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Document 32013R0875

Regolamento di esecuzione (UE) n. 875/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

GU L 244 del 13.9.2013, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2019: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/875/oj

13.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 875/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2013

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 682/2007 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati ai codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %.

(2)

Il regolamento (CE) n. 954/2008 (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato a una società e a «tutte le altre società». I dazi modificati variano dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni di due produttori esportatori tailandesi, i cui impegni erano stati accettati con la decisione 2007/424/CE della Commissione (4), sono state esentate dal dazio.

(3)

Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/2009 (5), ha ritenuto che gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all’importazione fissi non sono più adatti a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping. L’accettazione di tali impegni è stata pertanto ritirata e le offerte d’impegno da parte di altri dieci produttori esportatori tailandesi sono state respinte.

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping definitive in vigore, il 19 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall’Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione complessiva dell’Unione di granturco dolce preparato o conservato, in questo caso oltre il 50 %.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 giugno 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta sul persistere del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio di persistenza del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

4.2.   Parti interessate ai procedimenti

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori dell’Unione noti, i produttori esportatori tailandesi, gli importatori non collegati, gli utenti dell’Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(9)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite.

(10)

Visto l’elevato numero di produttori esportatori tailandesi e di importatori non collegati dell’Unione coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura.

(11)

Per quanto riguarda la selezione del campione di produttori esportatori in Thailandia, la Commissione ha ricevuto informazioni complete da diciassette produttori esportatori, di cui nove hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il PIR. È stato deciso di scegliere un campione di tre produttori esportatori le cui esportazioni rappresentavano complessivamente il 90 % dei quantitativi totali esportati nell’Unione durante il PIR dai produttori esportatori che hanno collaborato.

(12)

Poiché è stata ricevuta soltanto una risposta da un importatore non collegato, il campionamento non è stato applicato agli importatori non collegati.

(13)

Visto l’elevato numero di produttori dell’Unione coinvolti nelle procedure in questione, nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione per accertare il pregiudizio a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Tale preselezione era stata effettuata utilizzando le informazioni a disposizione della Commissione nella fase di apertura e si era basata sul volume della produzione e delle vendite dei produttori nonché sulla loro ubicazione geografica nell’Unione. Il campione proposto corrisponde al massimo volume rappresentativo della produzione atto a essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile; esso corrisponde al 58 % della produzione totale dell’industria dell’Unione. Il campione proposto è inoltre rappresentativo in termini di ubicazione geografica delle società, in quanto coinvolge tre diversi Stati membri. I produttori dell’Unione sono stati consultati in merito al campione proposto alla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. Poiché non si è manifestato nessun altro produttore, né sono pervenute osservazioni in merito al campione, il campione proposto è stato confermato.

(14)

Due parti interessate hanno affermato che il campione dei produttori dell’Unione è stato scelto unicamente tra i produttori richiedenti e che sarebbero stati necessari maggiori sforzi per includervi produttori esterni al gruppo dei richiedenti.

(15)

Tuttavia sono stati invitati a collaborare tutti i produttori noti dell’Unione, sia richiedenti che non richiedenti. Dieci produttori dell’Unione, sia richiedenti che non richiedenti, hanno presentato informazioni in merito al campionamento. Come spiegato al considerando 13, il campione selezionato corrisponde al massimo volume rappresentativo della produzione atto a essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile; esso rappresenta il 58 % della produzione totale dell’industria dell’Unione. La Commissione considera che il campione selezionato sia rappresentativo in termini di ubicazione geografica, indipendentemente dal fatto che i produttori appartengano o meno al gruppo dei richiedenti. Tale obiezione è quindi respinta.

(16)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori ed ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, nonché all’importatore non collegato. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società elencate di seguito.

a)

Produttori dell’Unione:

Bonduelle Conserve International SAS, Renescure, Francia,

Compagnie Générale de Conserve France SA, Theix, Francia,

Compagnie Générale de Conserve Hungary, Debrecen, Ungheria,

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italia.

b)

Produttori esportatori in Thailandia:

Agri Sol., Ltd., Pathumthani City,

Lampang Food Products co, Ltd., Bangkok,

Sun Sweet Co., Ltd., Chiang Mai City.

(17)

È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia.

(19)

L’inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e sono essenzialmente utilizzati per gli stessi fini.

(20)

Due parti interessate hanno affermato che i codici NC per il granturco dolce non rappresentano solo il prodotto in esame, ma comprendono notevoli quantitativi di baby mais in scatola, che è diverso dal prodotto simile e non è prodotto nell’Unione. Essi hanno suggerito che la Commissione includa il baby mais nella propria analisi.

(21)

Tuttavia, l’inchiesta si è concentrata esclusivamente sul prodotto oggetto delle misure, che esclude il baby mais, e ha utilizzato i corrispondenti codici TARIC come base per l’analisi. L’obiezione è pertanto respinta poiché risulta di fatto infondata.

2.   Prodotto simile

(22)

È stato accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione e il granturco dolce prodotto e venduto in Thailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Thailandia e venduto per l’esportazione nell’Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(23)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(24)

Come indicato al considerando 10, visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori che hanno manifestato la volontà di collaborare, l’avviso di apertura ha previsto il ricorso al campionamento. Per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, tra i produttori esportatori che hanno manifestato la volontà di collaborare è stato selezionato un campione di tre produttori esportatori, che rappresenta circa il 90 % delle esportazioni totali.

(25)

Poiché la somma delle esportazioni dei tre produttori esportatori inclusi nel campione rappresentava circa il 25 % di tutte le esportazioni dalla Thailandia nell’Unione durante il PIR, al fine di valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping è stato necessario utilizzare informazioni provenienti da altre fonti, quali la domanda di riesame e le statistiche commerciali disponibili relative alle esportazioni (provenienti dalle dogane tailandesi) e alle importazioni (provenienti da Eurostat).

(26)

Per la determinazione del margine di dumping non sono state prese in considerazione le vendite a operatori commerciali in Thailandia di merci da esportare verso destinazioni sconosciute.

(27)

Come già accertato dall’inchiesta iniziale, è stato confermato che taluni produttori esportatori ottengono da fornitori esterni una parte delle vendite del prodotto in esame. Ai fini dell’inchiesta, le vendite del prodotto in esame non prodotto dagli stessi produttori esportatori non sono state prese in considerazione nella determinazione dei loro rispettivi margini di dumping.

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Determinazione del valore normale

(28)

In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, per determinare il valore normale è stato prima accertato, per ciascuno dei tre produttori esportatori, se le rispettive vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore durante il PIR fossero rappresentative rispetto al totale delle loro vendite all’esportazione nell’Unione, vale a dire se i volumi di vendita del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore rappresentassero una percentuale pari o superiore al 5 % delle loro esportazioni del prodotto in esame nell’Unione.

(29)

Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore si sono rivelate rappresentative per una delle tre società incluse nel campione.

(30)

È stato successivamente valutato se i tipi di prodotto simile, venduti da tale società e destinati al consumo sul mercato interno del paese esportatore, fossero identici o direttamente comparabili ai tipi di prodotto destinati all’esportazione nell’Unione. Per ciascuno di tali tipi di prodotto si è stabilito se le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite destinate al consumo interno sono state considerate sufficientemente rappresentative quando corrispondevano a una percentuale pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(31)

È stato rilevato che, per questa società, solo un tipo di prodotto simile era direttamente comparabile ai tipi di prodotto esportati nell’Unione. Questo specifico tipo di prodotto era inoltre venduto in quantità rappresentative anche sul mercato interno del paese esportatore.

(32)

Successivamente, per la società di cui al considerando 31, si è verificato se il tipo di prodotto fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stato necessario determinare, per il tipo di prodotto in esame, la quota di vendite remunerative effettuate sul mercato interno del paese esportatore a clienti non collegati.

(33)

È emerso che, delle vendite effettuate sul mercato interno del paese esportatore, oltre l’80 % sono risultate remunerative; conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, per determinare il valore normale sono state utilizzate tutte le transazioni riguardanti questo specifico tipo di prodotto.

(34)

In relazione al tipo di prodotto in esame per il quale le vendite sul mercato interno del paese esportatore sono risultate rappresentative e sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivo applicato sul mercato interno del paese esportatore, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto sul mercato interno del paese esportatore durante il PIR.

(35)

In relazione agli altri due produttori esportatori, le cui vendite sul mercato interno del paese esportatore non sono state considerate rappresentative (uno dei quali non ha venduto affatto il prodotto simile sul mercato interno) e al terzo produttore/esportatore le cui vendite complessive sono state considerate rappresentative, sebbene per determinati tipi di prodotto simile i quantitativi venduti sul mercato interno non siano stati considerati rappresentativi, è stato necessario costruire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(36)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo di fabbricazione di ogni tipo di prodotto esportato nell’Unione un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un margine di utile.

(37)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per i due produttori esportatori che hanno fatto registrare vendite sul mercato interno del paese esportatore inferiori o superiori al 5 % delle rispettive vendite nell’Unione, le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di utile sono stati ricavati dalle rispettive vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore.

(38)

In relazione al terzo produttore esportatore, che non ha venduto il prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, le spese generali, amministrative e di vendita utilizzate sono state ottenute dalla media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di utile degli altri due produttori esportatori di cui al considerando 37, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

(39)

Due parti interessate hanno contestato la metodologia utilizzata, quale illustrata al considerando 37, vale a dire la costruzione del valore normale mediante il margine di utile quando quest’ultimo è basato su operazioni commerciali, effettuate sul mercato interno del paese esportatore, che raggiungono volumi inferiori al 5 % dei quantitativi venduti nell’Unione. Esse affermano che, quando le vendite realizzate sul mercato interno del paese esportatore non raggiungono quantità sufficienti per essere considerate rappresentative, in tal caso il margine di utile derivante da tali vendite non deve essere utilizzato.

(40)

Tuttavia la stessa metodologia è stata impiegata nell’inchiesta iniziale e, poiché le circostanze non sono mutate, la Commissione ritiene che tale metodologia sia ancora valida ai fini delle presenti procedure.

2.2.   Determinazione del prezzo all’esportazione

(41)

Tutte le vendite dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate direttamente a clienti non collegati nell’Unione. I prezzi di vendita sono stati pertanto calcolati sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da tali clienti non collegati nell’Unione, secondo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

2.3.   Confronto e adeguamenti

(42)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(43)

In relazione alle differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, commissioni e spese bancarie, all’occorrenza si sono applicati i necessari adeguamenti che sono stati debitamente giustificati.

(44)

Inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, e seguendo la metodologia impiegata nell’inchiesta iniziale, sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti allo stadio commerciale per i produttori esportatori che sul mercato interno del paese esportatore vendono prodotti col proprio marchio, mentre nell’Unione vendono prodotti con il marchio del rivenditore. Il livello dell’adeguamento — calcolato sotto forma di una riduzione del margine di utile impiegato per costruire il valore normale, come indicato al considerando 33 — è stato stimato in base al rapporto fra i margini di utile ottenuti dall’industria dell’Unione sui prodotti con il proprio marchio e su tutti i prodotti. Il margine di utile è stato pertanto oggetto di una riduzione compresa tra il 20 % e il 50 %.

(45)

Due parti interessate hanno affermato che il mercato dell’Unione e il mercato interno della Thailandia non possono essere messi a confronto, date le diverse dimensioni e il fatto che i produttori tailandesi vendono prodotti con il proprio marchio sul mercato interno della Thailandia.

(46)

Occorre innanzitutto ricordare che al considerando 22 si è accertato che il granturco dolce venduto sul mercato interno della Thailandia e quello venduto per l’esportazione nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(47)

In secondo luogo, a causa delle differenze inerenti allo stadio commerciale, è stato effettuato un adeguamento al ribasso del margine di utile, vale a dire una riduzione compresa tra il 20 % e il 50 % del margine di utile ottenuto dalle vendite sul mercato interno della Thailandia di prodotti con il marchio del produttore. Anche tale criterio rispecchia la metodologia applicata nell’inchiesta iniziale.

2.4.   Dumping durante il PIR

(48)

Sulla base di quanto precede, si è accertato che i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, erano compresi tra l’8 % e il 44 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(49)

La produzione di granturco dolce dipende dall’accesso al granturco appena raccolto che viene consegnato direttamente al conservificio dopo il raccolto. Il granturco appena raccolto deve essere inscatolato entro 24 ore; la capacità di ottenere il prodotto in questione dipende pertanto direttamente dalla disponibilità di granturco appena raccolto.

(50)

La stagione del raccolto in Thailandia dura circa nove-dieci mesi all’anno e comprende due raccolti annuali. Nel valutare la capacità tecnica di produzione disponibile, occorre includere nell’analisi le limitazioni legate alla stagionalità delle materie prime.

(51)

I tre produttori esportatori inclusi nel campione disponevano di una capacità tecnica complessiva compresa tra le 130 000 e le 150 000 tonnellate. Il tasso di utilizzo effettivo della capacità tecnica disponibile ha oscillato tra il 50 % e l’80 %

(52)

Varie parti interessate, pur prendendo atto della metodologia impiegata per ridurre la capacità tecnica in base alle limitazioni derivanti dalla disponibilità di materie prime, hanno sostenuto che la capacità inutilizzata disponibile era eccessiva.

(53)

Come già spiegato al considerando 50, la capacità tecnica non può essere utilizzata pienamente a causa della mancanza di granturco dolce appena raccolto in determinati periodi dell’anno. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che alcuni produttori hanno raggiunto un tasso di utilizzo degli impianti pari o superiore all’80 %, laddove altri produttori inclusi nel campione hanno raggiunto livelli nettamente inferiori. Poiché tutti i produttori hanno accesso alle materie prime in modo analogo, tale minor tasso di utilizzo degli impianti non può essere spiegato unicamente come conseguenza della mancanza di granturco appena raccolto in determinati periodi dell’anno.

(54)

Secondo le informazioni fornite dall’associazione tailandese delle imprese produttrici di generi alimentari, i quantitativi totali esportati dalla Thailandia nel resto del mondo sono aumentati in modo costante, facendo registrare una crescita del 20 % circa durante il periodo in esame e raggiungendo un volume compreso tra le 150 000 e le 200 000 tonnellate durante il PIR. Ciò dimostra che i quantitativi di granturco dolce disponibili possono aumentare, e di fatto aumentano, in modo costante quando i produttori esportatori hanno bisogno di aumentare la produzione. A tale riguardo va notato che la produzione totale di granturco giallo in Thailandia è oscillata tra 4,1 e 4,5 milioni di tonnellate durante il periodo in esame. Benché si riconosca che la produzione di granturco giallo non può essere riconvertita in produzione di granturco dolce in rapporto di 1:1, basta considerare l’enorme differenza tra i volumi di produzione per rendersi conto che anche il passaggio di una piccola parte della produzione da granturco giallo a granturco dolce può avere un'incidenza significativa sulla produzione totale di granturco dolce in Thailandia.

(55)

Sulla base di quanto precede si è stabilito che i tre produttori esportatori potevano produrre una quantità supplementare approssimativa compresa tra le 40 000 e le 60 000 tonnellate all’anno («capacità inutilizzata effettiva»), che rappresenta circa il doppio o il triplo rispetto alle esportazioni totali del prodotto in esame dalla Thailandia nell’Unione.

(56)

La capacità inutilizzata effettiva dei soli produttori inclusi nel campione può pertanto essere considerata significativa. In Thailandia esistono inoltre altri 15 produttori noti che fabbricano il prodotto in esame e che hanno ugualmente accesso all’ingente produzione di granturco dolce in Thailandia.

(57)

In base a informazioni provenienti da altre fonti, tra cui:

le informazioni raccolte dalle pubblicazioni diffuse su Internet dai produttori esportatori,

le informazioni raccolte in relazione al campionamento, e

le informazioni raccolte nella banca dati istituita in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base,

si può concludere che almeno due dei principali produttori esportatori, uno dei quali ha collaborato all’inchiesta di riesame senza essere incluso nel campione (e quindi non ha fornito informazioni dettagliate al riguardo), hanno una capacità complessiva compresa tra le 50 000 e le 100 000 tonnellate.

(58)

Infine, nulla lascia presupporre un aumento del livello di consumo sul mercato interno della Thailandia o di altri paesi terzi in grado di assorbire l’eventuale aumento di produzione qualora i produttori tailandesi decidessero di impiegare la capacità produttiva inutilizzata. In particolare, il mercato interno tailandese ha dimensioni ridotte e ha rappresentato una media compresa tra l’1 % e il 2 % del totale delle vendite di tutti i produttori tailandesi inclusi nel campione. Ciò conferma che un eventuale aumento di produzione verrà esportato fuori dal mercato tailandese.

3.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(59)

Dal confronto tra i prezzi all’esportazione del prodotto in esame applicati sul mercato dell’Unione e i prezzi del prodotto simile applicati sul mercato interno del paese esportatore, sono emersi due fatti: i prezzi applicati sul mercato interno del paese esportatore sono relativamente alti (sostenuti dalle vendite dei prodotti con il marchio del produttore) e i volumi sono relativamente ridotti in confronto alle vendite per l’esportazione. Date tali premesse, in caso di abrogazione delle misure non sembra esservi un rischio evidente di deviazione del traffico commerciale dal mercato interno del paese esportatore all’Unione.

(60)

Dal confronto tra i prezzi all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione e i prezzi del prodotto simile applicati sul mercato di paesi terzi, risulta che i prezzi all’esportazione nell’Unione dei tre produttori esportatori inclusi nel campione sono in media un 14 % più elevati.

(61)

Le statistiche commerciali delle dogane tailandesi confermano anch’esse tale conclusione. Una volta trasformato il peso lordo dichiarato (latta + granturco + liquido) in peso netto (granturco + liquido) seguendo la metodologia impiegata nella domanda di riesame, i prezzi al kg praticati nell’Unione sono in media superiori del 5 % rispetto ai prezzi applicati nei paesi terzi.

(62)

Sebbene diverse parti interessate abbiano manifestato dubbi riguardo alla possibilità che una differenza di prezzo compresa tra 5 % e 14 % sia sufficiente a provocare una deviazione del traffico commerciale verso l’Unione, l’inchiesta ha dimostrato che nel mercato del granturco dolce tale possibilità esiste concretamente. Durante i presenti procedimenti, una società tailandese (Karn Corn) aveva previamente ottenuto un’aliquota del dazio inferiore in una misura compresa tra l’8 % e il 10 % rispetto a quella della maggioranza degli altri esportatori tailandesi. Tale vantaggio, compreso tra l’8 % e il 10 %, è stato tuttavia sufficiente a permetterle di moltiplicare per sette la propria quota di mercato delle esportazioni tailandesi nell’Unione tra il PI dell’inchiesta precedente e il PIR della presente inchiesta.

(63)

Inoltre, e nonostante il dazio antidumping vigente pari a 3,1 %, Karn Corn ha più che raddoppiato i volumi delle proprie esportazioni nell’Unione dal momento in cui è stato istituito il dazio antidumping. Ciò dimostra l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati, anche qualora sussista un lieve differenziale di prezzo.

(64)

In conclusione, considerando che il rischio di deviazione del traffico commerciale dal mercato interno del paese esportatore verso il mercato dell’Unione è piuttosto ridotto a causa delle vendite di prodotti con il marchio del produttore effettuate sul mercato interno del paese esportatore, esiste un notevole rischio di deviazione del traffico commerciale dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione a causa dei prezzi più elevati applicati sul mercato dell’Unione.

(65)

Diverse parti interessate hanno affermato che i prezzi applicati sul mercatodell’Unione sono meno interessanti rispetto ai prezzi applicati in altri paesi, tra cui il Giappone. Di conseguenza, il rischio di deviazione del traffico commerciale in caso di abrogazione delle misure sarebbe esagerato.

(66)

Va ricordato che le vendite a paesi terzi vengono considerate nel loro complesso e che le conclusioni di cui al considerando 63 sono basate sui prezzi di vendita medi in tutti i paesi terzi. Si prende pienamente atto del fatto che, nel gruppo di paesi terzi, esistono mercati in cui i prezzi all’esportazione sono più elevati, e altri paesi in cui tali prezzi sono più ridotti. Risulta evidente che, in caso di abrogazione delle misure, il rischio di deviazione del traffico commerciale è più elevato laddove siano più ridotti i prezzi all’esportazione.

(67)

In aggiunta, soltanto una tra le parti interessate ha affermato che l’esistenza di vincoli contrattuali con gli importatori nei paesi terzi renderà difficile per i produttori esportatori tailandesi deviare il traffico commerciale da determinati clienti ad altri in paesi diversi.

(68)

Benché tali vincoli contrattuali tra i produttori esportatori tailandesi e gli importatori di diversi paesi terzi esistano e vengano rispettati a breve termine, nulla lascia presupporre che tali vincoli contrattuali non possano essere gradualmente sciolti così da permettere ai produttori esportatori di vendere su mercati con prezzi più elevati, come sul mercato dell’Unione.

(69)

Infine, le parti interessate hanno affermato che le esportazioni in paesi terzi come la Corea del sud non sono comparabili in quanto sia l’assortimento dei prodotti (per esempio le dimensione delle latte) sia le condizioni commerciali (per esempio le condizioni di spedizione) possono essere diversi.

(70)

Va ricordato che il risultato dei confronti di cui ai considerando 58, 59 e 60 indica chiaramente le differenze relative ai prezzi all’esportazione in tutti i paesi terzi. Di conseguenza eventuali questioni che incidano sulle esportazioni tailandesi in un numero ridotto di paesi possono soltanto avere ripercussioni limitate sul confronto complessivo. In aggiunta, poiché i dati relativi alle esportazioni tailandesi sono registrati in base al valore fob (franco bordo) l’impatto di eventuali differenze relative ai costi o alle condizioni di spedizione è limitato al costo del trasporto nazionale in Thailandia e può dunque essere ritenuto insignificante.

(71)

Poiché nulla lascia presupporre che i prezzi medi all’esportazione in tutti i paesi terzi non siano comparabili ai prezzi all’esportazione nell’Unione, risulta pertanto valida la conclusione di cui al considerando 63.

4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping

(72)

Sembra probabile che, qualora la misura venisse abrogata, il mercato dell’Unione, caratterizzato da un livello di prezzi relativamente alto, attirerebbe considerevoli volumi del prodotto in esame che sono attualmente venduti a prezzi più bassi sui mercati di paesi terzi.

(73)

I produttori esportatori della Thailandia hanno continuato le pratiche di dumping durante il PIR.

(74)

Inoltre, considerando la capacità inutilizzata disponibile in Thailandia e il fatto che i prezzi applicati sul mercato dell’Unione sono molto più elevati rispetto a quelli applicati sui mercati di paesi terzi, si può concludere che, in caso di abrogazione delle misure, esiste il rischio di un aumento delle esportazioni del prodotto in esame.

(75)

In conclusione, esiste un’elevata probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(76)

Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da circa venti produttori. Si ritiene pertanto che la produzione di tali produttori (determinata sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per gli altri produttori dell’Unione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame) costituisca la produzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(77)

Come spiegato al considerando 13, visto il numero elevato di produttori dell’Unione, ne è stato selezionato un campione. Ai fini dell’analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:

gli elementi macroeconomici (produzione, capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, prezzi medi unitari, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati a livello dell’intera produzione dell’Unione sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per quanto concerne gli altri produttori dell’Unione, procedendo a una stima fondata sui dati contenuti nella domanda di riesame,

gli elementi microeconomici (scorte, salari, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti) sono stati analizzati, per i produttori dell’Unione inclusi nel campione, sulla base delle informazioni da essi fornite.

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL UNIONE

1.   Consumo dell’Unione

(78)

Il consumo dell’Unione è stato determinato considerando il volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione, i dati sul volume di importazioni nel mercato dell’Unione ottenuti dalla banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e, per quanto riguarda gli altri produttori dell’Unione, sulla base delle informazioni ottenute dalla domanda.

(79)

Nell’arco dell’intero periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato un aumento del 9 %. Mentre dal 2008 al 2009 è diminuito del 5 %, nel 2010 e nel 2011 il consumo dell’Unione è aumentato rispettivamente di 6 e 9 punti percentuali rispetto all’anno precedente; in seguito si è stabilizzato su 350 000 tonnellate circa durante il PIR.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)

318 413

301 594

320 027

351 279

347 533

Indice (2008 = 100)

100

95

101

110

109

2.   Importazioni dal paese interessato

a)   Volume

(80)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nell’Unione ha registrato una diminuzione del 43 %, passando da 38 000 tonnellate circa nel 2008 a 22 000 tonnellate circa durante il PIR. Esso è poi diminuito del 15 % nel 2009, di altri 20 punti percentuali nel 2010 e ancora di 11 punti percentuali nel 2011, prima di tornare a far registrare un leggero aumento, pari a 3 punti percentuali, durante il PIR.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Volume delle importazioni dalla Thailandia

38 443

32 616

24 941

20 710

21 856

Indice (2008 = 100)

100

85

65

54

57

Quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia (%)

12

11

8

6

6

Prezzo delle importazioni dalla Thailandia (EUR/tonnellata)

835

887

806

775

807

Indice (2008 = 100)

100

106

96

93

97

Fonte:

banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6

b)   Quota di mercato

(81)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori tailandesi nel paese interessato è progressivamente diminuita, facendo registrare un calo pari al 50 % circa o a 6 punti percentuali durante il periodo in esame e passando dal 12 % nel 2008 al 6 % durante il PIR. Più specificamente, la quota del mercato tailandese detenuta da detti esportatori è scesa dal 12 % nel 2008 all’11 % nel 2009, fino all’8 % nel 2010 e al 6 % nel 2011 e durante il PIR.

c)   Prezzi

i)   Evoluzione dei prezzi

(82)

Tra il 2008 e il PIR il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato è diminuito del 3 %, passando da 835 EUR/tonnellata nel 2008 a 807 EUR/tonnellata durante il PIR. In particolare, i prezzi sono aumentati del 6 % nel 2008, per poi diminuire di 10 punti percentuali nel 2010 e di altri 3 punti percentuali nel 2011. Tra il 2011 e il PIR tali prezzi sono aumentati nuovamente di 4 punti percentuali.

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(83)

In relazione ai tipi di prodotto simile è stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita nell’Unione applicati dai produttori esportatori e quelli applicati dall’industria dell’Unione. A tal fine, i prezzi dell’industria dell’Unione franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni e imposte, sono stati confrontati con i prezzi cif franco frontiera dell’Unione applicati dai produttori esportatori del paese interessato, debitamente adeguati per tener conto dei dazi convenzionali e dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il PIR i prezzi del prodotto in esame originario del paese interessato e venduto nell’Unione erano complessivamente superiori a quelli dell’industria dell’Unione. Inoltre, le statistiche relative alle importazioni (provenienti dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base) indicano che non è esistito alcun margine di sottoquotazione per tutte le importazioni tailandesi nell’Unione (sia per gli esportatori che hanno collaborato, sia per quelli che non hanno collaborato, indipendentemente dall’assortimento di prodotti).

3.   Situazione dell’industria dell’Unione

(84)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(85)

Tale mercato è caratterizzato, tra l’altro, da due canali di vendita: le vendite del prodotto con il marchio del produttore e le vendite del prodotto con il marchio del rivenditore. Le vendite attraverso il primo canale comportano prezzi più elevati e normalmente implicano anche costi di vendita più elevati rispetto al secondo canale; tali costi derivano in particolare dalla commercializzazione e dalla pubblicità.

(86)

L’inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni degli esportatori tailandesi che hanno collaborato sono state effettuate attraverso il canale di vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Ove necessario, nell’analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere, in seno all’industria dell’Unione, tra le vendite recanti il marchio del produttore e quelle recanti il marchio del rivenditore, giacché le importazioni oggetto di dumping si trovano a competere innanzitutto con i prodotti simili dell’industria dell’Unione venduti con il marchio del rivenditore. Tale distinzione è stata operata in particolare per determinare i volumi di vendita, i prezzi di vendita e la redditività. A fini di completezza, nelle tabelle riportate più avanti sono tuttavia indicati e commentati anche i totali (comprendenti sia le vendite con il marchio del produttore sia quelle con il marchio del rivenditore). Durante il PIR le vendite dell’industria dell’Unione di prodotti con il marchio del rivenditore hanno rappresentato circa il 70 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione e circa il 60 % del loro valore di vendita.

(87)

Dato che nell’Unione il granturco dolce viene trasformato unicamente durante i mesi estivi, determinati indicatori di pregiudizio sono praticamente identici per il 2011 e per il PIR (dal 1o aprile 2011 al 30 marzo 2012). Ciò vale in particolare per la produzione e la capacità produttiva.

3.1.   Elementi macroeconomici

a)   Produzione

(88)

La produzione dell’industria dell’Unione, che nel 2008 ammontava a circa 372 000 tonnellate, ha registrato un calo pari all’8 % durante il periodo in esame. In particolare, la produzione è diminuita del 25 % nel 2009 e di 13 punti percentuali nel 2010, per poi tornare ad aumentare di 31 punti percentuali nel 2011 e durante il PIR.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Produzione (in tonnellate)

371 764

279 265

231 790

344 015

343 873

Indice (2008 = 100)

100

75

62

93

92

b)   Capacità produttiva e tassi di utilizzo degli impianti

(89)

La capacità produttiva è stata pari a circa 488 000 tonnellate nel 2008, 2009 e 2010 ed è diminuita del 9 % nel 2011 e durante il PIR. Il calo è attribuibile alla chiusura di un impianto da parte di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Capacità produttiva (in tonnellate)

488 453

488 453

488 453

444 055

444 055

Indice (2008 = 100)

100

100

100

91

91

Utilizzo degli impianti (%)

76

57

47

77

77

Indice (2008 = 100)

100

75

62

102

102

Fonte:

inchiesta

(90)

Nel 2008 il tasso di utilizzo degli impianti è stato pari al 76 %. Esso è sceso al 57 % nel 2009 e al 47 % nel 2010, prima di aumentare fino al 77 % nel 2011 e durante il PIR. Durante l’intero periodo in esame, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile poiché il calo della produzione è stato accompagnato da un calo equivalente della capacità produttiva.

c)   Volume delle vendite

(91)

Per quanto riguarda la produzione dell’industria dell’Unione destinata alla vendita con il marchio del rivenditore, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione a clienti non collegati è dapprima diminuito del 6 % nel 2009, per poi aumentare di 17 punti percentuali nel 2010 e di altri 24 punti percentuali nel 2011. Tra il 2011 e il PIR tali vendite sono diminuite nuovamente di 4 punti percentuali. Nel complesso tali vendite sono aumentate del 31 % circa tra il 2008 e il PIR.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Volume delle vendite dell’Unione (marchio del rivenditore) a clienti non collegati (tonnellate)

161 544

151 058

179 562

218 876

212 425

Indice (2008 = 100)

100

94

111

135

131

Volume delle vendite dell’Unione (marchio del produttore e del rivenditore) a clienti non collegati (tonnellate)

262 902

248 995

280 586

318 237

312 623

Indice (2008 = 100)

100

95

107

121

119

Fonte:

inchiesta

(92)

Le vendite totali (sia con il marchio del produttore che con il marchio del rivenditore) della produzione dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE a clienti non collegati hanno fatto registrare un’evoluzione simile, anche se meno pronunciata. Tali vendite sono infatti dapprima diminuite del 5 % nel 2009, per poi aumentare di 12 punti percentuali nel 2010 e ancora di 14 punti percentuali nel 2011. Tra il 2011 e il PIR tali vendite sono diminuite nuovamente di 2 punti percentuali. Nel periodo compreso tra il 2008 e il PIR, tali vendite sono aumentate complessivamente del 19 % circa.

d)   Quota di mercato

(93)

La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione era pari all’83 % nel 2008 e nel 2009. Essa è aumentata fino all’88 % nel 2010 e al 91 % nel 2011, poi ha subito una leggera flessione, attestandosi a un livello pari al 90 % durante il PIR. Nel complesso la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è aumentata di 7 punti percentuali durante il periodo in esame.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Quota di mercato dell’industria dell’Unione (marchio del produttore e del rivenditore) (%)

83

83

88

91

90

Indice (2008 = 100)

100

100

106

110

109

Fonte:

inchiesta

e)   Crescita

(94)

Tra il 2008 e il PIR il consumo dell’Unione è aumentato del 9 % e il volume delle vendite sul mercato dell’Unione della produzione dell’industria UE destinata al marchio del rivenditore è aumentato del 31 %, mentre il volume delle vendite sul mercato dell’Unione della produzione dell’industria UE destinata sia al marchio del produttore che al marchio del rivenditore è aumentato del 19 %. Tra il 2008 e il PIR, l’industria dell’Unione ha guadagnato circa 7 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno perso circa 6 punti percentuali di quota di mercato. Si conclude pertanto che l’industria dell’Unione è stata in grado di beneficiare di un mercato in crescita.

f)   Occupazione

(95)

Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è dapprima diminuito del 17 % tra il 2008 e il 2009, poi si è nuovamente ridotto di 5 punti percentuali nel 2010, ed è infine aumentato di 11 punti percentuali nel 2011 e durante il PIR. Nel suo complesso, durante il periodo in esame l’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita dell’11 %, passando da 2 300 a 2 000 dipendenti circa.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Occupazione (dipendenti)

2 278

1 896

1 786

2 038

2 035

Indice (2008 = 100)

100

83

78

89

89

Fonte:

inchiesta

g)   Produttività

(96)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per lavoratore, da un livello iniziale di 163 tonnellate all’anno è dapprima aumentata del 10 % nel 2009, poi è cresciuta ancora di 10 punti percentuali nel 2010, e ha continuato a crescere di 23 punti percentuali nel 2011 e di 1 punto percentuale durante il PIR. Nel suo complesso la produttività dell’Unione è aumentata del 4 % durante il periodo in esame. Tale andamento si spiega con una riduzione della manodopera più marcata rispetto al calo della produzione.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Produttività (tonnellate per dipendente)

163

147

130

169

169

Indice (2008 = 100)

100

90

80

103

104

Fonte:

inchiesta

h)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(97)

Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del rivenditore, i prezzi unitari di vendita applicati dall’industria dell’Unione a clienti non collegati sono aumentati del 7 % nel 2009 per poi diminuire di 8 punti percentuali nel 2010 e di altri 5 punti percentuali nel 2011. Dal 2011 al PIR sono aumentati di 3 punti percentuali. Nel complesso tali prezzi sono diminuiti del 3 % durante il periodo in esame, passando da 1 073 EUR/tonnellata a 1 041 EUR/tonnellata durante il PIR.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Prezzo unitario sul mercato dell’Unione (prodotti con il marchio del rivenditore) (EUR/tonnellata)

1 073

1 152

1 057

1 008

1 041

Indice (2008 = 100)

100

107

99

94

97

Prezzo unitario sul mercato dell’Unione (prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore) (EUR/tonnellata)

1 248

1 305

1 219

1 182

1 215

Indice (2008 = 100)

100

105

98

95

97

Fonte:

inchiesta

(98)

Per quanto riguarda le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno, i prezzi delle vendite totali, compresi sia i prodotti con il marchio del produttore sia quelli con il marchio del rivenditore, a clienti non collegati hanno seguito un andamento simile, aumentando del 5 % nel 2009 per poi diminuire di 7 punti percentuali nel 2010 e di altri 3 punti percentuali nel 2011. Dal 2011 al PIR essi sono aumentati di 2 punti percentuali. Durante il periodo in esame tali prezzi sono complessivamente diminuiti del 3 %, passando da 1 248 EUR/tonnellata a 1 215 EUR/tonnellata durante il PIR.

i)   Entità del margine di dumping

(99)

L’inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping e ha determinato che l’entità del margine di dumping effettivo, che arriva fino al 44 %, non può essere considerata trascurabile.

j)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(100)

Sia i macroindicatori esaminati in precedenza, sia i microindicatori esaminati di seguito mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, l’industria dell’UE versa ancora in una situazione di vulnerabilità e fragilità. In effetti il segmento dei prodotti con il marchio del rivenditore, che si trova in concorrenza diretta con le importazioni provenienti dalla Thailandia, ha ottenuto scarsi risultati in termini di redditività. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tale segmento di mercato sono diminuiti del 3 % durante il periodo in esame, laddove i costi di produzione sono aumentati del 10 % circa durante lo stesso periodo. Risulta chiaro che l’industria dell’Unione non è riuscita a recuperare i costi sostenuti, incorrendo quindi in perdite significative. Data l’importanza del marchio del rivenditore nelle vendite di granturco dolce dell’industria dell’Unione, che rappresenta il 70 % del volume totale e il 60 % del valore totale delle vendite, tale situazione ha avuto ripercussioni negative sulla redditività complessiva. Non si è pertanto potuta constatare un’effettiva ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping; l’industria dell’Unione resta dunque vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

3.2.   Elementi microeconomici

a)   Scorte

(101)

Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è progressivamente diminuito durante il periodo in esame. Esso è sceso del 2 % nel 2009, di 27 punti percentuali nel 2010, di altri 2 punti percentuali nel 2011 e ancora di 24 punti percentuali durante il PIR. Va osservato tuttavia che il livello delle scorte non è un indicatore significativo del pregiudizio per questa specifica industria. Il livello elevato di scorte alla fine di ogni anno deriva dal fatto che il raccolto e l’inscatolamento generalmente si concludono ogni anno in ottobre. Le scorte sono pertanto costituite dalle merci in attesa di essere spedite nel periodo compreso tra novembre e luglio.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Scorte finali (tonnellate)

193 834

189 741

136 703

133 884

88 108

Indice (2008 = 100)

100

98

71

69

45

Fonte:

inchiesta

b)   Salari

(102)

Tra il 2008 e il PIR il costo del lavoro è diminuito del 7 %. In particolare, esso è diminuito del 16 % nel 2009, di un altro punto percentuale nel 2010, per poi aumentare di 10 punti percentuali nel 2011 e durante il PIR. La diminuzione complessiva durante il periodo in esame è stata dettata da un calo dell’occupazione.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Costo annuale del lavoro (EUR)

34 343 788

28 850 250

28 370 188

31 952 596

31 923 505

Indice (2008 = 100)

100

84

83

93

93

Fonte:

inchiesta

c)   Redditività e utile sul capitale investito

(103)

Per quanto concerne i prodotti con il marchio del rivenditore, durante il periodo in esame la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è diminuita passando da un margine di utile del 5,6 % nel 2008 a una perdita pari al 5,4 % durante il PIR.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Redditività dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio del rivenditore) (% delle vendite nette)

5,6

9,6

–3,3

–8,2

–5,4

Indice (2008 = 100)

100

169

–59

– 145

–95

Redditività dell’industria dell’Unione (prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore) (% delle vendite nette)

8,5

10,8

0,7

–0,5

1,6

Indice (2008 = 100)

100

127

8

–6

19

Utile sul capitale investito (prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore) (in % del valore contabile netto degli investimenti)

24,3

40,4

2,9

–3,0

4,4

Indice (2008 = 100)

100

166

12

–13

18

Fonte:

inchiesta

(104)

La redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, per quanto riguarda sia i prodotti con il marchio del produttore che quelli con il marchio del rivenditore, è anch’essa diminuita passando da 8,5 % nel 2008 a 1,6 % durante il PIR. Il calo è quindi meno marcato rispetto a quello registrato per le vendite concernenti unicamente i prodotti con il marchio del rivenditore ed è dovuto al fatto che, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono diminuiti del 3 % laddove i costi di produzione (legati prevalentemente al costo dei barattoli e del granturco dolce non lavorato) sono aumentati del 5 % durante lo stesso periodo. Risulta pertanto chiaro che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire ai propri clienti l’aumento dei costi di produzione.

(105)

L’utile sul capitale investito («ROI»), espresso sia per i prodotti con il marchio del produttore sia per quelli con il marchio del rivenditore in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso lo stesso andamento della redditività, passando approssimativamente da 24,3 % circa nel 2008 a 4,4 % durante il PIR e quindi facendo registrare un calo dell’82 % durante il periodo in esame.

d)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(106)

Nel 2008 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 27 000 EUR. Esso è aumentato fino a raggiungere circa 23 milioni di EUR nel 2009 e circa 58 milioni di EUR nel 2010, prima di diminuire fino a circa 8 milioni di EUR nel 2011. Tra il 2011 e il PIR il flusso di cassa è aumentato fino a circa 11 milioni di EUR. Nessuno dei produttori dell’Unione che hanno collaborato ha segnalato di aver avuto difficoltà a reperire capitali.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Flusso di cassa (prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore) (EUR)

26 698

23 239 572

58 654 064

7 845 330

11 077 815

Indice (2008 = 100)

100

87 047

219 698

29 386

41 494

Fonte:

inchiesta

e)   Investimenti

(107)

Gli investimenti realizzati dall’industria dell’Unione nella produzione del prodotto simile sono aumentati del 45 % dal 2008 al 2009, sono diminuiti di 34 punti percentuali dal 2009 al 2010, poi sono nuovamente cresciuti di 57 punti percentuali durante il 2011 e infine sono calati di 4 punti percentuali dal 2011 al PIR. Nel complesso gli investimenti realizzati durante il periodo in esame sono aumentati del 64 %; tali investimenti sono stati destinati alla manutenzione ed al rinnovo degli impianti esistenti e non a un incremento della capacità.

 

2008

2009

2010

2011

PIR

Investimenti netti (EUR)

6 590 078

9 545 749

7 329 354

11 093 136

10 802 751

Indice (2008 = 100)

100

145

111

168

164

Fonte:

inchiesta

4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(108)

Vi sono diversi indicatori che hanno fatto registrare un’evoluzione negativa tra il 2008 e il PIR. L’utile sul capitale investito è calato, il volume di produzione è diminuito dell’8 %, la capacità produttiva si è ridotta del 9 % e l’occupazione ha fatto registrare un calo pari all’11 %. Per quanto concerne la riduzione dei livelli di produzione, va osservato che nel 2008 il rendimento del raccolto è stato migliore del previsto e ha portato a un aumento della produzione dell’industria dell’Unione nello stesso anno. Durante lo stesso periodo le importazioni dalla Thailandia (che vengono fatturate prevalentemente in USD) sono divenute più interessanti a causa dell’indebolimento della moneta statunitense. L’aumento dell’offerta di granturco dolce, proveniente sia dall’Unione che dalla Tailandia, ha coinciso con la crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Unione, con conseguenti ripercussioni sui consumi. La maggior produzione dell’Unione non ha pertanto potuto essere interamente venduta sul mercato dell’Unione; tale situazione ha portato a un calo della produzione e alla riduzione delle scorte negli anni seguenti, ma non spiega interamente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(109)

La redditività delle vendite di granturco dolce dell’industria dell’Unione (sia con il marchio del produttore che con quello del rivenditore) si è ridotta significativamente durante il periodo in esame. Il segmento dei prodotti con il marchio del rivenditore, in cui l’industria dell’Unione deve affrontare la concorrenza delle importazioni provenienti dalla Thailandia, è chiaramente in perdita (la redditività è diminuita passando da un utile superiore al 5 % nel 2008 a una perdita di oltre il 5 % durante il PIR). I produttori dell’Unione hanno diminuito i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione del 3 %, riuscendo così a recuperare quote di mercato a scapito della redditività. L’industria ha bisogno delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore poiché la domanda dei prodotti con il marchio del produttore è insufficiente; considerando che le vendite di prodotti con il marchio del rivenditore rappresentano circa il 60 % del valore totale delle vendite, la redditività complessiva è scesa dall’8,5 % all’1,6 % durante il periodo in esame.

(110)

Alcuni indicatori suggeriscono che le misure in vigore hanno permesso all’industria di recuperare la propria posizione. Il volume delle importazioni tailandesi e la relativa quota di mercato si sono quasi dimezzati, passando dal 12 % nel 2008 al 6 % durante il PIR. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata, passando dall’83 % nel 2008 al 90 % durante il PIR. Inoltre, durante il PIR i prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia non sono stati sottoquotati rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, ma hanno nel contempo impedito all’industria dell’Unione di trasferire l’aumento dei costi ai clienti. Anche altri indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva. Il tasso di utilizzo degli impianti è cresciuto del 2 % durante il periodo in esame, attestandosi su un livello piuttosto alto, pari al 77 %, durante il PIR. Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del rivenditore, che si trovano in concorrenza diretta con le importazioni tailandesi, il volume di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 31 % e le vendite complessive di entrambi i segmenti sono aumentate del 19 %. Inoltre gli investimenti sono cresciuti del 64 %. Tali fattori indicano che l’industria è riuscita a riprendersi. Essa tuttavia non è stata in grado di raggiungere un livello di redditività sufficiente a mantenere una quota di mercato significativa in un mercato in cui ha come uniche concorrenti l’industria dell’Unione e le importazioni dalla Thailandia (le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono frammentarie e insignificanti).

(111)

La situazione della concorrenza sul mercato dell’Unione è effettivamente delicata. Da un lato, il segmento dei prodotti con il marchio del produttore non deve far fronte alla concorrenza esterna. I titolari dei marchi detengono un elevato potere negoziale nei confronti dei rivenditori e di fatto si trovano nella condizione di poter decidere il prezzo. Si tratta inoltre di un mercato consolidato, in cui i quattro produttori inclusi nel campione detengono complessivamente il 54 % della quota di mercato. Dall’altro lato, i rivenditori hanno la meglio nel segmento dei prodotti con il marchio del rivenditore, in cui i prezzi sono costantemente sotto pressione a causa della concorrenza sia esterna sia interna all’Unione. Risulta quindi più difficile per i produttori dell’Unione trasferire ai loro clienti l’aumento dei costi di produzione, legati prevalentemente ai barattoli e al granturco dolce, che per l’industria dell’Unione sono aumentati del 5 % durante il periodo in esame, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni tailandesi.

(112)

Risulta dunque evidente che l’industria dell’Unione ha potuto accrescere la propria quota di mercato privilegiando i volumi a scapito dei prezzi. Tuttavia, non si può ignorare che, per la maggior parte delle vendite di granturco dolce (con il marchio del rivenditore) l’industria dell’Unione non è stata in grado di recuperare i costi sostenuti. Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione versa ancora in situazione di fragilità e vulnerabilità.

(113)

Diverse parti interessate hanno affermato che l’industria dell’Unione si è ripresa, a giudicare dal miglioramento di diversi indicatori e in particolare dall’elevata quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e dalla sottoquotazione negativa.

(114)

Va riconosciuto che la situazione relativa al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è contrastante. Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio obiettivo eliminando una parte del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia. Nel complesso la situazione dell’industria dell’Unione è tuttavia ancora fragile, soprattutto se si considera che la redditività è moderata e continua a diminuire.

(115)

La sottoquotazione negativa e l’elevata quota di mercato non indicano necessariamente una mancanza di pregiudizio. Il proseguimento delle importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia, con margini di dumping che arrivano fino al 44 %, ha causato un’eccessiva contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione, nel tentativo di riguadagnare la quota di mercato perduta, ha mantenuto i prezzi bassi, causando un deterioramento della redditività.

(116)

Una delle parti interessate ha sostenuto che la valutazione del pregiudizio deve basarsi sui risultati globali dell’industria dell’Unione e non sui risultati di un segmento di mercato.

(117)

In linea con l’inchiesta iniziale, la valutazione del pregiudizio si è fondata sui risultati complessivi dell’industria dell’Unione (prodotti sia con il marchio del produttore sia con quello del rivenditore), oltre a prendere in considerazione, per una serie di indicatori del pregiudizio, quali la redditività, il volume e i prezzi di vendita, i prodotti con il marchio del rivenditore. Poiché le circostanze non sono mutate, non è giustificabile allontanarsi dalla metodologia seguita, che rimane valida al fine di valutare la situazione dell’industria dell’Unione. Come si è già ricordato ai considerando 84 e 85, il mercato del granturco dolce è tuttora caratterizzato da due canali di vendita; tutte le importazioni dei produttori esportatori tailandesi che hanno collaborato si inserivano nel canale di vendita dei prodotti con il marchio del rivenditore. In aggiunta, anche prendendo in considerazione unicamente i risultati complessivi dell’industria dell’Unione, se si considera che la redditività è ridotta e in continua diminuzione, si giungerebbe alla medesima conclusione secondo cui l’industria dell’Unione versa in una situazione di fragilità. Sulla base delle considerazioni esposte tale obiezione è respinta.

(118)

Due parti interessate hanno affermato che la difficoltà dell’industria dell’Unione può essere conseguenza della situazione concorrenziale all’interno dell’Unione.

(119)

Tuttavia, la situazione concorrenziale sul mercato dell’Unione non risulta fondamentalmente diversa da quella del periodo esaminato durante l’inchiesta iniziale (con circa 20 produttori dell’UE e due canali di vendita). Nel 2002, prima che i produttori esportatori tailandesi iniziassero a esportare nell’Unione a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione ha tuttavia raggiunto un livello di utile complessivo (prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore) superiore al 20 % e del 17 % sulle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore. Ciò dimostra che la concorrenza sul mercato dell’Unione non impedisce all’industria di quest’ultima di ottenere un margine di utile solido. Ciò che impedisce all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi è piuttosto la presenza continua di importazioni oggetto di dumping, che causa un’eccessiva contrazione dei prezzi.

F.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(120)

Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno parzialmente ottenuto i risultati previsti di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. D’altro canto, come dimostra l’evoluzione negativa di una serie di indicatori di pregiudizio, l’industria versa ancora in una situazione di vulnerabilità e fragilità.

(121)

Come si è già menzionato, gli esportatori tailandesi posseggono una capacità inutilizzata sufficiente ad aumentare le esportazioni molto rapidamente. Le statistiche commerciali tailandesi confermano inoltre che nel 2011 la Thailandia ha esportato in paesi terzi circa 140 000 tonnellate, pari a circa 7 volte il volume delle esportazioni tailandesi nell’Unione. Considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati di alcuni paesi terzi, in caso di decadenza delle misure è probabile che vengano deviate sul mercato dell’Unione quantità significative di prodotti che attualmente sono vendute sui mercati di tali paesi terzi. Una simile conseguenza immediata è stata rilevata durante l’inchiesta iniziale, quando la quota di mercato delle importazioni tailandesi nell’Unione è quasi raddoppiata in soli tre anni, passando da 6,8 % nel 2002 a 12,7 % nel 2005.

(122)

Date tali premesse si può dunque concludere che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio.

(123)

Diverse parti interessate hanno espresso dubbi circa la conclusione relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio. In particolare hanno obiettato che una differenza di prezzo pari al 5 % tra il mercato dell’Unione e quello dei paesi terzi non è sufficiente a deviare le importazioni di granturco dolce verso il mercato dell’Unione. Tale obiezione è già stata affrontata nel considerando 61. È stato inoltre affermato che il granturco dolce non è un prodotto di base che possa essere deviato facilmente da un mercato all’altro. Tale affermazione non è sostenuta da alcuna prova e non corrisponde alle conclusioni della presente inchiesta.

(124)

Sebbene il rischio della reiterazione del pregiudizio derivi da una valutazione prospettiva, si basa sui fatti descritti nel considerando 121. Tale obiezione è quindi respinta.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

(125)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(126)

Come indicato in precedenza, l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di fragilità e vulnerabilità. Il mantenimento delle misure le permetterebbe di aumentare i prezzi di vendita (in particolare dei prodotti con il marchio del rivenditore), al fine di recuperare i maggiori costi di produzione. In tal modo l’industria sarebbe in condizione di migliorare la propria situazione finanziaria.

2.   Interesse dei rivenditori e dei consumatori

(127)

È stata richiesta la collaborazione di più di 40 importatori/rivenditori e di due organizzazioni commerciali e dei consumatori. Soltanto un rivenditore ha collaborato. Le sue importazioni rappresentavano una parte ridotta delle importazioni totali dalla Thailandia durante il PIR. Il fatturato delle vendite di granturco dolce era trascurabile rispetto al fatturato totale. Inoltre, le rivendite di granturco dolce durante il PIR hanno generato profitti molto elevati. Tali fattori indicano che i rivenditori non sarebbero colpiti in modo sproporzionato da un’eventuale proroga delle misure.

(128)

Allo stesso tempo, una serie di associazioni commerciali hanno presentato osservazioni e hanno partecipato a un’audizione. Esse sostengono che le misure antidumping devono essere soppresse poiché la quota di mercato delle importazioni tailandesi è bassa e continua a diminuire, mentre quella dell’industria dell’Unione è elevata e si trova in fase di aumento.

(129)

Per quanto riguarda i consumatori, un nucleo familiare spende in media un importo annuale molto ridotto, pari a 5 EUR, per acquistare granturco dolce. Tenuto conto del livello moderato delle misure in vigore, è probabile che gli effetti del mantenimento delle misure siano trascurabili per i consumatori.

(130)

Date tali premesse, e vista la scarsa collaborazione ottenuta, si ritiene dunque improbabile che le misure proposte incidano in modo sostanziale sulla situazione dei rivenditori e dei consumatori dell’Unione.

3.   Rischio di difficoltà di approvvigionamento/concorrenza sul mercato dell’Unione

(131)

Va innanzitutto ricordato che l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l’accesso all’Unione alle importazioni interessate dalle misure, bensì quello di eliminare le conseguenze della distorsione del mercato derivante dalla continua presenza di importazioni oggetto di dumping.

(132)

Il consumo dell’Unione è aumentato del 9 % durante il PIR, raggiungendo circa 350 000 tonnellate. La capacità dell’industria dell’Unione ha costantemente superato la domanda durante il periodo in esame, raggiungendo circa 440 000 tonnellate durante il PIR. Esiste una concorrenza sufficiente tra i produttori dell’Unione. Poiché l’industria dell’Unione durante il PIR ha operato a un livello di utilizzo degli impianti pari al 77 %, pare che essa disponga di una capacità inutilizzata sufficiente per far fronte ad una crescita della domanda aumentando il livello di produzione. Le importazioni da altri paesi terzi, in particolare Stati Uniti d’America e Repubblica popolare cinese, possono altresì soddisfare una parte della domanda. Come si è menzionato in precedenza, va osservato che le misure antidumping non si ripropongono di bloccare le importazioni tailandesi nell’Unione. Considerando il livello moderato delle misure, si prevede che le importazioni tailandesi continueranno a rappresentare una quota non trascurabile del mercato dell’Unione.

(133)

Alla luce di tali considerazioni, non è possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping possa causare difficoltà di approvvigionamento o una limitazione della concorrenza nel mercato dell’Unione.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(134)

Sulla base di quanto precede, risulta che gli effetti negativi del mantenimento delle misure sarebbero limitati e comunque non sproporzionati rispetto ai benefici per l’industria dell’Unione derivanti dal prolungamento delle misure.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(135)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali alla base dell’intenzione di raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre accordato loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Sono state prese nella dovuta considerazione tutte le comunicazioni e le osservazioni debitamente giustificate pervenute.

(136)

Ne consegue che, come dispone l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, occorre mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem ad aliquote diverse.

(137)

Le aliquote individuali dei dazi antidumping applicate alle società specificate nel presente regolamento, sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e, pertanto, dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(138)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (8) immediatamente e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. All’occorrenza, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Karn Corn Co Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailandia

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailandia

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia

11,1

A792

Produttori che hanno collaborato elencati nell’allegato

12,9

A793

Tutte le altre società

14,3

A999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato del 12,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Thailandia fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:

a)

che non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (dal 1o aprile 2011 al 30 marzo 2012);

b)

che non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Thailandia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e

c)

che ha effettivamente esportato le merci in questione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo di tali merci nell’Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14).

(3)  Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1).

(4)  Decisione 2007/424/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42).

(5)  Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1).

(6)  GU C 258 del 2.9.2011, pag. 11.

(7)  GU C 175 del 19.6.2012, pag. 22.

(8)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793)

Nome

Indirizzo

Agro-On (Thailand) Co., Ltd.

50/499-500 Moo 6 Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailandia

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Kongsan Bangkok 10600, Thailandia

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailandia

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailandia

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd, Bangna, Bangkok 10260, Thailandia

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Road, Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110 Thailandia

Viriyah Food Processing Co. Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailandia

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia


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