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Document 32013D0076

2013/76/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 febbraio 2013 , recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE [notificata con il numero C(2013) 435] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 35 del 6.2.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/76/oj

6.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/6


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE

[notificata con il numero C(2013) 435]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/76/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1 ter, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 i programmi annuali per la sorveglianza relativi agli Stati membri che abbiano dimostrato un miglioramento della situazione epidemiologica nel proprio territorio possono essere rivisti.

(2)

L’allegato della decisione 2009/719/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE (2), quale modificata dalla decisione di esecuzione 2011/358/UE (3), elenca 25 Stati membri autorizzati a rivedere il proprio programma annuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 999/2001 (di seguito «i paesi UE-25»).

(3)

Per quanto riguarda il controllo dei bovini soggetti alla normale macellazione per il consumo umano, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2009/719/CE dispone che i paesi UE-25 sottopongono al test di controllo della BSE tutti i bovini di età superiore a 72 mesi, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che dal 1o gennaio 2013 i paesi UE-25 possono decidere di sottoporre al test soltanto un campione annuale minimo degli animali macellati sani di età superiore a 72 mesi.

(4)

In data 8 ottobre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha approvato una relazione di assistenza tecnica e scientifica sulle dimensioni minime dei campioni da sottoporre al test qualora sia autorizzato un regime annuale di test della BSE su base statistica per i bovini macellati sani (4).

(5)

Nella sua relazione l’EFSA ha concluso che, secondo le stime basate su un modello elaborato in risposta al mandato conferito dalla Commissione (modello C-TSEMM), non è necessario sottoporre al test alcun animale macellato sano affinché l’attuale sistema di sorveglianza delle subpopolazioni a rischio (capi morti, macellazione d’urgenza e casi clinici sospetti) permetta di ottenere, nei paesi UE-25 considerati complessivamente, una prevalenza prevista di un caso rilevabile su 100 000 bovini adulti con un livello di attendibilità del 95 %, che rappresenta la norma internazionale stabilita dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in merito alle prestazioni dei sistemi di sorveglianza della BSE. Anche qualora nel 2011 non fosse stato esaminato alcun animale macellato sano, il sistema di sorveglianza avrebbe comunque garantito una prevalenza prevista di un caso su 5 355 627 nella popolazione adulta dei paesi UE-25 con un livello di attendibilità del 95 %.

(6)

Considerando la tendenza alla diminuzione della BSE nell’Unione europea, la conclusione dell’EFSA secondo cui nei paesi UE-25 il sistema di sorveglianza basato sull’esecuzione del test solo nelle subpopolazioni a rischio permetterebbe di soddisfare facilmente la norma internazionale sulle prestazioni dei sistemi di sorveglianza della BSE nonché il fatto che, per rispettare la norma internazionale dell’OIE in materia di controllo della BSE, non sono necessarie prove sugli animali macellati sani purché le tre subpopolazioni a rischio siano sottoposte al test, è possibile porre termine, nei paesi UE-25, all’esecuzione del test sui bovini macellati sani. Occorre pertanto modificare di conseguenza le disposizioni relative al sistema di sorveglianza dei bovini macellati sani nei paesi UE-25.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2009/719/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri elencati nell’allegato possono decidere di non sottoporre al test gli animali della subpopolazione di cui alla suddetta lettera.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  GU L 256 del 29.9.2009, pag. 35.

(3)  GU L 161 del 21.6.2011, pag. 29.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(10):2913.


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