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Document 32013R0730

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 730/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013 , relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (codificazione)

    GU L 203 del 30.7.2013, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32015R0220

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/730/oj

    30.7.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 203/6


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 730/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 2013

    relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

    (codificazione)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2 e l’articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    (2)

    Fra l’organo competente designato dallo Stato membro e gli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo deve essere concluso annualmente un contratto con il quale l’ufficio contabile s’impegna ad assolvere le sue mansioni nel rispetto della regolamentazione dell’Unione. Il contratto deve contenere clausole che facciano riferimento a detta regolamentazione.

    (3)

    Per consentire che i risultati della rete d’informazione vengano presentati a distanza non eccessiva dalla data di trasmissione alla Commissione delle prime schede aziendali, occorre limitare il periodo dell’anno durante il quale l’esercizio contabile può essere chiuso.

    (4)

    Per motivi di bilancio e per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno che il numero totale per Stato membro delle schede aziendali che possono beneficiare della retribuzione sia limitato al numero fissato nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (4). Se lo Stato membro di cui trattasi ha più di una circoscrizione, è opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda il numero totale di schede aziendali ammissibili per circoscrizione, rispettando tuttavia il limite corrispondente al numero totale di aziende contabili per Stato membro fissato nel detto allegato.

    (5)

    Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse entro il termine, per circoscrizione o per Stato membro, è inferiore all’80 % del numero fissato per la circoscrizione o lo Stato membro di cui trattasi, occorre ridurre la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro.

    (6)

    Le schede aziendali devono essere trasmesse entro termini che consentano agli uffici contabili, agli organi di collegamento e alla Commissione di svolgere i loro compiti.

    (7)

    È opportuno che i termini per la trasmissione delle schede aziendali decorrano dalla fine dell’esercizio contabile cui esse si riferiscono.

    (8)

    Per essere considerate debitamente compilate, le schede aziendali devono contenere dati conformi ai fatti, elaborati e presentati in conformità del regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l’analisi del funzionamento economico di dette aziende (5).

    (9)

    La retribuzione forfettaria versata dalla Commissione deve essere basata sul numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse nei termini prescritti.

    (10)

    L’incremento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale richiedono una revisione periodica di tale retribuzione.

    (11)

    Ai fini del corretto svolgimento nel tempo delle operazioni finanziarie connesse alla concessione della retribuzione forfettaria, è opportuno procedere al pagamento di un acconto.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d’informazione contabile agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel contratto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009 sono indicate almeno le clausole di cui all’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    L’esercizio contabile di dodici mesi consecutivi definito all’allegato II, punto I, lettera a) del regolamento (CE) n. 868/2008 si chiude nel corso del periodo compreso tra il 31 dicembre e il 31 giugno.

    Articolo 3

    Le schede aziendali vengono trasmesse alla Commissione da parte dell’organo di collegamento secondo la forma richiesta dal regolamento (CE) n. 868/2008.

    Le schede aziendali vengono trasmesse al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile in questione.

    Le schede aziendali sono considerate trasmesse alla Commissione quando l’organo di collegamento, previo inserimento dei dati nel sistema di trasmissione e di controllo dei dati della Commissione e successiva esecuzione dei controlli informatici, confermi che i dati sono pronti per essere caricati nella banca dati della Commissione.

    Articolo 4

    La scheda aziendale si considera debitamente compilata se il suo contenuto è conforme ai fatti e i dati contabili in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità del regolamento (CE) n. 868/2008.

    Articolo 5

    1.   La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all’articolo 3.

    2.   Per un dato Stato membro il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse, che possono beneficiare di una retribuzione forfettaria, non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009.

    Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro di cui trattasi non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell’allegato del regolamento (UE) n. 1291/2009.

    Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse, per una circoscrizione o per uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero delle aziende contabili fissato per la circoscrizione o per lo Stato membro di cui trattasi, la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro è ridotta del 20 %.

    Se il numero delle schede risulta insufficiente sia nella circoscrizione che nello Stato membro, la riduzione è applicata solo a livello nazionale.

    3.   La retribuzione forfettaria è versata in due rate:

    a)

    un acconto pari al 50 % della somma, all’inizio dell’esercizio contabile di ciascuno Stato membro, per il numero di aziende contabili di cui all’allegato del regolamento (UE) 1291/2009;

    b)

    il saldo, il cui importo è calcolato moltiplicando la retribuzione per il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse alla Commissione, detratto l’acconto di cui alla lettera a), entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione delle schede aziendali da parte della Commissione.

    4.   L’importo della retribuzione forfettaria è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1217/2009.

    Articolo 6

    Il regolamento (CE) n. 1915/83 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27.

    (2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

    (3)  Cfr. allegato II.

    (4)  GU L 347 del 24.12.2009, pag. 14.

    (5)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.


    ALLEGATO I

    Clausole del contratto di cui all’allegato 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2009

    I contratti conclusi tra l’organismo competente designato dalla Stato membro e ciascuno degli uffici contabili non appartenenti ad un servizio amministrativo scelti in conformità del regolamento (CE) n. 1217/2009 contengono almeno ed in modo esplicito le clausole seguenti:

    impegno dell’ufficio contabile a compilare le schede aziendali in conformità della regolamentazione dell’Unione;

    impegno dell’ufficio contabile a trasmettere le schede aziendali entro termini che consentano di rispettare la regolamentazione dell’Unione;

    impegno dell’ufficio contabile a fornire all’organo di collegamento tutti i chiarimenti da esso richiesti in merito allo svolgimento dei suoi compiti;

    impegno dell’ufficio contabile a rispettare il divieto di divulgare i dati contabili individuali raccolti e ogni altra informazione individuale di cui venga a conoscenza nello svolgimento o in occasione dello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola, impegno a vincolare le persone adibite a detti compiti all’osservazione degli stessi obblighi e impegno a prendere tutte le disposizioni a tal fine necessarie.


    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione

    (GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25).

    Regolamento (CE) n. 1388/2004 della Commissione

    (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).

    Regolamento (CE) n. 2204/2004 della Commissione

    (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 40).

    Regolamento di esecuzione (CE) n. 1192/2005 della Commissione

    (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).


    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CEE) n. 1915/83

    Presente regolamento

    Articoli 1 e 2

    Articoli 1 e 2

    Articolo 3, primo comma

    Articolo 3, primo comma

    Articolo 3, secondo comma

    Articolo 3, terzo comma

    Articolo 3, secondo comma

    Articolo 3, quarto comma

    Articolo 3, terzo comma

    Articolo 4, alinea

    Articolo 4

    Articolo 4, primo trattino

    Articolo 4

    Articolo 4, secondo trattino

    Articolo 4

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1 bis, primo e secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, primo e secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 1 bis, terzo comma, alinea

    Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

    Articolo 5, paragrafo 1 bis, terzo comma, primo e secondo trattino

    Articolo 5, paragrafo 1 bis, quarto comma

    Articolo 5, paragrafo 2, quarto comma

    Articolo 5, paragrafo 1 bis, quinto comma

    Articolo 5, paragrafo 2, alinea

    Articolo 5, paragrafo 3, alinea

    Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino

    Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino

    Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 6

    Articolo 6, primo comma

    Articolo 7

    Articolo 6, secondo e terzo comma

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III


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