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Document 32013D0716

    2013/716/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2013 , recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2013) 8537]

    GU L 326 del 6.12.2013, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/716/oj

    6.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 326/45


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 dicembre 2013

    recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno

    [notificata con il numero C(2013) 8537]

    (2013/716/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE (2), che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2012/208/UE (3), la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2013.

    (2)

    Il 22 luglio 2013 il Kenya ha chiesto, in conformità con l’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, un’ulteriore proroga della suddetta deroga alle norme di origine, stabilite nello stesso allegato, per 2 000 tonnellate di filetti di tonno per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Il 3 ottobre 2013 il Kenya ha presentato ulteriori informazioni, corredandole di una richiesta riveduta di 1 500 tonnellate di filetti di tonno per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 30 settembre 2014.

    (3)

    Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno restano a livelli insolitamente bassi rispetto alle normali variazioni stagionali e gli armatori dei pescherecci non vogliono correre i rischi legati all’approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. Pertanto, il Kenya non è ancora in grado di rispettare le norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007, dopo la scadenza della deroga alla data del 31 dicembre 2013.

    (4)

    Dato che la situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno non è ancora migliorata sufficientemente, un’estensione della deroga è giustificata. La proroga dovrebbe essere concessa fino al 30 settembre 2014.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/861/UE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione e provenienti dal Kenya, nel periodo dal 1o gennaio 2011 al 30 settembre 2014 o fino alla data di applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra la Comunità dell’Africa orientale, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, se tale data è anteriore.»;

    2)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2011 fino al 30 settembre 2014.»;

    3)

    l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013

    Per la Commissione

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61).

    (3)  Decisione di esecuzione 2012/208/UE della Commissione, del 20 aprile 2012, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 39).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Descrizione delle merci

    Periodi

    Quantitativi

    (in tonnellate)

    09.1667

    1604 14 16

    Filetti di tonno

    Dall’1.1.2011 al 31.12.2011

    2 000

    Dall’1.1.2012 al 31.12.2012

    2 000

    Dall’1.1.2013 al 31.12.2013

    2 000

    Dall’1.1.2014 al 30.9.2014

    1 500»


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