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Document 32013R1055
Commission Implementing Regulation (EU) No 1055/2013 of 25 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of orthophosphoric acid as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1055/2013 della Commissione, del 25 ottobre 2013 , relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 288 del 30.10.2013, p. 57–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2024; abrogato da 32024R1185
30.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2013 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2013
relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Un preparato a base di acido ortofosforico è stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dalla direttiva 76/603/CEE della Commissione (3). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido ortofosforico, numero CAS 7664-38-2, come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, con la richiesta che fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda comprende anche altri usi della stessa sostanza per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione. |
(4) |
Nel suo parere del 13 dicembre 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che l’acido ortofosforico non ha, alle condizioni d’impiego proposte per i mangimi, effetti dannosi per la salute umana e animale e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l’ambiente; inoltre, esso può essere utilizzato come conservante nel mangime. L’Autorità ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori a condizione che si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di acido ortofosforico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, è opportuno autorizzare l’impiego di tale preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, occorre prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti dell’additivo nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono, come autorizzato dalla direttiva 76/603/CEE. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 19 maggio 2014 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 198 del 23.7.1976, pag. 10.
(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3043.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: conservanti |
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1a338 |
— |
Acido ortofosforico |
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Tutte le specie animali |
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19 novembre 2023 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
(2) JECFA, monografia «Acido fosforico», http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/Monograph1/Additive-312.pdf