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Document 32013R1055

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 288 del 30.10.2013, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2024; abrogato da 32024R1185

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1055/oj

    30.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 288/57


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 25 ottobre 2013

    relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

    (2)

    Un preparato a base di acido ortofosforico è stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dalla direttiva 76/603/CEE della Commissione (3). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido ortofosforico, numero CAS 7664-38-2, come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, con la richiesta che fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda comprende anche altri usi della stessa sostanza per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione.

    (4)

    Nel suo parere del 13 dicembre 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che l’acido ortofosforico non ha, alle condizioni d’impiego proposte per i mangimi, effetti dannosi per la salute umana e animale e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l’ambiente; inoltre, esso può essere utilizzato come conservante nel mangime. L’Autorità ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori a condizione che si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione del preparato di acido ortofosforico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, occorre prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell’additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 76/603/CEE.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 19 maggio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (3)  GU L 198 del 23.7.1976, pag. 10.

    (4)  EFSA Journal 2013; 11(1):3043.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: conservanti

    1a338

    Acido ortofosforico

     

    Composizione dell’additivo

    Preparazione dell’acido ortofosforico

    (67 % — 85,7 %) p/p (soluzione acquosa)

     

    Principio attivo

    Acido ortofosforico

    H3PO4

    Numero CAS 7664-38-2

    Acidità volatile: ≤ 10 mg/kg (espressi in acido acetico)

    Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi in cloro)

    Solfati: ≤ 1 500 mg/kg (espressi in CaSO4)

     

    Metodo di analisi  (1)

    Per la determinazione dell’acido ortofosforico nell’additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (JECFA, monografia «Acido fosforico» (2))

    Tutte le specie animali

    1.

    Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

    2.

    Il contenuto di fosforo deve essere indicato nell’etichetta della premiscela

    19 novembre 2023


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives

    (2)  JECFA, monografia «Acido fosforico», http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf


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