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Document 32012R0979

Regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

GU L 303 del 31.10.2012, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2016; abrogato da 32016R1192

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/979/oj

31.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/83


REGOLAMENTO (UE) N. 979/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2012

relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 62 quater e l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato I,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre stabilire, conformemente all'articolo 62 quater, secondo comma, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea («statuto») e all'articolo 2, paragrafo 2, del relativo allegato I, le condizioni alle quali i giudici ad interim sono nominati presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica»), i loro diritti e doveri, le modalità secondo le quali essi esercitano le proprie funzioni e le circostanze che pongono fine alle medesime.

(2)

I giudici ad interim dovrebbero essere scelti tra persone in grado di esercitare immediatamente le funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. La nomina di ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica potrebbe permettere di garantire il rispetto di tali requisiti.

(3)

Tenuto conto delle circostanze in cui si procederebbe alla nomina dei giudici ad interim, è opportuno che il meccanismo disponga della flessibilità necessaria. A tal fine, dovrebbe spettare al Consiglio il compito di predisporre un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice ad interim. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione temporanea di un giudice colpito da impedimento per motivi medici, il Tribunale della funzione pubblica adotterebbe la decisione di fare ricorso a un giudice ad interim. A norma di tale decisione, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiamerebbe uno dei giudici ad interim, il cui nome sia presente nell'elenco adottato dal Consiglio, a esercitare le proprie funzioni, seguendo l'ordine stabilito in detto elenco.

(4)

È opportuno inoltre stabilire le modalità di retribuzione dei giudici ad interim, nonché la questione degli effetti delle loro funzioni e di tale retribuzione sul trattamento economico di cui essi godono in qualità di ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(5)

Infine, è importante disciplinare la questione della cessazione dalle funzioni dei giudici ad interim,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Su proposta del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, predispone un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice ad interim ai sensi dell'articolo 62 quater, secondo comma, dello statuto. Tale elenco determina l'ordine in base al quale i giudici ad interim devono essere chiamati a esercitare le proprie funzioni conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo.

I giudici ad interim sono scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea che sono in grado di mettersi a disposizione del Tribunale della funzione pubblica.

I giudici ad interim sono nominati per un periodo di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica può decidere di far ricorso a un giudice ad interim quando constata che un giudice non è o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi medici, alla definizione delle cause e che tale impedimento durerà o è destinato a durare almeno tre mesi e quando ritiene che tale giudice non sia colpito, ciò malgrado, da invalidità considerata totale.

A norma della decisione di cui al primo comma, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiama un giudice ad interim a esercitare le funzioni di giudice ad interim, seguendo l'ordine stabilito nell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma. Egli ne informa il presidente della Corte di giustizia.

Qualora il Tribunale della funzione pubblica adotti in anticipo una decisione in caso di impedimento prevedibile di un giudice, il giudice ad interim non può assumere le proprie funzioni, né partecipare alla definizione delle cause prima che il giudice sostituito non sia effettivamente colpito da impedimento.

3.   Gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 18 dello statuto si applicano ai giudici ad interim. Il giuramento previsto all'articolo 2 dello statuto è prestato all'atto della prima entrata in funzione del giudice ad interim.

Articolo 2

I giudici ad interim chiamati a esercitare le proprie funzioni esercitano le prerogative dei giudici unicamente nel quadro della trattazione delle cause loro assegnate.

Essi si avvalgono dei servizi del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 3

1.   Per ogni giorno di lavoro, debitamente certificato dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, i giudici ad interim ricevono una retribuzione di importo pari a un trentesimo dello stipendio base mensile versato ai giudici a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (2).

L'articolo 6, lettere a) e b), del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, si applica ai giudici ad interim chiamati a spostarsi dal loro luogo di residenza per svolgere le proprie funzioni.

2.   L'importo della retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, cumulato con la pensione prevista all'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, che supera la retribuzione, prima della deduzione dell'imposta, che il giudice ad interim ha percepito in qualità di membro della Corte di giustizia dell'Unione europea è dedotto da tale pensione. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è presa in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

I giudici ad interim non hanno diritto, in tale qualità, a un'indennità transitoria né a una pensione a titolo degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.

L'articolo 19 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom si applica alla retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.

I giudici ad interim non hanno il diritto di beneficiare, in tale qualità, del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea. L'esercizio delle funzioni di giudice ad interim non è considerato come un'attività professionale lucrativa ai fini dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.

3.   La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è soggetta all'imposta prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio n. 260/68, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (3).

Articolo 4

Il nome di un giudice ad interim è cancellato dall'elenco previsto all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, in caso di morte, di dimissioni o di decisione di rimuoverlo dalle sue funzioni alle condizioni stabilite dall'articolo 6, primo e secondo comma, dello statuto.

Il giudice ad interim il cui nome sia cancellato dall'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito, in conformità della procedura prevista da tale disposizione, sino alla scadenza del periodo di validità di detto elenco.

Articolo 5

Le funzioni di un giudice ad interim cessano con la fine dell'impedimento del giudice che egli sostituisce. Tuttavia, il giudice ad interim continua a esercitare le proprie funzioni sino alla definizione delle cause assegnategli.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Martin SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

(2)  GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1.

(3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.


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