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Document 32013D0454

2013/454/UE: Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013 , recante modifica della decisione 2000/125/CE, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ( «accordo parallelo» )

GU L 245 del 14.9.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/454/oj

14.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

recante modifica della decisione 2000/125/CE, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»)

(2013/454/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (1), l’Unione ha aderito all’accordo parallelo nel quadro della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(2)

Le modifiche dei trattati su cui è fondata l’Unione sono successive all’adozione della decisione 2000/125/CE. Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha significativamente trasformato la procedura da seguire per la conclusione di accordi tra l’Unione e le organizzazioni internazionali, il che rende necessario adeguare la decisione 2000/125/CE alle nuove procedure.

(3)

La procedura per stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno alle Nazioni Unite in merito all’adozione di regolamenti UNECE o relative modifiche dovrebbe essere adeguata alle nuove procedure di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(4)

È opportuno che la procedura per l’adozione delle proposte di modifica all’accordo parallelo sottoposte dall’Unione, così come la decisione di esprimere o meno un’obiezione a una proposta di modifica, sia la stessa procedura prevista per l’adesione agli accordi internazionali.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2000/125/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2000/125/CE è così modificata:

1)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’Unione vota a favore dell’approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di un tale regolamento qualora il progetto sia stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La posizione dell’Unione in merito all’inserimento e alla conferma dell’inserimento di un regolamento nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti, nonché in riferimento alla risoluzione delle controversie tra le parti contraenti è stabilita secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9 TFUE.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   L’Unione vota a favore di una proposta di modifica dell’accordo parallelo se tale proposta è stata approvata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE.

Qualora tale procedura non si sia conclusa in tempo per la votazione, l’Unione esprime voto contrario alla modifica.

2.   La decisione di esprimere o meno un’obiezione ad una proposta di modifica dell’accordo parallelo presentata da un’altra parte contraente è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) TFUE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12.


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