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Document 32013R0709
Commission Implementing Regulation (EU) No 709/2013 of 24 July 2013 amending Regulation (EU) No 717/2010 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2013 della Commissione, del 24 luglio 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 717/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 709/2013 della Commissione, del 24 luglio 2013 , che modifica il regolamento (UE) n. 717/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 200 del 25.7.2013, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 709/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 717/2010 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 717/2010 della Commissione (2) ha classificato un cosiddetto "sensore di temperatura per gas di scarico" nel codice NC 8533 40 10 come un'altra resistenza variabile. |
(2) |
Il prodotto classificato nel regolamento (UE) n. 717/2010 dovrebbe essere considerato una resistenza fissa, in quanto la sua resistenza non varia a volontà ma in funzione unicamente della temperatura. È quindi necessario modificare la classificazione del prodotto nel codice NC 8533 21 00. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 717/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 717/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al regolamento (UE) n. 717/2010, quale modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 24.
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
"ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||
Un articolo (cosiddetto "sensore di temperatura per gas di scarico") costituito da:
Al variare della temperatura, il termistore varia la resistenza fornita. Se l'articolo è collegato, la variazione della resistenza produce un cambiamento nella corrente elettrica trasmessa all'unità di controllo motore. L'articolo non può convertire la corrente elettrica in uscita in una misurazione della temperatura né consente di visualizzare la temperatura. |
8533 21 00 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8533 e 8533 21 00. È esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 9025 quale termometro o parte di termometro, in quanto esso non è in grado né di misurare né di indicare la temperatura. L'articolo è un resistore non lineare, la cui resistenza varia in funzione della temperatura e non a comando (cfr. inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8533, A) 5) e B)). Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8533 21 00, come altre resistenze fisse per una potenza inferiore o uguale a 20 W." |