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Document 32012R0756
Commission Implementing Regulation (EU) No 756/2012 of 20 August 2012 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 223 del 21.8.2012, p. 8–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481
21.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2012
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), ha abolito l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). |
(2) |
A norma dell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, le informazioni relative al destinatario sono obbligatorie in una dichiarazione sommaria di uscita. Tuttavia, quando le merci sono trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal caso deve essere utilizzato un codice specifico al fine di indicare che non sono note le informazioni concernenti il destinatario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (4), è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (5). È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CE) n. 2454/93. |
(4) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), stabilisce le condizioni di esenzione dal pagamento dell’IVA dovuta all’importazione. Una delle condizioni è che al momento dell’importazione l’importatore deve aver fornito determinate informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di importazione. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di prevedere una soluzione armonizzata per indicare tali informazioni nella dichiarazione doganale. L’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere indicato nella descrizione della casella n. 44 nell’allegato 37. |
(5) |
Poiché un’operazione di transito comunitario può aver luogo in Andorra e a San Marino, l’indicazione di tali paesi deve essere aggiunta al riferimento ai paesi dell’EFTA nell’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per riflettere il fatto che la garanzia o l’esonero dalla garanzia possono non essere validi in uno o più paesi dell’EFTA, nonché in Andorra o a San Marino. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (7), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (8). Occorre pertanto aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1172/95 nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(7) |
Nel 2010 è stata stabilita l’ottava versione delle norme Incoterms («Incoterms 2010»). Al fine di adeguare le condizioni di consegna, nell’allegato 38 devono pertanto figurare i codici Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010. |
(8) |
L’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di codici imballaggi basato sull’elenco di rappresentazioni codificate delle denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati nel commercio internazionale, di cui agli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. L’elenco di codici è stato riveduto in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò opportuno sostituire l’elenco dell’allegato 38 con l’ultima versione a seguito della revisione 8.1 della raccomandazione n. 21. |
(9) |
La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (9), stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall’accisa nel territorio doganale della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. I relativi codici di cui all’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono pertanto essere adeguati al fine di tener conto dei casi nei quali al momento dell’importazione non sono state pagate accise. |
(10) |
Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (10), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (11). È pertanto necessario adattare alcuni riferimenti e descrizioni di codici nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(11) |
Poiché il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (12) è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (13), è necessario aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1580/2007 nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(12) |
È necessario adattare l’elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode, riportato nell’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla nomenclatura combinata 2012 stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (14). |
(13) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93. |
(14) |
Poiché il regolamento (UE) n. 1006/2011 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012, le modifiche all’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano a decorrere dalla stessa data. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1) |
l’allegato 30 bis è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato 37 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento; |
3) |
l’allegato 38 è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento; |
4) |
l’allegato 44 quater è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione dell’allegato IV.
L’allegato IV si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(2) GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(4) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.
(5) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.
(6) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.
(8) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.
(9) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
(10) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.
(11) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.
(12) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
(13) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
(14) GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.
ALLEGATO I
(di cui all’articolo 1, paragrafo 1)
L’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
nella sezione 1 «Note introduttive alle tabelle», è soppressa la nota 4.4; |
2) |
la sezione 2 «Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita» è così modificata:
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3) |
la sezione 4 «Note esplicative dei dati» è così modificata:
|
ALLEGATO II
(di cui all’articolo 1, paragrafo 2)
L’allegato 37, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
la sezione A è così modificata:
|
2) |
la sezione C è così modificata.
|
ALLEGATO III
(di cui all’articolo 1, paragrafo 3)
L’allegato 38, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
nella Casella n. 2: Speditore/Esportatore, il testo dell’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (1). |
2) |
nella Casella n. 20: Condizioni di consegna, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nella Casella n. 24: Natura della transazione, la nota è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (2), tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella. |
4) |
la Casella n. 31 Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura è sostituita dalla seguente: «Casella n. 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura Natura dei colli Devono essere utilizzati i seguenti codici. (Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010). CODICI IMBALLAGGI
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5) |
la Casella 37: Regime è modificata come segue:
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6) |
nella Casella n. 44, Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni, il testo del punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO IV
(di cui all’articolo 1, paragrafo 4)
L’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:
1) |
la riga relativa ai codici SA «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» è sostituita dalla seguente:
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2) |
la riga relativa al codice SA «2403 10» è sostituita dalla seguente:
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