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Document 32013R0959

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 959/2013 della Commissione, del 7 ottobre 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

    GU L 265 del 8.10.2013, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R1198

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/959/oj

    8.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 265/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 959/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 2013

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione (2) fissa i limiti di dimensione economica delle aziende agricole e l’allegato a detto regolamento fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. In seguito all’adesione della Croazia è necessario fissare il limite nonché il numero di aziende contabili per tale nuovo Stato membro.

    (2)

    È inoltre necessario stabilire la data alla quale la Croazia è tenuta a presentare alla Commissione il suo primo piano di selezione delle aziende contabili.

    (3)

    I cambiamenti strutturali verificatisi in Italia hanno causato una riduzione del numero delle aziende più piccole e del loro contributo alla produzione agricola complessiva; di conseguenza, non è più necessario tenere conto di tali aziende a fini di indagine per coprire la parte principale dell’attività agricola. Onde garantire una rappresentatività più efficiente del campione italiano è opportuno adeguare il limite relativo all’Italia nonché il numero di aziende agricole.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1291/2009.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è così modificato:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    fra i trattini relativi alla Francia e all’Italia è inserito il seguente trattino:

    «—

    :

    Croazia

    :

    EUR 4 000»;

    b)

    il trattino relativo all’Italia è sostituito dal seguente:

    «—

    :

    Italia

    :

    EUR 8 000»;

    2)

    all’articolo 5, secondo comma, è aggiunta la seguente frase:

    «Per l’esercizio contabile 2013 la Croazia notifica alla Commissione il proprio piano di selezione entro il 31 ottobre 2013.»;

    3)

    l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Nei confronti della Croazia esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2013.

    Nei confronti dell’Italia esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14).


    ALLEGATO

    1)

    Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009, fra le voci relative alla Francia e all’Italia, è inserita la seguente riga:

    «860

    CROAZIA

    1 251»

    2)

    Le righe relative all’Italia sono sostituite dalle seguenti:

     

    «ITALIA

     

    221

    Valle D’Aosta

    170

    222

    Piemonte

    594

    230

    Lombardia

    717

    241

    Trento

    282

    242

    Bolzano

    338

    243

    Veneto

    707

    244

    Friuli

    451

    250

    Liguria

    431

    260

    Emilia Romagna

    873

    270

    Toscana

    577

    281

    Marche

    452

    282

    Umbria

    460

    291

    Lazio

    587

    292

    Abruzzo

    572

    301

    Molise

    342

    302

    Campania

    667

    303

    Calabria

    510

    311

    Puglia

    723

    312

    Basilicata

    400

    320

    Sicilia

    706

    330

    Sardegna

    547

    Totale Italia

    11 106»


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