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Document 32013R0336

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 336/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

    GU L 105 del 13.4.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/336/oj

    13.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 105/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 12 aprile 2013

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.

    (2)

    Il nome dell’autorità neozelandese figurante sui certificati di cattura convalidati dalla Nuova Zelanda cambierà a decorrere dal 1o marzo 2013.

    (3)

    Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (2)  GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


    ALLEGATO

    Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

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