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Document 32013Q0801(01)

Regolamento dell'Assemblea parlamentare Euronest approvato il 3 maggio 2011 a Bruxelles, modificato il 3 aprile 2012 a Baku e il 29 maggio 2013 a Bruxelles

GU C 221 del 1.8.2013, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 221/1


REGOLAMENTO

dell'Assemblea parlamentare Euronest approvato il 3 maggio 2011 a Bruxelles, modificato il 3 aprile 2012 a Baku e il 29 maggio 2013 a Bruxelles

2013/C 221/01

Articolo 1

Natura e obiettivi

1.   L'Assemblea parlamentare Euronest è l'istituzione parlamentare del Partenariato orientale tra l'Unione europea e i suoi partner dell'Europa orientale, cui può essere applicato, in linea di principio, l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, e si fonda su interessi e impegni reciproci, nonché sui principi di differenziazione, titolarità e responsabilità condivise.

2.   L'Assemblea parlamentare Euronest è una tribuna parlamentare intesa a promuovere le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e l'ulteriore integrazione economica tra l'Unione europea e i partner dell'Europa orientale. Essa contribuisce al rafforzamento, allo sviluppo e alla visibilità del Partenariato orientale, in quanto istituzione incaricata della consultazione, della vigilanza e del controllo a livello parlamentare di tale partenariato.

3.   La partecipazione all'Assemblea parlamentare Euronest è volontaria, purché siano rispettati i criteri di adesione definiti nell'Atto costitutivo. L'Assemblea parlamentare Euronest garantisce uno spirito d'integrazione e di apertura.

4.   L'Assemblea parlamentare Euronest contribuisce a sostenere, promuovere e consolidare in termini pratici il Partenariato orientale, coprendo le quattro piattaforme tematiche, e precisamente:

(a)

le questioni relative ai valori fondamentali, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché le questioni relative all'economia di mercato, allo sviluppo sostenibile e al buongoverno;

(b)

il rafforzamento dell'integrazione economica tra l'Unione europea e i suoi partner dell'Europa orientale, sostenendo le riforme socioeconomiche di questi ultimi, nonché la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti, ai fini di una convergenza con la legislazione e le norme dell'Unione europea e il conseguimento dell'obiettivo di creare una rete di zone di libero scambio estese e globali;

(c)

meccanismi reciproci di sostegno e sicurezza in materia energetica e armonizzazione delle politiche e della legislazione in materia di energia adottate dai partner dell'Europa orientale;

(d)

la promozione dei contatti tra i popoli e la facilitazione dell'interazione tra i cittadini dell'Unione europea e i cittadini dei paesi partner dell'Europa orientale, soprattutto tra i giovani; la promozione della cooperazione culturale e del dialogo interculturale, nonché il sostegno all'istruzione, alla ricerca e allo sviluppo della società dell'informazione e dei media.

Articolo 2

Composizione

1.   L'Assemblea parlamentare Euronest è un'assemblea paritetica composta da:

(a)

60 deputati al Parlamento europeo;

(b)

10 deputati di ciascuno dei parlamenti partecipanti dei paesi partner dell'Europa orientale.

2.   I membri dell'Assemblea parlamentare Euronest delegati dal Parlamento europeo e dai parlamenti dei paesi partner dell'Europa orientale sono designati in conformità delle procedure stabilite, rispettivamente, dal Parlamento europeo e da ciascuno dei parlamenti dei paesi partner dell'Europa orientale, al fine di riflettere quanto più possibile la distribuzione dei vari gruppi politici e delle delegazioni rappresentate. Secondo le stesse procedure, ciascun parlamento partecipante può decidere di designare membri supplenti all'Assemblea parlamentare Euronest.

3.   L'Assemblea parlamentare Euronest è organizzata sulla base di delegazioni parlamentari stabilite dalle sue due componenti. I deputati possono anche organizzarsi nel quadro delle rispettive famiglie politiche in seno all'Assemblea parlamentare Euronest.

4.   I parlamenti partecipanti promuovono l'equilibrio di genere nelle nomine all'Assemblea parlamentare Euronest e ai suoi organi.

5.   L'Assemblea parlamentare Euronest garantisce una composizione equilibrata di tutti i propri organi, in funzione della ripartizione delle famiglie politiche e della nazionalità dei membri.

6.   I seggi non occupati rimangono comunque a disposizione dei parlamenti cui sono stati attribuiti.

Articolo 3

Responsabilità

L'Assemblea parlamentare Euronest è sede di discussioni, consultazioni, vigilanza e controllo a livello parlamentare riguardo a tutte le questioni inerenti al Partenariato orientale. A tal fine, l'Assemblea parlamentare Euronest adotta anche risoluzioni, raccomandazioni e pareri destinati al vertice del Partenariato orientale, alle istituzioni e alle conferenze ministeriali intese a sviluppare il Partenariato orientale, così come alle istituzioni dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale. Analogamente, è competente per la stesura di relazioni e proposte ai fini dell'adozione di misure specifiche relative alle varie sfere di attività del Partenariato, su richiesta del vertice o delle conferenze ministeriali.

Articolo 4

Presidenza e Ufficio di presidenza

1.   Le due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest eleggono tra i propri membri un Ufficio di presidenza costituito da due copresidenti di pari status (uno per ciascuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest) e un determinato numero di vicepresidenti (uno per ciascuno dei partner dell'Europa orientale partecipanti che non provenga dal paese del rispettivo copresidente e un numero equivalente dal Parlamento europeo). Le rispettive procedure elettorali e i relativi mandati sono decisi autonomamente da ciascuna componente.

2.   Qualsiasi membro dell'Ufficio di presidenza che sia impossibilitato a presenziare alla prossima riunione dell'Ufficio può essere sostituito da un deputato dell'Assemblea parlamentare Euronest appartenente allo stesso gruppo politico in seno al Parlamento europeo o alla stessa delegazione di un partner dell'Europa orientale. I copresidenti devono essere informati della sostituzione per iscritto prima della riunione. Se il copresidente viene sostituito, il supplente ne assume le funzioni in qualità di membro dell'Ufficio di presidenza, ma non in qualità di copresidente.

3.   L'Ufficio di presidenza è competente per il coordinamento dei lavori dell'Assemblea parlamentare Euronest, il controllo delle sue attività, risoluzioni e raccomandazioni, nonché l'instaurazione di relazioni con il vertice del Partenariato orientale, le conferenze ministeriali, i gruppi di alti funzionari e ambasciatori, nonché i rappresentanti della società civile e di altri organismi. L'Ufficio di presidenza rappresenta l'Assemblea nei rapporti con altre istituzioni.

4.   L'Ufficio di presidenza si riunisce, su iniziativa dei copresidenti, almeno due volte all'anno, una delle quali coincide con la sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare Euronest. Il numero legale dell'Ufficio di presidenza è raggiunto quando sono presenti almeno metà dei deputati che rappresentano i partner dell'Europa orientale e metà dei deputati che rappresentano il Parlamento europeo.

5.   L'Ufficio di presidenza elabora il progetto di ordine del giorno per l'Assemblea parlamentare Euronest e ne stabilisce le procedure di funzionamento.

6.   L'Ufficio di presidenza è competente per quanto concerne la composizione e le attribuzioni delle commissioni e dei gruppi di lavoro. È inoltre competente ad autorizzare le commissioni a elaborare relazioni, proposte di risoluzione e raccomandazioni. Può altresì sottoporre questioni diverse all'esame delle commissioni, le quali hanno la facoltà di redigere relazioni su un tema particolare.

7.   L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Se un membro titolare o supplente dell'Ufficio di presidenza che rappresenta una delegazione partner dell'Europa orientale dichiara a nome della propria delegazione che il contenuto della decisione da adottare da parte dell'Ufficio di presidenza inciderebbe sull'interesse vitale del suo paese, fornendo una spiegazione scritta dell'impatto negativo a sostegno della sua tesi, è necessario il consenso tra i membri dell'Ufficio di presidenza ai fini della delibera. Si tratta di un'opzione cui è possibile ricorrere in casi eccezionali allorché la decisione da adottare inciderebbe in maniera specifica sulla sopravvivenza, la sicurezza e il dinamismo di un paese e può riguardare soltanto la parte della decisione che avrebbe un impatto sugli interessi vitali del paese partner dell'Europa orientale. Tale opzione non deve essere utilizzata per impedire all'Ufficio di presidenza di adottare una decisione completa né per decisioni di natura tecnica o procedurale.

Articolo 5

Relazioni con il vertice del Partenariato orientale, il Consiglio dei ministri, la Commissione europea e le conferenze ministeriali

1.   L'Ufficio di presidenza approfondisce i rapporti in tutti gli ambiti con le istituzioni e gli organi del Partenariato orientale e con le organizzazioni del Partenariato orientale. Le disposizioni pratiche di tale cooperazione sono eventualmente stabilite nei corrispondenti memorandum e protocolli d'intesa.

2.   L'Ufficio di presidenza invita i rappresentanti del vertice del Partenariato orientale, del Consiglio dei ministri, della Commissione europea e delle conferenze ministeriali addetti allo sviluppo e al consolidamento del Partenariato orientale a partecipare alle sessioni e alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest e dei suoi organi.

Articolo 6

Osservatori

1.   Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea parlamentare Euronest può consentire a rappresentanti dei parlamenti della troika dell'Unione europea di partecipare alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest in qualità di osservatori.

2.   L'Ufficio di presidenza può inoltre invitare rappresentanti di altre istituzioni e organi, o altre persone, a partecipare alle sessioni plenarie e alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest, delle sue commissioni e dei suoi gruppi di lavoro.

Articolo 7

Sessioni plenarie dell'Assemblea parlamentare Euronest

1.   L'Assemblea parlamentare Euronest è convocata dai copresidenti e si riunisce, in linea di principio, una volta l'anno, a rotazione in un paese di un partner dell'Europa orientale e nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo in uno dei suoi luoghi di lavoro, su invito del Parlamento europeo o del parlamento del partner dell'Europa orientale che ospita la sessione.

2.   Su richiesta dell'Ufficio di presidenza, i copresidenti possono convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea parlamentare Euronest.

3.   La prima seduta di ciascuna sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest è aperta dal Presidente del Parlamento europeo o dal presidente del parlamento del partner dell'Europa orientale che ospita la sessione.

Articolo 8

Presidenza delle sessioni

1.   I copresidenti decidono di comune accordo chi dei due presiede ciascuna sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest. Il presidente può scegliere di essere sostituito alla presidenza da un altro copresidente o da un vicepresidente per la durata della sessione.

2.   Il presidente apre, sospende e toglie le sedute. Fa inoltre osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parola, limita il tempo di parola, pone in votazione le questioni e proclama il risultato delle votazioni.

3.   Il presidente decide in merito a questioni sorte nel corso delle sessioni, comprese quelle non contemplate dal regolamento. Se del caso, consulta l'Ufficio di presidenza.

4.   Durante le discussioni, il presidente può intervenire soltanto per illustrare l'argomento o richiamare all'ordine gli oratori. Se intende partecipare a una discussione, cede la presidenza a un altro copresidente o a un vicepresidente.

Articolo 9

Ordine del giorno

1.   I copresidenti sottopongono all'approvazione dell'Assemblea parlamentare Euronest il progetto di ordine del giorno della sessione plenaria elaborato dall'Ufficio di presidenza.

2.   Il progetto di ordine del giorno di ogni sessione plenaria contempla due categorie di argomenti:

(a)

le relazioni presentate dalle commissioni permanenti; il loro numero si limita, in linea di principio, a una relazione per commissione per ciascuna sessione plenaria. Le proposte di risoluzione, che possono anche essere contenute in una relazione, devono essere presentate con quattro settimane di anticipo rispetto all'apertura della sessione plenaria. La lunghezza massima delle proposte di risoluzione è specificata nell'allegato II del regolamento. L'Ufficio di presidenza può decidere, su richiesta dei copresidenti delle commissioni, quante relazioni saranno votate per ogni sessione plenaria in base all'avanzamento dei lavori di preparazione;

(b)

le questioni urgenti, proposte da una commissione permanente o presentate dallo stesso Ufficio di presidenza; l'iscrizione di tali questioni all'ordine del giorno ha carattere eccezionale e il loro numero non può essere superiore a tre per sessione plenaria.

3.   Una proposta di risoluzione su una questione urgente può essere presentata da almeno 10 membri dell'Assemblea parlamentare Euronest, appartenenti ad almeno due delegazioni o a un gruppo politico del Parlamento europeo. Le proposte di risoluzione sulle questioni urgenti devono limitarsi al punto "Questioni urgenti" iscritto all'ordine del giorno della sessione plenaria e non possono superare le 1 000 parole. Le proposte di risoluzione sulle questioni urgenti devono essere presentate con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio della sessione plenaria nel corso della quale ne è prevista la discussione e la votazione.

4.   Le proposte di risoluzione sulle questioni urgenti sono sottoposte all'Ufficio di presidenza che ne garantisce la conformità con i criteri di cui al paragrafo 3, l'iscrizione all'ordine del giorno e la disponibilità nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest. Le proposte dell'Ufficio di presidenza sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea parlamentare Euronest.

Articolo 10

Numero legale

1.   Il numero legale dell'Assemblea parlamentare Euronest si considera raggiunto quando sono presenti almeno un terzo dei deputati che rappresentano i partner dell'Europa orientale e un terzo dei deputati che rappresentano il Parlamento europeo.

2.   Le votazioni sono valide a prescindere dal numero dei votanti, a meno che il presidente, su richiesta di almeno 15 membri presenti prima dell'inizio della votazione, non constati, al momento del voto, la mancanza del numero legale. Qualora dalla votazione si evinca la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 11

Disposizione dei posti

1.   La disposizione dei posti in Aula avviene per ordine alfabetico del nome, a prescindere dalla nazionalità. L'Ufficio di presidenza occupa i posti frontali.

2.   I rappresentanti del vertice del partenariato orientale, del Consiglio dei ministri, della Commissione europea, delle conferenze ministeriali e gli osservatori siedono a parte rispetto ai membri dell'Assemblea.

Articolo 12

Lingue ufficiali e lingue di lavoro

1.   Le lingue ufficiali dell'Assemblea parlamentare Euronest sono le lingue ufficiali dell'Unione europea e le lingue ufficiali dei partner dell'Europa orientale. Le lingue di lavoro sono l'inglese, il tedesco, il francese e il russo. In tutti i luoghi di lavoro, l'assistenza linguistica necessaria per garantire la piena partecipazione ai lavori di ogni membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può essere fornita dai servizi competenti del Parlamento europeo, a condizione che il parlamento nazionale in cui si svolge la riunione acconsenta.

2.   Il parlamento che ospita la riunione mette a disposizione dei membri dell'Assemblea parlamentare Euronest i documenti di lavoro nelle sue lingue di lavoro e, ogniqualvolta sia possibile, in tutte le lingue ufficiali.

3.   In linea di principio e per quanto possibile, tutti i membri possono esprimersi, durante le discussioni, in una delle lingue ufficiali dell'Assemblea parlamentare Euronest. La traduzione simultanea degli interventi è ammessa nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest e, se consentito dal codice di condotta sul multilinguismo del Parlamento europeo, anche nelle pertinenti lingue ufficiali dell'Unione europea, allorché le riunioni dell'Assemblea parlamentare Euronest si tengono in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo.

4.   Le riunioni delle commissioni e, se del caso, dei gruppi di lavoro, nonché le audizioni, si svolgono nelle lingue di lavoro, fatte salve le possibilità previste dal regolamento.

5.   I testi approvati dall'Assemblea parlamentare Euronest sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dai parlamenti dei partner dell'Europa orientale nelle loro lingue ufficiali, nel formato che ciascuno di essi ritenga appropriato.

Articolo 13

Natura pubblica dei dibattiti

Le sessioni dell'Assemblea parlamentare Euronest sono pubbliche salvo decisione contraria.

Articolo 14

Diritto di parola

1.   Un membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può intervenire se il Presidente gliene dà facoltà.

2.   Ai rappresentanti del vertice del Partenariato orientale, del Consiglio dei ministri, della Commissione europea, delle conferenze ministeriali e agli osservatori può essere concessa la parola previa autorizzazione del presidente.

3.   Se un oratore esula dall'argomento, il Presidente lo richiama all'ordine. Se l'oratore insiste, il Presidente può negargli il diritto di parola fintantoché lo ritiene opportuno.

Articolo 15

Richiamo al regolamento

1.   Un membro può formulare un richiamo al regolamento o presentare una mozione di procedura e ha il diritto di intervento prioritario per non più di due minuti.

2.   Il Presidente, su richiesta, può concedere un tempo di parola non superiore a due minuti a un oratore contrario alla mozione di procedura.

3.   Non è concessa la parola e nessun altro oratore.

4.   Il Presidente annuncia la propria decisione in merito al richiamo al regolamento o alla mozione di procedura. Se del caso, consulta l'Ufficio di presidenza.

Articolo 16

Diritto di voto e procedure di voto

1.   Ogni membro ha diritto a un unico voto, che è personale e non trasferibile.

2.   L'Assemblea parlamentare Euronest vota tramite dispositivo elettronico. Se il voto elettronico non è possibile, l'Assemblea parlamentare Euronest vota per alzata di mano. In caso di incertezza del risultato del voto per alzata di mano, si ripete la votazione utilizzando schede colorate.

3.   Lo spoglio dei voti è effettuato da un'apposita commissione, composta in parti eguali da rappresentanti dei segretariati delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest. La commissione addetta allo spoglio è designata dall'Ufficio di presidenza prima dell'inizio di ogni sessione e comunica l'esito dello spoglio dei voti direttamente ai copresidenti.

4.   L'Assemblea parlamentare Euronest può decidere di votare a scrutinio segreto se almeno 15 dei suoi membri presentano una richiesta scritta in tal senso entro le ore 18.00 del giorno precedente la votazione.

5.   L'Assemblea parlamentare Euronest delibera a maggioranza semplice dei membri che hanno preso parte alla votazione. Se prima dell'inizio della votazione non meno di un decimo dei membri appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell'Europa orientale dell'Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell'Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente, seppur simultaneamente. Il testo in questione si considera approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.

Articolo 17

Risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare Euronest

1.   L'Assemblea parlamentare Euronest può adottare risoluzioni e formulare raccomandazioni all'intenzione del vertice del Partenariato orientale, delle istituzioni, degli organi, dei gruppi e delle conferenze ministeriali deputate al rafforzamento del Partenariato orientale, o all'intenzione dell'Unione europea e delle istituzioni dei partner dell'Europa orientale, in merito alle questioni inerenti ai vari ambiti contemplati dal Partenariato.

2.   L'Assemblea parlamentare Euronest vota sulle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle commissioni permanenti.

3.   L'Assemblea parlamentare Euronest vota anche, se del caso, su proposte di risoluzione che vertono su temi urgenti.

4.   Se del caso, il Presidente invita gli autori di proposte di risoluzione simili su argomenti urgenti a elaborare una proposta di risoluzione comune. Al termine della discussione, l'Assemblea parlamentare Euronest vota innanzitutto su ciascuna delle proposte e sui relativi emendamenti. Una volta presentata una risoluzione comune, decadono tutte le altre proposte sul medesimo argomento presentate dai medesimi autori. Analogamente, una volta adottata una risoluzione comune, decadono tutti gli altri testi sullo stesso argomento. Qualora non sia approvata alcuna risoluzione comune, le restanti proposte di risoluzione sono poste in votazione secondo l'ordine in cui sono state presentate.

Articolo 18

Messaggi ai vertici del Partenariato orientale

L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare Euronest sottopone al vertice del Partenariato orientale, o se del caso, alla riunione ministeriale del Partenariato orientale, un messaggio basato sulle risoluzioni e sulle raccomandazioni approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest. Il messaggio è trasmesso congiuntamente dai copresidenti alle istituzioni interessate.

Articolo 19

Dichiarazioni

L'Ufficio di presidenza può approvare con urgenza dichiarazioni su questioni relative al Partenariato orientale e in risposta a calamità naturali, all'insorgere di una crisi o allo scoppio di un conflitto, in merito a cui si ritiene opportuno o necessario esortare a livello istituzionale le parti coinvolte ad astenersi dalla violenza e/o a impegnarsi in negoziati politici o esprimere solidarietà alle persone e ai paesi interessati. Siffatte dichiarazioni devono basarsi su eventuali risoluzioni e raccomandazioni esistenti approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest ed essere trasmesse per conoscenza, non appena possibile, a tutti i membri dell'Assemblea parlamentare Euronest. I copresidenti provvedono alla loro pubblicazione.

Articolo 20

Emendamenti

1.   Gli emendamenti ai testi discussi durante la sessione possono essere presentati da almeno 5 membri dell'Assemblea parlamentare Euronest o da un gruppo politico di cui all'articolo 2, paragrafo 3. Gli emendamenti devono riferirsi al testo che intendono modificare ed essere presentati per iscritto. L'Ufficio di presidenza può dichiarare un emendamento inammissibile sulla base di tali criteri.

2.   Il termine per la presentazione degli emendamenti è annunciato all'inizio della sessione.

3.   In sede di votazione, gli emendamenti hanno precedenza sul testo cui si riferiscono.

4.   Se due o più emendamenti riguardano la stessa parte di testo, l'emendamento che esula maggiormente dal testo originale è posto in votazione per primo. Sono ammissibili soltanto gli emendamenti orali intesi a correggere errori oggettivi o linguistici. Non sarà accolto nessun altro emendamento orale.

5.   L'Assemblea non prende in esame alcun emendamento (neppure se orale) in merito al quale è stata sollevata un obiezione di interesse vitale.

Articolo 21

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

1.   Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può presentare interrogazioni con richiesta di risposta scritta agli organi ministeriali del Partenariato orientale, alla presidenza in carica del vertice, al Consiglio dei ministri dell'Unione europea o alla Commissione europea.

2.   Le interrogazioni devono riguardare il Partenariato orientale e, in particolare, le sue quattro piattaforme tematiche. Le interrogazioni sono presentate per iscritto all'Ufficio di presidenza che, una volta accertatane l'ammissibilità, le trasmette agli organi competenti chiedendo specificamente una risposta scritta entro due mesi dalla data di trasmissione dell'interrogazione.

Articolo 22

Interrogazioni con richiesta di risposta orale

1.   Il tempo riservato alle interrogazioni agli organi ministeriali del Partenariato orientale, alla Presidenza in carica del vertice, al Consiglio dei ministri dell'Unione europea e alla Commissione europea si svolge, nel corso di ciascuna sessione, nei momenti stabiliti dall'Ufficio di presidenza onde garantire la presenza delle suddette istituzioni al massimo livello.

2.   Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest può presentare una sola interrogazione con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni devono riguardare il Partenariato orientale e, in particolare, le sue quattro piattaforme tematiche. Se un'interrogazione è presentata da più membri, solo uno di essi è chiamato a porre l'interrogazione orale. Le interrogazioni, che non devono superare le 100 parole, sono presentate per iscritto all'Ufficio di presidenza entro il termine stabilito da quest'ultimo. L'Ufficio di presidenza decide della loro ammissibilità. In particolare, l'Ufficio di presidenza dichiara inammissibili le interrogazioni aventi per oggetto argomenti già iscritti all'ordine del giorno della sessione. Le interrogazioni dichiarate ammissibili sono trasmesse alle istituzioni pertinenti. I copresidenti decidono dell'ordine di presentazione delle interrogazioni orali e gli interroganti sono informati sono informati in merito alla loro decisione.

3.   L'Assemblea parlamentare Euronest riserva non più di due ore a sessione alle interrogazioni con richiesta di risposta orale. Le interrogazioni che non ottengono risposta per mancanza di tempo ricevono una risposta per iscritto, a meno che l'interrogante non ritiri l'interrogazione. Può essere data risposta all'interrogazione soltanto se l'autore è presente.

4.   Gli organi ministeriali del Partenariato orientale, la Presidenza in carica del vertice, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea e della Commissione europea sono invitati a fornire risposte brevi alle interrogazioni. Su richiesta di almeno 20 membri dell'Assemblea parlamentare Euronest, alla risposta può seguire una discussione, la cui durata è fissata dalla presidenza della sessione

Articolo 23

Richiesta di un parere dell'Assemblea parlamentare EURONEST

Su richiesta del vertice del Partenariato orientale, delle conferenze ministeriali, della Commissione europea o di altre istituzioni pertinenti dell'Unione europea o del Partenariato orientale, l'Assemblea parlamentare Euronest, su raccomandazione dell'Ufficio di presidenza, può decidere di formulare pareri e proposte di adozione di specifiche misure correlate alle diverse sfere di attività del Partenariato orientale. In tali casi, la richiesta è trasmessa all'Ufficio di presidenza che può deferire la questione all'Assemblea parlamentare Euronest congiuntamente a una raccomandazione.

Articolo 24

Processi verbali

I progetti dei processi verbali delle sessioni plenarie e delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, delle commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro, unitamente agli elenchi di presenza e ai testi delle decisioni approvate, sono preparati e tenuti dalla segreteria della delegazione che ospita le sessioni plenarie e le riunioni. Al termine dei lavori, le altre delegazioni ricevono una copia di tali progetti di processi verbali.

Articolo 25

Commissioni permanenti

1.   Al fine di un esame approfondito di specifici aspetti del Partenariato orientale, l'Assemblea parlamentare Euronest istituisce le seguenti quattro commissioni permanenti:

commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia;

commissione per l’integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell’Unione europea;

commissione per la sicurezza energetica;

commissione per gli affari sociali, l'istruzione, la cultura e la società civile.

2.   Conformemente alle disposizioni generali che regolano il funzionamento dell'Assemblea parlamentare Euronest, le commissioni permanenti sono composte da membri dell'Assemblea a norma dell'articolo 2 e funzionano in maniera rigorosamente paritetica. Attribuzioni, competenze, composizione e procedure delle commissioni permanenti sono definite nell'allegato I.

3.   Il regolamento delle commissioni permanenti è approvato dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposta dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 26

Commissioni temporanee e di controllo

In qualsiasi momento, l'Assemblea parlamentare Euronest, su proposta del presidente o di membri dell'Assemblea stessa, tra cui almeno un terzo della componente dei partner dell'Europa orientale e un terzo della componente del Parlamento europeo, può costituire commissioni temporanee o di controllo e, contestualmente alla loro costituzione, ne stabilisce le attribuzioni, la composizione e il mandato. Non possono essere operative contemporaneamente più di due commissioni di questo tipo. Le commissioni di controllo devono completare i loro lavori entro un anno; in casi speciali, il termine può essere prorogato di sei mesi.

Articolo 27

Gruppi di lavoro e audizioni

1.   L'Ufficio di presidenza può decidere di istituire gruppi di lavoro su un aspetto specifico del Partenariato orientale o di inviare missioni conoscitive nei paesi partner dell'Europa orientale o negli Stati membri dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali, nel rispetto dei vincoli di bilancio. In ambo i casi, è l'Ufficio di presidenza che ne stabilisce l'organizzazione, le competenze e la composizione. I gruppi di lavoro o le missioni in oggetto possono essere incaricati di elaborare relazioni e proposte di risoluzione o raccomandazioni destinate all'Assemblea parlamentare Euronest. I gruppi di lavoro istituiti continuano a funzionare fintantoché l'Assemblea parlamentare Euronest non decida altrimenti. Il numero dei membri di un gruppo di lavoro è fissato a 10 (5 membri per ogni componente).

2.   Ai fini di una maggiore comprensione tra i popoli dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale e per sensibilizzare l'opinione pubblica alle questioni attinenti al Partenariato orientale, l'Assemblea parlamentare Euronest può organizzare audizioni a intervalli regolari. Le audizioni sono organizzate sotto la responsabilità dell'Ufficio di presidenza e rappresentano un'occasione per invitare persone in grado di fornire all'Assemblea parlamentare Euronest informazioni di prima mano su situazioni politiche, economiche, sociali e culturali che destano preoccupazione.

Articolo 28

Relazioni con le commissioni di cooperazione parlamentare (CCP) e le delegazioni

1.   L'Assemblea parlamentare Euronest invita le commissioni di cooperazione parlamentare e le delegazioni istituite nel quadro degli accordi esistenti, nonché tutte quelle istituite successivamente, a collaborare alla propria attività.

2.   L'invito può riguardare, in particolare, la riunione delle commissioni di cooperazione parlamentare e delle delegazioni esistenti durante la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest.

Articolo 29

Finanziamento dei costi di organizzazione, partecipazione, interpretazione e traduzione

1.   Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, il parlamento che ospita una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione di una delle commissioni o gruppi di lavoro si occupa delle disposizioni pratiche per l'organizzazione della sessione o della riunione.

2.   Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea parlamentare Euronest può raccomandare che sia fornito un contributo finanziario da parte di altri parlamenti membri al fine di coprire le spese dell'organizzazione di una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest o di una riunione di una commissione o di un gruppo di lavoro.

3.   Le spese di viaggio, di soggiorno e di trasporto locale dei partecipanti sono a carico dell'istituzione di cui questi ultimi sono membri.

4.   I costi di organizzazione sono a carico del parlamento che ospita una sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione di una delle commissioni o dei gruppi di lavoro, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi in appresso.

5.   Qualora una sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione delle commissioni o dei gruppi di lavoro si svolga nei luoghi di lavoro del Parlamento europeo, quest'ultimo, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, e data la sua diversità linguistica, garantisce anche l'interpretazione nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, a seconda delle esigenze di ciascuna riunione e nel rispetto del codice di condotta sul multilinguismo del Parlamento europeo.

6.   Qualora una sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare Euronest, una riunione dell'Ufficio di presidenza o una riunione delle commissioni o dei gruppi di lavoro si svolga al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo, quest'ultimo, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, e data la sua diversità linguistica, garantisce l'interpretazione esclusivamente nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest e nelle lingue ufficiali dell'Unione europea utilizzate dai deputati al Parlamento europeo, nel rispetto del codice di condotta sul multilinguismo di tale Istituzione.

7.   Il Parlamento europeo si fa carico della traduzione dei documenti ufficiali approvati dall'Assemblea parlamentare Euronest nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'Istituzione si fa carico altresì, purché vi sia l'assenso dei parlamenti dei paesi partner dell'Europa orientale e data la sua diversità linguistica, della traduzione nelle lingue di lavoro dell'Assemblea parlamentare Euronest dei documenti elaborati nella preparazione e nel corso delle riunioni di detta Assemblea e dei suoi organi. I parlamenti dei partner dell'Europa orientale si fanno carico della traduzione nelle rispettive lingue ufficiali dei loro paesi dei documenti ufficiali approvati dall'Assemblea parlamentare Euronest.

Articolo 30

Segretariato

1.   L'Assemblea parlamentare Euronest è assistita, nella preparazione e nel corretto funzionamento delle sue attività, da un segretariato costituito da funzionari scelti da ognuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest.

Il segretariato assiste, durante le sessioni plenarie, l'Ufficio di presidenza, le commissioni e i gruppi di lavoro. Per garantire assistenza professionale e imparziale all'Assemblea, le due componenti garantiscono una stretta cooperazione e il rafforzamento delle capacità, nonché lo scambio reciproco di esperienze professionali tra le varie componenti del segretariato.

2.   Le retribuzioni e altre spese per il personale del segretariato sono a carico dei rispettivi parlamenti.

3.   Il parlamento che ospita la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest o una riunione di commissione coadiuva l'organizzazione della sessione o riunione in oggetto.

Articolo 31

Interpretazione del regolamento interno

I copresidenti o, su loro richiesta, l'Ufficio di presidenza, si pronunciano sulle questioni inerenti all'interpretazione del regolamento.

Articolo 32

Modifica del regolamento

1.   Le modifiche al regolamento sono approvate dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposte dell'Ufficio di presidenza.

2.   Le modifiche sono approvate a maggioranza di due terzi dei membri presenti. Se prima dell'inizio della votazione non meno di un decimo dei membri appartenenti ad almeno due gruppi politici del Parlamento europeo o a due delegazioni della componente dei partner dell'Europa orientale dell'Assemblea parlamentare Euronest hanno presentato una richiesta di votazione per componenti separate, i rappresentanti della componente dei partner dell'Europa orientale e i rappresentanti della componente del Parlamento europeo procedono alla votazione separatamente. Il testo in questione si considera approvato se ottiene la maggioranza di due terzi dei voti espressi separatamente in entrambe le componenti.

3.   Salvo diversamente specificato al momento della votazione, le modifiche al regolamento entrano in vigore il primo giorno della sessione successiva alla loro adozione.


ALLEGATO I

ATTRIBUZIONI, COMPETENZE, COMPOSIZIONE E PROCEDURE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Articolo 1

Vi sono quattro commissioni parlamentari permanenti, le cui attribuzioni e competenze sono le seguenti:

commissione per gli affari politici, i diritti dell'uomo e la democrazia;

commissione per l’integrazione economica, il ravvicinamento normativo e la convergenza con le politiche dell’Unione europea; Convergenza

commissione per la sicurezza energetica;

commissione per gli affari sociali, l'istruzione, la cultura e la società civile.

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

1.

lo sviluppo di istituzioni democratiche stabili, le questioni di governance e il ruolo dei partiti politici;

2.

la promozione del dialogo politico, le misure volte a instaurare la fiducia multilaterale e il contributo a la composizione pacifica dei conflitti;

3.

le relazioni con altre organizzazioni e assemblee parlamentari nazionali e internazionali su questioni di sua competenza;

4.

la pace, la sicurezza e la stabilità;

5.

le norme elettorali, la regolamentazione dei media e la lotta alla corruzione.

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

1.

il controllo delle relazioni economiche, finanziarie e commerciali dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale con paesi terzi e con organizzazioni regionali;

2.

le relazioni con le organizzazioni internazionali interessate (in particolare l'Organizzazione mondiale del commercio) e con organizzazioni attive a livello regionale e intese alla promozione dell'integrazione economica e commerciale;

3.

le misure tecniche di armonizzazione o normalizzazione in settori disciplinati da strumenti giuridici internazionali;

4.

gli aspetti relativi al finanziamento del Partenariato, compreso il seguito dato all'attuazione degli strumenti della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti e meccanismi di questo tipo;

5.

lo sviluppo sociale e umano, le infrastrutture e i servizi sociali, tra cui le problematiche sanitarie;

6.

la migrazione e gli scambi umani;

7.

lo sviluppo sostenibile, le risorse naturali, il riscaldamento globale e la politica energetica;

8.

la governance ambientale, gli investimenti in un contesto regionale e i cambiamenti climatici;

9.

l'agevolazione dell'interconnessione delle reti di trasporto e di telecomunicazione;

10.

l'armonizzazione del contesto normativo;

11.

la cooperazione transfrontaliera.

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

1.

il controllo dello sviluppo e dell'attuazione di un meccanismo di sostegno reciproco e di sicurezza energetica;

2.

il sostegno al rafforzamento di contatti in materia di sicurezza energetica e di preparazione alle crisi energetiche;

3.

il sostegno all'attività del gruppo sulla sicurezza energetica;

4.

il controllo dell'armonizzazione delle politiche e della legislazione dei partner in materia di energia, nonché della diversificazione degli approvvigionamenti e delle rotte di transito;

5.

il sostegno alla creazione di un mercato dell'energia interconnesso e diversificato.

La commissione è competente delle questioni che riguardano:

1.

la promozione della cooperazione nei settori della cultura e dell'istruzione nonché delle relazioni con le pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali;

2.

le problematiche relative ai giovani e all'uguaglianza di genere.

3.

il controllo dello sviluppo della società dell'informazione e il ruolo dei media;

4.

il sostegno alla cooperazione nei settori dell'istruzione, dell'apprendimento delle lingue, della gioventù e della ricerca;

5.

le relazioni con il forum della società civile e con le ONG dell'Unione europea e dei partner dell'Europa orientale;

6.

la promozione della cooperazione culturale e del dialogo interculturale.

Articolo 2

1.   Ciascuna commissione permanente è composta da un massimo di 30 membri suddivisi, per quanto possibile, in numero uguale tra deputati di entrambe le componenti e riflette la composizione dell'Assemblea parlamentare Euronest. Il numero di deputati e la composizione delle commissioni sono decise dall'Assemblea parlamentare Euronest su proposta dell'Ufficio di presidenza.

2.   Ciascun membro dell'Assemblea parlamentare Euronest ha il diritto di essere membro di una delle commissioni permanenti. In casi eccezionali, un membro può appartenere a due commissioni permanenti.

3.   I membri sono nominati in conformità delle procedure stabilite da ciascun parlamento in modo tale da riflettere quanto più possibile la distribuzione dei vari gruppi politici e delle delegazioni rappresentate, rispettivamente, in seno al Parlamento europeo e alla componente dei partner dell'Europa orientale.

Articolo 3

1.   Ciascuna commissione elegge tra i propri membri un ufficio di presidenza composto da due copresidenti di pari status (uno per ciascuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest) e quattro vicepresidenti (due per ciascuna delle due componenti dell'Assemblea parlamentare Euronest); le rispettive procedure elettorali e i relativi mandati sono decisi da ciascuna componente.

2.   I copresidenti decidono di comune accordo chi di loro presiede la riunione di commissione.

3.   Le commissioni possono designare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche di loro competenza e di elaborare relazioni da sottoporre all'Assemblea parlamentare Euronest, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, ai sensi del regolamento.

4.   Le commissioni permanenti possono esaminare i loro punti dell'ordine del giorno senza una relazione e informare per iscritto l'Ufficio di presidenza che i punti in questione sono stati discussi.

5.   Le commissioni riferiscono all'Assemblea parlamentare Euronest in merito alla loro attività.

Articolo 4

1.   Le commissioni si riuniscono, su convocazione dei loro copresidenti, al massimo due volte all'anno, una delle quali durante la sessione dell'Assemblea parlamentare Euronest.

2.   Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione.

3.   Per quanto riguarda la procedura, alle riunioni di commissione si applica, mutatis mutandis, il regolamento dell'Assemblea parlamentare Euronest. In particolare, il numero legale di una commissione si considera raggiunto quando è presente almeno un terzo dei membri di ciascuna componente.

4.   A meno che una commissione non decida altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.


ALLEGATO II

LUNGHEZZA DEI TESTI

I limiti massimi indicati in appresso si applicano ai testi destinati ad essere tradotti e riprodotti:

motivazioni, documenti di lavoro preparatori e verbali di riunioni dei gruppi di lavoro e missioni conoscitive: 6 pagine;

proposte di risoluzione incluse nelle relazioni e su temi urgenti: 4 pagine, compresi i considerando ma esclusi i visti.

Per pagina si intende un testo di 1 500 caratteri stampati, spazi esclusi.

Il presente allegato può essere modificato dall'Ufficio di presidenza.


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