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Document 32013R0182

    Regolamento (UE) n. 182/2013 della Commissione, dell’ 1 marzo 2013 , che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

    GU L 61 del 5.3.2013, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/182/oj

    5.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/2


    REGOLAMENTO (UE) N. 182/2013 DELLA COMMISSIONE,

    dell’1 marzo 2013,

    che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in appresso «il regolamento di base antidumping»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base antisovvenzioni»), in particolare l’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 6 settembre 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»), in seguito alla denuncia presentata il 25 luglio 2012 dalla EU ProSun («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer).

    (2)

    L’8 novembre 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese, in seguito alla denuncia presentata il 25 settembre 2012 dalla EU ProSun per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer).

    A.   PRODOTTO IN QUESTIONE

    (3)

    Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari o provenienti dal paese interessato. Le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm.

    (4)

    Dal prodotto sottoposto a registrazione sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

    caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie,

    prodotti fotovoltaici a film sottile,

    prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici che non sono destinati a generare elettricità e consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino.

    B.   RICHIESTA

    (5)

    Le richieste di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni sono state presentate dal denunziante nelle denuncie all’origine dei procedimenti aperti con gli avvisi di cui ai considerando 1 e 2 e sono state ribadite e integrate nelle successive comunicazioni. Il denunziante che chiesto che le importazioni del prodotto in questione siano sottoposte a registrazione, affinché possano successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

    C.   MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

    (6)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti delle stesse a decorrere dalla data di registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

    (7)

    Il denunziante ha sostenuto che la registrazione è giustificata dato che il prodotto in questione è stato oggetto di dumping e di sovvenzioni e le importazioni a basso prezzo hanno causato all’industria dell’Unione un notevole pregiudizio, difficilmente rimediabile.

    (8)

    Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in questione dalla Cina sono oggetto di dumping. Il denunziante ha fornito prove relative al valore normale basato sul costo totale di produzione maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli Stati Uniti come paese di riferimento. Le prove del dumping sono basate sul confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in questione venduto all’esportazione nell’Unione. Nell’insieme, data l’entità del presunto margine di dumping, gli elementi di prova sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.

    (9)

    Per quanto concerne le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in questione dal paese interessato sono oggetto di sovvenzioni. Tali sovvenzioni consistono, tra l’altro, in prestiti preferenziali all’industria dei pannelli solari (ad es., linee di credito e prestiti a tasso agevolato concessi da banche commerciali statali e da banche demandate a sostenere obiettivi pubblici, programmi di sovvenzione del credito all’esportazione, garanzie all’esportazione, assicurazioni per le tecnologie pulite, accesso alle società holding offshore, rimborsi dei prestiti da parte pubblica), programmi di sovvenzione (ad es., il fondo «Export Product Research and Development Fund», le sovvenzioni «Famous Brands» e «China World Top Brands», i «Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province», il «Golden Sun Demonstration Programme»), fornitura di beni da parte dell’amministrazione pubblica per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato (ad es., fornitura di silicio policristallino, estrusi in alluminio, vetro, energia e terreni), programmi di esenzione e riduzione delle imposte dirette (ad es., esenzione totale dall’imposta sul reddito per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, esenzione dall’imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera orientate all’esportazione, riduzioni dell’imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera situate in determinate zone geografiche, riduzioni dell’imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera che acquistano attrezzature prodotte in Cina, detrazioni d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle imprese a partecipazione straniera, rimborsi fiscali in caso di reinvestimento degli utili delle imprese a partecipazione straniera in imprese orientate all’esportazione, trattamento preferenziale per quanto riguarda l’imposta sul reddito per le imprese a partecipazione straniera operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie, sgravi fiscali per le imprese operanti nei settori delle alte o nuove tecnologie coinvolte in determinati progetti, regimi preferenziali d’imposta sul reddito per le imprese situate nella regione del Nord-Est, programmi fiscali della provincia del Guangdong) e programmi per imposte indirette e dazi sulle importazioni (ad es., esenzioni dall’IVA per l’uso di attrezzature importate, riduzioni dell’IVA sull’acquisto di attrezzature di produzione cinesi da parte delle imprese a partecipazione straniera, esenzioni dall’IVA e dai dazi per gli acquisti di immobilizzazioni nel quadro del programma di sviluppo del commercio estero). Secondo la denuncia, i suddetti regimi sono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo della Cina o di altri governi regionali (compresi enti pubblici) e concedono un beneficio ai destinatari. Tali sovvenzioni sono inoltre specifiche e compensabili, perché condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati e/o limitate a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi. Nella denuncia antisovvenzioni e nelle successive comunicazioni riguardanti la richiesta di registrazione, le prove relative al prezzo e al volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011. In considerazione di ciò, gli elementi di prova dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che le esportazioni del prodotto in questione beneficiano di sovvenzioni compensabili.

    (10)

    Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrecano all’industria dell’Unione un grave pregiudizio difficilmente rimediabile. Nelle denuncie e nelle successive comunicazioni riguardanti le richieste di registrazione, le prove relative al prezzo e al volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011. Nonostante il calo delle importazioni in termini assoluti registrato nel 2012, la quota di mercato delle importazioni del prodotto in questione dal paese interessato è aumentata ulteriormente. Il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in questione hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati sul mercato dell’Unione e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria di quest’ultima. Le prove consistono nei dati contenuti nelle denuncie e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione e sono anche suffragate da informazioni fornite dall’industria dell’Unione e da fonti pubbliche, concernenti i principali fattori di pregiudizio, indicati all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni.

    (11)

    La Commissione dispone inoltre di sufficienti elementi di prova, contenuti nella denuncia antidumping e nella successiva corrispondenza, del fatto che gli importatori sapessero o dovessero sapere che gli esportatori esercitavano pratiche di dumping che arrecavano o potevano arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Da vari articoli apparsi per lungo tempo nella stampa emerge che l’industria dell’Unione subiva probabilmente un pregiudizio dovuto alle importazioni in dumping dal paese interessato. Infine, data l’entità del dumping praticato, si può ragionevolmente supporre che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione.

    (12)

    Per quanto riguarda le sovvenzioni, la richiesta fornisce elementi di prova sufficienti dell’esistenza di circostanze critiche in cui, per il prodotto in questione oggetto di sovvenzioni, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce che beneficiano di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve. Tali circostanze sono comprovate anche dalla rapidità del deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione.

    (13)

    Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che il pregiudizio è o sarebbe causato da un ulteriore aumento sostanziale di queste importazioni che, dati i tempi e il volume delle importazioni in dumping e altre circostanze (come il livello crescente delle scorte o la minore utilizzazione delle capacità) potrebbero compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati retroattivamente. La prospettiva dell’apertura degli attuali procedimenti rende inoltre probabile un ulteriore aumento delle importazioni del prodotto in questione prima dell’adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

    D.   PROCEDURA

    (14)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunziante ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in questione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni.

    (15)

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    E.   REGISTRAZIONE

    (16)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, le importazioni del prodotto in questione devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse risultare la necessità di istituire dazi antidumping e/o antisovvenzioni, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili alle importazioni registrate.

    (17)

    L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

    (18)

    Secondo la denuncia in cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, il margine di dumping medio sarebbe del 60 %-70 % circa e il margine di sottoquotazione (underselling) raggiungerebbe il 125 % per il prodotto in questione. L’importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di dumping stimato in base alla denuncia antidumping, vale a dire il 60 %-70 % ad valorem sul valore all’importazione CIF del prodotto in questione.

    (19)

    Secondo la denuncia in cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antisovvenzioni, il margine di sovvenzione sarebbe del 10 %-15 % circa e il margine di sottoquotazione raggiungerebbe il 125 % per il prodotto in questione. L’importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di sovvenzione stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 10 %-15 % ad valorem sul valore all’importazione CIF del prodotto in questione.

    (20)

    Come indicato nella sezione 5 degli avvisi menzionati nei considerando 1 e 2, la Commissione sta esaminando se le importazioni del prodotto in questione possano essere considerate originarie della Cina. In conformità rispettivamente all’articolo 2, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni e all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping, le sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio sono compensabili e il paese esportatore di un prodotto in dumping può essere un paese intermedio. Va notato inoltre che le denuncie e le richieste di registrazione riguardano le importazioni dalla Cina senza specificarne l’origine. Infine, le inchieste antidumping e antisovvenzioni condotte dagli Stati Uniti riguardo allo stesso prodotto importato dalla Cina hanno evidenziato la complessità delle operazioni di produzione e di assemblaggio che possono o meno conferire l’origine (5). Considerato quanto precede e fatta salva la conclusione che sarà raggiunta al riguardo, si ritiene opportuno che il prodotto in questione originario o proveniente dalla Cina venga sottoposto a registrazione.

    F.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    (21)

    I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, a prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di:

    moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino attualmente classificati ai codici NC ex 8501 31 00 (codici TARIC 8501310081 e 8501310089), ex 8501 32 00 (codici TARIC 8501320041 e 8501320049), ex 8501 33 00 (codici TARIC 8501330061 e 8501330069), ex 8501 34 00 (codici TARIC 8501340041 e 8501340049), ex 8501 61 20 (codici TARIC 8501612041 e 8501612049), ex 8501 61 80 (codici TARIC 8501618041 e 8501618049), ex 8501 62 00 (codici TARIC 8501620061 e 8501620069), ex 8501 63 00 (codici TARIC 8501630041 e 8501630049), ex 8501 64 00 (codici TARIC 8501640041 e 8501640049), ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021 e 8541409029),

    celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409031 e 8541409039), e

    wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino, attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818001011 e 3818001019),

    originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Le celle e i wafer sono di spessore non superiore a 400 μm.

    Dal prodotto sottoposto a registrazione sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

    caricatori solari che sono costituiti da meno di sei celle, sono portatili e caricano apparecchi elettrici o batterie,

    prodotti fotovoltaici a film sottile,

    prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente negli apparecchi elettrici che non sono destinati a generare elettricità e consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche integrate in silicio cristallino.

    Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'1 marzo 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5.

    (4)  GU C 340 dell’8.11.2012, pag. 13.

    (5)  Cfr. «Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Antidumping Duty Investigation of Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled into Modules, from the People’s Republic of China», del 9 ottobre 2012, http://ia.ita.doc.gov/frn/summary/prc/2012-25580-1.pdf.

    (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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