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Document 32013D0197

    2013/197/UE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2010 , relativa all’aiuto di Stato n. C 15/08 (ex N 318/07, N 319/07, N 544/07 e N 70/08) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'impresa Cantiere Navale De Poli [notificata con il numero C(2010) 7253] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 119 del 30.4.2013, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/197(1)/oj

    30.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/1


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 ottobre 2010

    relativa all’aiuto di Stato n. C 15/08 (ex N 318/07, N 319/07, N 544/07 e N 70/08) al quale l'Italia intende dare esecuzione a favore dell'impresa Cantiere Navale De Poli

    [notificata con il numero C(2010) 7253]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/197/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettere del 6 giugno 2007, del 24 settembre 2007 e del 6 febbraio 2008, l'Italia ha notificato le richieste di proroga del termine triennale per la consegna di quattro navi chemichiere (denominate C 241, C 242, C 243 e C 244) che dovevano essere costruite dal Cantiere Navale De Poli (in appresso "De Poli" o "il cantiere") (2). In particolare, l'Italia ha chiesto una proroga del termine di consegna di 8 mesi per la nave C 241, di 6 mesi per la nave C 242, di 9 mesi per la nave C 243 e di 10 mesi per la nave C 244.

    (2)

    Le notifiche si riferivano ad aiuti concessi dall'Italia a De Poli a titolo del regime nazionale di aiuti N 59/2004, approvato dalla Commissione il 19 maggio 2004 (3) sulla base del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (4), modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (5) (in appresso rispettivamente "il regime italiano" e "il regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo").

    (3)

    Con lettere del 31 luglio 2007, del 31 agosto 2007, del 7 settembre 2007, del 12 novembre 2007 e del 25 gennaio 2008, l'Italia ha fornito alla Commissione informazioni aggiuntive relative alle notifiche.

    (4)

    Con lettera del 16 aprile 2008, la Commissione ha comunicato alle autorità italiane la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (6) in relazione alle richieste di proroga notificate. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7). Le parti interessate sono state invitate ad esprimersi in proposito.

    (5)

    L'Italia ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera datata 16 giugno 2008, protocollata il 17 giugno 2008. La Commissione ha ricevuto le osservazioni di De Poli con lettera anch'essa datata 16 giugno 2008, protocollata il 17 giugno 2008. L'Italia ha presentato informazioni aggiuntive con lettera datata 30 giugno 2008, protocollata il medesimo giorno, e con lettera datata 29 ottobre 2008, protocollata il 3 novembre 2008.

    (6)

    Con lettera del 15 luglio 2008, protocollata il 22 luglio 2008, l'Italia ha chiesto una seconda proroga del termine per la consegna di due delle navi, ossia: fino al 30 settembre 2008 per la nave C 242 e fino al 30 settembre 2008 per la nave C 244.

    (7)

    Con lettera del 20 gennaio 2009, protocollata il 22 gennaio 2009, l'Italia ha chiesto una terza proroga dei termini della consegna, ossia fino al 31 dicembre 2008 per la nave C 242 e fino al 28 febbraio 2009 per la nave C 243. Con lettera del 14 aprile 2009, protocollata il 15 aprile 2009, l'Italia ha chiesto un'ulteriore (quarta) proroga dei termini della consegna, ossia fino al 30 giugno 2009 per la nave C 242, fino al 30 settembre 2009 per la nave C 243 e fino al 30 novembre 2009 per la nave C 244.

    (8)

    Con lettera datata 8 maggio 2009, protocollata il medesimo giorno, la Commissione ha chiesto all'Italia informazioni aggiuntive, sollecitate con lettera datata 12 giugno 2009. L'Italia ha risposto con lettera del 23 settembre 2009 (8) limitandosi ad informare la Commissione che De Poli era stata ammessa al concordato preventivo (9).

    (9)

    Con lettera del 28 gennaio 2010, protocollata il 1o febbraio 2010, l'Italia ha formalmente ritirato le richieste di proroga presentate per le navi C 242 e C 243 (10).

    (10)

    Mediante messaggio di posta elettronica del 2 marzo 2010, la Commissione ha chiesto all'Italia di chiarire lo stato delle notifiche relative alle navi C 241 e C 244.

    (11)

    Mediante messaggio di posta elettronica del 10 giugno 2010, protocollato il 17 giugno 2010, l'Italia ha informato la Commissione che la nave C 241 era stata completata il 31 agosto 2008 e consegnata il 3 novembre 2008 e che la notifica della richiesta di proroga per la consegna di tale nave era mantenuta.

    (12)

    Con lettera del 16 giugno 2010, protocollata il 28 giugno 2010, l'Italia ha formalmente ritirato le richieste di proroga riguardante la nave C 244.

    II.   CONTESTO

    (13)

    I fatti esposti in appresso riguardano unicamente la nave C 241, dal momento che l'Italia ha ritirato le richieste di proroga per le navi C 242, C 243 e C 244.

    (14)

    De Poli è un cantiere navale italiano situato a Pellestrina (Venezia), specializzato dagli anni '90 nella costruzione di navi adibite al trasporto di prodotti chimici e navi cisterna. Nel 2007 il cantiere contava 320 addetti, compresi i subfornitori, e realizzava un fatturato annuo pari a 70 milioni di euro. L'11 febbraio 2010 il giudice italiano competente ha omologato il concordato preventivo relativo al cantiere (11).

    (15)

    Il 28 gennaio 2005, Arcotur S.r.l. ha commissionato a De Poli la costruzione della nave C 241. Conformemente al contratto, la chemichiera C 241 presenta le seguenti specifiche tecniche: lunghezza fuori tutto 125 metri; larghezza fuori ossatura 19 metri; portata lorda 7 300 tonnellate circa e velocità ad una potenza pari all'85 % della potenza massima continuativa di 15 nodi. Il contratto di vendita prevedeva la consegna della nave C 241 all'acquirente Arcotur S.r.l. entro il 31 dicembre 2007, per un prezzo totale di 30 milioni di euro.

    (16)

    Il 26 maggio 2006, il cantiere navale ha ordinato ad un fornitore (in appresso "il fornitore") il riduttore per la nave, ordine che, confermato dal fornitore, doveva essere evaso il 3 settembre 2007. Stando alle informazioni fornite da De Poli, il riduttore per la nave C 241 è un modello specifico con caratteristiche uniche, diverso sotto vari aspetti tecnici dal modello standard prodotto dallo stesso fornitore.

    (17)

    Il 6 luglio 2006, Arcoin S.p.A. (ex Arcotur S.r.l.) e De Poli hanno modificato il contratto firmato il 28 gennaio 2005, apportando alla commessa per la nave C 241 le seguenti modifiche: lunghezza fuori tutto 112 metri; larghezza fuori ossatura 16,8 metri; portata lorda 5 300 tonnellate, con una riduzione del prezzo a 23 milioni di euro.

    (18)

    Il 20 luglio 2006 Arcoin S.p.A. ha ceduto il contratto per la costruzione della nave C 241 a Elbana di Navigazione S.p.A.

    (19)

    Il 3 settembre 2007, alla scadenza convenuta, il riduttore ordinato il 26 maggio 2006 non era pronto. Con lettera del 23 ottobre 2007, il fornitore informava infatti De Poli che, a causa di una carenza di materie prime sul mercato e del conseguente ritardo nella consegna da parte di subfornitori, il riduttore non poteva essere consegnato in tempo. Il fornitore confermava il 18 gennaio 2008 che la data per la consegna del riduttore era portata a febbraio 2008, con un ritardo di circa sei mesi rispetto alla scadenza iniziale.

    (20)

    Le autorità italiane hanno quindi chiesto una proroga del termine di consegna della C 241 fino al 31 agosto 2008, ovvero una proroga di otto mesi dalla scadenza contrattuale prevista per la consegna della nave (31 dicembre 2007).

    (21)

    Stando alle informazioni ricevute, la Commissione ha infine constatato che la nave C 241 è stata consegnata il 3 novembre 2008 (12).

    III.   L’AIUTO

    (22)

    Il regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo (13) definisce misure temporanee ed eccezionali finalizzate ad assistere i cantieri navali dell'Unione operanti nei segmenti che avevano subito all'epoca un grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana (14).

    (23)

    Il regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo considera compatibile con il mercato interno la concessione di aiuti diretti, fino al 6 % del valore prima dell'aiuto (15), a sostegno di contratti per la costruzione di particolari categorie di navi commerciali (navi portacontainer, chemichiere, navi cisterna e navi per trasporto di gas naturale liquefatto (16)) alle seguenti condizioni: che un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore (17), che il contratto finale sia stato concluso prima della data di scadenza del regolamento stesso (31 marzo 2005) (18) e che la nave sia consegnata entro tre anni dalla data della firma del contratto definitivo (19).

    (24)

    L’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo dà facoltà alla Commissione di autorizzare una proroga del termine triennale ultimo di consegna "qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa".

    (25)

    A maggio 2004, la Commissione, basandosi sul regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo, ha approvato il regime italiano di aiuti ai cantieri navali (20), che prevede condizioni corrispondenti a quelle del succitato regolamento. In particolare, il regime italiano prevede la concessione di aiuti fino al 6 % del valore del contratto prima dell'aiuto a sostegno di navi consegnate entro tre anni dalla data della firma del contratto definitivo e la possibilità di proroga del termine ultimo da parte della Commissione solo "qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa" (paragrafo 29 del regime italiano).

    (26)

    Il 31 gennaio 2005, il cantiere De Poli ha presentato alle autorità italiane un'istanza per la concessione del contributo previsto dal suddetto regime relativamente alla costruzione della nave C 241, per un importo pari a 1,3 milioni di euro.

    (27)

    Il 25 gennaio 2008 De Poli ha chiesto che la data di consegna della nave C 241 fosse prorogata dal 31 dicembre 2007 al 31 agosto 2008.

    (28)

    Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto non è stato erogato e hanno fatto notare che, in forza della decisione del 21 ottobre 2008 (21), con la quale la Commissione ha ritenuto incompatibile l'ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro a copertura del regime italiano, non vi sono attualmente fondi sufficienti per erogare tale aiuto.

    IV.   DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (29)

    Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione dubita che le circostanze che, secondo le autorità italiane e De Poli, giustificherebbero la tardiva consegna della nave C 241 (così come delle navi C 242, C 243 e C 244, che non formano oggetto della presente valutazione) siano qualificabili come "ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotono sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa” ai sensi del paragrafo 29 del regime italiano.

    (30)

    Sebbene riguardino tutte e quattro le navi (C 241, C 242, C 243 e C 244), i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento permangono tuttora per la valutazione relativa alla sola nave C 241.

    (31)

    Nella decisione, la Commissione si chiede in primo luogo se i contratti conclusi con Arcoin S.p.A. siano definitivi o se non rappresentino piuttosto un modo per De Poli di assicurarsi il rispetto del termine ultimo per l'ammissibilità degli aiuti e cercare solo in un secondo momento acquirenti definitivi.

    (32)

    In secondo luogo, la Commissione si pone il dubbio se il trasferimento dei contratti di vendita tra armatori non sia esso stesso una delle cause del ritardo nella consegna.

    (33)

    In terzo luogo, la Commissione ipotizza che De Poli abbia accettato ordini al di sopra della propria effettiva capacità di produzione, dal momento che nel periodo 2005-2008 il cantiere aveva in programmazione la costruzione di 18 navi, di cui metà da realizzare nei due scali principali e l'altra metà in una struttura minore.

    (34)

    Infine, la Commissione dubita che i presunti ritardi nella fornitura di componenti essenziali fossero realmente imprevedibili, come sostenuto dalle autorità italiane, e ipotizza che si sia invece trattato di normali rischi commerciali che il programma di lavoro di un cantiere scrupoloso dovrebbe tenere presente. La Commissione ritiene, in particolare, che De Poli abbia potuto aumentare il rischio di ritardo ordinando troppo tardi alcune componenti delle navi.

    (35)

    Per quanto riguarda la nave C 241, nelle osservazioni relative alla decisione di avvio del procedimento del 16 giugno 2008, le autorità italiane sostengono che De Poli avesse potenzialmente la capacità produttiva necessaria per consegnare le navi entro 36 mesi dalla data della stipula del contratto di vendita. Il ritardo sarebbe imputabile unicamente alla ritardata consegna del riduttore da parte del fornitore, fattore che l'Italia qualifica come grave, eccezionale, imprevedibile e esterno, ai sensi del paragrafo 29 del regime italiano.

    (36)

    Nelle osservazioni inviate la stessa data, De Poli sostiene che il fatto che il cantiere e Arcoin S.p.A. facciano capo a membri della famiglia De Poli non è sufficiente a mettere in dubbio l'effettività del contratto inizialmente stipulato il 28 gennaio 2005. L'argomentazione è sostenuta dalle autorità italiane, le quali fanno notare che, al momento della stipula del contratto per la nave C 241, non sussistevano nessi societari diretti tra il cantiere e Arcoin S.p.A. (se non il fatto che Arcoin S.p.A. fosse di proprietà di membri della famiglia De Poli non completamente coincidenti con gli azionisti di De Poli).

    (37)

    A tale riguardo, De Poli sostiene che nel mondo armatoriale non è raro che si commissionino navi che poi vengono cedute sul mercato a lavori ultimati o durante la costruzione.

    (38)

    Quanto alla programmazione dei lavori per la nave C 241, De Poli fa notare che, data la complessità dei progetti di costruzione navale, tra il momento della stipula dei contratti di costruzione e l'inizio dei lavori, intercorrono solito generalmente diversi mesi. Secondo il cantiere è pratica corrente che, nel lasso di tempo che intercorre tra la firma del contratto e l'effettivo inizio dei lavori, il cantiere svolga comunque attività propedeutiche all'avvio dei lavori, tra le quali la definizione del progetto esecutivo e le trattative con i diversi fornitori.

    (39)

    Stando alla programmazione iniziale dei lavori presentata da De Poli alle autorità italiane (22), la costruzione della nave C 241 doveva essere avviata nel primo trimestre del 2006 e la consegna era prevista per il secondo semestre del 2007. Tuttavia, in base al programma di lavoro modificato, i lavori per la C 241 sarebbero dovuti iniziare il 28 settembre 2006 (allo scalo sud, uno dei due scali del cantiere).

    (40)

    La consegna del riduttore è, secondo De Poli, una tappa essenziale del processo di costruzione della nave, cui segue l'assemblaggio del riduttore con il motore, il fissaggio dell'elica e il completamento dello scafo. Diverse operazioni di assemblaggio e preparazione/costruzione sarebbero realizzabili solo dopo l'installazione del riduttore. De Poli sostiene che componenti quali il riduttore non vengono di norma ordinati in anticipo per non incorrere in costi di magazzinaggio e pagamenti anticipati, e sottolinea infine che il fornitore cui si è rivolta è un'azienda leader nel settore, di comprovata esperienza, e che non vi fosse pertanto motivo di credere che il riduttore non sarebbe stato consegnato in tempo.

    (41)

    De Poli sostiene di aver sempre avuto la capacità di consegnare in tempo le 18 navi commissionate durante il periodo 2005-2008 dal momento che, mentre la portata lorda delle stesse ammontava a 10 000 tonnellate l'anno, il cantiere vantava storicamente una capacità superiore a 12 000 tonnellate l'anno. Il cantiere sostiene inoltre che nove delle 18 navi commissionate nel periodo in questione erano di piccole dimensioni (20 metri di lunghezza totale e 25 tonnellate di portata lorda), mentre soltanto le rimanenti nove erano dello stesso ordine di grandezza della C 241. Ciò dimostrerebbe, secondo De Poli, che la capacità del cantiere era tale da onorare tutte le commesse stipulate entro i termini definiti e che non erano stati assunti impegni superiori alla capacità produttiva di De Poli.

    (42)

    De Poli ricorda infine che in passato la Commissione ha autorizzato in diverse occasioni (anche nel caso della stessa De Poli) richieste di proroga del termine di consegna giustificate da consegne tardive di componenti essenziali.

    VI.   VALUTAZIONE

    (43)

    In via preliminare, alla luce del ritiro formale da parte italiana delle notifiche di richieste di proroga del termine di consegna delle navi C 242, C 243 e C 244, e in assenza di erogazione di fondi, il procedimento di indagine formale relativo alle richieste formulate dall'Italia in merito alle tre navi summenzionate è ormai privo di oggetto e verrà chiuso senza procedere ad ulteriori valutazioni.

    (44)

    La presente valutazione riguarda pertanto unicamente la nave C 241 e farà riferimento alle navi C 242, C 243 e C 244 soltanto per quanto rilevante ai fini della valutazione stessa.

    (45)

    In forza dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE detta pertanto le condizioni cumulative perché una misura nazionale si qualifichi come aiuto di Stato: la misura conferisce un vantaggio selettivo, impiega risorse statali, genera effetti di distorsione della concorrenza e incide negativamente sugli scambi tra gli Stati membri.

    (46)

    La misura cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di De Poli a sostegno della costruzione della nave C 241, consistente nel contributo finanziario fino al 6 % (1,3 milioni di euro circa) del valore del contratto prima dell'aiuto, è indiscutibilmente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La misura è finanziata dallo Stato italiano. I fondi, destinati a coprire costi sostenuti di regola dal cantiere durante la costruzione della nave, conferiscono un vantaggio a De Poli. La misura è selettiva perché è intesa ad esclusivo beneficio di De Poli e, poiché ne favorisce la posizione rispetto ai concorrenti europei, è tale da falsare la concorrenza sul mercato europeo della costruzione navale e incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

    (47)

    Il caso in esame presenta due aspetti che hanno spinto la Commissione a dubitare che l'aiuto a De Poli sia compatibile con il mercato interno. Da un lato, il regime italiano prevede, al paragrafo 29, che gli aiuti possano essere concessi a beneficio di navi consegnate entro tre anni dalla data della firma del contratto finale e, dall'altro, al paragrafo 33, che i contratti finali debbano essere stipulati prima della data di scadenza del regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo, ovvero il 31 marzo 2005.

    (48)

    Per quanto riguarda questo ultimo punto, le autorità italiane hanno spiegato che la cessione di contratti tra armatori successiva alla scadenza del regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo non può essere interpretata quale indice del fatto che il contratto originario della nave C 241, firmato il 28 gennaio 2005, non fosse il "contratto finale" ai sensi del paragrafo 29 del regime italiano.

    (49)

    La Commissione riconosce che la cessione di un contratto a terzi risulta a quanto pare una pratica comune nell'industria cantieristica. In una precedente decisione (23) riguardante anch'essa la proroga del termine triennale per la consegna di due navi, la Commissione ha ad esempio concluso che, seppur in presenza di cessione di contratti, il primo contratto poteva essere considerato quello finale dal momento che il tipo di prodotto rimaneva identico e il nuovo proprietario subentrava a quello precedente rilevandone diritti e obblighi. Nel caso citato la Commissione ha pertanto concluso che il trasferimento di proprietà di per sé lasciava invariata la natura dei contratti e con essa le condizioni di ammissibilità degli aiuti.

    (50)

    Anche nel caso in esame la cessione del contratto tra armatori non ha implicato modifiche al tipo di prodotto o alla natura del contratto e il nuovo proprietario è essenzialmente subentrato alla parte contraente originaria rilevandone diritti e obblighi. In tal senso, la Commissione ritiene che il contratto originale sia quello finale e considera pertanto ammissibili gli aiuti a titolo del regime italiano.

    (51)

    Quanto ai dubbi espressi circa le condizioni per la proroga del termine triennale di consegna, il regime italiano prevede che la Commissione ha facoltà di concedere una tale proroga ove ciò sia giustificato dalla "complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all'impresa".

    (52)

    La Commissione è pertanto chiamata a valutare se le autorità italiane abbiano sufficientemente dimostrato che i ritardi verificatisi nella consegna della nave C 241 soddisfano le condizioni per la proroga del termine previste dal regime italiano.

    (53)

    Prima di procedere alla valutazione degli elementi forniti da parte italiana, la Commissione constata, in via preliminare, che nella sentenza Astilleros Zamacona del 16 marzo 2000 (24), il Tribunale dell'Unione europea ha stabilito che "tale disposizione [relativa alle circostanze eccezionali], che prevede un sistema derogatorio rispetto ai principi di cui al primo comma della stessa disposizione [il termine triennale], dovrebbe essere interpretata restrittivamente". Nel parere del Tribunale, la formulazione "circostanze eccezionali" presente nel dispositivo sta ad indicare l'intenzione del legislatore comunitario di riservarne l'applicazione a situazioni molto specifiche. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che spettasse allo Stato membro interessato dimostrare che le supposte circostanze eccezionali avevano comportato una perturbazione tale da incidere sul programma di lavoro del cantiere e ritardare la consegna della nave, stabilendo un nesso causale tra questi due eventi.

    (54)

    Le autorità italiane sostengono che il ritardo nella consegna della nave C 241 è dovuto alla ritardata consegna del riduttore (6 mesi) e al conseguente slittamento di un mese delle operazioni di assemblaggio. La Commissione constata che questo è l'unico motivo addotto dall'Italia in merito al ritardo; in particolare, la richiesta di proroga non menziona come motivo le nuove specifiche derivanti dalla cessione del contratto.

    (55)

    Secondo la prassi della Commissione (25), la condizione secondo cui le circostanze devono essere "eccezionali" esclude eventi comuni o quanto meno normali di cui il programma di lavoro del cantiere dovrebbe tener ragionevolmente conto. Possono considerarsi eccezionali grandi ritardi nella consegna di componenti essenziali, ma ritardi minori non sono ritenuti necessariamente eccezionali, per quanto lunghi e complessi possano essere i progetti di costruzione navale. Inoltre, alla luce dell'interpretazione restrittiva che va data a tale eccezione, la Commissione valuta attentamente la presenza di eventuali elementi che indichino che il cantiere avrebbe potuto anticipare, evitare o quanto meno ridurre i ritardi, in riferimento ad esempio alla tempistica degli ordini rispetto al programma di lavoro interessato. La condizione di imprevedibilità dell'evento esclude infatti qualsiasi fattore che possa essere ragionevolmente previsto dalle parti.

    (56)

    La Commissione riconosce che è possibile che esista un nesso causale tra la ritardata consegna di componenti essenziali alla produzione della nave e la richiesta di prorogare il termine di consegna della stessa (26). Tuttavia, nella situazione specifica del caso in esame, la Commissione mette principalmente in discussione l'esistenza delle supposte circostanze eccezionali e imprevedibili: nella fattispecie non sembrano sussistere gli elementi necessari per concludere che il ritardo addotto risponda alle condizioni di cui al paragrafo 29 del regime italiano.

    (57)

    Come già detto, in passato la Commissione ha riconosciuto che possono considerarsi eccezionali grandi ritardi nella consegna di componenti essenziali. Una richiesta di proroga deve essere tuttavia sempre valutata alla luce delle circostanze specifiche di ciascun caso. Nella misura in cui De Poli è incorsa nello stesso genere di perturbazioni in diverse occasioni (non solo perché De Poli è già stata in passato promotrice di simili richieste di proroga (27), ma anche perché gli altri tre contratti conclusi lo stesso giorno di quello per la costruzione della nave C 241 sono stati oggetto di ripetute richieste di proroga, si vedano i punti 1, 6 e 7), la Commissione conclude che i suddetti ritardi non possano più ritenersi genuinamente eccezionali. Le perturbazioni che ne risultano, verificatesi in maniera ricorrente, non possono essere ritenute pienamente imprevedibili.

    (58)

    È proprio alla luce di queste ultime perturbazioni che De Poli non sembra aver agito in modo scrupoloso nel programmare la produzione.

    (59)

    Il programma di lavoro iniziale prevedeva che la nave C 241 entrasse in produzione nel primo trimestre del 2006 e fosse consegnata nel secondo semestre del 2007, ovvero in un arco di tempo per la produzione compreso tra 15 a 24 mesi.

    (60)

    Nel programma di lavoro modificato, invece, la produzione iniziava solo il 28 settembre 2006 e la consegna della nave era prevista per il 30 dicembre 2007, ovvero solo un mese prima del termine ultimo di consegna del 28 gennaio 2008. Così modificato, il programma di lavoro contemplava un arco temporale totale di soli 15 mesi per la produzione della nave secondo i termini del contratto. Stando alle informazioni fornite dalle autorità italiane, per la produzione di navi dello stesso tipo o di dimensioni addirittura minori nello stesso Scalo Sud (C 229 e C 240) erano stati previsti rispettivamente 22 e 20 mesi dall'avvio della produzione alla consegna.

    (61)

    Inoltre, il fatto che la produzione iniziasse solo il 28 settembre 2006 e la consegna della nave fosse prevista per il 30 dicembre 2007, ovvero solo un mese prima del termine ultimo di consegna del 28 gennaio 2008, non lasciava alcun margine per eventuali ritardi del processo produttivo, laddove il cantiere era già incorso in passato in ritardi dovuti tanto alla fornitura di componenti quanto allo stesso processo di produzione, come si evince dalle altre proroghe dei termini di consegna richieste da De Poli.

    (62)

    Peraltro, il periodo di elevata domanda (le autorità italiane hanno fornito prove che tra il 2003 e il 2005 gli ordini dei motori diesel sono aumentati di circa il 60 %) porta a ritenere che gli ordinativi di componenti essenziali quali il riduttore e le relative date di consegna convenute avrebbero dovuto essere ragionevolmente stabiliti con un certo anticipo. L'affermazione di De Poli che non si tratti di una pratica ricorrente non è sufficiente a concludere che il cantiere abbia assunto un comportamento difendibile adottando iniziative ragionevoli per evitare o ridurre i ritardi, soprattutto considerata l'elevata domanda e i ritardi già verificatisi in passato.

    (63)

    La Commissione constata invece che il riduttore è stato ordinato il 26 maggio 2006 con consegna a settembre 2007, lasciando un margine stretto, se non inesistente, per eventuali ritardi, visto che il termine per la consegna della nave C 241 scadeva il 31 dicembre 2007. De Poli stessa fa notare che il carico di lavoro necessario dopo la consegna del riduttore è notevole (si veda il punto 39), circostanza che sembra confermare che la programmazione del cantiere avrebbe dovuto prevedere un certo margine di ritardo nella consegna di componenti essenziali delle navi.

    (64)

    Quanto ai dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento circa il fatto che la cessione del contratto ad un nuovo proprietario potesse essere di per sé una causa di ritardo, la Commissione constata in particolare che la cessione del contratto da Arcoin S.p.A. a Elbana Navigazione S.p.A. è avvenuta solo il 20 luglio 2006, ovvero diversi mesi dopo la data prevista in origine per l'avvio dei lavori (primo trimestre del 2006). Non è pertanto possibile escludere, nel caso in esame, che la cessione dei contratti tra armatori non sia stata di per sé una causa del ritardo nell'avvio della produzione e della successiva consegna ritardata della nave, soprattutto se si considera che la cessione del contratto ad un altro armatore ha implicato alcune modifiche nelle caratteristiche specifiche della nave.

    (65)

    In conclusione, alla luce dell'interpretazione restrittiva che va data alle richieste di proroga eccezionali, le autorità italiane non sono state in grado di giustificare in modo coerente perché le circostanze addotte non potevano essere evitate o perché gli effetti negativi di queste circostanze non potevano essere notevolmente ridotti grazie ad una pianificazione e una gestione degli ordini scrupolose da parte di De Poli. Partendo da queste considerazioni, la Commissione conclude che le circostanze addotte a sostegno della richiesta di proroga non possono ritenersi eccezionali e imprevedibili nel senso che il ritardo nella consegna della nave C 241 non era inatteso o difendibile ai sensi del paragrafo 29 del regime italiano.

    (66)

    Le autorità italiane hanno infine notificato una richiesta di prorogare di 8 mesi la data di consegna della nave C 241, dal 31 dicembre 2007 al 31 agosto 2008, fornendo tuttavia qualche giustificazione solo per 7 degli 8 mesi in questione.

    (67)

    A differenza delle precedenti richieste di proroga riguardanti le navi che De Poli doveva costruire (28), nel caso in esame la durata della proroga richiesta dalle autorità italiane è maggiore del ritardo che le autorità stesse hanno addotto quale unico motivo (la ritardata consegna del riduttore); non è possibile pertanto sostenere che sia stato stabilito un nesso causale tra il ritardo all'origine della richiesta di proroga e la ritardata consegna di componenti essenziali.

    (68)

    La consegna della nave da parte di De Poli è avvenuta infatti solo il 3 novembre 2008. In altre parole il ritardo è stato non solo superiore a quello imputabile ai fattori addotti quale motivo, ma si è protratto addirittura oltre il termine della proroga richiesta. L'Italia non ha fornito alcuna spiegazione per l'ulteriore ritardo di oltre 2 mesi nella consegna della nave e la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di proroga per questi 2 mesi.

    (69)

    Ne consegue che, quand'anche il ritardo iniziale fosse stato giustificato e la Commissione avesse concesso la proroga richiesta, la costruzione della nave C 241 non sarebbe stata comunque ammissibile agli aiuti a titolo del regime italiano, perché non sarebbe stato rispettato neanche il termine ultimo prorogato.

    VII.   CONCLUSIONE

    (70)

    Per quanto riguarda le navi C 242, C 243 e C 244, alla luce del ritiro formale da parte italiana delle notifiche delle richieste di proroga dei termini di consegna e in assenza di erogazione di fondi, il procedimento di indagine formale, ormai privo di oggetto, è chiuso in quanto tale.

    (71)

    Per quanto riguarda la nave C 241, alla luce della presente valutazione, non risultano dimostrate le condizioni richieste per la concessione di una proroga del termine triennale per la consegna e, in ogni caso, la consegna effettiva della nave è avvenuta oltre il termine che sarebbe stato stabilito se la proroga richiesta fosse stata accordata. La costruzione della nave C 241 non risulta pertanto ammissibile agli aiuti a titolo del regime italiano N 59/04, basato sul regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo.

    (72)

    Avendo le autorità italiane confermato che l'aiuto non è stato erogato a De Poli, il recupero dell'aiuto non risulta necessario.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato a cui l'Italia intende dare esecuzione a favore di De Poli, ossia la proroga del termine triennale per la consegna della nave C 241, ai sensi del regime italiano di aiuti N 59/04, basato sul regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo, è incompatibile con il mercato interno.

    A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

    Articolo 2

    Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 3

    Per quanto riguarda le navi C 242, C 243 e C 244, alla luce del ritiro formale da parte italiana delle notifiche delle richieste di proroga dei termini di consegna, il procedimento di indagine formale, privo di oggetto, è chiuso in quanto tale.

    Articolo 4

    La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2010

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU C 208 del 15.8.2008, pag. 14.

    (2)  Le notifiche sono state protocollate con i riferimenti N 319/07 per la nave C 243 (lettera del 6 giugno 2007), N 318/07 per la nave C 244 (lettera del 6 giugno 2007), N 544/07 per la nave C 242 (lettera del 24 settembre 2007) e N 70/08 per la nave C 241 (lettera del 6 febbraio 2008).

    (3)  GU C 100 del 26.4.2005, pag. 27.

    (4)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

    (6)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

    (7)  Cfr. nota 1.

    (8)  La lettera è stata ricevuta e protocollata dalla Commissione solo il 19 febbraio 2010.

    (9)  Nel diritto italiano, il concordato preventivo è una procedura concorsuale, regolata dalla legge fallimentare, attraverso la quale il debitore cerca un accordo con i creditori presentando loro una proposta di ristrutturazione del debito. La proposta viene successivamente esaminata dal giudice presso la sede legale dell'impresa. Il giudice può omologare con decreto la proposta di concordato o rigettarla dichiarando formalmente il fallimento del debitore. In caso di omologazione del concordato preventivo, il debitore mantiene il controllo dei beni e delle attività dell'impresa, con la supervisione di un commissario giudiziale.

    (10)  Il ritiro è stato riconfermato con lettera del 13 maggio 2010, protocollata il 15 maggio 2010.

    (11)  L'impresa aveva chiesto di essere ammessa al concordato preventivo sin dall'inizio del 2009 (per una breve definizione di concordato preventivo si veda la nota 9).

    (12)  La data per il completamento della nave C 241, indicata dalle autorità italiane al 30 agosto 2008, risulta irrilevante dal momento che il regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo, e con esso il regime italiano, fanno unicamente riferimento alla data di consegna.

    (13)  Cfr. note 4 e 5.

    (14)  Considerando 3 del regolamento.

    (15)  Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.

    (16)  Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento.

    (17)  Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento.

    (18)  Articoli 4 e 5 del regolamento, modificati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio – cfr. note 4 e 5.

    (19)  Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.

    (20)  Cfr. nota 3.

    (21)  Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, GU L 17 del 22.1.2010, pag. 50, attualmente oggetto di ricorso (causa T-584/08 e T-3/09).

    (22)  Le autorità italiane ne hanno fornito copia, unitamente al programma di lavoro modificato, il 25 febbraio 2008, relativamente alla notifica N 70/08 per la nave C 241.

    (23)  Cfr. il caso C 33/2004 in cui, malgrado vi fosse stata cessione di contratti, la Commissione ha ritenuto che il primo contratto fosse il contratto finale.

    (24)  Cfr. causa T-72/98 Astilleros Zamacona SA contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 2000, pag. II-1683. La sentenza fa riferimento ad un dispositivo identico contemplato nel precedente regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio relativo agli aiuti alla costruzione navale e ripreso nel regolamento sul meccanismo difensivo temporaneo.

    (25)  Cfr ad es. Giacalone, caso N 69/08, punto 21.

    (26)  Cfr. ad es. i casi N 586/03, N 587/03 e N 589/03, e i casi N 68/08 e N 69/08.

    (27)  Cfr. i casi N 586/03, N 587/2003 e N 589/03.

    (28)  Cfr. casi N 586/03, N 587/03 e N 589/03.


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