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Document 32013R0705
Commission Implementing Regulation (EU) No 705/2013 of 23 July 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 200 del 25.7.2013, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 705/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Un apparecchio portatile (denominato "apparecchio portatile per passeggeri aerei") dotato di un'unità di comando con microfono e altoparlante integrati, vari pulsanti sul lato anteriore e posteriore, uno schermo, un lettore di carte magnetiche e una presa di corrente per tensioni uguali o inferiori a 1 000 V, avente dimensioni di 16 × 4 × 2,5 cm circa. L'apparecchio è destinato ad essere installato nel sedile passeggeri di un aereo e serve a svolgere le seguenti funzioni:
L'apparecchio non può essere collegato direttamente a una rete di comunicazione. |
8537 10 99 |
La classificazione è determinata a norma a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. L'apparecchio non può essere collegato direttamente a una rete di comunicazione. È pertanto esclusa la classificazione nella voce 8517 fra gli apparecchi telefonici o gli altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati. Si tratta di un apparecchio composito costituito da macchine classificate in voci diverse della sezione XVI. In virtù della nota 3 della sezione XVI e a motivo delle caratteristiche oggettive dell'apparecchio, il componente che svolge la funzione di comando elettrico è considerato la funzione principale dell'apparecchio, che è usato principalmente per selezionare e comandare diversi dispositivi esterni. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 8471 come lettore magnetico o nella voce 8518 come microfono e altoparlante. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |