscano a configurare gli sviluppi globali nel settore delle TIC anziché essere superate da altri mercati mondiali in crescita.

Le azioni rafforzeranno la base scientifica e tecnologica europea e ne garantiranno la leadership a livello mondiale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l’innovazione mediante l’uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l’industria e le amministrazioni pubbliche europee.

Il tema TIC dà la priorità alla ricerca strategica sui pilastri chiave della tecnologia, garantisce un’integrazione completa delle tecnologie e fornisce le conoscenze e i mezzi per sviluppare un’ampia serie di applicazioni TIC innovative.

Tali attività incentiveranno il progresso industriale e tecnologico nel settore TIC e miglioreranno la competitività di importanti settori ad uso intensivo di TIC — sia mediante prodotti e servizi basati sulle TIC, innovativi e di elevato valore, che mediante migliori processi organizzativi tanto nelle imprese quanto nelle amministrazioni. Il tema TIC supporta anche altre politiche dell’Unione, facendo ricorso alle TIC per rispondere alle richieste del pubblico e della società.

Le attività includono la cooperazione e gli scambi di migliori prassi al fine di stabilire norme comuni per l’Unione compatibili con le norme globali o definire norme globali, lanciare azioni di collegamento in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell’esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, nonché il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell’ambito dei precedenti programmi quadro.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all’iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell’allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Parte dello stanziamento è destinata a promuovere approcci comuni a sfide globali fondamentali, quali una strategia telematica che possa non solo competere con mercati telematici in rapida crescita, come l’Asia, ma possono anche fissare norme per le politiche in materia telematica, nell’interesse dei valori europei. Mettendo in comune le risorse e promuovendo lo scambio di prassi eccellenti per l’avanzamento della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione nel settore della R&S. Le azioni sono intese a migliorare l’efficacia degli interventi della comunità internazionale, integrando meccanismi e relazioni di lavoro proficui già esistenti. Gli stanziamenti saranno utilizzati per finanziare imprese innovative tra paesi europei e paesi terzi. La portata di tali imprese andrà oltre quanto potrebbe essere realizzato da un singolo paese e andranno a beneficio sia dell’Unione che dei suoi partner, preparandone il ruolo di guida nella fissazione di future norme in materia telematica. In sede di attuazione della presente azione la Commissione assicura un’equilibrata distribuzione delle sovvenzioni. Essa aiuta i soggetti a livello mondiale a impegnarsi in partenariati di ricerca finalizzati a promuovere l’innovazione nel campo della telematica.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

TITOLO 10

RICERCA DIRETTA

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

10 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

1

350 080 000

350 080 000

 

 

350 080 000

350 080 000

10 02

STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2013) — UE

1

33 089 156

30 721 154

 

 

33 089 156

30 721 154

10 03

STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011 E 2012-2013) — EURATOM

1

10 250 000

9 314 301

 

405 852

10 250 000

9 720 153

10 04

COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI QUADRO PRECEDENTI E ALTRE ATTIVITÀ

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10 05

PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL’AMBITO DEL TRATTATO EURATOM

1

30 900 000

29 204 688

 

 

30 900 000

29 204 688

 

Titolo 10 — Totale

 

424 319 156

419 320 143

 

405 852

424 319 156

419 725 995

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del settore «Ricerca diretta» (ad eccezione del capitolo 10 05).

Gli stanziamenti iscritti nel presente titolo coprono non solo le spese d’intervento e di personale statutario, ma anche le altre spese di personale, le spese relative ai contratti d’impresa, le spese d’infrastruttura, le spese relative all’informazione e alle pubblicazioni e le altre spese di funzionamento che derivano dalle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico, compresa la ricerca esplorativa.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari.

Entrate varie possono dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, su uno dei capitoli 10 02, 10 03 o 10 04 e sull’articolo 10 01 05.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell’Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica. Questo eventuale contributo finanziario sarà iscritto alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti agli articoli 10 02 02 e 10 03 02.

Gli stanziamenti del presente titolo coprono il finanziamento del personale in servizio nelle unità incaricate della gestione finanziaria e amministrativa del Centro comune di ricerca e il relativo fabbisogno di stanziamenti di supporto (circa il 15 % del costo).

CAPITOLO 10 03 — STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011 E 2012-2013) — EURATOM

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

10 03

STANZIAMENTI OPERATIVI PER LA RICERCA FINANZIATA DIRETTAMENTE — SETTIMO PROGRAMMA QUADRO (2007-2011 E 2012-2013) — EURATOM

10 03 01

Attività nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

1.1

10 250 000

9 314 301

 

405 852

10 250 000

9 720 153

10 03 02

Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Capitolo 10 03 — Totale

 

10 250 000

9 314 301

 

405 852

10 250 000

9 720 153

10 03 01
Attività nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

10 250 000

9 314 301

 

405 852

10 250 000

9 720 153

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di supporto scientifico e tecnico e quelle di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca, conformemente a quanto stabilito dal programma nucleare specifico pertinente, nei seguenti ambiti:

gestione dei rifiuti nucleari, impatto ambientale, conoscenze e ricerca di base sulla disattivazione,

sicurezza nucleare (nuclear safety),

sistemi di protezione nucleare (nuclear security).

Esso è destinato a finanziare le attività necessarie a soddisfare gli obblighi relativi al controllo di sicurezza nucleare, di cui al capo 7 del titolo II del trattato Euratom, quelli derivanti dal trattato di non proliferazione e quelli derivanti dal programma di sostegno da parte della Commissione all’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA).

Esso copre le spese specifiche di ricerca e quelle relative alle attività di supporto interessate (acquisti di ogni genere e contratti). Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Esso è inoltre destinato a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alle attività di ricerca collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al Centro comune di ricerca nell’ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 21 e dell’articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento n. 139/2012/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE»

 

88 792 579

88 792 579

 

 

88 792 579

88 792 579

13 03

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E ALTRI INTERVENTI REGIONALI

1

30 639 878 699

31 410 089 436

 

 

30 639 878 699

31 410 089 436

13 04

FONDO DI COESIONE

1

12 499 800 000

11 414 497 449

 

 

12 499 800 000

11 414 497 449

13 05

OPERAZIONI DI PREADESIONE CONNESSE ALLE POLITICHE STRUTTURALI

 

549 770 452

489 688 705

 

–78 987 754

549 770 452

410 700 951

13 06

FONDO DI SOLIDARIETÀ

 

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

 

Titolo 13 — Totale

 

43 792 849 672

43 417 676 111

400 519 089

171 531 335

44 193 368 761

43 589 207 446

CAPITOLO 13 05 — OPERAZIONI DI PREADESIONE CONNESSE ALLE POLITICHE STRUTTURALI

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 05

OPERAZIONI DI PREADESIONE CONNESSE ALLE POLITICHE STRUTTURALI

13 05 01

Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

13 05 01 01

Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

4

p.m.

232 278 493

 

–78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 01 02

Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell’assistenza preadesione per otto paesi candidati

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Articolo 13 05 01 — Totale parziale

 

p.m.

232 278 493

 

–78 987 754

p.m.

153 290 739

13 05 02

Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale

4

462 000 000

172 734 477

 

 

462 000 000

172 734 477

13 05 03

Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di cooperazione transfrontaliera (CBC)

13 05 03 01

Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b

1.2

51 491 401

50 000 000

 

 

51 491 401

50 000 000

13 05 03 02

Cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4

4

36 279 051

34 675 735

 

 

36 279 051

34 675 735

 

Articolo 13 05 03 — Totale parziale

 

87 770 452

84 675 735

 

 

87 770 452

84 675 735

 

Capitolo 13 05 — Totale

 

549 770 452

489 688 705

 

–78 987 754

549 770 452

410 700 951

13 05 01
Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)

Commento

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) forniva contributi al fine di agevolare l’adesione all’Unione europea dei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale. L’ISPA interveniva per aiutare i paesi beneficiari a rispettare l’acquis dell’Unione nei settori dell’ambiente e dei trasporti.

13 05 01 01
Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

p.m.

232 278 493

 

–78 987 754

p.m.

153 290 739

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli interventi dell’ISPA, come pure l’assistenza tecnica prestata al di fuori della Commissione e necessaria alla loro attuazione nei paesi candidati dell’Europa centrale e orientale.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario dell’azione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell’assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

13 06

FONDO DI SOLIDARIETÀ

13 06 01

Fondo di solidarietà dell’Unione europea — Stati membri

3.2

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

13 06 02

Fondo di solidarietà dell’Unione europea — Stati in fase di negoziato d’adesione

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Capitolo 13 06 — Totale

 

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

13 06 01
Fondo di solidarietà dell’Unione europea — Stati membri

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

14 607 942

14 607 942

400 519 089

250 519 089

415 127 031

265 127 031

Commento

Questo articolo serve a raccogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea in caso di catastrofi gravi negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato principalmente in caso di catastrofi naturali ma anche, ove giustificato dall’urgenza della situazione, agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l’impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono comprovare l’utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio chi inquina paga o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

La destinazione degli stanziamenti sarà stabilita nel quadro di un bilancio rettificativo che abbia come unico scopo l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea [COM(2005)0108].

Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

Titolo

Capitolo

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

15 01

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»

 

123 603 923

123 603 923

 

 

123 603 923

123 603 923

15 02

APPRENDIMENTO PERMANENTE, COMPRESO IL MULTILINGUISMO

 

1 417 215 664

1 379 114 216

 

 

1 417 215 664

1 379 114 216

15 04

SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE CULTURALE E AUDIOVISIVA IN EUROPA

 

175 715 000

159 896 411

 

 

175 715 000

159 896 411

15 05

PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIOVENTÙ E DELLO SPORT

3

149 539 000

130 166 227

 

 

149 539 000

130 166 227

15 07

PERSONE — PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

1

963 502 000

771 774 900

 

63 312 858

963 502 000

835 087 758

 

Titolo 15 — Totale

 

2 829 575 587

2 564 555 677

 

63 312 858

2 829 575 587

2 627 868 535

CAPITOLO 15 07 — PERSONE — PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

Titolo

Capitolo

Articolo

Voce

Denominazione

QF

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

15 07

PERSONE — PROGRAMMA PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI

15 07 77

Persone

1.1

963 502 000

771 275 000

 

63 312 858

963 502 000

834 587 858

15 07 78

Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 07 79

Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza

1.1

p.m.

499 900

 

 

p.m.

499 900

 

Capitolo 15 07 — Totale

 

963 502 000

771 774 900

 

63 312 858

963 502 000

835 087 758

15 07 77
Persone

Bilancio 2013

Bilancio rettificativo n. 9/2013

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

963 502 000

771 275 000

 

63 312 858

963 502 000

834 587 858

Commento

Occorre rendere l’Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell’efficienza nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico e per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo dello Spazio europeo di ricerca. A fronte di una crescente concorrenza a livello mondiale, occorre sviluppare un mercato europeo del lavoro per i ricercatori aperto e concorrenziale, con prospettive di carriera diversificate e attraenti.

Il valore aggiunto del sostegno fornito dal programma specifico «Persone» (attuato tramite le azioni Marie Curie, la «Notte dei ricercatori» ed EURAXESS) è la promozione della mobilità internazionale, interdisciplinare e intersettoriale dei ricercatori quale motore dell’innovazione europea. Le azioni Marie Curie favoriscono altresì una più stretta cooperazione tra istruzione, ricerca e imprese di diversi paesi nella formazione e nell’evoluzione della carriera dei ricercatori al fine di ampliare le loro competenze e prepararli ai lavori di domani. Le azioni Marie Curie consolidano una più stretta collaborazione tra l’istruzione e le aziende al fine di intensificare lo scambio di conoscenze e promuovere la formazione di dottorato adeguata alle necessità dell’industria. Attraverso la promozione di condizioni di lavoro in linea con la Carta europea e il codice di condotta dei ricercatori si contribuisce a rendere più attraente la carriera di ricerca in Europa.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio conformemente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio imputati all’articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario e danno luogo all’iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell’ambito dell’allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese nella presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all’apertura di stanziamenti supplementari conformemente all’articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).


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