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Document 32013D0119(01)
Commission Decision of 17 January 2013 on setting up the Commission Expert Group on a European Insurance Contract Law
Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2013 , che istituisce il gruppo di esperti della Commissione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione
Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2013 , che istituisce il gruppo di esperti della Commissione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione
GU C 16 del 19.1.2013, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2015
19.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 16/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2013
che istituisce il gruppo di esperti della Commissione su un diritto europeo dei contratti di assicurazione
2013/C 16/03
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 2010 la Commissione ha avviato una consultazione sul «Libro verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese» (1). Vari portatori d’interessi del settore assicurativo, in particolare rappresentanti di imprese assicuratrici e intermediari, hanno affermato che le divergenze in materia di diritto dei contratti creano ostacoli al commercio transfrontaliero dei prodotti assicurativi. |
(2) |
Il Parlamento europeo, nella risoluzione dell’8 giugno 2011, ha reiterato la sua precedente richiesta di includere i contratti di assicurazione nel campo d’applicazione dello strumento facoltativo e ha espresso la convinzione che detto strumento potrebbe essere particolarmente utile per i contratti assicurativi di piccole dimensioni, esortando al contempo la Commissione ad istituire un apposito gruppo di esperti per ogni lavoro preparatorio da svolgere in materia di servizi finanziari, al fine di garantire che qualunque futuro strumento tenga conto delle eventuali caratteristiche specifiche del settore dei servizi finanziari. |
(3) |
A seguito del Libro verde, l’11 ottobre 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto comune europeo della vendita. Il campo d’applicazione del regolamento proposto è stato circoscritto ai contratti per la vendita di beni, ai contratti per la fornitura di contenuto digitale e ai contratti di servizi connessi, dato che i beni rappresentano la quota maggiore del commercio all’interno dell’Unione e che l’importanza economica degli scambi di prodotti digitali è in crescita. |
(4) |
Il 16 febbraio 2012 la Commissione ha adottato il Libro bianco «Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili», in cui ha presentato un pacchetto di iniziative tese a facilitare lo sviluppo del risparmio destinato alle pensioni complementari. La misura n. 19 del pacchetto prevede che, al fine di agevolare la vendita transfrontaliera di alcuni prodotti pensionistici privati, la Commissione esamini la necessità di eliminare taluni ostacoli posti dal diritto contrattuale alla concezione e alla vendita di prodotti di assicurazione sulla vita aventi funzione di risparmio/investimento. |
(5) |
Tenuto conto dei contributi dei portatori d’interessi alla consultazione sul Libro verde, e considerata la risoluzione del Parlamento europeo dell’8 giugno 2011, la Commissione ritiene che la situazione del settore delle assicurazioni meriti un’approfondita e specifica analisi, ed è pertanto intenzionata a verificare se le differenze nel diritto dei contratti di assicurazione creino ostacoli al commercio transfrontaliero dei prodotti assicurativi. |
(6) |
Preso atto della necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche del settore dei servizi finanziari, la Commissione ritiene necessario istituire un gruppo di esperti che l’assista e metta a sua disposizione una vasta gamma di conoscenze ed esperienze ai fini della sua analisi. |
(7) |
È opportuno che il gruppo di esperti esamini se le divergenze tra i diritti dei contratti di assicurazione degli Stati membri creano barriere al commercio transfrontaliero e, in caso positivo, in quale specifico settore assicurativo, compresi i prodotti di assicurazione sulla vita aventi funzione di pensioni private, ciò si verifica. Il gruppo di esperti deve presentare una relazione basata sui risultati delle sue analisi. |
(8) |
È opportuno che il gruppo di esperti sia composto di rappresentanti dei portatori d’interessi, compresi l’industria delle assicurazioni, i principali utenti dei prodotti assicurativi e i professionisti con esperienza nella redazione di contratti di assicurazione. Al gruppo potranno prendere parte anche esperti a titolo personale, come accademici che vantino una specifica esperienza nel settore del diritto dei contratti ed in particolare del diritto dei contratti di assicurazione. La composizione del gruppo potrà variare a seconda dei suoi compiti specifici. |
(9) |
Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo di esperti. |
(10) |
I dati personali devono essere trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, |
DECIDE:
Articolo 1
Gruppo di esperti della Commissione sul diritto europeo dei contratti di assicurazione
È istituito il gruppo di esperti denominato «gruppo di esperti sul diritto europeo dei contratti di assicurazione», di seguito «il gruppo di esperti».
Articolo 2
Missione
1. La missione del gruppo di esperti è di condurre un’analisi che assista la Commissione nell’esaminare se le divergenze nei diritti dei contratti creino ostacoli al commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi.
2. Qualora riscontri che tali divergenze possono creare ostacoli al commercio transfrontaliero di prodotti assicurativi, il gruppo di esperti identifica i settori assicurativi che maggiormente rischiano di risentire di tali ostacoli.
3. Il gruppo di esperti presenta alla Commissione una relazione sui risultati della sua analisi entro la fine del 2013.
Articolo 3
Consultazione
La Commissione ha facoltà di consultare il gruppo di esperti in merito a qualunque questione legata al diritto dei contratti di assicurazione e a temi pertinenti di diritto dei contratti.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo di esperti è composto da un massimo di 20 membri.
2. I membri possono essere persone fisiche nominate a titolo personale, persone fisiche che rappresentano un interesse comune (come l’interesse delle imprese assicuratrici, degli utenti di assicurazioni o di professionisti del diritto), così come organizzazioni rappresentative del settore assicurativo, associazioni di utenti e organizzazioni forensi.
3. I membri nominati a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Essi sono nominati dal direttore generale della DG Giustizia tra specialisti che vantano una conoscenza specifica dei settori di cui agli articoli 2 e 3 e che hanno risposto all’invito a presentare candidature. Le persone fisiche nominate in rappresentanza di un interesse comune non rappresentano un singolo portatore d’interessi. Esse sono nominate dal direttore generale della DG Giustizia tra i portatori di interessi che vantano una competenza ed un marcato interesse nei settori di cui all’articolo 2, sono desiderose di contribuire al lavoro del gruppo di esperti e hanno risposto all’invito a presentare candidature. Le organizzazioni nominano i propri rappresentanti. I membri sono nominati in base alla loro intenzione di dedicare il tempo necessario all’efficace contributo ai lavori del gruppo.
4. I membri del gruppo di esperti sono nominati per un periodo determinato di due anni, a partire dalla data di adozione della presente decisione.
5. I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettono o non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo o di cui all’articolo 339 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere sostituiti per il resto del mandato.
6. I membri nominati a titolo personale dichiarano per iscritto di impegnarsi ad agire nel pubblico interesse e attestano l’assenza o l’esistenza di qualsiasi conflitto d’interessi.
7. I nominativi dei membri sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altre entità analoghe della Commissione (di seguito, «il registro») e sul sito Internet della DG Giustizia.
8. I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 (2).
Articolo 5
Operazione
1. Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo di esperti può istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche. Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti non membri del gruppo che possiedono competenze specifiche in una materia oggetto di discussione, di partecipare in modo puntuale ai lavori del gruppo di esperti o di un sottogruppo. Il rappresentante della Commissione può inoltre conferire lo status di osservatore a persone fisiche, a organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), nonché a paesi candidati all’adesione (3).
4. I membri del gruppo, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può prendere gli opportuni provvedimenti.
5. Il gruppo di esperti e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma presso la sede della Commissione. Quest’ultima assicura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.
6. La Commissione pubblica i documenti relativi alle attività del gruppo come gli ordini del giorno e i verbali, inserendoli nel registro o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è opportuno prevedere deroghe alla pubblicazione. Tutti i risultati o i relativi diritti, compresi i diritti d’autore e altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, ottenuti nello svolgimento delle attività del gruppo di esperti, sono di proprietà esclusiva dell’Unione, che può utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a sua discrezione, senza limitazioni geografiche o di altra natura, salvo qualora esistano diritti di proprietà intellettuale o industriale anteriori all’avvio dei lavori del gruppo di esperti.
Articolo 6
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.
3. Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Articolo 7
Applicabilità
La decisione si applica per un periodo di 24 mesi a seguito della sua adozione. Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013
Per la Commissione
Viviane REDING
Vicepresidente
(1) COM(2010) 348 def. dell’1.7.2010.
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/co0016_en.htm
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(3) Cfr. http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/SEC_2010_EN.pdf