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Document 32013R0704
Commission Implementing Regulation (EU) No 704/2013 of 23 July 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2013 della Commissione, del 23 luglio 2013 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 200 del 25.7.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 200/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 704/2013 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 f) della sezione XVII e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. La classificazione alla voce 8512 è esclusa in quanto la centralina non contiene apparecchi di segnalazione visiva o acustica, ma si limita ad attivare tali apparecchi. È esclusa anche la classificazione alla voce 9032 in quanto la centralina non svolge la funzione di controllare automaticamente grandezze elettriche o non elettriche (vedere nota 7 del capitolo 90). La centralina è progettata allo scopo di svolgere due o più funzioni complementari o alternative di cui ai codici NC 8537 10 91 e 8537 10 99. Svolge la funzione di unità di controllo della memoria programmabile utilizzata per il comando elettrico di apparecchi, quali i tergicristalli e il riscaldamento dei finestrini (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8537, punto 3, e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8537 10 91). Svolge inoltre la funzione di comando elettronico dell’attivazione di dispositivi di segnalazione, ad esempio per rammentare di allacciare le cinture di sicurezza e avvisare di un eccesso di velocità. Poiché entrambe le funzioni sono ugualmente importanti per il funzionamento della centralina, non è possibile determinare quella principale. La centralina deve pertanto essere classificata nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |
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8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 f) della sezione XVII e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. La classificazione nel codice NC 8537 10 91 è esclusa in quanto la centralina è utilizzata unicamente per il controllo elettrico dell’innesto della marcia appropriata nel cambio automatico di un veicolo a motore e l’unità di controllo non è programmabile. È esclusa anche la classificazione nella voce 9032 in quanto la centralina non svolge la funzione di controllare automaticamente grandezze elettriche o non elettriche (vedere nota 7 del capitolo 90). La centralina deve pertanto essere classificata nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |
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8537 10 99 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 f) della sezione XVII e dal testo dei codici NC 8537, 8537 10 e 8537 10 99. La classificazione nella voce 8512 è esclusa in quanto la centralina non contiene apparecchi di segnalazione visiva o acustica, ma si limita ad azionare tali apparecchi. È esclusa anche la classificazione nella voce 9032 in quanto la centralina non svolge la funzione di controllare automaticamente grandezze elettriche o non elettriche (vedere nota 7 del capitolo 90). La centralina è progettata allo scopo di svolgere due o più funzioni complementari o alternative di cui ai codici NC 8537 10 91 e 8537 10 99. Svolge la funzione di unità di controllo della memoria programmabile utilizzata per il comando elettrico di apparecchi, ad esempio bloccare o sbloccare le porte del veicolo e accendere il motore (vedere anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8537, punto 3, e le note esplicative della nomenclatura combinata alla sottovoce 8537 10 91). Svolge inoltre la funzione di comando elettrico dell’attivazione di dispositivi di segnalazione, ad esempio le funzioni di controllo per l’accesso senza chiave, inclusa la segnalazione acustica quando la chiave elettronica non si trova più nel veicolo. Poiché entrambe le funzioni sono ugualmente importanti per il funzionamento della centralina, non è possibile determinare quella principale. La centralina deve pertanto essere classificata nel codice NC 8537 10 99 fra gli altri quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando elettrico aventi una tensione inferiore o uguale a 1 000 V. |