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Document 32013D0333

    2013/333/UE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013 , relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

    GU L 177 del 28.6.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/333/oj

    28.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 177/25


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 25 giugno 2013

    relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

    (2013/333/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo sullo Spazio economico europeo (2) ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 30.

    (3)

    Il protocollo 30 dell’accordo SEE contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

    (4)

    Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (3), prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell’attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.

    (5)

    Il programma statistico SEE 2013 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 e dovrebbe comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 30 dell’accordo SEE.

    (7)

    Tale modifica dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2013 per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dalla stessa data.

    (8)

    La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica proposta del protocollo 30 dell’accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. GILMORE


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (3)  GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.


    PROGETTO

    DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO SEE

    del

    che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (1), prevede la dotazione finanziaria per il 2013 ai fini dell’attuazione del programma statistico europeo 2013-2017. La dotazione finanziaria per il periodo dal 2014 al 2017 deve ancora essere definita.

    (2)

    Il programma statistico SEE per il 2013 dovrebbe basarsi sul regolamento (UE) n. 99/2013 e dovrebbe comprendere gli elementi che sono necessari ai fini della descrizione e del monitoraggio di tutti gli aspetti pertinenti economici, sociali ed ambientali dello Spazio economico europeo.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2013,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il testo seguente è inserito dopo l’articolo 4 (Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)) del protocollo 30 dell’accordo SEE:

    "Articolo 5

    Programma statistico 2013

    1.   L’atto seguente è oggetto del presente articolo:

    32013 R 0099: Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

    2.   Il programma statistico europeo 2013-2017 istituito dal regolamento (UE) n. 99/2013 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013. Tutti i principali ambiti del programma statistico europeo 2013-2017 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

    3.   Un programma statistico specifico SEE per il 2013 è elaborato congiuntamente dall’Ufficio statistico dell’EFTA e da Eurostat. Il programma statistico SEE per il 2013 rientra nell’ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione, ed è formulato in parallelo ad esso, conformemente al regolamento (UE) n. 99/2013. Il programma statistico SEE per il 2013 è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

    4.   Per il 2013 gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente in conformità all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo e ai relativi regolamenti finanziari per un importo pari al 75% dell’importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 05 (Programma statistico europeo 2013-2017) e 29 01 04 05 (Politica di informazione statistica – Spese di gestione amministrativa) e iscritto al bilancio dell’Unione europea per il 2013.".

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (2).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari del Comitato misto SEE


    (1)  GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12.

    (2)  [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]


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