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Document 32013R0952R(02)

    Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 , che istituisce il Codice Doganale dell'Unione ( GU L 269 del 10.10.2013 )

    GU L 70 del 14.3.2015, p. 64–75 (HR)
    GU L 70 del 14.3.2015, p. 66–66 (IT)
    GU L 70 del 14.3.2015, p. 66–71 (LT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/corrigendum/2015-03-14/oj

    14.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/66


    Rettifica del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 269 del 10 ottobre 2013 )

    A pagina 19,

    a)

    articolo 19, paragrafo 3:

    anziché:

    «3.   Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.»

    ,

    leggi:

    «3.   Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.»

    ;

    b)

    articolo 22, paragrafo 4:

    anziché:

    «4.   Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.»

    ,

    leggi:

    «4.   Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.»

    ;

     

    a pagina 46, articolo 114 bis:

    anziché:

    «Articolo 114 bis

    Interesse di mora»

    ,

    leggi:

    «Articolo 114

    Interesse di mora»

    ;

    a pagina 52, articolo 131, lettera a):

    anziché:

    «a)

    i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera c);»

    ,

    leggi:

    «a)

    i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera b);»

    a pagina 56, articolo 145, paragrafo 8, lettera b):

    anziché:

    «b)

    la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 124, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.»

    ,

    leggi:

    «b)

    la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.»

    ;

    a pagina 61, articolo 167, paragrafo 4:

    anziché:

    «4.   La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 148 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»

    ,

    leggi:

    «4.   La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 172 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.»


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