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Document 32013R1106

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

GU L 298 del 8.11.2013, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 10/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1106/oj

8.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1106/2013 DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 3 maggio 2013, la Commissione europea («Commissione») ha istituito, con il regolamento (UE) n. 418/2013 (2) (in appresso «regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione europea («Unione») di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India («paese interessato»).

(2)

L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («il denunciante») per conto di produttori dell’UE che rappresentavano più del 50 % della produzione totale dell’Unione di determinati fili di acciaio inossidabile.

(3)

Nella parallela inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (UE) n. 419/2013 (3) la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari del paese interessato, dazio che è stato successivamente convertito in definitivo dal regolamento (UE) n. 861/2013 (4).

2.   Parti interessate dall’inchiesta

(4)

Durante la fase provvisoria dell’inchiesta ai produttori esportatori indiani ed ai produttori dell’Unione è stata applicata la tecnica del campionamento. Nella fase provvisoria tale campionamento era stato inoltre previsto per gli importatori indipendenti; tuttavia, dato che due dei tre importatori scelti per l’inserimento nel campione non hanno fatto pervenire le loro risposte al questionario, non è stato possibile procedere con il campionamento. Tutte le informazioni disponibili riguardanti tutti gli importatori che hanno collaborato sono state pertanto utilizzate per giungere a conclusioni definitive, con particolare riferimento all’interesse dell’Unione.

(5)

Un produttore esportatore ha sostenuto che, giacché per determinare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non sono state utilizzate le vendite dei produttori non denuncianti, il campione selezionato di produttori dell’Unione non potesse essere considerato rappresentativo. Tale argomentazione è stata respinta in quanto il campione è stato selezionato sulla base delle risposte ricevute da tutti i produttori dell’Unione che hanno collaborato, indipendentemente dal loro sostegno alla denuncia nella fase di accertamento della situazione, e la selezione del campione si è basata sui volumi di produzione.

(6)

Un produttore esportatore collegato ad un produttore dell’Unione si è opposto alla denuncia ed ha chiesto di essere esaminato a titolo individuale, in quanto non è stato incluso nel campione di produttori esportatori in ragione del modesto volume di esportazioni. Neanche lo stesso produttore dell’Unione è stato incluso nel campione dell’industria dell’Unione in ragione dei modesti volumi di produzione. La Commissione ha concesso l’esame a titolo individuale, ma il produttore esportatore ha ritirato la propria richiesta.

(7)

Sette produttori esportatori indiani non inclusi nel campione hanno chiesto di essere esaminati a titolo individuale: due di essi hanno risposto al questionario, mentre gli altri cinque non lo hanno fatto. Dei due che hanno risposto al questionario, uno ha ritirato la sua richiesta di esame a titolo individuale. La Commissione ha pertanto esaminato la richiesta di un produttore esportatore indiano non incluso nel campione, segnatamente:

KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).

(8)

Nella fase provvisoria nessuno dei produttori esportatori inizialmente inclusi nel campione è risultato aver presentato informazioni sufficientemente attendibili ed è stato pertanto applicato l’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha deciso di ampliare il campione aggiungendo tre società in base ai loro volumi di esportazione ed alla loro volontà di collaborare, manifestata in seguito all’apertura del procedimento. La Commissione ha di conseguenza esaminato le risposte al questionario ed ha effettuato visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori esportatori indiani:

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana,

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra,

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra.

(9)

Indipendentemente da quanto precede si confermano i considerando da 4 a 7 ed il considerando 14 del regolamento provvisorio.

3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(10)

Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping ed al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2011 ed il 31 marzo 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e il 31 marzo 2012 («periodo in esame»).

4.   Fase successiva del procedimento

(11)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di istituire misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate, segnatamente i tre produttori esportatori inclusi nel campione, il produttore esportatore che ha ritirato la richiesta di esame a titolo individuale, il denunciante e 11 utilizzatori, hanno presentato le proprie osservazioni. Sono state sentite le parti che ne hanno fatto richiesta. La Commissione ha continuato a raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

(12)

La Commissione ha informato le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili d’acciaio inossidabile originari del paese interessato e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). Alle parti è stato anche concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

(13)

A seguito delle osservazioni ricevute in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive la Commissione ha informato le parti interessate delle modifiche apportate alle conclusioni riguardo al livello di dumping di alcuni produttori esportatori. Alle parti è stato nuovamente concesso un termine entro il quale presentare osservazioni in merito alla ulteriore divulgazione delle conclusioni. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione. Una parte interessata, il denunciante, ha criticato il fatto che le conclusioni riguardo al livello di dumping di alcuni produttori esportatori fossero state modificate in base a nuovi dati ed osservazioni ricevute in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e nella fase definitiva dell’inchiesta. Ha inoltre sostenuto che i suoi diritti procedurali non sono stati rispettati.

(14)

La Commissione ha tuttavia ritenuto di dover prendere in considerazione le osservazioni pervenute dalle parti interessate e, laddove queste fossero giustificate, modificare all’occorrenza le conclusioni. In nessuno di questi casi sono stati utilizzati nuovi dati non verificati ai fini della determinazione del dumping. Sono stati inoltre rispettati i diritti procedurali di tutte le parti interessate, in quanto queste ultime sono state debitamente e tempestivamente informate ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni entro le stesse scadenze.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(15)

Come indicato al considerando 21 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario del paese interessato.

(16)

Alcuni utilizzatori hanno espresso preoccupazioni in merito all’apparente assenza di differenziazione tra le varie tipologie del prodotto in esame e del prodotto simile, considerato che esiste un ampio mix di prodotti a livello di tutte le tipologie di prodotto. È stata manifestata particolare preoccupazione circa il modo per garantire, nell’inchiesta, un confronto equo tra tutte le tipologie del prodotto. Come avviene nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame comprende un’ampia varietà di tipologie di prodotto che presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base identiche o simili. Il fatto che tali caratteristiche possano variare da una tipologia di prodotto ad un’altra può effettivamente far rientrare in tale definizione un’ampia gamma di tipologie di prodotto, come nel caso della presente inchiesta. La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra le tipologie di prodotto ed ha garantito un confronto equo. A ogni tipologia del prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori indiani ed a ciascuna tipologia del prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione è stato assegnato un numero di controllo del prodotto (NCP) univoco. L’assegnazione del numero è avvenuta in funzione delle principali caratteristiche del prodotto che, in questo caso, sono: il grado d’acciaio, la resistenza alla trazione, il rivestimento, la superficie, il diametro e la forma. Le tipologie di fili esportati nell’Unione sono stati pertanto confrontati in base all’NCP con i prodotti aventi caratteristiche identiche o simili fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione. Tutte queste tipologie rientravano nella definizione del prodotto in esame e del prodotto simile di cui all’avviso di apertura (5) ed al regolamento provvisorio.

(17)

Una parte ha ribadito la propria affermazione relativa alla diversità delle categorie di prodotto «ad elevato profilo tecnico» che, a suo avviso, non sono intercambiabili con altre tipologie del prodotto in esame, ragion per cui andrebbero escluse dalla definizione del prodotto. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (6), nel determinare se i prodotti siano simili tanto da rientrare nello stesso prodotto occorre valutare se siano accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d’uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tale riguardo, occorre altresì valutare l’intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti. Dall’inchiesta è emerso che le tipologie del prodotto «ad elevato profilo tecnico» cui la parte ha fatto riferimento presentano le caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base proprie degli altri prodotti oggetto dell’inchiesta. Essi sono stati ottenuti da acciaio inossidabile, sono fili, il processo produttivo è simile e si avvale di macchinari simili tanto che i produttori possono passare da una variante di prodotto all’altra in base alla domanda. Di conseguenza, sebbene le varie tipologie di fili non siano direttamente intercambiabili e non si trovino in diretta concorrenza tra di loro, i produttori sono in concorrenza per assicurarsi contratti che riguardano un’ampia gamma di fili di acciaio inossidabile. Queste tipologie di prodotto sono inoltre fabbricate e vendute sia dall’industria dell’Unione sia dai produttori esportatori indiani in base ad un metodo di produzione simile. Ne consegue che l’argomentazione in questione non può essere accolta.

(18)

In risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che l’analisi condotta dalla Commissione per stabilire se le tipologie del prodotto «ad elevato profilo tecnico» dovessero essere incluse nell’inchiesta era insufficiente. Tale argomentazione è respinta. L’inchiesta ha stabilito che la tipologia del prodotto «ad elevato profilo tecnico» rientra nella definizione del prodotto quale indicata al considerando (17). La parte sostiene, a torto, che tutti i criteri cui fa riferimento la giurisprudenza debbano essere contemporaneamente soddisfatti. Ciò non è esatto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (7) la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto e deve basare la sua valutazione sull’insieme dei criteri elaborati dalla Corte. Spesso, come nel caso di specie, alcuni criteri possono far propendere in una direzione e altri criteri in un’altra: in tali circostanze la Commissione deve effettuare una valutazione complessiva, come è avvenuto nel caso in esame. È pertanto erronea la tesi sostenuta da questa parte interessata, secondo cui le tipologie del prodotto devono condividere tutte le caratteristiche per poter rientrare nella stessa definizione del prodotto.

(19)

Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che i fili di acciaio inossidabile della cosiddetta «serie 200» avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione del prodotto. Hanno in particolare sostenuto che praticamente l’industria dell’Unione non fabbrica questo tipo di prodotto. Si tratta tuttavia di una tesi infondata. In primo luogo, il fatto che una determinata tipologia di prodotto non sia fabbricata dall’industria dell’Unione non costituisce un motivo sufficiente per escluderla dall’ambito dell’inchiesta qualora il processo di produzione sia tale da consentire ai produttori dell’Unione di iniziare a fabbricare la tipologia del prodotto in questione. In secondo luogo, come per il caso dei fili «ad elevato profilo tecnico», è stato rilevato che queste tipologie del prodotto in esame presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o simili ad altre tipologie del prodotto simile fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione. Ne consegue che l’argomentazione in questione non può essere accolta.

(20)

Tali utilizzatori hanno in subordine sostenuto che nella definizione del prodotto in esame debba essere inclusa la vergella. Quest’ultima è la materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame, ma può essere usata anche per la fabbricazione di prodotti diversi, quali elementi di fissaggio e chiodi. Pertanto, contrariamente al prodotto in esame, la vergella non costituisce un prodotto finito in acciaio. Essa può, mediante il processo di formatura a freddo, essere trasformata, tra l’altro, nel prodotto in esame o nel prodotto simile. Per questo motivo la vergella non può essere inclusa nella definizione del prodotto ai sensi del regolamento di base.

(21)

Visto quanto precede, si conferma la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile come riportata nei considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   Introduzione

(22)

Dalle visite di verifica effettuate presso le sedi dei tre produttori esportatori indiani in origine inclusi nel campione e dall’esame successivo delle informazioni raccolte è emerso che queste società avevano fornito alcune informazioni che non potevano considerarsi attendibili. La Commissione ha proceduto con l’inchiesta esaminando tutte le informazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e nelle successive audizioni.

(23)

Come indicato al considerando 26 del regolamento provvisorio, nel caso di un produttore esportatore la Commissione aveva rilevato che i costi indicati nella risposta al questionario non trovavano riscontro nei costi riportati nel sistema di contabilità interna della società. La società aveva sostenuto che il mancato riscontro era dovuto ad errori di registrazione ed a differenze nel metodo di valutazione delle scorte tra il sistema di contabilità interna ed i dati pubblicati nei conti annuali.

(24)

Come indicato al considerando 28 del regolamento provvisorio, sebbene i dati presenti nel sistema di contabilità interna fossero coerenti con i rendiconti finanziari sottoposti a revisione a livello di società, non è stato possibile stabilire una relazione tra i dati presenti nel sistema di contabilità interna relativo al reparto cavi e le tabelle dei costi che la società aveva preparato specificamente per la risposta al questionario dell’inchiesta. Per questo motivo, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, si è ritenuto opportuno utilizzare le informazioni presenti nel sistema di contabilità interna ai fini dell’inchiesta antidumping.

(25)

Per tale motivo la Commissione ha provvisoriamente rettificato i dati relativi ai costi forniti dal produttore esportatore nella risposta al questionario utilizzando i dati disponibili nel sistema di contabilità interna.

(26)

Come rilevato al considerando 27 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore ha affermato che i dati del sistema di contabilità interna non erano attendibili e non dovevano essere utilizzati ai fini dell’inchiesta. La società ha fatto notare diversi errori e problemi concettuali relativamente alle cifre interne sulle quali la Commissione aveva fondato la sua rettifica dei costi, ed ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto basare la propria analisi sui costi indicati nella risposta al questionario. Inoltre, in una fase successiva all’istituzione delle misure provvisorie, la società ha presentato un raffronto tra i costi interni relativi al reparto in esame e quelli indicati nella risposta al questionario. Su tale base ed alla luce degli elementi di prova raccolti durante il sopralluogo, alcuni costi di produzione, in origine dichiarati dalla società nella sua risposta al questionario, hanno potuto essere accolti.

(27)

In base agli elementi di prova a disposizione non si è tuttavia potuto considerare attendibile, ai fini dell’inchiesta, la ripartizione di alcuni costi, come le spese generali e gli oneri finanziari, indicati dalla società nella sua risposta al questionario. La Commissione ha ritenuto che tali costi avrebbero dovuto essere ripartiti in base al volume d’affari totale della società ed al costo delle merci vendute, conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Visto quanto precede, è stato possibile accogliere la maggior parte dei costi indicati nella risposta al questionario e la ripartizione del volume d’affari è stata accettata dalla società nella fase definitiva dell’inchiesta. Il livello del margine di dumping è diminuito a seguito di una revisione dei costi di imballaggio e di alcune spese generali. Si ritiene quindi che, per stabilire il margine di dumping di questo produttore esportatore, l’articolo 18 del regolamento di base non vada più applicato.

(28)

Come indicato al considerando 30 del regolamento provvisorio, nel caso di un secondo produttore esportatore la Commissione ha rilevato che i dati relativi agli acquisti ed al consumo di materie prime indicati nella risposta al questionario non erano suffragati dai dati presenti nel sistema del produttore per la gestione degli inventari. In particolare sono emerse differenze tra le due fonti nella distribuzione dei gradi d’acciaio. La Commissione ha stabilito che il grado d’acciaio è un fattore determinante per stabilire il costo del prodotto finito e che eventuali informazioni inattendibili relative al grado d’acciaio potrebbero alterare notevolmente il calcolo dei costi e dei prezzi di vendita delle singole tipologie di prodotto, potendo risultare quindi fuorvianti, ed ha in diverse occasioni informato il produttore esportatore di questa considerazione essenziale.

(29)

Come indicato al considerando 31 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore ha affermato tuttavia che gli archivi informatici contenenti i dati sugli acquisti di materia prima raccolti dalla Commissione durante la visita di verifica erano incompleti, perché altre unità dell’azienda avevano effettuato acquisti ulteriori non riportati e quindi non registrati negli archivi informatici raccolti durante la visita di verifica ed esaminati dalla Commissione. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che le differenze rilevate nel numero di gradi d’acciaio presenti si dovevano al fatto che alcuni gradi d’acciaio erano parzialmente coincidenti e che alcune fasi del processo produttivo non permettevano una tracciabilità a livello dei singoli gradi d’acciaio.

(30)

Al considerando 32 del regolamento provvisorio la Commissione ha tuttavia osservato che tali dichiarazioni da parte della società a proposito degli ulteriori acquisti di materia prima non erano state comprovate e non erano ad ogni modo sufficienti a spiegare le differenze rilevate a livello dei singoli gradi d’acciaio. La Commissione ha anche osservato che, secondo la società, non era possibile garantire una tracciabilità precisa in base ai singoli gradi d’acciaio in tutte le fasi del processo produttivo. Quest’affermazione ha ulteriormente pregiudicato l’attendibilità del sistema di resoconto dei gradi d’acciaio nel suo complesso. Per questi motivi le informazioni sui gradi d’acciaio sono state provvisoriamente considerate fuorvianti.

(31)

Al considerando 33 del regolamento provvisorio la Commissione ha ritenuto che la distribuzione della materia prima in base ai gradi d’acciaio che era stata comunicata non fosse attendibile e andasse quindi provvisoriamente disattesa e che le conclusioni dovessero basarsi sui dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Data l’inattendibilità del sistema di resoconto nel suo complesso, non è stato possibile utilizzare i gradi d’acciaio riferiti per formulare conclusioni. Per questo motivo, al fine di calcolare un margine complessivo di dumping per tutti i prodotti è stato utilizzato il consumo totale di tutte le materie prime considerate nel loro complesso, senza tener conto della distribuzione in base ai gradi acciaio.

(32)

A seguito della pubblicazione delle conclusioni provvisorie, la società ha contestato in termini generali questa impostazione provvisoria, ma ha continuato a non essere in grado di offrire una corrispondenza univoca a livello di NCP. In una fase successiva dell’inchiesta la società ha tuttavia presentato un livello di corrispondenza sufficiente, ottenuto raggruppando le materie prime nelle principali serie di gradi di acciaio inossidabile in funzione della loro composizione chimica (serie 200, 300 e 400 nella classificazione AISI). La società ha inoltre presentato una modalità di raggruppamento alternativa, nella quale è stato inserito l’uso finale quale ulteriore fattore di raggruppamento. Tuttavia, poiché l’uso finale non può essere verificato, la Commissione ha ricalcolato il margine di dumping in base ai gradi di acciaio raggruppati in funzione della composizione chimica espressa nelle serie di gradi di acciaio (serie 200, 300 e 400 nella classificazione AISI). Le serie di gradi di acciaio sono un criterio di uso generale, obiettivo e verificabile, mentre per questa società l’utilizzo dell’NCP non consente di ottenere una piena corrispondenza e non potrebbe pertanto garantire un confronto equo in base a dati attendibili a termini del regolamento di base.

(33)

Poiché le informazioni supplementari presentate dalla società non hanno consentito di confrontare i dati al livello di dettaglio richiesto per l’inchiesta, si conferma la conclusione provvisoria per cui i sistemi di tracciabilità attuati dalla società non erano sufficientemente attendibili e si applica pertanto l’articolo 18 del regolamento di base ai fini del calcolo definitivo dei costi di produzione e del margine di dumping, che si basa quindi sull’impostazione di cui al considerando precedente.

(34)

Come indicato al considerando 34 del regolamento provvisorio, nel caso del terzo produttore esportatore, durante la visita di verifica la Commissione aveva rilevato che i flussi di materie prime indicati nella risposta al questionario non erano coerenti con i dati presenti nel sistema di contabilità del produttore. Erano infatti emerse differenze tra le due fonti sulla distribuzione in base ai gradi d’acciaio.

(35)

Come indicato al considerano 35 del regolamento provvisorio, il produttore esportatore, pur ammettendo alcuni errori nella sua risposta al questionario, aveva affermato che le differenze nelle quantità complessive di materia prima potevano essere riconciliate prendendo in considerazione le variazioni delle scorte. Tuttavia, la società aveva anche affermato che una riconciliazione precisa, a livello dei singoli gradi d’acciaio, era resa impossibile dalla parziale coincidenza degli stessi. Nelle osservazioni presentate in seguito alle conclusioni provvisorie, essa ha anche affermato che occasionalmente il grado di acciaio indicato nella fattura di vendita non corrispondeva all’effettivo grado di acciaio esportato. La società ha inoltre sostenuto che i gradi d’acciaio non erano utilizzati in modo preciso nell’industria dell’acciaio inossidabile, ma al contrario si verificavano variazioni tra le composizioni chimiche dei gradi d’acciaio pubblicate ed i prodotti veri e propri. La società ha sostenuto che, tenendo conto di tali spiegazioni, le discrepanze individuate dalla Commissione avrebbero riguardato solo una minima parte delle proprie esportazioni.

(36)

La Commissione ha inoltre ritenuto che la quantità di discrepanze rilevate non potesse giustificarsi con imprecisioni occasionali. Le argomentazioni avanzate hanno anzi contribuito a pregiudicare l’attendibilità dell’intero sistema di resoconto dei gradi d’acciaio impiegato dalla società, soprattutto in considerazione del carattere fondamentale dei gradi d’acciaio nel determinare il costo del prodotto finito.

(37)

In una fase successiva dell’inchiesta la società ha tuttavia sostenuto che, se la Commissione non avesse accolto i gradi di acciaio inizialmente comunicati dalla società, sarebbe stato possibile ottenere un risultato più accurato se la Commissione stessa avesse raggruppato solamente i gradi di acciaio specifici tra i quali erano state individuate delle discrepanze, invece di raggruppare tutti gli NCP, come era avvenuto in fase provvisoria o, in alternativa, se avesse raggruppato i gradi di acciaio in funzione della composizione chimica espressa nelle serie di gradi di acciaio (serie 200, 300 e 400 nella classificazione AISI). La società ha inoltre presentato un altro metodo di ulteriore raggruppamento dei gradi di acciaio in sottogruppi nell’ambito della serie 300.

(38)

La Commissione ha pertanto ricalcolato il margine di dumping in base ai gruppi di acciaio inossidabile stabiliti in funzione della composizione chimica, espressa nelle serie di gradi di acciaio (serie 200, 300 e 400 nella classificazione AISI), in modo da seguire lo stesso metodo di cui al considerando 30. Le serie di gradi di acciaio sono un criterio di uso generale, obiettivo e verificabile, mentre per questa società l’utilizzo dell’NCP non consentiva di ottenere una piena corrispondenza e non potrebbe pertanto garantire un confronto equo in base a dati attendibili a termini del regolamento di base.

(39)

Poiché le informazioni supplementari presentate dalla società non hanno consentito di confrontare i dati al livello di dettaglio necessario per l’inchiesta, si conferma la conclusione provvisoria per cui i sistemi di tracciabilità attuati dalla società non sono sufficientemente attendibili e si applica pertanto l’articolo 18 del regolamento di base ai fini del calcolo definitivo dei costi di produzione e del margine di dumping, che si basa quindi sull’impostazione di cui al considerando precedente.

(40)

Il denunciante ha sostenuto che il raggruppamento del prodotto in esame in gradi di acciaio ha impedito alla Commissione di effettuare una corretta analisi della redditività per determinare i valori normali per ciascun NCP.

(41)

La Commissione effettua la sua analisi ad un livello compatibile con i sistemi di contabilità interna dei produttori esportatori e dei produttori dell’Unione, che consente di comprovare le cifre comunicate. L’obiezione è pertanto respinta.

(42)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando 37 e 38 del regolamento provvisorio.

2.   Valore normale

(43)

Nel caso di un produttore esportatore cui si applica l’articolo 18 del regolamento di base, la determinazione del valore normale è stata riveduta in seguito al riesame del suo costo di produzione. Nella fase definitiva il costo di produzione è stato determinato in base ai costi di produzione comunicati, cui sono state aggiunte le spese generali, amministrative e di vendita, al lordo degli oneri finanziari, attraverso un metodo di ripartizione consentito a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

(44)

Nel caso dei tre produttori esportatori recentemente inclusi nel campione e del produttore esportatore che ha ottenuto di essere esaminato a titolo individuale, i volumi delle vendite sul mercato interno si sono rivelati nel complesso rappresentativi, in quanto costituivano almeno il 5 % del volume totale delle rispettive esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione. La stessa valutazione di rappresentatività è stata inoltre effettuata per ciascuna tipologia di prodotto venduta dai produttori recentemente inclusi nel campione sul loro mercato interno, risultata comparabile alle tipologie di prodotto esportate verso l’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(45)

Calcolando la proporzione di vendite remunerative effettuate sul mercato interno a clienti indipendenti durante il PI la Commissione ha inoltre esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore recentemente incluso nel campione e del produttore esportatore cui è stato concesso di essere esaminato a titolo individuale potessero essere considerate come eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(46)

Nel caso di uno dei produttori esportatori recentemente inclusi nel campione, la ripartizione dei costi inizialmente presentata dalla società è stata giudicata inadeguata in quanto effettuata senza tener conto dello spessore dei fili, che costituisce un importante fattore di costo. Il metodo di imputazione dei costi è stato rettificato con il consenso della società.

(47)

Nel caso di un secondo produttore esportatore recentemente incluso nel campione è stato rettificato un errore materiale nella determinazione del margine di dumping. Il produttore ha inoltre chiesto alla Commissione di apportare ulteriori rettifiche all’analisi della redditività ed ai prezzi. Tali argomentazioni non state ritenute giustificate.

(48)

Nel caso del produttore esportatore cui è stato concesso di essere esaminato a titolo individuale è stato corretto un errore materiale nei calcoli. Lo stesso produttore esportatore ha presentato ulteriori argomentazioni in merito alla determinazione, da parte della Commissione, del livello delle spese generali, amministrative e di vendita e dei costi di trasporto interno ed ha chiesto un adeguamento per tener conto delle differenze fisiche del prodotto in esame tra il mercato interno e quello per l’esportazione. Tali argomentazioni sono state respinte in quanto i calcoli sono stati effettuati in base ai dati relativi ai costi presentati dalla società, che erano stati controllati durante la visita di verifica, e in quanto l’argomentazione relativa alle differenze fisiche non risultava corroborata da alcun elemento di prova.

(49)

Si conferma pertanto il metodo impiegato per determinare il valore normale di cui ai considerando da 39 a 48 del regolamento provvisorio, metodo che è stato applicato ai tre produttori esportatori recentemente inclusi nel campione ed al produttore esportatore cui è stato concesso di essere esaminato a titolo individuale.

3.   Prezzo all’esportazione

(50)

In base alle affermazioni di un produttore esportatore sono stati rettificati alcuni errori materiali che lo riguardavano dovuti all’utilizzo occasionale di un tasso di cambio errato ed alla erronea inclusione di alcune vendite infragruppo nel calcolo del dumping.

(51)

Nel caso di un secondo produttore esportatore, nel calcolo del dumping sono state incluse le vendite effettuate attraverso una società collegata nell’Unione.

(52)

Un produttore esportatore recentemente incluso nel campione ha sostenuto che ai prezzi all’esportazione dovessero essere aggiunti i benefici ricevuti a titolo dei regimi di sovvenzione DEPB e DDS.

(53)

Un altro produttore esportatore recentemente incluso nel campione ha dichiarato di aver ricevuto benefici a titolo del regime di sovvenzioni DDS tramite la concessione di prezzi negativi, fattore che ha aumentato artificialmente i prezzi all’esportazione.

(54)

Per entrambe le società la Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi sul mercato dell’Unione ed è giunta alle sue conclusioni, che risultano dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base e non richiedono pertanto un ulteriore adeguamento. L’argomentazione della prima società è stata pertanto respinta ed il beneficio in termini di prezzi negativi riferito dalla seconda società è stato ignorato.

(55)

Un produttore esportatore recentemente incluso nel campione ha sostenuto che i suoi prezzi all’esportazione avrebbero dovuto essere corretti verso l’alto per allinearli ai prezzi da esso praticati sul mercato interno, dal momento che le vendite su tale mercato avevano avuto luogo con un proprio marchio, beneficiando in tal modo di prezzi più elevati. La società non ha tuttavia potuto dimostrare che le fatture per cui aveva presentato la richiesta si riferissero effettivamente alle vendite di prodotti con il proprio marchio e tale richiesta è stata pertanto respinta.

(56)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 50 a 52 del regolamento provvisorio.

4.   Confronto

(57)

Un produttore esportatore ha sostenuto che, poiché per il calcolo dei suoi costi di produzione sono stati raggruppati tutti i differenti NCP, i prezzi all’esportazione avrebbero dovuto essere trattati allo stesso modo e, ai fini del raffronto con il valore normale, si sarebbe dovuto impiegare un unico prezzo all’esportazione.

(58)

Nella sua inchiesta la Commissione intendeva ottenere dati relativi ai costi ed ai prezzi all’esportazione in base all’NCP, ma non è riuscita ad avere dalla società interessata i riscontri necessari che avrebbero consentito di individuare costi di produzione attendibili in base all’NCP. Dall’inchiesta non è tuttavia emersa alcuna anomalia nei livelli dei prezzi all’esportazione riferiti per ciascun NCP e non sarebbe stato pertanto opportuno applicare l’articolo 18 del regolamento di base alla determinazione dei prezzi all’esportazione effettivi. Poiché la Commissione non ritiene che, ai fini di un equo raffronto, sia opportuno ridurre il livello di dettaglio dei prezzi comunicati rispetto agli standard dell’inchiesta, l’argomentazione è stata respinta.

(59)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 53 a 55 del regolamento provvisorio.

5.   Margini di dumping

(60)

In applicazione dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per ogni società inclusa nel campione la media ponderata del valore normale stabilito per il prodotto simile è stata messa a confronto con la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto in esame.

(61)

Secondo l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, e data l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a due dei tre produttori esportatori in origine inclusi nel campione, il margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione viene determinato in base al margine di dumping medio del produttore esportatore in origine incluso nel campione, cui non è più applicato l’articolo 18 del regolamento di base, e delle due società recentemente incluse nel campione con margini di dumping superiori ai limiti di irrilevanza. In base a quanto precede il margine di dumping calcolato per le società che hanno collaborato non incluse nel campione è stato fissato all’8,4 %.

(62)

Per quanto riguarda tutti gli altri produttori esportatori nel paese interessato, la Commissione ha per prima cosa stabilito il grado di collaborazione. A tal fine ha messo a confronto il totale delle esportazioni indicate nelle risposte al questionario per il campionamento e il totale delle importazioni dal paese interessato ricavabile dalle statistiche Eurostat sulle importazioni. Dato l’elevato livello di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato fissato allo stesso livello del margine di dumping più alto stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione. In base a quanto precede il livello di dumping a livello nazionale è stato fissato al 16,2 %.

(63)

Date tali premesse, la media ponderata dei margini di dumping, espressa come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping definitivo

GARG Inox

11,8 %

KEI Industries

7,7 %

Macro Bars and Wires

0,0 %

Nevatia Steel & Alloys

4,1 %

Raajratna Metal Industries

16,2 %

Venus Group

11,6 %

Viraj Profiles

6,8 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

8,4 %

Tutte le altre società

16,2 %

D.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

1.   Industria dell’Unione

(64)

Alcuni utilizzatori hanno espresso dubbi circa il numero dei produttori dell’Unione indicato al considerando 63 del regolamento provvisorio. A loro avviso la valutazione del numero dei produttori risulta errata e in realtà sul mercato dell’Unione sarebbe presente un minor numero di produttori.

(65)

La Commissione sostiene che l’affermazione di cui sopra non è stata corroborata da alcun elemento di prova. Nel corso dell’accertamento della situazione, nonché durante l’inchiesta, la Commissione ha verificato il numero di produttori dell’Unione indicato nella denuncia. A tale effetto la Commissione ha contattato tutti i 27 produttori noti dell’UE. L’inchiesta ha confermato che, durante il PI, i 27 produttori dell’Unione hanno fabbricato il prodotto simile. L’affermazione viene pertanto respinta e si conferma il considerando 63 del regolamento provvisorio.

2.   Produzione dell’Unione e campionamento dei produttori dell’Unione

(66)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 64 a 67 del regolamento provvisorio.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Consumo dell’Unione

(67)

Alcuni utilizzatori hanno affermato che le analisi del pregiudizio avrebbero dovuto ignorare i dati relativi al 2009, visti gli effetti distorsivi prodotti dalla crisi finanziaria di quell’anno, in particolare sul consumo dell’Unione. Tuttavia, anche escludendo il 2009 dall’analisi, si confermerebbe comunque un’evoluzione positiva dei consumi (+ 5 %), indice questo di un miglioramento delle condizioni di mercato. Gli effetti negativi della crisi finanziaria sono, tra l’altro, riconosciuti nel considerando 68 del regolamento provvisorio. In mancanza di altre osservazioni tale considerando viene confermato.

2.   Importazioni nell’Unione provenienti dal paese interessato

(68)

Il margine di dumping stabilito per la società Macro Bars and Wires è inferiore al limite di irrilevanza di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che, nel corso del periodo dell’inchiesta, questo produttore esportatore non sia ricorso a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base. I volumi delle importazioni di tale produttore esportatore sono stati quindi esclusi dal volume di esportazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato determinato in via provvisoria. Un produttore esportatore, vale a dire il gruppo Venus, ha osservato che alcune operazioni sono state erroneamente conteggiate due volte. La Commissione ha concordato con il produttore esportatore ed ha rettificato il volume complessivo delle importazioni oggetto di dumping, sopprimendo tali operazioni.

(69)

Il volume, la quota di mercato e il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping sono stati rivisti di conseguenza.

(70)

Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping:

 

2009

2010

2011

PI

Volume

15 826

27 291

34 494

33 252

Indice (2009 = 100)

100

172

218

210

Quota di mercato

12,0 %

14,6 %

17,6 %

16,9 %

Indice (2009 = 100)

100

121

146

140

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(71)

Durante il PI la società Macro Bars and Wires ha esportato quantitativi limitati del prodotto in esame e anche le operazioni del gruppo Venus (cui si è fatto in precedenza riferimento) hanno riguardato quantitativi limitati. Di conseguenza lo scomputo di tali importazioni dal volume totale delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato non determina modifiche significative a livello delle tendenze di cui ai considerando 69 e 71 del regolamento provvisorio, che vengono pertanto confermati.

(72)

Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping:

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo medio

2 380

2 811

3 259

3 207

Indice (2009 = 100)

100

118

137

135

Fonte: Eurostat e risposte al questionario

(73)

L’adeguamento del volume delle importazioni oggetto di dumping non determina modifiche significative dei prezzi medi delle importazioni indiane oggetto di dumping o del calcolo del margine di sottoquotazione. La media ponderata del margine di sottoquotazione è pari al 15 %, il che conferma le conclusioni del regolamento provvisorio.

(74)

Un produttore esportatore indiano ha sostenuto che i prezzi di vendita dell’Unione apparivano fortemente inverosimili e suscettibili di essere distorti. Si sottolinea tuttavia che i prezzi applicati nei calcoli della sottoquotazione sono risultati dalle informazioni raccolte e verificate durante i sopralluoghi presso le sedi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(75)

Si confermano le conclusioni tratte dai risultati di cui ai considerando da 75 a 77 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(76)

Alcune parti hanno sostenuto che i risultati ottenuti dall’industria dell’Unione avrebbero dovuto essere considerati ragionevolmente positivi nel contesto della crisi economica mondiale e che, ad esclusione di un indicatore di pregiudizio, ossia la quota di mercato, tutti gli altri indicatori non lasciavano intendere l’esistenza di un pregiudizio.

(77)

Una parte ha sostenuto che i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione avevano registrato un incremento del 34 % circa, molto superiore a quello dei costi di produzione, aumentati nello stesso periodo del 13 %. A questo proposito va rilevato che all’inizio del periodo in esame, vale a dire nel 2009, l’industria dell’Unione effettuava le sue vendite a un prezzo inferiore al costo di produzione e solo a partire dal 2011 è riuscita a realizzare vendite al di sopra di tale costo.

(78)

L’inchiesta ha dimostrato che, sebbene alcuni indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e la capacità di utilizzazione degli impianti, abbiano seguito una tendenza positiva, o siano rimasti stabili (come l’occupazione), nel periodo in esame una serie di altri indicatori relativi alla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, vale a dire la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e la redditività del capitale investito, non hanno registrato un andamento soddisfacente. L’indicatore relativo agli investimenti, dopo un miglioramento nel 2010, è diminuito nel 2011 e durante il PI, attestandosi al di sotto del livello del 2009. La redditività del capitale investito, pur essendo aumentata dal 2009 al 2011 fino a raggiungere il 6,7 %, è poi calata di nuovo allo 0,8 % durante il PI. Analogamente, al miglioramento degli indicatori relativi alla redditività ed al flusso di cassa fino al 2011 è subentrato un nuovo peggioramento nel corso del PI. Si può pertanto concludere che il miglioramento della situazione dell’industria dell’Unione sia iniziato dopo il 2009, ma il recupero è stato poi rallentato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato.

(79)

Su richiesta di una parte interessata si conferma che il livello delle scorte di cui al considerando 100 del regolamento provvisorio riguardava l’attività delle società dell’Unione incluse nel campione.

(80)

L’industria dell’Unione ha sostenuto che il margine di profitto di riferimento, fissato al 5 % nella fase provvisoria del procedimento, è troppo basso. Tale parte non ha però sufficientemente dimostrato la fondatezza della sua obiezione. Il considerando 95 del regolamento provvisorio illustra i motivi alla base della scelta di questo margine di profitto e dall’inchiesta non sono emerse ragioni per modificarlo. Il margine di profitto di riferimento del 5 % è perciò mantenuto ai fini delle conclusioni definitive.

(81)

Un produttore esportatore ha sostenuto che le difficoltà dell’industria dell’Unione sono in gran parte dovute a problemi strutturali e che, di conseguenza, il margine di profitto di riferimento del 5 % non era realistico.

(82)

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza (8), le istituzioni devono stabilire il margine di profitto su cui l’industria dell’Unione potrebbe ragionevolmente contare in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Nel 2007 il margine di profitto era pari al 3,7 %; dal 2008, a causa della crisi economica e finanziaria, il margine è diventato negativo. Secondo la denuncia, che ha trovato conferma nell’inchiesta, le importazioni oggetto di dumping hanno iniziato ad affluire sul mercato dell’Unione nel 2007, quando il volume delle importazioni è aumentato passando da 17 727 tonnellate del 2006 a 24 811 tonnellate. Non è stato pertanto possibile determinare il margine di profitto di riferimento basandosi sull’utile su cui i produttori dell’Unione che fabbricavano il prodotto simile avrebbero potuto ragionevolmente contare. Di conseguenza, come illustrato al considerando 95 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare il margine di profitto del 5 % in base agli utili effettivi osservati in altre parti del settore siderurgico che non risultano essere state colpite da importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni, come è stato fatto in occasione di altre inchieste recenti su prodotti analoghi nello stesso settore (9). Va inoltre osservato che il margine di profitto del 3,7 % registrato nel 2007 è considerato comunque troppo basso per la presenza e per l’aumento delle importazioni oggetto di dumping. Si conferma pertanto il margine di profitto di riferimento del 5 % ai fini delle conclusioni definitive.

4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(83)

La Commissione conclude pertanto che l’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 78 a 105 del regolamento provvisorio.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(84)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il regolamento provvisorio ha ignorato il fatto che, a partire dal 2009, l’industria dell’Unione ha potuto beneficiare dell’aumento dei consumi, e che la Commissione non può partire dall’ipotesi che l’industria dell’Unione possa riuscire a conservare all’infinito la propria quota di mercato.

(85)

In risposta a tali argomentazioni va osservato che dall’inchiesta è emerso che la quota di mercato delle importazioni indiane oggetto di dumping è cresciuta più rapidamente del consumo sul mercato dell’Unione. Il volume delle importazioni indiane oggetto di dumping è cresciuto del 110 % mentre, nello stesso periodo, il consumo è aumentato del 50 %. L’inchiesta ha inoltre dimostrato che nello stesso periodo il prezzo medio indiano è rimasto costantemente al di sotto del prezzo medio dell’industria dell’Unione, risultando mediamente inferiore del 15 % durante il PI. Di conseguenza l’industria dell’Unione, per quanto abbia effettivamente beneficiato, in una certa misura, della crescita dei consumi e abbia anche potuto aumentare i suoi volumi di vendite del 40 %, non è però riuscita a mantenere la sua quota di mercato come si sarebbe potuto prevedere a fronte del miglioramento delle condizioni del mercato e tenuto conto della sua capacità produttiva disponibile.

2.   Effetto di altri fattori

2.1.   Importazioni non oggetto di dumping

(86)

Nel periodo in esame l’andamento delle importazioni e dei prezzi non oggetto di dumping è paragonabile all’andamento delle importazioni e dei prezzi oggetto di dumping. In aggiunta, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping si sono sostanzialmente attestati sullo stesso livello dei prezzi delle importazioni non oggetto di dumping, in quanto i prezzi medi delle importazioni non oggetto di dumping erano inferiori dello 0,4 %. Il volume delle importazioni non oggetto di dumping è altresì inferiore al 6 % delle importazioni totali dal paese interessato e leggermente superiore all’1 % della quota di mercato. La Commissione ritiene quindi che il pregiudizio causato dalle importazioni non oggetto di dumping provenienti dal paese interessato non sia tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping, sempre provenienti dal paese interessato, e il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PI.

2.2.   Importazioni da paesi terzi

(87)

Due produttori esportatori indiani ed il governo indiano hanno ribadito la tesi secondo cui le importazioni di filo di acciaio inossidabile provenienti dalla Repubblica popolare cinese («Cina») avrebbero dovuto essere incluse nell’inchiesta e che sarebbe stato sottovalutato l’impatto sul mercato e sull’industria dell’Unione delle importazioni provenienti da tale paese.

(88)

Come indicato al considerando 115 del regolamento provvisorio, dalla fase di apertura fino ad ora non sono state presentate prove di dumping arrecante pregiudizio all’industria dell’Unione tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni originarie della Cina. La tesi secondo cui la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto essere inclusa nell’inchiesta viene pertanto respinta in quanto infondata.

(89)

Tuttavia, come indicato al considerando 113 del regolamento provvisorio, nel corso del periodo in esame le importazioni dalla Cina hanno registrato un andamento crescente, raggiungendo una quota di mercato dell’8,3 % nel PI. I prezzi all’importazione cinesi sono risultati inoltre inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione ed a quelli praticati dai produttori esportatori indiani sul mercato dell’Unione. La Commissione ha quindi ulteriormente esaminato se le importazioni dalla Repubblica popolare cinese possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e possano aver annullato il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India.

(90)

Dalle informazioni disponibili nella fase provvisoria del procedimento era emerso che il mix di prodotti compresi nelle importazioni cinesi era diverso e la gamma di prodotti in cui la Cina era presente era diversa dai prodotti venduti dall’industria dell’Unione o anche dai prodotti di origine indiana venduti sul mercato dell’Unione.

(91)

In seguito alla pubblicazione della misura provvisoria la Commissione ha ricevuto diverse obiezioni che prospettavano l’ipotesi che il nesso di causalità tra le importazioni indiane oggetto di dumping ed il notevole pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PI sarebbe stato annullato dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina.

(92)

L’analisi svolta in base alle statistiche sulle importazioni relative ai due codici NC oggetto dell’inchiesta ha rivelato che il 29 % delle importazioni cinesi si è concentrato nel segmento inferiore del mercato (codice NC 7223 00 99). Questo spiega in parte perché, in media, i prezzi cinesi siano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e dei produttori esportatori indiani. Dalle statistiche relative al codice NC 7223 00 99 è risultato inoltre che i clienti dei produttori cinesi erano concentrati nel Regno Unito, dove l’industria dell’Unione era sostanzialmente assente.

Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica)

2009

2010

2011

PI

72 230 019

2 974

3 286

3 436

2 995

72 230 099

765

1 458

1 472

1 320

Fonte: Eurostat

(93)

Per quanto riguarda il codice NC 7223 00 19, le analisi per NCP hanno rivelato che la concorrenza tra l’industria dell’Unione e i produttori indiani si concentrava prevalentemente nel segmento superiore del mercato, caratterizzato da prezzi fino a quattro volte maggiori rispetto a quelli del segmento inferiore classificati con lo stesso codice NC (10). L’inchiesta ha inoltre dimostrato che, in linea generale, le variazioni di prezzo sono connesse alla tipologia del prodotto e al tenore di nichel.

(94)

Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese occorre rilevare che, dal 2009 fino al PI, il prezzo medio delle importazioni cinesi è rimasto al di sopra del prezzo delle esportazioni oggetto di dumping del prodotto in esame provenienti dall’India, come si evince dalla tabella seguente, che riporta il prezzo medio delle esportazioni cinesi classificate al codice NC 7223 00 19.

Prezzo medio (EUR/tonnellata metrica)

2009

2010

2011

PI

PI + 1

72 230 019

2 974

3 286

3 436

2 995

3 093

Fonte: Eurostat

(95)

Durante il PI il prezzo medio delle importazioni cinesi è sceso, per la prima volta, al di sotto del prezzo delle importazioni indiane oggetto di dumping. Questo dato si è rivelato però transitorio, in quanto il livello dei prezzi cinesi nell’anno successivo al PI è aumentato, risultando di nuovo superiore ai prezzi indiani.

(96)

Dal confronto tra il volume delle importazioni provenienti dal paese interessato e dalla Cina è emerso inoltre che, durante l’intero periodo in esame e in particolare durante il PI, il livello delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è risultato molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dall’India. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il volume delle importazioni è stato sostanzialmente pari a meno della metà del totale delle importazioni dall’India.

(97)

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui le importazioni dalla Cina avessero contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, esse non avrebbero potuto influenzare la situazione dell’industria dell’Unione in misura tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si conferma pertanto il considerando 113 del regolamento provvisorio.

2.3.   Concorrenza di altri produttori dell’Unione

(98)

Una parte ha sostenuto che a causare i modesti risultati finanziari dei produttori dell’Unione potrebbe essere stata la concorrenza degli altri produttori dell’Unione che non hanno presentato denuncia o che non si sono espressi a sostegno dell’inchiesta nella fase di apertura del procedimento.

(99)

La quota di mercato degli altri produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

 

2009

2010

2011

PI

Vendite nell’Unione degli altri produttori dell’Unione (tonnellate metriche)

34 926

55 740

55 124

55 124

Indice (2009 = 100)

100

160

158

158

Quota di mercato degli altri produttori dell’Unione

26,6 %

29,8 %

28,1 %

27,9 %

Fonte: denuncia e risposte all’accertamento della situazione

(100)

I produttori dell’Unione che non hanno presentato denuncia e che non si sono specificamente espressi a sostegno dell’inchiesta rappresentavano il 44 % del totale delle vendite nell’Unione indicate al considerando 86 del regolamento provvisorio. Il volume delle loro vendite è cresciuto del 58 %, passando dalle 34 926 tonnellate stimate nel 2009 a 55 124 tonnellate nel periodo in esame. Si tratta, tuttavia, di una crescita relativamente modesta rispetto alla crescita, registrata nello stesso periodo, delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato (+ 110 %). Inoltre, la quota di mercato di tali produttori dell’Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame e non è emersa alcuna indicazione che i loro prezzi fossero inferiori a quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Si conclude pertanto che le loro vendite sul mercato dell’Unione non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(101)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 121 a 124 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazioni generali

(102)

In mancanza di osservazioni, si conferma il considerando 125 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(103)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 126 a 133 del regolamento provvisorio.

3.   Interessi degli importatori indipendenti

(104)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 142 a 144 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli utilizzatori

(105)

Successivamente all’istituzione delle misure provvisorie, sette utilizzatori ed un’associazione di utilizzatori hanno contattato la Commissione mostrando interesse a collaborare all’inchiesta. In seguito alla loro richiesta, nell’aprile 2013 sono stati inviati loro dei questionari. Solo due utilizzatori hanno tuttavia inviato una risposta completa al questionario e, in generale, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 12 % delle importazioni totali dal paese interessato durante il PI ed il 2,5 % del consumo totale dell’Unione, pur impiegando 32 persone nella fabbricazione di prodotti finiti che incorporano il prodotto in esame. L’impatto economico delle misure sugli utilizzatori è stato nuovamente valutato in base ai nuovi dati forniti nelle risposte al questionario ed è stato effettuato un sopralluogo presso due utilizzatori volto alla verifica delle informazioni fornite.

(106)

Gli utilizzatori hanno sostenuto che il livello di redditività del 9 %, indicato al considerando 136 del regolamento provvisorio, era troppo elevato e non era rappresentativo in rapporto all’industria degli utilizzatori. Alla luce delle ulteriori risposte al questionario, la redditività media di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato è stata ricalcolata e fissata al 2 % del volume d’affari.

(107)

Si è inoltre constatato che gli acquisti dal paese interessato hanno costituito, in media, il 44 % del totale degli acquisti del prodotto in esame per quanto riguarda gli utilizzatori che hanno collaborato e che il paese interessato ha rappresentato l’unica fonte di approvvigionamento di due utilizzatori che hanno collaborato. Durante il PI il volume d’affari relativo alla produzione che incorpora il prodotto in esame ha rappresentato, in media, il 14 % del volume d’affari totale degli utilizzatori che hanno collaborato.

(108)

Considerando lo scenario peggiore per il mercato dell’Unione, ossia l’eventualità che non fosse possibile trasferire alcun potenziale aumento dei prezzi sulla catena della distribuzione e che gli utilizzatori continuassero ad acquistare dal paese interessato gli stessi volumi che in passato, l’istituzione del dazio avrebbe un’incidenza sulla redditività degli utilizzatori derivante da attività che prevedono l’impiego o l’incorporazione del prodotto in esame tale che gli utilizzatori inizierebbero ad accumulare perdite, raggiungendo una redditività (negativa) del - 0,6 %.

(109)

La Commissione riconosce che, a livello individuale, l’incidenza sarà maggiore nel breve e nel medio termine per gli utilizzatori che importano esclusivamente dall’India. Tuttavia il loro numero è relativamente ridotto (si tratta di due degli utilizzatori che hanno collaborato). Inoltre essi hanno la possibilità di chiedere la restituzione dei dazi a norma dell’articolo 11 del regolamento di base, a condizione che il loro produttore indiano collabori e che siano soddisfatte tutte le condizioni per tale rimborso.

(110)

Alcuni utilizzatori hanno nuovamente espresso il timore che le misure finirebbero per colpire determinati tipologie di fili che non sono fabbricate in Europa, in particolare quelle comprese nella cosiddetta «serie 200», secondo quanto enunciato al considerando 139 del regolamento provvisorio. Per gli utilizzatori, la mancanza di produzione nell’Unione è dovuta alla scarsa domanda e alla specificità del processo di produzione.

(111)

L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che l’industria dell’Unione produce questa tipologia di fili di acciaio inossidabile e che essa rappresenta una quota limitata del mercato dell’Unione. Gli utilizzatori hanno poi a disposizione fonti di approvvigionamento alternative da paesi non soggetti a misure antidumping o antisovvenzioni. Inoltre, per gli stessi scopi possono essere utilizzate altre tipologie di fili di acciaio inossidabile. Di conseguenza l’istituzione delle misure non può produrre effetti rilevanti sul mercato dell’Unione e su tali utilizzatori. Tale obiezione è perciò respinta.

(112)

Alcuni utilizzatori hanno osservato che i tempi di consegna del prodotto simile da parte dei produttori dell’Unione sono più lunghi rispetto ai tempi di consegna del prodotto in esame proveniente dall’India. Il fatto che grossisti ed operatori commerciali possano costituire scorte dei prodotti e renderli quindi disponibili in tempi brevi comunque non inficia gli elementi di prova relativi agli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping. Questa argomentazione deve pertanto essere respinta.

(113)

Tenuto conto di quanto precede, anche se è probabile che alcuni utilizzatori subiscano più di altri gli effetti negativi delle misure sulle importazioni provenienti dal paese interessato, si ritiene che nel complesso il mercato dell’Unione trarrà beneficio dall’istituzione delle misure. In particolare, si reputa che il ripristino di condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione consentirebbe all’industria dell’Unione di allineare i propri prezzi al costo di produzione, di salvaguardare la produzione e l’occupazione, di riconquistare la quota di mercato precedentemente persa e di usufruire di maggiori economie di scala. In tal modo l’industria dovrebbe conseguire margini di profitto ragionevoli che le permetterebbero di operare in modo efficiente nel medio e nel lungo periodo, migliorando al contempo la sua situazione finanziaria complessiva. L’inchiesta ha inoltre stabilito che le misure avranno un impatto complessivo limitato sugli utilizzatori e sugli importatori indipendenti. Pertanto si conclude che il vantaggio complessivo delle misure sembra essere superiore all’incidenza che esse avranno sugli utilizzatori del prodotto in esame nel mercato dell’Unione.

5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(114)

Visto quanto precede, si conferma la valutazione di cui ai considerando 145 e 146 del regolamento provvisorio.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(115)

Nel caso di un produttore esportatore il calcolo per eliminare il pregiudizio è stato corretto verso il basso a seguito della sua affermazione secondo cui, nel calcolo, erano stati commessi errori materiali dovuti alla confusione del tasso di cambio in alcune operazioni ed all’inclusione di operazioni infragruppo. In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 148 a 151 del regolamento provvisorio.

(116)

Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che le esportazioni indiane nell’Unione sono destinate a grossisti, che le vendite realizzate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione stessa sono effettuate a utilizzatori finali e che, di conseguenza, la Commissione non ha eseguito il confronto allo stadio commerciale adeguato. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che i produttori esportatori indiani vendono il loro prodotto ad entrambe le categorie di clienti e che sono in concorrenza con i produttori dell’Unione per le stesse categorie di clienti.

2.   Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

(117)

Per la società Macro Bars and Wires non è stato calcolato alcun margine di pregiudizio individuale, visto che il suo margine antidumping definitivo è risultato essere inferiore al limite di irrilevanza, come affermato al considerando 51.

(118)

Si conferma il metodo impiegato nel regolamento provvisorio.

3.   Misure definitive

(119)

Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello tale da eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, tenendo conto del margine di sovvenzione istituito dal regolamento (UE) n. 419/2103 della Commissione.

(120)

Le aliquote del dazio antidumping sono state quindi fissate confrontando i margini di pregiudizio con i margini di dumping, tenendo conto al contempo dei margini di sovvenzione scomputandoli completamente dal pertinente margine di dumping. Le aliquote del dazio antidumping definitivo sono pertanto le seguenti:

Società

Margine di dumping

Dazio compensativo

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio antidumping definitivo

GARG Inox

11,8 %

3,4 %

22,6 %

8,4 %

KEI Industries

7,0 %

0,0 %

41,9 %

7,7 %

Macro Bars and Wires

0,0 %

3,4 %

30,3 %

0,0 %

Nevatia Steel & Alloys

4,1 %

3,4 %

23,8 %

0,7 %

Raajratna Metal Industries

16,2 %

3,7 %

17,2 %

12,5 %

Venus Group

11,6 %

3,0 %

23,4 %

8,6 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

6,8 %

0,0 %

32,1 %

6,8 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

8,4 %

3,4 %

23,7 %

5,0 %

Tutte le altre società

16,2 %

3,7 %

41,9 %

12,5 %

(121)

Le aliquote del dazio antidumping individuali applicate alle società di cui al presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’India e fabbricati dai soggetti di diritto specificamente menzionati. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(122)

Un produttore esportatore del paese interessato ha proposto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(123)

Negli ultimi anni il prodotto in esame è stato caratterizzato da prezzi estremamente variabili, fattore che lo rende inadatto ad impegni su prezzi fissi. Per ovviare a questo problema il produttore esportatore indiano ha proposto una clausola di indicizzazione basata sui costi delle materie prime. A tale proposito si osserva che non si è potuto stabilire un nesso diretto e preciso tra la fluttuazione dei prezzi e quella dell’indice e non si è pertanto ritenuto opportuno ricorrere a tale indicizzazione. L’inchiesta ha inoltre stabilito l’esistenza di diversi tipi del prodotto in esame difficilmente distinguibili tra di loro e dai prezzi sensibilmente diversi.

(124)

Il produttore esportatore fabbrica inoltre un’ampia gamma di prodotti in acciaio inossidabile, che può vendere agli stessi acquirenti nell’Unione tramite società commerciali collegate. Ciò comporterebbe un grave rischio di compensazione incrociata e renderebbe estremamente difficile controllare efficacemente il rispetto dell’impegno.

(125)

Stante quanto precede, la Commissione ha concluso che l’offerta di impegno non può essere accettata.

(126)

Le eventuali richieste di applicazione di un dazio antidumping a titolo individuale (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inoltrate immediatamente alla Commissione (11), corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento che istituisce i dazi antidumping definitivi sarà modificato di conseguenza attraverso un aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

4.   Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

(127)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio vengano riscossi definitivamente fino a concorrenza dell’importo dei dazi istituiti in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell’India.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle imprese sottoelencate, è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Garg Inox, Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra

8,4

B931

KEI Industries Ltd, New Delhi

7,7

B925

Macro Bars and Wires, Mumbai, Maharashtra

0,0

B932

Nevatia Steel & Alloys, Mumbai, Maharashtra

0,7

B933

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

12,5

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra

8,6

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

8,6

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

8,6

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

8,6

B779

Viraj Profiles Ltd., Thane, Maharashtra and Mumbai, Maharashtra

6,8

B780

Società elencate nell’allegato

5,0

B781

Tutte le altre società

12,5

B999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un produttore esportatore dell’India fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

durante il periodo dell’inchiesta (1o aprile 2011 - 31 marzo 2012) non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, provenienti dall’India;

b)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; nonché

c)

successivamente al termine del periodo dell’inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione,

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco di cui all’allegato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, a norma del regolamento (UE) n. 418/2013 della Commissione, sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell’India, vanno riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive del dazio antidumping.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 126 dell’8.5.2013, pag. 1.

(3)  GU L 126 dell’8.5.2013, pag. 19.

(4)  GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1.

(5)  GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6.

(6)  Cfr. causa C-595/11, Steinel Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld [sentenza della Corte (seconda sezione) del 18 aprile 2013], non ancora pubblicata.

(7)  Cfr. causa T-170/94, Shanghai Bycicles, (Raccolta 1997, pag. II-1383, punto 64).

(8)  Causa T-210/95, (Raccolta 1999, pag. II-3291, punto 60).

(9)  Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10); regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33).

(10)  Va tuttavia osservato che, seppur in misura minore, l’industria dell’Unione e i produttori esportatori indiani sono presenti anche nel segmento inferiore del mercato.

(11)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI INDIANI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Codice addizionale TARIC B781

Ragione sociale

Città

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

Mukand Ltd.

Thane

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat


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