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Document 32013R1234

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1234/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea

    GU L 322 del 3.12.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1234/oj

    3.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1234/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 2 dicembre 2013

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, quale modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha istituito per il 2012 e il 2013 un regime di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione, che si applica fino al completamento del piano annuale per il 2013.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 della Commissione (3) ha adottato il piano di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti ed ha assegnato le relative risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione (4), il periodo di esecuzione del piano annuale inizia il 1o ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo. Al fine di garantire un’agevole transizione verso il Fondo di aiuti europei agli indigenti quando sarà istituito nel 2014, soprattutto in termini di erogazione del sostegno, e in linea con le richieste presentate alla Commissione da Spagna, Polonia e Slovenia, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del piano annuale 2013 per la distribuzione di derrate alimentari a favore degli indigenti. Per assicurare la parità di trattamento, occorre che la proroga si applichi a tutti gli Stati membri.

    (3)

    A seguito dei procedimenti giudiziari avviati contro le procedure di gara, la Grecia ha registrato ritardi nella firma dei contratti di gara e ha pertanto richiesto la proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento di cui all’articolo 4, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012. Tenuto conto di tale richiesta e della difficile situazione finanziaria in cui versa la Grecia, è opportuno concedere tale proroga. Per assicurare la parità di trattamento, occorre che la deroga si applichi a tutti gli Stati membri. Dal momento che il termine per la presentazione delle domande di pagamento era fissato al 30 settembre, la suddetta deroga deve applicarsi retroattivamente.

    (4)

    A fini contabili, gli anticipi versati dagli organismi pagatori ai beneficiari e la liquidazione degli anticipi a livello di beneficiario devono essere registrati nei conti annuali della Commissione. È quindi opportuno che gli Stati membri fissino la data entro la quale i beneficiari di tali pagamenti sono tenuti a presentare le dichiarazioni di spesa e talune altre informazioni relative al versamento di anticipi. È opportuno inoltre che il termine per la trasmissione dei dati alla Commissione da parte degli Stati membri sia fissato al 1o febbraio 2014, data che corrisponde al termine applicabile alla trasmissione dei dati contabili di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (5).

    (5)

    Occorre modificare opportunamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 è modificato come segue:

    1)

    è inserito il seguente articolo 1 bis:

    «Articolo 1 bis

    In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano annuale di distribuzione del 2013 termina il 28 febbraio 2014.»;

    2)

    all’articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «In deroga all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2013 le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 15 ottobre 2013.»;

    3)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l’attuazione sia ultimata entro il 28 febbraio 2014.»;

    b)

    è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

    «5 bis.   Gli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) N. 807/2010 e gli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 forniscono all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’anticipo le seguenti informazioni:

    a)

    dichiarazioni di spesa che giustifichino, per ciascuna voce di spesa, l’utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre 2013; e

    b)

    la conferma, per ciascuna voce di spesa, del saldo residuo degli anticipi inutilizzati al 15 ottobre 2013.

    Gli Stati membri fissano la data di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma per consentirne l’inclusione nella comunicazione di cui al paragrafo 6.»;

    c)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o febbraio 2014, con le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (6), l’importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2013, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell’Unione (GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1020/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012, recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2013 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010 (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 62).

    (4)  Regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9).

    (5)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).

    (6)  Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90).»


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