This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0953
Council Regulation (EU) No 953/2013 of 26 September 2013 amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (UE) n. 953/2013 del Consiglio, del 26 settembre 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Regolamento (UE) n. 953/2013 del Consiglio, del 26 settembre 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
GU L 263 del 5.10.2013, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 953/2013 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2013
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La sottovoce SA 852851 di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) comprende monitor, diversi dai monitor a tubo catodico (TRC), dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. I monitor diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 sono classificati alla sottovoce SA 852859. |
(2) |
Conformemente ala giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea (2), la classificazione dei monitor nella sottovoce SA 852851 o 852859 deve essere basata su una valutazione globale delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di ogni particolare monitor. |
(3) |
A causa della convergenza delle tecnologie digitali è diventato molto difficile definire, basandosi sulle caratteristiche meramente tecniche, se un particolare monitor sia del tipo destinato esclusivamente o essenzialmente a una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471. Nel caso specifico, garantire una classificazione corretta e uniforme dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto che possono visualizzare, con un livello di funzionalità accettabile, i segnali provenienti sia da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione che da altre fonti è diventato tecnicamente impossibile. |
(4) |
Al fine di garantire uno sviluppo razionale della produzione, nonché un incremento del consumo nel territorio dell’Unione, e di promuovere gli scambi fra gli Stati membri e i paesi terzi, è nell’interesse sia dei consumatori dell’Unione che delle imprese dell’Unione accordare un trattamento in esenzione dai dazi per i suddetti monitor. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
2. Le modifiche delle sottovoci della NC previste dal presente regolamento si applicano come sottovoci TARIC fino al 31 dicembre 2013.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GUSTAS
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2009 nella causa C-376/07, Staatssecretaris van Financiën v Kamino International Logistics BV [2009] Racc. pag. I-1167.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte seconda, sezione XVI, capitolo 85, del regolamento (CEE) n. 2658/87 le righe corrispondenti ai codici NC 8528 59, 8528 59 10, 8528 59 40 e 8528 59 80 sono sostituite dalle seguenti:
«8528 59 |
– – altri: |
|
|
|
– – – Dispositivi di visualizzazione a schermo piatto in grado di visualizzare segnali provenienti da macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione con un livello di funzionalità accettabile: |
|
|
8528 59 20 (1) |
– – – – in monocromie |
14 (5) |
p/st |
|
– – – – a colori: |
|
|
8528 59 31 (2) |
– – – – – con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) |
14 (5) |
p/st |
8528 59 39 (3) |
– – – – – altri |
14 (5) |
p/st |
8528 59 70 (4) |
– – – altri |
14 |
p/st. |
(1) Codice TARIC 8528591020.
(2) Codice TARIC 8528594091.
(3) Codice TARIC 8528598091.
(4) Codici TARIC 8528591090, 8528594099 e 8528598099.
(5) Aliquota del dazio autonomo: «esenzione»».