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Document 32013D0304

2013/304/UE: Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013 , che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia

GU L 170 del 22.6.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/304/oj

22.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/62


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 2013

che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell’Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia

(2013/304/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 50, 56 e 165 e l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario avviare negoziati per elaborare una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi.

(2)

Il processo negoziale si basa sulla decisione CM/Del/Dec/1145/8.1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, del 13 giugno 2012, che fa seguito alla risoluzione n. 1 adottata dalla dodicesima Conferenza dei Ministri responsabili dello sport del Consiglio d’Europa la quale indica che l’ambito di applicazione del progetto di strumento e delle relative disposizioni dovrebbe basarsi sulla raccomandazione CM/Rec(2011)10 e sullo studio di fattibilità MSL12 (2012) 4 rev3.

(3)

Obiettivo del processo negoziale è presentare al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un progetto di convenzione che, sulla scorta della decisione del Comitato dei Ministri, assumerà la forma di una convenzione e sarà sottoposto all’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa per parere o trasmesso all’Accordo parziale allargato sullo sport (Enlarged Partial Agreement on Sport — EPAS) per essere messo a punto come strumento giuridico non vincolante.

(4)

Talune disposizioni del progetto di convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia e ricadono quindi nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, TFUE. In parallelo con la presente decisione verrà separatamente adottata una decisione relativa a tali disposizioni.

(5)

Poiché i negoziati riguarderanno materie che rientrano in parte tra le competenze dell’Unione e in parte tra quelle degli Stati membri, l’Unione dovrebbe partecipare a detti negoziati insieme agli Stati membri. Gli Stati membri possono pertanto partecipare ai negoziati e negoziare sulle materie che rientrano tra le loro competenze.

(6)

Nel caso in cui l’UE decida di aderire alla futura convenzione, la natura giuridica della convenzione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione sarà stabilita separatamente al termine dei negoziati in base ad un’analisi del preciso ambito di applicazione delle singole disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, per conto dell’Unione europea, relativamente alle materie che rientrano nell’ambito di competenza dell’Unione, una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia, come disposto dalle direttive di negoziato allegate alla presente decisione.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell’allegato.

Articolo 3

A norma dell’articolo 1, i negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Sport» del Consiglio, affiancato da esperti di altri gruppi del Consiglio secondo necessità.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. VARADKAR


ALLEGATO

Direttive di negoziato per una convenzione internazionale del Consiglio d’Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi ad eccezione delle questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia

La futura convenzione mirerà a istituire un quadro giuridico internazionale destinato alla prevenzione e alla lotta contro le manipolazioni dei risultati sportivi e, in particolare, contro le partite truccate; la convenzione dovrà porsi l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale in questo senso e di istituire un meccanismo di controllo in grado di verificare che le disposizioni della convenzione abbiano un seguito efficace.

Le disposizioni della futura convenzione possono riguardare i seguenti settori di competenza dell’Unione:

1)

la promozione dell’equità e dell’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi;

2)

le libertà del mercato interno (libertà di fornire servizi e diritto di stabilimento) nella misura in cui sono connesse alle disposizioni pertinenti della futura convenzione in materia di partite truccate e scommesse sportive;

3)

la protezione dei dati relativamente ai settori summenzionati.

In relazione a tali settori l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, parteciperà ai negoziati con gli obiettivi seguenti, tenendo conto dei più recenti sviluppi dell’acquis e nel rispetto della ripartizione delle competenze:

1)

tener conto della politica dell’UE nel campo della promozione dell’equità e dell’apertura nelle competizioni sportive e della cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport, e della protezione dell’integrità fisica e morale dello sport o degli sportivi mediante la protezione dell’integrità dello sport contro le manipolazioni dei risultati sportivi, in particolare:

a.

della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport per il 2011-2014 (1);

b.

delle conclusioni del Consiglio sulla lotta alle partite truccate (2).

La competenza dell’UE nel settore dello sport è una competenza di sostegno che, conformemente all’articolo 165, paragrafo 4, primo trattino, TFUE, esclude ogni armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

2)

assicurare che le disposizioni della futura convenzione:

non siano incompatibili con le norme dell’UE in materia di diritto di stabilimento e libera circolazione dei servizi, in quanto settore di competenza concorrente, relativamente al gioco d’azzardo e alle scommesse, con riferimento al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 49 e 56 nell’interpretazione della Corte di giustizia europea, e assicurare che le disposizioni pertinenti della futura convenzione non ostacolino l’esercizio di tali libertà,

regolamentino le scommesse sportive solo per quanto concerne direttamente la manipolazione dei risultati sportivi,

non abbiano come obiettivo, o non comportino di fatto, l’armonizzazione delle disposizioni regolamentari delle scommesse, a meno che tali disposizioni non siano state già adottate dall’Unione.

Durante i negoziati si dovrebbe tener conto della politica dell’UE definita nelle conclusioni del Consiglio sul quadro relativo ai giochi d’azzardo e alle scommesse negli Stati membri dell’UE, del 10 dicembre 2010;

3)

assicurare che le disposizioni della futura convenzione non siano incompatibili con le norme adottate dall’Unione nel settore della protezione dei dati, quale settore di competenza concorrente, segnatamente:

a.

la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3);

b.

la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (4).

La Commissione consulta in precedenza il gruppo del Consiglio di cui all’articolo 3 e riferisce al suddetto al termine di ciascuna sessione di negoziato e/o redazione in sede di Consiglio d’Europa.

Secondo il principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nel contesto dei negoziati su detta convenzione.

La Commissione assicura che la futura convenzione permetta l’applicazione degli standard superiori stipulati negli strumenti dell’UE per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri dell’UE.


(1)  GU C 162 dell’1.6.2011, pag. 1.

(2)  GU C 378 del 23.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(4)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.


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