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Document 32012R1022

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2012 della Commissione, del 6 novembre 2012 , recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

GU L 307 del 7.11.2012, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1022/oj

7.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (2), le autorità polacche della pesca hanno rilevato e notificato un errore di notifica delle catture sbarcate dalla Danimarca nel loro paese.

(2)

Le autorità danesi della pesca, dopo essere state consultate, hanno confermato e rettificato l’errore di notifica.

(3)

Dopo la rettifica, sembra che non vi sia stata eccessiva pressione di pesca per quanto riguarda i contingenti polacchi per gli stock di aringa e di spratto del 2011 nella zona IIIa (HER/03 A. e SPR/03 A).

(4)

Pertanto, le detrazioni dai contingenti polacchi per l’aringa e lo spratto del 2012 nella zona IIIa, stabilite nell’allegato al regolamento (UE) n. 700/2012, non devono essere applicate.

(5)

Il regolamento (UE) n. 700/2012 deve pertanto essere modificato di conseguenza e le modifiche hanno effetto retroattivo rispetto alla data di pubblicazione del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 52.


ALLEGATO

Alla pagina 57 dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 sono soppresse le due righe in appresso:

PL

HER

03 A.

Aringa

Zona IIIa

0,00

38,20

38,20

1

 

 

38,20

«…»

PL

SPR

03 A

Spratto

Zona IIIa

0,00

119,60

119,60

1

 

 

119,60


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