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Document 32013R0877
Commission Delegated Regulation (EU) No 877/2013 of 27 June 2013 supplementing Regulation (EU) No 473/2013 of the European Parliament and of the Council on common provisions for monitoring and assessing draft budgetary plans and ensuring the correction of excessive deficit of the Member States in the euro area
Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013 , che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
Regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione, del 27 giugno 2013 , che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
GU L 244 del 13.9.2013, p. 23–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2020
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 877/2013 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2013
che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 473/2013 istituisce un monitoraggio più rigoroso per gli Stati membri la cui moneta è l’euro sottoposti alla procedura per disavanzi eccessivi, mediante obblighi d’informazione aggiuntivi al fine di prevenire eventuali deviazioni dalle raccomandazioni o dalle decisioni di intimazione del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo e porvi tempestivamente rimedio. |
(2) |
Detto monitoraggio integra gli obblighi d’informazione vigenti istituiti con l’articolo 3, paragrafo 4 bis, e con l’articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), in base ai quali lo Stato membro oggetto di procedura per disavanzo eccessivo, destinatario di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato o di un’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato, presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione sul seguito dato alla raccomandazione o all’intimidazione per correggere il disavanzo eccessivo. La relazione comprende gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche e le misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate in linea con la raccomandazione del Consiglio, nonché informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire i suddetti obiettivi. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 473/2013 integra questo primo obbligo d’informazione con un requisito d’informazione più frequente per gli Stati membri la cui moneta è l’euro che si trovano in situazione di disavanzo eccessivo. Questi dovranno riferire alla Commissione e al comitato economico e finanziario (CEF), ogni sei mesi se sono oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE e ogni tre mesi se sono oggetto di una decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, sul seguito dato per correggere il disavanzo eccessivo. Le relazioni in questione dovrebbero specificare, per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l’esecuzione del bilancio nel corso dell’esercizio, l’impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul versante delle spese e delle entrate, gli obiettivi delle spese e delle entrate pubbliche e informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire i suddetti obiettivi. Queste informazioni a scadenza più frequente aiuteranno la Commissione e il CEF a monitorare su base continuativa se lo Stato membro in questione è avviato a correggere il disavanzo eccessivo. |
(4) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, i contenuti di questa ulteriore relazione sono precisati dalla Commissione. Il presente atto delegato offre un quadro chiaro delle informazioni che gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono tenuti a fornire se sono oggetto di procedura per disavanzo eccessivo. Le informazioni stabilite dal presente regolamento delegato offrono una panoramica strutturata e armonizzata della situazione di bilancio degli Stati membri interessati. La relazione dovrebbe contenere dati annuali e trimestrali per specificare i particolari della correzione in corso. I dati dovrebbero essere trasmessi secondo i metodi di contabilità per cassa e per competenza (conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali, SEC) per permettere una migliore comprensione delle dinamiche della situazione di bilancio. Poiché è possibile avviare una procedura per disavanzo eccessivo per inosservanza dei valori di riferimento del trattato sia in merito al disavanzo sia in merito al rapporto debito/PIL, occorre riferire sull’evoluzione delle principali componenti sia del disavanzo che del debito delle amministrazioni pubbliche. |
(5) |
I dati effettivi trasmessi a norma del presente atto delegato dovrebbero essere coerenti con quelli trasmessi a Eurostat nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le specifiche relative ai contenuti delle relazioni che la Commissione può richiedere agli Stati membri la cui moneta è l’euro che sono oggetto di procedura per disavanzo eccessivo.
Articolo 2
Struttura e contenuto delle relazioni
1. Le relazioni di cui all’articolo 1 si articolano secondo la struttura seguente:
— |
saldo effettivo, andamento del debito e documenti programmatici di bilancio aggiornati delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori per il periodo interessato dalla correzione, |
— |
descrizione e quantificazione della strategia di bilancio in termini nominali e strutturali (componente ciclica del saldo al netto delle misure una tantum e temporanee) volta a correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, alla luce dell’ultima raccomandazione o decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, o dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, con informazioni dettagliate sulle misure di bilancio programmate o già adottate per conseguire i suddetti obiettivi, e relativo impatto sul bilancio. |
2. Le relazioni comprendono le tabelle riportate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente a trattati.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
ALLEGATO
Tabelle da inserire nelle relazioni da trasmettere a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
NB: Nelle tabelle di seguito l’anno t corrisponde all’anno in cui è trasmessa la relazione. Le informazioni di cui alle voci indicate in grassetto sono obbligatorie. Occorre applicare il quadro concettuale convenuto nell’ambito della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (1).
Tabella 1a
Esecuzione trimestrale del bilancio nel corso dell’esercizio in base alla contabilità di cassa (3) per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori (4)
Milioni di EUR |
Anno t (2) |
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Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
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Bilancio complessivo per sottosettore (6-7) |
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Per sottosettore (indicare quale) |
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di cui (elenco indicativo): |
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Imposte, di cui: |
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Imposte dirette |
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Imposte indirette, di cui: |
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IVA |
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Contributi sociali |
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Vendite |
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Altre entrate correnti |
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Entrate in conto capitale |
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Introiti da operazioni su strumenti finanziari |
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di cui (elenco indicativo): |
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Acquisti di beni e servizi |
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Redditi da lavoro dipendente |
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Interessi |
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Contributi |
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Prestazioni sociali |
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Altre spese correnti |
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Trasferimenti in conto capitale |
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Investimenti di capitale |
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Uscite per operazioni su strumenti finanziari |
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Tabella 1b
Esecuzione trimestrale del bilancio nel corso dell’esercizio e prospettive secondo le norme SEC, non destagionalizzate (6) , per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori
I dati dell’esecuzione del bilancio contenuti nelle tabelle 1a e 1b dovrebbero essere coerenti: si dovrebbe trasmettere una tabella di concordanza che indichi la metodologia di transizione tra le due.
Milioni di EUR |
Codice SEC |
Anno t (5) |
|||||
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
||||
Accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) |
|||||||
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S.13 |
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S.1311 |
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S.1312 |
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S.1313 |
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S.1314 |
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Per le amministrazioni pubbliche (facoltativo per i sottosettori) |
|||||||
|
TR |
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di cui: |
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Imposte sulla produzione e sulle importazioni |
D.2 |
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Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc. |
D.5 |
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Imposte in conto capitale |
D.91 |
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Contributi sociali |
D.61 |
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Redditi da capitale |
D.4 |
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Altro (7) |
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TE |
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di cui: |
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Redditi da lavoro dipendente |
D.1 |
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Consumi intermedi |
P.2 |
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Prestazioni sociali |
D.62, D.632 (8) |
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Spesa per interessi |
D.41 |
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Contributi |
D.3 |
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Investimenti fissi lordi (6) |
P.51 |
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Trasferimenti in conto capitale |
D.9 |
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Altro (9) |
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Tabella 1c
Obiettivi di bilancio annuali secondo le norme SEC per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori
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Codice SEC |
Anno t – 1 |
Anno t |
Anno t + … (11) |
||
Accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) per sottosettore (% PIL) |
||||||
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S.13 |
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S.1311 |
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||
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S.1312 |
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|
S.1313 |
|
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||
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S.1314 |
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||
Amministrazioni pubbliche (S.13) (% PIL) |
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TR |
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TE |
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D.41 |
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tasso di variazione |
tasso di variazione |
tasso di variazione |
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contributi: |
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% PIL potenziale |
% PIL potenziale |
% PIL potenziale |
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Tabella 2
Obiettivi di spesa e di entrate delle amministrazioni pubbliche (S.13) secondo le norme SEC
% PIL |
Codice SEC |
Anno t – 1 |
Anno t |
Anno t + 1 |
Anno t + … (14) |
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TR |
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di cui |
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D.2 |
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D.5 |
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D.91 |
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D.61 |
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D.4 |
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p.m.: Oneri fiscali (D.2 + D.5 + D.61 + D.91-D.995) (16) |
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TE (17) |
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di cui |
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D.1 |
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P.2 |
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D.62, D.6311, D.63121, D.63131 (20) |
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di cui: Prestazioni di disoccupazione (18) |
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D.41 |
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D.3 |
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P.51 |
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D.9 |
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Tabella 3a
Misure di bilancio adottate e previste dalle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori, sul fronte delle spese e delle entrate, per conseguire gli obiettivi presentati nella tabella 2
Impatto di bilancio previsto delle misure adottate e previste (22) |
||||||||||
Elenco delle misure |
Descrizione dettagliata (23) |
Obiettivo (spese/entrate) Codice SEC |
Principio contabile (24) |
Status dell’adozione |
Impatto aggiuntivo di bilancio (milioni di EUR) sull’anno |
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T – 1 |
t |
t + 1 |
t + 2 |
T + (21) |
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TOTALE |
Tabella 3b
Relazioni trimestrali nel corso dell’esercizio sull’impatto di bilancio delle misure presentate nella tabella 3a
Elenco delle misure (25) |
Relazioni nel corso dell’esercizio sulle misure che hanno un effetto sull’anno t (scegliere una delle alternative di seguito) (26) |
Impatto di bilancio annuale previsto per l’anno t (milioni di EUR) (= tabella 3a) |
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Impatto di bilancio rilevato su base trimestrale (milioni di EUR) (27) |
Impatto di bilancio cumulativo rilevato dall’inizio dell’anno (milioni di EUR) |
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Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
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TOTALE |
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Tabella 4
Evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche (S.13) e prospettive
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Anno t – 1 |
Anno t |
Anno t + … (28) |
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Codice SEC |
% PIL |
% PIL |
% PIL |
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Contributi alla variazione dell’indice di indebitamento lordo |
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D.41 |
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di cui: |
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di cui: |
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p.m.: Tasso d’interesse implicito sul debito (33) (%) |
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Altre variabili rilevanti |
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(1) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(2) L’informazione è obbligatoria fino al trimestre in corso compreso. Se i dati del trimestre in corso non sono disponibili, fornire gli ultimi dati mensili disponibili, con l’indicazione del mese. Per il saldo complessivo delle amministrazioni pubbliche, fornire i dati fino all’ultimo trimestre disponibile (ossia q-1). Occorre applicare la consueta politica di garanzia di qualità e di revisione.
(3) Si possono fornire dati equivalenti di conti pubblici se non sono disponibili quelli in base alla contabilità di cassa; precisare il principio contabile adottato per tutti i dati forniti in questa tabella.
(4) Corrispondenti alle informazioni da fornire a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE.
(5) I dati si estendono fino alla fine dell’anno t in corso; le prospettive trimestrali non sono obbligatorie e sono comunicate come stime (eventualmente soggette a revisione) a fini d’informazione e monitoraggio.
(6) Per le amministrazioni pubbliche, le voci con nota «(a)» devono essere fornite in via supplementare in termini depurati dei valori stagionali; se non può essere fornita dalle autorità nazionali, la destagionalizzazione sarà effettuata da Eurostat di concerto con lo Stato membro interessato.
(7) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (diverso da D.91rec).
(8) Su base SEC95: D6311_D63121_D63131pay; in SEC2010 D632pay.
(9) D.29pay + D.4pay (diverso da D.41pay) + D.5pay + D.7pay + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.
(10) Definito nel regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (GU L 145 del 10.6.2009, pag.1).
(11) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d’informazioni inizia dall’anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(12) Il saldo primario è calcolato come (B.9, punto 8) più (D.41, punto 9).
(13) Il segno più indica misure volte a ridurre il disavanzo.
(14) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d’informazioni inizia dall’anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(15) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (diverso da D.91rec).
(16) Compresi quelli riscossi dall’UE e compreso un aggiustamento per imposte e contributi sociali di improbabile riscossione (D.995), se opportuno.
(18) Comprende le prestazioni in denaro (D.621 e D.624) e le prestazioni in natura (D.631) connesse alle prestazioni di disoccupazione.
(19) D.29 + D.4 (diverso da D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.
(20) In SEC2010: D.62, D.632.
(21) Anno in cui è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(22) Occorre trasmettere solo misure sufficientemente dettagliate e annunciate su basi affidabili.
(23) Compresa l’informazione sul sottosettore destinatario della misura.
(24) Se non altrimenti specificato, l’impatto delle misure sarà trasmesso secondo il principio di competenza, ma se questo non fosse possibile, dovrebbe essere indicato espressamente che l’informazione si basa sul principio di cassa. L’impatto deve essere registrato in termini di impatto aggiuntivo — in contrapposizione alla registrazione in termini di livelli — rispetto alla proiezione di base dell’anno precedente. Le misure permanenti semplici dovrebbero essere registrate con un effetto di +/– X nell’anno o negli anni in cui sono introdotte e zero negli altri casi (l’impatto globale sul livello delle entrate o delle spese non deve neutralizzarsi). Se l’impatto della misura varia nel tempo, occorre riportare nella tabella solo l’impatto aggiuntivo. Per natura, le misure una tantum dovrebbero essere sempre registrate con un effetto di +/– X nell’anno del primo impatto di bilancio e di –/+ X nell’anno successivo, vale a dire che in due anni consecutivi l’impatto globale sul livello delle entrate o delle spese deve essere pari a zero.
(25) Selezionare la misure riportate nella tabella 3a che hanno un impatto di bilancio nell’anno t.
(26) È d’obbligo la compilazione secondo una delle due alternative: dati trimestrali (stime eventualmente soggette a revisione) almeno fino al trimestre corrente e/o somma dell’impatto di bilancio osservato fino alla data corrente.
(27) Per ciascun trimestre indicare se i dati riportati corrispondono a quelli rilevati; l’informazione è obbligatoria fino al trimestre corrente compreso.
(28) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d’informazioni inizia dall’anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(29) Definito nel regolamento (CE) n. 479/2009.
(30) Le differenze riguardanti le spese per interessi, altre spese e entrate potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.
(31) Le attività liquide (valuta), i titoli di Stato, le attività su paesi terzi, le imprese statali e la differenza tra attività quotate e non quotate potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.
(32) Le variazioni dovute a movimenti dei tassi d’interesse e a operazioni sul mercato secondario potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.
(33) Espresso dalle spese per interessi divise per il livello di debito dell’anno precedente.
(34) Le attività liquide sono definite come AF.1, AF.2, AF.3 (consolidate per la pubblica amministrazione, ossia al netto delle posizioni finanziarie tra gli enti pubblici), AF.511, AF.52 (solo se quotate in borsa).