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Document 32013R0645

Regolamento di esecuzione (UE) n. 645/2013 della Commissione, del 4 luglio 2013 , relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Spagna

GU L 187 del 6.7.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/645/oj

6.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 645/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2013

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonnare immatricolate in Spagna

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2) fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2013 da parte dei pescherecci e delle tonnare dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. Per le navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri e per le tonnare, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione almeno il contingente assegnato alle organizzazioni di produttori o ai gruppi di navi che praticano la pesca con un attrezzo analogo.

(3)

La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

(4)

In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa lo Stato membro o gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5)

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonnare immatricolate in Spagna sono esaurite.

(6)

In data 10, 12 e 19 giugno la Spagna ha informato la Commissione di aver imposto un fermo di pesca alle sue quattro tonnare dedite nel 2013 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dall'11 giugno per due tonnare, dal 12 giugno per una tonnara e dal 20 giugno per la tonnara rimanente; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dalle ore 00.00 del 20 giugno 2013.

(6)

Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Spagna, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, a decorrere dalle ore 00.00 del 20 giugno 2013, per le tonnare immatricolate in Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte delle tonnare immatricolate in Spagna è vietata a decorrere dalle ore 00.00 del 20 giugno 2013.

Il tonno rosso catturato a partire da tale data dalle suddette tonnare non può essere conservato a bordo, messo in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordato, trasferito, prelevato o sbarcato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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