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Document 32013D0438
2013/438/EU: Commission Decision of 16 August 2013 in application of Article 7 of Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council as regards a prohibition measure adopted by the Swedish authorities in respect of a fluorescent lamp ‘GW 80 455’ (ATEX-SE-01-2012) (notified under document C(2013) 5315) Text with EEA relevance
2013/438/UE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2013 , in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità svedesi nei confronti di una lampada fluorescente «GW 80 455» (ATEX-SE-01-2012) [notificata con il numero C(2013) 5315] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/438/UE: Decisione della Commissione, del 16 agosto 2013 , in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità svedesi nei confronti di una lampada fluorescente «GW 80 455» (ATEX-SE-01-2012) [notificata con il numero C(2013) 5315] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 222 del 20.8.2013, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 222/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2013
in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità svedesi nei confronti di una lampada fluorescente «GW 80 455» (ATEX-SE-01-2012)
[notificata con il numero C(2013) 5315]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/438/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (1) (direttiva ATEX), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché gli apparecchi e sistemi di protezione e i dispositivi cui si applica la direttiva possano essere commercializzati e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione. |
(2) |
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/9/CE stabilisce che uno Stato membro, qualora constati che un apparecchio, un sistema di protezione o un dispositivo munito della marcatura CE di conformità e utilizzato in conformità della destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, prende tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato detto apparecchio, sistema di protezione o dispositivo, vietarne la commercializzazione e la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivando la decisione. |
(3) |
Il 2 ottobre 2012 le autorità svedesi hanno notificato formalmente alla Commissione europea un provvedimento di divieto, adottato il 19 settembre 2012, concernente l’immissione sul mercato di una lampada fluorescente, marca e tipo «GW 80 455», fabbricata dalla Gewiss SpA, via A. Volta 1, 24069 Cenate Sotto (Bergamo), Italia. |
(4) |
La motivazione addotta dalle autorità svedesi per tale provvedimento era la non conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 3 della direttiva 94/9/CE e che figurano nell’allegato II della stessa, in particolare al punto 1.0.5 (Marcatura) e al punto 1.0.6 (Istruzioni per l’uso), in relazione alla non corretta applicazione o a carenze nell’applicazione della norma armonizzata EN 60079-0:2006 — Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas — parte 0: Regole generali (IEC 60079-0:2004, modificata), cui fa riferimento la dichiarazione di conformità CE del fabbricante. |
(5) |
Le autorità svedesi hanno presentato la relazione di prova, datata 3 aprile 2012, riguardante l’esame della lampada antideflagrante. Secondo le autorità svedesi le deviazioni rilevate comprendono:
|
(6) |
In data 6 novembre 2012 la Commissione ha scritto al fabbricante, Gewiss S.p.A, invitandolo a comunicare le proprie osservazioni sul provvedimento adottato dalle autorità svedesi. |
(7) |
In data 11 gennaio 2013 la Gewiss SpA ha risposto, fornendo spiegazioni specifiche e un’analisi tecnica per ciascuna delle deviazioni segnalate dalle autorità svedesi:
|
(8) |
Nella sua risposta il fabbricante ha sottolineato che le istruzioni che accompagnano il prodotto e la sua marcatura sono state migliorate e modificate in base alla versione più recente delle norme armonizzate applicabili (2009, 2010 e 2012). In effetti, il prodotto basato sulla versione del 2006 della norma armonizzata EN 60079-0 non è più disponibile sul mercato dell’UE. Con la risposta sono state fornite copie delle nuove marcature, delle istruzioni e della dichiarazione di conformità del prodotto; in particolare, le istruzioni che accompagnano il prodotto sono ora disponibili anche in svedese. |
(9) |
Le autorità svedesi non hanno presentato ulteriori documenti dopo la risposta fornita dal fabbricante. |
(10) |
Alla luce della documentazione disponibile e delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ritiene che la lampada fluorescente, marca e tipo «GW 80 455», nella configurazione analizzata dalle autorità svedesi facendo riferimento alla norma armonizzata EN 60079-0:2006, non era conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all’articolo 3 della direttiva 94/9/CE e che figurano nell’allegato II della stessa, in particolare al punto 1.0.5 (Marcatura) e al punto 1.0.6 (Istruzioni per l’uso). Tali non conformità e le relative carenze tecniche hanno comportato gravi rischi per gli utilizzatori in quanto si riferivano a requisiti essenziali di sicurezza e di salute, stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE, che non erano soddisfatti dal prodotto, tenuto conto di quanto segue:
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il provvedimento adottato dalle autorità svedesi che vieta l’immissione sul mercato di una lampada fluorescente, marca e tipo «GW 80 455», fabbricata in precedenza dalla Gewiss SpA, basata sull’edizione 2006 della norma EN 60079-0 e ora obsoleta, è giustificato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2013
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1.