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Document 32013R0215

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell' 11 marzo 2013 , che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

GU L 73 del 15.3.2013, p. 16–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/215/oj

15.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2013 DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2013

che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l’articolo 17,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   APERTURA

(1)

In data 22 febbraio 2012 la Commissione europea ("Commissione") annunciava, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) ("avviso di apertura"), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC").

(2)

Il procedimento antisovvenzioni era stato aperto a seguito di una denuncia presentata in data 9 gennaio 2012 da EUROFER ("il denunciante") per conto di produttori che rappresentano in questo caso più del 70 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni prodotti di acciaio a rivestimento organico. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di sovvenzione relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse causato, tale da giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Prima dell’apertura del procedimento e ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione notificava alle autorità cinesi (Government of the PRC, GoRPC) il ricevimento di una denuncia debitamente documentata nella quale si sosteneva che le importazioni sovvenzionate di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC stavano arrecando notevole pregiudizio all’industria dell’Unione. Il GoRPC veniva invitato a una serie di consultazioni per chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e giungere a una soluzione concordata. Il GoRPC accettava l’offerta delle consultazioni che si tennero poco dopo. Le consultazioni non sono tuttavia sfociate in una soluzione concordata. Sono state però prese nella debita considerazione una serie di osservazioni formulate dal GoRPC riguardo alle accuse contenute nella denuncia e riguardanti la mancanza di compensabilità dei programmi. Al termine delle consultazioni, il GoRPC ha formulato proprie osservazioni.

1.2.   PROCEDIMENTO ANTIDUMPING

(4)

In data 21 dicembre 2011 la Commissione europea annunciava con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.

(5)

In data 20 settembre 2012 la Commissione, con regolamento (CE) n. 845/2012 (4), istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della RPC.

(6)

Le analisi del pregiudizio, effettuate nell’ambito dell’inchiesta antisovvenzioni e della parallela inchiesta antidumping sono identiche, poiché la definizione di industria dell’Unione, i produttori rappresentativi dell’Unione e il periodo d’inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste. Per questo motivo le osservazioni riguardanti il pregiudizio avanzate in uno qualunque di questi procedimenti sono state prese in considerazione in entrambi i procedimenti.

1.3.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denuncianti, altri produttori dell’Unione noti, produttori esportatori nella RPC noti, importatori, commercianti, utenti, fornitori e associazioni notoriamente interessate nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(8)

Dato l’elevato numero di produttori esportatori, di produttori dell’Unione e di importatori non collegati, tutti i produttori esportatori noti e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire, come chiesto nell’avviso di apertura, le informazioni fondamentali sulle loro attività riguardanti il prodotto in esame durante il periodo compreso tra l’1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011. Tali informazioni sono state chieste ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base perché la Commissione potesse decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, per scegliere il campione. Sono state consultate anche le autorità della RPC.

(9)

19 produttori esportatori/gruppi di produttori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Con le informazioni ottenute dai produttori esportatori, la Commissione, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di base, proponeva inizialmente un campione di 3 produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori. Uno dei produttori esportatori facenti parte del campione ritirava tuttavia la propria collaborazione. Esso veniva perciò sostituito con il produttore esportatore successivo avente il più alto volume di vendite all’esportazione verso la Unione. Alla notifica della sostituzione, anche questo produttore esportatore ritirava la propria collaborazione.

(10)

Per non ritardare ulteriormente il procedimento, venne deciso di limitare il campione ai 2 gruppi di produttori esportatori aventi il volume di esportazioni verso l’Unione più elevato, vale a dire Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd (e società ad essa collegate) e Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd (e società ad essa collegate). Il campione di questi 2 gruppi di produttori esportatori serve da base per stabilire sia il livello di sovvenzione dei gruppi che il livello di sovvenzione dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

(11)

Riguardo ai produttori dell’Unione, la Commissione annunciava nell’avviso di apertura di aver scelto un campione provvisorio di produttori dell’Unione composto da 6 produttori dell’Unione noti alla Commissione come fabbricanti del prodotto simile, scelti in base ai volumi di vendita e di produzione, alle dimensioni e alla collocazione geografica nell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentano il 46 % della produzione dell’Unione e il 38 % delle sue vendite. L’avviso di apertura invitava anche le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sul campione provvisorio. Uno dei produttori dell’Unione preferiva non essere incluso nel campione e veniva perciò sostituito dal produttore successivo in ordine di grandezza.

(12)

5 importatori indipendenti fornivano le informazioni chieste e acconsentivano a essere inclusi nel campione. Dato il numero limitato di importatori, il campionamento è risultato superfluo.

(13)

La Commissione ha inviato questionari ai rappresentanti della RPC, ai 2 produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, ad altri 14 produttori esportatori della RPC che ne hanno fatto richiesta, a 6 fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione, a 5 importatori dell'Unione che hanno collaborato e agli utenti noti.

(14)

Hanno inviato risposte i rappresentanti della RPC, 9 produttori esportatori e imprese collegate della RPC, i 6 fabbricanti dell'Unione inseriti nel campione, 2 importatori non collegati e 10 utenti.

(15)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle seguenti autorità statali e società:

(a)

Governo della Repubblica popolare cinese

ministero del Commercio cinese, Beijing, Cina

(b)

Produttori UE

ArcelorMittal Belgium, Belgio e società collegata di vendita ArcelorMittal Flat Carbon Europe SA, Lussemburgo

ArcelorMittal Poland, Polonia

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania

Voestalpine Stahl GmbH e Voestalpine Stahl Service Center GmbH, Austria

Tata Steel Maubeuge SA (nota in precedenza come Myriad SA), Francia

Tata Steel UK Ltd, Regno Unito

(c)

Gruppi di produttori esportatori (e società collegate) della RPC

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd e società ad essa collegate: Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, Zhangjiagang Wanda Steel Strip Co., Ltd, Jiangsu Huasheng New Construction Materials Co. Ltd e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd;

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e la società ad essa collegata Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd;

(d)

Importatori dell’Unione

ThyssenKrupp Mannex, Germania

Macrometal, Amburgo, Germania

(16)

Successivamente, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della RPC ("divulgazione delle conclusioni definitive"). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.

(17)

Esaminate le osservazioni presentate dalle parti interessate, si è tenuto conto di quelle ritenute pertinenti.

1.4.   PERIODO DELL’INCHIESTA E PERIODO IN ESAME

(18)

L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l’1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 ("periodo d’inchiesta" o "PI"). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra l’1 gennaio 2008 e la fine del PI ("periodo considerato").

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   PRODOTTO IN ESAME

(19)

Nell’avviso di apertura, i prodotti oggetto dell’inchiesta sono alcuni prodotti d’acciaio a rivestimento organico (ARO), vale a dire prodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non (acciaio inossidabile escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da 2 fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima stabilizzante in materiale isolante ed esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco).

2.2.   RICHIESTE DI ESCLUSIONE DI PRODOTTI

(20)

L’Associazione siderurgica cinese (China Iron and Steel Association - CISA), 2 importatori e 2 utenti hanno proposto l’esclusione di 5 tipi di prodotto. Le richieste sono pervenute e sono state analizzate nel modo che segue:

2.2.1.   ARO CON RIVESTIMENTO METALLICO DI CROMO O STAGNO

(21)

Un utente di ARO ha chiesto di escludere dalla definizione del prodotto gli ARO con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno. L’inchiesta ha stabilito che il rivestimento metallico di cromo o stagno rende tale tipo di prodotto fisicamente e tecnicamente diverso dagli ARO in esame. Gli ARO muniti di substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno sono destinati quasi esclusivamente al condizionamento di alimenti e all’industria dei cablaggi. Anche l’industria dell’Unione ha precisato che non era sua intenzione includere nella presente inchiesta i suddetti tipi di prodotto. Per i motivi suddetti, gli ARO con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno vanno esclusi dalla definizione del prodotto.

2.2.2.   LAMIERE LAMINATE A CALDO CON STRATO DI FONDO (PRIMER) ORGANICO O INORGANICO

(22)

La richiesta è stata respinta in quanto questi prodotti non rientrano nei codici NC oggetto dell’inchiesta. La verniciatura o il rivestimento sono solo una protezione antiruggine e rientrano quindi nella voce NC 7208 e non nella voce NC 7210. Le lamiere laminate a caldo con strato di fondo (primer) organico o inorganico non sono comprese nella definizione del prodotto e non possono pertanto esserne escluse.

2.2.3.   ARO LO SPESSORE DEL CUI SUBSTRATO È COMPRESO TRA 0,6 E 2,0 MM

(23)

La CISA e 2 importatori hanno chiesto l’esclusione degli ARO, lo spessore del cui substrato fosse compreso tra 0,6 e 2,0 mm (pari al 5/10 % delle importazioni dalla Cina), sostenendo che esisteva un concorrenza diretta tra esportazioni cinesi e produzione dell’industria dell'Unione solo nel campo degli ARO con substrato dello spessore tra 0,25 e 0,6 mm.

(24)

La richiesta è stata respinta, perché sia gli esportatori cinesi che industria dell’Unione producono e vendono ARO con substrato dello spessore tra 0,6 e 2,0 mm; tali prodotti sono perciò chiaramente in concorrenza tra loro. Non è stato fornito alcun elemento che dimostri che l’ARO con substrato dello spessore di 0,6 mm non faccia concorrenza all’ARO con substrato di spessore inferiore a 0,6 mm e che pertanto quest’ultimo costituisca un tipo di prodotto diverso. Gli ARO con substrato di spessore inferiore o superiore a 0,6 mm hanno caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici e sono quindi lo stesso prodotto.

2.2.4.   ARO CON SUBSTRATO RIVESTITO IN LEGA DI ALLUMINIO E ZINCO

(25)

I 2 importatori hanno affermato che solo 4 fabbricanti dell'Unione hanno la licenza per produrre questo tipo di prodotto e che in realtà lo sta producendo una sola impresa. Essi sostengono inoltre che, per le sue caratteristiche, tale prodotto è diverso dall’ARO rivestito di zinco.

(26)

La richiesta è stata respinta perché i 2 tipi di prodotti sono intercambiabili, avendo usi sovrapponibili, e almeno 2 fabbricanti dell'Unione che hanno collaborato producevano il prodotto in esame durante il PI. Si noti che un solo produttore esportatore cinese che ha collaborato ha esportato tale tipo di prodotto verso l’Unione durante il PI.

2.2.5.   ARO CON SUBSTRATO RIVESTITO IN LEGA DI ZINCO

(27)

La richiesta è stata respinta poiché, contrariamente a quanto afferma un utente, tale prodotto è fabbricato e venduto in quantità significative da vari fabbricanti dell'Unione e ha sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e l’uso finale di altri tipi di ARO.

2.3.   RICHIESTA DI INCLUSIONE DI UN PRODOTTO

(28)

Un’associazione ha chiesto che l’ARO con rivestimento metallico di cromo o stagno, classificato ai codici TARIC 7210122010 e 7210500010, sia incluso nella definizione del prodotto. La richiesta è stata respinta in quanto tali codici non erano compresi nella denuncia iniziale e i prodotti contemplati da tali codici hanno caratteristiche fisiche e tecniche diverse da quelli oggetto della denuncia.

2.4.   PRODOTTO IN ESAME

(29)

Poiché è stato accettato di escludere l’ARO con rivestimento metallico di cromo o stagno, come indicato al considerando 21, il prodotto in esame è stato modificato di conseguenza.

(30)

Il prodotto in esame è perciò costituito da alcuni prodotti di acciaio a rivestimento organico (ARO), vale a dire prodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non (acciaio inossidabile escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da 2 fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti muniti di substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70, originari della RPC ("il prodotto in esame").

2.5.   PRODOTTO SIMILE

(31)

L’inchiesta ha dimostrato che gli ARO fabbricati e venduti nell’UE dall’industria UE, quelli fabbricati e venduti sul mercato interno della RPC e quelli importati nell’UE dalla RPC presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi finali fondamentali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(32)

Sia il GoRPC che i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione hanno risposto al questionario e hanno accettato ispezioni in loco per verificare le risposte.

(33)

Riguardo al GoRPC, analizzate le risposte al questionario, la Commissione ha inviato una lettera di richiamo e 2 lettere di preparazione all’ispezione. La Commissione ha lasciato al GoRPC un ampio margine di tempo per elaborare e presentare le proprie osservazioni ogni qualvolta ciò è stato richiesto e motivato. Di fatto, al GoRPC è stato prorogato il termine di risposta al questionario di 20 giorni (dando luogo a un termine possibile di 57 giorni per rispondere al questionario) e di 25 giorni per rispondere alla lettera di richiamo.

(34)

Nelle risposte al questionario, alle lettere di richiamo e in altre osservazioni di vario tipo, il GoRPC si è limitato a descrivere i regimi usati dai produttori esportatori inclusi nel campione, asserendo che non gli si poteva chiedere di rispondere a domande su supposti regimi di sovvenzione aperti anche a fabbricanti non inclusi nel campione o a quelli che non si erano manifestati.

(35)

La Commissione, pur respingendo rispettosamente tale approccio, ha spiegato al GoRPC che scopo del questionario ad esso inviato è permettere alla Commissione di ottenere informazioni sulle sovvenzioni alle industrie che producono ARO in Cina e stabilire in che misura le importazioni nell'Unione del prodotto in esame siano oggetto di sovvenzioni. La Commissione ha informato il GoRPC che è necessario conoscere l’ampiezza delle sovvenzioni per affrontare casi significativi di non collaborazione da parte di esportatori accusati di beneficiare di particolare regimi di sovvenzione, cui non sono ricorse società che collaborano o inserite nel campione, o eventuali domande di esame individuale da parte di produttori/esportatori che collaborano. Il GoRPC non ha tuttavia modificato la sua posizione né ha fornito informazioni sulla maggior parte degli altri regimi di sovvenzione accusati nella denuncia ma cui non sono ricorse le società facenti parte del campione.

(36)

Prima dell’ispezione in loco, il GoRPC chiedeva alla Commissione ulteriori informazioni scritte, in particolare un elenco di tutte le domande che avrebbe posto durante la visita e di tutte le amministrazioni statali che sarebbero state oggetto della visita in loco. La mancanza di tali elenchi sarebbe equivalsa, per il GoRPC, a "essere lasciato all’oscuro di ciò che avrebbe dovuto preparare o fornire durante l’ispezione" e che la lettera di preparazione all’ispezione "certamente non fornisce alcuna indicazione di ciò che la Commissione intende effettivamente verificare…".

(37)

La Commissione non ha potuto accedere alla richiesta del GoRPC. Si noti in proposito che la Commissione ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento di base. Al GoRPC era stata inviata una lettera di preparazione all’ispezione che confermava l’ordine del giorno (giorni e gruppi di regimi da discutere ogni giorno d’ispezione) e chiedeva la presenza delle autorità responsabili dei regimi interessati e dei funzionari che elaboravano le osservazioni inviate dal GoRPC. Prima dell’ispezione la Commissione spiegava inoltre che solo il GoRPC avrebbe potuto individuare le autorità responsabili dei regimi oggetto d’inchiesta e i funzionari più adatti a prendere parte all’ispezione e a rispondere alle domande. Riguardo all’elenco delle domande specifiche, la Commissione spiegava che esso non era previsto da norme unionali (né da norme OMC) e che l’inchiesta mirava a verificare le risposte del GoRPC al questionario e le relative osservazioni aggiuntive; l’ispezione si sarebbe pertanto attenuta alla struttura di tali documenti. La Commissione avrebbe anche cercato di ottenere e di chiarire altri dati necessari al procedimento in corso ma le domande precise in tal senso sarebbero dipese dalle risposte del GoRPC all’ispezione iniziale delle proprie risposte. Prima dell’ispezione il GoRPC veniva inoltre esplicitamente informato del fatto che rifiutare di fornire informazioni necessarie o di assistere l’autorità che effettua l’inchiesta, verificando informazioni e dati ritenuti necessari al procedimento, avrebbe compromesso gravemente lo svolgimento dell’inchiesta. Al GoRPC sono inoltre state ricordate le conseguenze di cui all’articolo 28 del regolamento di base.

(38)

Durante la visita di verifica in loco presso il ministero cinese del Commercio a Pechino, la Commissione si è adoperata per verificare le informazioni fornite sulla base dei documenti giustificativi utilizzati per elaborare le risposte del GoRPC, a norma delle disposizioni degli articoli 11 e 26 del regolamento di base. La Commissione è così giunta alla conclusione preliminare che la mancanza di informazioni e di documenti giustificativi non permetteva un’adeguata verifica delle risposte al questionario. Inoltre, alcune informazioni, sebbene esplicitamente richieste, non sono state affatto fornite e determinate domande non hanno ottenuto risposta alcuna. Il GoRPC è stato perciò informato delle conseguenze di una mancata collaborazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento base.

(39)

Il GoRPC sosteneva inoltre che la Commissione imponeva al GoRPC oneri eccessivi e, con il questionario e la successiva lettera di richiamo, chiedeva informazioni irrilevanti e non necessarie.

(40)

Sulle informazioni chieste, si noti che la Commissione ha chiesto solo informazioni sulle accuse formulate nella denuncia e ritenute necessarie per giungere a conclusioni fondate e che essa aveva mantenuto un atteggiamento coerente, chiedendo gli stessi dati e informazioni nello svolgimento dell’inchiesta e invitando il GoRPC a spiegare le risposte inviate e le loro implicazioni per i regimi oggetto d’inchiesta. In altre parole, la Commissione ha chiesto solo informazioni necessarie a valutare esistenza ed entità delle sovvenzioni al prodotto in esame in base ad altri regimi di sovvenzione di cui la denuncia sostiene la presenza. Esse avrebbero consentito di calcolare adeguatamente l’importo delle sovvenzioni concesse ai sensi degli altri regimi di sovvenzione oggetto d’inchiesta, aperti ai produttori esportatori che non hanno collaborato. Dato che né i rappresentanti della RPC né produttori esportatori che non hanno collaborato, hanno fornito informazioni atte a stabilire l’esistenza di altri regimi di sovvenzione a favore dei produttori esportatori che non hanno collaborato, la Commissione ha concluso, in base ai dati disponibili, che gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato potevano beneficiare degli altri presunti regimi di sovvenzione e ha calcolato, in base ai migliori dati disponibili, l’importo del vantaggio conferito tramite tali regimi.

3.2.   ESAME INDIVIDUALE ("EI")

(41)

2 produttori esportatori che collaborano all’inchiesta hanno chiesto l’EI ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base: si tratta di Union Steel China (Union Steel) e di Shenzhen Sino Master Steel Co. Ltd. Non è stato possibile concedere l’EI a entrambe le società: a causa dell’elevato numero dei presunti regimi di sovvenzioni e la lentezza di un’inchiesta antisovvenzioni, ciò sarebbe indebitamente oneroso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(42)

Union Steel aveva comunque già ottenuto l’EI durante la parallela inchiesta antidumping e per tale impresa è stato perciò calcolato un margine di pregiudizio individuale.

(43)

Poiché il GoRPC ha risposto solo sui regimi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione (cfr. considerando (34), è stato praticamente impossibile esaminare i regimi di sovvenzione di cui ha probabilmente beneficiato Union Steel. In base ai dati disponibili, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, a questa impresa è stato perciò attribuito il margine di sovvenzione delle altre società che collaborano.

3.3.   REGIMI SPECIFICI

(44)

In base alle informazioni contenute nella denuncia, la Commissione ha cercato informazioni sui regimi seguenti, accusati di comportare la concessione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:

(I)

Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore a quello che sarebbe adeguato (Less than Adequate Remuneration - LTAR)

fornitura di fattori di produzione a un prezzo LTAR: acciaio laminato a caldo e a freddo

attribuzione di diritti d’uso del territorio (land use rights – LUR) a un prezzo LTAR

programmi di fornitura dell’acqua a un prezzo LTAR

Programma di fornitura dell’energia elettrica a un prezzo LTAR

programma di fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua a un prezzo LTAR nella provincia di Jiangsu

fornitura di vari fattori di produzione a un prezzo LTAR

(II)

Prestiti e tassi di interesse agevolati all’industria degli ARO

(III)

Programmi di intervento sui titoli

Conversione di debiti in capitale azionario

Conferimenti di capitale

Rinuncia al versamento dei dividendi

(IV)

Imposta sul reddito e altre imposte dirette

politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo

agevolazioni fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali

Credito d’imposta sul reddito per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale

regimi fiscali agevolati per imprese operanti nelle alte e nelle nuove tecnologie

agevolazioni alle imposte sul reddito per imprese che impiegano risorse globali ("materie prime speciali")

Credito d’imposta per acquistare apparecchiature speciali

Regime d’imposta agevolata sul reddito per imprese aventi sede nella regione nordorientale

esenzione dall’imposta sul reddito per investimenti nel rinnovamento tecnologico interno

sconti fiscali locali di vario tipo (provincia dello Shandong, città di Chongqing, regione autonoma Guangxi Zhuang, agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle regioni centrali e occidentali)

Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

esenzione fiscale totale per i primi 2 anni e riduzione della metà per i 3 anni successivi per imprese "produttive"a partecipazione straniera (productive foreign-invested enterprises - FIE)

programmi di esenzione o riduzione dell’imposta locale per FIE "produttive"

credito d’imposta sul reddito per FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale

abbuoni d’imposta sul reddito per FIE situate in determinate zone geografiche

(V)

Regimi riguardanti le imposte indirette e i dazi sulle importazioni

Esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA per FIE e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature importate in settori industriali incoraggiati

Rimborsi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale

Detrazione dell’IVA sulle immobilizzazioni nella regione centrale

Altre agevolazioni fiscali per la città di Ma’anshan

(VI)

Programmi fondati su sussidi

Programma "Marchio cinese d’eccellenza nel mondo" (China World Top Brand programme).

programma "Marchi rinomati" (Famous Brands)

Fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave (State key technology project)

Programmi destinati ad abbassare le spese legali antidumping

(VII)

Acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione a un prezzo superiore a quello che sarebbe adeguato (higher than adequate remuneration - HTAR)

(VIII)

Altri programmi regionali

Sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New Area e nella Tianjin Economic and Technological Development Area

Programmi relativi alla regione nordorientale

Sussidi nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Jiangsu

Sussidi nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Hebei

(IX)

Sovvenzioni ad hoc segnalate nella denuncia

3.3.1.   FORNITURA DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN PREZZO INFERIORE A QUELLO CHE SAREBBE ADEGUATO (LTAR)

3.3.1.1.    Fornitura di acciaio laminato a caldo e a freddo, (hot-rolled steel/cold-rolled steel – HRS/CRS) a un prezzo LTAR

(45)

Secondo quanto denunciato, il GoRPC controlla una serie di industrie e di produzioni a monte in modo da fornire ai fabbricanti di ARO mezzi di produzione a prezzo favorevole. Con ciò, i fabbricanti di ARO ricevono sovvenzioni compensabili acquistando da imprese di Stato (IdS) HRS/CRS prodotto dallo Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato e, quindi, per le IdS, a un prezzo LTAR.

(46)

La Commissione ha chiesto al GoRPC informazioni dettagliate sulle IdS che forniscono HRS/CRS ai produttori esportatori cinesi di HRS/CRS per verificare le accuse contenute nella denuncia e stabilire se tali IdS siano enti pubblici. In particolare, la Commissione ha ampliato il questionario destinato al GoRPC di un’appendice B per le IdS, invitando il GoRPC a fornire le informazioni richieste. Nella lettera di richiamo la Commissione ha sollecitato nuovamente il GoRPC a fornire le informazioni chieste nell’appendice B, incoraggiandolo a coordinare le risposte delle IdS in questione.

(47)

Il GoRPC non ha tuttavia risposto a nessuna delle domande formulate nell’appendice B, omettendo anche di rispondere a quelle del questionario principale (sulla proprietà e sul controllo esercitati dal governo cinese sulle IdS nel settore dell’acciaio e sul suo ruolo nella riorganizzazione dell’industria siderurgica cinese). Invece di fornire le informazioni richieste, il GoRPC dichiarava nella sua risposta al questionario che i denuncianti non avevano potuto dimostrato che i fabbricanti di HRS/CRS fossero enti pubblici.

(48)

A causa della mancata collaborazione del GoRPC, la Commissione ha dovuto rivolgersi ad altre fonti d’informazione che fossero il più attendibili possibile. La Commissione ha informato il GoRPC di tale decisione. Nel valutare se le IdS che forniscono HRS/CRS ai produttori esportatori cinesi di ARO siano enti pubblici, la Commissione ha tenuto conto delle poche informazioni fornite dal GoRPC, delle informazioni contenute nella denuncia, delle informazioni fattuali pubblicamente accessibili emerse in altri procedimenti simili condotti da altre autorità inquirenti nonché di altre informazioni di pubblico dominio; le conclusioni della Commissione si basano su tutte le informazioni contenute nel fascicolo.

(a)   Le IdS che riforniscono i fabbricanti di ARO di acciaio laminato a caldo e a freddo sono enti pubblici

(49)

Secondo il denunciante, le IdS in Cina sono enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, paragrafo b), del regolamento di base che forniscono beni (HRS e CRS), a un prezzo inferiore a quello di mercato a fabbricanti di ARO, che così sono avvantaggiati.

(50)

L’organo di appello dell’OMC (Appellate Body - AB), nella sua relazione dal titolo United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China (5) ("La relazione AB") definiva "ente pubblico" è un organismo che "possiede, esercita o è investito di poteri governativi" (6). L’AB ritiene inoltre che gli enti pubblici siano anche caratterizzati "dall’esercizio di funzioni di governo" (performance of governmental functions) (7) che, "nel pertinente ordinamento giuridico dello Stato, andrebbero normalmente considerate parte della pratica governativa" (would ordinarily be considered part of governmental practice in the legal order of the relevant Member) (8).

(51)

Alla luce delle conclusioni dell’AB dell’OMC, emergono 2 questioni da analizzare e vale a dire (a) se le IdS in questione svolgano funzioni normalmente considerate pratiche governative in Cina e (b) in caso positivo, quando le svolgono, se esse esercitino poteri governativi.

(52)

Esiste innanzitutto un’ampia documentazione che dimostra come il GoRPC sia direttamente coinvolto nella gestione dell’economia. Il ruolo primario del governo cinese nell’economia è garantito dalla costituzione della Repubblica popolare cinese. L’articolo 7 della Costituzione recita: "L’economia di Stato è il settore dell’economia socialista che appartiene a tutto il popolo; essa è la forza trainante dell’economia nazionale. Lo stato garantisce il consolidamento e la crescita dell’economia dello Stato". Analogamente, l’articolo 15 della Costituzione recita: "Lo stato attua un’economia pianificata, sulla base della proprietà pubblica socialista". Anche la statuto del Partito comunista cinese impone il ruolo primario della proprietà pubblica: ad esempio il preambolo dello statuto del PCC recita: "Il partito deve preservare e migliorare il sistema economico di base, in cui la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante…". Anche i vari piani quinquennali, emanati dal Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (National Development and Reform Commission - NDRC) e adottati dalla massima autorità giuridica della Cina, il Consiglio di Stato, puntano a un saldo controllo del governo cinese sull’economia.

(53)

Riguardo all’industria siderurgica, le informazioni disponibili indicano che le IdS che producono HRS/CRS in Cina eseguono spesso funzioni governative, descritte, tra l’altro, nei piani settoriali per l’industria del ferro e dell’acciaio. Tali piani confermano che il GoRPC ha scelto partecipare in prima persona alla gestione e allo sviluppo dell’industria siderurgica in Cina e che il raggiungimento di tale obiettivo da parte delle IdS rientra perciò nella categoria "pratiche di governo". I piani fissano obiettivi e priorità per tutti gli operatori dell’industria siderurgica e indirizzano l’intero settore verso precisi risultati di produzione. In effetti, il GoRPC usa le IdS del settore siderurgico come longa manus dello Stato per realizzare gli obiettivi e i traguardi stabiliti nei piani.

(54)

Il decreto n. 35 della NDRC – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Policies for Development of Iron and Steel Industry) delinea, tra l’altro, una politica di riduzione delle imprese siderurgiche, fissa obiettivi di produzione per i primi 10 maggiori gruppi siderurgici sul mercato interno (articolo 3), vieta - riguardo alla capacità di produzione - nuove imprese associate nel settore siderurgico (articolo 10), fissa condizioni di accesso all’industria siderurgica a livello di attrezzature nonché gli indici economici e tecnici nei quali devono rientrare le imprese siderurgiche (articolo 12), fissa norme per cambiare la struttura organizzativa delle imprese del settore (articolo 20), per gestire gli investimenti (articoli 22, 23) e sulle condizioni di accesso al credito (articoli 25, 26), dà allo Stato il diritto di intervenire nell’acquisto delle materie prime (articolo 30).

(55)

Il 12o piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica riassume gli obiettivi fissati dal piano precedente, delinea la strategia di sviluppo e indica gli obiettivi per l’intera industria siderurgica. Analogamente al decreto n. 35, esso fissa obiettivi molto specifici sul livello di integrazione industriale (sezione III, capitolo III. punto 6), incoraggia taluni progetti e ne scoraggia altri (sezione IV, capitolo IV) e differenzia il sostegno all’industria siderurgica nelle varie province (sezione IV, capitolo IV), sostiene le imprese siderurgiche maggiori e affida un ruolo di primo piano alle maggiori IdS siderurgiche cinesi quali Bao Steel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, ecc. (9). Il piano prevede inoltre il rafforzamento della regolamentazione e della gestione dell’attuale attività di produzione delle imprese siderurgiche (sezione V, capitolo IV)

(56)

Anche la legge della RPC sui beni di proprietà dello Stato delle imprese impone alle IdS (o alle imprese partecipate dallo Stato, le cosiddette State-invested enterprises – SIE, anch’esse comprese in tale legge) di adottare e attuare le politiche industriali nazionali (10). Analogamente i Progetti di misure per il controllo e la gestione degli investimenti delle imprese centrali obbligano le IdS e le SIE a seguire i piani di sviluppo e le politiche industriali dello Stato (11). Le misure per la gestione dei piani strategici di sviluppo delle imprese centrali (Measures for the Administration of Development Strategies and Plans of Central Enterprises) impongono a tutte le IdS di elaborare un piano strategico di sviluppo che la Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e il controllo delle proprietà dello Stato (State-owned Asset Supervision and Administration Commission - SASAC) deve esaminare e approvare. Effettuando l’esame, e prima dell’approvazione, SASAC deve considerare tra l’altro se il piano sia in linea con il piano di sviluppo nazionale e le sue politiche industriali e se sia conforme all’orientamento strategico della configurazione e della struttura dell’economia di Stato (12).

(57)

Esempi concreti di attuazione delle misure descritte nei piani, come il trasferimento della Capital Steel Corporation (13) o le numerose fusioni tra imprese siderurgiche (14) dimostrano che i piani non sono solo documenti a carattere indicativo d’orientamento ma danno luogo a iniziative concrete di imprese siderurgiche di Stato orchestrate dal governo centrale (rappresentato dalla NDRC e dal Consiglio di Stato).

(58)

Le imprese coinvolte nei piani di sviluppo sopra descritti sono tenute a seguire e a tradurre in pratica tutte le azioni specifiche descritte nei considerando precedenti. Si deve perciò concludere che, dato tale diretto coinvolgimento del governo nella politica commerciale delle imprese siderurgiche di proprietà dello Stato, quest’ultime assumono funzioni governative a livello esecutivo tese a realizzare gli obiettivi fissati dai piani.

(59)

Assodato che le IdS svolgono funzioni governative, resta la domanda se, espletandole, esse esercitino poteri dello Stato. In proposito, è importante stabilire se sono controllate dallo Stato in misura significativa (15). Se questo è il caso, occorre provare, alla luce di tutti gli elementi di prova pertinenti, che le IdS sono il braccio esecutivo del governo e attuano effettivamente una politica definita nei piani sopra descritti.

(60)

L’esercizio di poteri governativi, più avanti descritti, indica che le IdS possiedono, esercitano o sono investite di poteri dello Stato. Tali poteri si esercitano, tra l’altro, tramite la proprietà statale, la regolamentazione amministrativa e il coinvolgimento della SASAC, i consigli di amministrazione, i piani di Stato.

(61)

Come già indicato sopra riguardo alla mancata collaborazione (considerando da 46 a 48), il GoRPC non ha fornito le informazioni richieste sulla struttura proprietaria dei fabbricanti di HRS e CRS in Cina. Insieme alla risposta al questionario, il GoRPC inviò un elenco di 54 società di cui esso era il principale azionista ma durante la visita di verifica sostenne che l’elenco non era corretta e comprendeva anche imprese private. Il GoRPC non corresse l’elenco né specificò quali società fossero di proprietà privata e quali di proprietà del GoRPC. A causa della mancata collaborazione, la Commissione ha dovuto esaminare altri elementi del fascicolo e altri dati pubblicamente accessibili.

(62)

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che i principali fabbricanti di HRS/CRS sono di proprietà dello Stato e in proposito ha presentato informazioni dettagliate nell’allegato 10 della denuncia (16). Anche altre informazioni di pubblico dominio (17) confermano che il GoRPC vanta titoli di proprietà su molti fabbricanti di HRS/CRS.

(63)

Tenendo conto di tutte le informazioni contenute nel fascicolo è ragionevole concludere che il GoRPC vanta titoli di proprietà significativi su numerosi fabbricanti cinesi di HRS/CRS.

(64)

SASAC svolge in quanto investitore attività di Stato e gestisce il patrimonio dello Stato sotto la supervisione di quest’ultimo. Si noti che, sebbene il GoRPC nella sua risposta al questionario e nelle successive osservazioni sostenga che SASAC non sia coinvolta nelle operazioni commerciali delle IdS e corrobori tale tesi riferendosi all’articolo 7 delle misure provvisorie per la gestione dei piani strategici di sviluppo delle imprese centrali (Interim Measures for the Administration of Development Strategies and Plans of Central Enterprises) (18), altri articoli della stessa legge e anche altri elementi del fascicolo (19) suggeriscono ben altro.

(65)

Di fatto, dalle risposte del GoRPC al questionario emerge che SASAC, autorizzata dal Consiglio di Stato, nomina a rimuove gli alti dirigenti delle imprese cui sovrintende e valuta le loro prestazioni servendosi di procedure giuridiche. Essa esercita anche pressioni sulle imprese che controlla perché mettano in pratica i principi guida e le relative politiche, effettua la gestione fondamentale dei beni delle imprese di proprietà dello Stato e, con attività di direzione e controllo, sorveglia che la gestione di tale patrimonio sia conforme alla legge.

(66)

SASAC è anche responsabile della retribuzione e della valutazione dei dirigenti delle IdS; inoltre, essa sceglie e decide i riconoscimenti e le sanzioni dei responsabili delle IdS (20). In definitiva, tutti i dati disponibili suggeriscono che la carriera dei dirigenti delle IdS dipendono da SASAC. Queste circostanze indicano chiaramente che SASAC esercita poteri dello Stato.

(67)

Anche la composizione dei consigli di amministrazione delle IdS dimostra l’elevato grado di controllo esercitato dal GoRPC su di esse. Dagli elementi raccolti nel fascicolo (21) risulta che numerosi membri di consigli di amministrazione e di vigilanza, detengono o hanno detenuto in passato funzioni governative e/o di partito e che la selezione è fortemente influenzata da autorità governative come SASAC o il Partito comunista cinese (PCC).

(68)

Le politiche, gli interessi e gli obiettivi del GoRPC nell’industria siderurgica sono fissati in vari piani governativi a livello sia centrale che decentrato. Le IdS sono tenute a seguire tali politiche (le imprese che non si adeguano sono infatti soggette a sanzioni) e, dai recenti atteggiamenti tenuti dalle principali IdS siderurgiche in Cina, si deduce che tali politiche sono rispettate e che le IdS siderurgiche lavorano per conseguire gli obiettivi fissati dai piani.

(69)

Secondo il 12o piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica solo "le imprese che si conformano alle politiche nazionali per l’industria siderurgica e alle norme e condizioni di produzione e funzionamento dell’industria siderurgica, avranno un ruolo di primo piano nelle attività di fusione e riorganizzazione." (22)

(70)

Numerosi piani a livello provinciale e locale menzionano anche singole IdS e fissano per esse obiettivi e finalità. Il denunciante ha inviato degli estratto di tali piani (23). Con il questionario e la lettera di richiamo, a fini di controllo e di chiarimento erano state chieste informazioni su tutti questi piani al GoRPC che ha però deciso di non fornirle. Si noti tuttavia che il GoRPC nel corso del procedimento non ha contestato la correttezza delle citazioni. Le imprese citate nei piani provinciali e locali ammettono del resto di cooperare con le autorità e descrivono in che modo esse agiscano o abbiano agito in passato per conformarsi ai piani (24).

(71)

Sebbene il GoRPC sostenga che alcuni di tali piani siano puramente indicativi, non vincolanti e a titolo d’orientamento, tale affermazione non è suffragata da altri elementi del fascicolo. Al contrario, molte leggi e regolamentari, di sicuro giuridicamente vincolanti (25), rendono obbligatori per le IdS i piani di sviluppo e le politiche industriali dello Stato.

(72)

È il GoRPC che formula obiettivi e finalità dell’industria siderurgica attraverso i piani quinquennali e altri documenti ufficiali analoghi; esso raggiunge tali obiettivi grazie alle funzioni e alle attività in essi descritte. Poiché tali piani e documenti sono formulate da servizi del governo cinese come il Consiglio nazionale o la NDRC (National Development and Reform Commission), le funzioni e le attività cui essi si riferiscono vanno considerate governative. Poiché, come sopra descritto, le IdS siderurgiche sono tenute ad attuare i piani e le politiche, esse si comportano come organi esecutivi del governo e, poiché lo Stato le controlla in misura significativa, esse esercitano in realtà un’autorità di governo.

(73)

Data la mancata collaborazione da parte del GoRPC, il raggio d’azione di organismi di tale tipo, detti "enti pubblici", non è stato pienamente definito. In ogni caso, ogni IdS di cui il governo abbia la maggioranza delle azioni o sia il principale azionista è un "ente pubblico". Organismi nei quali il governo non abbia alcuna partecipazione azionaria sono "enti privati". Ciò premesso, non è necessario tracciare una demarcazione tra enti pubblici e privati, perché nei considerando da 85 a 98, si dimostra che tutti gli enti privati nel settore dell’acciaio sono affidati e diretti dallo Stato per cui, ad ogni buon fine, si comportano da enti pubblici.

(b)   Vantaggio (enti pubblici)

(74)

Per valutare se esista un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, è necessario comparare i prezzi dell’HRS/CRS pagato dai produttori esportatori interessati al mercato di riferimento pertinente. La relazione dell’organo di appello (AB report) ha confermato che se il mercato del paese fornitore è falsato dal ruolo del governo, è consentito usare valori di riferimento esterni. La relazione osserva che "se lo Stato è il fornitore principale, è probabile che i prezzi siano distorti ma è comunque necessaria un’analisi caso per caso" (26). L’AB precisa inoltre che: "… non stiamo suggerendo l’introduzione di una soglia oltre la quale il solo fatto che il governo sia il principale fornitore del mercato basta ad accertare una distorsione dei prezzi, ma è chiaro che, più dominante è il ruolo del governo sul mercato, maggiore è la probabilità che tale ruolo comporti una distorsione dei prezzi privati" (27). L’AB ha inoltre dichiarato che: "quando il governo è un fornitoresignificativo’, sono necessari elementi di prova su aspetti diversi dalla quota di mercato dello Stato, poiché il ruolo del governo come fornitore significativo non può di per sé provare la distorsione dei prezzi privati". La prima domanda cui occorre rispondere è perciò sapere se la quota del governo nella produzione di HRS/CRS in Cina sia predominante o semplicemente significativa.

(75)

La Commissione ha chiesto al GoRPC informazioni sul mercato degli HRS/CRS riguardanti le percentuali di HRS/CRS fabbricati dalle IdS e dalle imprese private; in proposito, il GoRPC non dato tuttavia alcuna informazione pertinente (28).

(76)

Per sapere su quale base sia stato accertato che almeno il 63 % degli HRS in Cina è fabbricato da IdS siderurgiche, la Commissione si è servita di utilizzato informazioni altrimenti disponibili (29). È importante notare che si è giunti a questa percentuale del 63 % di IdS in seguito ad analisi molto prudenti e che essa un assoluto valore minimo. Il fatto che molti dei presunti fornitori privati dichiarati dagli esportatori sembrano essere società commerciali (che possono aver acquistato prodotti da IdS), la mancata collaborazione del GoRPC - cfr. considerando da 46 a 48 - nonché le conclusioni di altre autorità inquirenti (cfr. nota 32) permettono di concludere che la percentuale effettiva di IdS sul mercato degli HRS è molto più elevata. Anche la forte presenza del GoRPC nel settore degli HRS (cfr. considerando da 85 a 94) limita le possibilità di manovra degli operatori privati.

(77)

Tenendo conto di quanto precede, si è accertato che le IdS sono predominanti nel mercato degli HRS in Cina. La predominanza delle IdS nel mercato degli HRS è tale che i produttori privati non hanno altra scelta se non quella di allineare i loro prezzi a quelli delle IdS, come qui di seguito dimostrato.

(78)

La percentuale di IdS citata dai produttori esportatori cinesi riguardo ai CRS (18 %), è molto inferiore a quella indicata per gli HRS ed è comunque contraddetta da altre informazioni (cfr. considerando 79). Vista la mancata collaborazione del GoRPC, il fatto che molti dei presunti fornitori privati dichiarati dagli esportatori sembrano essere società commerciali (che possono aver acquistato prodotti da IdS) nonché i limiti alle attività commerciali degli operatori privati imposti dalla forte presenza del GoRPC in questo settore (cfr. considerando da 85 a 94) permettono di concludere (in parte grazie a dati disponibili - cfr. considerando 79 - ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base) che le IdS cinesi sono anche predominanti sul mercato dei CRS.

(79)

Questa conclusione è confermata anche dal World Steel Capacity Book, che contraddice la quota del 18 % citata dagli esportatori cinesi e indica che più del 70 % dell’intera capacità di produzione di CRS in Cina è di proprietà dello Stato (30).

(80)

La Commissione ha chiesto al GoRPC informazioni sui prezzi dell’HRS/CRS venduto sul mercato cinese dalle IdS e dalle imprese private. Nella risposta al questionario, il GoRPC non ha fornito tali informazioni. L’inchiesta sugli esportatori di ARO ha accertato che i prezzi pagati dai 4 produttori e/o gruppi esportatori durante il PI per HRS/CRS proveniente da fabbricanti privati di tale prodotto o da operatori commerciali erano costantemente molto vicini ai prezzi delle IdS (31). I dati osservati e la predominanza delle IdS in questo settore, dimostrano che il prezzo dei fornitori privati si adeguano effettivamente ai prezzi pagati alle IdS. Nel contratto esibito da un produttore esportatore presente nel campione per la fornitura di HRS acquistato da un fornitore privato esiste inoltre la condizione esplicita di collegare il prezzo a quello praticato dal fornitore IdS.

(81)

In base a tutte le informazioni contenute nel fascicolo è stato accertato che i prezzi dell’HRS/CRS venduto da IdS cinesi sono distorti dalla forte predominanza in Cina delle IdS sul mercato dell’HRS/CRS. I prezzi dell’HRS/CRS dei fornitori privati sono allineati sui prezzi delle IdS. Tenuto conto di ciò, si conclude che in Cina per l’HRS/CRS non esistono prezzi di mercato attendibili. Poiché in Cina non esistono "condizioni di mercato" sul mercato dell’HRS/CRS, la Commissione, ai sensi dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base, ha dovuto cercare un riferimento alternativo. Poiché l’intero mercato cinese soffre di tali distorsioni, è irrealistico aggiustare in modo ragionevole per la Cina costi e prezzi; analogamente, i prezzi all’importazione risultano falsati dalla predominanza delle IdS. Ai sensi dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, si è perciò cercato un riferimento esterno.

(82)

Il riferimento più adeguato sembra essere un parametro costruito in base ai prezzi del mercato mondiale dell’HRS/CRS regolarmente pubblicati in riviste specializzate sull’acciaio come Steel Business Briefing, MEPS e CRU.

(83)

Comparando i prezzi delle IdS a quelli del mercato di riferimento esterno al paese (costruito come indicato al considerando 103), è emerso che i primi erano ben inferiori a quelli del riferimento, a beneficio, quindi, dei produttori esportatori cinesi di ARO ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(c)   Specificità

(84)

Questo regime di sovvenzioni risulta specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, dato che l’HRS/CRS è usato in Cina solo in prodotti di poche industrie e aziende.

(d)   Ordini e ingiunzioni impartiti a fornitori privati

(85)

L’altra questione da affrontare era se i produttori privati di HRS/CRS, che non sono enti pubblici, ricevano pur sempre ordini o ingiunzioni dal GoRPC di fornire HRS/CRS ai fabbricanti di ARO, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(86)

Intanto, si è già accertato che il GoRPC si è dato la direttiva di fornire HRS/CRS al settore degli ARO, perché una serie di enti pubblici, che sono parte del governo, effettuano teli forniture e detengono una posizione predominante sul mercato che consente loro di offrire prezzi inferiori a quelli di mercato. A prescindere comunque dalla definizione di tali enti come "pubblici" o non, la stessa prova dimostra l’esistenza di una politica governativa di pesanti interferenze in questo campo. Occorre ora stabilire se tale politica si estenda ai fornitori privati.

(87)

Numerosi piani statali e documenti strategici sono disseminati di indicazioni da cui è possibile dedurre che i fabbricanti d’acciaio in Cina (IdS e imprese private) sono incentivati e sostenuti dal GoRPC. Da talune sezioni di tali documenti emerge l’esistenza di un legame diretto tra Stato e comportamento delle imprese siderurgiche private e, in numerosi occasioni, si osserva che le imprese siderurgiche traducono questa "direzione" in precise attività di messa in pratica delle raccomandazioni contenute nei piani.

(88)

Un esempio: il decreto n. 35 della NDRC – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Policies for Development of Iron and Steel Industry) incoraggia le imprese ad agire in un certo modo (32), fissa le condizioni degli investimenti e li subordina all’approvazione delle autorità (33), influenza la concorrenza per le risorse (34) e prevede anche sanzioni per le imprese che non si adeguano (35). Anche il 12o piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica influenza i comportamenti commerciali delle imprese siderurgiche e può perciò aver conseguenze sulla struttura dei costi e dei prezzi (36).

(89)

Il denunciante ha inviato inoltre, nell’allegato 24 della denuncia, una raccolta di estratti da vari documenti strategici emanati da organi governativi evidenziando il sostegno dato dal GoRPC all’industria siderurgica in generale o, in modo specifico, all’attività di rivestimento organico (37).

(90)

Inoltre, esistono dati di pubblico dominio da cui risulta che le imprese private agiscono adeguandosi ai vari piani e documenti strategici statali (38).

(91)

Il GoRPC ha adottato misure per scoraggiare l’esportazione di HRS/CRS: esso limita le esportazioni attraverso un complicato sistema di rimborso dell’IVA. In sostanza, l’HRS/CRS è soggetto al pagamento di una quota IVA del 17 %. L’IVA per la vendita sul mercato interno di ARO fabbricati a partire da CRS (a sua volta ottenuto da HRS) è rimborsabile al 13 % ma se l’impresa decide di esportare HRS/CRS l’IVA non viene rimborsata per nulla. Questo sistema fa sì che i fabbricanti privati di HRS/CRS non possano agire con libertà commerciale normale, ha l’effetto di aumentare l’offerta interna di HRS/CRS e inevitabilmente di deprimerne il prezzo sul mercato cinese. Pertanto, i fabbricanti privati di HRS/CRS (esattamente come le IdS) non possono operare in modo indipendente dalla politica del GoRPC.

(92)

Nella precedente sezione, relativa ai vantaggi degli enti pubblici, è stato assodato che, data la predominanza delle IdS siderurgiche nel mercato dell’HRS/CRS, i produttori privati di HRS/CRS non hanno altra scelta se non quella di allineare i loro prezzi a quelli delle IdS. In altri termini, essi non definiscono i prezzi ma li subiscono. Ciò è segno, un’altra volta, del fatto che i fabbricanti privati di HRS/CRS non possono essere indipendenti dalle azioni del GoRPC e di altri enti pubblici.

(93)

Ciò è confermato anche dalle informazioni fornite dai produttori esportatori cinesi che hanno compilato i questionari antisovvenzioni: questi dimostrano che i prezzi dei fornitori privati di HRS/CRS sono quasi allineati a quelli delle IdS. Nel contratto esibito da un produttore esportatore presente nel campione per la fornitura di HRS acquistato da un fornitore privato esiste inoltre la condizione esplicita di collegare il prezzo a quello praticato dal fornitore IdS.

(94)

Date le risultanze di cui sopra, vale a dire il fatto che i prezzi delle IdS sono inferiori a quelli di mercato, è chiaro che i prezzi dei fabbricanti privati, allineati a quelli delle IdS, sono anch’essi inferiori a quelli di mercato.

(e)   Contributi finanziari

(95)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base, si ha un contributo finanziario quando uno Stato: "ingiunga o ordini a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii) che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione;". L’AB dell’OMC ha interpretato il termine "ordine" (direction) in riferimento a situazioni in cui lo Stato esercita la sua autorità, quindi con un certo grado di obbligatorietà, attraverso un ente privato, e il termine "ingiunzione" (entrustment) in riferimento a situazioni in cui lo Stato dà una responsabilità a un ente privato (39). Inoltre, il panel dell’OMC sulle restrizioni alle esportazioni degli USA (40), ha istituito un test a 3 livelli sull’esistenza di un ordine e di una ingiunzione, che presuppone l’esistenza (a) di un’azione da parte dello Stato, che sia (b) indirizzata a determinate parti e (c) il cui obiettivo sia un compito o un dazio particolari (41).

(96)

Di conseguenza, l’inclusione di fornitori privati nella politica del GoRPC tesa a fornire HRS/CRS costituisce una "ingiunzione" e un "ordine" dello Stato su fornitori privati per i seguenti motivi:

 

"azione" dello Stato:

La "politica" del GoRPC (cfr. considerando 86), costituisce un’ "azione" o una serie di "azioni". La politica è attuata da enti pubblici (IdS) che sono predominanti sul mercato e che vendono a prezzi inferiori a quelli del mercato e per conto del GoRPC, grazie a piani e manipolando le restrizioni all’esportazione. L’effetto complessivo è che i fornitori privati sono effettivamente obbligati a seguire i prezzi degli enti pubblici inferiori a quelli di mercato.

 

"indirizzata a determinate parti":

La politica dello Stato (soprattutto, i piani e le restrizioni all’esportazione) si applicai a tutti i fabbricanti di HRS/CRS, sia statali che privati. In questo senso la politica è "indirizzata" a tutti i fabbricanti. Ciò è dimostrato dal fatto che i prezzi delle IdS e dei privati sono allineati e che i fornitori privati vendono a prezzi commercialmente irragionevoli.

 

"il cui obiettivo sia un compito o un dazio particolari":

obiettivo della politica dello Stato, come dimostrato dal livello dei prezzi in Cina, è offrire HRS/CRS a prezzi inferiori a quelli del mercato. Le azioni del GoRPC e delle IdS non lasciano ai fornitori privati altra scelta che quella di seguire le pratiche degli enti pubblici e ciò impone loro effettivamente un compito o un dazio particolari. La politica del GoRPC, soprattutto con i piani e la manipolazione dell’IVA, limita severamente la libertà dei fornitori privati da tale compito o dazio.

(97)

Tenuto conto di tutti i fattori di cui sopra, si può concludere che le restrizioni del GoRPC all’esportazione, la pianificazione dello Stato e la predominanza delle IdS limitano la libertà dei fornitori privati di HRS/CRS imponendo loro un comportamento non commerciale e l’accettazione di prezzi economicamente irragionevoli (inferiori a quelli di mercato), cosa che non farebbero in un mercato libero e aperto. Ciò conferma che la politica dello Stato tesa a fornire HRS/CRS (anche per il settore ARO) si estende anche a fornitori privati.

(98)

Dato quanto precede, le prove agli atti e altri dati pubblicamente disponibili inducono inoltre la Commissione a concludere che i fabbricanti privati di HRS/CRS in Cina ricevono ingiunzioni e ordini dal GoRPC, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base, per fornire determinati beni; essi agiscono con le stesse modalità delle IdS siderurgiche.

(f)   Vantaggi (fornitori privati)

(99)

La Commissione ha accertato che i fornitori privati di HRS/CRS si comportano in base alle ingiunzioni e agli ordini del GoRPC e l’inchiesta ha dimostrato che i prezzi dei fornitori privati di HRS/CRS sono allineati a quelli delle IdS (cfr. sezione precedente).

(100)

Tenuto conto di ciò, si conclude che quanto emerso riguardo ai benefici e alla specificità della fornitura di HRS/CRS a prezzi inferiori a quelli di mercato da parte delle IdS vale anche per la fornitura di HRS/CRS da parte di fornitori privati.

(g)   Risultati dell’inchiesta

(101)

2 produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di questo regime. Un produttore esportatore (Panhua Steel Group) ha tratto vantaggio dalla fornitura di HRS a un prezzo LTAR (less than adequate remuneration) e l’altro produttore esportatore (Huadong Steel Group) ha tratto vantaggio dalla fornitura di CRS a un prezzo LTAR.

(h)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(102)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Tali benefici sono calcolati sommando le differenze tra i valori effettivi di acquisto e i valori d’acquisto di HRS/CRS del mercato di riferimento appropriato. Il valore che ne risulta è stato quindi ripartito sul fatturato totale del produttore esportatore che ha collaborato durante il PI, in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata accordata in riferimento a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(103)

Poiché il mercato cinese dell’HRS/CRS è falsato, sono stati presi come fondamento su cui costruire i prezzi di riferimento dell’HRS/CRS i prezzi di tale prodotto ottenuti sul mercato mondiale. Partendo da varie riviste specializzate sull’acciaio (SBB e MEPS) sono stati scelti prezzi interni, al netto delle imposte, di 5 paesi/regioni (Europa, USA, Turchia, Giappone e Brasile). Per giungere al parametro rappresentativo di riferimento, la Commissione ha scelto il maggior mercato per ciascuna regione geografica, vale a dire Europa (UE), Nord America (USA), America latina (Brasile), Asia (Giappone) e Medio Oriente/Africa settentrionale (Turchia). Per ottenere i prezzi mensili di riferimento è stata fatta la media aritmetica dei prezzi medi mensili durante il PI di ciascuno dei 5 paesi/regioni. I 5 paesi/regioni scelti non erano caratterizzati dai prezzi più elevati durante il PI, sono tutti i membri dell’OMC, sono tra i 10 maggiori produttori di acciaio nel mondo e sono situati in diversi continenti. I prezzi di riferimento così calcolati sono perciò ritenuti ragionevoli e appropriati.

(104)

Il margine di sovvenzione di questo regime, emerso durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione, è pari al 23,02 % per il Huadong Group e del 27,63 % per il Panhua Group.

(105)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 25,37 %.

(106)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del campione che hanno collaborato, vale a dire all’32,44 %.

3.3.1.2.    Concessione di diritti d’uso del territorio a un prezzo LTAR

(a)   Introduzione

(107)

Il denunciante sostiene che non esiste alcun mercato fondiario funzionante in Cina e l’importo pagato dalle imprese per l’uso del territorio è inferiore al normale prezzo del mercato. Nella risposta al questionario antisovvenzioni, il GoRPC ha dichiarato che "secondo la legge della RPC sulla gestione del territorio, i terreni situati in quartieri urbani sono di proprietà dello Stato; i terreni situati nelle zone rurali e suburbane, salvo disposizione contraria dello Stato, sono di proprietà collettiva degli agricoltori". Il GoRPC ha dichiarato che non esiste un mercato fondiario basato su norme e sulla concorrenza e che i diritti fondiari devono essere pubblicamente negoziati secondo la legge sul mercato fondiario. Il GoRPC sostiene inoltre che le aree industriali e commerciali si possono ottenere, offrendo indennità compensative per tali usi, in gare aperte mediante offerte e aste concorrenziali. Il GoRPC non ha fornito dati sui prezzi effettivi per i diritti d’uso dei suoli, né sui prezzi minimi stabiliti dallo Stato, a suo tempo indicati nella risposta al questionario antisovvenzioni e durante la visita di verifica.

(108)

Durante l’ispezione, la Commissione ha chiesto al GoRPC di provare la sua affermazione secondo la quale tutte le aree industriali sono assegnate in Cina mediante offerte pubbliche di acquisto, quotazioni o aste. Il GoRPC non ha fornito tale prova durante l’ispezione ma in proposito ha fornito dati dopo di essa. Ciò che tuttavia emerge da tutti i dati è che su 13 transazioni sui diritti d’uso dei suoli riguardanti produttori esportatori inclusi nel campione solo 6 sono state oggetto di gare d’appalto o di procedura d’asta. Non è stata data alcuna informazione sulle aste/gare d’appalto come chiesto dalla Commissione e di fatto il prezzo finale pagato dall’impresa è sempre stato il prezzo arbitrariamente fissato dalle autorità locali.

(109)

La Commissione ha anche chiesto al GoRPC di prendere posizione su eventuali parametri di riferimento nell’ipotesi dell’inesistenza nella RPC di prezzi di mercato per i terreni. Sebbene, quando venne inviato il questionario al GoRPC, ciò fosse solo un’ipotesi, e non una constatazione o conclusione, il GoRPC ha dichiarato l’ipotesi infondata e non ha fornito eventuali parametri di riferimento. Sulla supposta carenza denunciata, il GoRPC ha anche sottolineato che, da un lato, il denunciante sostiene l’inesistenza di un mercato fondiario in Cina e la necessità di ricorrere a un "parametro di riferimento esterno", ma, dall’altro, sostiene che le imprese statali ottengono terreni dallo Stato a condizioni vantaggiose rispetto alle imprese private, suggerendo che, se si deve usare un qualche parametro di riferimento, questo dovrebbe basarsi sui prezzi pagati da industrie cinesi "non favorite", senza tuttavia dare indicazioni su tali prezzi. Si noti in proposito che il denunciante ha sostenuto che il mercato dei diritti d’uso del territorio in Cina era del tutto distorto nel suo complesso e che tanto le IdS quanto i fabbricanti privati di ARO hanno ottenuto diritti d’uso dei suoli a prezzi LTAR.

(b)   Base giuridica

(110)

Le disposizioni sui diritti d’uso del territorio in Cina sono disciplinate dalla legge sull’amministrazione del territorio (Land Administration Law) della RPC e dalla legge sul regime giuridico della proprietà (Real Right Law) della RPC.

(c)   Attuazione pratica

(111)

Ai sensi dell’articolo 2 della legge sull’amministrazione del territorio, tutto il territorio è di proprietà dello Stato perché secondo la costituzione cinese e le relative disposizioni giuridiche, il territorio appartiene collettivamente al popolo cinese. Non può essere venduto nessun terreno ma è possibile assegnare diritti d’uso del suolo ai sensi di legge. Lo Stato può assegnarli attraverso offerta pubblica di acquisto, quotazione o asta.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(112)

I produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno fornito informazioni sul terreno da essi detenuto nonché sui contratti/certificati relativi ai diritti d’uso del suolo; il GoRPC non ha invece dato alcuna informazione sui prezzi chiesti per i diritti d’uso del suolo.

(113)

Come già detto, il GoRPC ha dichiarato che i diritti d’uso del suolo in Cina sono assegnati mediante offerta di acquisto, asta e appalti. Ciò è anche contemplato all’articolo 137 della Legge sul regime giuridico della proprietà della RPC (42).

(114)

L’ispezione effettuata sui produttori esportatori che hanno collaborato indica tuttavia che il sistema descritto dal GoRPC nella pratica non funziona sempre così. Ad esempio, come confermano funzionari dell’impresa Chongqing Wanda Steel Strip Co. Ltd. (appartenente a Panhua Group Co. Ltd), non è avvenuta alcuna di gara per l’acquisto da parte di tale impresa di 4 diritti d’uso del suolo su 6. Chongqing Wanda era l’unica partecipante e il prezzo finale da essa pagato è stato in realtà esattamente quello iniziale arbitrariamente fissato dal locale Ufficio per il territorio e le risorse (Land and Resources Bureau). Sugli altri 2 diritti d’uso del suolo non è avvenuta alcuna gara, ma ciò non è stato confermato né dall’impresa né dal GoRPC. In realtà, dai documenti presentati dal GoRPC dopo l’ispezione risulta che anche questi 2 diritti d’uso del suolo sono stati acquistati al prezzo fissato dal locale Ufficio per il territorio e le risorse. Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd (anch’essa appartenente a Panhua Group Co. Ltd) ha ottenuto 3 diritti d’uso del suolo mediante trasferimento da imprese private in cambio di azioni di Panhua Group Co. Ltd.

(115)

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd ha ottenuto 2 diritti d’uso del suolo dal locale Ufficio per il territorio e le risorse del distretto di Xiaoshan e 1 diritto da un’impresa privata. Non esistono prove di eventuali gare d’appalto o aste perché secondo il GoRPC le operazioni sui diritti d’uso del suolo acquistati prima dell’1 settembre 2006 non venivano confermate e di fatto il GoRPC non conferma né smentisce che tali operazioni siano state oggetto di appalti o aste.

(116)

L’andamento dell’inchiesta conferma che la situazione riguardo alla fornitura e all’acquisto di terreni in Cina è confusa, non trasparente e che spesso sono le autorità a fissare arbitrariamente i prezzi. Le autorità fissano i prezzi in base al Sistema di valutazione dei terreni urbani (Urban Land Evaluation System); questo dà istruzioni alle prime di usare, tra l’altro, anche il criterio di considerare la politica industriale nel fissare il prezzo delle aree industriali. Inoltre, almeno nel settore dell’acciaio, l’accesso a un’area industriale è limitato per legge alle sole aziende che applicano le politiche industriali stabilite dallo Stato (43).

(117)

Anche le informazioni indipendenti fornite dal denunciante suggeriscono che i terreni in Cina sono messi a disposizione a prezzi inferiori a quelli normali del mercato (44).

(e)   Conclusione

(118)

Di conseguenza, la concessione di diritti d’uso del suolo da parte del GoRPC deve essere considerata una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire una concessione di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come spiegato ai considerando 114 e 115, non esiste alcun mercato fondiario funzionante in Cina e l’uso di un valore di riferimento esterno dimostra che l’importo pagato per i diritti d’uso del suolo dagli esportatori che hanno collaborato è decisamente inferiore al normale prezzo di mercato. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base poiché l’accesso a un’area industriale è limitato per legge alle sole aziende che attuano le politiche industriali fissate dallo Stato, solo alcune transazioni sono soggette a gara d’appalto, i prezzi sono spesso fissati dalle autorità e le pratiche di governo in questo campo sono poco chiare e mancano di trasparenza.

(119)

Di conseguenza, la sovvenzione è considerata compensabile.

(f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(120)

Data la conclusione che i diritti d’uso del suolo in Cina non sono improntati al mercato, in tale paese non sembra esistere nessun valore di riferimento privato. In Cina, non è quindi praticabile un adeguamento dei costi o dei prezzi. Date le circostanze, si ritiene che in Cina non esista un mercato e per quantificare il vantaggio, ai sensi dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, si raccomanda di ricorrere a un valore di riferimento esterno. Poiché il GoRPC non ha collaborato né ha inoltrato proposte per fissare un valore di riferimento esterno, la Commissione per calcolare un valore di riferimento esterno adeguato, si è servita di +dati disponibili. A tal fine, si ritiene opportuno usare come riferimento adeguato le informazioni sul Territorio doganale separato (Separate Customs Territory) di Taiwan.

(121)

La Commissione ritiene che i prezzi fondiari di Taiwan offrano il miglior valore di sostituzione per le aree della Cina in cui operano i produttori esportatori che hanno collaborato. La maggior parte dei produttori esportatori ha sede nella parte orientale della Cina, in aree sviluppate ad alto reddito, in province ad alta densità di popolazione.

(122)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Tale vantaggio si calcola sottraendo l’importo pagato da ciascuna impresa per i diritti d’uso del suolo a quello che avrebbe dovuto normalmente pagare in base al valore di riferimento taiwanese.

(123)

Per effettuare il calcolo, la Commissione ha utilizzato il prezzo fondiario medio per metro quadro fissato a Taiwan, rettificato della svalutazione monetaria e dell’andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti d’uso del suolo. Le informazioni relative ai prezzi delle aree industriali sono state ricavate dal sito Internet del dipartimento industriale del ministero degli Affari economici (Industrial Bureau of the Ministry of Economic affairs) di Taiwan. La svalutazione monetaria e l’andamento del PIL di Taiwan sono stati calcolati in base al tasso d’inflazione e all’andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan pubblicati dal FMI in World Economic Outlook, 2011. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato al PI secondo la normale durata in Cina dei diritti d’uso del suolo nel caso di un’area industriale, vale a dire 50 anni. Tale importo è quindi stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il PI, poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(124)

Il margine di sovvenzione stabilito riguardo a questo regime durante il PI per i produttori esportatori che hanno collaborato è pari allo 0,34 % per il Huadong Group e all’1,12 % per il Panhua Group.

(125)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 0,73 %.

(126)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del campione che hanno collaborato, vale a direall’1,36 %.

3.3.1.3.    Programma di fornitura dell’acqua a un prezzo LTAR

(a)   Introduzione

(127)

Secondo la denuncia, i prezzi dell’acqua in Cina sono decisi dalle sole autorità pubbliche e la struttura dei prezzi è fissata in funzione delle macropolitiche industriali. Essa dichiarava inoltre che i prezzi dell’acqua erano diversi a seconda dei vari territori e che esisteva anche una differenziazione da impresa a impresa delle aliquote di accisa applicabili. Per la denuncia era probabile che fabbricanti di ARO avessero beneficiato di prezzi LTAR dell’acqua, conformemente alla politica tesa a incoraggiare prodotti in acciaio ad alto valore aggiunto.

(128)

Il mercato della fornitura dell’acqua in Cina è gestito dalla NDRC, dal ministero delle Risorse idriche e dal ministero dell’Ambiente. Esso è tuttora ampiamente dominato da IdS locali, anche se l’ingresso di compagnie d’investimento estere in alcuni progetti di approvvigionamento idrico di alcune città ha interrotto il monopolio dei fornitori di Stato. Il GoRPC non è stato comunque in grado di fornire dati dettagliati sui fornitori idrici, né sulle aree coperte né sui volumi forniti (cfr. considerando 129), ma si è limitato a un elenco di fornitori idrici nelle zone dei produttori esportatori inseriti nel campione.

(129)

Riguardo alla fissazione dei prezzi dell’acqua, la NDRC fissa i prezzi principali e le autorità locali fissano quelli locali, previa audizione mirante a perseguire un uso sostenibile delle risorse idriche. I prezzi coprono i costi e un ragionevole profitto per i fornitori d’acqua locali. Il GoRPC ha inviato il pertinente listino dei prezzi applicabili nei comuni in cui avevano sede i produttori esportatori di ARO inseriti nel campione. È stato chiarito che i vari prezzi comunali si applicano a tutti gli utenti industriali in modo uniforme, senza variare a seconda dell’impresa o dell’utente.

(b)   Risultati dell’inchiesta

(130)

L’inchiesta ha confermato che la NDRC fissa il prezzo base dell’acqua e che le autorità amministrative per i prezzi municipali fissano quelli di ciascun comune in base a vari parametri (come costi di distribuzione, utili e ragionevole eccedenza). Al prezzo dell’acqua va aggiunto un canone per "trattamento di depurazione" anch’esso fissato a livello comunale.

(131)

Mentre il prezzo di base dell’acqua, il canone per la depurazione e altri eventuali soprattasse locali sono uniformemente applicabili a tutti gli utenti di una stessa categoria, si è constatato che uno dei 2 esportatori inclusi nel campione, Zhejiang Huadong Group, non ha pagato la depurazione.

(132)

L’esportatore ha asserito di versare il corrispondente canone come importo forfettario all’Ufficio per la protezione dell’ambiente. Tuttavia, si ritiene che tale versamento non sia avvenuto al posto del canone per la depurazione, per le seguenti 3 ragioni: (1) il documento ufficiale parla di canone per "emissioni di acque reflue" e non di canone per "trattamento di depurazione"; (2) il pagamento non è proporzionale all’effettivo consumo di acqua; (3) l’importo totale versato è piuttosto ridotto rispetto all’importo effettivo che si sarebbe dovuto pagare se il canone per la depurazione fosse stato pagato in base al consumo effettivo di acqua.

(c)   Contributi finanziari

(133)

Zhejiang Huadong Group ha ottenuto un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base, dato che lo Stato eroga acqua attraverso le società pubbliche locali di approvvigionamento idrico (vale a dire, Hangzhou Xiaoshan Water Supply Co. Ltd.). Ai sensi del regolamento di base, ciò costituisce un contributo finanziario dello Stato in forma di fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali. Lo si può anche considerare una rinuncia a entrate dovute allo Stato, in quanto un ente pubblico non ha riscosso entrate altrimenti dovute ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

(d)   Benefici

(134)

Huadong Steel Group ha ottenuto un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto lo Stato ha fornito acqua a un prezzo LTAR. È stato accertato che per l’approvvigionamento idrico questo esportatore non ha pagato il prezzo intero di norma applicabile alla categoria di utenti cui appartiene, dato che la componente "canone per trattamento di depurazione" del prezzo dell’acqua non è stato pagato.

(e)   Specificità

(135)

La sovvenzione nella forma di fornitura d’acqua per uno degli esportatori che hanno collaborato è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, in quanto nessuna impresa può derogare al canone per la depurazione. Anche se non esistono norme legislative che limitino la sovvenzione a certe aziende, la possibilità che una determinata impresa che fabbrica il prodotto in esame possa ottenere acqua a un prezzo LTAR oltre all’apparente discrezionalità conferita alle autorità locali di rinunciare a parte del prezzo che normalmente dovrebbero riscuotere per l’acqua, rende la sovvenzione - di fatto - specifica. La Commissione non ha potuto raccogliere ulteriori elementi di prova sul modo in cui tale canone non è stato riscosso poiché il produttore esportatore non ha potuto fornirli.

(f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(136)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Si considera che tale beneficio corrisponda all’importo del canone per trattamento di depurazione non pagato per l’acqua consumata durante il PI. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI, poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(137)

Zhejiang Huadong Group ha beneficiato del mancato pagamento del canone per trattamento di depurazione. Il margine di sovvenzione stabilito per tale impresa è pari allo 0,01 %.

(138)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 0,01 %.

(139)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per le imprese incluse nel campione che hanno collaborato, vale a direallo 0,01 %.

3.3.1.4.    Programma di fornitura dell’energia elettrica a un prezzo LTAR

(a)   Introduzione

(140)

La denuncia sosteneva che il GoRPC aveva fornito elettricità a un prezzo LTAR tramite tassi agevolati. In particolare, essa sosteneva che erano stati fissati prezzi dell’elettricità diversi a seconda delle province e che le tariffe preferenziali venivano usate come strumento per promuovere una politica industriale tesa a incoraggiare prodotti in acciaio ad alto valore aggiunto e a scoraggiare produzioni obsolete.

(141)

La regolamentazione e la fissazione dei prezzi del mercato dell’energia elettrica in Cina è di competenza della NDRC. Le reti interprovinciali e provinciali sono gestite da due fornitori statali: La State Grid Corporation of China e la China Southern Power Grid Corporation. I fornitori di energia elettrica a livello comunale sono filiali delle suddette imprese. Grazie ad alcuni progetti pilota, è in procinto di essere introdotto in Cina un meccanismo di concorrenza, ma il suo impatto è per ora ancora trascurabile.

(142)

I prezzi dell’energia elettrica sono fissati dalla NDRC in base a una procedura che prevede indagini sui costi, consulenze di esperti, audizioni pubbliche, determinazione e pubblicazione del prezzo finale. La NDRC pubblica i prezzi praticabili in ciascuna provincia in appositi avvisi; gli uffici locali dei prezzi pubblicano poi un avviso corrispondente a livello locale che adotta i prezzi decisi dalla centrale della NDRC. Il prezzo finale copre le spese di acquisto, i costi di trasmissione e delle perdite nonché le imposte addizionali statali. I prezzi sono differenziati per provincia a seconda della situazione locale e degli obiettivi perseguiti dalle varie province. I prezzi sono fissati a seconda delle varie categorie di utenti finali (come utenze private o industriali). Esiste un’altra differenza di prezzo tra i vari utenti industriali a seconda che essi perseguano le politiche industriali stabilite dal GoRPC, elencate nella decisione n. 40 (2005) della NDRC (cfr. spiegazioni aggiuntive al considerando 182). Gli utenti che, secondo il catalogo della NDRC, rientrano tra le imprese "incoraggiate" pagano il prezzo di base dell’elettricità, mentre quelli che rientrano tra le imprese "obsolete" o "vietate" pagano oltre al prezzo di base anche una sovrattassa. Utenti che non rientrano in nessuna delle categorie del catalogo, fanno parte della categoria generica delle imprese"permesse" e pagano anch’essi il prezzo di base senza sovrattassa. I fabbricanti di ARO rientrano solitamente nella categoria delle imprese "incoraggiate" ai sensi della decisione n. 40 della NDRC.

(b)   Mancata collaborazione

(143)

La Commissione ha chiesto al GoRPC di illustrarle il quadro normativo del mercato e della formazione dei prezzi dell’elettricità e il ruolo che in esso hanno gli organi o gli enti pertinenti. Il GoRPC non ha presentato l’intera gamma delle decisioni relative alla fissazione dei prezzi prese dalla NDRC e dagli uffici locali dei prezzi, né riguardo ai produttori esportatori non inseriti nel campione né riguardo a quelli inseriti nel campione. Il GoRPC ha anche omesso di indicare con precisione il ruolo della NDRC e degli uffici locali dei prezzi nella fissazione di quest’ultimi. La Commissione ha informato il GoRPC di queste carenze, riguardanti i produttori esportatori inseriti nel campione, nella lettera del 12 agosto 2012. Dalla visita d’ispezione è anche emerso che il GoRPC applicava un prezzo dell’elettricità errato a uno degli esportatori del campione che hanno collaborato.

(c)   Risultati dell’inchiesta

(144)

L’inchiesta ha confermato che è la NDRC a fissare i prezzi dell’energia elettrica applicabili nelle varie province. È stato accertato che l’ufficio locale dei prezzi è un organismo meramente esecutivo delle decisione presa a livello centrale dalla NDRC. Ciò è confermato anche dal fatto che la NDRC pubblica avvisi in cui fissa i prezzi da praticare di fatto in ciascuna provincia e che tali avvisi sono formalmente recepiti in avvisi locali dell’ufficio locale dei prezzi, che impone poi tali prezzi a livello locale. L’inchiesta ha anche accertato che in base a determinati fattori, come il perseguimento di obiettivi di politica industriale stabiliti dalle amministrazioni centrali e locali nei piani quinquennali e settoriali, vengono fissati prezzi dell’elettricità diversi a seconda dei settori, delle provincie e dei comuni.

(145)

Dall’inchiesta sugli esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato è emerso che uno di essi, Chongqing Wanda Steel Strip (CWSS), ha beneficiato di un prezzo dell’elettricità inferiore a quello in genere applicato ai grandi utenti industriali. È stato accertato che, nel territorio specifico in cui ha sede tale esportatore, una sottocategoria di determinati utenti industriali, tra cui quelli che producono il prodotto in esame, aveva diritto a questo sconto.

(d)   Contributi finanziari

(146)

Uno degli esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato (CWSS) ha ricevuto un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento di base, avendogli il governo erogato energia elettrica attraverso la locale società pubblica di distribuzione dell’elettricità. Ai sensi del regolamento di base, ciò costituisce un contributo finanziario dello Stato in forma di fornitura di beni diversi dalle infrastrutture generali.

(e)   Benefici

(147)

CWSS ha ottenuto un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto lo Stato ha fornito elettricità a un prezzo LTAR. È stato accertato che questo esportatore aveva diritto a un prezzo inferiore a quello generalmente applicabile ad altri grandi utenti industriali.

(f)   Specificità

(148)

La sovvenzione in forma di fornitura di energia elettrica a un esportatore che ha collaborato è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base. Il prezzo inferiore è fissato nel pertinente avviso della NDRC e inserito in quello pubblicato dall’ufficio locale dei prezzi: vale a dire, esso è imposto da un’autorità centrale e gestito a livello locale. Il prezzo ridotto è concesso ad alcune imprese in determinati settori (soprattutto fabbricanti di ferroleghe in forni elettrici e di fertilizzanti) inclusi in una sottocategoria di utenti su vasta scala industriali. Il prezzo ridotto è perciò limitato de jure solo a imprese che rientrano in queste categorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

(149)

La sovvenzione è anche limitata a una determinata regione in quanto si applica solo nell’area geografica ben definita in cui ha sede il fabbricante. Tale area è "incoraggiata" ai sensi delle norme emanate dal governo centrale, vale a direla Circolare del Consiglio di Stato concernente varie politiche di sviluppo delle grandi regioni occidentali della Cina (Circular of the State Council Concerning Several Policies on Carrying out the Development of China’s Vast Western Regions)(cfr. per maggiori dettagli il considerando 233). La circolare menziona esplicitamente il meccanismo dei prezzi per la trasmissione e la fornitura dell’energia elettrica tra gli strumenti atti a conseguire lo sviluppo di alcuni settori. Poiché i prezzi dell’elettricità applicabili in questo settore sono stabiliti da un’autorità centrale, la sovvenzione è specifica anche su scala regionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

(g)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(150)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato calcolato sottraendo il prezzo effettivo pagato per kWh al prezzo che avrebbe dovuto essere pagato per kWh dai grandi utenti industriali e moltiplicando poi il risultato per la quantità di elettricità consumata durante il PI. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI, poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(151)

Un produttore esportatore che ha collaborato, incluso nel campione, che appartiene al gruppo di società Panhua (vale a dire CWSS) ha beneficiato di questo sconto sull’elettricità. Il margine di sovvenzione stabilito per Panhua Group è pari allo 0,14 %.

(152)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 0,07 %.

(153)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del campione che hanno collaborato, vale a direall’0,17 %.

3.3.1.5.    Fornitura di vari fattori di produzione a un prezzo LTAR

(154)

La denuncia elenca numerosi altri beni forniti dal GoRPC ai fabbricanti di ARO attraverso le sue IdS. In particolare, essa elenca numerose operazioni specifiche relative alla fornitura di vari prodotti a base d’acciaio fabbricati da IdS, tra cui concentrati di minerali di ferro, pellets, minerale sinterizzato, rottami, billetta, leghe e molti altri. La denuncia ha evidenziato che il prezzo per la fornitura di tali beni è stato fissato in base a elementi e/o parametri di riferimento di vario tipo, con massimali o adeguamenti a seconda dei diversi beni e del fatto se l’operazione riguardava parti collegate.

(155)

Il GoRPC si è detto estraneo a tale programma per fabbricanti d’acciaio durante il PI. Mancando informazioni aggiuntive da parte del GoRPC sul programma in questione, le conclusioni della Commissione si fondano sulle informazioni disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(156)

Nella misura in cui i prezzi dei vari prodotti summenzionati non rispecchiano una remunerazione adeguata, questo programma è passibile di compensazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) e dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. La complessità delle varie operazioni di fornitura di tali beni e dei contratti che le regolano, sui quali il verbale del procedimento tace, non hanno tuttavia permesso alla Commissione di giungere a una conclusione definitiva su tale programma. La Commissione ha perciò deciso di cessare l’esame di questo programma.

3.3.2.   PRESTITI E TASSI DI INTERESSE AGEVOLATI ALL’INDUSTRIA DEGLI ARO

(a)   Introduzione

(157)

Il denunciante sostiene che i fabbricanti di ARO beneficiano dei bassi tassi di interesse (sovvenzionati) riscossi da banche commerciali appartenenti allo Stato e al governo, conformemente alla politica del GoRPC che sostiene e forza l’espansione dell’industria siderurgica cinese nel quadro dei piani quinquennali.

(b)   Mancata collaborazione e uso di dati disponibili

(158)

La Commissione ha chiesto al GoRPC informazioni sulla suddivisione dei prestiti concessi all’industria nel suo complesso e a quella interessata dal presente procedimento dalle banche di cui il GoRPC è il principale o il solo azionista, dalle banche di cui il GoRPC ha partecipazioni azionarie ma non è il principale azionista, dalle banche di cui il GoRPC non è azionista e dalle banche estere. Il GoRPC ha risposto di non conservare memoria degli importi e delle percentuali dei prestiti erogati dalle banche statali né degli importi dei prestiti concessi all’industria siderurgica. Il GoRPC non ha suggerito fonti alternative per queste informazioni.

(159)

La Commissione ha anche chiesto informazioni sulla partecipazione dello Stato al capitale di banche e istituti finanziari, ma il GoRPC non le ha fornite, sostenendo di non conservare tale contabilità. Anche se è improbabile che il GoRPC non conosca gli attivi di sua proprietà, si noti che, in base a informazioni pubblicamente disponibili (45)  (46), il GoRPC è azionista principale di molte delle maggiori banche insediate in Cina e che pertanto, come nel caso delle IdS che producono HRS/CRS, ha accesso agli statuti delle banche che di sicuro descrivono dettagliatamente le informazioni sulle partecipazioni azionarie. Si noti in proposito che ai sensi dell’articolo 61 della legge sulle banche commerciali [2003] le banche "devono inviare i bilanci, i conti perdite e profitti, gli altri rendiconti finanziari nonché le relazioni e i documenti statistici all’organo di regolamentazione bancaria del Consiglio di Stato e alla People’s Bank of China".

(160)

La Commissione ha inoltre chiesto informazioni (con un questionario specifico – Appendice A) sulla struttura del controllo statale sulle banche cinesi interessate e sul perseguimento di politiche o interessi dello Stato nell’industria siderurgica (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli degli azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti/amministratori, nazionalità degli azionisti/amministratori, politiche creditizie e valutazione del rischio rispetto ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato). Ma, nella risposta al questionario il GoRPC presentava una sola appendice A contenente alcune informazioni a carattere generale (desunte soprattutto da siti web delle banche). La maggior parte delle informazioni specifiche richieste nell’appendice A non è stato trasmessa. Ad alcune domande il GoRPC ha risposto dicendo di non disporre di tali dati in quel momento, ad altre ha risposto dando informazioni solo su alcune banche (sono stati forniti gli statuti di sole 8 banche). Nella lettera di richiamo, la Commissione ribadiva la sua richiesta, invitando il GoRPC a fornire tutte le informazioni chieste inizialmente nel questionario. Nella sua risposta alla lettera di richiamo, il GoRPC presentava alcune informazioni aggiuntive. Le risposte erano ancora molto incomplete e non sono state trasmesse molte delle informazioni chieste (come la percentuale di proprietà del governo nelle banche di proprietà statale, gli statuti di alcune banche elencate nel questionario, risposte complete alle domande dell’appendice A).

(161)

Nel questionario, nella lettera di richiamo e di nuovo durante l’ispezione in loco, la Commissione ha chiesto le circolari della People’s Bank of China (PBOC) relative all’espansione della politica dei tassi d’interesse sui prestiti degli istituti finanziari (YinFa [2003] No. 250 e YinFa [2004] No 251). La Commissione aveva appreso l’esistenza di tali circolari durante l’inchiesta precedente. Ma. invece di fornire le circolari, il GoRPC rinviava la Commissione al sito Web della PBOC per ottenere informazioni sulla politica dei tassi d’interesse sui prestiti degli istituti finanziari. In proposito, durante l’ispezione sono stati presentati 2 documenti che non erano altro che testi scaricati dal sito Web. Si noti che sul sito Web della PBOC non esiste il testo completo di nessuna circolare.

(162)

La Commissione ha chiesto anche la circolare della PBOC sulle modifiche dell’8 giugno 2012 da presentare durante l’ispezione in loco. Il GoRPC invece di fornire la circolare si limitava a informazioni solo generiche scaricate dal sito Web della PBOC relative all’adeguamento dei tassi d’interesse di riferimento.

(163)

La Commissione ha chiesto al GoRPC di fissare degli incontri con una precisa serie di banche per verificare le informazioni sui prestiti agevolati alle industrie degli ARO. Il GoRPC non ha tuttavia organizzato tali incontri, sostenendo di non poter intervenire presso le banche statali per organizzarli. Si noti anche che, nella lettera in preparazione dell’ispezione del 7 giugno 2012, la Commissione aveva spiegato di essere pronta a iniziare l’ispezione un giorno prima e di fatto concedeva un allungamento dei tempi dell’ispezione se il GoRPC avesse ritenuto che ciò avrebbe agevolato le banche nel fornire chiarimenti e spiegazioni sui prestiti agevolati. La Commissione ha quindi chiesto al GoRPC di confermare prima dell’ispezione la presenza delle banche in modo da fissare i necessari accordi con il gruppo che l’avrebbe effettuata. Nella sua lettera del 15 giugno 2012 il GoRPC dichiarava che avrebbe continuato a chiedere alle banche di collaborare ma di non poter costringerle a farlo. Alla fine, è stato solo durante il primo giorno dell’ispezione che il gruppo della Commissione è stato informato che il rappresentante della China Construction Bank era disponibile per le domande e le spiegazioni. Poiché la Commissione non ne era stata informata (benché specificatamente chiesto nella lettera di preparazione dell’ispezione) non è stato possibile affrontare questioni specifiche su contratti e sui prestiti ma solo questioni a carattere generale. In ogni caso, non veniva messa a disposizione alcuna documentazione illustrativa sulle dichiarazioni rese dal rappresentante della China Construction Bank, adducendo il motivo che tutti i documenti chiesti dalla Commissione sarebbero stati confidenziali e di carattere interno.

(164)

Il GoRPC è stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1 e 6, del regolamento di base. A causa della mancata di collaborazione, è stato necessario, oltre che considerare documenti del GoRPC forniti da altre parti, ricavare informazioni da fonti secondarie, come la denuncia e dati di pubblico dominio scaricati da Internet.

(c)   Risultati dell’inchiesta

(165)

Dall’inchiesta è anche emerso che il mercato finanziario cinese è caratterizzato dall’intervento pubblico: la maggior parte delle principali banche appartiene allo Stato. Le autorità cinesi hanno fornito informazioni solo assai scarse sulla partecipazione o la proprietà delle banche in Cina. Ma, come meglio illustrato di seguito, la Commissione ha raccolto una mole di informazioni disponibili per giungere a conclusioni rappresentative. Nell’analisi tesa ad accertare se le banche fossero enti cui è conferita o che esercitano un’autorità pubblica, la Commissione ha anche cercato informazioni non solo sulla proprietà statale delle banche, ma anche su altri elementi come la presenza dello Stato nei consigli di amministrazione, il controllo dello Stato sulle loro attività, il perseguimento di politiche o interessi statali, i tipi di statuto che tali enti disciplinano.

(166)

Dalle informazioni disponibili si è concluso che le banche di Stato in Cina detengono la quota più elevata del mercato e una posizione predominante sul mercato finanziario. Secondo la ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank (47), la quota delle banche di Stato supera probabilmente i 2/3 del mercato cinese. Sulla stessa questione, il Trade Policy Review of China dell’OMC rilevava che "l’elevato grado di proprietà statale rappresenta un’altra caratteristica degna di nota del settore finanziario in Cina" (48) e che "i mutamenti intervenuti nella struttura commerciale del settore bancario cinese, dominato da banche dello Stato, sono appena percettibili" (49). È opportuno sottolineare che le 5 maggiori banche commerciali di Stato (Agricultural Bank, Bank of China, Construction Bank of China, Bank of Communications e Industrial and Commercial Bank) rappresentano probabilmente oltre la metà del settore bancario cinese (50).

(167)

La Commissione ha anche chiesto informazioni sulla struttura del controllo statale di tali banche cinesi e sul perseguimento di politiche o interessi dello Stato nell’industria siderurgica (ad esempio, consigli di amministrazione e consigli degli azionisti, verbali delle assemblee degli azionisti e/o amministratori, nazionalità degli azionisti e/o amministratori, politiche creditizie e valutazione dei rischi rispetto ai prestiti erogati ai produttori esportatori che hanno collaborato). Ma, come rilevato al considerando 160, il GoRPC ha fornito informazioni solo molto limitate in proposito. La Commissione ha pertanto dovuto ricorrere alle informazioni disponibili. E, in base ai dati disponibili, ha concluso che tali banche sono controllate dallo Stato ed esercitano un’autorità pubblica in modo tale che i loro atti possono essere attribuiti allo Stato. I dati usati per giungere alle suddette conclusioni sono ricavati dalle informazioni fornite dal GoRPC, dalle relazioni annuali delle banche cinesi inviate al GoRPC o accessibili al pubblico, dalle informazioni contenute nella ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 da Deutsche Bank, dalla Policy review on China (2010 e 2012) dell’OMC, dal China 2030 World Bank Report, dalle informazioni inviate dai produttori esportatori che hanno collaborato e da quelle contenute nella denuncia. Quanto alle banche estere, fonti indipendenti stimano che queste rappresentino una parte minima del settore bancario cinese e che svolgano quindi un ruolo insignificante nel contesto dei prestiti; secondo alcune fonti, esse potrebbero rappresentare solo l’1 % del mercato cinese (51). Anche le informazioni accessibili al pubblico confermano che le banche cinesi, in particolare le grandi banche commerciali, si affidano ancora agli azionisti statali e allo Stato per aumentare il capitale in caso di insufficienza patrimoniale in seguito a espansione del credito (52).

(168)

La maggior parte delle banche che hanno erogato prestiti ai produttori esportatori che hanno collaborato sono di banche di proprietà dello Stato. In effetti, in base alle informazioni disponibili, è emerso che tra le banche esaminate almeno 14 su 17 appartengono allo Stato; tra esse compaiono le più importanti banche commerciali cinesi come Bank of China, China Construction Bank e Industrial and Commercial Bank of China. Quanto alle altre banche di Stato, la Commissione ha chiesto di nuovo le solite informazioni sul controllo statale e sul perseguimento di politiche o interessi pubblici nel campo dell’industria siderurgica. Su questi aspetti, non sono state fornite informazioni dettagliate. Si è pertanto concluso che le banche sono controllate dallo Stato e che esercitano l’autorità pubblica in maniera tale che i loro atti possono essere attribuiti allo Stato. Per questo, le banche commerciali di Stato cinesi devono essere considerate enti pubblici.

(169)

Un altro segno del coinvolgimento del GoRPC nel mercato finanziario cinese è il ruolo rivestito dalla PBOC nel fissare i limiti specifici per la determinazione e la fluttuazione dei tassi d’interesse. In effetti l’inchiesta ha dimostrato che la PBOC prevede norme specifiche per disciplinare le fluttuazioni dei tassi d’interesse in Cina. Secondo informazioni disponibili, tali norme sono stabilite dalla circolare n. 251 della PBOC sulla Questione dell’aggiustamento dei tassi di interesse sui depositi e sui prestiti – Yinfa (2004) (PBOC’s Circular on the Issues about the Adjusting Interest Rates on Deposits and Loans-Yinfa (2004) No 251) ("Circolare n. 251"). Le istituzioni finanziarie sono tenute ad offrire tassi di prestito compresi entro un determinato intervallo del tasso di interesse passivo di riferimento della PBOC. Per prestiti gestiti in modo commerciale ed erogati dalle banche commerciali e dalle banche di Stato demandate a dare attuazione alla politica del governo, non esiste alcun limite massimo per tale intervallo, ma solo un limite minimo. Esiste invece un limite massimo e un limite minimo nell’intervallo per le cooperative di credito urbano e per le cooperative di credito rurale. I tassi di interesse dei prestiti agevolati e dei prestiti disciplinati da specifiche normative del Consiglio di Stato non subiscono fluttuazioni verso l’alto. La Commissione ha chiesto al GoRPC di chiarire il contenuto e la formulazione della circolare n. 251 e della legislazione precedente (circolare n. 250 della PBOC riguardante l’espansione dell’intervallo di fluttuazione del tasso di interesse passivo per gli istituti finanziari – YinFa [2003]). Tuttavia, come indicato nei considerando 161 e 162, il GoRPC ha rifiutato di esibire tali circolari, il che ha impedito alla Commissione di verificare il loro contenuto e di chiedere spiegazioni. Poiché in proposito il GoRPC non ha fornito alcun dato che possa far pensare a un mutamento della situazione dal maggio 2011, allorché la Commissione concluse la sua inchiesta antisovvenzioni sulla carta fine patinata (53), è assodato che la PBOC influenza la fissazione dei tassi di interesse delle banche commerciali di Stato.

Non avendo il GoRPC fornito alcuna prova che la situazione constatata con l’inchiesta sulla carta fine patinata sia mutata, in base ai dati disponibili e agli altri elementi di cui sopra, si conclude che la situazione relativa al metodo che determina i tassi di interesse è restata immutata per tutto il PI.

(170)

La Commissione ha poi cercato di capire se anche alle banche commerciali private in Cina fossero stati dati ordini o ingiunzioni del GoRPC di fornire prestiti agevolati (sovvenzionati), ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base,ai fabbricanti di ARO.

(171)

Dato quanto premesso nella sezione precedente sulla partecipazione dello Stato al settore bancario (considerando da 165 a 169), è evidente che il GoRPC si è dotato di una politica tesa a fornire prestiti agevolati al settore dell’ARO, in quanto enti pubblici (le banche commerciali di Stato) (54) sono impegnati ad attuare tale politica e detengono una posizione dominante sul mercato che consente loro di offrire tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. Occorre ora stabilire se tale politica si estenda ai fornitori privati.

(172)

La legge sulle banche commerciali [2003] si applica indistintamente sia alle banche commerciali pubbliche che a quelle private. Ad esempio, l’articolo 38 della suddetta legge incarica tutte le banche commerciali (vale a dire anche quelle di proprietà privata) a "stabilire il tasso di interesse secondo il limite superiore e inferiore del tasso attivo previsto dalla PBOC", e l’articolo 34 della stessa legge incarica le banche commerciali a "svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e con lo spirito delle politiche industriali di Stato".

(173)

Anche il decreto n. 35 - Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Order No. 35 - Policies for the development of Iron and Steel Industry) e, in particolare, gli articoli 24 e 25 che limitano la concessione dei mutui alle sole imprese che attuano politiche nazionali di sviluppo dell’industria siderurgica, non distinguono tra banche commerciali statali e private.

(174)

Oltre a quanto sopra indicato (considerando 161 e 162), le circolari della PBOC sono vincolanti anche per le banche commerciali private.

(175)

Le precedenti citazioni da leggi e regolamenti che disciplinano il settore bancario dimostrano che la politica del GoRPC di fornire prestiti agevolati ai fabbricanti di ARO si estende anche alle banche commerciali private e in effetti il GoRPC le incarica di "svolgere la propria attività creditizia conformemente alle esigenze dell’economia nazionale e dello sviluppo sociale e con lo spirito delle politiche industriali di Stato" (55).

(176)

La Commissione ha chiesto informazioni al GoRPC al fine di esaminare in che modo le banche cinesi valutano i rischi di credito dei fabbricanti di ARO prima di decidere se erogarli e a quali condizioni. Nell’appendice A del questionario, la Commissione aveva chiesto informazioni sul modo in cui le banche consideravano i rischi di prestito, valutavano il merito di credito del mutuatario, quali premi di rischio chiedeva la banca alle varie imprese/industrie in Cina, quali fattori considerava la banca nel valutare la richiesta di credito, come descriveva la domanda di credito, il processo di approvazione, ecc. Tuttavia, né il GoRPC né le singole banche indicate nel questionario hanno fornito alcun documento al riguardo. Il GoRPC ha dato solo risposte generiche, non suffragate da elementi che provassero la presenza di una qualsiasi forma di valutazione del rischio di credito.

(177)

Anche la Commissione ha chiesto informazioni analoghe ai produttori esportatori che hanno collaborato e ha cercato di verificarle durante le ispezioni in loco dei produttori esportatori inseriti nel campione. Entrambi i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno risposto che le banche chiedevano alcuni documenti ed effettuavano qualche analisi del rischio di credito prima di concedere i prestiti. Essi non potevano tuttavia addurre alcun elemento di prova a sostegno delle loro affermazioni. Durante l’ispezione in loco, la Commissione ha chiesto prove del fatto che le banche chiedessero tali documenti o che le imprese li fornissero e qualsiasi tipo di relazione delle banche che documentasse l’analisi del rischio di credito effettuata. I gruppi di produttori esportatori non hanno però saputo fornire tale prova né fornire altre prove a sostegno di quanto essi affermino. Si noti inoltre che a nessuno dei gruppi di produttori esportatori del campione o a singole imprese all’interno di essi è stato attribuita una valutazione del credito.

(178)

Le informazioni relative alla valutazione del rischio di credito sono state ripetutamente chieste alle parti interessate e sono considerate essenziali tenuto anche conto i) delle conclusioni della relazione 2006 del FMI secondo cui la liberalizzazione bancaria in Cina è incompleta e il rischio di credito non adeguatamente considerato (56), ii) della relazione 2009 del FMI che evidenzia la mancata liberalizzazione dei tassi d’interesse in Cina (57), iii) della relazione per paese 2010 del FMI secondo cui il costo del capitale in Cina è relativamente basso, l’allocazione del credito è talvolta determinata da elementi diversi dal prezzo e l’elevato risparmio d’impresa è in parte legato ai bassi costi di vari fattori (come il capitale e il suolo) (58) e iv) dello Economic Survey of China 2010 dell’OCSE (59) e del documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico dell’OCSE sulle riforme del settore finanziario in Cina (60), secondo cui la proprietà degli istituti finanziari si caratterizza per il predominio dello Stato, ciò che solleva la questione se e in che misura le decisioni creditizie delle banche si basino su considerazioni puramente commerciali poiché tradizionalmente le banche sembrano rivestire il ruolo di agenzie statali collegate al governo.

(d)   Contributo finanziario

(179)

Considerati gli elementi di prova nel loro complesso, si è concluso che la maggior parte dei prestiti ai 2 gruppi di produttori esportatori del campione sono forniti da banche di Stato, che sono enti pubblici perché investite di autorità di governo e perché esercitano funzioni governative. Esistono ulteriori elementi di prova del fatto che le banche esercitano un’autorità pubblica effettiva, dato che, come spiegato al considerando 169, si assiste a un chiaro intervento dello Stato (vale a diredella PBOC) sul modo in cui le banche commerciali prendono decisioni sui tassi di interesse per prestiti concessi a imprese cinesi. In tali circostanze, le attività creditizie di questi enti sono direttamente attribuibili al governo. Il fatto che le banche esercitino un’autorità pubblica è confermato anche dal modo in cui il decreto n. 35 della NDRC - Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Order No. 35- Policies for the development of Iron and Steel Industry) (61), la Decision 40 e l’articolo 34 della legge sulle banche commerciali (Law on Commercial Banks) intervengono per adempiere alle politiche industriali dello Stato. Esistono inoltre numerosi indizi, suffragati da studi e relazioni oggettivi, sulla diffusione dell’intervento statale nel sistema finanziario cinese, come già spiegato al considerando 178. Infine, il GoRPC non ha fornito informazioni che avrebbero consentito una maggiore comprensione del rapporto tra le banche di Stato e governo, come spiegato ai considerando da 159 a 164.

Nel caso quindi di prestiti erogati da banche commerciali di Stato in Cina, la Commissione conclude che esiste nella fattispecie un contributo finanziario ai fabbricanti di ARO sotto forma di un trasferimento diretto di fondi statali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Inoltre, è anche dimostrato che sia le SOCB (state-owned commercial banks) che le banche private ricevono ordini o ingiunzioni dal governo e ciò significa pertanto che esiste un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.

(180)

Alla luce dell’esame di cui ai considerando da 170 a 175, è stato accertato che anche le banche private ricevono ordini o ingiunzioni dal GoRPC affinché forniscano prestiti ai fabbricanti di ARO; esiste perciò un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv), del regolamento di base.

(e)   Benefici

(181)

Esiste un vantaggio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, nella misura in cui i prestiti statali sono erogati a condizioni più favorevoli di quelle che il beneficiario potrebbe ottenere sul mercato. Poiché è stato accertato che i prestiti non statali in Cina non rappresentano un riferimento di mercato adeguato (essendo le banche private oggetto di ordini o ingiunzioni da parte del GoRPC), tale parametro è stato costruito secondo i metodi descritti ai considerando 191 e 192.

(f)   Specificità

(182)

L’industria siderurgica appartiene alla categoria "incoraggiata" ai sensi della decisione n. 40. La decisione n. 40 è un decreto del Consiglio di Stato, il più alto ente amministrativo della RPC, ed è quindi una decisione giuridicamente vincolante per gli altri enti pubblici ed operatori economici. Essa classifica i settori industriali in "progetti incoraggiati, limitati ed eliminati" e rappresenta un orientamento per la politica industriale che, con il "Catalogo con elenco", dimostra che il GoRPC porta avanti una politica tesa a incoraggiare e sostenere gruppi di imprese o settori industriali, come quello dell’ARO, classificato dal "Catalogo con elenco" tra le "industrie incoraggiate". Riguardo al numero di settori industriali elencati tra quelli "incoraggiati", si noti che questi rappresentano solo una parte dell’economia cinese. Solo a determinate attività in seno a questi settori incoraggiati è riconosciuto lo status di "incoraggiato". L’articolo 17 della decisione n. 40 stabilisce inoltre che i "progetti di investimenti incoraggiati" beneficiano di privilegi e incentivi specifici, tra cui di un sostegno finanziario. D’altro canto, sui "progetti limitati ed eliminati", la decisione n. 40 autorizza le autorità statali a intervenire direttamente per regolamentare il mercato. Di fatto, gli articoli 18 e 19 prevedono che l’autorità competente proibisca alle istituzioni finanziarie di erogare finanziamenti a tali "progetti limitati ed eliminati". Risulta da quanto sopra che la decisione n. 40 istituisce regole vincolanti per tutte le istituzioni economiche sotto forma di direttive sulla promozione e il sostegno alle industrie incoraggiate, tra cui rientra il settore dell’ARO.

(183)

Inoltre gli articoli 24 e 25 del decreto n. 35 della NDRC - Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica, limitano in particolare la concessione di prestiti alle sole imprese siderurgiche che rispettano pienamente le politiche di sviluppo dell’industria siderurgica.

(184)

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che anche altri piani e documenti incoraggiano e incaricano di dare sostegno finanziario all’industria siderurgica in generale e anche a specifiche zone geografiche della Cina, in particolare (62)  (63).

(185)

Tenuto conto di tutto quanto precede, è chiaro che le autorità consentono agli istituti finanziari di fornire prestiti agevolati solo a un numero limitato di imprese/settori industriali conformi alle politiche di sviluppo del GoRPC. In base agli elementi di prova disponibili e data la mancata collaborazione del GoRPC in questo campo, si conclude che le sovvenzioni in forma di prestiti agevolati non sono erogate a tutti e sono perciò specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le parti interessate non hanno poi fornito elementi di prova che facessero pensare a sovvenzioni basate su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(186)

Dall’inchiesta è emerso che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato dei prestiti agevolati durante il PI.

(g)   Conclusione

(187)

Di conseguenza, il finanziamento dell’industria dell’ARO deve essere considerata una sovvenzione.

(188)

Preso atto dell’esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, tale sovvenzione deve essere considerata compensabile.

(h)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(189)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Ai sensi dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l’importo pagato per il finanziamento pubblico dall’impresa beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa ottenibile sul mercato.

(190)

Come spiegato sopra (considerando da165 a 178), poiché i prestiti erogati dalle banche cinesi rispecchiano il pesante intervento statale nel settore bancario e non tengono conto dei tassi che verrebbero applicati in un mercato funzionante, è stato costruito un adeguato riferimento di mercato con il metodo indicato di seguito. A causa della mancata collaborazione del GoRPC, la Commissione, per fissare un adeguato tasso di interesse di riferimento, è anche ricorsa ai dati disponibili.

(191)

Nella definizione di un riferimento adeguato, si considera ragionevole applicare i tassi di interesse cinesi, corretti in modo da riflettere il normale rischio di mercato. In effetti, in un contesto in cui l’attuale stato finanziario degli esportatori è stato stabilito in un mercato distorto e in assenza di informazioni affidabili da parte delle banche cinesi sulla misurazione del rischio e sulla determinazione dei rating di credito, si ritiene necessario stimare l’affidabilità creditizia degli esportatori cinesi non sulla base del valore nominale, ma applicando una maggiorazione che tenga conto delle potenziali ripercussioni della distorsione del mercato cinese sulla loro situazione finanziaria.

(192)

In riferimento a quanto sopra, come illustrato ai considerando 160, 163 e 164, è stato chiesto sia al GoRPC che ai produttori esportatori che hanno collaborato di fornire informazioni sulle politiche creditizie delle banche cinesi e sulle modalità con cui erano stati accordati prestiti ai produttori esportatori. Nonostante le ripetute richieste, le parti non hanno fornito tali informazioni ed è stato anche rifiutato ogni accesso alle banche di proprietà dello Stato. Vista perciò questa mancata collaborazione e i dati nel complesso disponibili, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base, si ritiene appropriato ritenere che a tutte le aziende cinesi sarebbe stato accordato solo il grado più elevato delle obbligazioni di qualità creditizia inferiore (corrispondente al cosiddetto "Non-investment grade" - voto BB secondo Bloomberg) e aggiungere il premio di solito previsto per titoli obbligazionari emessi da aziende con tale rating al tasso di prestito standard della People’s Bank of China. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato calcolato a partire dal differenziale del tasso di interesse, espresso in percentuale, moltiplicato per l’importo insoluto del prestito, vale a direl’interesse non pagato durante il PI. Tale importo è stato quindi ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato.

(193)

Il margine di sovvenzione di questo regime, emerso durante il PI per i produttori esportatori inclusi nel campione, è pari allo 0,25 % per il gruppo di società Huadong e allo 0,89 % per il gruppo di società Panhua.

(194)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 0,58 %.

(195)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del campione che hanno collaborato, vale a direall’0,97 %.

3.3.3.   PROGRAMMI DI INTERVENTO SUI TITOLI

(196)

La denuncia lamenta poi una serie di presunti programmi di sovvenzione riguardanti i titoli in relazione a produttori esportatori che non sono stati scelti per il campione e/o che non hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione aveva chiesto al GoRPC di dare informazioni su questi programmi nei questionari iniziali e aggiuntivi e ha poi offerto al GoRPC ampie possibilità di fornire risposte su tali programmi. Il GoRPC ha deciso di rispondere su presunti programmi di sovvenzione solo limitatamente ai 2 produttori esportatori inseriti nel campione e ha confermato questa posizione per tutta la durata del procedimento.

(197)

Il notevole livello di mancata collaborazione a questo procedimento ha ostacolato la possibilità per la Commissione di acquisire conoscenze e atti sui programmi citati nella denuncia. La Commissione ha verificato che i produttori esportatori inclusi nel campione non sono ricorsi a questi programmi. La Commissione ha dovuto perciò accertare l’esistenza dei programmi di sovvenzione e stabilire il dazio residuo per tutti gli altri programmi sui quali il GoRPC non ha dato informazioni e ai quali i produttori esportatori inclusi nel campione non erano ammessi e che non hanno usato, in base agli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.3.3.1.    Conversione di debiti in capitale azionario

(a)   Descrizione

(198)

La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che nel 2000 vari fabbricanti d’acciaio erano stati coinvolti in operazioni di swap di debito contro capitale azionario, per un totale complessivo di RMB 62,5 miliardi di renminbi (RMB) di debiti. Si suppone che, facendo intervenire 4 società cinesi di gestione patrimoniale (Chinese Asset Management Companies - AMC), siano stati annullati debiti residui dovuti da IdS siderurgiche a banche commerciali di Stato (BCdS) cambiandoli in azioni ma senza obbedire a considerazioni di mercato. La denuncia sostiene inoltre che le AMC sono state appositamente fondate per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave - come quello siderurgico - e per ristrutturare i debiti delle IdS, tra l’altro tramite operazioni di swap su azioni. Poiché il GoRPC non ha fornito alcuna informazione su tale programma, la Commissione trae le proprie conclusioni in base alle informazioni disponibili nel fascicolo ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base (cfr. considerando da 33 a 35). Per lo stesso motivo, l’articolo 28 del regolamento di base è stato applicato ai programmi di conferimento di capitale e di non pagamento dei dividendi, descritti nei considerando da 204 a 215.

(b)   Risultati dell’inchiesta

(199)

Le conclusioni raggiunte su questo programma si basano sulle informazioni contenute nella denuncia. Le conversioni dei debiti in capitale azionario rappresentano un contributo finanziario in forma di conferimento di capitale e/o di prestito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o in forma di rinuncia a entrate per cancellazione o non restituzione di debiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Questo contributo finanziario è stato fornito dal governo attraverso enti pubblici coinvolti in tali operazioni, vale a dire 4 AMC e varie BCdS (cfr. considerando 168). Mancando qualsiasi collaborazione da parte del GoRPC, gli elementi di prova agli atti dimostrano che le AMC sono enti pubblici, in quanto appositamente istituite dal GoRPC per raccogliere ingenti prestiti in sofferenza in settori chiave - come quello siderurgico - e per ristrutturare i debiti delle IdS. Di conseguenza, si ritiene che esse esercitano un’autorità di governo.

(200)

Il denunciante ha inoltre fornito prove prima facie che dimostrano che l’enorme cancellazione del debito non era avvenuta in base a normali considerazioni commerciali, che il GoRPC non esaminato fatti come un normale investitore privato avrebbe fatto riguardo al congruo livello di rendimento prevedibile che gli swaps avrebbero generato nel tempo. La denuncia sosteneva al contrario che il GoRPC ha cambiato enormi quantità di debito in azioni per il rapporto attivo/passivo dei fabbricanti siderurgici e migliorare la loro competitività a prescindere da considerazioni commerciali che un investitore privato potrebbe fare. La Commissione, dopo attenta analisi delle informazioni contenute nella denuncia, e mancando altre informazioni nel dossier, ha perciò concluso che le misure conferiscono un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento di base.

(201)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, limitandosi solo a beneficiari selezionati partecipati dallo Stato, essendo l’assegnazione del finanziamento discrezionale e non esistendo criteri obiettivi. Si conclude perciò che questo programma rappresenta una sovvenzione compensabile per i produttori esportatori del prodotto in esame.

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(202)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è un vantaggio eccezionale pari all’importo complessivo dello swap debito contro azioni, vale a dire all’importo del debito condonato. Mancando altre informazioni da parte dal GoRPC per valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul PI in base al normale periodo di deprezzamento delle attività delle aziende beneficiarie. L’importo è stato corretto aggiungendovi gli interessi maturati nel periodo, per riflettere l’andamento del vantaggio nel tempo e determinare quindi l’intero vantaggio del beneficiario di tale regime. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sul livello di produzione del prodotto in esame durante il PI poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(203)

Il margine di sovvenzione così ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è pari all’0,05 %. Non è stato necessario calcolare il margine di sovvenzione per i produttori inseriti nel campione e per altri produttori che hanno collaborato per i motivi esposti ai considerando 196 e 197.

3.3.3.2.    Conferimenti di capitale

(a)   Descrizione

(204)

La denuncia sostiene che il GoRPC nel corso degli anni ha apportato alle imprese siderurgiche notevoli somme di denaro mediante conferimenti di capitale. Secondo la denuncia, il GoRPC (attraverso vari enti statali) ha acquistato azioni di imprese di cui era già il principale azionista, senza acquisirne i tipici diritti aggiuntivi. La denuncia illustra specifiche operazioni che interessano enti controllati dallo Stato, come China International Capital Corporation (CICC) e SASAC.

(b)   Risultati dell’inchiesta

(205)

Poiché il GoRPC non ha dato alcuna informazione su tale programma (cfr. considerando 196 e 197), le conclusioni su questo programma si basano sulle informazioni contenute nella denuncia, se sostenute da fonti adeguate. I conferimenti di capitale rappresentano un trasferimento diretto di fondi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Si tratta di contributi finanziari forniti dal governo attraverso enti pubblici che effettuano tali operazioni, come CICC e SASAC. La denuncia contiene prove specifiche su conferimenti di capitale a una IdS siderurgica in cui CICC ha agito da capofila nella sottoscrizione e ha gestito l’emissione delle azioni. Secondo le informazioni contenute nella denuncia, lo Stato detiene il 51 % di CICC ed è in definitiva controllata da SASAC, che anche nelle operazioni documentate nella denuncia ha agito da ente del GoRPC che controlla l’IdS siderurgica (per l’esame delle funzioni di SASAC,cfr. considerando da 64 a 66). Queste operazioni sono state pertanto svolte dal GoRPC attraverso enti pubblici ai sensi dell’articolo 2, lettera b) del regolamento di base e della relativa giurisprudenza dell’OMC.

(206)

Si ritiene che i conferimenti di capitale diano alle imprese beneficiarie un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a) del regolamento di base in quanto non rispondono alla normale prassi di investimento degli investitori privati. L’incoerenza di tali conferimenti di capitale con la prassi degli investitori privati è dettagliatamente documentata nella denuncia. Riguardo a queste specifiche operazioni, dalla denuncia emerge da un lato che l’IdS siderurgica ha pagato un prezzo sopravvalutato, non conforme a eque condizioni di mercato, per la quota che le spettava della nuova emissione azionaria e, dall’altro, che ha usato i fondi così raccolti per acquistare beni di proprietà dello Stato e investimenti azionari a prezzi inferiori a quelli di mercato. La denuncia dimostra inoltre che il GoRPC ha pagato lo stesso prezzo di altri investitori benché le sue azioni valessero, godendo di diritti e prospettive diversi rispetto a quelle vendute ad altri azionisti.

(207)

Tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, perché concesse a un numero limitato di beneficiari selezionati, partecipati dal governo. Si conclude perciò che questo programma rappresenta una sovvenzione compensabile per i produttori esportatori del prodotto in esame.

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(208)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo dei conferimenti di capitale. Mancando altre informazioni da parte dal GoRPC per valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito sul PI in base al normale periodo di deprezzamento delle attività delle aziende beneficiarie. L’importo è stato corretto aggiungendovi gli interessi maturati nel periodo, per riflettere l’andamento del vantaggio nel tempo e determinare quindi l’intero vantaggio del beneficiario di tale regime. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sull’intero livello di produzione del beneficiario durante il PI poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(209)

Il margine di sovvenzione così ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è pari all’0,08 %. Non è stato necessario calcolare il margine di sovvenzione per i produttori inseriti nel campione e per altri produttori che hanno collaborato per i motivi esposti ai considerando 196 e 197.

3.3.3.3.    Rinuncia al versamento dei dividendi

(a)   Descrizione

(210)

La denuncia sostiene che, secondo la politica del GoRPC, le IdS, comprese quelle che producono ARO, non devono versare dividendi al governo in quanto loro proprietario, nemmeno se raccolgono profitti. Di conseguenza, grazie al programma, le IdS siderurgiche sono in grado di finanziare massicci investimenti con i dividendi non distribuiti.

(b)   Risultati dell’inchiesta

(211)

Poiché il GoRPC non ha dato alcuna informazione sulla distribuzione dei dividendi da parte delle IdS siderurgiche (cfr. considerando 196 e 197), le conclusioni su questo programma si fondano sulle informazioni contenute nella denuncia, se sostenute da fonti adeguate. I dividendi non distribuiti vanno considerati un sussidio occulto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base o rinuncia a entrate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto il GoRPC non raccoglie dividendi che normalmente maturerebbero sulle azioni degli investitori privati. Queste sovvenzioni dissimulate sono elargite dal governo attraverso l’ente che detiene direttamente le azioni delle IdS siderurgiche, vale a dire proprio la SASAC. Dall’esame riguardante SASAC emerge che svolge funzioni governative (per i particolari, cfr. considerando da 64 a 66).

(212)

L’intero importo dei dividendi non versati conferisce alle IdS siderurgiche beneficiarie un vantaggio ai sensi dell’articolo 6, lettera a) del regolamento di base in quanto ciò non risponde alla normale prassi di investimento degli investitori privati che presuppone la distribuzione dei dividendi normalmente maturati sulle loro azioni. Per IdS parzialmente possedute da investitori privati, l’importo del vantaggio è pari all’importo di dividendi non versati distribuiti loro su base proporzionale.

(213)

Si tratta di sovvenzioni specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base perché concesse a un numero limitato di beneficiari selezionati, partecipati dal governo. Si conclude perciò che questo programma rappresenta una sovvenzione compensabile per i produttori esportatori del prodotto in esame.

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(214)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo dei dividendi non versati. Mancando altre informazioni sulla valutazione di questo vantaggio da parte dal GoRPC, la Commissione fonda le sue conclusioni su dati finanziari relativi ai beneficiari di pubblico dominio. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(215)

Il margine di sovvenzione così ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è pari all’1,36 %. Non è stato necessario calcolare il margine di sovvenzione per i produttori inseriti nel campione e per altri produttori che hanno collaborato per i motivi esposti ai considerando 196 e 197.

3.3.4.   PROGRAMMI RELATIVI ALL’IMPOSTA SUL REDDITO E AD ALTRE IMPOSTE DIRETTE

3.3.4.1.    Politiche fiscali tese a detrarre le spese di ricerca e sviluppo (R&S)

(216)

Il regime dà vantaggi alle imprese che introducono nuove tecnologie, nuovi prodotti o nuove tecniche per la loro produzione. Le imprese ammissibili possono diminuire l’imposta che esse devono sul reddito delle società del 50 % delle spese effettive per progetti approvati.

(217)

Si osservi che, sebbene il GoRPC si sia limitato, nella sua risposta al questionario e alla lettera di richiamo, ai regimi utilizzati dalle imprese inserite nel campione, non ha dato alcuna informazione su questo regime nonostante che una delle società incluse nel campione abbia descritto, nella sua risposta al questionario, i vantaggi ottenuti grazie a esso. Di nuovo richiesto durante l’ispezione in loco di fornire informazioni, la risposta del GoRPC ha aggiunto qualche dato parziale su questo programma. Nonostante questa informazione sia stata data in ritardo, la squadra di verifica ha chiesto chiarimenti su numerose questioni (cfr. considerando 219), senza ottenerli. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto fondare le sue conclusioni sui migliori dati disponibili.

(a)   Base giuridica

(218)

Questo regime è istituito come trattamento fiscale agevolato dall’articolo 30, paragrafo 1, della legge che disciplina l’imposta sul reddito societario (Corporate Income Tax Law) della RPC (decreto n. 63 del Presidente della RPC, in vigore dall’1 gennaio 2008), dall’articolo 95 dei regolamenti d’attuazione della legge che disciplina l’imposta sul reddito societario (Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law) della RPC (decreto n. 512 del Consiglio di Stato della RPC) e dalla guida ai settori chiave (notifica n. 6, 2007). Nel corso del presente procedimento, il GoRPC non ha presentato il decreto n. 512 né la notifica n. 6.

(b)   Ammissibilità

(219)

Come osservato sopra, nelle risposte al questionario e alla lettera di richiamo il GoRPC non ha fornito alcuna informazione riguardo al regime. Nel documento presentato durante l’ispezione in loco il GoRPC ha sostenuto che è possibile detrarre dal reddito imponibile solo le "spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze". Il GoRPC non ha tuttavia spiegato il significato dei termini "nuove tecnologie", "nuovo prodotto" e "nuove competenze". La Commissione ha inoltre cercato di dare un significato esatto a tali termini durante l’ispezione di Zhejiang Huadong, ma l’impresa non ha dato alcuna spiegazione concreta, rispondendo che si trattava di termini solo generici.

(220)

Nell’inchiesta sulla carta fine patinata, era emerso tuttavia che potevano beneficiare del regime solo progetti di R&S di imprese appartenenti ai Settori delle nuove e alte tecnologie che ricevono un sostegno primario dello Stato (New and High Tech Sectors Receiving Primary Support from the State) e i progetti elencati nella Guida ai settori chiave delle industrie ad alta tecnologia (Guide to Key Fields of High Tech Industrialization) conformemente all’attuale obiettivo prioritario di sviluppo promulgato dalla NDRC (64). Non essendo state fornite nuove informazioni pertinenti nel presente procedimento che possano confutare tale conclusione, si conclude che il regime non è universalmente accessibile ma che vi sono ammessi solo industrie/imprese/progetti determinati.

(c)   Attuazione pratica

(221)

Stando alle risposte del GoRPC, le imprese chiedono lo sgravio fiscale presentando i propri redditi e "altri documenti pertinenti" alle autorità fiscali; non si precisa tuttavia cosa siano questi "altri documenti pertinenti". Dall’inchiesta sulla carta fine patinata è emerso che ogni impresa che intenda beneficiare di questo regime deve far esaminare i progetti di R&S dal locale Ufficio per la scienza e la tecnologia (Science and Technology Bureau); al termine dell’esame, l’ufficio fiscale rilascia la notifica di accettazione. Se accettato, l’aliquota soggetta all’imposta sul reddito societario si riduce del 50 % delle spese effettivamente sostenute per i progetti approvati (65).

(d)   Risultati dell’inchiesta

(222)

A questo regime ha fatto ricorso durante il PI uno dei produttori esportatori che hanno cooperato, Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd. Per la mancata collaborazione da parte del GoRPC e per le risposte tardive o incomplete ad esso relative, è stato impossibile farsi un’idea delle procedure, dalla presentazione della domanda all’approvazione, cui devono attenersi le imprese che beneficiano del regime. Si noti che la Commissione ha dovuto in parte fondarsi su fatti accertati durante l’inchiesta sulla carta fine patinata.

(e)   Conclusione

(223)

Il regime va considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in forma di rinuncia a introiti da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(224)

Al GoRPC è stato chiesto di delucidare i criteri di ammissibilità alla sovvenzione e il suo impiego, per poter stabilire se e in che misura essa si limiti a determinate imprese e se sia specifica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base. Nella risposta al questionario e alla lettera di richiamo, il GoRPC non ha fornito alcuna informazione. Inoltre, alla luce delle conclusioni cui si è giunti in merito all’uso dello stesso regime da parte delle imprese durante l’inchiesta sulla carta fine patinata, le informazioni fornite in proposito durante l’ispezione in loco sembrano essere incomplete. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere "chiaramente suffragata" da prove positive, ha dovuto pertanto fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi del’articolo 28 del regolamento di base. Tra i migliori dati disponibili vi sono i risultati dell’inchiesta sulla carta fine patinata.

(225)

Il regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall’autorità di concessione limita l’accesso al regime solo a determinate società e industrie, classificate come "incoraggiate", quali quelle appartenenti all’industria dell’ARO. Inoltre, non sembrano esistere criteri oggettivi di limitazione dell’ammissibilità, né elementi di prova risolutivi per concludere che essa sia automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Si noti che la mancata collaborazione da parte del GoRPC non consente alla Commissione di valutare l’esistenza criteri oggettivi siffatti.

(226)

Di conseguenza, la sovvenzione va considerata compensabile.

(f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(227)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l’esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l’importo corrisposto, con un’ulteriore deduzione pari al 50 % delle spese effettive imputabili a R&S sui progetti approvati. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI, poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(228)

Uno dei produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, il gruppo di imprese Huadong, ha beneficiato di questo regime. Il margine di sovvenzione stabilito per il Huadong Group è apri allo 0,19 %.

(229)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 0,09 %.

(230)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per le imprese incluse nel campione che hanno collaborato, vale a direallo 0,19 %.

3.3.4.2.    Agevolazioni fiscali a favore delle regioni centrali e occidentali

(231)

Il regime offre vantaggi alle imprese situate nelle regioni centrali e occidentali. Le imprese ammissibili vanno soggette a un tasso ridotto di imposta sul reddito pari al 15 %, rispetto al normale tasso del 25 % applicato in tutta la Cina.

(232)

Nel questionario, nella lettera di richiamo e durante la visita d’ispezione in loco è stato chiesto al GoRPC di fornire informazioni su tale regime. Il GoRPC non ha risposto a nessuna delle domande formulate nel questionario e nella lettera di richiamo, limitandosi a dichiarare che il programma era ormai scaduto il 31 dicembre 2010, e affermando che nessuna impresa inclusa nel campione aveva beneficiato del regime durante il PI. Ciò contraddice tuttavia le risposte di uno dei produttori esportatori (Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd) e gli elementi di prova raccolti durante la visita d’ispezione in loco di tale società.

(a)   Base giuridica

(233)

Questo regime è istituito come regime fiscale agevolato dall’Avviso sulle politiche fiscali agevolate per lo sviluppo delle regioni occidentali (Notice on Favourable Tax Policies for Western Region Development - Ministero delle Finanze, General Tax Bureau and General Customs Office, in vigore dall’1 gennaio 2001), aggiornato dall’Avviso per una più ampia attuazione delle politiche fiscali nella strategia di sviluppo delle regioni occidentali (Notice on Further Implementation on Tax Policies of the Western Development Strategy - Ministero delle Finanze, General Tax Bureau and General Customs Office, in vigore dall’1 gennaio 2011), che proroga il periodo di validità del programma fino al 31 dicembre 2020.

(b)   Ammissibilità

(234)

Si noti che il GoRPC non ha risposto alle domande poste su questo regime nel questionario, nella lettera di richiamo o durante la visita d’ispezione in loco. Secondo l’Avviso sulle politiche fiscali agevolate per lo sviluppo delle regioni occidentali, il trattamento fiscale agevolato favorisce le imprese di tipo "incoraggiato" nelle regioni occidentali ("incoraggiate" si riferisce a imprese la cui principale attività rappresenti il 70 % del reddito totale, come indicato nel Catalogo delle industrie, dei prodotti e delle tecnologie incoraggiati dallo Stato - Catalogue of industry, product & technologies encouraged by the State). Durante l’ispezione in loco di Chongqing Wanda, l’azienda ha confermato che il motivo del tasso agevolato risiede nel fatto che essa appartiene alla categoria delle industrie "incoraggiate" nella regione centrale e occidentale.

(c)   Attuazione pratica

(235)

Né il GoRPC né la Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd hanno fornito informazioni sul funzionamento e la gestione del regime. Secondo la Circolare del Consiglio di Stato sulle articolate politiche di sviluppo delle grandi regioni occidentali della Cina (Circular of the State Council Concerning Several Policies on Carrying out the Development of China’s Vast Western Regions), per ridurre l’aliquota fiscale normale del 25 % a quella agevolata del 15 % occorre avere l’approvazione dei governi provinciali. Nel modulo della dichiarazione annuale dei redditi, l’importo dedotto (esentato) dell’imposta sul reddito è riportato alla voce 28 - Oneri fiscali dedotti.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(236)

A questo regime ha fatto ricorso durante il PI uno dei produttori esportatori che hanno cooperato, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. Per la mancata collaborazione del GoRPC è difficile farsi un’idea delle procedure, dalla presentazione della domanda all’approvazione, cui devono attenersi le imprese che beneficiano del regime. La Commissione ha dovuto trarre le proprie conclusioni da documenti presentati che costituiscono la base giuridica di questo regime senza poter avere spiegazioni dal GoRPC.

(e)   Conclusione

(237)

Il regime va considerato una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in forma di rinuncia a introiti da parte della pubblica amministrazione, che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie.

(238)

Al GoRPC è stato chiesto di delucidare i criteri di ammissibilità alla sovvenzione e il suo impiego, per poter stabilire se e in che misura essa si limiti a determinate imprese e se sia specifica ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di base. Il GoRPC non ha fornito alcuna informazione in merito. La Commissione, tenendo conto della prescrizione sancita dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui la determinazione della specificità deve essere "chiaramente suffragata" da prove positive, ha dovuto pertanto fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi del’articolo 28 del regolamento di base.

(239)

Il regime di sovvenzione è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall’autorità di concessione limita l’accesso al regime solo a determinate società e industrie, classificate come "incoraggiate", quali quelle appartenenti all’industria dell’ARO e, per di più, aventi sede in determinate regioni della Cina. Inoltre, non sembrano esistere criteri oggettivi di limitazione dell’ammissibilità, né elementi di prova risolutivi per stabilire che essa sia automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Si noti che la mancata collaborazione da parte del GoRPC non consente alla Commissione di valutare l’esistenza criteri oggettivi siffatti.

(240)

Di conseguenza, la sovvenzione va considerata compensabile.

(f)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(241)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari si considera equivalente all’importo dell’imposta da pagare in base all’aliquota normale dell’imposta sul reddito, dedotto l’importo dell’imposta pagato in base all’aliquota agevolata. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta durante il PI, poiché la sovvenzione non dipende dall’andamento delle esportazioni né è concessa in base a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(242)

Il margine di sovvenzione stabilito per Panhua Group è pari allo 0,03 %.

(243)

La media ponderata del margine di sovvenzione per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione è pari allo 0,02 %.

(244)

Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione per tutte le imprese che non hanno collaborato viene fissato al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per questo regime per un’impresa collegata a una delle società del campione che hanno collaborato, vale a direall’0,04 %.

3.3.5.   ALTRI REGIMI CHE INTERVENGONO SULL’IMPOSTA SUL REDDITO PER I QUALI IL GORPC HA MANCATO DI RISPONDERE O HA RISPOSTO IN MISURA INSUFFICIENTE.

(245)

La denuncia descrive poi una serie di presunti programmi di sovvenzione in relazione a produttori esportatori che non sono stati scelti per il campione e/o che non hanno collaborato all’inchiesta. La Commissione aveva chiesto al GoRPC di dare informazioni su questi programmi nei questionari iniziali e aggiuntivi e ha poi offerto al GoRPC ampie possibilità di fornire risposte su tali programmi. Il GoRPC ha deciso di rispondere su presunti programmi di sovvenzione solo limitatamente ai 2 produttori esportatori inseriti nel campione e ha confermato questa posizione per tutta la durata del procedimento. Il GoRPC ha tuttavia dato informazioni ed elementi di prova su alcuni di questi programmi, secondo cui essi erano conclusi e non più in vigore durante il PI. Nelle sue conclusioni, la Commissione ha tenuto conto di questi elementi presentati dal GoRPC.

(246)

Il GoRPC non ha dato informazioni né elementi di prova su nessuno degli altri regimi. Il notevole livello di mancata collaborazione a questo procedimento ha ostacolato la possibilità per la Commissione di acquisire conoscenze e atti, da parte dei produttori esportatori, sui programmi citati nella denuncia. La Commissione ha verificato che i produttori esportatori inclusi nel campione non erano ammissibili a tali regimi o non vi avevano fatto ricorso (soprattutto perché imprese private, o esterne all’area che costituisce il campo di applicazione del regime o perché di importanza relativamente limitata). La Commissione ha dovuto perciò accertare l’esistenza di questo regime e stabilire il dazio residuo per tutti gli altri regimi, sui quali il GoRPC non ha dato informazioni e ai quali i produttori esportatori inclusi nel campione non erano ammessi e che non hanno usato, in base agli elementi di prova disponibili nel fascicolo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.3.5.1.    Credito d’imposta sul reddito per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale

(a)   Descrizione

(247)

Il regime consente a un’impresa di ricorrere a crediti d’imposta per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale se un progetto è coerente con le politiche industriali del GoRPC. È possibile applicare un credito d’imposta fino al 40 % del prezzo d’acquisto delle apparecchiature di fabbricazione nazionale all’incremento del debito fiscale dell’anno precedente.

(b)   Base giuridica

(248)

Le basi giuridiche di questo regime sono le Misure provvisorie relative al credito d’imposta sul reddito d’impresa per investimenti in apparecchiature di fabbricazione nazionale destinate a progetti di ristrutturazione tecnologica (Provisional measures on enterprise income tax credit for investment in domestically produced equipment for technology renovation projects), dell’1 luglio 1999, e l’Avviso dell’amministrazione fiscale nazionale sulla cessazione della deduzione delle imposte sul reddito d’impresa e della politica di esenzione a favore degli investimenti di un’impresa per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Notice of the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy of the Investments of an Enterprise in Purchasing Home-made Equipment), n. 52 [2008], dell’amministrazione fiscale nazionale, entrato in vigore l’1 gennaio 2008.

(c)   Mancata collaborazione

(249)

Il GoRPC sostiene che, conformemente al suddetto avviso n. 52, il regime è sospeso da gennaio 2008 e di non essere a conoscenza di eventuali programmi o regimi sostitutivi. La Commissione ha chiesto al GoRPC di fornire informazioni aggiuntive, soprattutto riguardo al calendario dell’eliminazione graduale delle prestazioni. Il GoRPC non le ha fornite e ha limitato la sua risposta sugli effettivi vantaggi ottenuti dai vari fabbricanti di ARO citando semplicemente le risposte al questionario dei produttori inseriti nel campione. La Commissione ha già avuto modo di spiegare i motivi per cui al GoRPC è stato chiesto di fornire informazioni su tutti i fabbricanti di ARO e non solo sui quelli inclusi nel campione (cfr. considerando 34 e 35). Il GoRPC ha anche evitato di dare informazioni relative ai produttori inclusi nel campione, poiché si è limitato a far riferimento alle loro risposte. La Commissione ritiene che ciò non basti a provare l’interruzione di un regime senza fornire prove aggiuntive sulla cessazione dei vantaggi di fatto elargiti dal regime e su eventuali regimi sostitutivi. Riguardo al regime in questione, un vantaggio fiscale (un credito d’imposta) maturato in un certo anno può effettivamente essere fatto valere in un altro esercizio fiscale: ciò significa che anche se il regime è stato nel frattempo revocato, i benefici possono andare al di là del suo periodo di validità. Si è scoperto che già altri regimi fiscali dichiarati "chiusi" continuano a conferire vantaggi per anni dopo la loro scadenza. Può anche accadere che quantità insolitamente grandi di vantaggi possano essere ripartite nel tempo. In mancanza di informazioni dirette da parte del GoRPC in proposito, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati disponibili (in questo caso, la denuncia), ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(250)

Il regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il regime dà un vantaggio ai beneficiari per un importo pari al risparmio dell’imposta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base, in quanto il risparmio d’imposta è condizionato all’uso di prodotti nazionali invece che esteri.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(251)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Poiché il regime non è stato esaminato in un procedimento antisovvenzione da istituzioni dell’Unione e in mancanza di una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione analoga presa dalle autorità USA. Quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni ai base ai risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso il tale approccio se nel regime in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in questione.

(252)

Il margine di sovvenzione accertato per il regime in questione durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,38 %, corrispondente al tasso per tale regime accertato dall’US Decision Memorandum del 17 novembre 2008, relativo a tubi d’acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente, destinati a condotte (US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe - Page No. 26 - Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (66).

3.3.5.2.    Regimi fiscali agevolati per imprese operanti nelle alte e nelle nuove tecnologie

(a)   Descrizione

(253)

Il regime permette a un’azienda di chiedere un cosiddetto Certificato di impresa che usa alte e nuove tecnologie (Certificate of High and new technology Enterprise) per beneficiare di un’aliquota ridotta per l’imposta sul reddito (15 %, invece del 25 %). Il regime è stato considerato compensabile dall’Unione, nell’indagine sulla Carta fine patinata, e dalle autorità americane (67).

(b)   Base giuridica

(254)

Le basi giuridiche del regime in questione sono l’articolo 28 della Legge della RPC relativa all’imposta sul reddito delle società (PRC Law on Enterprise Income Tax - No. 63 promulgata il 16 Marzo 2007) in combinato disposto con le Misure amministrative tese a individuare le imprese che usano alte o nuove tecnologie (Administrative Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises) nonché la nota dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni relative al pagamento dell’imposta sul reddito delle società da parte delle imprese che usano alte e nuove tecnologie (Notice of the State Administration of Taxation on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and New Technology Enterprises - Guo Shui Han [2008] No. 985).

(c)   Mancata collaborazione

(255)

Secondo il GoRPC nessuna delle imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli esportatori inclusi nel campione (cfr. considerando 34 e 35). La Commissione fonderà perciò le conclusioni in merito a questo regime sulle informazioni già disponibili (in questo caso le conclusioni dell’inchiesta sulla carta fine patinata e la denuncia), ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(256)

Il regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale di cui ha beneficiato grazie al regime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base poiché il regime è limitato a determinate imprese e alle industrie appartenenti alle categorie "incoraggiate", come quelle del settore dell’acciaio. Non esistono inoltre criteri obiettivi stabiliti dalla legislazione o dall’autorità concedente sull’ammissibilità al regime, la quale non è automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(257)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l’importo corrisposto con l’aliquota di imposta agevolata più bassa. Mancando informazioni per valutare tale vantaggio e poiché il regime è già stato esaminato in un precedente procedimento antisovvenzione delle istituzioni della UE, la fonte di informazione migliore per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori risulta essere la valutazione di tale regime effettuata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (68), debitamente aggiornata, se necessario, nel modo indicato al considerando 252.

(258)

Il margine di sovvenzione calcolato per tutte le imprese che non hanno collaborato è pari allo 0,9 %, corrispondente alla media aritmetica dei tassi fissati per questo regime nel regolamento di cui al considerando precedente.

3.3.5.3.    Agevolazioni alle imposte sul reddito per imprese che impiegano risorse globali ("materie prime speciali")

(a)   Descrizione

(259)

Questo regime fiscale consente a imprese che usano una delle materie elencate nel Catalogo degli sgravi fiscali sui redditi delle imprese che impiegano risorse globali (Catalogue of Income tax Concessions for Enterprises engaged in Comprehensive Resource utilisation) come loro principali materie prime, che fabbricano prodotti elencati nello stesso catalogo e soddisfano le pertinenti norme nazionali e industriali, al fine di includere il reddito così ottenuto nel reddito totale, al tasso ridotto del 90 %. Nel calcolo dell’imposta sul reddito delle società, il 10 % del reddito può pertanto essere dedotto. L’esenzione è concessa per 5 anni.

(b)   Base giuridica

(260)

Le basi giuridiche del progetto sono: l’articolo 33 della PRC Law on Enterprise Income Tax; l’articolo 99 delle Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the State Council nonché il Catalogue of Income Tax Concessions for Enterprises engaged in Comprehensive Resource Utilisation.

(c)   Mancata collaborazione

(261)

Secondo il GoRPC nessuna delle imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli esportatori inclusi nel campione (cfr. considerando 34 e 35). La Commissione fonderà perciò le conclusioni in merito a questo regime sulle informazioni già disponibili (in questo caso, la denuncia), ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(262)

Il regime costituisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il regime dà un vantaggio al beneficiario per un importo pari al risparmio dell’imposta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, limitandosi a determinate imprese che per fabbricare prodotti che rientrano nel suddetto Catalogo delle agevolazioni fiscali (Catalogue of Tax Concessions) usano, come materie prime primarie, risorse elencate nel catalogo stesso.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(263)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l’importo corrisposto con l’aliquota di imposta agevolata più bassa. Mancando altre informazioni atte a valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(264)

Per tutte le società che non hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,01 %.

3.3.5.4.    Credito d’imposta per acquistare apparecchiature speciali

(a)   Descrizione

(265)

Il programma permette alle imprese di compensare il 10 % del costo di acquisto di attrezzature speciali, usate per la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico e idrico e la sicurezza della produzione, con l’imposta sul reddito delle società dovuta nell’anno dell’acquisto. La parte rimanente dell’investimento può essere riportata ai 5 esercizi successivi.

(b)   Base giuridica

(266)

Le basi giuridiche del progetto sono: l’articolo 34 della PRC Law on Enterprise Income Tax; l’articolo 100 dei Regulations on Implementation of the PRC Law on Enterprise Income Tax by the State Council.

(c)   Mancata collaborazione

(267)

Secondo il GoRPC nessuna delle imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli esportatori inclusi nel campione (cfr. considerando 34 e 35). La Commissione fonderà perciò le conclusioni in merito a questo regime sulle informazioni già disponibili, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(268)

Il regime elargisce una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base in quanto fornisce un contributo finanziario sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Il regime dà un vantaggio al beneficiario per un importo pari al risparmio dell’imposta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(269)

Riguardo alla specificità del regime in questione, la Commissione ritiene di non disporre di dati sufficienti da permetterle di ottenere ulteriori risultati e di giungere quindi a conclusioni definitive sulla specificità del regime. La Commissione non può pertanto proseguire nell’esame di questo regime.

3.3.5.5.    Regime d’imposta agevolata sul reddito per imprese aventi sede nella regione nordorientale

(a)   Descrizione

(270)

Il regime permette a imprese situate nella regione nordorientale (province di Liaoning, Jilin e Heilongjiang, comune di Dalian) innanzitutto di ridurre a fini fiscali la durata di ammortamento del capitale fisso del 40 % circa, aumentando così l’importo annuo dell’ammortamento deducibile dall’imposta sul reddito e, in secondo luogo, di abbreviare a fini fiscali il periodo di ammortamento dei beni immateriali del 40 % circa, con conseguente maggiore deduzione annuale. In base a un documento pubblicato dal Ministero delle finanze e dall’Amministrazione tributaria dello Stato, società soggette a imposta di taluni settori industriali, come quello metallurgico possono beneficiare anche di altri vantaggi fiscali (IVA, imposte sulle risorse naturali, imposte sule reddito delle società), in particolare in relazione all’acquisto di capitale fisso.

(b)   Base giuridica

(271)

Le basi giuridiche di questo regime sono: le Agevolazioni destinate alle imposte sul reddito delle società, per il rilancio di imprese nei vecchi siti industriali nel nord-est (Preferential policies regarding enterprise income tax for revitalization of companies of the old industrial base in the Northeast - Caishui, n. 153, del 20 settembre 2004); l’Avviso del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato relativa all’ammortamento degli attivi e alla precisa attuazione della politica di ammortamento nei vecchi siti industriali del nord-est (Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of taxation on the Assets Depreciation and the Implementation Calibre of Amortization Policy in the Northeast Old Industrial Base - Caishui, n. 17, del 2 febbrai 2005). Secondo il GoRPC, la base giuridica del regime, che scadrà in data 1 gennaio 2008, è l’Avviso del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle diverse agevolazioni per le imposte sul reddito delle società (Notice of the Ministry of Finance and State Administration of Taxation on Several Preferential Policies in Respect of Enterprise Income Tax - n. 1 [2008]).

(c)   Mancata collaborazione

(272)

Oltre a indicare la suddetta base giuridica del regime e la sua scadenza, per informazioni su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione, il GoRPC ha semplicemente rinviato alle risposte dei fabbricanti inclusi nel campione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete, non limitate agli esportatori inclusi nel campione (cfr. considerando 34 e 35). La Commissione osserva che, poiché il regime sovvenziona l’acquisto di attivi fissi che possono essere ammortizzati nel corso di più anni e il GoRPC non ha fornito alcun dato sulla cessazione graduale delle prestazioni nell’ambito del regime o su vantaggi restanti non ancora del tutto ammortizzati, la Commissione ha deciso di formulare conclusioni sul regime in questione in base alle informazioni disponibili (in questo caso la denuncia e le conclusioni degli USA), ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(273)

Questo regime fornisce una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il beneficio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ammonta all’importo del risparmio fiscale generato per le imprese ammissibili dalla deduzione di un ammortamento accelerato e di spese d’ammortamento legate all’acquisto di attivi fissi. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limita a imprese situate in una determinata area geografica, la regione nordorientale.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(274)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente alla differenza tra le imposte che si sarebbero dovute pagare durante il PI secondo il normale calendario di ammortamento per le attività interessate e quelle effettivamente pagate grazie all’ammortamento anticipato. Poiché il regime non è stato esaminato in un procedimento antisovvenzione da istituzioni dell'Unione e mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione simile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal regime (69)). Come notato al considerando 252, quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in questione.

(275)

Il margine di sovvenzione accertato per il regime in questione durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,08 % e corrisponde al tasso del regime "Esenzione dall’imposta sul reddito per investitori in determinate regioni geografiche all’interno della provincia del Liaoning", accertato dalla decisione di cui all’US Decision Memorandum of 3 June 2010on Wire Decking (Page No. 25) (Federal Register / Vol. 75, No. 111, page 32902 / 10 June 2010). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (70).

3.3.5.6.    Esenzione dall’imposta sul reddito per investimenti nel rinnovamento tecnologico interno

(a)   Base giuridica

(276)

La base giuridica del regime in questione è la Gestione del credito a favore degli investimenti destinati alla trasformazione tecnologica degli impianti nazionali (Technological Transformation of Domestic Equipment Investment Credit management) voluta dall’istanza di controllo dell’imposta sul reddito delle società (Enterprise Income Tax Audit), adottata dall’Amministrazione tributaria dello Stato, n. 13 del 17 gennaio 2000, e l’avviso riguardante la promulgazione e l’attuazione di misure per la gestione dei principali progetti nazionali di rinnovamento tecnologico (Notice concerning the Promulgation and Circulation of Measures for the Administration of national Key Technological Renovation Projects).

(b)   Risultati dell’inchiesta

(277)

Secondo il GoRPC questo regime è terminato in data 1 gennaio 2008 con l’Avviso dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulla Cessazione della deduzione delle imposte sul reddito d’impresa e della politica di esenzione a favore degli investimenti di un’impresa per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Stopping the Implementation of the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy for the Investments of an Enterprise in Purchasing home-made Equipment), n. 52 [2008] dell’Amministrazione tributaria dello Stato. Poiché il programma offre vantaggi fiscali ricorrenti che sono terminati dal 2008 e non esistono prove di vantaggi restanti in via di ammortamento durante il PI, la Commissione conclude che il programma non sia compensabile.

3.3.5.7.    Sconti fiscali locali di vario tipo

(a)   Descrizione

(278)

La denuncia elenca una serie di sconti fiscali a favore di diverse province (Shandong, città di Chongqing, regione autonoma di Guangxi Zhuang, regioni centrali e occidentali) sotto forma di un’aliquota dell’imposta sulle società ridotta al 15 % rispetto all’aliquota normalmente applicata del 25 %.

(b)   Base giuridica

(279)

Secondo la denuncia, la base giuridica dello sconto fiscale nella provincia dello Shandong denominato Reduced Income Taxes based on Geographical Location (Zheijang and Shandong Provinces), sarebbe: l’articolo 7 della legge della RPC per l’imposta sui redditi delle Imprese a partecipazione straniera e per le imprese straniere (Enterprises with Foreign Investment and Foreign Enterprises), n. 45, adottata il 9 aprile 1991.

(c)   Mancata collaborazione

(280)

Il GoRPC sostiene semplicemente che nessuna delle imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su eventuali benefici che esse possano aver ottenuto. Sottolineato l’obbligo per il GoRPC di rispondere in modo esauriente (cfr. considerando 34 e 35), la Commissione fa notare che un esportatore che ha collaborato (cfr. considerando 231 e segg.) ha beneficiato di almeno una delle aliquote fiscali più basse di cui alla presente sezione. Per valutare il regime, la Commissione ricorrerà perciò alle informazioni disponibili (in questo caso, la denuncia e le pertinenti conclusioni degli USA), ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(281)

Questo regime fornisce una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Si tratta di un vantaggio ricorrente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, pari all’importo del risparmio d’imposta dovuto al ridotto tasso dell’imposta sulle società. Il regie è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base in quanto limitato a imprese con sede in determinate zone geografiche.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(282)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta in base all’aliquota di imposta normale, dopo aver dedotto l’importo corrisposto con l’aliquota di imposta agevolata più bassa. Poiché il regime non è stato ancora esaminato da istituzioni dell'Unione in un procedimento antisovvenzione e mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione simile presa dalle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal regime). Come è stato fatto notare sopra, quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in questione.

(283)

Il margine di sovvenzione accertato per il regime in questione durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,66 %, corrispondente al tasso del regime "Riduzione dell’aliquota d’imposta sul reddito a seconda della posizione geografica" (Reduced Income Taxes Based On Geographic Location) accertato dalla decisione di cui all’US Decision Memorandum del 12 giugno 2009, on Certain Tow Behind Lawn Groomers and Certain Parts Thereof (Page No. 11) (Federal Register / Vol. 74, No. 117, page 29180 / 19 June 2009). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (71).

3.3.5.8.    Esenzione dei dividendi distribuiti tra società residenti qualificate

(a)   Descrizione

(284)

Il regime consiste in un trattamento fiscale agevolato destinato a imprese residenti cinesi azioniste di altre imprese residenti cinesi, sotto forma di esenzione fiscale sul reddito derivante da taluni dividendi, bonus e altri investimenti azionari per le imprese residenti madri. Questo programma era stato considerato compensabile dall’Unione nel procedimento antisovvenzioni relativo carta fine patinata (72).

(b)   Base giuridica

(285)

La base giuridica è l’articolo 26 della Legge relativa all’imposta sul reddito societario della RPC (Enterprise Income Tax Law of the PRC), l’articolo 83 dei Regolamenti sull’attuazione della legge relativa all’imposta sul reddito societario della RPC, (Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law of the PRC) e il Decreto n. 512 del Consiglio di Stato, emanato in data 6 dicembre 2007.

(c)   Mancata collaborazione

(286)

Secondo il GoRPC nessuna delle imprese incluse nel campione è ricorsa al regime in questione durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione. La Commissione rimanda alle motivazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare risposte esaurienti (considerando 34 e 35). Essa ha perciò deciso di fondare le proprie conclusioni su questo regime sulle informazioni disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, vale a dire le conclusioni cui era pervenuta nella decisione sulla carta fine patinata.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(287)

Questo regime fornisce una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il vantaggio è equivalente all’importo del risparmio fiscale determinato dall’esenzione fiscale sui dividendi, sui bonus e su altri investimenti azionari delle imprese cinesi residenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è de jure specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione secondo la quale opera l’autorità concedente limita l’accesso a tale regime alle sole imprese residenti in Cina che ottengono un reddito da dividendi provenienti da altre imprese residenti, senza concederlo invece a quelle che investono in imprese non residenti. Inoltre, il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, in quanto riservato esclusivamente a importanti industrie e progetti "incoraggiati" dallo Stato, come la siderurgia (cfr. per es. il considerando 182) e data l’inesistenza di criteri obiettivi per limitare l’accesso al regime in questione o di elementi di prova risolutivi per concludere che l’ammissibilità sia automatica.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(288)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini di vantaggio conferito ai beneficiari e dei quali si è constatata l’esistenza durante il PI. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all’importo totale dell’imposta dovuta includendo il reddito da dividendi derivante da altre imprese residenti in Cina, dopo aver dedotto l’importo effettivamente corrisposto con l’esenzione dall’imposta sui dividendi. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio e poiché il regime è già stato esaminato in un precedente procedimento antisovvenzione da parte delle istituzioni UE, la più adeguata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata la valutazione di questo regime effettuata nel procedimento sulla Carta fine patinata, debitamente adeguata, se necessario, come indicato nel considerando 252.

(289)

Quindi, il margine di sovvenzione calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,77 % che corrisponde alla media aritmetica dei tassi fissati per questo regime nel procedimento sulla carta fine patinata.

3.3.5.9.    Regime fiscale agevolato per le imprese a partecipazione straniera (Foreign Invested Entities - FIE)

(290)

La denuncia elenca i seguenti regimi agevolati per imposte sul reddito a favore delle FIE:

esenzione fiscale totale, per i primi 2 anni, e riduzione della metà, per i 3 anni successivi, per FIE "produttive"

programmi di esenzione o riduzione dell’imposta locale per FIE "produttive"

credito d’imposta sul reddito per FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale

abbuoni d’imposta sul reddito per FIE situate in determinate zone geografiche

(291)

Il GoRPC ha presentato le pertinenti basi giuridiche per dimostrare che ai regimi riguardanti le FIE è stata posta fine con l’adozione, il 16 marzo 2007, della Legge relativa all’imposta sul reddito delle società (Corporate Income Tax Law) del 2008, in occasione della quinta sessione del decimo Congresso nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese, in particolare:

Avviso del Consiglio di Stato sull’attuazione delle politiche preferenziali transitorie riguardo all’imposta sul reddito d’impresa (Notice of the State Council on the Implementation of the Transitional Preferential Policies in respect of Enterprise Income Tax), n. 39 [2007] del Consiglio di Stato;

Avviso dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulla cessazione della deduzione delle imposte sul reddito d’impresa e della politica di esenzione a favore degli investimenti di un’impresa per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Stopping the Implementation of the Enterprise Income Tax Deduction and Exemption Policy for the Investments of an Enterprise in Purchasing home-made Equipment), n. 52 [2008] dell’Amministrazione tributaria dello Stato.

(292)

Queste disposizioni indicano che i vantaggi dal punto di vista dell’imposta sul reddito per le FIE si sono gradualmente ridotti fino alla fine del 2011. Il GoRPC sostiene inoltre che non esiste alcun regime sostitutivo per le FIE e che il loro trattamento fiscale è ora identico a quello delle altre società soggette a imposte societarie. La Commissione rileva che questi regimi di tassazione agevolata del reddito destinati alle FIE sono ancora compensabili in quanto i fabbricanti di ARO possono ancora beneficiare di vantaggi residui almeno per una parte del PI fino alla fine del 2011 e non si può escludere che per le FIE non esista un regime sostitutivo a partire dal 2012. Ciononostante, la Commissione ha deciso di non esaminarli ulteriormente dato che è necessario ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti interessate, che si sta avvicinando la fine del periodo di validità del regime e che mancano indicazioni su eventuali regimi sostitutivi.

3.3.6.   REGIMI RIGUARDANTI LE IMPOSTE INDIRETTE E I DAZI SULLE IMPORTAZIONI

3.3.6.1    Esenzioni dai dazi all’importazione e dall’IVA per FIE e talune altre imprese nazionali che usano apparecchiature importate in settori industriali incoraggiati

(a)   Descrizione

(293)

Questo regime prevede l’esenzione dall’IVA e dai dazi all’importazione a favore di FIE o di imprese cinesi che importano beni strumentali usati nelle loro produzioni. Per beneficiare dell’esenzione, essi non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l’impresa richiedente deve ottenere il Certificato per i progetti incoraggiati dallo Stato (Certificate of State-Encouraged projects), rilasciato dalle autorità cinesi o dalla NDRC a seconda del tipo d’investimento, dell’imposta e della normativa doganale. Questo regime era stato considerato compensabile dall'Unione nel procedimento antisovvenzioni relativo carta fine patinata (73).

(b)   Base giuridica

(294)

Le basi giuridiche del regime sono la Circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate, (Circular of the State Council on Adjusting Tax Policies on Imported Equipment) Guo Fa n. 37/1997; l’Avviso del ministero delle Finanze, dell’Amministrazione generale delle dogane e dell’Amministrazione tributaria dello Stato (Announcement of the Ministry of Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of Taxation) n. 43 [2008]; l’Avviso della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma sui progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incoraggiati dallo Stato (Notice of the NDRC on the relevant issues concerning the Handling of Confirmation letter on Domestic or Foreign-funded Projects encouraged to develop by the State) n. 316/2006 del 22 febbraio 2006; il catalogo degli articoli la cui importazione da parte di FIE o di aziende cinesi non è consentita in esenzione doganale (Catalogue on Non-duty-exemptible Articles of importation for either FIEs or domestic enterprises), 2008.

(c)   Mancata collaborazione

(295)

Secondo il GoRPC nessuna delle imprese incluse nel campione ha beneficiato del regime in questione durante il PI e rinvia alle risposte delle aziende incluse nel campione per informazioni su eventuali benefici che possano essere stati ottenuti tramite il regime in questione. La Commissione rimanda alle argomentazioni già svolte riguardo alla richiesta rivolta al GoRPC di fornire risposte complete (considerando 34 e seguenti), e, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonderà quindi le sue conclusioni su questo regime sulle informazioni disponibili nel fascicolo, che sono le sue conclusioni nel procedimento avente per oggetto la Carta fine patinata.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(296)

Si ritiene che questo regime fornisca una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, poiché le FIE e altre imprese nazionali ammissibili sono esonerate dal pagamento dell’IVA e/o di tariffe altrimenti dovute se non avessero ottenuto il certificato della NDRC per i progetti incoraggiati dallo Stato. Esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione applicata dall’autorità di concessione limita l’accesso al regime a imprese che investono secondo specifiche categorie di attività industriale definite con precisione dalla legge e dopo aver ottenuto il certificato per i progetti incoraggiati dallo Stato. Non esistono inoltre ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, criteri obiettivi che limitino l’ammissibilità al regime né elementi di prova risolutivi per concludere che l’ammissibilità sia automatica.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(297)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo dell’IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio e poiché il regime è già stato esaminato dall'Unione in un precedente procedimento riguardante un dazio compensativo, la fonte di informazione più appropriata per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato l’esame di questo regime effettuato nel procedimento sulla Carta fine patinata, debitamente aggiornato, se necessario, come indicato nel considerando 252.

(298)

Quindi, il margine di sovvenzione calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,89 % che corrisponde alla media aritmetica dei tassi fissati per questo regime nell’inchiesta sulla carta fine patinata.

3.3.6.2.    Rimborsi IVA alle FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale

(a)   Descrizione

(299)

Questo regime procura un vantaggio sotto forma di rimborsi IVA all’acquisto da parte di FIE di apparecchiature di fabbricazione nazionale. Le attrezzature non devono rientrare nel catalogo degli articoli che non godono dell’esenzione e ai sensi delle Misure amministrative provvisorie sull’acquisto di attrezzature di fabbricazione nazionale (Trial Administrative Measures on Purchase of Domestically Produced Equipment) il loro valore non deve superare il limite massimo complessivo degli investimenti di una FIE. Il regime è stato ritenuto compensabile dall’Unione nel procedimento antisovvenzioni relativo alla carta fine patinata (74) e dalle autorità statunitensi in un procedimento di dazio compensativo riguardante fogli di carta patinata originari della RPC (75).

(b)   Base giuridica

(300)

Le basi giuridiche di questo regime sono: la Circolare dell’Amministrazione tributaria dello Stato recante misure provvisorie per la gestione dei rimborsi fiscali per l’acquisto di attrezzature di fabbricazione nazionale da parte di FIE (Circular of State Administration of taxation on the release of the provisional measures for the Administration of tax refunds for purchase domestically-manufactured equipment by FIEs), n. 171, 199, del 20.09.1999; Avviso del ministero delle Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulla cessazione della deduzione delle imposte sul reddito d’impresa e della politica di esenzione a favore degli investimenti di un’impresa per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Stopping the Implementation of the Policy of Refunding Tax to Foreign-funded Enterprises for Their Purchase of Home-made Equipment), n. 176 [2008], del ministero delle Finanze.

(c)   Mancata collaborazione

(301)

Il GoRPC sostiene che il regime ha avuto termine con l’Avviso n. 176 [2008], di cui sopra, a partire dall’1 gennaio 2009. La Commissione ha chiesto al GoRPC di dare informazioni sull’effettiva cessazione dei vantaggi; essi avrebbero dovuto essere ripartiti su un periodo di tempo più lungo, essendo il regime legato all’acquisto di beni di fabbricazione nazionale. Il GoRPC ha semplicemente rinviato alle risposte dei fabbricanti inclusi nel campione riguardo a eventuali vantaggi che essi avrebbero potuto ottenere ai sensi del regime in questione. La Commissione rimanda alle motivazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare risposte esaurienti (considerando 34 e seguenti). La Commissione rileva anche che la Notice No 176 prevede un periodo di transizione per acquistare attivi fissi ammissibili e la possibilità fino al 30 giugno 2009 di presentare la domanda per ottenere i vantaggi. Poiché il GoRPC non ha fornito alcuna informazione sulla soppressione graduale dei vantaggi e poiché quest’ultimi, legati ad attivi fissi, possono essere ripartiti nel tempo e continuare anche nel PI, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, trarrà le sue conclusioni su tale regime in base ai dati disponibili, che sono quelli del procedimento sulla carta fine patinata.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(302)

Il regime è considerato una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione stessa applicata dall’autorità di concessione limita l’accesso al regime solo a determinate imprese (le FIE) e per l’acquisto di attrezzature che non rientrino in un catalogo di attrezzature non esentabili. Non esistono inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, criteri obiettivi che limitino l’ammissibilità al regime né elementi di prova risolutivi per concludere che l’ammissibilità sia automatica. Inoltre, il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, in quanto la sovvenzione è condizionata all’uso di beni nazionali e non importati.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(303)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato equivalente all’importo dell’IVA rimborsata sull’acquisto delle apparecchiature di fabbricazione nazionale. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio e poiché il regime è già stato esaminato dall'Unione in un precedente procedimento riguardante un dazio compensativo, la fonte di informazione più appropriata per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato l’esame di questo regime effettuato nel procedimento sulla Carta fine patinata, debitamente aggiornato, se necessario, come indicato nel considerando 252.

(304)

Quindi, il margine di sovvenzione calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,04 % che corrisponde alla media aritmetica dei tassi fissati per questo regime nel procedimento sulla carta fine patinata.

3.3.6.3.    Detrazione dell’IVA sulle immobilizzazioni nella regione centrale

(a)   Descrizione

(305)

A questo regime sono ammessi contribuenti IVA che operino prevalentemente in settori di un determinato elenco, comprendente anche l’industria metallurgica. Il regime dispone che contribuenti IVA ammissibili, situati in 26 città dei vecchi siti industriali della regione centrale, che investano in determinati attivi fissi, possano dedurre l’IVA pagata sugli attivi fissi dall’IVA totale di cui sono debitori.

(b)   Base giuridica

(306)

Le basi giuridiche del regime sono: l’Avviso del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle misure provvisorie per ampliare l’annullamento dell’IVA nella regione centrale (Notice on Ministry of Finance and State administration of Taxation issuing the Interim Measures for Expanding the Scope of Offset for Value Added Tax in the Central Region), n. 75, 2007; e l’Avviso del Ministero delle Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulle varie questioni relative all’attuazione a livello nazionale della riforma dell’IVA (Notice of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on Several Issues concerning the National Implementation of Value-added Tax reform), n. 170 [2008], del ministero delle Finanze.

(c)   Mancata collaborazione

(307)

Il GoRPC sostiene che il regime è terminato con la Notice No 170 [2008] a partire dall’1 gennaio 2009 e, riguardo a eventuali vantaggi che possono essere stati ottenuti ai sensi di questo regime, rinvia alle risposte dei fabbricanti inclusi nel campione. La Commissione rimanda alle motivazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare risposte esaurienti (considerando 34 e seguenti). La Commissione osserva che la Notice No. 170 prevede che i benefici IVA per le imprese situate nella regione centrale terminano alla fine del 2008 e possono essere prorogati fino a gennaio 2009. Tali vantaggi, legati ad attivi fissi, possono tuttavia essere ripartiti nel tempo e continuare durante il PI; l’Avviso sembra contenere inoltre anche un altro regime IVA agevolato per imprese ubicate nella regione centrale, che decorre da gennaio 2009 e riguarda la metà dell’aliquota IVA applicabile. Rifiutandosi il GoRPC di dare chiarimenti sulla soppressione graduale dei vantaggi residui di tale regime o sull’esistenza di un eventuale regime sostitutivo, la Commissione fonda le sue conclusioni su di esso sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(308)

Il regime è considerato una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; esso conferisce quindi un vantaggio alle imprese beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base pari all’importo del risparmio di IVA, generato dalla deduzione sull’acquisto degli attivi fissi. Il programma è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, dato che la legislazione limita l’accesso al regime a determinate imprese che operano in settori appartenenti a uno specifico elenco. Questo regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limita a determinate aree, vale a direle città dei vecchi siti industriali della regione centrale.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(309)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all’importo del risparmio di IVA ottenuto con la deduzione per l’acquisto di attivi fissi. In mancanza di informazioni che permettano di valutare questo vantaggio e dato che un analogo regime IVA è già stato esaminato nel presente procedimento, la fonte di informazione più appropriata per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata la valutazione di cui ai considerando 297 e 298.

(310)

Per tutte le società che non hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,89 %.

3.3.6.4.    Altre agevolazioni fiscali per la città di Ma’anshan

(a)   Risultati dell’inchiesta

(311)

La denuncia elenca varie agevolazioni fiscali di cui hanno usufruito fabbricanti di ARO situati a Ma’anshan e Wuhan dal 2008 al 2010, comprendenti esenzioni dall’imposta sulla costruzione e la manutenzione della città e da spese aggiuntive destinate ai fondi per l’istruzione. La Commissione ha chiesto al GoRPC di fornire informazioni su questi vantaggi fiscali. Il GoRPC ha risposto che le informazioni richieste erano irrilevanti ai fini dell’inchiesta poiché nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione aveva sede a Ma’anshan. La Commissione rimanda alle spiegazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare informazioni anche riguardo a presunte sovvenzioni per le imprese non incluse nel campione (considerando 34 e 35).

(312)

Poiché il GoRPC non ha dato le informazioni richieste, la Commissione conclude che le agevolazioni fiscali per Ma’anshan e Wuhan vadano considerate, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii) una sovvenzione in forma di rinuncia a introiti da parte del GoRPC. Esse conferiscono alle imprese beneficiarie un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, rappresentando un risparmio d’imposta pari alla differenza tra imposta pagata e importo dell’imposta che si dovrebbe normalmente versare se il regime non fosse in vigore. Il regime è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limita a imprese situate in determinate regioni specifiche o in comuni appartenenti a Ma’anshan.

(b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(313)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando altre informazioni atte a valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(314)

Per tutte le società che non hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,08 %.

3.3.7.   PROGRAMMI FONDATI SU SUSSIDI

(315)

La denuncia sosteneva che a partire dal 2005 fino almeno al 2009, le imprese che fabbricano il prodotto in questione ottenessero vantaggi in virtù di una serie di programmi e sottoprogrammi fondati su sussidi. Non si può escludere che vengano ancora effettuati versamenti ai sensi di questi programmi o che lo siano stati in via eccezionale in relazione a investimenti di capitale e che quindi esistano ancora vantaggi residui non del tutto ammortizzati durante il periodo stabilito di 15 anni. Al GoRPC era stato chiesto di dare informazioni su questi programmi ma non ha risposto in modo significativo su nessun programma. In mancanza di risposte del GoRPC su tutti questi aspetti, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda perciò le proprie conclusioni sulle migliori informazioni disponibili.

3.3.7.1.    Programma "Marchio cinese d’eccellenza nel mondo" (China World Top Brand programme).

(a)   Base giuridica

(316)

Le basi giuridiche del programma secondo quanto indicato nella denuncia, sono le seguenti:

Circolare sulle modalità di valutazione dei prodotti da riconoscere come aventi diritto al marchio cinese d’eccellenza nel mondo (Circular on Carrying out Evaluation of Products to be Recognised as China World Top Brand, GZJH [2005] No 95)

Avviso n. 5, 2005 del Comitato cinese per la promozione della strategia sul marchio di eccellenza che promulga l’elenco dei prodotti aventi diritto al marchio cinese di eccellenza (Announcement No 5, 2005 of China Promotion Committee for Top Brand Strategy, Promulgating the List of China Top Brand Products).

Circolare sull’applicazione dei marchi cinesi d’eccellenza nel mondo nel 2006, (Circular on application of China World Top Brands in 2006, ZJZH [2006] No 11).

Avviso n. 6, 2006 del Comitato cinese per la promozione della strategia sul marchio di eccellenza che promulga l’elenco dei prodotti aventi diritto al marchio cinese di eccellenza (Announcement No 5, 2005 of China Promotion Committee for Top Brand Strategy, Promulgating the List of China Top Brand Products).

Avviso n. 6, 2007 del Comitato cinese per la promozione della strategia sul marchio di eccellenza che promulga l’elenco dei prodotti aventi diritto al marchio cinese di eccellenza (Announcement No 5, 2005 of China Promotion Committee for Top Brand Strategy, Promulgating the List of China Top Brand Products).

Circolare sull’applicazione dei marchi cinesi d’eccellenza nel mondo nel 2008, (Circular on application of China World Top Brands in 2008, ZJZH [2008] No 23).

Misure per la gestione dei prodotti che recano il marchio cinese d’eccellenza rilasciato dal GoRPC (Measures for the Administration of Chinese Top-Brand Products issued by the GOC)

(b)   Ammissibilità

(317)

Solo i fabbricanti che hanno ottenuto la designazione di "Marchio cinese d’eccellenza nel mondo" hanno diritto ai vantaggi di questo programma. La denuncia elenca alcuni prodotti siderurgici fabbricati da imprese siderurgiche, soggette all’inchiesta, cui è stata concessa tale designazione.

(c)   Risultati dell’inchiesta

(318)

Data la mancata collaborazione del GoRPC, le conclusioni si fondano sulle informazioni presenti nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(319)

Il programma fornisce contributi finanziari sotto forma di sovvenzioni, prestiti a prezzi inferiori a quelli di mercato e altri incentivi che, essendo un trasferimento diretto di fondi, conferiscono al beneficiario un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(320)

Si tratta di una sovvenzione specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la normativa limita l’accesso solo alle imprese che hanno ottenuto la designazione di "Marchio cinese d’eccellenza nel mondo" per i loro prodotti. Non esistono inoltre criteri obiettivi fissati dall’autorità concedente sull’ammissibilità al regime, la quale non è automatica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(d)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(321)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione simile delle autorità USA. Come già indicato, quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in questione.

(322)

Il margine di sovvenzione complessivo così stabilito durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,13 %, che corrisponde alla media aritmetica dei tassi di programmi analoghi come accertato nell’US Decision Memorandum del 6 aprile 2009, sull’acido citrico e su alcuni sali citrati (pag. 6) (Federal Register Vol. 74, No. 69, page 16836 / 13 April 2009), nell’US Decision Memorandum del 14 maggio 2010 sui trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo preteso (pag. 29) (Federal Register Vol. 75, No. 98, page 28557 / 21 May 2010), nell’US Decision Memorandum del 28 maggio 2010 su determinate griglie d’acciaio (pag. 18) (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 / 8 June 2010), nell’US Decision Memorandum del 28 marzo 2011 su estrusi in alluminio (pag. 19) (Federal Register Vol. 76, No. 64, page 18521 / 4 April 2011) e nell’US Decision Memorandum dell’11 ottobre 2011 sulle pavimentazioni in legno a più strati (pag. 17) (Federal Register Vol. 76, No. 201, page 64313 / 18 October 2011). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei programmi fondati su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dalla Unione (76).

3.3.7.2.    Programmi e sottoprogrammi basati su marchi rinomati (Famous Brands programme and sub-programmes - Chongqing Famous Brands, Hubei Province Famous Brands, Ma’anshan Famous Brands, Shandong Province Top Brands, Wuhan Famous Brands)

(a)   Base giuridica

(323)

Le basi giuridiche di questo programma secondo quanto indicato dalla denuncia riguardo al sottoprogramma di Shandong sono:

avviso di stampa e distribuzione delle politiche 2003 volte a incoraggiare e a espandere il commercio estero e l’esportazione di Shandong (Notice on Printing and Distribution of 2003 Policies for Encouraging and expanding Foreign Trade Export to Shandong, LWJMJCZ, [2003] No 180);

politiche del 2004 tese a incoraggiare lo sviluppo del commercio estero e dell’esportazione di Shandong (2004 Policies for Encouraging the Development of Foreign Trade & Economic Cooperation in Shandong, LWJMJCZ, [2003] No 1037);

politiche 2005 tese a incoraggiare lo sviluppo del commercio estero e dell’esportazione di Shandong (2005 Policies for Encouraging the Development of Foreign Trade & Economic Cooperation in Shandong);

avviso di stampa e distribuzione delle politiche 2006 tese a incoraggiare lo sviluppo del commercio estero e dell’esportazione di Shandong (Notice on Printing and Distribution of 2006 Policies for Encouraging the Development of Foreign Trade & Economic Cooperation in Shandong, LCQ [2006] No 5).

Bilancio del fondo speciale di riconoscimento per lo sviluppo di marchi d’esportazione, Lucaiqizhi, 2008, No. 75.

(b)   Ammissibilità

(324)

Il programma conferisce benefici ai fabbricanti di prodotti designati come "Marchi rinomati" e mira ai mercati d’esportazione. La denuncia riferisce di un certo numero di fabbricanti del prodotto in esame che hanno beneficiato di questo programma, almeno fino al 2009.

(c)   Risultati dell’inchiesta

(325)

La denuncia sostiene che il programma è stato concepito per promuovere industrie nazionali avanzate e incoraggiare le esportazioni dei loro prodotti sui mercati mondiali. Il quadro principale del programma è stabilito a livello centrale; i governi provinciali e locali sviluppano programmi di "marchi rinomati" propri, coerenti con il programma centrale e volti a favorire l’esportazione di prodotti locali. Gli USA hanno messo sotto accusa questo programma di sovvenzioni all’OMC (DS 387). Le autorità USA hanno compensato tale programma in vari procedimenti, citati nella denuncia. Anche la Commissione ha compensato i vantaggi ottenuti attraverso questo programma nel caso della carta fine patinata (77).

(326)

Il programma "Marchi rinomati" fornisce contributi finanziari sotto forma di prestiti a tasso agevolato, finanziamenti per R&S e ricompense in contanti per l’esportazione. Tali incentivi sono un trasferimento diretto di fondi e conferiscono un vantaggio al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.

(327)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto la normativa limita l’accesso solo alle imprese cui è riconosciuto di esportare prodotti designati come "Marchi rinomati". Mancando inoltre criteri e condizioni oggettivi che regolino l’applicazione del programma da parte dell’autorità concedente, è stata riconosciuta una specificità anche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Il trattamento preferenziale nell’ambito di questo programma è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto i vantaggi sono condizionati all’andamento delle esportazioni di prodotti contrassegnati dal relativo "Marchio rinomato".

(d)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(328)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione simile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal programma). Come già indicato, quando si calcolano gli importi delle sovvenzioni in base ai risultati di altre inchieste, si tiene tra l’altro conto attraverso tale approccio se nel regime in questione non siano intervenuti mutamenti significativi e se l’importo della sovvenzione non sia diminuito nel tempo. Si noti però che, di solito, non è così che diminuisce l’importo delle sovvenzioni ricorrenti. Poiché mancano siffatte modifiche o diminuzioni dell’importo della sovvenzione, come importo della sovvenzione si usa nella fattispecie il tasso originale dell’inchiesta in questione.

(329)

Il margine di sovvenzione complessivo così stabilito durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,13 %, che corrisponde alla media aritmetica dei tassi di programmi analoghi come accertato nell’US Decision Memorandum del 6 aprile 2009, sull’acido citrico e su alcuni sali citrati (pag. 6) (Federal Register Vol. 74, No. 69, page 16836 / 13 April 2009), nell’US Decision Memorandum del 14 maggio 2010 sui trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo preteso (pag. 29) (Federal Register Vol. 75, No. 98, page 28557 / 21 May 2010), nell’US Decision Memorandum del 28 maggio 2010 su determinate griglie d’acciaio (pag. 18) (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 / 8 June 2010), nell’US Decision Memorandum del 28 marzo 2011 su estrusi in alluminio (pag. 19) (Federal Register Vol. 76, No. 64, page 18521 / 4 April 2011) e nell’US Decision Memorandum dell’11 ottobre 2011 sulle pavimentazioni in legno a più strati (pag. 17) (Federal Register Vol. 76, No. 201, page 64313 / 18 October 2011). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei programmi fondati su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dalla Unione (78).

3.3.7.3.    Fondo di Stato per progetti basati su tecnologie chiave (State key technology project)

(a)   Mancata collaborazione da parte del governo cinese

(330)

Nella risposta al questionario il GoRPC si è limitato a sostenere che il programma è stato chiuso nel 2003 e che non ne ha beneficiato nessuno degli esportatori inclusi nel campione. Poiché il GoRPC non ha aggiunto alla risposta alcun elemento di prova o ulteriori chiarimenti, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, analizza il programma in base agli elementi disponibili.

(b)   Base giuridica

(331)

Le basi giuridiche del programma secondo quanto indicato nella denuncia, sono le seguenti:

Circolari di Stato: Guojingmao Touzi No 886 del 1999, Guojingmao Touzi No 122 del 1999, Guojingmao Touzi No 1038 del 1999, Guojingmao Touzi No 822 del 2000, e

Misure per la gestione del Fondo nazionale speciale per debiti destinati a progetti di ristrutturazione basati su tecnologie chiave (Measures for the Administration of National Debt Special Fund for National Key Technology Renovation Projects)

(c)   Ammissibilità

(332)

Secondo quanto nella denuncia viene citato dalle principali basi giuridiche, le imprese sostenute da questo programma "sono grandi imprese holding di Stato scelte di solito tra le 512 imprese principali, i 120 gruppi di imprese pilota e le imprese leader dell’industria". È stata inoltre introdotta una preferenza geografica per imprese ubicate nei vecchi siti industriali nelle regioni nordorientali, centrali e occidentali.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(333)

Tenuto conto della mancata collaborazione del GoRPC, la Commissione si orienta sugli elementi che figurano nella denuncia e/o su altre fonti citate nella denuncia (79).

(334)

La denuncia riferisce che il programma mira a dare un sostegno finanziario alle imprese ammissibili, al fine di promuovere: ristrutturazioni tecnologiche in settori, imprese e prodotti strategici; aggiornamenti tecnologici più agevoli; prodotti migliori dal punto di vista strutturale; una miglior qualità; un aumento dell’approvvigionamento; un’espansione della domanda interna; uno sviluppo continuo e sano dello stato dell’economia. Secondo la denuncia, il Fondo ha sostenuto 47 imprese siderurgiche impegnate in investimenti per un importo complessivo di 75 miliardi di renminbi. Le autorità USA hanno compensato il presente programma in almeno 2 procedimenti.

(335)

Il programma costituisce una sovvenzione, in quanto fornisce contributi finanziari sotto forma di sussidi per l’acquisto di attivi fissi il che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, conferisce un vantaggio al beneficiario. Essendo la sovvenzione legata ad attivi fissi e ripartita nel tempo, si è concluso, in base alle informazioni disponibili, che il vantaggio prosegue durante il PI.

(336)

La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché il sostegno è limitato ad alcune grandi IdS o imprese partecipate dallo Stato scelte tra 512 aziende chiave e 120 gruppi di imprese pilota. Nella misura in cui il programma riguarda imprese situate in determinate aree geografiche di vecchi siti industriali nelle regioni nordorientali, centrali e occidentali, esso è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(337)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. In assenza di una quantificazione qualsiasi, la più adeguata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato una decisione simile presa dalle autorità USA, vale a dire l’US Decision Memorandum del 10 settembre 2010, su taluni tubi per uso normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio legato (pag. 19) (Federal Register Vol. 75, No. 182, page 57444 / 21 September 2010).

(338)

Il margine di sovvenzione così accertato per questo regime durante il PI per tutte le imprese che non hanno collaborato è fissato allo 0,01 %, che corrisponde al tasso di un regime simile, stabilito nella decisione degli USA di cui al precedente considerando.

3.3.7.4.    Programmi destinati ad abbassare le spese legali antidumping

(a)   Mancata collaborazione da parte del GoRPC.

(339)

La denuncia riferiva numerose inchieste effettuate dalle autorità USA (80) e dalla Commissione (procedimento "Carta fine patinata"), che hanno ritenuto compensabili vari programmi provinciali ai sensi del quali il locale ufficio tributario rimborsava il 40 % delle spese legali sostenute da un’impresa per aver dovuto partecipare a un procedimento antidumping. Poiché il GoRPC ha deciso di non rispondere ai quesiti posti su questo programma limitandosi a sostenere che gli esportatori inclusi nel campione non ne avevano beneficiato, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda le proprie conclusioni sulle informazioni disponibili nel fascicolo.

(b)   Base giuridica

(340)

Secondo la denuncia e la decisione della Commissione di cui al considerando 193 del procedimento sulla carta fine patinata, la base giuridica del programma sono:

Norme d’attuazione della politica di sostegno a favore del convenuto in inchieste antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia (Rules for the Implementation of the Support Policy for the Anti-dumping, Anti-subsidy, Safeguard investigation respondent).

(c)   Ammissibilità

(341)

Possono ricorrere al programma le imprese coinvolte in inchieste antidumping e che operano conformemente alle istruzioni impartite dal ministero del Commercio e dalle autorità provinciali.

(d)   Risultati dell’inchiesta

(342)

Il programma costituisce una sovvenzione in quanto offre un contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, per coprire le spese legali nei procedimenti antidumping e conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento di base, poiché si limita ad alcune imprese soggette a procedimenti antidumping esteri. Il programma è inoltre specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limita a determinate imprese registrate in specifiche regioni geografiche e è regolato dalle autorità provinciali preposte ad attuarlo.

(e)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(343)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando informazioni per valutare questo vantaggio e poiché il regime è già stato esaminato in un precedente procedimento antisovvenzione da parte delle istituzioni UE, la più adeguata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata la valutazione di questo programma effettuata nel procedimento sulla Carta fine patinata, debitamente aggiornata, se necessario, come indicato nel considerando 252.

(344)

Il margine di sovvenzione così calcolato per tutte le società che non hanno collaborato è fissato allo 0,01 % in base alle conclusione del procedimento sulla carta fine patinata (81).

3.3.8.   ACQUISTO DI BENI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO CHE SAREBBE ADEGUATO (HIGHER THAN ADEQUATE REMUNERATION - HTAR)

(345)

La denuncia conteneva elementi di prova del fatto che il GoRPC aveva acquistato tramite IdS prodotti d’acciaio presso fabbricanti di ARO. Secondo la denuncia il GoRPC acquista numerosi prodotti d’acciaio, tra cui lamiere con rivestimento colorato, laminati a caldo e a freddo, lastre mediane, galvanizzate e vari altri. La denuncia ha evidenziato che il prezzo d’acquisto di tali beni da parte delle IdS è stato fissato in base a vari elementi e/o parametri di riferimento, con massimali o adeguamenti a seconda dei vari beni e del fatto che l’operazione riguardasse parti collegate.

(346)

Il GoRPC ha risposto con i soliti argomenti generici sulle IdS secondo cui non è dimostrato che le IdS acquirenti di tali prodotti siderurgici siano enti pubblici ai sensi dell’accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative (Subsidies and Countervailing Measures - SCM) dell’OMC e che il GoRPC non poteva raccogliere dati su specifiche operazioni commerciali relativi a enti sconosciuti. Il GoRPC ha inoltre affermato che la denuncia non si riferisce ad alcun acquisto di merci che coinvolgano esportatori inclusi nel campione. La Commissione rimanda alle sue conclusioni secondo le quali gli acquirenti di ARO e di altri prodotti siderurgici sono IdS (considerando da 49 a 73) e alla richiesta rivolta al GoRPC di fornire informazioni anche riguardo agli esportatori non inseriti nel campione (cfr. considerando 34 e 35). Mancando informazioni aggiuntive da parte del GoRPC sul programma in questione, le conclusioni della Commissione si fondano sulle informazioni disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(347)

Nella misura in cui i prezzi offerti sono superiori a quelli di mercato e lo Stato conferisce un vantaggio al fabbricante di ARO attraverso le sue IdS acquirenti, questo programma è compensabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) e dell’articolo 6, lettera d), del regolamento di base. È anche necessario considerare che quanto sostiene la denuncia, sull’inesistenza di un prezzo privato affidabile sul mercato a causa della predominanza del settore pubblico nel mercato siderurgico, è stato confermato dall’inchiesta: emerge infatti che le IdS, detengono una quota predominante del mercato siderurgico in Cina almeno riguardo all’acciaio laminato a caldo e a freddo (cfr. considerando da 76 a 79). La sovvenzione è inoltre specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, limitandosi solo a enti selezionati partecipati dallo Stato nel settore siderurgico. La complessità di tali operazioni e dei contratti che le regolano, nonché la mancanza di dati essenziali, non hanno tuttavia permesso alla Commissione di giungere a una conclusione definitiva su tale programma. La Commissione ha perciò deciso di cessare l’esame di questo programma.

3.3.9.   ALTRI PROGRAMMI REGIONALI

(a)   Mancata collaborazione da parte del GoRPC.

(348)

Secondo il governo cinese nessuno dei produttori inclusi nel campione ha sede nelle zone di applicazione dei programmi regionali di questa sezione e le informazioni chieste dalla Commissione sono irrilevanti ai fini dell’inchiesta. Data l’importanza di tali informazioni per l’inchiesta (cfr. considerando 34 e 35), in mancanza di una risposta da parte del GoRPC, la Commissione fonda la decisione su tutti i programmi regionali della presente sezione sui dati disponibili nel fascicolo, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

3.3.9.1.    Sovvenzioni concesse nella Tianjin Binhai New Area e nella Tianjin Economic and Technological Development Area

(a)   Base giuridica

(349)

La base giuridica del Regime di ammortamento accelerato (Accelerated Depreciation scheme) è la Circolare del ministero delle Finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato concernente le politiche collegate di imposizione agevolata dei redditi delle società volte a sostenere lo sviluppo e l’apertura della nuova zona di Binhai in Tianjin (Related Preferential Policies of Enterprise Income Tax for Supporting the Development and Openness of Binhai New Area of Tianjin).

(b)   Risultati dell’inchiesta

(350)

La denuncia sostiene che il programma mira a promuovere la costruzione di infrastrutture scientifico-tecnologiche nella Nuova zona di Tianjin Binhai (Tianjin Binhai New Area - TBNA) e nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin (Tianjin Economic and Technological Development Area - TETDA) e ad attuare un nuovo sistema scientifico-tecnologico e nuove strutture di servizio. Secondo la denuncia, sono stati concessi benefici finanziari a titolo di questo programma dal Fondo per la scienza e la tecnologia (Science and Technology Fund) e dal Programma di ammortamento accelerato (Accelerated Depreciation Programme). Questi benefici sarebbero limitati a imprese stabilite nella giurisdizione del Comitato di gestione della TBNA che comprende imprese che fabbricano/esportano il prodotto in esame. La denuncia rinvia alla decisione delle autorità USA nel procedimento antisovvenzioni su taluni tubi per uso normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio legato, originari della RPC; l’autorità USA ha ritenuto il programma compensabile (82).

(351)

Mancando la collaborazione del GoRPC, la Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda la propria decisione su questo programma sulle migliori informazioni disponibili nella denuncia e nella decisione delle autorità USA.

(352)

Il programma conferisce un vantaggio eccezionale alle imprese che ne beneficiano, in forma di sussidi del Fondo per la scienza e la tecnologia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento di base (trasferimento diretto di fondi) e in forma di rinuncia a introiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, riguardo al programma di ammortamento accelerato.

(353)

Le sovvenzioni del Fondo per la scienza e la tecnologia e del Programma di ammortamento accelerato sono specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, perché limitate ad alcune imprese ubicate in determinate regioni geografiche (vale a direla TBNA e/o la TETDA).

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(354)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. In assenza di una quantificazione qualsiasi, la più adeguata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato una decisione comparabile presa dalle autorità USA, vale a dire l’US Decision Memorandum del 10 settembre 2010, su taluni tubi per uso normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio legato (US Decision Memorandum of 10 September 2010 on Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe (Pages Nos 20 and 21) (Federal Register Vol. 75, No. 182, page 57444 / 21 September 2010). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio conferito da programmi basati su sussidi e agevolazioni fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (83).

(355)

Il margine di sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le imprese che non hanno collaborato è fissato allo 0,61 %, pari al tasso cumulato dei regimi in esame, come stabilito nella decisione di cui al considerando precedente.

3.3.9.2.    Programmi relativi alla regione nordorientale

(a)   Base giuridica

(356)

La base giuridica è costituita dalla Circolare del 14 settembre 2004 del Ministero delle finanze e dell’Amministrazione tributaria dello Stato sulla stampa e diffusione dei regolamenti che disciplinano questioni relative all’ampliamento della deduzione dell’IVA nelle regioni nordorientali.

(b)   Risultati dell’inchiesta

(357)

Il denunciante sostiene che il GoRPC istituì il programma di rilancio dell’area nordorientale nel 2003 per rilanciare il vecchio sito industriale della città di Dalian e di 3 province (Liaoning, Jilin and Heilongjiang) della regione nordorientale, centro tradizionale dell’industria siderurgica cinese. Secondo la denuncia, il GoRPC creò appositamente una Banca, La Banca per il rilancio nordorientale (Northeast Revitalisation Bank - NRB), controllata dal Consiglio di Stato, con il mandato di finanziare il sostegno al rilancio del vecchio polo dell’industria pesante della regione nordorientale.

(358)

La denuncia riferisce anche di sovvenzioni concesse, a titolo del programma in questione, elargite dalla Export-Import Bank of China ("Exim Bank"), attraverso la sua filiale di Dalian, sotto forma di crediti all’esportazione per un importo totale di 5 miliardi di RMB, nonché risparmi per le imprese locali sotto forma di crediti "a basso costo", per un valore di 150 milioni di RMB, dal novembre 2003. La denuncia sostiene inoltre che i mutui, estesi anche a imprese non meritevoli di credito, avevano accresciuto la competitività di IdS in difficoltà che hanno così goduto di un accesso sproporzionato al credito pur registrando la quota più elevata di prestiti in sofferenza del paese.

(359)

Mancando la collaborazione del GoRPC, la Commissione fonda la propria decisione su questo programma sulle informazioni contenute nella denuncia e nell’US Decision Memorandum del 17 novembre 2008 sui tubi d’acciaio di qualità al carbonio saldati circolarmente, destinati a condotte (tubi per condotte) (US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages 21 and 22) - Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008), debitamente aggiornate, se necessario, come indicato al considerando 252.

(360)

Il programma conferisce un vantaggio alle imprese beneficiarie in forma di: i) sussidi sotto forma di sovvenzionamento degli interessi all’esportazione; ii) rimborsi IVA per l’acquisto di attivi fissi.

(361)

Riguardo a i), il sovvenzionamento degli interessi all’esportazione è una sovvenzione sotto forma di sussidio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. La decisione degli USA chiama questo programma "Fondo di sviluppo del commercio estero" (Foreign Trade Development Fund) invece di "Programma di rilancio dell’area nordorientale" (Northeast Revitalisation Programme), come indica anche la denuncia. Il programma è gestito dalle autorità della provincia di Liaoning (in particolare il Liaoning Provincial Bureau of Foreign Trade and Economic Cooperation e il Liaoning Department of Finance). I progetti ammissibili appartengono soprattutto a imprese esportatrici tesi, tra l’altro, a migliorare la competitività dei prodotti esportati e a esplorare i mercati internazionali. Poiché si tratta di sussidi condizionati all’andamento delle esportazioni, questo programma è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

(362)

Riguardo ii) ai rimborsi dell’IVA, riservati all’acquisto di attivi fissi, essi costituiscono una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il presente programma prevede che i soggetti IVA di alcune industrie possano detrarre l’IVA pagata per acquisti di attivi fissi dall’IVA pagata per la vendita di prodotti finiti. Questa detrazione dell’IVA si limita a imprese situate nella regione nordorientale ed è pertanto specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(363)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal programma).

(364)

Il margine di sovvenzione così accertato per il Programma di rilancio dell’area nordorientale durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,18 %, il che corrisponde al tasso cumulato per le sovvenzioni e i rimborsi IVA ricevuti nel quadro del programma Foreign Trade Development Fund Program come accertato nell’US Decision Memorandum del 17 November 2008 (US Decision Memorandum on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages 21 and 22) (Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (84).

(a)   Base giuridica

(365)

La base giuridica sono le Misure amministrative provvisorie della provincia di Liaoning recanti assistenza in materia di interessi finanziari per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia e la fabbricazione di macchinario (Provisional Administration Measures on High Tech Products and Equipment Manufacturing Products Export Financial interest Assistance of Liaoning Province), emanate il 16 dicembre 2004.

(b)   Risultati dell’inchiesta

(366)

La denuncia sosteneva che questo programma assisteva la imprese nel tentativo di ampliare le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia e di sviluppare le imprese situate nella provincia di Liaoning. Il programma è gestito dal Liaoning Provincial Bureau of Foreign Trade and Economic Cooperation, dal Liaoning Department of Finance e dalla Economic Commission of Liaoning province. Le autorità USA, nella succitata decisione riguardante Line Pipe, hanno ritenuto il programma compensabile (cfr. considerando 359).

(367)

Il programma conferisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base un vantaggio sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del GoRPC utilizzati per il pagamento di interessi su prestiti bancari. Prestiti all’esportazione: indica prestiti a breve termine che imprese, che fabbricano prodotti ad alta tecnologia nella provincia in questione e mancano dei fondi necessari alla produzione e al funzionamento, ottengono, da banche ed enti finanziari non bancari, tra la dichiarazione di esportazione dei prodotti e il loro pagamento effettivo. Le imprese ammissibili devono esportare annualmente per un valore superiore a 1 milione di USD e aver esportato prodotti elencati nel "China High-Tech Product Export Catalogue" o che rientrino nella fabbricazione di macchinari. Il programma è pertanto specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, poiché si limita a imprese che soddisfano i suesposti criteri. Il programma è anche condizionato all’andamento delle esportazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base, il programma è specifico regionale, vale a dire limitato a imprese situate in una precisa regione geografica, quella nordorientale della Cina.

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(368)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal programma).

(369)

Il margine di sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,43 %, che corrisponde al tasso di sovvenzionamento degli interessi all’esportazione accertato nell’US Decision Memorandum del 17 November 2008 (US Decision Memorandum on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages 21 and 22) (Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (85).

(a)   Risultati dell’inchiesta

(370)

La denuncia si riferisce al precedente programma di sovvenzionamento degli interessi all’esportazione, ammissibile solo in relazione a "prestiti all’esportazione" non ancora estinti. Nella loro decisione relativa a Line Pipe, le autorità USA ritengono compensabile anche questo programma.

(371)

La base giuridica sono le "Misure amministrative provvisorie della provincia di Liaoning" recanti assistenza in materia di interessi finanziari per l’esportazione di prodotti ad alta tecnologia e la fabbricazione di macchinario (Provisional Administration Measures on High Tech Products and Equipment Manufacturing Products Export Financial interest Assistance of Liaoning Province), emanate il 16 dicembre 2004.

(372)

Questo programma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, costituisce un vantaggio sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del GoRPC. La sovvenzione conferisce un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, pari alla differenza tra quanto pagato dal beneficiario e quanto avrebbe dovuto pagare per un mutuo commerciale comparabile, senza il programma. Questi prestiti sono forniti dal governo attraverso le sue banche d’intervento e le sue SOCB (state-owned commercial banks) (cfr. analisi ai considerando da 157 a 180). Questi prestiti all’esportazione sono specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, poiché condizionati all’andamento delle esportazioni, nonché ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, poiché limitati a imprese situate in una determinata regione geografica cinese.

(b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(373)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal programma).

(374)

Il margine di sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le società che non hanno collaborato è pari quindi all’1,05 %, che corrisponde alla media aritmetica del tasso del regime sui prestiti all’esportazione accertato nell’US Decision Memorandum del 17 November 2008 (US Decision Memorandum on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Page No 23) (Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei regimi fiscali è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (86).

(a)   Risultati dell’inchiesta

(375)

La denuncia afferma che il programma "Cinque punti, una linea" è stato presentato il 21 gennaio 2006 dal governo provinciale di Liaoning. Il governo di Liaoning eroga sovvenzioni a favore di imprese situate nella provincia. Viene data priorità assoluta a imprese dei 5 settori ritenuti più importanti come basi per l’esportazione. Le agevolazioni comprendono vari vantaggi, come tassi ridotti di imposta sul reddito, pari al 15 % per imprese certificate come imprese "ad alta tecnologia"; esenzione dall’imposta sul reddito per "imprese ad alta tecnologia" partecipate da imprese nazionali; priorità nell’ottenere il sovvenzionamento degli interessi; privilegi nella gestione economica; esenzione da tasse governative. Secondo la denuncia, la China Development Bank (CDB), una Banca di Stato per interventi politici (State-owned policy bankSOPB), ha fornito prestiti agevolati nel quadro di questo programma.

(376)

Le autorità USA, nella succitata decisione riguardante Line Pipe, hanno ritenuto il programma compensabile.

(377)

La base giuridica del programma è il "Parere della provincia di Liaoning per incoraggiare l’apertura allo sviluppo delle principali zone costiere" (Opinion of Liaoning Provincial Encouraging the Expansion of Opening-Up in Coastal Key Developing Areas). La Liaoning Development and reform Commission e il Liaoning Finance Bureau gestiscono il sovvenzionamento degli interessi mentre l’Huludao Beigang Industrial Park, Industry, and Commerce Authority gestisce le esenzioni fiscali permesse dal programma.

(378)

Il programma, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, concede vantaggi finanziari sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte del GoRPC e/o di rinuncia o non riscossione di introiti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Le sovvenzioni rappresentano un vantaggio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, di importo pari a quello del sussidio e/o dell’esenzione dall’imposta/dai diritti. Le sovvenzioni sono specifiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché si limitano a determinate imprese situate nella giurisdizione della provincia di Liaoning. Essendo data priorità assoluta a imprese dei 5 settori ritenuti più importanti come basi per l’esportazione, esse sono quindi anche specifiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto condizionate all’andamento delle esportazioni.

(b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(379)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal programma).

(380)

Il margine di sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le imprese che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,30 %, che corrisponde al tasso accertato per questo regime nell’US Decision Memorandum del 17 November 2008 (US Decision Memorandum on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Pages No 23) (Federal Register Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei programmi fondati su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (87).

3.3.9.3.    Sussidi nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Jiangsu

(a)   Base giuridica

(381)

La base giuridica di questo programma sono le Misure amministrative a favore della piattaforma di servizio pubblico di Jiangsu per la scienza e la tecnologia (Administrative Measures on Jiangsu Sci-Tech Public Service Platform (Sukeji (2006) No 102; Sucaijiao (2006) No 22).

(b)   Risultati dell’inchiesta

(382)

La denuncia sostiene che il programma fornisce, tra l’altro, sussidi a determinate imprese. Il GoRPC ha dichiarato nelle risposte al questionario che nessuna delle società incluse nel campione è ricorsa o ha usufruito di questo programma. La Commissione rimanda all’argomento secondo cui il GoRPC è tenuto a rispondere esaurientemente anche a domande relative alle imprese non incluse nel campione (considerando 34 e 35). La Commissione osserva poi che la denuncia indica come potenziali beneficiari entrambe le società incluse nel campione nonché altri fabbricanti ARO, non inclusi nel campione, situati nella zona di applicazione pertinente. La Commissione pertanto, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda le sue conclusioni su dati già disponibili come, soprattutto, le informazioni contenute nella denuncia e le conclusioni dalle autorità USA che hanno ritenuto il regime compensabile nella decisione relativa ai trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo preteso, originari della RPC (88).

(383)

I vantaggi finanziari concessi sotto forma di sussidi forniscono un contributo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Si tratta di sussidi specifici ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base in quanto non sembrano esistere criteri o condizioni oggettivi che disciplinino l’ammissibilità ai benefici del regime (come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base) e, in base ai dati disponibili, non sembra che la discrezionalità dello Jiangsu Department of Science and Technology sia esercitata in modo obiettivo.

(c)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(384)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando una quantificazione qualsiasi, la più appropriata fonte di informazione per valutare il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stata una decisione comparabile delle autorità USA (grazie alle analogie presentate dal programma).

(385)

Il margine di sovvenzione così accertato durante il PI per tutte le imprese che non hanno collaborato è pari quindi allo 0,01 %, il che corrisponde al tasso stabilito per questo regime dall’US Decision Memorandum del 14 maggio 2010 sui trefoli di filo d’acciaio per calcestruzzo preteso (pag. n. 35) (Federal Register Vol. 75, No. 98, page 28557 / 21 May 2010). Riguardo alle indagini condotte dalle autorità USA, va rilevato che il metodo che esse impiegano per calcolare l’importo del vantaggio dei programmi fondati su sussidi è sostanzialmente identico a quello usato dall'Unione (89).

3.3.9.4.    Sussidi nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Hebei

(a)   Risultati dell’inchiesta

(386)

Il denunciante riferisce di 2 sussidi elargiti nell’ambito del programma per la scienza e la tecnologia della provincia di Hebei a un fabbricante di ARO nel 2009, per un importo di 700 000 e di 2 080 000 di RMB. Nella risposta al questionario, il governo cinese ha dichiarato che nessuna delle società incluse nel campione aveva sede a Hebei e che quindi le informazioni richieste erano irrilevanti ai fini dell’inchiesta. La Commissione rimanda all’argomento secondo cui il GoRPC è tenuto a rispondere esaurientemente anche a domande relative alle imprese non incluse nel campione (considerando 34 e 35). Le conclusioni della Commissione si fondano pertanto sui dati già disponibili (in questo caso la denuncia), ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

(387)

I vantaggi finanziari concessi nell’ambito di questo programma sotto forma di sussidi sono delle sovvenzioni perché forniscono un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Essi costituiscono un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, di importo pari a quello del sussidio. Si tratta di sovvenzioni specifiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, perché fornite solo a imprese situate nella provincia di Hebei.

(b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(388)

L’importo della sovvenzione compensabile è calcolato in base al vantaggio, emerso durante il PI, conferito ai beneficiari. Mancando altre informazioni atte a valutare tale vantaggio, la Commissione fonda le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il valore della sovvenzione è stato ripartito sull’intero fatturato del beneficiario durante il PI usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni né è stata accordata rispetto a quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.

(389)

Il margine di sovvenzione così ottenuto per tutte le società che non hanno collaborato è trascurabile (inferiore allo 0,01 %).

3.3.10.   SOVVENZIONI AD HOC

(a)   Risultati dell’inchiesta

(390)

La denuncia elenca una serie di presunte sovvenzioni ad hoc concesse ad alcuni fabbricanti di ARO, sia IdS che imprese private. Le sovvenzioni avrebbero avuto la forma sia di sussidi che di sgravi o esenzioni fiscali al fine, tra l’altro, di finanziare particolari progetti o attivi. E sarebbero stato concessi nel quadro della politica strategica generale tesa a promuovere l’industria siderurgica.

(391)

La Commissione ha chiesto al GoRPC di dare informazioni su tali sovvenzioni ad hoc. Il GoRPC ha risposto che le dichiarazioni contenute nella denuncia si basavano su citazioni tratte dalle relazioni annuali ma nessuna di esse sembrava riguardare imprese incluse nel campione. Il GoRPC riteneva perciò non necessario esaminare accuse a operazioni commerciali specifiche, relative a imprese e province non incluse nel campione. Il GoRPC ribadiva inoltre una delle sue osservazioni generali secondo la quale il fatto che talune operazioni fossero classificate come "sovvenzioni" nella relazione annua di un’impresa non può essere considerato elemento di prova sufficiente per avviare un’inchiesta su di essa, dato che esse "non costituiscono elementi di prova a prima vista sufficienti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’accordo SCM dell’OMC".

(392)

La Commissione rimanda alle spiegazioni che stanno alla base della richiesta rivolta al GoRPC di dare informazioni anche riguardo a presunte sovvenzioni per le imprese non incluse nel campione (considerando 34 e 35). La Commissione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, fonda le sue conclusioni sulle sovvenzioni ad hoc in questione sui dati disponibili nel fascicolo.

(393)

Le sovvenzioni ad hoc di cui alla denuncia costituiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, per quanto riguarda i sussidi e simili trasferimenti di risorse, una sovvenzione sotto forma di trasferimento diretto di fondi e, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, per quanto riguarda le varie esenzioni o riduzioni fiscali e/o di diritti altrimenti dovuti a livello centrale, provinciale o comunale, una sovvenzione sotto forma di rinuncia a introiti. La Commissione osserva che le relazioni annuali degli stessi fabbricanti di ARO riportano tali contributi finanziari come "sovvenzioni". A prima vista, numerose sovvenzioni sembrano essere specifiche di fatto o di diritto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, perché; mancando la collaborazione del GoRPC, si considerano concesse a poche imprese "incoraggiate" del settore siderurgico e/o perché sono state concesse dopo che le autorità concedenti hanno esercitato un certo tipo di un potere discrezionale. Alcune sovvenzioni risultano inoltre specifiche ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto accessibili solo a certe imprese situate in determinate regioni geografiche nel territorio di una data provincia.

(b)   Calcolo dell’importo della sovvenzione

(394)

La Commissione ha attentamente studiato i dati disponibili su ciascuna di queste sovvenzioni ad hoc concesse a vari fabbricanti di ARO. La Commissione ha rilevato che alcune di queste sovvenzioni non distorcevano gli scambi e conferivano importi relativamente esigui ai fabbricanti di ARO. Per converso, esistono anche numerose sovvenzioni specifiche che conferiscono sovvenzioni significative ai fabbricanti di ARO. Tenuto conto di ciò e delle informazioni presenti nel fascicolo, nonostante la mancata collaborazione del GoRPC e dei fabbricanti di ARO, la Commissione ritiene opportuno calcolare il dazio compensativo applicabile semplicemente sulla in base alla media risultante dai sussidi e dai programmi fiscali compensati in questo procedimento.

(395)

Per tutte le società che non hanno collaborato è stato così determinato un margine di sovvenzione pari all’0,5 %.

3.4.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI DOPO LA COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE

(396)

Il GoRPC, un produttore esportatore incluso nel campione (Zhejiang Huadong) e il denunciante hanno presentato osservazioni in merito alla comunicazione delle conclusioni definitive.

3.4.1.   OSSERVAZIONI DEL GORPC SULLA COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE

(397)

Poiché il GoRPC ha presentato numerose e dettagliate argomentazioni che sarebbe stato impossibile includere tutte nel presente regolamento (anche per la presenza di alcune informazioni riservate), la Commissione ha spiegato a livello bilaterale per iscritto al GoRPC tutti gli elementi di fatto e di diritto a sostegno del rigetto delle tesi di quest’ultimo.

3.4.1.1.    Questioni procedurali

(398)

In numerose affermazioni sull’apertura dell’inchiesta, il GoRPC è sembrato ritenere che si dovesse controllare la relazione del panel sui laminati di acciaio elettrico a grani orientati (90) (Grain Oriented Flat-rolled Electrical SteelGOES) nell’interpretare alcune disposizioni dell’accordo SCM e del regolamento di base UE. Il GoRPC parla ad esempio di dubbi che sarebbero stati "rimossi" dal panel sui GOES (91). Se è vero che la Commissione ha preso nota dei risultati del panel su quanto segnalato, e concorda su numerose delle sue conclusioni, è anche vero che ciò non modifica né il trattato né la normativa, in particolare gli articoli 11.2 e 11.3 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento sui dazi compensativi di base (regolamento CVD), che per la Commissione sono i punti di riferimento vincolanti in tutti i procedimenti.

(399)

Il GoRPC sostiene che la Commissione avrebbe violato l’articolo 11.2 dell’Accordo SCM sulle sovvenzioni (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - ASCM), avendo aperto l’inchiesta in base a una denuncia priva di qualsiasi prova "dell’esistenza, del grado e dell’effetto di qualsiasi presunta sovvenzione" e avrebbe quindi violato l’obbligo che le compete, di cui all’articolo 11.3, di esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova.

Questo argomento va respinto. Il riferimento del GoRPC "all’esistenza, al grado e all’effetto" della sovvenzione è una citazione dall’articolo 11.1 dell’ASCM e descrive lo scopo di una inchiesta. Secondo la Commissione, ciò non ha relazione con l’articolo 11.2 dell’ASCM, che impone ai denuncianti di fornire "prove sufficienti dell’esistenza di una sovvenzione e, se possibile, del suo importo" in una denuncia che contenga informazioni "ragionevolmente ottenibili" da parte del denunciante. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal denunciante, che sono di notevole portata, come risulta chiaramente dalla versione della denuncia che le parti interessate possono consultare. I servizi della Commissione hanno proposto l’apertura di un’inchiesta solo dopo aver attentamente esaminato l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova che ritenevano sufficienti prima facie.

(400)

Il GoRPC ha suggerito di determinare individualmente ogni elemento (contributo finanziario, vantaggio e specificità) di ciascun regime di sovvenzione. La Commissione concorda con il GoRPC sul fatto che le accuse di sovvenzione debbano essere esaminate individualmente. Ciò non significa però che gli elementi di prova addotti per ogni elemento di ciascun programma di sovvenzioni debbano essere esaminati isolati gli uni dagli altri. Ad esempio, la prova della specificità di un regime può essere assai utile nel determinare la specificità di un altro regime, a seconda tra l’altro della quantità di informazioni pubbliche disponibili sui 2 regimi, del grado di collegamento esistente tra essi e del grado di dipendenza che essi hanno dalla normativa.

(401)

Il GoRPC ha affermato che per ogni regime devono esistere prove dell’importo della sovvenzione (superiore al de minimis) durante il PI e che devono esistere prove sufficienti di effettivo sovvenzionamento di ogni sovvenzione, non di benefici "potenziali" o "probabili". Su questo punto, la Commissione non concorda con il GoRPC, non essendo richiesto dal regolamento di base o dall’Accordo SCM dell’OMC di mostrare che le sovvenzioni di un certo regime sono superiori al de minimis. È chiaro che, per essere oggetto di misure compensative, una sovvenzione deve conferire un vantaggio durante il PI e che i denuncianti devono adoperarsi per produrre tali elementi di prova. L’articolo 11.2 dell’ASCM chiede tuttavia "elementi di prova sufficienti" di sovvenzionamento, in base a informazioni "ragionevolmente ottenibili" dal denunciante. Poiché molti dati sui benefici delle sovvenzioni (come esenzioni fiscali, sussidi, fornitura di beni) non sono pubblicamente disponibili, per i ricorrenti è spesso impossibile stabilire con esattezza se la sovvenzione abbia conferito vantaggi ai fabbricanti del prodotto in esame. In tali situazioni, il denunciante deve fornire i migliori elementi di prova disponibili che dimostrino, ad esempio, che i fabbricanti del prodotto in esame sono ammessi a beneficiare della sovvenzione e che il regime è ancora in vigore o continua a fornire benefici. Il livello di prova richiesto dipenderà dai dati di fatto del caso in questione e dalla quantità di informazioni ragionevolmente disponibili presso il denunciante.

(402)

Il GoRPC ha sostenuto che l’avviso di apertura viola l’articolo 22.2, punto iii), dell’ASCM argomentando che la semplice ripetizione dei nomi dati ai vari regimi non si può considerare una "descrizione". Secondo la Commissione, le pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta sono state adeguatamente descritte nell’avviso di apertura, che indica i regimi interessati e che pertanto non viola affatto l’articolo 22.2, punto iii), dell’ASCM.

(403)

Il GoRPC sostiene che la Commissione si sia erroneamente chinata su numerosi regimi di sovvenzione per aver voluto esaminare la denuncia in modo "olistico" o "nel suo complesso" anziché ciascun programma singolarmente; Il GoRPC afferma inoltre che le conclusioni tratte da altre autorità nelle loro inchieste sui vari regimi non costituiscono di per sé elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta. Come già spiegato (considerando 400), i servizi della Commissione hanno esaminato tutti i regimi. La questione se le conclusioni su un determinato regime tratte da altre autorità costituiscano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta, va vista caso per caso, a seconda anche dalla quantità di informazioni ragionevolmente ottenibili dal denunciante.

(404)

Il GoRPC (citando un testo inviato dagli USA nel caso GOES (92)), afferma che lo status di "incoraggiato" dei fabbricanti di ARO, usato nei documenti di pianificazione dello Stato, può essere stato usato in modo "onnicomprensivo" per indicare la specificità. Ciò non corrisponde alla realtà. La legislazione che classifica i fabbricanti di ARO come "incoraggiati" (93) (con le conseguenze che ne derivano) non è (come sostiene il GoRPC) una "normativa a carattere generale sulla politica governativa, priva di legami diretti con il regime in questione". Dato che limita esplicitamente l’accesso ai regimi a determinate imprese (o offre vantaggi preferenziali), essa ha ovviamente legami diretti con il regime in questione.

(405)

Il GoRPC sostiene che l’esistenza del beneficio di un regime di sovvenzioni va provata e a tal fine non basta che un regime abbia subito compensazioni in altri casi, perché siffatte conclusioni si riferiscono a un PI diverso. È chiaro che, per essere oggetto di misure compensative, una sovvenzione deve conferire un vantaggio durante il PI e che i denuncianti devono adoperarsi per produrre tali elementi di prova. Tuttavia, ai fini dell’apertura, elementi che provino l’uso di un regime in un periodo di tempo ragionevolmente recente possono essere di grande aiuto, ad esempio se non è pubblicamente noto che il regime è stata revocato o modificato. Il riferimento al panel del GOES  (94) da parte del GoRPC (paragrafo 7.72 della relazione del panel) non prova nulla, perché si riferisce a situazioni in cui è "evidente" che non esiste un sovvenzionamento, il che non è il caso nostro.

(406)

Il GoRPC afferma che, per aprire un’inchiesta, occorre provare che i fabbricanti del prodotto in esame abbiano effettivamente ricevuto un vantaggio da un regime. Tale argomento non poteva essere accolto. Né per il regolamento di base né per l’articolo 11.2 dell’ASCM, che prescrive "sufficienti elementi di prova dell’esistenza di una sovvenzione …", sono necessari espliciti elementi di prova di un loro uso effettivo da parte di un fabbricante. Poiché molti dati sui benefici delle sovvenzioni (come esenzioni fiscali, sussidi, fornitura di beni) non sono pubblicamente disponibili, per i ricorrenti è spesso impossibile stabilire con esattezza se la sovvenzione abbia conferito vantaggi ai fabbricanti del prodotto in esame. In tali situazioni, il denunciante deve fornire i migliori elementi di prova disponibili che dimostrino, ad esempio, che i fabbricanti del prodotto in esame sono ammessi a beneficiare della sovvenzione e che il regime è ancora in vigore o continua a fornire benefici. Il livello di prova richiesto dipenderà dai dati di fatto del caso in questione e dalla quantità di informazioni ragionevolmente disponibili presso il denunciante. Imporre tale obbligo ai denuncianti favorirebbe i regimi meno trasparenti rispetto a quelli più trasparenti che concedono lo stesso tipo di sovvenzione.

(407)

Il GoRPC argomenta che la Commissione non aveva concesso un "periodo ragionevole" per consentire al GoRPC di presentare le informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 7, dell’ASCM. Il GoRPC spiega inoltre che la Commissione non ha concesso al GoRPC "ampia facoltà" di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova utili relativi all’inchiesta, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’ASCM. Questi argomenti vanno respinti perché la Commissione ha concesso un periodo di tempo ragionevole e ampie facoltà al GoRPC di presentare le informazioni pertinenti, ai sensi delle disposizioni dell’OMC e del regolamento di base. La Commissione rileva di aver concesso proroghe della scadenza del termine per rispondere al questionario iniziale eccezionalmente generose e di aver portato il termine di risposta da 37 giorni a 2 mesi circa. Se si considera anche il processo di richiamo, il GoRPC ha avuto più di 3 mesi dall’apertura per fornire le informazioni richieste. Al GoRPC è stata anche offerto la possibilità di fornire le informazioni mancanti al momento dell’ispezione in loco. La Commissione osserva inoltre che un "termine ragionevole" va visto nel contesto procedurale in cui essa si trova quando il regolamento antisovvenzioni di base le dà il mandato di concludere l’inchiesta entro 13 mesi. Concedere tempi ancora più lunghi come voleva il GoRPC avrebbe di sicuro influenzato negativamente la possibilità per la Commissione di procedere in tempi rapidi per rispettare i termini di legge.

(408)

Il GoRPC ha anche ricordato di aver chiesto assistenza alla Commissione per preparare le risposte al questionario, che a parere del GoRPC sarebbe stata rifiutata dalla Commissione. Ciò non corrisponde alla realtà: il GoRPC ha chiesto un’assistenza di vasta ampiezza e indeterminatezza (vale a dire essa avrebbe coperto ogni domanda del questionario e le appendici) mentre la Commissione avrebbe potuto offrire assistenza solo per problemi specifici incontrati dal GoRPC nelle risposte, ma non per singole questioni. Il GoRPC ha deciso di non accogliere questa offerta di assistenza. La Commissione osserva inoltre che l’articolo 12.11 ASCM stabilisce che l’assistenza richiesta deve essere "praticabile", il che non era data la richiesta vasta e indeterminata che avrebbe imposto oneri eccessivi all’autorità che effettua l’inchiesta, soprattutto quando il questionario si spiega da sé. La Commissione osserva che il GoRPC dispone di un’ampia esperienza in inchieste antisovvenzioni e ricorre ai servizi di avvocati esterni.

(409)

Riguardo ai regimi di sovvenzione citati dalla denuncia che non sarebbero stati usati dagli esportatori inclusi nel campione, il GoRPC argomenta di non poter fornire l’informazione richiesta per ciascuno di tali regimi nei termini fissati dalla Commissione a causa della frammentazione dell’industria siderurgica. Il GoRPC lamenta inoltre di non aver compreso dai messaggi della Commissione, se non a procedimento ormai avanzato, le possibili conseguenze della mancata presentazione delle informazioni richieste su tali regimi, dato che si trattava di imprese non inserite nel campione. La Commissione rileva innanzitutto che la posizione del GoRPC è incoerente poiché la sua affermazione di non aver avuto tempo sufficiente per fornire risposte nei tempi assegnati, in quanto non avrebbe compreso la finalità della richiesta della Commissione e le conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni richieste, sembra confliggere con la sua scelta deliberata di non rispondere su tutti i regimi non usati dagli esportatori inclusi nel campione. In ogni caso, come già detto (considerando 407), la Commissione ha concesso numerose deroghe al GoRPC per consentirgli di dare le informazioni richieste su tutti i programmi. Pertanto il tempo totale assegnato (oltre 3 mesi, considerando il processo di richiamo) era più che sufficiente per fornire le informazioni richieste. Lo stesso GoRPC riconosce esplicitamente nelle sue osservazioni di aver assunto la posizione di non accettare che gli siano poste richieste di informazioni su questi altri programmi; ciò è confermato anche dal fatto di non avere neppure tentato di dare risposte parziali o incomplete per dimostrarsi disponibile a collaborare ma ha semplicemente rifiutato di dare qualsiasi informazione sulle questioni prospettate.

(410)

La Commissione non può nemmeno accettare l’argomento del GoRPC di non aver compreso le conseguenze di una mancata risposta alla richiesta di informazioni sui regimi di prestito non usati dagli esportatori inseriti nel campione. Fin dall’inizio del procedimento, la Commissione ha invece più volte chiaramente spiegato quali sarebbero state queste conseguenze. In particolare, le conseguenze della mancata collaborazione sono esplicitamente indicate nelle relative disposizioni del regolamento di base contenute nell’Avviso di apertura e nella prima pagina del questionario. Dato l’alto grado di non collaborazione e le eventuali richieste di trattamento individuale, la Commissione ha ampiamente spiegato lo scopo del campionamento e la necessità che il GoRPC fornisca le informazioni richieste, anche nelle sue lettere del 19 marzo, dell’11 aprile, del 4 maggio (lettera di richiamo), del 7 giugno (lettera in preparazione dell’ispezione in loco) e del 14 agosto 2012. Pertanto, il GoRPC non poteva essere inconsapevole o aver frainteso le conseguenze della sua mancata collaborazione sui programmi non usati dai produttori esportatori inclusi nel campione. In sostanza, il GoRPC sembra aver ignorato che, in quanto concedente di regimi di sovvenzioni, avrebbe dovuto collaborare e fornire informazioni su tutti i regimi di sovvenzioni che fossero presumibilmente al servizio del prodotto in esame.

(411)

Il GoRPC ha anche presentato numerose osservazioni riguardo al processo di verifica e all’ispezione stessa. Il GoRPC ha obiettato di non aver potuto dedurre, dalla lettera della Commissione in preparazione dell’ispezione in loco, la portata dell’esame delle relative informazioni e lamenta presunti rifiuti da parte della Commissione di tracciare un quadro più specifico per l’ispezione. Il GoRPC ha aggiunto che avrebbe avuto diritto almeno a una qualche forma "restringimento" della possibile ampiezza dell’ispezione (p.es., tramite un elenco scritto che anticipasse tutte le questioni che i funzionari della Commissione avrebbero posto) (95) che, secondo il GoRPC, non avrebbe potuto essere esauriente data la breve durata della visita. la Commissione respinge quest’ultimo argomento del GoRPC, poiché non esiste né nell’ASCM dell’OMC né nel regolamento di base antisovvenzioni della UE, una base giuridica che riconosca un preteso diritto a tale "restringimento" della portata della visita. Non esiste nemmeno alcuna regola dell’OMC dalla quale si possa dedurre l’esistenza di un siffatto diritto.

Riguardo alle altre argomentazioni del GoRPC, la Commissione osserva di aver inviato in data 7 giugno 2012 una lettera in preparazione dell’ispezione in loco, in cui indicava chiaramente i) un progetto di calendario precedentemente concordato in via informale con il GoRPC, ii) lo scopo della visita di verifica, iii) la portata, il contenuto e l’oggetto della visita e iv) l’eventuale ricorso ai dati disponibili per i programmi non usati dagli esportatori inclusi nel campione (cfr. sopra). Per permettere ai funzionari del GoRPC di limitare la propria presenza, essa indicava anche il cui giorno in cui sarebbe stato affrontato ciascun regime. In uno spirito di piena cooperazione, la Commissione è andata ben oltre l’accoglimento della richiesta di ulteriori informazioni sulle visite di verifica da parte del GoRPC e ha incontrato i rappresentanti del GoRPC, pur avvertita con brevissimo anticipo, per fornire i chiarimenti richiesti su taluni aspetti delle visite di verifica. Dopo l’incontro, la Commissione ha continuato a seguire per iscritto i temi in esso sollevati, rispondendo a ulteriori richieste di chiarimenti del GoRPC in numerose E-mail con esso scambiate. La Commissione ritiene perciò di aver fatto quanto in suo potere per garantire il successo della visita di verifica in loco ma il GoRPC sembra avere ignorato tutti questi sforzi.

3.4.1.2.    Fornitura di HRS e CRS a un prezzo LTAR

(412)

Il GoRPC sostiene che la Commissione avrebbe dovuto introdurre una "soglia" per definire l’esistenza di un ente pubblico prima di chiedere informazioni commerciali specifiche nell’appendice B del questionario del GoRPC. Obiezione respinta, perché è impossibile dividere così l’inchiesta in due fasi: ciò costringerebbe la Commissione a effettuare due richieste distinte di informazioni e due diverse visite di verifica in Cina. Oltre alle implicazioni in termini di costi, ciò renderebbe praticamente impossibile completare l’inchiesta entro i termini prescritti. Comunque, per definire l’ente pubblico, può essere pertinente l’intera documentazione (compresi i dati su prezzi e su quantitativi di operazioni commerciali specifiche).

(413)

Il GoRPC sostiene che la mancata risposta all’appendice B, riguardante le IdS che forniscono HRS/CRS ai fabbricanti di ARO, non deve avere come conseguenza l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base; il fatto poi che la Commissione applichi dati disponibili viola l’articolo 12, paragrafo 4, dell’ASCM. Il GoRPC sostiene anche che la Commissione ha chiesto che l’appendice B fosse compilata da società irrilevanti ai fini dell’inchiesta. L’argomento va respinto. La Commissione ha formulato l’appendice B per verificare le dichiarazioni contenute nella denuncia e lo ha fatto allineandosi alle conclusioni dell’AB dell’OMC nel DS379 che stabilisce alcuni orientamenti per la definizione di ente pubblico. La tesi del GoRPC, secondo cui "l’appendice B non riguarda solo le IdS" non corrisponde alla realtà. È vero che, in un primo tempo, la Commissione chiese a tutti i fabbricanti di HRS/CRS di compilare l’appendice B, ma in seguito alle risposte al questionario del GoRPC la Commissione, per agevolare a quest’ultimo l’onere della risposta all’appendice B, limitò la richiesta alle sole IdS interessate (96). Nonostante lo sforzo della Commissione, né il GoRPC e né le IdS interessate risposero all’appendice B benché fosse chiaro (soprattutto dalla denuncia) che le IdS che fornivano HRS/CRS ai produttori esportatori di ARO fossero oggetto della presente inchiesta.

(414)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non ha avuto altra scelta che applicare l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base e lo ha fatto in assoluta conformità all’articolo 12, paragrafo 7, dell’ASCM.

(415)

Secondo il GoRPC, i dati disponibili utilizzati dalla Commissione non consentono di concludere che i citati "orientamenti" per l’industria siderurgica siano giuridicamente vincolanti. Il principale documento di programmazione dell’industria siderurgica in base al quale la Commissione fonda le sue conclusioni sull’esistenza di un ente pubblico è il decreto n. 35 della NDRC – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Policies for Development of Iron and Steel Industry). La Commissione formulò una domanda diretta sullo status giuridico dei decreti della NDRC e le fu confermato che i decreti nella legislazione cinese sono giuridicamente vincolanti perché rientrano in una delle quattro categorie legislative del diritto cinese. L’obiezione contraddice pertanto le informazioni contenute nel fascicolo.

(416)

Il GoRPC afferma che le distorsioni di mercato riscontrate dalla Commissione nel settore siderurgico sono irrilevanti ai fini della definizione dei fabbricanti di HRS/CRS quali enti pubblici e che la definizione di ente pubblico si sarebbe dovuta applicare specificamente a coloro che forniscono HRS/CRS ai 2 gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione e non solo in modo generale a tutte le IdS che in Cina producono HRS/CRS. Secondo il GoRPC, se la Commissione non ha informazioni su tali entità, non può definirle enti pubblici; ciò equivarrebbe, altrimenti, a un conclusione sfavorevole inammissibile. La Commissione non concorda con tale argomentazione. L’esistenza della distorsione del mercato è, ai fini dell’analisi, un fattore rilevante, anche se non determinante. Il risultato cui perviene la Commissione nel contesto del presente procedimento, secondo cui sono "enti pubblici" tutti i fabbricanti di HRS/CRS, totalmente o parzialmente di proprietà statale, è ottenuto in base a elementi di prova relativi a una politica di ampio respiro e a fattori riguardanti l’intera industria e non in base a una definizione specifica di un’impresa. Le IdS che forniscono HRS/CRS ai 2 produttori esportatori inclusi nel campione rientrano chiaramente nell’ambito della definizione di ente pubblico e non occorreva pertanto dare una definizione specifica, ad esse limitata. In ogni caso, il GoRPC non ha fornito in risposta al questionario della Commissione alcuna informazione che fosse d’aiuto per tale definizione specifica a un’impresa.

L’argomento del GoRPC secondo cui la Commissione non può giungere a una determinazione in mancanza di "dati di fatto" sulle IdS in questione, significa che il GoRPC avrebbe ottenuto un effettivo vantaggio dalla mancata collaborazione (essendosi rifiutato di fornire i "fatti") e, quindi, un risultato "più favorevole" di quello che avrebbe ottenuto se avesse collaborato: vale a dire esattamente il contrario di una conclusione sfavorevole.

(417)

Il GoRPC ha obiettato che la Commissione gli ha comunicato le analisi relative a "ordini e ingiunzioni" solo nella fase di divulgazione delle conclusioni definitive, in violazione dei suoi diritti di difesa. La Commissione non poteva sapere che sarebbe giunta a tale conclusione in una fase precoce dell’inchiesta. Questa constatazione è il risultato di tutte le informazioni e dei dati raccolti durante l’intero procedimento ed è stata comunicata al momento in cui si è giunti alla determinazione finale, vale a dire al momento della divulgazione delle conclusioni definitive. La denuncia supponeva sovvenzioni legate alla fornitura di beni da parte dello Stato, tramite le IdS. L’inchiesta ha dimostrato che la politica statale in questione, inizialmente applicata alle IdS, interessava anche le imprese private, portando così alla constatazione di "ordini o ingiunzioni" da parte dello Stato.

(418)

Il GoRPC lamenta che i fatti messi in discussione dalla Commissione non giustificano in alcun modo la conclusione secondo cui un ente privato nel settore siderurgico riceva ordini o ingiunzioni da parte dello Stato di fornire sovvenzioni passibili di compensazione. Questo argomento va respinto. Nella sua analisi sugli ordini e le ingiunzioni, la Commissione si riferiva a numerosi piani governativi e documenti strategici, citandone parti che dimostravano un legame diretto tra lo Stato e la condotta delle imprese siderurgiche private, e sosteneva la sua conclusione con esempi di posizioni prese da tali operatori privati.

(419)

Il GoRPC lamenta che nell’analisi degli ordini e delle ingiunzioni, la Commissione ha omesso di distinguere tra conseguenze dell’intervento governativo e intenzioni di tale intervento. Anche questa obiezione è stata respinta. La Commissione ha accertato l’esistenza di una politica governativa a sostegno del settore siderurgico e destinata a fornire HRS/CRS tramite enti pubblici (IdS) a prezzi inferiori a quelli di mercato. Ha inoltre accertato che tale politica (grazie alla predominanza delle IdS e alla dissuasione dalle esportazioni di HRS/CRS) ha di fatto costretto i fabbricanti privati a rifornire l’industria nazionale di ARO agli stessi prezzi inferiori a quelli di mercato praticati dalle IdS. In effetti, è provato che i prezzi dei fornitori privati sono esplicitamente legati a quelli delle IdS. La Commissione ha perciò stabilito che uno degli obiettivi della politica era quello di incaricare/ingiungere gli enti privati a seguire la stessa prassi delle IdS. Si tratta del classico esempio di un governo che, in prima persona e attraverso le IdS, "esercita la propria autorità" sui fornitori privati. Questa politica ha tutti gli elementi caratteristici del dare ordini e ingiunzioni, vale a dire quelli di essere "azione di governo", "rivolta a una parte particolare", "il cui obiettivo è il compimento di un compito o di una missione". Un esempio di intenzioni governative: talune disposizioni del decreto n. 35 sanzionano le imprese che non agiscono secondo le direttive in esso descritte. Ciò dimostra che il GoRPC intende guidare l’intera industria siderurgica in una determinata direzione e che se un’impresa non volesse conformarsi a tale intenzione subirebbe delle conseguenze.

(420)

Il GoRPC ha anche lamentato che la Commissione non ha dimostrato che esso avesse emanato direttive per fornire HRS e CRS al settore dell’ARO e che la Commissione non ha tratto conclusioni in tal senso. Questo argomento va respinto. Come dimostrato dall’analisi di cui ai considerando da 49 a 72, le IdS che forniscono HRS/CRS ai fabbricanti di ARO sono enti pubblici, organismi esecutivi del GoRPC che chiaramente forniscono HRS/CRS ai produttori esportatori di ARO. È stato anche accertato che i prezzi di questi fattori produttivi non riflettono valori di mercato. Si conclude perciò che tramite queste IdS il GoRPC pratica una politica di fornitura di HRS e CRS a basso costo.

(421)

Il GoRPC sostiene che la Commissione giunge alla conclusione erronea che lo Stato eserciti un controllo diffuso e penetrante sul settore siderurgico in generale e che l’industria siderurgica si conformi a determinati orientamenti, senza peraltro concludere che la fornitura di acciaio al settore ARO a prezzi inferiori a quelli di mercato è un obiettivo di tale politica. Questo argomento va respinto. Come spiegato al considerando 419, la Commissione ha constatato che la politica governativa intende precisamente forzare i fornitori privati a seguire le pratiche di fornitura a prezzi inferiori a quelli di mercato, tipiche delle IdS.

(422)

Secondo il GoRPC, la Commissione non può concludere che esista uno specifico intento del GoRPC di concedere effettivamente un contributo finanziario fornendo HRS e CRS come prescritto dalla relazione dell’AB nell’inchiesta degli USA sul dazio compensativo sulle DRAMS provenienti dalla Korea (the AB report in US –Countervailing Duty Investigation on DRAMS from Korea) (97). Questo argomento va respinto. Gli interventi statali in questione si fondano su una politica di governo tesa a ordinare ai fornitori privati di seguire le pratiche di fornitura a prezzi inferiori a quelli di mercato, tipiche delle IdS. Non si tratta di una "conseguenza" o di un "prodotto casuale" dell’intervento pubblico; È il suo scopo. È chiaro che, in questo caso, i fornitori privati di HRS/CRS non esercitano una "libertà di decisione" sul mercato perché questo è distorto dalla predominanza delle IdS e viene scoraggiata l’esportazione di HRS/CRS.

(423)

Il GoRPC sostiene che la Commissione non formula conclusioni sugli effettivi enti privati che hanno fornito HRS/CRS alle imprese incluse nel campione. Questo argomento va respinto. Come nel caso degli enti pubblici, la Commissione ha accertato a livello dell’intero settore interventi che vanno nel senso di dare ordini e ingiunzioni nei confronti di tutti i fornitori privati. Poiché la politica governativa in questione si applica a tutti questi enti, non è necessario replicare l’accertamento per ogni singola impresa.

(424)

Il GoRPC afferma che la Commissione ha respinto la documentazione del GoRPC relativa alla quota della produzione cinese di HRS e CRS proveniente da IdS. La tabella fornita in proposito dal GoRPC non può essere considerata una prova. Il GoRPC ha rifiutato di fornire dati raccolti alla fonte prima e durante la verifica di questa tabella, che, perciò, non può essere considerata attendibile. Per questo motivo, la Commissione ha fatto ricorso al World Steel Capacity Book, generalmente accettato dall’industria siderurgica di tutto il mondo.

(425)

Il GoRPC afferma che la Commissione non ha spiegato perché il livello dei prezzi sul mercato mondiale di HRS e CRS sia il riferimento più adeguato e si appella a una decisione dell’AB nella causa US-Softwood Lumber IV (USAlegno dolce IV) che il parametro di riferimento esterno "deve aver relazione o riferirsi, essere legato, alle condizioni di mercato del paese di fornitura e devono riflettere prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita". Il GoRPC sostiene anche che la "predominanza dello Stato" non può portare a un allentamento di tale giurisprudenza, poiché se così fosse, non sarebbe assolutamente possibile ricorrere a un parametro di riferimento esterno. Secondo il GoRPC, la Commissione non ha soddisfatto i requisiti dell’articolo 14 dell’ASCM. La Commissione non concorda con tale argomentazione. Le condizioni di mercato vigenti in Cina sono distorte, come constatato dalla Commissione e illustrato ai considerando da 49 a 97. Dato che in tutto il mondo si produce acciaio con procedimenti simili e che esso è oggetto di scambi su scala mondiale, il valore di riferimento esterno più appropriato è il prezzo mondiale e se la Cina fosse essere in una situazione di mercato normale non distorta, è probabile che i prezzi si allineerebbero con quelli mondiali. Il GoRPC ha dato informazioni molto limitate sul mercato siderurgico in Cina pur essendone espressamente richiesto dalla Commissione. La Cina non ha neppure proposto altri valori di riferimento, a parte il valore di riferimento interno che non è adatto a causa delle distorsioni del mercato.

Il GoRPC lamenta che la Commissione non abbia fondato la conclusione sulla specificità riguardo alla fornitura di HRS/CRS a prezzi LTAR su nient’altro al di fuori delle dichiarazioni tautologiche dei denuncianti nella denuncia, ciò che non basta per soddisfare i requisiti dell’ASCM. Questo argomento va respinto. Sono poche le imprese che usano l’HRS o il CRS come input, dato che le imprese di molti settori non impiegano tali prodotti. Lo stesso GoRPC nella sua risposta al questionario ha confermato che gli HRS/CRS sono usati solo da un numero limitato di imprese. Il GoRPC non ha contestato questo fatto nelle sue osservazioni sulla comunicazione delle conclusioni definitive. Si conferma così che la sovvenzione è specifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, che riproduce l’articolo 2.1, lettera c), dell’ASCM.

3.4.1.3.    Prestiti e tassi di interesse agevolati all’industria degli ARO

(426)

Il GoRPC afferma che le banche non sono tenute a seguire gli orientamenti dati all’industria, che non devono prendere singole decisioni aziendali dettate dal governo e che lo Stato non predomina nel settore bancario. Questa costatazione non può essere accettata. Gli articoli 24 e 25 del decreto n. 35 limitano la concessione di prestiti solo alle imprese che si conformano alle politiche nazionali di sviluppo dell’industria siderurgica e di conseguenza l’affermazione del GoRPC, che esse non sono tenute a seguire le politiche industriali è in contraddizione con quanto documentato. È chiaro che tali disposizioni restringono il novero delle imprese che possono essere finanziate dalle banche e quali no. Va respinta anche l’affermazione secondo cui il settore bancario non è dominato dallo Stato. In proposito, si noti che il GoRPC ha fornito informazioni solo molto scarne sulle strutture proprietarie nel settore bancario, sostenendo che esso non disponeva di tali informazioni, benché, ai sensi dell’articolo 24 della legge bancaria tutte le banche commerciali siano tenute a trasmettere tali informazioni alla China Banking Regulatory Commission, agenzia statale autorizzata dal Consiglio di Stato. Le altre informazioni del dossier citate nel presente regolamento hanno portato alla conclusione che il settore bancario in Cina è effettivamente dominato dallo Stato (cfr. considerando da 166 a 169).

Oltre alle fonti di cui al presente regolamento, anche la Relazione dell’FMI per paese (IMF Country Report) n. 11/321, novembre 2011, sulla Cina, stabilisce che lo Stato è direttamente o indirettamente coinvolto nel settore finanziario, raccomanda di riorientare il ruolo e le responsabilità dello Stato in questo campo, di cessare l’uso del sistema bancario al fine di perseguire scopi politici in senso ampio e di permettere che le decisioni sul credito possano basarsi su obiettivi commerciali (98)  (99).

(427)

Secondo il GoRPC, il non aver soddisfatto i requisiti dell’appendice A del questionario inviatogli non può essere usato validamente per ricorrere ai dati disponibili, poiché la Commissione non può incaricare il GoRPC di fornire dati interni, sensibili, relativi a operazioni commerciali specifiche sulle banche, molte delle quali non sono in alcun modo di proprietà dello Stato. Come spiegato al considerando 426, il GoRPC può accedere almeno a una parte delle informazioni richieste, ma ha rifiutato di rispondere a domande dell’appendice A. In proposito si osservi che, essendosi anche rifiutato di fornire dati sulla proprietà, la Commissione, nel caso di molte banche, non sapeva quali banche fossero di proprietà dello Stato e quali no.

(428)

Riguardo ad alcune circolari della PBOC, il GoRPC sostiene che le sintesi pubblicamente disponibili del loro contenuto e le testimonianze dei funzionari della PBOC possano sostituire le circolari della PBOC propriamente dette e che non occorra applicare i fatti disponibili perché il GoRPC non le ha presentate. Il GoRPC afferma inoltre che la Commissione ha respinto informazioni fornite in buona fede, come la testimonianza del funzionario della PBOC e il riassunto della circolare in questione, violando l’articolo 28 del regolamento di base, secondo cui si possono respingere solo informazioni false o ingannevoli. Il GoRPC afferma poi che la Commissione, lungi dal fondare le sue conclusioni su fatti concreti disponibili o su informazioni fornite, scarica invece sul GoRPC l’onere di dimostrare che la situazione esaminata nell’inchiesta sulla carta fine patinata non era più attuale. In questo caso, secondo il GoRPC, le risultanze dell’inchiesta sulla carta fine patinata non contraddicono nemmeno le informazioni da esso stesso fornite, poiché esse si basavano su informazioni relative a un periodo di tempo diverso.

Quanto ai riassunti forniti dalla PBOC e dal suo sito Web e alla testimonianza del funzionario della PBOC, essi non avrebbero potuto essere verificati senza i documenti fonte, vale a dire le circolari stesse. La Commissione non riesce a capire perché il GoRPC ritenga, da un lato, che esse siano documenti riservati e interni, e, dall’altro, che la sintesi del loro sarebbe stata pubblicata dal sito Web della PBOC. Le conclusioni dell’inchiesta sulla carta fine patinata hanno grande rilievo per il caso in esame. Non importa tanto che le informazioni si riferiscano a un periodo diverso, quanto che i fatti raccolti (denuncia compresa) dimostrino che le pratiche in questione da allora non sono mutate. Quanto all’affermazione del GoRPC secondo cui la Commissione abbia scaricato l’onere della prova, si noti che le conclusioni sulla carta fine patinata sono parte del complesso probatorio preso in considerazione, che il GoRPC non è tenuto a "confutare". In queste indagini, la cooperazione funziona nei due sensi e tutte le parti possono offrire prove o argomenti per confutare altri elementi di prova disponibili.

(429)

Il GoRPC argomenta che la Commissione non ha constatato che i tassi di riferimento del GoRPC riflettono una distorsione non commerciale (riconoscendo così che i tassi di interesse del mercato cinese riflettono in genere un’adeguata remunerazione) e che il fatto che esista solo un limite inferiore per i tassi di interesse sui prestiti commerciali va a scapito e non a vantaggio dei produttori esportatori che si avvalgono di tali prestiti. Senza la soglia imposta dalla PBOC, quei tassi avrebbero potuto essere molto più bassi. Si tratta di un argomento errato. Il fatto che il GoRPC (PBOC) fissi arbitrariamente dei tassi di riferimento, è innanzitutto indice di un comportamento non commerciale. Ciò è anche confermato dalla Relazione dell’FMI per paese n. 11/321, del novembre 2011 (100), sulla Cina, che si riferisce agli interessi regolamentati.

(430)

Il GoRPC sostiene che la Commissione non ha valutato la solvibilità delle parti effettivamente oggetto d’inchiesta, come avvenuto nel caso della carta fine patinata. In risposta, la solvibilità dei produttori esportatori del campione non è stata valutata perché essa è in ogni caso influenzata dalla politica industriale nonché dal sostegno e dall’intervento dello Stato. Essendo stato rilevato che il sistema finanziario in Cina è distorto, sarebbe stato inutile. E non c’è stata alcuna valutazione di solvibilità nel caso della carta fine patinata.

(431)

Il GoRPC è inoltre contrariato dal conferimento del rating BB che ritiene "puramente punitivo" e "in ogni caso, i motivi addotti dalla Commissione per questa scelta non sono state diffusi in modo da permettere un esame approfondito". Secondo il GoRPC, se la Commissione constata che il riferimento cinese più il premio di rischio BB dà luogo a tale tasso, essa deve spiegare il proprio ragionamento in proposito per ogni fabbricante e per ogni prestito. Questo argomento va respinto. Date le distorsioni e la mancanza di un’adeguata valutazione della solvibilità o dei rischi dei fabbricanti di ARO da parte delle banche creditrici, la Commissione non avrebbe potuto prendere al suo valore nominale il rating del credito di ogni produttore esportatore (se ne avesse avuto uno). Il rating BB non è in questo caso sfavorevole ai produttori esportatori perché è il miglior rating sul mercato che non riguardi gli investimenti.

3.4.1.4.    Attribuzione di diritti di utilizzazione del suolo (Land Use Rights – LUR) a un prezzo LTAR

(432)

Il GoRPC sostiene che la Commissione ha ammesso che l’affermazione del GoRPC secondo cui i LUR sono attribuiti su base competitiva elimina la necessità di un valore di riferimento esterno. Esso lamenta inoltre che in tutte le spiegazioni da essa date sui motivi che l’avevano indotta a respingere l’obiezione del GoRPC, la Commissione si concentrava solo su elementi di prova apportati dal GoRPC più che sui fatti disponibili. Il GoRPC chiede alla Commissione di indicare i fatti in base ai quali essa ha stabilito che i prezzi fissati dalle autorità locali siano arbitrari, vale a dire senza riferimento o non legati alla domanda e all’offerta di aree industriali.

L’interpretazione del GoRPC di questa questione non è corretta. La Commissione non ha constatato che i LUR sono attribuiti tenendo conto della concorrenza. La Commissione ha constatato che, su 13 operazioni sui LUR, solo 6 erano state oggetto di gare d’appalto o di messa all’asta. Dai dati presentati su queste 6, è emerso che le offerte non erano competitive, essendovi stato un solo offerente/offerta e il prezzo essendo fissato dalle autorità. La Commissione non comprende le richieste del GoRPC relative ai fatti disponibili utilizzate riguardo alla mancanza di un mercato dei LUR quando non è stato usato alcun fatto disponibile per respingere obiezioni del GoRPC su questo punto e quando l’analisi è stata effettuata in base a informazioni trasmesse dal GoRPC e dai produttori esportatori. I fatti che hanno portato a constatare che i prezzi sono definiti in modo arbitrario sono riferiti ai considerando da 114 a 116 e sono informazioni su operazioni effettive comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione, il Sistema di valutazione dei terreni urbani (Urban Land Evaluation System) e il decreto n. 35.

(433)

Secondo il GoRPC la Commissione non ha constatato una specificità ai sensi dell’articolo 2.1 e dell’articolo 2.2 dell’ASCM, né ha chiaramente comprovato le sue costatazioni di specificità con elementi di prova positivi, come richiesto dall’articolo 2.4, dell’ASCM. Inoltre, non ha dimostrato la necessità di basare l’importo del vantaggio su un riferimento esterno né ha costruito il riferimento scelto in modo coerente con l’articolo 14, lettera d) dell’ASCM. Queste argomentazioni sono state respinte. Per la Commissione, la constatazione della specificità si basa sul fatto che tutte le imprese che non si conformano alle politiche industriali fissate dallo Stato sono escluse dall’attribuzione dei LUR, i prezzi sono stabiliti, in modo spesso arbitrario, dalle autorità e le pratiche di quest’ultime non sono né chiare né trasparenti. La necessità che il riferimento fosse esterno è stata spiegata e giustificata ai considerando 109, 118 e da 120 a 121. Rilevato che il mercato dei LUR in Cina è distorto, non era possibile applicare un parametro di riferimento interno come proposto dal GoRPC. La Commissione respinge l’argomento che il valore di riferimento sia stato costruito in modo incompatibile con l’articolo 14, lettera d), dell’ASCM. Il riferimento costruito su Taiwan è considerato il miglior valore di sostituzione di cui la Commissione possa disporre ed è coerente con le raccomandazioni dell’AB nel DS 379.

(434)

Il GoRPC sostiene di aver suggerito che ogni possibile parametro di riferimento dovesse essere di tipo interno e basarsi sui prezzi pagati dalle industrie cinesi "non favorite"; e questo proprio perché, secondo il GoRPC, non esistono distinzioni di fatto e quindi l’importo della sovvenzione sarebbe normalmente pari a zero. La Commissione non condivide con questa affermazione e, in ogni caso, il GoRPC non ha fornito alcuna informazione sui prezzi dei LUR per le industrie "non favorite" che, in teoria, potrebbero essere usati per costruire il riferimento.

(435)

Il GoRPC sostiene inoltre che il denunciante non ha fornito né indicazioni né prove del fatto che i LUR fossero attribuiti soprattutto a un sottogruppo limitato di imprese né l'Unione non è giunta alla constatazione fondamentale che l’attribuzione dei LUR fosse esplicitamente limitata a determinate imprese e/o a imprese "incoraggiate". La Commissione è giunta alla conclusione che l’assegnazione dei LUR si limita a imprese che si conformano alle politiche industriali fissate dal GoRPC nel decreto n. 35 della NDRC (cfr. considerando 116).

(436)

Il GoRPC ha affermato che la Commissione non ha effettuato un esame rigoroso teso a trovare un parametro che si riferisse o si collegasse alla situazione in Cina e che la Commissione non ha fatto di tutto per individuare un parametro che si avvicinasse alle condizioni di mercato che esisterebbero senza la distorsione o, se lo ha fatto, non ha spiegato il risultato ottenuto. Questo argomento va respinto. Al contrario, la Commissione ha esaminato dettagliatamente i vari indicatori, ha proceduto a una comparazione tra Taiwan e la RPC nel suo complesso, da un lato, e le singole province cinesi interessate, dall’altro. Al termine di tale esame, la Commissione ritiene Taiwan (101) un parametro adeguato tenuto conto di tutte le informazioni contenute nel dossier e vale a dire (i) il livello di sviluppo economico e la struttura economica vigente a Taiwan e nelle province e municipalità cinesi (102) in cui hanno sede i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, (ii) la vicinanza fisica a Taiwan di queste 2 province cinesi, (iii) le infrastrutture di alto livello offerto sia da Taiwan che dalle 2 province cinesi, (iv) i forti legami economici e gli scambi transfrontalieri tra Taiwan e la RPC, (v) la densità della popolazione, che è analoga nelle province cinesi in questione e a Taiwan, (vi) la somiglianza tra i tipi di terreni e di transazioni utilizzati per costruire il parametro pertinente per Taiwan e i tipi osservati nella RPC e (vii) le caratteristiche demografiche, linguistiche e culturali comuni sia a Taiwan che alla RPC. Inoltre, le province di Jiangsu e Zhejiang insieme alla città di Chongqing sono considerate le province manifatturiere di punta della RPC. Nonostante le differenze nel PIL pro capite tra Taiwan, le province cinesi e la città di Chongqing, il PIL di queste ultime e della città di Chongqing ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni; vale a dire, il divario si sta colmando.

Dati recenti dimostrano inoltre che tanto la RPC nel suo complesso, quanto le 2 provincie e la municipalità di Chongqing hanno tassi di crescita del PIL molto superiori a quelli di Taiwan (103); vale a dire, stanno colmando il divario assai rapidamente. È tuttavia importante far notare che una comparazione esatta tra il PIL di un’economia non di mercato (RPC) e quello di un’economia di mercato consolidata (Taiwan) non rappresenta un elemento decisivo, essendo normale che un’economia non di mercato registri ritardi in termini di PIL rispetto a un’economia di mercato funzionante. Inoltre molti altri fattori (come norme urbanistiche, politica ambientale,…) possono influenzare la domanda e l’offerta di aree a uso industriale. La questione decisiva è quali sarebbero le "condizioni di mercato vigenti" riguardo ai LUR nella RPC se quest’ultima fosse un’economia di mercato funzionante; ora, tutti gli elementi di prova indicano che sarebbero molto simili a quelle di Taiwan.

(437)

Il GoRPC ha poi lamentato che la Commissione, nei suoi calcoli, ricorre a un periodo di ammortamento di 50 anni benché non tutti i relativi contratti LUR prevedano termini di 50 anni. Ciò è inesatto. Tutti i LUR, la cui attribuzione sia stata compensata nella presente inchiesta, prevedevano termini di 50 anni.

3.4.1.5.    Programma di fornitura dell’energia elettrica a un prezzo LTAR

(438)

Il GoRPC afferma che le conclusioni sulla specificità sono "del tutto artificiali" perché la gamma di attività economiche che paga un tasso non penalizzato comprende la maggior parte dell’economia cinese. Il GoRPC contesta inoltre le risultanze della Commissione sulla specificità "regionale" e in particolare la conclusione che questa sovvenzione venga elargita solo nelle zone geografiche in cui ha sede il produttore esportatore. Secondo il GoRPC la sanzione si applica in modo uniforme in tutte le aree geografiche in cui hanno sede tutti i produttori esportatori e quindi non esiste specificità regionale. L’argomento va respinto. La Commissione osserva che il GoRPC sembra basare le proprie osservazioni esclusivamente sul sistema di prezzi differenziati per le imprese delle categorie "incoraggiate", "limitate", "vietate" e "autorizzate", ai sensi della decisione n. 40. La Commissione aveva basato invece le proprie conclusioni sul particolare sistema di fissazione dei prezzi dell’elettricità della municipalità allargata di Chongqing, in cui uno degli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione ha uno stabilimento di produzione. Questo esportatore beneficia di un prezzo dell’elettricità inferiore, che viene applicato solo a un sottogruppo di imprese appartenenti a determinati settori (fabbricanti di ferroleghe in forni elettrici e di fertilizzanti) della stessa categoria di grandi utenti industriali. La Commissione ha concluso pertanto che il prezzo, basso, per l’elettricità che paga solo questo assai ristretto sottogruppo di imprese, che appartengono a specifici settori che sono i soli ammissibili, è de jure specifico.

Quanto alla specificità "regionale", il considerando 149 non si riferisce a nessun sistema di sanzioni, al contrario di quanto indicato dal GoRPC nelle sue osservazioni. Il considerando precisa che questo prezzo agevolato dell’elettricità, pagato dal piccolo sottogruppo di imprese comprendente il fabbricante del prodotto in esame, è limitato a una determinata zona geografica (la municipalità allargata di Chongqing) che fa parte della Vast Western Region della Cina, "incoraggiata" ai sensi della legge citata nello stesso considerando e ulteriormente descritto al considerando 233. Come indicato al considerando 149, la normativa in questione si riferisce ai prezzi dell’elettricità come a uno degli strumenti per realizzare il principale obiettivo politico, vale a dire promuovere lo sviluppo della regione. La costatazione della Commissione, secondo cui la sovvenzione è specifica anche su scala regionale, è così confermata.

(439)

Il GoRPC ha contestato le conclusioni del considerando 146 sulla specificità dovuta al sistema di prezzi differenziati a seconda della categoria di appartenenza delle imprese ("incoraggiate", "limitate", "vietate" e "autorizzate"). Il GoRPC ha di nuovo spiegato che la differenza tra il prezzo dell’elettricità pagato dal progetto selettivamente "scoraggiato" e tutti gli altri, è una sanzione, o una sovrattassa, per scoraggiare esplicitamente certi progetti più che uno "sconto" dato ai progetti "incoraggiati". Il GoRPC conclude che la Commissione deve stabilire quale remunerazione sia considerata adeguata e, in questo caso, la Commissione ha ritenuto che il prezzo comprensivo della sanzione fosse la remunerazione adeguata. Questo argomento va respinto. Come già da lungo spiegato, la constatazione della Commissione del contributo finanziario si riferisce al prezzo più basso dell’elettricità cui tale impresa ha diritto in quanto parte del limitato sottogruppo di imprese appartenenti alla categoria dei grandi utenti industriali. Gli argomenti del GoRPC non sono quindi pertinenti nei confronti delle conclusioni raggiunte dalla Commissione.

3.4.1.6.    Altri programmi, basati sui redditi e la fiscalità, non utilizzati dai fabbricanti inclusi nel campione, oggetto di misure compensative ai fini della "aliquota residua"

(440)

Il GoRPC ha argomentato che la Commissione non ha applicato in modo coerente le pertinenti norme di campionamento dell’OMC, che figurano nell’Accordo antidumping dell’OMC (l’articolo 6.10, l’articolo 9.2 e l’articolo 9.3), perché lo scopo del campionamento sarebbe di limitare la portata il campo di applicazione dell’inchiesta. Tale argomento era legato all’articolo 19.4, dell’ASCM dell’OMC, che limita l’importo del dazio compensativo all’importo della sovvenzione "accertata". Il GoRPC ha concluso che, se la Commissione riteneva che la portata delle sovvenzioni non fosse sufficientemente evidenziata dal campione selezionato, la soluzione sarebbe stata di includere nel campione un numero maggiore di imprese. La Commissione osserva innanzitutto che l’analogia tra il campionamento in un’inchiesta antidumping e quello in un’inchiesta antisovvenzioni ha dei limiti, poiché, a differenza delle inchieste antidumping, in quelle CVD non esiste una regola generale in base alla quale ogni operatore riceve un dazio individuale e i casi cosiddetti "aggregati" sono esplicitamente autorizzati. Inoltre, a differenza di quanto avviene nei procedimenti antidumping, in un procedimento antisovvenzioni il governo è tenuto a partecipare e a rispondere e fa quindi implicitamente parte di ogni "campione" selezionato per stabilire un CVD. In altre parole, le azioni del governo come concedente della presunta sovvenzione, rientra sempre nell’ambito di applicazione della relativa inchiesta antisovvenzione, indipendentemente dall’impiego di un campione di produttori esportatori.

(441)

Riguardo all’osservazione del GoRPC secondo cui la soluzione è di "includere nel campione un numero maggiore di imprese", la Commissione osserva che è esattamente ciò che ha fatto nella fattispecie. Poiché un esportatore aveva ritirato la propria collaborazione inizialmente prestata, la Commissione ha deciso di includere nel campione un altro esportatore. Tuttavia, poco dopo che questa impresa era stata informata della sua inclusione nel campione, ha notificato alla Commissione l’intenzione di non collaborare all’inchiesta. La Commissione ha dovuto perciò limitare il campione ai 2 esportatori inizialmente inclusi che non avevano ritirato la collaborazione, per evitare ulteriori ritardi che avrebbero messo in forse la rapida conclusione dell’inchiesta entro i termini prescritti. La Commissione nota che questo tentativo, andato a vuoto solo per il comportamento tenuto dagli esportatori, prova esattamente che l’affermazione del GoRPC è infondata in quanto non affronta il problema delle imprese che non si presentano spontaneamente al campionamento e che si ritirano se sono scelte per farne parte.

(442)

Quanto all’applicazione dei fatti disponibili, il GoRPC si riferiva all’articolo 12.7 dell’ASCM e citava la giurisprudenza OMC in base alla quale i dati raccolti possono essere usati solo per sostituire informazioni mancanti e la mancata collaborazione non giustifica conclusioni prive di fondamento fattuale. La Commissione non comprende la logica di tale osservazione, dato che nella sua conclusione si è servita di dati disponibili, permessi dalle disposizioni dell’OMC e del regolamento di base e pienamente conformi alla pertinente giurisprudenza OMC. Come ha anche riconosciuto lo stesso GoRPC, le conclusioni sulla Carta fine patinata e sulle varie decisioni del ministero per il Commercio degli USA, costituiscono i migliori dati a disposizione della Commissione che li usa precisamente per sostituire le lacune dovute alla mancata collaborazione del GoRPC.

Il GoRPC ha anche contestato l’uso di tali dati, che non rifletterebbero un regime di sovvenzione attuale né sarebbero specificamente legati al prodotto in esame. La Commissione osserva in proposito che la maggior parte di questi regimi di sovvenzione riguarda sovvenzioni non ricorrenti (come sussidi, agevolazioni fiscali legate a investimenti in attivi), di solito ammortizzate nell’arco di vari anni e i cui vantaggi continuano anche nel futuro e anche dopo il PI, in questo caso. Nel caso delle sovvenzioni ricorrenti, non vi sono prove che tali regimi siano cambiati rispetto all’inchiesta in questione. Quanto al legame tra questi regimi e il prodotto in esame, la Commissione ricorda che tutti questi regimi riguardano il settore siderurgico (non sono specifici per prodotto), o si applicano nella regione in cui gli esportatori di ARO hanno i loro stabilimenti. In mancanza di prove contrarie nel fascicolo, per la Commissione è ragionevole concludere che i vantaggi di tali regimi riflettono ancora il miglior valore di sostituzione dell’attuale regime di sovvenzione per i fabbricanti del prodotto in esame. Si sottolinea che il GoRPC aveva ampie possibilità di presentare prove contrarie in merito a tutti questi regimi ma ha deliberatamente deciso di non presentarle e che, quindi, la Commissione ha dovuto ricorrere ai dati disponibili come prescritto dal regolamento di base e dall’ASCM dell’OMC.

3.4.1.7.    Programmi di intervento sui titoli

(443)

Il GoRPC ha dichiarato che tutti questi programmi (dividendi non versati, conversione di debiti in azioni e conferimenti di capitale) non sono stati avviati conformemente ai requisiti dell’articolo 11, punti 2 e 3, dell’ASCM.

L’argomento va respinto. Come già spiegato nella sezione riguardante la risposta alle osservazioni del GoRPC sull’apertura (considerando da 399 a 406), i servizi della Commissione hanno esaminato gli elementi di prova presentati dal denunciante, che erano sostanziali, come risulta chiaramente dalla versione della denuncia consultabile dalle parti interessate. I servizi della Commissione hanno proposto l’apertura di un’inchiesta su determinati regimi solo dopo aver vagliato attentamente l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova che ritenevano sufficienti prima facie.

(444)

Secondo il GoRPC i programmi di intervento sui titoli sono sovvenzioni ad hoc una tantum, perché si applicano solo a un determinato beneficiario e non in virtù di norme particolari e poiché "la Commissione sa molto bene che le imprese soggette al dazio residuo, non solo non hanno ricevuto ma non potevano aver ricevuto [queste sovvenzioni], per il loro carattere ad hoc", esse non devono essere oggetto di misure di compensazione. Il GoRPC sottolineava poi che, se si prendono decisioni in base ai dati disponibili, esse devono fondarsi su fatti concreti. Per questo motivo, applicare misura di compensazione per sovvenzioni ad hoc nei confronti di imprese diverse da quelle per le quali è effettivamente provato che le hanno ricevute, viola l’articolo 12.7, dell’ASCM.

Si noti che il GoRPC non ha risposto a una sola domanda su questi regimi del questionario o della lettera di richiamo. Perciò, la dichiarazione del GoRPC secondo cui "la Commissione sa molto bene che le imprese soggette al dazio residuo, non solo non hanno ricevuto ma non potevano aver ricevuto [queste sovvenzioni], per il loro carattere ad hoc", non riflette la realtà. Al contrario, la denuncia elencava varie imprese beneficiarie di questi regimi di intervento sui titoli senza ritenere che tale elenco fosse esauriente. Poiché il GoRPC non ha fornito alcuna informazione in merito alla natura o all’ammissibilità a tali regimi, la Commissione non ha altra scelta che ricorrere ai dati disponibili.

3.4.2.   OSSERVAZIONI DI ZHEJIANG HUADONG

3.4.2.1.    Attribuzione di diritti di utilizzazione del suolo (Land Use Rights – LUR) a un prezzo LTAR

(445)

Zhejiang Huadong sostiene di aver trasmesso alla Commissione tutta la normativa che disciplina i meccanismi e la fissazione del valore delle vendite di LUR in Cina e cita le Disposizioni sull’assegnazione di LUR di proprietà dello Stato destinati all’edilizia mediante gara pubblica d’appalto, asta e offerta di prezzi (Provisions on the Assignment of State-Owned Construction LUR through bid invitation, auction and quotation) per dimostrare che esiste un mercato immobiliare funzionante in Cina, dove prezzi offerti e prezzi pagati sono resi pubblici. Essa sostiene poi che il mercato immobiliare oggi esistente in Cina e le statistiche ufficiali complete oggi disponibili sui prezzi dei LUR, sono la prova migliore per valutare il prezzo dei LUR al momento in cui il produttore esportatore li ha acquistati.

Questo argomento va respinto. La Commissione illustra i risultati rispetto ai LUR della Zhejiang Huadong nel considerando 115, conclusioni che non sono state contestate nelle sue stesse osservazioni relative alla comunicazione delle conclusioni definitive. Esistono prove che il mercato dei LUR in Cina è distorto poiché le offerte esaminate in loco dalla Commissione non erano competitive e i prezzi erano stati definiti in modo arbitrario delle autorità. I fatti che hanno portato a constatare che i prezzi sono definiti in modo arbitrario sono riferiti ai considerando da 114 a 116 e sono le informazioni su transazioni reali comunicate dai produttori esportatori inclusi nel campione, il Sistema di valutazione dei terreni urbani (Urban Land Evaluation System) e il decreto n. 35 della NRDC.

(446)

Zhejiang Huadong fa presente che, ai sensi dell’articolo 14, lettera d), dell’ASCM dell’OMC, i prezzi di riferimento adeguati devono innanzitutto rapportarsi o collegarsi alle condizioni di mercato vigenti nel paese di fornitura o in mancanza di tali condizioni, ogni riferimento esterno deve essere opportunamente aggiustato in modo da evitare la compensazione di vantaggi comparativi. Essa sostiene inoltre che, in base al paragrafo 15, lettera b), del protocollo di adesione della Cina all’OMC, se non si dispone, come valori di riferimento adeguati, delle condizioni vigenti in Cina, il membro dell’OMC importatore deve, se possibile, adeguare le condizioni vigenti prima di prendere in considerazione l’uso di condizioni in vigore all’esterno della Cina. La Commissione pur concordando con gran parte della teoria giuridica alla base di tale affermazione, ha però concluso che non esiste alcun mercato fondiario funzionante in Cina e, pertanto, ha usato un valore di riferimento esterno per i prezzi dei terreni. La necessità di un parametro di riferimento esterno è stata spiegata e giustificata nei considerando 109, 118 e da 120 a 121. Rilevato che il mercato dei LUR in Cina è distorto, non è stato possibile applicare un parametro di riferimento interno al paese, come suggerito dalla Zhejiang Huadong, né esiste è alcuna base per adeguare tale parametro di riferimento. Inoltre, dalle informazioni trasmesse in relazione al parametro suggerito dalla Zhejinag Huadong (distretto di Xiaoshan della provincia di Zhejiang), non è né chiaro né verificabile se il prezzo suggerito si limita ai prezzi dei LUR praticati per le industrie "non favorite".

(447)

Zhejiang Huadong sostiene che la scelta di Taiwan quale valore di riferimento non è ragionevole né obiettiva per i seguenti motivi: 1) la provincia di Zhejiang non era una regione sviluppata e a PIL elevato simile a Taiwan al momento in cui i LUR sono stati acquistati; 2) la selezione effettuata dalla Commissione su prezzi fondiari effettivi di Taiwan si è basata su offerte di vendita di aree industriali e non su prezzi effettivi di locazione per uso industriale, che è simile ai LUR a Zhejiang Huadong.

Tale argomentazione è stata respinta. Sul punto 1), come indicato al considerando 436, la Commissione ha esaminato in dettaglio vari indicatori e ha comparato Taiwan e la RPC nel suo complesso nonché singole province cinesi interessate. Al termine di tale analisi, la Commissione considera Taiwan un parametro appropriato coerente con il regolamento di base e le norme dell’OMC. Sul punto 2), si noti che la Commissione ha usato le migliori informazioni di cui possa ragionevolmente disporre.

(448)

Zhejiang Huadong ha fatto notare un errore di calcolo nei tassi di inflazione usati per aggiustare l’inflazione del parametro di riferimento. La Commissione ne ha tenuto conto e ha corretto il calcolo interessato.

(449)

Zhejiang Huadong afferma che non esiste alcuna specificità nel suo acquisto dei LUR poiché tutte le imprese in Cina sono trattate allo stesso modo ai sensi di legge. Zhejiang Huadong sostiene inoltre che la Commissione non ha adeguatamente affrontato la questione della specificità e ha mancato di giustificare nella comunicazione delle conclusioni definitive i motivi per cui il prezzo pagato da Zhejiang Huadong rappresentasse un vantaggio.

Questo argomento va respinto. La base per la conclusione della Commissione sulla specificità è il fatto che tutte le imprese che non ottemperano alle politiche industriali fissate dallo Stato sono escluse dall’attribuzione dei LUR, che i prezzi sono stabiliti, in modo spesso arbitrario, dalle autorità e che le pratiche di quest’ultime non sono né chiare né trasparenti. la Commissione ha formulato la conclusione che l’assegnazione dei LUR è limitata alle imprese che si conformano alle politiche industriali fissate dal GoRPC nel decreto n. 35 della NDRC (cfr. considerando 116).

3.4.2.2.    Fornitura di CRS a un prezzo LTAR

(450)

Zhejiang Huadong ha sostenuto che per motivi di ragionevolezza, di oggettività e di coerenza, la Commissione avrebbe dovuto acquisire, ai fini del calcolo del parametro, i dati sui prezzi dell’acciaio dalla stessa fonte (vale a dire, dallo Steel Business Bulletin - SBB) per tutte le regioni rappresentate nel paniere. Essa sostiene inoltre che l’SBB elenca una gamma di prezzi relativi al mercato dei CRS diversi da quelli scelti dalla Commissione e propone di aggiungere Messico e Argentina, che rappresentano un mercato dell’acciaio emergente nel continente americano. L’argomentazione è stata respinta, poiché per costruzione il parametro di riferimento la Commissione ha usato dati sui prezzi che rispecchiassero con la massima precisione l’effettiva situazione del mercato in ogni paese o regione. Quanto ai prezzi in Europa (la maggior parte dei quali provengono da Stati membri dell'Unione), la Commissione riteneva di disporre di dati sui prezzi più dettagliati, di provenienza MEPS. Se avesse avuto dati di MEPS per gli altri paesi scelti, li avrebbe utilizzati. Riguardo all’inserimento dei prezzi praticati in Messico e Argentina, si noti che tali mercati sono relativamente piccoli rispetto alla Cina e rispetto agli altri paesi/regioni del paniere di riferimento utilizzato dalla Commissione.

La Commissione ha riveduto il calcolo del margine di sovvenzione di questo regime a seguito di una rettifica dei prezzi di riferimento per HRS e CRS. La rettifica riguardava i prezzi dell’acciaio per il Brasile usati nella costruzione del parametro che includeva erroneamente le tasse nei calcoli comunicati alle parti.

(451)

Zhejiang Huadong lamenta inoltre che le conclusioni della Commissione sulla specificità sono immotivate (mancano prove positive) e infondate e che, perciò, la presunta sovvenzione avvenuta fornendo CRS a prezzo LTAR non è compensabile. Secondo Zhejiang Huadong, il vantaggio, se esiste, della fornitura di HRS e di CRS a prezzo LTAR, non si limitato a determinate imprese o settori ma è universalmente conferito a tutti i potenziali acquirenti e consumatori di tutti i settori economici.

Questo argomento va respinto. Anche il GoRPC aveva avanzato la stessa osservazione, affrontata dalla Commissione nel considerando 415. I "potenziali" acquirenti sono per definizione limitati a determinate imprese.

3.4.3.   OSSERVAZIONI DEL DENUNCIANTE

3.4.3.1.    Fornitura di acqua e di energia elettrica a un prezzo LTAR

(452)

Il denunciante aveva sostenuto che, a causa delle distorsioni e dell’influenza dello Stato sui mercati delle forniture idriche e di energia elettrica, la Commissione avrebbe dovuto ricorrere a un parametro di riferimento internazionale e calcolare i vantaggi di questi regimi ai sensi dell’articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base.

Questo argomento va respinto. Nella fattispecie, gli elementi di prova disponibili non consentono alla Commissione di constatare che i mercati delle forniture idriche e di energia elettrica sono distorti in misura tale da giustificare il ricorso a un parametro di riferimento esterno.

3.4.3.2.    Regimi fiscali particolari relativi alle imprese a partecipazione straniera (Foreign invested enterprises - FIE)

(453)

Il denunciante sostiene che la Commissione avrebbe dovuto quantificare l’importo della sovvenzione per 2 regimi fiscali riguardanti le sole FIE, che sono: il Credito d’imposta sul reddito per acquistare apparecchiature di fabbricazione nazionale (Income tax credit for the purchase of domestically produced equipment), e l’esenzione fiscale totale, per i primi 2 anni, e riduzione della metà, per i 3 anni successivi, per FIE produttive (Two free, Three half-tax exemption for the productive FIEs), tenuto conto della mancata collaborazione da parte del GoRPC e del fatto che il GoRPC avrebbe dovuto fornire elementi di prova del fatto che i fabbricanti di ARO non hanno ottenuto vantaggi da tali regimi durante il PI.

Questo argomento va respinto. Come già spiegato al considerando 282, al fine di ridurre l’onere amministrativo a tutte le parti interessate e poiché tali regimi stavano per giungere alla loro scadenza, la Commissione ha deciso di non applicare misure compensative.

3.5.   IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(454)

In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di base, gli importi relativi alle sovvenzioni compensabili, espressi ad valorem, per le imprese oggetto di inchiesta sono elencati nella tabella che segue:

Produttore esportatore

MARGINE DI SOVVENZIONE DEFINITIVO (%)

HUADONG GROUP

23,8

PANHUA GROUP

29,7

UNION STEEL CHINA

26,8

IMPRESE CHE HANNO COLLABORATO, NON INCLUSE NEL CAMPIONE

26,8

TUTTE LE ALTRE IMPRESE

44,7

(455)

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione totale per le imprese che hanno collaborato non incluse nel campione va calcolato in base alla media totale ponderata del margine di sovvenzione stabilito per le imprese che hanno collaborato incluse nel campione e risulta pari al 26,8 %.

(456)

Quanto a tutti gli altri esportatori della RPC, la Commissione ha innanzitutto stabilito il grado della loro collaborazione. Comparando i dati di Eurostat sull’importazione e il volume delle esportazioni verso l’UE del prodotto in esame, dichiarato per il PI dalle imprese che hanno collaborato, emerge che il livello di collaborazione dei produttori esportatori della RPC è stato basso, pari al 58 %. Dato il basso livello di collaborazione, il margine di sovvenzione totale per tutte le società che non hanno collaborato viene fissato al livello del totale dei margini di sovvenzione stabilito per tutte le imprese che non hanno collaborato per tutti i regimi oggetto dell’inchiesta, vale a dire al 44,7 %.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   PRODUZIONE DELL’UNIONE E INDUSTRIA DELL’UNIONE

(457)

Al fine di stabilire la produzione totale dell’Unione sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per il periodo in esame.

(458)

Durante il PI, nell’Unione l’acciaio a rivestimento organico (ARO) è stato prodotto da 22 fabbricanti. Su tale base, la produzione totale dell'Unione durante il PI è stata stimata a circa 4 018 310 t. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, l’industria dell’Unione è rappresentata dai produttori dell'Unione che costituiscono la produzione totale dell’Unione.

4.2.   DETERMINAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE IN QUESTIONE

(459)

Durante l’inchiesta è stato constatato che una parte sostanziale della produzione dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione era destinata a un uso vincolato: vale a dire, spesso essa era semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all’interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese per essere sottoposta a ulteriori trattamenti.

(460)

Per stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e per determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, è stato esaminato se e in che misura si dovesse prendere in considerazione nell’analisi l’uso successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile.

(461)

Per avere un quadro il più possibile completo della situazione dell’industria dell’Unione sono stati ottenuti e analizzati dati relativi all’intera attività nel settore dell’ARO ed è stato poi stabilito se la produzione fosse destinata ad uso vincolato o al mercato libero.

(462)

Riguardo ai volumi delle vendite, ai loro prezzi sul mercato unionale e alle quote di mercato, si è ritenuto opportuno che per analizzare e valutare validamente tali indicatori ci si dovesse concentrare sulla situazione che vige sul mercato libero.

(463)

Gli altri indicatori economici tuttavia possono essere ragionevolmente esaminati solo se riferiti all’intera attività, compresi uso vincolato e vendite. Produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di reperire capitali dipende dall’intera attività, sia che la produzione sia destinata a un uso vincolato che alla vendita sul mercato libero.

4.3.   CONSUMO DELL’UNIONE

(464)

Il prodotto simile viene venduto dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nonché venduto/trasferito a società collegate per l’ulteriore trasformazione a valle, per esempio nei centri di servizi siderurgici.

(465)

Nel calcolare il consumo apparente di ARO dell’Unione, le istituzioni hanno sommato il volume totale delle importazioni di ARO nell’UE, secondo i dati Eurostat e il volume delle vendite e l’uso vincolato nell’UE del prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, come indicato nella denuncia e verificato durante le visite presso i fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione.

(466)

Si noti che i dati Eurostat sulle importazioni si basano su codici NC completi, ed è chiaro che per parte di questi codici NC quello importato non è il prodotto in esame.

(467)

Il consumo totale dell’Unione si è pertanto sviluppato nel seguente modo:

 

2008

2009

2010

PI

Consumo (in tonnellate)

5 197 716

3 879 380

4 548 528

4 811 310

Indice (2008=100)

100

75

88

93

(468)

Il consumo totale sul mercato dell'Unione si è ridotto del 7 % nel corso del periodo considerato. Tra il 2008 e il 2009 si è registrata una diminuzione del 25 % circa dovuta soprattutto agli effetti negativi globali della crisi economica, in particolare nell’industria delle costruzioni. In seguito, si è registrata una ripresa del consumo che, tuttavia, è risultato inferiore al livello iniziale del 2008. Dal 2009 al PI, l’aumento in totale è stato pari al 24 %.

4.4.   IMPORTAZIONI DAL PAESE INTERESSATO E QUOTA DI MERCATO

(469)

Nel periodo in esame le importazioni nell’UE dalla RPC hanno mostrato il seguente andamento:

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)

472 988

150 497

464 582

702 452

Indice (2008=100)

100

32

98

149

Quota di mercato (%)

9,1

3,9

10,2

14,6

Indice (2008=100)

100

43

112

160

Fonte:

Eurostat

(470)

Nonostante il calo del consumo, il volume delle importazioni provenienti dalla RPC è aumentato del 49 % nel corso del periodo considerato. A causa degli effetti negativi della crisi economica, il volume delle importazioni provenienti dalla RPC ha subito nel 2009 un forte calo. Tuttavia, le importazioni dalla RPC hanno cominciato a riprendersi a un ritmo estremamente rapido e quindi dal 2009 al PI l’aumento è stato pari a un impressionante 367 %.

(471)

Analogamente, la quota di mercato detenuta da tali importazioni è cresciuta del 60 % nell’arco del periodo considerato. Pur riducendosi di oltre la metà dal 2008 al 2009, ha conosciuto una netta tendenza al rialzo dal 2009 al PI, con un aumento del 275 %.

4.4.1.   PREZZI DELLE IMPORTAZIONI E SOTTOQUOTAZIONE DEL PREZZO

Importazioni dalla RPC

2008

2009

2010

PI

Prezzo medio in EUR/t

875

728

768

801

Indice (2008=100)

100

83

88

91

Fonte:

Eurostat

(472)

Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC è diminuito del 9 % durante il periodo in esame. Tra il 2008 e il 2009, è fortemente diminuito del 17 %, poi è aumentato di 5 punti percentuali tra il 2009 e il 2010 e di altri 3 punti percentuali durante il PI.

(473)

Nel corso del periodo considerato, i prezzi all’importazione dalla RPC sono rimasti costantemente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Come evidenziato nella tabella precedente, mentre nel 2009 durante la fase acuta della crisi economica persino la riduzione di prezzo del 17 % non ha permesso alle importazioni di mantenere la quota di mercato in una situazione di improvvisa riduzione del consumo e di notevole rallentamento del mercato, continue sottoquotazioni dei prezzi negli anni successivi spiegano il costante e notevole aumento della quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dalla RPC tra il 2009 e il PI.

(474)

Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi, durante il PI la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati sul mercato unionale dai fabbricanti dell’Unione inclusi nel campione per le vendite ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente indipendente, stabiliti su base CIF e opportunamente adeguati per tenere conto dei costi sostenuti dopo l’importazione.

(475)

I costi successivi all’importazione di cui al precedente considerando sono stati calcolati in base ai dati verificati di 2 importatori non collegati del prodotto in esame.

(476)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli adeguamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Dal risultato della comparazione, espresso in percentuale del fatturato dei fabbricanti dell’Unione inclusi nel campione durante il PI, è emersa una media ponderata dei margini di sottoquotazione fino al 20,2 % da parte dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta.

(477)

Successivamente alla comunicazione delle informazioni, un produttore esportatore ha chiesto ulteriori informazioni sul calcolo della sottoquotazione dei prezzi quando non vi fosse una corrispondenza esatta fra tipo di prodotto esportato dalla RPC e il prodotto venduto da tale produttore sul mercato unionale dall’industria dell’Unione. È stato anche chiesto se fosse stato effettuato un aggiustamento per tener conto delle differenze fisiche ove non fosse stata constatata una corrispondenza esatta.

(478)

Quando non è stata riscontrata una corrispondenza esatta tra il tipo di prodotto esportato e il tipo di prodotto venduto dall’industria dell’Unione, la Commissione ha comparato il tipo di prodotto esportato al tipo di prodotto più simile venduto dall’industria dell’Unione. In questi casi, è stato effettuata una comparazione con il tipo di prodotto più simile da cui è emerso che l’unica differenza consisteva nello spessore del substrato.

(479)

Se esistevano più tipi di prodotto molto simili, la Commissione ha comparato il tipo di prodotto esportato con il tipo di prodotto più economico venduto sul mercato UE, indipendentemente dallo spessore più o meno sottile del substrato del tipo di prodotto più economico. Non è stato perciò ritenuto necessario alcun aggiustamento per tener conto delle differenze fisiche.

5.   SITUAZIONE ECONOMICA DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

5.1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(480)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, le istituzioni hanno esaminato tutti i fattori e i pertinenti indici economici che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(481)

I dati forniti dal denunciante per tutti i fabbricanti di ARO dell’UE, sottoposti a controlli incrociati con altre fonti disponibili e i dati verificati dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione, sono stati utilizzati per stabilire indicatori macroeconomici, quali produzione dell’industria dell’Unione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume di vendite, quota di mercato, crescita, vendite vincolate, occupazione e produttività.

(482)

I dati forniti e verificati dei 6 produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati usati per calcolare indicatori microeconomici, come prezzo unitario delle vendite, costi unitari della produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, scorte e costi del lavoro.

5.2.   DATI RELATIVI ALL’INDUSTRIA DELL’UNIONE NEL SUO COMPLESSO

5.2.1.   PRODUZIONE, CAPACITÀ DI PRODUZIONE E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

(483)

Al fine di stabilire la produzione totale dell’Unione per il periodo considerato, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia, i dati raccolti presso i fabbricanti dell'Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta e le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione.

 

2008

2009

2010

PI

Volumi di produzione (in tonnellate)

4 447 780

3 514 965

3 992 209

4 018 310

Indice (2008=100)

100

79

90

90

Capacità produttiva (tonnellate)

6 007 536

6 128 301

6 099 587

5 923 311

Indice (2008=100)

100

102

102

99

Utilizzo degli impianti (%)

74

57

65

68

Indice (2008=100)

100

77

88

92

Fonte:

Denuncia e risposte al questionario

(484)

La tabella riportata sopra mostra un calo della produzione del 10 % nel corso del periodo considerato. In linea con il calo della domanda, la produzione è diminuita drasticamente nel 2009, per poi riprendersi leggermente nel 2010. Anche se il consumo è aumentato nel corso del PI, il volume della produzione è rimasto più o meno allo stesso livello del 2010.

(485)

Le capacità di produzione dell’industria comunitaria sono rimaste immutate durante il periodo considerato. In tale periodo, l’utilizzo degli impianti ha seguito l’andamento della produzione ed è diminuito dell’8 %.

5.2.2.   VOLUME DELLE VENDITE, QUOTA DI MERCATO E CRESCITA

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle vendite (tonnellate)

2 951 468

2 280 304

2 643 923

2 592 540

Indice (2008=100)

100

77

90

88

Quota di mercato (in tonnellate)

56,8

58,8

58,1

53,9

Indice (2008=100)

100

104

102

95

Fonte:

Denuncia e risposte al questionario

(486)

Nel 2009 il volume delle vendite dell’industria dell’Unione a clienti non collegati ha subito un brusco calo, pari al 23 %. Nel 2010 il volume delle vendite è aumentato di 9 punti percentuali, ma è diminuito successivamente di 3 punti percentuali nel PI.

(487)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 2,9 punti percentuali nel periodo in esame. Dopo un primo aumento della quota di mercato nel 2009, l’industria dell’Unione ha visto la sua quota scendere nel 2010 e nel PI, per cui la sua quota di mercato è stata inferiore di 5 punti percentuali durante il PI rispetto al 2009. Ciò si è verificato in un contesto caratterizzato da un aumento di oltre il 24 % dei consumi tra il 2009 e la fine del PI. Essa non è stata quindi in grado di avvantaggiarsi dell’aumento del consumo né di recuperare i volumi di vendita e parte della quota di mercato, persi in precedenza.

(488)

Nonostante il calo del consumo nell'Unione del 7 % durante il periodo considerato e il calo del volume delle vendite dell’industria dell’Unione a parti non collegate del 12 %, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 2,9 punti percentuali, passando dal 56,8 % del 2008 al 56,7 % durante il PI.

5.2.3.   OCCUPAZIONE E PRODUTTIVITÀ

 

2008

2009

2010

PI

Occupazione (in ETP)

7 088

6 470

6 097

6 046

Indice (2008=100)

100

91

86

85

Produttività (t./ETP)

627

543

655

665

Indice (2008=100)

100

87

104

106

Fonte:

Risposte al questionario, denuncia, Eurofer

(489)

L’occupazione nell’industria dell’Unione è andata progressivamente diminuendo. Il numero totale di dipendenti nell’industria, misurato in equivalenti a tempo pieno (ETP), è diminuito del 15 % durante il periodo considerato e ha raggiunto il suo livello più basso durante il PI. La produttività è tuttavia aumentata del 6 % nel periodo considerato, il che dimostra il tentativo dell’industria di razionalizzare i costi di produzione.

5.2.4.   USO VINCOLATO E VENDITE VINCOLATE

 

2008

2009

2010

PI

Uso vincolato e vendite vincolate (in tonnellate)

1 135 987

914 412

986 386

970 757

Indice (2008=100)

100

80

87

85

Quota di mercato (%)

22

24

22

20

Indice (2008=100)

100

108

99

92

Fonte:

denuncia e risposte al questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione

(490)

Come indicato al considerando 459, esiste un significativo mercato dell’ARO nell'Unione, costituito da un uso a valle dell’ARO da parte dell’industria dell’Unione.

(491)

È risultato che l’uso vincolato e le vendite vincolate sono destinate a ulteriori trasformazioni da parte delle imprese stesse, o di imprese collegate, riguardanti soprattutto le aziende dei materiali da costruzione, che sono gli utenti finali dell’ARO.

(492)

Dato quanto precede, si è stabilito che l’uso vincolato e le vendite vincolate dei fabbricanti dell'Unione hanno rappresentato il 24 % del volume di produzione totale nel PI. In tale periodo, l’uso vincolato e i relativi volumi delle vendite sono diminuiti del 15 % e la quota di mercato è calata dell’8 %.

(493)

Risulta dal’inchiesta che non esiste alcuna differenza sostanziale tra uso vincolato e vendite vincolate in termini di utilizzazione finale del prodotto. L’uso vincolato è stato indicato dalle imprese in cui la produzione a valle avveniva nello stesso soggetto di diritto; vendite vincolate sono state le vendite, fatturate, ad altri soggetti di diritto collegati. Inoltre, il metodo di determinazione dei prezzi sia nell’uso vincolato che nelle vendite a parti collegate è simile, vale a dire è stato applicato un valore equo (metodo del costo maggiorato, o cost plus) del prodotto sia alle società collegate che alle unità interne di produzione a valle delle imprese incluse nel campione.

(494)

Il valore medio per tonnellata è rimasto stabile durante il periodo considerato ed è stato del 3 % inferiore al prezzo di vendita ad acquirenti non collegati durante il PI da parte dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione. Tale differenza di prezzo non è stata considerata significativa e l’andamento del prezzo delle vendite vincolate segue la tendenza dei prezzi ai clienti non collegati.

 

2008

2009

2010

PI

Uso vincolato e vendite vincolate (EUR/tonnellate)

962

802

901

965

Indice (2008=100)

100

83

94

100

Fonte:

risposte al questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione.

(495)

Considerando che la maggior parte delle vendite vincolate e dell’uso vincolato era destinata ad aziende dei materiali da costruzione a valle dei fabbricanti UE, tali vendite e uso vincolati sono stati anche esposti indirettamente alla concorrenza di altri operatori del mercato, ivi comprese le importazioni sovvenzionate dalla RPC. La domanda interna della produzione a valle dipende dalla possibilità di vendere i prodotti a valle sul mercato libero, non influenzato negativamente delle importazioni sovvenzionate di ARO. Si può quindi concludere che la diminuzione dei volumi e della quota di mercato durante il periodo considerato è imputabile alla concorrenza delle importazioni sovvenzionate dalla RPC.

5.3.   DATI RELATIVI AI FABBRICANTI DELL’UNIONE INCLUSI NEL CAMPIONE

5.3.1.   PREZZI DI VENDITA MEDI UNITARI NELL’UNIONE E COSTI DI PRODUZIONE

 

2008

2009

2010

PI

Prezzo unitario nell’Unione ad acquirenti non collegati (EUR/tonnellate)

1 023

805

911

994

Indice (2008=100)

100

79

89

97

Costo unitario della produzione (EUR/tonnellate)

925

884

893

978

Indice (2008=100)

100

95

97

106

Fonte:

risposte al questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione.

(496)

I prezzi di vendita medi dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione a clienti non collegati dell'Unione sono diminuiti del 3 % nel corso del periodo considerato. Il calo maggiore del 21 % è avvenuto nel 2009 ed è stato in linea con il calo del consumo nel periodo tra il 2009 e il PI e con l’aumento del consumo e dei volumi delle vendite; i prezzi hanno recuperato il 23 % ma senza raggiungere il livello del 2008.

(497)

Parallelamente, i costi medi per produrre e vendere il prodotto simile è aumentato del 6 % nel periodo considerato, a causa di un aumento del costo delle materie prime.

(498)

Dopo il calo del prezzo unitario praticato ai clienti non collegati del 21 % nel 2009, il prezzo unitario ha cominciato ad aumentare. Nel 2010 e durante il PI, rispetto al 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un aumento dei costi e per farvi fronte ha potuto aumentare i prezzi solo moderatamente, in misura appena sufficiente a mantenere lo stesso livello di redditività per il 2010 e il PI. La conseguenza è stata tuttavia un’ulteriore diminuzione della quota di mercato, giacché i prezzi delle importazioni cinesi hanno costantemente sottoquotato quelli dell’industria dell’Unione.

5.3.2.   REDDITIVITÀ, FLUSSO DI CASSA, INVESTIMENTI, UTILE SUL CAPITALE INVESTITO E CAPACITÀ DI REPERIRE CAPITALI

 

2008

2009

2010

PI

Redditività delle vendite nell'Unione a clienti non collegati (in % del fatturato sulle vendite)

6,7

–9,3

2,8

2,6

Indice (2008=100)

100

– 138

41

39

Flusso di cassa (in EUR)

328 190 880

211 298 356

152 030 083

204 650 414

Indice (2008=100)

100

64

46

62

Investimenti (EUR)

55 717 957

4 537 128

12 530 132

15 302 264

Indice (2008=100)

100

8

22

27

Ritorno sugli investimenti

13,8

–13,9

5,9

6

Indice (2008=100)

100

– 101

43

44

Fonte:

risposte al questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione.

(499)

La redditività dell’industria dell’Unione è stata calcolata esprimendo l’utile netto al lordo delle imposte derivante dalle vendite del prodotto simile a clienti non collegati in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel 2009 la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita drasticamente e si è tradotto in una perdita del 9,3 %. È in ripresa dal 2010, ma l’aumento dei costi di produzione ha impedito di raggiungere il livello considerato sano e sostenibile per l’industria (6,7 %). Nel corso dell’intero periodo considerato, la redditività è diminuita del 61 %.

(500)

La tendenza seguita dal flusso di cassa è stata assai simile a quella manifestata dall’andamento negativo della redditività. Il livello più basso è stato raggiunto nel 2010. Analogamente, l’utile sul capitale investito è diminuito del 56 % passando dal 13,8 % del 2008 al 6 % nel corso del PI.

(501)

L’andamento della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito nel periodo in esame ha limitato la capacità dell’industria dell’Unione di investire nelle sue attività e ne ha compromesso lo sviluppo. L’industria dell’Unione è riuscita a realizzare investimenti sostanziali all’inizio del periodo considerato, ma successivamente gli investimenti hanno registrato un brusco calo nel 2009 e, complessivamente, sono diminuiti del 73 % nel corso del periodo considerato.

(502)

Date le caratteristiche dell’industria dell’Unione, in gran parte costituita da grandi società siderurgiche multinazionali integrate, le capacità delle imprese di reperire capitale non ha risentito dello scarso rendimento finanziario del settore dell’ARO.

5.3.3.   SCORTE

 

2008

2009

2010

PI

Scorte finali (in tonnellate)

116 852

97 533

124 848

130 593

Indice (2008=100)

100

83

107

112

Fonte:

risposte al questionario, verificate, dei fabbricanti inclusi nel campione.

(503)

Per i 6 fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione, le scorte hanno rappresentato l’8 % circa del volume di produzione nel PI. Il livello delle scorte finali è cresciuto del 12 % nel corso del periodo considerato. Anche se va tenuto presente che le scorte non rappresentano un indicatore importante dell’industria, in quanto la produzione avviene principalmente su ordinazione, l’aumento principale delle scorte si è verificato dal 2009 al PI e ha coinciso con l’impennata delle importazioni sovvenzionate dalla RPC.

5.3.4.   OCCUPAZIONE, SALARI E PRODUTTIVITÀ

Costo medio del lavoro per addetto (EUR, fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione)

60,959

57,892

58,637

62,347

Indice (2008=100)

100

95

96

102

(504)

Nel corso del periodo considerato il costo medio del lavoro dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione è aumentato solo del 2 %, percentuale inferiore al tasso d’inflazione. L’inchiesta ha dimostrato che i fabbricanti inclusi nel campione hanno tagliato notevolmente i costi generali e amministrativi, facendo un grande sforzo per una maggior efficienza.

5.3.5.   EFFETTI DI PRECEDENTI PRATICHE DI DUMPING O SOVVENZIONI

(505)

Giacché si tratta del primo procedimento antisovvenzione riguardante il prodotto in esame, non esistono dati per valutare gli effetti di possibili precedenti pratiche di dumping o sovvenzioni.

5.4.   ENTITÀ DEL MARGINE DI SOVVENZIONE EFFETTIVO

(506)

Tutti i margini, determinati e specificati in precedenza nella sezione relativa alle sovvenzioni, risultano notevolmente superiori al livello de minimis. Dati il volume e i prezzi delle importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC, l’incidenza sul mercato dell'Unione dei margini di sovvenzione effettivi non può essere considerata trascurabile.

5.5.   CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO

(507)

L’inchiesta ha provato che tutti gli indicatori di pregiudizio (esclusa la produttività) si sono deteriorati o non hanno avuto un andamento in linea con quello del consumo durante il periodo in esame.

(508)

Nel corso del periodo considerato e nel contesto di un calo dei consumi, il volume delle importazioni dalla RPC è sensibilmente aumentato. Al tempo stesso, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha subito un calo complessivo del 12 % e la sua quota di mercato è diminuita drasticamente, passando dal 56,8 % del 2008 al 53,9 % durante il PI. Sebbene si sia registrata una ripresa del consumo del 24 % dal 2009 al PI, dopo l’anno della crisi economica che ha inciso sulla domanda, la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha fatto registrare un calo. L’industria dell’Unione non è stata in grado di recuperare la quota di mercato perduta a causa del notevole aumento delle importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC sul mercato dell'Unione. Le importazioni a basso prezzo sovvenzionate sono aumentate, nel periodo considerato, rimanendo sempre a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(509)

Gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dell’industria dell’Unione sono stati inoltre gravemente danneggiati, così come il flusso di cassa e la redditività. La capacità di ottenere capitali e di investire dell’industria dell’Unione è stata pertanto compromessa.

(510)

In base a quanto precede, si è concluso che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio a termini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   INTRODUZIONE

(511)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 6 e 8 del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni sovvenzionate originarie della RPC abbiano arrecato all’industria dell’Unione un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Sono stati analizzati anche quei fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, che potrebbero aver recato pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare che l’eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori fosse attribuito a tali importazioni sovvenzionate.

6.2.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(512)

Dall’inchiesta è risultato che nel corso del periodo in esame il consumo unionale è diminuito del 7 % mentre il volume delle importazioni sovvenzionate dalla RPC è aumentato del 49 % circa e la relativa quota di mercato è aumentata dal 60 % passando dal 9,1 % del 2008 al 14,6 % durante il PI. Al tempo stesso il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 12 % e la quota di mercato è calata del 2,9 % dal 56,8 % del 2008 al 53,9 % del PI.

(513)

Inoltre, sebbene siano anche esse state interessate dalla crisi economica e siano calate del 68 % dal 2008 al 2009, le importazioni dalla RPC si sono riprese dal 2009 al PI a un ritmo estremamente rapido, registrando un aumento del 367 % alla fine del PI, anche se il consumo dell’Unione è aumentato solo del 24 % durante lo stesso periodo. Abbassando il prezzo unitario del 9 % rispetto al 2008 e sottoquotando i prezzi dell’industria dell’Unione del 20,2 % durante il PI, le importazioni cinesi hanno aumentato la relativa quota di mercato dal 2008 al PI del 60 %, portandola al 14,6 %.

(514)

Al tempo stesso, dal 2008 fino al PI i volumi delle vendite dei produttori dell’Unione a parti non collegate sono diminuiti complessivamente del 12 %. Al momento della ripresa del mercato, dal 2009 al PI, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi delle vendite a parti non collegate solo del 13 %, ma ha perso una quota di mercato dell’8 %, approfittando perciò in misura limitata dell’aumento del consumo. Le importazioni cinesi sono state le grandi beneficiarie dell’aumento dei consumi e si sono lasciate alle spalle altri operatori presenti sul mercato.

(515)

Nel corso del periodo considerato, i prezzi medi all’importazione dalla RPC sono diminuiti del 9 %. Benché in risalita dopo il brusco calo del 2009, essi sono stati costantemente inferiori ai livelli praticati dall’industria dell’Unione, dal 2009 al PI. Il prezzo unitario a clienti non collegati nell'Unione è diminuito solo del 3 %, mostrando una certa resistenza alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. È chiaro che ovviamente è stato possibile sostenere tali prezzi grazie a volumi di vendite ridotti e alla riduzione della redditività su tali vendite; la redditività è diminuita del 61 % dal 6,7 % nel 2008 al 2,6 % nel PI.

(516)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che l’incremento delle importazioni sovvenzionate dalla RPC, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, ha avuto un ruolo determinante nel grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, che non ha potuto beneficiare pienamente della ripresa del consumo nella UE.

6.3.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

6.3.1.   IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

Paese

 

2008

2009

2010

PI

Corea del Sud

Volume (tonnellate)

228 123

226 568

173 935

237 164

 

Indice (2008=100)

100

99

76

104

 

Quota di mercato (%)

4,4

5,8

3,8

4,9

 

Indice (2008=100)

100

133

87

112

 

Prezzo medio

901

727

846

903

 

Indice (2008=100)

100

81

94

100

India

Volume (tonnellate)

159 999

149 138

155 384

141 391

 

Indice (2008=100)

100

93

97

88

 

Quota di mercato (%)

3,1

3,8

3,4

2,9

 

Indice (2008=100)

100

125

111

95

 

Prezzo medio

932

667

773

824

 

Indice (2008=100)

100

72

83

88

Altri paesi

Volume (tonnellate)

249 151

158 461

124 319

167 007

 

Indice (2008=100)

100

64

50

67

 

Quota di mercato (%)

4,8

4,1

2,7

3,5

 

Indice (2008=100)

100

85

57

72

 

Prezzo medio

951

809

924

955

 

Indice (2008=100)

100

85

97

100

Totale di tutti i paesi terzi, RPC esclusa

Volume (tonnellate)

637 274

534 167

453 637

545 562

 

Indice (2008=100)

100

84

71

86

 

Quota di mercato (%)

12,3

13,8

10,0

11,3

 

Indice (2008=100)

100

112

81

92

 

Prezzo medio

929

735

842

898

 

Indice (2008=100)

100

79

91

97

Fonte:

Eurostat

(517)

Le importazioni dalla RPC hanno rappresentato il 56 % di tutte le importazioni nell’Unione durante il PI, ma altri importanti paesi di importazione sono stati la Repubblica dell’India ("India", 11 %) e la Corea del Sud (19 %). A differenza delle importazioni dalla RPC, le importazioni dall’India, sebbene il loro prezzo medio abbia subito un brusco calo del 12 %, hanno registrato un calo complessivo del 12 % nel corso del periodo considerato e hanno perso il 5 % della quota di mercato. Le importazioni dalla Corea del Sud, il cui prezzo medio ha mantenuto lo stesso livello del 2008, sono aumentate solo del 4 %. La quota di mercato delle importazioni dall’India è stata pari al 2,9 % nel PI, mentre la quota detenuta dalle importazioni dalla Corea del Sud è stata del 4,9 %.

(518)

Altre importazioni, pari al 14 % del totale, sono diminuite del 33 % e il loro prezzo medio si è mantenuto al livello del 2008.

(519)

Nonostante il prezzo medio di tutte le altre importazioni sia stato inferiore al livello del prezzo dell’industria dell’Unione, l’eventuale effetto di tali importazioni può essere solo marginale. In primo luogo, non risulta che le importazioni da altre fonti siano avvenute tramite pratiche commerciali sleali. In secondo luogo, contrariamente alle importazioni cinesi, il livello complessivo dei prezzi derivante dalle principali fonti di altre importazioni è rimasto più stabile nel corso dell’intero periodo considerato e dimostra con ciò che l’industria dell’Unione può competere con successo nei segmenti di mercato con queste importazioni. In terzo luogo, le importazioni da altri paesi sono diminuite nel corso del periodo considerato e restano ancora a un livello basso, sia in generale che per ciascun paese esportatore preso singolarmente. Inoltre, la riduzione della quota di mercato di altre importazioni conferma che tali importazioni possono non aver causato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione.

6.3.2.   ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DELL’INDUSTRIA UE

 

2008

2009

2010

PI

Esportazioni, Eurostat (in tonnellate)

669 790

612 204

580 477

605 760

Indice (2008=100)

100

91

87

90

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 068

937

995

1 092

Indice (2008=100)

100

88

93

102

Esportazioni dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione

53 542

46 516

48 102

46 228

Indice (2008=100)

100

87

90

86

Prezzo medio di vendita (EUR/t)

1 086

826

984

1 132

Indice (2008=100)

100

76

91

104

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario, verificate.

(520)

Secondo Eurostat, nel corso del periodo considerato le esportazioni totali di ARO dell’industria dell’Unione verso paesi terzi sono diminuite del 10 %. Tuttavia, in detto periodo il prezzo medio è stato relativamente alto ed è aumentato del 2 %. Le esportazioni hanno rappresentato il 15 % della produzione totale dell'Unione e hanno consentito all’industria dell’Unione di realizzare economie di scala e ridurre i costi complessivi di produzione. Si può quindi concludere che l’attività di esportazione dell’industria dell’Unione non ha potuto rappresentare una causa potenziale del notevole pregiudizio.

(521)

Questo quadro generale trova riscontro nella situazione delle esportazioni a clienti non collegati in paesi terzi da parte dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione, che sono diminuite del 14 % nel corso del periodo considerato. Tuttavia, il prezzo unitario all’esportazione è stato costantemente superiore (in media dal 2 al 14 % secondo l’anno) rispetto al prezzo nell'Unione.

6.3.3.   IMPORTAZIONI DALLA RPC DA PARTE DEI DENUNCIANTI

(522)

Durante l’inchiesta e in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, è stato sostenuto che all’importazione del prodotto in esame dalla RPC partecipavano i denuncianti stessi (tramite imprese collegate) e che tali importazioni rappresentavano dal 20 al 40 % delle importazioni totali da tale paese. Tuttavia, non sono state prodotte prove a sostegno di tale affermazione. Si è indagato su questo argomento esaminando i dati sottoposti a verifica dei fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione: risulta che essi hanno importato solo 10 000 t. circa durante il PI, dato largamente in linea con i dati presentati nella denuncia. Un volume pressoché simile, non notificato ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di base, vale a dire è stato importato da imprese collegate dei fabbricanti dell'Unione. Queste importazioni nel complesso hanno rappresentato solo il 2-3 % circa delle importazioni totali dalla RPC. Di conseguenza, è impossibile concludere che l’industria dell’Unione abbia importato dalla RPC in quantità tali e in modo tale da 1) mettere in forse il proprio status di produttori dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base o 2) da causare a se stessa un pregiudizio. Pertanto, l’argomentazione è respinta.

6.3.4.   USO VINCOLATO E VENDITE VINCOLATE

(523)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalla partecipazione ad attività a valle di produzione di materiali da costruzione (per esempio pannelli sandwich, lamiere trapezoidali ecc.), direttamente o attraverso imprese collegate all’interno dei gruppi. In particolare, è stato affermato che l’industria dell’Unione ha fornito ARO alla propria attività a valle a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati alle società collegate, "sovvenzionandole" all’interno del gruppo e consentendo loro di applicare prezzi inferiori a quelli dei loro concorrenti nel segmento a valle.

(524)

Come indicato sopra, il valore medio dell’uso vincolato e delle vendite vincolate per tonnellata è stato solo del 3 % inferiore al prezzo di vendita a clienti non collegati durante il PI. Inoltre, dall’inchiesta è emerso che più probabilmente l’uso vincolato e le vendite vincolate sono stati interessati indirettamente dalla concorrenza sleale delle importazioni sovvenzionate. Se, come sostenuto, le attività a valle avessero beneficiato di un qualche vantaggio, ciò si sarebbe riflesso nella comparazione tra i prezzi delle vendite vincolate e i prezzi di vendita a soggetti non collegati. Pertanto, questa argomentazione viene respinta.

(525)

Dopo la comunicazione delle informazioni finali, la CISA ha di nuovo sostenuto che l’industria dell’Unione forniva ARO alle imprese a valle a un "un prezzo sovvenzionato", sottoquotando con ciò i loro concorrenti nel segmento a valle. Non è stata fornita tuttavia alcuna prova capace di modificare le conclusioni della Commissione di cui al considerando 524, secondo cui la differenza di prezzo tra le vendite a clienti collegati e le vendite a clienti non collegati è stata modesta (2 %) e secondo cui non si è trattato di un pregiudizio autoinflitto.

(526)

La CISA ha anche contestato i dati sui costi di produzione dell’ARO e, per estensione, il prezzo dell’ARO a clienti collegati. Dato il prezzo di vendita dei nastri zincati a caldo per immersione, materia prima nella fabbricazione dell’ARO, essa presume che il costo di produzione dell’ARO nel PI non possa superare 900 EUR/t.

(527)

Innanzitutto, non era chiaro in che misura costi come le spese generali, amministrative e di vendita (selling, general and administrative - SG&A) e i costi finanziari fossero inclusi nel costo totale cui accenna la CISA. In secondo luogo, la Commissione ha verificato i costi di produzione dell’ARO di tutti i fabbricanti dell'Unione inclusi nel campione e ha accertato che l’intero costo di produzione includeva materie prime, procedimento di fabbricazione, rivestimento, spese SG&A, costi finanziari, ecc.

(528)

La CISA ha allora sostenuto che vendita dell’ARO a clienti collegati è fatta in perdita ed è perciò una causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Ciò si basa su una comparazione tra il costo totale di produzione (978 EUR/t) e il prezzo medio di vendita a clienti collegati (965 EUR/t).

(529)

Sebbene un semplice confronto aritmetico possa suggerire che le vendite sono state effettuate in perdita, ciò significherebbe che l’industria dell’Unione sostiene spese SG&A e altre spese generali nelle sue vendite vincolate che sono allo stesso livello di quello che essa sostiene nelle sue vendite a clienti non collegati. Come indicato al considerando 493, le vendite a parti collegate sono state calcolate con il metodo del costo maggiorato (cost plus) ed è per questo che l’industria dell’Unione ha recuperato i costi su queste vendite.

6.3.5.   LA CRISI ECONOMICA

(530)

La crisi economica, e il suo effetto sul settore della costruzione, spiega almeno in parte la contrazione della domanda e la pressione sui prezzi nel corso del periodo considerato. Come indicato sopra, nel 2009 il consumo si è ridotto del 25 %. Tuttavia, a partire dal 2010, è iniziata la ripresa del mercato e, tra il 2009 e la fine del PI, il consumo è aumentato del 24 %.

(531)

L’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità ha tuttavia separato il crollo del mercato del 2009 e il successivo recupero dal 2009 al PI. È stato chiaramente dimostrato nell’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità che le importazioni dalla RPC hanno pienamente approfittato della ripresa del consumo e in più hanno anche costantemente sottoquotato i prezzi dell’industria dell’Unione, trasformando così la possibilità di un’opportunità di ripresa uguale per tutti gli operatori in una continua lotta per la sopravvivenza.

(532)

Dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte interessata ha fatto notare la prevista chiusura di uno stabilimento in Belgio e che cause di forza maggiore stavano rendendo difficile la normale produzione e la spedizione da altri impianti in Belgio. La parte interessata sostiene che ciò dimostra la mancanza di sicurezza nell’approvvigionamento di ARO nell'Unione: una ragione in più per consentire agli importatori e agli utenti di acquistare liberamente ARO sia nell'Unione che in Cina.

(533)

Tali argomentazioni sono respinte. Dato che il tasso di utilizzo degli impianti nell’Unione è basso, non si tratta di una questione di problemi di approvvigionamento: l’industria dell’Unione dispone infatti di adeguate capacità. In ogni caso, gli impianti chiusi in Belgio non fabbricavano ARO. La sicurezza dell’approvvigionamento è naturalmente importante, ma i dazi proposti nel presente caso non sono tali da far cessare la fornitura di ARO dalla Cina ma solo di impedire che l’offerta sia oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

6.3.6.   SOVRACCAPACITÀ STRUTTURALE

(534)

Alcune parti interessate hanno dichiarato che il pregiudizio dell’industria dell’Unione, formata essenzialmente da fabbricanti d’acciaio integrati verticalmente, non è stato causato dalle importazioni dalla RPC ma da problemi strutturali dell’industria siderurgica dell'Unione, quali la sovraccapacità. È stato inoltre sostenuto che il consolidamento dell’industria siderurgica verificatosi prima del periodo considerato aveva determinato una sovraccapacità e che il pregiudizio subito è stato una conseguenza del numero eccessivo di impianti di produzione.

(535)

È vero che la produzione di ARO è ad alta intensità di capitale e che il settore ha costi fissi relativamente elevati. Il consolidamento dell’industria siderurgica - avvenuto prima dell’inizio del periodo considerato - non è tuttavia sfociato in un eccesso di capacità. Dopo un lieve incremento della capacità installata nel 2009, l’industria ha lievemente diminuito la sua capacità nel 2010 e di nuovo nel PI. La capacità installata durante il PI era inferiore al consumo totale dell'Unione e se la domanda nel PI avesse recuperato il livello del 2008 e l’industria dell’Unione avesse potuto approfittare di tale aumento della domanda, l’utilizzo della capacità produttiva sarebbe stato più o meno pari al 74 %.

(536)

L’effetto negativo di un eccesso di capacità può essere attribuito solo in minima parte ai fabbricanti dell'Unione di ARO. Innanzitutto, l’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione ha ovviamente preso iniziative per sostenere la sua efficienza: infatti la produttività è aumentata del 6 % per l’intera industria. In secondo luogo, continui investimenti nelle linee di produzione e flessibilità nel loro uso per fabbricare altri prodotti hanno consentito di realizzare economie di scala e di ridurre i costi fissi. Tenendo perciò conto di una riduzione dell’utilizzo degli impianti da parte delle imprese incluse nel campione pari al 18 % nel corso del periodo considerato, i costi medi di produzione sono aumentati solo del 6 %, che comprende anche l’aumento del costo delle materie prime. Non si può quindi concludere che le sovraccapacità possano inficiare il nesso di causalità. L’argomentazione è pertanto respinta.

6.4.   CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO DI CAUSALITÀ

(537)

È stato dimostrato che nel periodo considerato, in particolare nel periodo dal 2009 fino al PI, si è verificato un aumento sostanziale del volume e della quota di mercato delle importazioni sovvenzionate dalla RPC. È emerso che tali importazioni mantenevano prezzi costantemente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione sul mercato unionale e in particolare nel corso del PI.

(538)

Tale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo sovvenzionate dalla RPC ha coinciso con l’andamento negativo della situazione economica dell’industria dell’Unione. Questa situazione è peggiorata nel PI, quando, nonostante l’aumento del consumo, l’industria dell’Unione non ha potuto recuperare la quota di mercato e la redditività perse. Altri indicatori finanziari, come l’utile sul capitale investito ha registrato una stagnazione al livello del 2010 e l’occupazione ha toccato il suo livello più basso.

(539)

L’esame degli altri fattori noti che potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione ha rivelato che essi non sono tali da inficiare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(540)

In base all’analisi di cui sopra, che ha nettamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni sovvenzionate, si è concluso che le importazioni sovvenzionate provenienti dalla RPC hanno causato un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

(541)

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, le istituzioni hanno esaminato se, malgrado le conclusioni sopra riportate, esistessero motivi impellenti per concludere che non era nell’ interesse della Comunità adottare misure compensative. L’analisi dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utenti del prodotto in esame.

7.2.   INTERESSE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(542)

L’industria dell’Unione si compone complessivamente di 22 fabbricanti noti, che rappresentano l’intera la produzione di ARO dell’Unione. I fabbricanti hanno sede in vari Stati membri dell'Unione e contano oltre 5 400 dipendenti diretti nel settore del prodotto in esame.

(543)

Nessuno dei fabbricanti si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come mostrato sopra negli indicatori macroeconomici, la situazione dell’intera industria dell'Unione si è deteriorata e ha contemporaneamente subito gli effetti negativi delle importazioni sovvenzionate.

(544)

L’industria dell’Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate originarie della RPC. Tutti gli indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo considerato. In particolare, sono stati fortemente colpiti indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei fabbricanti dell'Unione, come la redditività e l’utile sul capitale investito. In assenza di misure, è molto probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(545)

Si prevede che l’istituzione di dazi compensativi ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione e consentirà all’industria dell’Unione di allineare i prezzi dell’ARO in modo da riflettere i costi delle varie componenti e le condizioni di mercato. Si può inoltre prevedere che l’istituzione di misure di compensazione consentirà all’industria dell’Unione di recuperare almeno in parte la quota di mercato perduta nel corso del periodo considerato, con una ripercussione positiva sulla sua redditività e sulla situazione finanziaria complessiva.

(546)

Se non venissero istituite misure, sarebbero probabili ulteriori perdite di quote di mercato e diminuirebbe la redditività dell’industria dell’Unione. Ciò creerebbe una situazione insostenibile a medio e lungo termine. È probabile, inoltre, che alcuni singoli fabbricanti debbano chiudere gli impianti di produzione, in quanto hanno registrato perdite durante il periodo considerato. In considerazione delle perdite subite e degli ingenti investimenti effettuati nella produzione all’inizio del periodo considerato, si prevede che in assenza di provvedimenti la maggior parte dei produttori dell’Unione non sarà in grado di ammortizzare i propri investimenti.

(547)

Si conclude quindi che l’istituzione di dazi compensativi sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.3.   INTERESSE DEGLI UTENTI E DEGLI IMPORTATORI

(548)

Come indicato al considerando 14, si sono manifestati 5 importatori, ma solo 2 hanno risposto al questionario. Dei circa 100 utenti elencati nella denuncia, se ne sono manifestati 19 e si sono dichiarati interessati al procedimento. Successivamente, 10 imprese hanno dato risposte al questionario.

(549)

Gli utenti e gli importatori più attivi hanno presentato comunicazioni scritte comuni e, nel corso dell’inchiesta, si sono svolte diverse audizioni. Di seguito vengono esaminate le loro principali argomentazioni in merito all’istituzione di misure.

(550)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, sono pervenute osservazioni da importatori e da altre parti interessate. Tuttavia, non sono stati forniti nuovi elementi diversi da quelli qui riportati.

7.3.1.   CONCORRENZA SUL MERCATO DELL'UNIONE

(551)

Utenti e importatori hanno sostenuto che il mercato unionale dell’ARO non era sufficientemente competitivo e che le importazioni dalla RPC fossero necessarie per dare maggior potere contrattuale alle imprese importatrici e utilizzatrici di tali prodotti. Essi suggeriscono anche che l’industria dell’Unione era coinvolta in accordi oligopolistici di controllo del mercato. I fabbricanti dell'Unione sono in concorrenza sugli stessi mercati e spesso vendono agli stessi clienti o alle rispettive imprese di costruzione. Considerando che al di là di sporadiche denunce non è stata fornita alcuna prova di difficoltà nei negoziati sui prezzi e che, a parte i 5 gruppi di fabbricanti dell'Unione, operano nell'Unione altri 11 altri fabbricanti di ARO, tra cui alcuni molto grandi, e che esistono molte altre fonti d’importazione, questi argomenti sono stati respinti.

7.3.2.   DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

(552)

Utenti e importatori hanno altresì sostenuto che l’istituzione di misure sulle importazioni cinesi avrebbe causato una penuria di ARO sul mercato dell'Unione. Tuttavia, data l’ampia gamma di fonti di approvvigionamento descritta in precedenza, e la sovraccapacità di produzione dell’industria dell’Unione, appare improbabile che tale penuria possa verificarsi. Pertanto, l’argomentazione è respinta.

7.3.3.   CONCLUSIONE SUGLI INTERESSI DEGLI UTENTI E DEGLI IMPORTATORI

(553)

I dieci utenti che hanno collaborato rappresentavano il 7 % delle importazioni totali dalla Cina durante il PI. Dall’inchiesta è emerso che tutti gli utilizzatori mantengono diverse fonti di approvvigionamento. In media, gli acquisti dalla Cina hanno rappresentato circa il 15 % dei loro acquisti totali di prodotti di ARO; inoltre, è stato rilevato che i volumi più consistenti sono stati acquistati dai produttori dell’Unione (73 %) e il 12 % è stato importato da altri paesi terzi. Infatti, poiché il prodotto in esame è ampiamente standardizzato, l’importanza di vincolare l’acquirente è relativa e sia gli utenti che gli importatori possono cambiare abbastanza facilmente le fonti di approvvigionamento se è interessata la qualità del prodotto.

(554)

Dall’inchiesta è emerso che tutti gli utenti che hanno collaborato, tranne uno, hanno ottenuto utili nel settore che impiega il prodotto in esame e la loro redditività durante il PI ha oscillato tra l’1 e il 13 %, a seconda dell’impresa. La redditività di queste imprese non dipendeva in misura significativa dalle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

(555)

Sulla base delle risposte al questionario ricevute dagli utenti, è stato stimato il probabile effetto delle misure proposte. Pertanto, anche nella - improbabile - peggiore delle ipotesi per gli utenti che hanno collaborato all’inchiesta, vale a dire l’impossibilità di ottenere un aumento dei prezzi e la necessità di essere tenuti a importare dalla Cina volumi pari a quelli importati nel PI, il livello del dazio sui loro costi di produzione porterebbe a un aumento compreso tra l’1 e il 5 %, mentre sulla redditività porterebbe a una riduzione compresa tra 1 e 2,8 punti percentuali per la maggior parte delle importazioni e di 4 punti percentuali circa per le importazioni soggette a un dazio residuo. Tuttavia, è più probabile che le conseguenze siano molto meno importanti. Le importazioni dalla RPC rappresentano una quota piuttosto ridotta dell’attività degli utenti ed è probabile che l’aumento dei costi derivante dalle misure compensative sarà relativamente facilmente da superare. Inoltre, considerato che oltre a molti fabbricanti dell'Unione sono disponibili importanti fonti di importazione alternative, non soggette ad alcuna misura, per esempio India e Corea del Sud, si prevede che, in seguito all’istituzione di misure, anche i prezzi del mercato terranno conto di questi fattori.

(556)

I 2 importatori che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 6 % circa delle importazioni totali dalla RPC durante il PI, anche se non è stato comunicato l’esatto importo, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di base. Analogamente a quanto affermato per gli utenti, anche gli importatori hanno mantenuto diverse fonti di approvvigionamento oltre alla RPC. È stato accertato inoltre che le misure inciderebbero probabilmente più sulla redditività degli importatori che su quella degli utenti, se essi dovessero mantenere la struttura delle importazioni applicata durante il PI. Tuttavia, nella pratica gli importatori in qualità di commercianti tendono a essere anche più flessibili degli utenti e molto probabilmente passeranno per primi alle fonti di approvvigionamento alternative.

(557)

Una parte del vantaggio derivante dalle importazioni cinesi per l’utente e l’importatore è causata di fatto e resa possibile dalla sleale discriminazione dei prezzi praticata dagli esportatori cinesi e non da un vantaggio competitivo naturale. Se si ripristinano perciò le condizioni di parità sul mercato dell'Unione correggendo la distorsione commerciale derivante dalle importazioni sovvenzionate, il mercato degli ARO potrà tornare a una dinamica e a un andamento dei prezzi sicuri e guidati dall’economia di mercato, senza creare svantaggi ad altri operatori (utenti, produttori, consumatori finali), non immediatamente in grado di approfittare delle importazioni sovvenzionate.

7.4.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL’INTERESSE DELL’UNIONE

(558)

Considerato quanto precede, si conclude che, secondo le informazioni disponibili sull’interesse dell’Unione, non esistono ragioni impellenti contrarie all’adozione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

8.1.   LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(559)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in tema di sovvenzione, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione, si ritiene opportuna l’adozione di misure compensative per evitare che le importazioni sovvenzionate arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(560)

Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(561)

Nel calcolo dell’importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un’azienda dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell’Unione. Si ritiene che il profitto che potrebbe essere realizzato in assenza di importazioni sovvenzionate dovrebbe basarsi sull’anno 2008, allorché le importazioni cinesi erano meno presenti sul mercato dell’Unione. Un margine di profitto del 6,7 % del fatturato è stato perciò considerato un margine minimo appropriato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto ottenere in assenza di sovvenzioni pregiudizievoli.

(562)

Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando al costo di produzione il margine di profitto summenzionato del 6,7 %.

(563)

L’aumento del prezzo necessario è stato quindi determinato confrontando il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, debitamente adeguato in considerazione dei costi di importazione e dei dazi doganali, con il prezzo non pregiudizievole applicato dall’industria dell’Unione sul mercato unionale durante il PI. Le differenze risultanti da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore medio CIF all’importazione dei tipi confrontati.

(564)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, parti interessate hanno contestato il livello del 6,7 % come obiettivo di profitto dell’industria dell’Unione e l’indicazione del 2008 come di un anno rappresentativo della redditività. Ma la loro argomentazione secondo cui il profitto realizzato dall’industria dell’Unione nel 2008 è deformato dalla crisi finanziaria, che ha reso il 2008 un anno eccezionale, sembrerebbe celare l’argomento secondo cui i profitti realizzati nel 2008 sarebbero inferiori a quello che avrebbe potuto attendersi l’industria in un anno normale. Questo argomento viene respinto in quanto non è stata fornita alcuna indicazione su quelli che sarebbero stati i profitti dell’ industria dell’ Unione nel 2008 senza la crisi finanziaria.

(565)

Le parti interessate hanno anche sottolineato che i volumi delle importazioni dalla RPC hanno raggiunto il livello minimo nel 2009 e non nel 2008. Tuttavia, dal momento che l’ industria dell’ Unione non era redditizia nel 2009, è impossibile utilizzare dati del 2009 per fissare un profitto di riferimento per l’ industria dell’ Unione.

(566)

La CISA sostiene inoltre che il profitto dei clienti non collegati nel 2008 non può essere usato come obiettivo del profitto perché quell’anno registra la maggiore differenza di prezzo tra le vendite a clienti collegati e a clienti non collegati. L’argomentazione è stata respinta, poiché tale differenza di prezzo non è rilevante per il calcolo del profitto ottenuto con le vendite a clienti non collegati.

(567)

La CISA ha allora proposto che il margine di profitto indicativo per le vendite di ARO a parti non collegate nell’Unione si dovesse basare sulla media di profitto globale per la multinazionale ArcelorMittal per il 2010 e il 2011. La proposta è stata respinta come fonte affidabile per calcolare il profitto sull’ARO nell’UE in assenza di importazioni oggetto di dumping, perché prendere il profitto a livello mondiale dell’intero gruppo ArcelorMittal non è chiaramente rappresentativo del margine di profitto sulle vendite di ARO nell’Unione.

(568)

Una parte interessata ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il margine di sottoquotazione. Questa contestazione si basa sul presupposto erroneo che la Commissione abbia calcolato il margine di sottoquotazione sottraendo il profitto medio dell’industria dell’Unione nel PI (2,6 %) dal prezzo di mercato per ottenere un "punto di pareggio" (vale a dire, un prezzo a profitto zero) e aggiungendo poi il profitto indicativo a tale "punto di pareggio".

(569)

La Commissione ha calcolato il margine di sottoquotazione aggiungendo il profitto indicativo ai costi di produzione di ciascun tipo di prodotto. Il metodo proposto da questa parte interessata è lacunoso, poiché il profitto medio del 2,6 % non era automaticamente ottenuto su ogni vendita di ogni modello da tutte le imprese di cui sono stati utilizzati i dati.

(570)

Una parte interessata ha inoltre contestato i calcoli del pregiudizio della Commissione. Dato che tale parte non ha avuto pieno accesso ai dati usati dalla Commissione per calcolare il margine di pregiudizio, ha tentato di calcolarlo da sola, basandosi sulla sua interpretazione della differenza del prezzo di mercato tra alluminio zincato e substrato rivestito di zinco, che aveva calcolato essere USD 50/tm. Questo "ricalcolo", basato su dati incompleti, ha dato luogo a un minore margine di pregiudizio rispetto a quello che la Commissione aveva calcolato e comunicato.

(571)

Le sue argomentazioni sono state respinte in quanto analizzando tutti i dati dei 2 produttori esportatori e dell’industria dell’Unione, la presunta differenza di prezzo non è stata trovata. Di conseguenza, si sottolinea che i dati usati dall’interessato erano incompleti e non potevano quindi essere usati per rifare calcoli del pregiudizio della Commissione.

8.2.   MISURE DEFINITIVE

(572)

Alla luce delle conclusioni raggiunte sulle sovvenzioni, sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ARO originarie della RPC, al livello del margine di sovvenzione o di pregiudizio più basso riscontrato, conformemente al principio del dazio inferiore. Nella fattispecie, l’aliquota del dazio deve pertanto essere fissata al livello dei margini di sovvenzione accertati. Sulla base di quanto precede, i tassi ai quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissati come segue:

Nome dell’impresa

Margine di sovvenzione (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio compensativo (%)

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

29,7

55,8

29,7

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd.; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Co., Ltd.

23,8

29,7

23,8

Union Steel China

26,8

13,7

13,7

Altre società che hanno collaborato

26,8

43,0

26,8

Dazio residuo

44,7

58,3

44,7

(573)

Le aliquote del dazio compensativo indicate per le singole imprese nel presente regolamento sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a "tutte le altre imprese") si applicano quindi esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, vale a dire dalle specifiche persone giuridiche, citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, la cui denominazione sociale e il cui indirizzo non siano espressamente menzionati all’articolo 1 non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre imprese".

(574)

Eventuali richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (104) ed essere corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

(575)

Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, il livello del dazio residuo va applicato non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti di acciaio con rivestimento organico, vale a direprodotti piatti d’acciaio laminato, legato e non (acciaio inossidabile escluso), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi pannelli sandwich del tipo usato in edilizia e formati da 2 fogli metallici esterni tra i quali è inserita un’anima stabilizzante in materiale isolante ed esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti muniti di substrato con rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati ai codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00 ed ex 7226 99 70, (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Union Steel China

13,7

B311

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd.; Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd.; Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

29,7

B312

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd.; Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Co., Ltd.

23,8

B313

Angang Steel Company Ltd.

26,8

B314

Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.

26,8

B317

Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.

26,8

B318

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.

26,8

B319

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

26,8

B321

Jigang Group Co., Ltd.

26,8

B324

Maanshan Iron & Steel Company Limited

26,8

B325

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.

26,8

B326

Shandong Guanzhou Co., Ltd.

26,8

B327

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.

26,8

B328

Tangshan Iron & Steel Group Co., Ltd.

26,8

B329

Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.

26,8

B330

Wuhan Iron and Steel Company Limited

26,8

B331

Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.

26,8

B334

Tutte le altre società

44,7

B999

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

E. GILMORE


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 52 del 22.02.2012, pag. 4.

(3)  GU C 373 del 21.12.2011, pag. 16.

(4)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33.

(5)  Documento WT/DS379/AB/R dell’11 marzo 2011.

(6)  Paragrafo 317 della relazione AB.

(7)  Paragrafo 290 della relazione AB.

(8)  Paragrafo 297 della relazione AB.

(9)  Pagina 33 della versione in lingua inglese del 12o Piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica.

(10)  L’articolo 36 della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese (Law of the People’s Republic of China on the State-owned Assets of Enterprises) recita: “Gli investimenti di un’impresa partecipata dallo Stato devono essere conformi alle politiche industriali nazionali, …”.

(11)  L’articolo 6 dei Progetti di misure per il controllo e la gestione degli investimenti delle imprese centrali (Tentative Measures for the supervision and Administration of the Investments by Central Enterprises) recita: "Occorre conformarsi al principio di attuare i piani di sviluppo e le politiche industriali dello Stato sia per quanto riguarda le attività d’investimento delle imprese che per quanto riguarda le attività di controllo e gestione effettuate dalla SASAC sulle attività d’investimento delle imprese".

(12)  Articolo 13, paragrafi 1 e 2, delle Measures for the Administration of Development Strategies and Plans of Central Enterprises.

(13)  Il vice premier cinese Zheng Peiyan sostiene che il trasferimento a Hebei di Capital Steel rappresenta una delle principali decisioni di indirizzo politico del Comitato Centrale del Partito comunista cinese e del Consiglio di Stato (Xinhua News Agency, 23 ottobre 2005).

(14)  Cfr. ad esempio "China approves Anshan Steel merger with Panzhihua", http://www.reuters.com/article/2010/05/25/us-china-steel-merger-idUSTRE64O2G020100525

"Steel merger will become China’s biggest", http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2010-04/19/content_9747309.htm

"Four Chinese steel makers agree to merge," http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703792704575366830150284538.html

"New steel group formed by merger in China’s Hubei Province", http://www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/new-steel-group-formed-by-merger-in-chinas-hubei-province-685647.htm

(15)  " … a nostro avviso, il fatto che un governo eserciti un controllo significativo su un ente e sul suo comportamento può servire a provare, in determinate circostanze, che l’ente è investito di poteri governativi e che li esercita svolgendo funzioni governative." Relazione dell’organo di appello DS379, paragrafo 318.

(16)  Le 17 società elencate in tale allegato appartengono alla maggiori imprese di Stato produttrici di acciaio in Cina.

(17)  Ad esempio http://en.wikipedia.org/wiki/Shougang_Corporation, http://en.wikipedia.org/wiki/Hebei_Iron_and_Steel, http://companies.china.org.cn/trade/company/559.html, http://companies.china.org.cn/trade/company/557.html ecc.

(18)  Articolo 7 delle Interim Measures for the Supervision and Administration of State-owned Assets of Enterprises: "I governi del popolo ai vari livelli devono attuare scrupolosamente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione dei beni di proprietà dello Stato, devono rispettare la separazione tra funzioni di governo nella gestione degli affari pubblici e funzioni di contribuzione ai beni di proprietà dello Stato, la separazione tra organi di governo e imprese e la separazione tra potere derivante dalla proprietà e potere derivante dalla gestione. Gli enti che sovrintendono e amministrano i beni di proprietà dello Stato non devono svolgere funzioni di governo nella gestione degli affari pubblici e gli altri enti e uffici dello Stato non devono svolgere compiti di contribuzione ai beni di proprietà dello Stato nelle imprese".

(19)  L’intreccio Stato-imprese nell’industria cinese dell’acciaio – Distorsioni del mercato cinese nelle prospettive nazionali e internazionali (The state-business nexus in China’s steel industryChinese market distortions in domestic and international perspective). Studio del 2009 effettuato da Think!Desk – China research & Consulting per conto di Eurofer; Analisi sulle imprese di proprietà dello Stato e sul capitalismo di Stato in Cina (Analyses of State-owned Enterprises and State Capitalism in China), 2011, Capital Trade Incorporated, studio effettuato per conto della U.S.-China Economic and Security Review Commission.

(20)  Articoli 22, 27 e 29 della legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese (Law of the People’s Republic of China on the State-owned Assets of Enterprises).

(21)  L’intreccio Stato-imprese nell’industria cinese dell’acciaio – Distorsioni del mercato cinese nelle prospettive nazionali e internazionali (The state-business nexus in China’s steel industryChinese market distortions in domestic and international perspective). Studio del 2009 effettuato da Think!Desk – China research & Consulting per conto di Eurofer; Analisi sulle imprese di proprietà dello Stato e sul capitalismo di Stato in Cina (Analyses of State-owned Enterprises and State Capitalism in China), 2011, Capital Trade Incorporated, studio effettuato per conto della U.S.-China Economic and Security Review Commission nonché allegato 10 della denuncia.

(22)  12o piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria siderurgica, sezione IV (VII) – Accelerare le fusioni e la ristrutturazione (Accelarate merging and reorganisation).

(23)  Pagine da 108 a 109 della denuncia.

(24)  Ad esempio, il sito Web di Chongqing Iron and Steel (http://en.cqgtjt.com/) e il sito Web di Baosteel, (http://www.baosteel.com/group_e/01news/ShowArticle.asp?ArticleID=2553)

(25)  Ad esempio, i Progetti di misure per il controllo e la gestione degli investimenti delle imprese centrali (Tentative Measures for the supervision and Administration of the Investments by Central Enterprises), le Misure per la gestione dei piani strategici di sviluppo delle imprese centrali (Measures for the Administration of Development Strategies and Plans of Central Enterprises), la Legge della Repubblica popolare cinese sui beni di proprietà dello Stato delle imprese (Law of the People’s Republic of China on the State-owned Assets of Enterprises), il decreto n. 35 della NDRC – Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica (Order No. 35 of the NDRC - Policies for Development of Iron and Steel Industry).

(26)  Relazione AB DS 379, paragrafo 441.

(27)  Relazione AB DS 379, paragrafo 444.

(28)  Il GoRPC ha inviato una tabella con i dati relativi alla produzione di HRS/CRS fabbricati da IdS e da imprese private, ma durante l’ispezione si constatava che la tabella era incompleta e che il GoRPC si rifiutava anche di fornire le informazioni usate per la redazione della tabella, informazioni che avrebbero consentito un’adeguata verifica.

(29)  Le risposte di 4 produttori esportatori cinesi (2 inclusi nel campione, 2 risposte volontarie) riguardanti i loro acquisti di HRS (e di CRS). Inchieste simili effettuate altre autorità inquirenti confermano queste cifre. USDOC ha per esempio stabilito che, in passato, le IdS cinesi hanno prodotto le seguenti percentuali di HRS: bombole d’acciaio ad alta pressione (70 %), reti di filo (USDOC ha accertato che durante il PI la maggior parte dei prodotti è stata fabbricata da autorità governative), tubi e condotte rettangolari a parete sottile (70.81 %).

(30)  Secondo il World Steel capacity Book, la capacità produttiva di CRS in Cina è di circa 81 035 000 t. annue e secondo dati pubblicamente disponibili sulla proprietà, 57 490 000 t. circa sono prodotte da IdS.

(31)  Durante il PI la differenza tra i prezzi delle IdS e quelli dei fornitori privati era in media del 3,75 % appena.

(32)  Articolo 18 del decreto n. 35 - Politiche relative all’importazione di tecnologie e di attrezzature: Le imprese sono incoraggiate a utilizzare attrezzature e tecnologie di origine interna e a ridurre l’esportazione.

Articolo 20 del decreto n. 35 – Le imprese siderurgiche sono incoraggiate a raggrupparsi e ad attuare una riorganizzazione strategica creando alleanze tra imprese di maggiori dimensioni…

(33)  Articolo 22 del decreto n. 35 – In qualsiasi progetto siderurgico, gli investimenti sono soggetti all’esame e all’approvazione o alla verifica della la NDRC, ai sensi delle pertinenti disposizioni

Articolo 23 del decreto n. 35 – Riguardo agli investimenti esteri nell’industria siderurgica cinese, per principio generale agli investitori stranieri non è consentito detenere una quota di controllo.

(34)  Articolo 24 del decreto n. 35 – Se un qualsiasi progetto non rispetta le politiche di sviluppo dell’industria siderurgica e non è stato esaminato e approvato o se dall’esame e dall’approvazione risulta che esso non è conforme alle pertinenti disposizioni, il dipartimento di Stato per il territorio e le risorse non si farà carico delle formalità per l’uso del territorio, il dipartimento per l’industria e il commercio non accetterà la sua registrazione, il dipartimento amministrativo per il commercio non approverà il suo contratto e il suo atto di fondazione, l’istituto finanziario non fornirà alcun prestito o sostegno creditizio in qualsivoglia altra forma…

Articolo 25 del decreto n. 35 – Per concedere crediti a medio e a lungo termine destinati a investimenti fissi in progetti di fusione del ferro e dell’acciaio e di laminazione dell’acciaio, un istituto finanziario deve conformarsi alle politiche di sviluppo per l’industria siderurgica e rafforzare la sua gestione dei rischi.

(35)  Articolo 30 – Se 2 o più imprese nazionali entrano in fortissima concorrenza tra loro per risorse d’oltremare, lo Stato può adottare un coordinamento amministrativo per giungere a forme di alleanza o decidere che una delle due effettui l’investimento al fine di evitare l’eccessiva concorrenza.

(36)  Sezione III (III)6 del 12o piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria suderurgica - Livello di raggruppamento industriale: riduzione significativa del numero di imprese siderurgiche; la percentuale della produzione di acciaio delle 10 maggiori imprese siderurgiche nell’ambito dell’aggregazione statale passa dal 48,6 % al 60 % circa

Sezione III (V) del 12o piano quinquennale - Ottimizzazione della struttura industriale nel campo della siderurgia

Il capitolo descrive in che modo ristrutturare l’industria siderurgica attraverso fusioni, delocalizzazioni, controllo delle capacità di produzione, divieti in alcune province e sostegni in altre.

(37)  Allegato 24 della denuncia – Raccolta delle citazioni da vari piani e disposizioni legislative.

(38)  Afferma, ad esempio, il sito Internet di Jiangsu Shagang Group (http://www.sha-steel.com/eng/index.html): Il gruppo Shagang attuerà scrupolosamente la politica dello Stato in materia di sviluppo dell’industria dell’acciaio. Grazie alla lungimiranza scientifica come guida dello sviluppo, Shagang perseguirà la strategia dello sviluppo sostenibile, cercherà nuovi metodi di industrializzazione, accelererà la trasformazione e riqualificazione, promuoverà vigorosamente il riequilibrio della struttura produttiva, amplierà la propria catena industriale, presterà adeguata attenzione a sostenere le imprese, costruirà una logistica moderna, effettuerà operazioni di capitale, migliorerà costantemente la sua competitività generale perché possa avanzare verso la perfezione, la forza e l’eccellenza. Cerchiamo di fare il nostro meglio per fare di Shagang un marchio rinomato di "Fabbrica centenaria". Anche i cittadini di Shagang potranno contribuire allo sviluppo armonico dello Jiangsu e a far sì che la Cina diventi un potente paese dell’acciaio.

(39)  Appellate Body Report, US – Countervailing Duty Investigation on DRAMS, paras. 111 and 116 (Relazione dell’AB, USAInchiesta sul dazio compensativo sulle DRAMS, paragrafi 111 e 116).

(40)  Dispute No DS194 United States – Measures treating export restraints as subsidies (Panel report 29 June 2001) (Controversia n. DS194 USAMisure che assimilano le restrizioni all’esportazione ai sussidi (relazione del panel - 29 giugno 2001)).

(41)  Paragrafi da 8.28 a 8.30 della relazione del panel. Sebbene l’azione dello Stato sia stata in origine considerata dover essere esplicita e positiva, ulteriori risultanze dell’AB fanno pensare che ciò possa costituire una norma troppo rigida.

(42)  L’alienazione delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all’edilizia abitativa, ecc., e di quelle con due o più destinazioni, deve avvenire mediante asta pubblica, offerta pubblica di acquisto o qualsiasi altro metodo d’appalto pubblico.

(43)  Articolo 24 del decreto n. 35 della NDRC Policies for Development of Iron and Steel Industry (Politiche per lo sviluppo dell’industria siderurgica): Un qualsiasi progetto che non ottemperi alle politiche di sviluppo dell’industria siderurgica e che non sia stato esaminato e approvato o se dall’esame e dall’approvazione risulta la sua non conformità alle pertinenti disposizioni, il dipartimento di Stato per il territorio e le risorse non si farà carico delle formalità per l’uso del territorio.

(44)  George E. Peterson, Land leasing and land sale as an infrastructure-financing option, World Bank Policy Research Working Paper 4043, del 7 novembre 2006.

(45)  Ricerca della Deutsce Bank sul settore bancario cinese, 2006.

(46)  Documenti WT/TPR/S/230 pag. 79 e WT/TPR/C/264 pag. 122.

(47)  http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000204417.PDF

(48)  Documento WT/TPR/S/230 pag. 79, aprile 2010.

(49)  Documento WT/TPR/S/264 pag. 122, luglio 2012.

(50)  Ibidem.

(51)  Informazioni ricavate dalla ricerca sul settore bancario cinese effettuata nel 2006 dalla Deutsche Bank, pagg. 3-4.

(52)  Informazioni ricavate dalla relazione monetaria cinese, secondo trimestre 2010, del 5 agosto 2010, pag. 10, redatta dal gruppo di analisi della politica monetaria della People’s Bank of China.

(53)  I considerando 87 e 90 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(54)  Cfr. conclusioni sugli enti pubblici al considerando 53.

(55)  Articolo 34 della Commercial Banking Law.

(56)  Documento di lavoro del FMI, Progress in China’s Banking Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?, WP/06/71, marzo 2006 (cfr. pagg. 3-4, 13, 18-20).

(57)  Documento di lavoro del FMI, “Interest Rate Liberalization in China”, WP/09/171, agosto 2009 (cfr. pagg. 3-4, 21-23).

(58)  Relazione FMI per paese, PRC: 2010 Article IV Consultation, n. 10/238, luglio 2010 (cfr. pagg. 22, 24 e 28-29).

(59)  OCSE 2010 Economic Survey of China, febbraio 2010 (cfr. capitolo 3, pagg. 71, 73-81, 97).

(60)  OCSE China’s Financial Sector Reforms, documento di lavoro n. 747 del dipartimento economico, ECO/WKP (2010) 3, dell’1 febbraio 2010 (cfr. pagg. 2, 8-15, 36).

(61)  Articoli 16, 24 e 25.

(62)  L’avviso riguardante le misure di attuazione per adeguare e rilanciare i dieci settori industriali chiave della provincia dello Hubei suggerisce “di integrare attivamente il capitale finanziario provinciale di sostegno per lo sviluppo industriale, di ottimizzare gli investimenti di capitale, di essere innovativi nelle varie modalità di sostegno, di incrementare l’intensità del sostegno all’ innovazione e al progresso tecnologico del ferro e dell’acciaio […]”, “Avvalersi di misure finanziarie per promuovere il consolidamento dell’industria e agevolare l’accesso delle imprese competitive al credito per operazioni di M & A”, “attuare piani di sostegno per le industrie di importanza strategica. Industria siderurgica: Tutti gli istituti finanziari devono migliorare e ottimizzare i servizi creditizi e trasformare radicalmente i progetti siderurgici e delle industrie dei metalli non ferrosi per rispondere al fabbisogno finanziario delle società interessate riguardo agli investimenti, alle vendite, all’esportazione e ad altri settori essenziali”, ecc.

(63)  Le norme dettagliate per attuare il programma di adeguamento e rilancio dell’industria siderurgica [2009] prevedono di “aumentare il sostegno finanziario alle principali imprese che formano il nerbo dell’industria”.

(64)  Considerando 116 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(65)  Considerando 117 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(66)  Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato alle pagine 25 e 26 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Page No. 26) (Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).

(67)  Talune ruote d’acciaio provenienti dalla repubblica popolare cinese – Determinazione preliminare positiva del dazio compensativo (Certain Steel Wheels From the People’s Republic of China, Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination, 6 September 2011, US Federal Register, document number 2011-22720).

(68)  GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18.

(69)  Entrambi i regimi rappresentano un trattamento fiscale agevolato nella stessa regione geografica.

(70)  Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 25 dell’US Decision Memorandum of 3 June 2010 on Wire Decking (Page No. 25) (Federal Register / Vol. 75, No. 111, page 32902 / 10 June 2010).

(71)  Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è spiegato a pagina 11 dell’US Decision Memorandum of 12 June 2009 on Certain Tow Behind Lawn Groomer and Certain Parts Thereof (Federal Register / Vol. 74, No. 117, page 29180 / 19 June 2019).

(72)  Considerando da 125 a 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(73)  Considerando da 137 a 147 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(74)  Considerando da 148 a 159 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(75)  Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation of Coated Free Sheet from the People’s Republic of China, 17 October 2007; US Federal Register, C-570-907.

(76)  Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 18 dell’US Decision Memorandum del 28 maggio 2010 su determinate griglie d’acciaio (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 / 8 June 2010).

(77)  Considerando da 172 a 181 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(78)  Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 18 dell’US Decision Memorandum del 28 maggio 2010 su determinate griglie d’acciaio (Federal Register Vol. 75, No. 109, page 32362 / 8 June 2010).

(79)  Ad esempio, la "Conferenza delle industrie ad alta tecnologia dell’Accademia cinese delle scienze", 11 novembre 2002, nonché Issues and Decision Memorandum for the Final Affirmative CVD Determination: pneumatici OTR originari della RPC, 18 aprile 2011; US Federal Register, C-570-913, p. 24.

(80)  Issues and Decision Memorandum for the Final Affirmative Countervailing Duty Determination: sacchi tessuti laminati destinati alla RPC, 16 giugno 2008; US Federal Register, C-570-917, p. 27; Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation su tubi in acciaio al carbonio di qualità saldati circolarmente per condotte, originari della RPC, 23 marzo 2009; US Federal Register, C-570-936, p. 18, Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Countervailing Duty Investigation su tubi e condotte rettangolari a parete sottile, originari della RPC, 13 giugno 2008, US Federal Register, C-570-915, p. 13.

(81)  Considerando 202 del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011.

(82)  Taluni tubi per uso normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio legato, originari della Repubblica popolare cinese (Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe From the People’s Republic of China, Final Affirmative Countervailing Duty Determination, 21 September 2010, US Federal Register Vol. 75, No. 182, p. 57444).

(83)  Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato alle pagine 20 e 21 dell’US Decision Memorandum of 10 September 2010 on Certain Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe (US Decision Memorandum del 10 settembre 2010, su taluni tubi per uso normale, per condotte e per condotte forzate, d’acciaio al carbonio senza saldatura e d’acciaio legato) (Federal Register Vol. 75, No. 182, page 57444 / 21 September 2010).

(84)  Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato alle pagine 20 e 21 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).

(85)  Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 23 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).

(86)  Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 23 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).

(87)  Il metodo di calcolo dell’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 23 dell’US Decision Memorandum of 17 November 2008 on Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe (Line Pipe) (Federal Register / Vol. 73, No. 227, page 70961 / 24 November 2008).

(88)  Trefoli di filo dacciaio per calcestruzzo preteso originari della RPC, Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination, 2 November 2009, US Federal Register, document number E9-26322, p. 56576-56592.

(89)  Il metodo per calcolare l’importo della sovvenzione è spiegato alla pagina 35 dell’US Decision Memorandum of 14 May 2010 on Pre-Stressed Concrete Steel Wire Strand (Federal Register Vol. 75, No. 98, page 28557 / 21 May 2010).

(90)  Relazione del gruppo di esperti (panel) sulla Cina – Dazi compensativi e antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani orientati, originari degli Stati Uniti (Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States).

(91)  Ibidem.

(92)  Relazione del gruppo di esperti (panel) sulla Cina – Dazi compensativi e antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani orientati, originari degli Stati Uniti (Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States).

(93)  Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulgazione e attua disposizioni temporanee per promuovere gli adeguamenti della struttura industriale (Decision No. 40 of the State Council on Promulgating and Implementing the Temporary Provisions on Promoting Industrial Structure Adjustments).

(94)  Relazione del gruppo di esperti (panel) sulla Cina – Dazi compensativi e antidumping sui laminati a freddo d’acciaio elettrico a grani orientati, originari degli Stati Uniti (Countervailing and Anti-Dumping Duties on Grain Oriented Flat-rolled Electrical Steel from the United States).

(95)  Secondo la Commissione, un elenco siffatto sarebbe stato esauriente e avrebbe perciò impedito ogni flessibilità dell’ispezione e precluso la possibilità di porre quesiti supplementari o derivanti da fatti o argomenti sollevati nel corso dell’ispezione.

(96)  Domanda 5.12 della lettera di richiamo al GoRPC.

(97)  AB nell’inchiesta USA dazio compensativo sulle DRAMS provenienti dalla Korea (US-Countervailing Duty Investigation on DRAMS from Korea): L’ordine o l’ingiunzione non si verificano nella "situazione in cui lo Stato interviene sul mercato in un modo qualsiasi, che può avere o no un risultato particolare a seconda semplicemente di determinate circostanze fattuali e dell’esercizio della libertà di decisione da parte degli attori in tale mercato. "L’ordine" o "l’ingiunzione" da parte dello Stato non possono essere involontari o un prodotto casuale della regolamentazione dei poteri pubblici".

(98)  "L’ampia esposizione delle banche verso le IdS, i margini garantiti fissati da interessi regolamentati, la responsabilità ancora limitata e la scarsa disponibilità a differenziare i tassi di prestito, oltre agli impliciti orientamenti relativi al ritmo e alla direzione dei nuovi prestiti, minano lo sviluppo di un’efficace gestione del rischio di credito delle banche. Occorre che le banche dispongano di strumenti e incentivi per prendere decisioni nel campo del credito in base a obiettivi solo commerciali".

(99)  Gran parte del settore bancario è di proprietà statale, com’è anche il caso di gran parte della clientela delle imprese bancarie. In quanto principale azionista, lo Stato nomina gli alti dirigenti di tutte le principali banche. In mancanza di un sistema esplicito di assicurazione dei depositi e di un quadro per affrontare le insolvenze, lo Stato implicitamente assicura anche tutti i depositi bancari. Il pesante coinvolgimento dello Stato in molti aspetti del sistema finanziario riduce la disciplina di mercato, indebolisce la guida delle aziende bancarie e può dar luogo a vincoli di bilancio insufficienti.

(100)  2011 International Monetary Fund, November 2011, IMF Country Report No 11/321, People’s Republic of China: Financial System Stability Assessment.

(101)  Informazioni ricavate da http://www.taiwanembassy.org/be/ct.asp?xItem=306196&CtNode=3382&mp=102&xp1= e da http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan

(102)  Informazioni ricavate da http://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu; http://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang#Economy e http://en.wikipedia.org/wiki/Chongqing#Economy

(103)  Informazioni ricavate da https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder

(104)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, B-1049 Brussels.


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