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Document 32013D0089

Decisione 2013/89/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2013 , che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

GU L 46 del 19.2.2013, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/89(1)/oj

19.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/37


DECISIONE 2013/89/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2013

che modifica la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1).

(2)

Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2014.

(3)

Tuttavia, non vi è più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/101/PESC.

(4)

Al fine di facilitare il dialogo tra l'Unione e il governo dello Zimbabwe, è opportuno mantenere la sospensione del divieto di viaggio imposto ai due membri del governo dello Zimbabwe appartenenti alla squadra incaricata della ripresa del dialogo inseriti nell'elenco della decisione 2011/101/PESC. Inoltre, è opportuno estendere la sospensione del divieto di viaggio ad altri sei membri del governo dello Zimbabwe.

(5)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/101/PESC del Consiglio è così modificata:

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2014.

3.   Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2014.

4.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono modificati come riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC sono così modificati:

1)

Le voci relative alle seguenti persone ed entità sono soppresse dall'allegato I

a)

Persone

 

Chapfika, David

 

Chigudu, Tinaye Elisha Nzirasha

 

Chipanga, Tongesai Shadreck

 

Kwenda, R.

 

Mahofa, Shuvai Ben

 

Mashava, G.

 

Moyo, Gilbert

 

Mpabanga, S.

 

Msipa, Cephas George

 

Muchono, C.

 

Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo

 

Mudonhi, Columbus

 

Mugariri, Bothwell

 

Mumba, Isaac

 

Mutsvunguma, S.

 

Nkomo, John Landa

 

Nyambuya, Michael Reuben

 

Parirenyatwa, David Pagwese

 

Rangwani, Dani

 

Ruwodo, Richard

 

Zhuwao, Patrick

b)

Entità

Divine Homes (PVT) Ltd

2)

Le voci relative alle seguenti persone elencate nell'ALLEGATO I della decisione 2011/101/PESC sono aggiunte all'ALLEGATO II:

 

Murerwa, Herbet Muchemwa

 

Mzembi, Walter

 

Nguni, Sylvester Robert

 

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

 

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

 

Shamu, Webster Kotiwani


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