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Document 32013R0168R(04)

Rettifica del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013)

GU L 77 del 23.3.2016, p. 65–68 (CS, DE, ET, EL, FR, GA, HU, RO, FI)
GU L 77 del 23.3.2016, p. 65–69 (BG, DA, EN, HR, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, SK, SL, SV)
GU L 77 del 23.3.2016, p. 65–71 (ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/corrigendum/2016-03-23/oj

23.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 77/65


Rettifica del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 del 2 marzo 2013 )

Pagina 53, considerando 12:

anziché:

«prescrizioni in materia ambientale/prescrizioni per l’ambiente/prescrizioni ambientali»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 53, considerando 15:

anziché:

«prescrizioni specifiche per la sicurezza e per l’ambiente»

leggasi:

«prescrizioni specifiche in materia di sicurezza e di prestazioni ambientali».

Pagina 58, articolo 3, punto 38):

anziché:

«la prestazione ambientale»

leggasi:

«le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 63, articolo 4, paragrafo 3, lettera b):

anziché:

«prescrizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza funzionale»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di sicurezza funzionale».

Pagina 63, articolo 4, paragrafo 5:

anziché:

«procedure di prova ambientali»

leggasi:

«procedure di prova delle prestazioni ambientali».

Pagina 68, articolo 21, paragrafo 5:

anziché:

«…come previsto nell’allegato II, parte C11»

leggasi:

«…come previsto nell’allegato II, parte (C1) 11».

Pagina 69, articolo 22, paragrafo 6:

anziché:

«Allegato II, parte B 17.»

leggasi:

«Allegato II, parte B 18.»

Pagina 69, articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b):

anziché:

«valori limite ambientali»

leggasi:

«valori limite della prova delle prestazioni ambientali».

Pagina 69, articolo 23, paragrafo 3, lettera c):

anziché:

«c)

procedura di durata matematica:

per ciascun elemento emesso il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all’allegato VII, parte B, e i risultati della prova ambientale di un veicolo che ha accumulato oltre 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all’uscita dalla catena di produzione è inferiore al valore limite ambientale stabilito dall’allegato VI, parte A.»

leggasi:

«c)

procedura di durata matematica:

per ciascun elemento emesso il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all’allegato VII, parte B, e i risultati della prova delle prestazioni ambientali di un veicolo che ha accumulato oltre 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all’uscita dalla catena di produzione è inferiore al valore limite della prova delle prestazioni ambientali stabilito dall’allegato VI, parte A.»

Pagina 70, articolo 23, paragrafo 4, secondo comma:

anziché:

«prescrizioni in materia ambientale/prescrizioni per l’ambiente/prescrizioni ambientali»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 70, articolo 23, paragrafo 9:

anziché:

«prescrizioni in materia ambientale/prescrizioni per l’ambiente/prescrizioni ambientali»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 70, articolo 23, paragrafo 12:

anziché:

«prescrizioni in materia ambientale/prescrizioni per l’ambiente/prescrizioni ambientali»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 70, articolo 24, titolo:

anziché:

«prescrizioni in materia ambientale/prescrizioni per l’ambiente/prescrizioni ambientali»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 90, articolo 74, punto i):

anziché:

«i)

allegato II, parti B e C, per quanto concerne…»

leggasi:

«i)

allegato II, parti B e C1, per quanto concerne…».

Pagina 91, articolo 77, paragrafo 5:

anziché:

«prescrizioni per la compatibilità ambientale e le prestazioni di propulsione»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni di compatibilità ambientale e di propulsione».

Pagine 93 e 113, titolo dell’allegato V, parte A:

anziché:

«Prove e prescrizioni ambientali»

leggasi:

«Prove e prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagina 105, allegato II, lettera C, tabella, primo titolo:

anziché:

«C

PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI DI OMOLOGAZIONE»

leggasi:

«C1

PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E PRESCRIZIONI GENERALI DI OMOLOGAZIONE».

Pagina 111, Allegato IV, tabella, alla colonna «Descrizione», le righe corrispondenti ai punti 3, 3.1 e 3.2:

anziché:

«Allegato II (C) (3

leggasi:

«Allegato II (C1) (3)».

Pagina 113, Allegato V, parte A, frase introduttiva:

anziché:

«prescrizioni in materia ambientale/prescrizioni per l’ambiente/prescrizioni ambientali»

leggasi:

«prescrizioni in materia di prestazioni ambientali».

Pagine 114 e 115, allegato V, parte B, tabella:

a)

al titolo «Veicolo con motore AC, anche ibrido»; primo sottotitolo:

anziché: «Monocarburante (20

leggasi: «Monocarburante»;

b)

al sottotitolo «Monocarburante (20)», nel sottotitolo della prima colonna:

anziché: «Benzina (E5) (21

leggasi: «Benzina (E5)».

Pagina 115, Allegato V, parte B, tabella:

a)

nella colonna del sottotitolo «Veicolo esclusivamente elettrico o veicolo con propulsione ad aria compressa (CA)», ultima riga:

anziché:

«No

Sì per CA»

leggasi:

«No (20)

Sì per CA»;

b)

nella colonna del sottotitolo «Veicolo a idrogeno con pile a carburante», ultima riga:

anziché: «No»

leggasi: «No (20)».

Pagina 121, allegato VI, parte D, tabella:

a)

alla riga corrispondente alla categoria di veicoli L1e-A, alla colonna «Livello sonoro Euro 4 (14) [dB(A)]»:

anziché: «63 (14

leggasi: «63»;

b)

alla riga corrispondente alla categoria di veicoli L4e, alla colonna «Procedura di prova Euro 4 (16)», è inserito quanto segue:

«Atto delegato/regolamento UN/ECE n. 9»;

c)

alla riga corrispondente alla categoria di veicoli L4e, alla colonna «Procedura di prova Euro 5», è inserito quanto segue:

«Regolamento UN/ECE n. 9»;

d)

alla riga corrispondente alla categoria di veicoli L6e-A, alle colonne «Procedura di prova Euro 4 (16)» e «Procedura di prova Euro 5»:

anziché: «Regolamento UN/ECE n. 63»

leggasi: «Regolamento UN/ECE n. 9».

Pagina 123, titolo dell’allegato VIII:

anziché:

«Prescrizioni supplementari di sicurezza»

leggasi:

«Prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale (21)».


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