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Document 32013D0056

    2013/56/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , recante modifica della decisione di esecuzione 2010/39/UE, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    GU L 22 del 25.1.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/56/oj

    25.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 22/17


    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 gennaio 2013

    recante modifica della decisione di esecuzione 2010/39/UE, che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    (2013/56/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 18 aprile 2012 il Portogallo ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione, al soggetto dell’imposta e all’obbligo di presentare una dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), precedentemente concessa con decisione di esecuzione 2010/39/UE del Consiglio (2).

    (2)

    Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 1o giugno 2012 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Portogallo. Con lettera del 6 giugno 2012 la Commissione ha comunicato al Portogallo di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

    (3)

    La misura di deroga richiesta dal Portogallo si discosta dalle disposizioni della direttiva 2006/112/CE in quanto consente a particolari imprese che operano nell’ambito delle vendite porta a porta e soddisfano determinate condizioni di applicare un regime facoltativo speciale se autorizzate dall’amministrazione tributaria competente («imprese autorizzate»). Tali imprese autorizzate seguono un modello commerciale particolare poiché vendono i loro prodotti direttamente a rivenditori intermediari che, a loro volta, vendono gli stessi prodotti direttamente ai consumatori finali.

    (4)

    La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA dovuta su beni e servizi ad esso forniti a fini di sue operazioni soggette ad imposta, consentendo alle imprese autorizzate di detrarre l’IVA dovuta o assolta dai loro rivenditori per i beni corrispondenti che sono stati ceduti a tali rivenditori.

    (5)

    La misura deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, che definisce i soggetti dell’IVA, stabilendo che le imprese autorizzate a cui si applica il regime sono debitrici dell’IVA dovuta per le cessioni di beni effettuate dai loro rivenditori ai consumatori finali.

    (6)

    La misura deroga all’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione IVA, trasferendo alle imprese autorizzate l’obbligo di presentare una dichiarazione IVA per i beni che esse hanno ceduto al rivenditore e per la cessione di quei beni ai consumatori finali.

    (7)

    Possono avvalersi della misura di deroga unicamente le imprese il cui intero fatturato derivi da vendite porta a porta effettuate da rivenditori che operano in nome e per conto proprio, purché tutti i prodotti venduti dall’impresa figurino in un elenco prestabilito corredati dei prezzi praticati allo stadio del consumo finale e le imprese vendano i propri prodotti direttamente ai rivenditori che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

    (8)

    La misura di deroga ha come conseguenza di far sì che l’IVA riscossa, nella fase di commercio al dettaglio, sulle vendite dei prodotti provenienti dalle imprese autorizzate sia effettivamente riversata all’Erario e consente in tal modo di prevenire la frode fiscale. Agevola anche l’amministrazione fiscale semplificando le modalità di percezione dell’imposta e riducendo gli obblighi dei rivenditori in materia di IVA.

    (9)

    Secondo le informazioni comunicate dal Portogallo, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l’applicazione della misura di deroga in questione non sono cambiati e permangono. Il Portogallo dovrebbe pertanto essere autorizzato ad applicare tale misura per un periodo ulteriore, tuttavia limitato, al fine di consentire un riesame della necessità e dell’efficacia della misura di deroga.

    (10)

    Qualora consideri necessaria un’ulteriore proroga oltre il 2015, il Portogallo dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull’applicazione della misura di deroga entro il 31 marzo 2015, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda e al Consiglio per adottare l’eventuale proposta presentata dalla Commissione.

    (11)

    La misura di deroga avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale del Portogallo riscosso nella fase del consumo finale e non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

    (12)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2010/39/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione 2010/39/UE è così modificata:

    1)

    all’articolo 4, secondo comma, la data «31 dicembre 2012» è sostituita da «31 dicembre 2015»;

    2)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 4 bis

    Eventuali domande di proroga della misura prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2015, corredate di una relazione sull’applicazione di tale misura.»

    Articolo 2

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Articolo 3

    La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. NOONAN


    (1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 19 del 23.1.2010, pag. 5.


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