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Document 32013D0491

    2013/491/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 ottobre 2013 , che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri [notificata con il numero C(2013) 6383] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 267 del 9.10.2013, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/491/oj

    9.10.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 267/3


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 2013

    che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri

    [notificata con il numero C(2013) 6383]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/491/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l’articolo 6, paragrafo 5,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione.

    (2)

    A seguito delle comunicazioni di Danimarca, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna, occorre modificare le voci relative ai posti d’ispezione frontalieri di tali Stati membri nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (3)

    In seguito agli audit soddisfacenti eseguiti dal servizio di audit della Commissione (precedentemente denominato servizio d’ispezione della Commissione), l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV), potrebbero essere aggiunte categorie di riconoscimento supplementari per quattro posti d’ispezione frontalieri in Croazia e dovrebbe essere aggiunto un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso London-Gateway nel Regno Unito alle voci relative a tali Stati membri nell’elenco dell’allegato I della decisione 2009/821/CE. Dato che il trattato di adesione della Croazia è entrato in vigore il 1o luglio 2013 e l’audit suddetto è stato eseguito precedentemente, le modifiche dei PIF croati dovrebbero essere valide retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2013, allo scopo di evitare di creare ostacoli agli scambi esistenti.

    (4)

    La Polonia ha comunicato che il posto d’ispezione frontaliero di Świnoujście deve essere soppresso dall’elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative alla Polonia nell’elenco figurante nell’allegato I della decisione 2009/821/CE.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La modifica di cui al punto 5) dell’allegato si applica retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2013.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (4)  Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

    1)

    nella parte relativa alla Danimarca, la voce riguardante il porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

    «Esbjerg

    DK EBJ 1

    P

    E D & F Man Terminals

    Denmark ApS

    HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)»

     

    2)

    la parte relativa alla Germania è così modificata:

    a)

    la voce riguardante l’aeroporto di Hannover-Langenhagen è sostituita dalla seguente:

    «Hannover-Langenhagen

    DE HAJ 4

    A

     

    HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

    O (10)»

    b)

    la voce riguardante l’aeroporto di Schönefeld è sostituita dalla seguente:

    «Schönefeld

    DE SXF 4

    A

     

    HC(2), NHC

    3)

    la parte relativa alla Spagna è così modificata:

    a)

    la voce riguardante l’aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

    «Barcelona

    ES BCN 4

    A

    Iberia

    HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

    O

    Swissport

    HC(2), NHC(2)

    O

    WFS

    HC(2)»

     

    b)

    la voce relativa all’aeroporto di Madrid è sostituita dalla seguente:

    «Madrid

    ES MAD 4

    A

    Iberia

    HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

    U, E, O

    Swissport

    HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

    O

    PER4

    HC-T(CH)(2)

     

    WFS: World Wide Flight Services

    HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

    4)

    la parte relativa alla Francia è così modificata:

    a)

    la voce riguardante l’aeroporto di Marsiglia è sostituita dalla seguente:

    «Marseille Aéroport

    FR MRS 4

    A

     

    HC-T(CH)(1)(2), HC-NT»

     

    b)

    la voce riguardante il porto della Riunione Port Réunion è sostituita dalla seguente:

    «Réunion — Port Réunion

    FR LPT 1

    P

     

    HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT»

     

    c)

    la voce riguardante l’aeroporto di Orly è sostituita dalla seguente:

    «Orly

    FR ORY 4

    A

    SFS

    HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT»

     

    d)

    la voce riguardante l’aeroporto di Tolosa-Blagnac è sostituita dalla seguente:

    «Toulouse-Blagnac

    FR TLS 4

    A

     

    HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

    O (14)»

    5)

    la parte relativa alla Croazia è così modificata:

    a)

    le voci riguardanti le strade di Bajakovo e Karasovići sono sostituite dalle seguenti:

    «Bajakovo

    HR VUK 3

    R

     

    HC, NHC

    U, E, O

    Karasovići

    HR KRS 3

    R

     

    HC(2), NHC(2)

    b)

    le voci riguardanti i porti di Ploče e Rijeka sono sostituite dalle seguenti:

    «Ploče

    HR PLE 1

    P

     

    HC(2), NHC(2)

     

    Rijeka

    HR RJK 1

    P

     

    HC(2), NHC(2)»

     

    6)

    nella parte relativa all’Italia, la voce riguardante il porto di Venezia è sostituita dalla seguente:

    «Venezia

    IT VCE 1

    P

     

    HC, NHC»

     

    7)

    nella parte relativa alla Polonia, la voce riguardante il porto di Świnoujście è soppressa;

    8)

    la parte relativa al Regno Unito è così modificata:

    a)

    la voce riguardante l’aeroporto di Edimburgo è sostituita dalla seguente:

    «Edinburgh

    GB EDI 4

    A

    Extrordinair

     

    O(14)»

    b)

    tra la voce riguardante il porto di Liverpool e quella riguardante l’aeroporto di Manchester è inserita la seguente voce per un nuovo posto d’ispezione frontaliero presso il porto di London-Gateway:

    «London Gateway

    GB LGP 1

    P

     

    HC(1), NHC»

     

    c)

    la voce riguardante l’aeroporto di East Midlands è sostituita dalla seguente:

    «East Midlands

    GB EMA 4

    A

     

    HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)»

     


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