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Document 32013R0959
Commission Implementing Regulation (EU) No 959/2013 of 7 October 2013 amending Regulation (EU) No 1291/2009 concerning the selection of returning holdings for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Regolamento di esecuzione (UE) n. 959/2013 della Commissione, del 7 ottobre 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
Regolamento di esecuzione (UE) n. 959/2013 della Commissione, del 7 ottobre 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
GU L 265 del 8.10.2013, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014R1198
8.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 959/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 1291/2009 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione (2) fissa i limiti di dimensione economica delle aziende agricole e l’allegato a detto regolamento fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. In seguito all’adesione della Croazia è necessario fissare il limite nonché il numero di aziende contabili per tale nuovo Stato membro. |
(2) |
È inoltre necessario stabilire la data alla quale la Croazia è tenuta a presentare alla Commissione il suo primo piano di selezione delle aziende contabili. |
(3) |
I cambiamenti strutturali verificatisi in Italia hanno causato una riduzione del numero delle aziende più piccole e del loro contributo alla produzione agricola complessiva; di conseguenza, non è più necessario tenere conto di tali aziende a fini di indagine per coprire la parte principale dell’attività agricola. Onde garantire una rappresentatività più efficiente del campione italiano è opportuno adeguare il limite relativo all’Italia nonché il numero di aziende agricole. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1291/2009. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1291/2009 è così modificato:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 5, secondo comma, è aggiunta la seguente frase: «Per l’esercizio contabile 2013 la Croazia notifica alla Commissione il proprio piano di selezione entro il 31 ottobre 2013.»; |
3) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nei confronti della Croazia esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2013.
Nei confronti dell’Italia esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.
(2) Regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14).
ALLEGATO
1) |
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009, fra le voci relative alla Francia e all’Italia, è inserita la seguente riga:
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2) |
Le righe relative all’Italia sono sostituite dalle seguenti:
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