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Document 32013D0175
2013/175/EU: Commission Implementing Decision of 8 April 2013 on a Union financial contribution pursuant to Council Regulation (EC) No 247/2006 to a programme for the control of organisms harmful to plants and plant products in the French overseas departments for 2013 (notified under document C(2013) 1934)
2013/175/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell’ 8 aprile 2013 , relativa al contributo finanziario dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2013 [notificata con il numero C(2013) 1934]
2013/175/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, dell’ 8 aprile 2013 , relativa al contributo finanziario dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2013 [notificata con il numero C(2013) 1934]
GU L 101 del 10.4.2013, p. 48–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 aprile 2013
relativa al contributo finanziario dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2013
[notificata con il numero C(2013) 1934]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2013/175/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, prima frase del primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 novembre 2012 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma per il 2013 che prevede misure fitosanitarie per i dipartimenti francesi d’oltremare. Tale programma specifica gli obiettivi perseguiti, i risultati concreti previsti, le misure da realizzare, la loro durata e il loro costo al fine di un eventuale contributo finanziario dell’Unione. |
(2) |
Le misure previste in detto programma soddisfano le prescrizioni della decisione 2007/609/CE della Commissione, del 10 settembre 2007, sulla definizione delle misure che possono beneficiare del finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare, nelle Azzorre e a Madera (2). |
(3) |
Le misure previste nel programma sono state valutate dalla Commissione e discusse nell’ambito del comitato fitosanitario permanente il 22-23 novembre 2012. Una tabella finanziaria riveduta è stata presentata il 15 febbraio 2013. La Commissione ritiene di conseguenza che il programma e i suoi obiettivi siano conformi alle prescrizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 247/2006. |
(4) |
In conformità all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 247/2006, è necessario fissare un limite massimo adeguato al contributo finanziario dell’Unione ed effettuare il pagamento in base alla documentazione presentata dalla Francia. |
(5) |
In conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia i contributi finanziari dell’Unione ad azioni fitosanitarie. Ai fini del controllo finanziario di tali azioni si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di detto regolamento. |
(6) |
In conformità all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e all’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), l’impegno della spesa a carico del bilancio dell’Unione è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate, che determina gli elementi essenziali di un’azione comportante una spesa. |
(7) |
Il programma presentato dalle autorità francesi il 12 novembre 2012 e le azioni stabilite riguardano l’anno civile 2013. L’articolo 112 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che la sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della concessione della sovvenzione. La Francia ha provato la necessità di avviare questo programma dall’inizio del 2013 consentendo l’adeguato finanziamento e l’avvio dell’azione prima della concessione del contributo finanziario dell’Unione stabilito dalla decisione in vigore. |
(8) |
La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 per gli importi massimi autorizzati di spesa previsti nella domanda di cofinanziamento, come indicato nel programma presentato dalla Francia. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla Francia è concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2013, come precisato nella parte A dell’allegato.
Il contributo finanziario è limitato a un massimo del 60 % delle spese totali ammissibili, come specificato nella parte B dell’allegato, con un massimale di 219 000 EUR (IVA esclusa).
Articolo 2
1. Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento presentata dalla Francia.
2. Il saldo del contributo finanziario dell’Unione è versato a condizione che venga presentata alla Commissione entro il 15 marzo 2014 una relazione finale sull’esecuzione del programma in forma elettronica e dopo che tale relazione sarà stata approvata dalla Commissione.
La relazione contiene almeno i seguenti elementi:
a) |
una breve valutazione tecnica dell’intero programma, compreso il grado di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi. La valutazione confronta gli obiettivi previsti nel programma iniziale presentato dalla Francia con i risultati raggiunti, espressi in termini di risultati previsti e fasi di completamento dei lavori. Essa spiega i progressi compiuti e valuta l’impatto fitosanitario ed economico immediato delle azioni realizzate; nonché |
b) |
una scheda finanziaria dei costi che indichi le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ripartite per sottoprogrammi e misure. La scheda è accompagnata da documenti attestanti il pagamento delle spese, come fatture o ricevute. |
3. Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse misure dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo finanziario dell’Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo totale delle spese ammissibili previste nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma.
La Francia informa la Commissione in merito ad eventuali adeguamenti apportati.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 242 del 15.9.2007, pag. 20.
(3) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(4) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
ALLEGATO
PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INDICATIVA DEL BILANCIO PER IL 2013
PARTE A
Programma
Il programma consiste in due sottoprogrammi:
1) |
sottoprogramma interdipartimentale:
|
2) |
sottoprogramma per il dipartimento della Martinica: misura: realizzazione, gestione e sorveglianza fitosanitaria di una rete di aziende agroecologiche. |
PARTE B
Ripartizione indicativa del bilancio (in EUR) con indicazione dei risultati concreti previsti
Sottoprogrammi |
Risultati concreti (S: prestazione di servizi, R: lavori di ricerca o di studio) |
Spese ammissibili |
Contributo finanziario nazionale (40 %) |
Massimo contributo finanziario dell’Unione (60 %) |
Sottoprogramma interdipartimentale |
|
|||
Misura 1 |
Strumento per definire la priorità degli organismi nocivi e delle malattie soggetti a quarantena per i dipartimenti francesi d’oltremare (S) |
62 000 |
24 800 |
37 200 |
Misura 2 |
Metodi innovativi di individuazione degli organismi nocivi (R) |
120 000 |
48 000 |
72 000 |
Misura 3 |
Metodi di individuazione degli organismi nocivi agli agrumi (R) |
97 000 |
38 800 |
58 200 |
Totale parziale |
|
279 000 |
111 600 |
167 400 |
Martinica |
|
|||
Misura |
Rete di aziende agroecologiche (S) |
86 000 |
34 400 |
51 600 |
Totale parziale |
|
86 000 |
34 400 |
51 600 |
Totale |
|
365 000 |
146 000 |
219 000 |