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Document 32012R0756

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 756/2012 della Commissione, del 20 agosto 2012 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 223 del 21.8.2012, p. 8–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/756/oj

    21.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 223/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 756/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2012

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), ha abolito l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita per le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

    (2)

    A norma dell’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, le informazioni relative al destinatario sono obbligatorie in una dichiarazione sommaria di uscita. Tuttavia, quando le merci sono trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto. In tal caso deve essere utilizzato un codice specifico al fine di indicare che non sono note le informazioni concernenti il destinatario.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (4), è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (5). È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CE) n. 2454/93.

    (4)

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), stabilisce le condizioni di esenzione dal pagamento dell’IVA dovuta all’importazione. Una delle condizioni è che al momento dell’importazione l’importatore deve aver fornito determinate informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di importazione. È pertanto necessario adattare gli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 al fine di prevedere una soluzione armonizzata per indicare tali informazioni nella dichiarazione doganale. L’obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE deve essere indicato nella descrizione della casella n. 44 nell’allegato 37.

    (5)

    Poiché un’operazione di transito comunitario può aver luogo in Andorra e a San Marino, l’indicazione di tali paesi deve essere aggiunta al riferimento ai paesi dell’EFTA nell’allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per riflettere il fatto che la garanzia o l’esonero dalla garanzia possono non essere validi in uno o più paesi dell’EFTA, nonché in Andorra o a San Marino.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (7), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (8). Occorre pertanto aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1172/95 nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (7)

    Nel 2010 è stata stabilita l’ottava versione delle norme Incoterms («Incoterms 2010»). Al fine di adeguare le condizioni di consegna, nell’allegato 38 devono pertanto figurare i codici Incoterms quali modificati dagli Incoterms 2010.

    (8)

    L’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene un elenco di codici imballaggi basato sull’elenco di rappresentazioni codificate delle denominazioni per i tipi di imballaggio utilizzati nel commercio internazionale, di cui agli allegati V e VI della raccomandazione n. 21 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. L’elenco di codici è stato riveduto in seguito allo sviluppo tecnologico. È perciò opportuno sostituire l’elenco dell’allegato 38 con l’ultima versione a seguito della revisione 8.1 della raccomandazione n. 21.

    (9)

    La direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (9), stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall’accisa nel territorio doganale della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. I relativi codici di cui all’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono pertanto essere adeguati al fine di tener conto dei casi nei quali al momento dell’importazione non sono state pagate accise.

    (10)

    Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (10), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (11). È pertanto necessario adattare alcuni riferimenti e descrizioni di codici nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (11)

    Poiché il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (12) è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (13), è necessario aggiornare il riferimento al regolamento (CE) n. 1580/2007 nell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (12)

    È necessario adattare l’elenco delle merci che presentano ingenti rischi di frode, riportato nell’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, alla nomenclatura combinata 2012 stabilita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (14).

    (13)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

    (14)

    Poiché il regolamento (UE) n. 1006/2011 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012, le modifiche all’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applicano a decorrere dalla stessa data.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

    1)

    l’allegato 30 bis è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

    2)

    l’allegato 37 è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

    3)

    l’allegato 38 è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

    4)

    l’allegato 44 quater è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione dell’allegato IV.

    L’allegato IV si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (2)  GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (4)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

    (5)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

    (6)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

    (8)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

    (9)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

    (10)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

    (11)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

    (12)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

    (13)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

    (14)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.


    ALLEGATO I

    (di cui all’articolo 1, paragrafo 1)

    L’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1)

    nella sezione 1 «Note introduttive alle tabelle», è soppressa la nota 4.4;

    2)

    la sezione 2 «Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita» è così modificata:

    a)

    il titolo del punto 2.2 è sostituito dal seguente testo:

    «2.2   Spedizioni per espresso— Tabella 2»;

    b)

    nella tabella 2, è soppressa la terza colonna «Dichiarazione sommaria di uscita — Approvvigionamento di navi e di aeromobili prepartenza»;

    3)

    la sezione 4 «Note esplicative dei dati» è così modificata:

    a)

    nella nota esplicativa relativa al dato «Numero del documento di trasporto» il quarto paragrafo è soppresso;

    b)

    nella nota esplicativa relativa al dato «Destinatario», il testo del quinto paragrafo «» è sostituito dal seguente:

    «: nei casi di cui all’articolo 789 questa informazione deve essere fornita se disponibile. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è noto, l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice nella casella 44 della dichiarazione di esportazione:

    Base giuridica

    Oggetto

    Casella

    Codice

    Allegato 30 bis

    Situazioni relative a polizze di carico vendibili “con girata in bianco”, in caso di dichiarazioni sommarie di uscita per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.

    44

    30600»

    c)

    il testo della nota esplicativa relativa al dato «Parte destinataria della notifica» è sostituito dal seguente:

    «Parte destinataria della notifica

    Parte da informare dell’entrata delle merci all’importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. A tal fine si indica il numero EORI della parte destinataria della notifica, se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.

    nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è menzionato, si inserisce il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

    nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” e il destinatario non è menzionato, le informazioni relative alla parte destinataria della notifica sono sempre indicate nel campo “destinatario” al posto delle informazioni sul “destinatario”. Qualora una dichiarazione di esportazione contenga informazioni concernenti la dichiarazione sommaria di uscita, nella casella n. 44 della dichiarazione di esportazione in esame è inserito il codice 30600.»;

    d)

    nella nota esplicativa relativa al dato «Codice delle merci», il quinto paragrafo che inizia con la frase : è soppresso.


    ALLEGATO II

    (di cui all’articolo 1, paragrafo 2)

    L’allegato 37, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1)

    la sezione A è così modificata:

    a)

    la Casella n. 24: Natura della transazione è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 24:   Natura della transazione

    Indicare, conformemente ai codici di cui all’allegato 38, il tipo di transazione effettuato.»;

    b)

    nella Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni, il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Indicare, utilizzando i codici di cui all’allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall’altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.»;

    c)

    nella Casella n. 52: «Garanzia», il testo del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Se la garanzia globale, la dispensa dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per uno o più dei seguenti paesi, aggiungere dopo “non valida per” i codici di cui all’allegato 38 per il paese o i paesi interessati:

    parti contraenti delle convenzioni relative a un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci che non sono membri dell’UE

    Andorra

    San Marino.

    Qualora sia utilizzata una garanzia isolata, sotto forma di deposito in contanti o di titolo, questa sarà valida per tutte le parti contraenti delle convenzioni relative ad un regime comune di transito e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.»;

    2)

    la sezione C è così modificata.

    a)

    la Casella n. 24: Natura della transazione è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 24:   Natura della transazione

    Indicare, conformemente ai codici di cui all’allegato 38, il tipo di transazione effettuato.»;

    b)

    la Casella n. 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni è modificata come segue:

    i)

    il testo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Indicare, utilizzando i codici di cui all’allegato 38, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall’altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5 o i numeri di identificazione.»;

    ii)

    dopo l’ultimo paragrafo è aggiunto il testo seguente:

    «Quando le merci sono oggetto di una fornitura esente da IVA in un altro Stato membro, occorre inserire nella casella n. 44 le informazioni a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE nonché, su richiesta di uno Stato membro, la prova che le merci importate sono destinate a essere trasportate o spedite dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.»


    ALLEGATO III

    (di cui all’articolo 1, paragrafo 3)

    L’allegato 38, titolo II, del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1)

    nella Casella n. 2: Speditore/Esportatore, il testo dell’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «Codice paese: la codificazione alfabetica comunitaria dei paesi e dei territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici paese stabiliti in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (1).

    2)

    nella Casella n. 20: Condizioni di consegna, la tabella è sostituita dalla seguente:

    «Prima suddivisione

    Significato

    Seconda suddivisione

    Codici Incoterm

    Incoterm — CCI/CEE

    Località da precisare

    Codice di norma applicabile al trasporto stradale e ferroviario

    DAF (Incoterm 2000)

    Reso frontiera

    Luogo convenuto

    Codici applicabili a tutti i modi di trasporto

    EXW (Incoterm 2010)

    Franco fabbrica

    Luogo convenuto

    FCA (Incoterm 2010)

    Franco vettore

    Luogo convenuto

    CPT (Incoterm 2010)

    Trasporto pagato fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    CIP (Incoterm 2010)

    Trasporto pagato, assicurazione inclusa, fino a

    Luogo di destinazione convenuto

    DAT (Incoterm 2010)

    Reso al terminal

    Terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione

    DAP (Incoterm 2010)

    Reso al luogo di destinazione

    Luogo di destinazione convenuto

    DDP (Incoterm 2010)

    Reso sdoganato

    Luogo di destinazione convenuto

    DDU (Incoterm 2000)

    Reso non sdoganato

    Luogo di destinazione convenuto

    Codici di norma applicabili al trasporto marittimo e in acque interne

    FAS (Incoterm 2010)

    Franco sotto bordo

    Porto d’imbarco convenuto

    FOB (Incoterm 2010)

    Franco a bordo

    Porto d’imbarco convenuto

    CFR (Incoterm 2010)

    Costo e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    CIF (Incoterm 2010)

    Costo, assicurazione e nolo

    Porto di destinazione convenuto

    DES (Incoterm 2000)

    Ex ship

    Porto di destinazione convenuto

    DEQ (Incoterm 2000)

    Franco banchina

    Porto di destinazione convenuto

    XXX

    Altre condizioni di consegna

    Indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto»

    3)

    nella Casella n. 24: Natura della transazione, la nota è sostituita dalla seguente:

    «Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A della tabella prevista all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione (2), tale cifra deve essere inserita nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra tratta dalla colonna B della stessa tabella.

    4)

    la Casella n. 31 Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura è sostituita dalla seguente:

    «Casella n. 31:   Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

    Natura dei colli

    Devono essere utilizzati i seguenti codici.

    (Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1 del 12 luglio 2010).

    CODICI IMBALLAGGI

    Aerosol

    AE

    Ampolla non protetta

    AM

    Ampolla protetta

    AP

    Atomizzatore

    AT

    Borsa («bag»)

    BG

    Contenitore flessibile a sacco

    FX

    Sacco di tela

    GY

    Sacco di dimensioni molto grandi (“jumbo”)

    JB

    Sacco di grandi dimensioni

    ZB

    Sacchetto (“bag”) multistrato

    MB

    Sacco di carta

    5M

    Sacco di carta multifoglio

    XJ

    Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua

    XK

    Sacco di plastica

    EC

    Sacco in film di plastica

    XD

    Sacco (“polybag”)

    44

    Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse (“big bag”)

    43

    Sacco di materia tessile

    5L

    Sacco di materia tessile stagno alle polveri

    XG

    Sacco di materia tessile resistente all’acqua

    XH

    Sacco di materia tessile, senza fodera o rivestimento interno

    XF

    Sacco da trasporto

    TT

    Sacco di tessuto di plastica

    5H

    Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri

    XB

    Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua

    XC

    Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno

    XA

    Balla compressa

    BL

    Balla non compressa

    BN

    Palla

    AL

    Pallone non protetto

    BF

    Pallone protetto

    BP

    Barra

    BR

    Botte (“barrel”)

    BA

    Botte (“barrel”) di legno

    2C

    Botte (“barrel”) di legno con foro di riempimento

    QH

    Botte (“barrel”) di legno con coperchio amovibile

    QJ

    Barre in pacchi/mazzi/fasci

    BZ

    Vaschetta

    BM

    Canestro

    BK

    Cesto di cartone con manico

    HC

    Cesto di plastica con manico

    HA

    Cesto di legno con manico

    HB

    Cintura

    B4

    Cesto (“bin”)

    BI

    Blocco

    OK

    Pannello (“board”)

    BD

    Pannelli (“board”) in pacchi/mazzi/fasci

    BY

    Bobina (“bobbin”)

    BB

    Rotolo (“bolt”)

    BT

    Bombola di gas

    GB

    Bottiglia a bulbo non protetta

    BS

    Bottiglia cilindrica non protetta

    BO

    Bottiglia a bulbo protetta

    BV

    Bottiglia cilindrica protetta

    BQ

    Cassetta, rastrelliera per bottiglie

    BC

    Scatola

    BX

    Cassa (“box”) di alluminio

    4B

    Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

    DH

    Cassa (“box”) in pannelli di fibra

    4G

    Cassa (“box”) per liquidi

    BW

    Cassa (“box”) di legno naturale

    4C

    Cassa (“box”) in plastica

    4H

    Cassa (“box”) in materiale plastico espanso

    QR

    Cassa (“box”) in plastica rigida

    QS

    Cassa (“box”) di legno compensato

    4D

    Cassa (“box”) di legno ricostituito

    4F

    Cassa (“box”) di acciaio

    4A

    Cassa (“box”) di legno naturale, ordinaria

    QP

    Cassa (“box”) di legno naturale a pannelli stagni alle polveri

    QQ

    Secchio (“bucket”)

    BJ

    Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)

    VG

    Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)

    VQ

    Liquidi alla rinfusa

    VL

    Rottami metallici alla rinfusa

    VS

    Particelle alla rinfusa, solide, fini (“polveri”)

    VY

    Particelle alla rinfusa, solide, granulari (“grani”)

    VR

    Particelle alla rinfusa, solide, grandi (“noduli”)

    VO

    Mazzo

    BH

    Pacco (“bundle”)

    BE

    Pacco (“bundle”) di legno

    8C

    Botte (“butt”)

    BU

    Gabbia

    CG

    Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

    DG

    Roll

    CW

    Bidone cilindrico

    CX

    Bidone rettangolare

    CA

    Bidone con manico e beccuccio

    CD

    Bidone di latta (“canister”)

    CI

    Telone

    CZ

    Capsula

    AV

    Bottiglione non protetto

    CO

    Bottiglione protetto

    CP

    Cartoncino (“card”)

    CM

    Carrello piatto

    FW

    Cartone

    CT

    Cartuccia

    CQ

    Scatola (“case”)

    CS

    Contenitore automobile

    7A

    Contenitore isotermico

    EI

    Intelaiatura di cassa

    SK

    Contenitore (“case”) di acciaio

    SS

    Cassa-paletta

    ED

    Cassa-paletta di cartone

    EF

    Cassa-paletta di metallo

    EH

    Cassa-paletta di plastica

    EG

    Cassa-paletta di legno

    EE

    Contenitore (“case”) di legno

    7B

    Botte (“cask”)

    CK

    Cofano

    CH

    Bidone da latte

    CC

    Cestello con coperchio a cerniera (“clamshell”)

    AI

    Baule metallico (“coffer”)

    CF

    Bara

    CJ

    Bobina (“coil”)

    CL

    Imballaggio composito, recipiente di vetro

    6P

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio

    YR

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio

    YQ

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso

    YY

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone

    YW

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone

    YX

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato

    YT

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida

    YZ

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio

    YP

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio

    YN

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini

    YV

    Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno

    YS

    Imballaggio composito, recipiente di plastica

    6H

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio

    YD

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio

    YC

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone

    YJ

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone

    YK

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica

    YL

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato

    YH

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato

    YG

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida

    YM

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio

    YB

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio

    YA

    Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno

    YF

    Cono

    AJ

    Contenitore flessibile

    1F

    Contenitore gallone

    GL

    Contenitore metallico

    ME

    Contenitore senza altra precisione

    CN

    Contenitore esterno

    OU

    Astuccio

    CV

    Cassetta

    CR

    Cassa (“crate”) della birra

    CB

    Cartone per rinfuse

    DK

    Cassetta (“crate”) in plastica per rinfuse

    DL

    Cassetta (“crate”) di legno per rinfuse

    DM

    Cassa a gabbia

    FD

    Cassa (“crate”) da frutta

    FC

    Cassetta (“crate”) metallica

    MA

    Cassetta del latte

    MC

    Cassa (“crate”) di cartone multistrato

    DC

    Cassetta (“crate”) in plastica multistrato

    DA

    Cassetta (“crate”) di legno multistrato

    DB

    Cassa bassa (“shallow crate”)

    SC

    Cassetta (“crate”) di legno

    8B

    Paniere (“creel”)

    CE

    Coppa

    CU

    Cilindro

    CY

    Damigiana non protetta

    DJ

    Damigiana protetta

    DP

    Generatore aerosol

    DN

    Fusto

    DR

    Fusto di alluminio

    1B

    Fusto di alluminio con coperchio non amovibile

    QC

    Fusto di alluminio con coperchio amovibile

    QD

    Fusto di cartone

    1G

    Fusto di ferro

    DI

    Fusto di plastica

    IH

    Fusto di plastica con coperchio non amovibile

    QF

    Fusto di plastica con coperchio amovibile

    QG

    Fusto di legno compensato

    1D

    Fusto di acciaio

    1A

    Fusto di acciaio con coperchio non amovibile

    QA

    Fusto di acciaio con coperchio amovibile

    QB

    Fusto di legno

    1W

    Busta

    EN

    Involucro di acciaio

    SV

    Pellicola plastica (“filmpack”)

    FP

    Barilotto (“firkin”)

    FI

    Flacone

    FL

    Contenitore flessibile (“flexibag”)

    FB

    Serbatoio flessibile (“flexitank”)

    FE

    Vaschetta per alimenti (“foodtainer”)

    FT

    Bauletto (“footlocker”)

    FO

    Intelaiatura

    FR

    Trave

    GI

    Travi in pacchi/mazzi/fasci

    GZ

    Paniere (“hamper”)

    HR

    Attaccapanni

    HN

    Botte (“hogshead”)

    HG

    Lingotto

    IN

    Lingotti in pacchi/mazzi/fasci

    IZ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse

    WA

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio

    WD

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio

    WL

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa

    WH

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi

    ZS

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

    ZR

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione

    ZP

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida

    ZM

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida

    ZQ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

    ZN

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida

    ZL

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra

    ZT

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido

    ZU

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo

    WF

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo

    WM

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio

    ZV

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa

    WJ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale

    ZW

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo

    WU

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio

    ZA

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua

    ZC

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica

    WS

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato

    ZX

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo

    WY

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito

    ZY

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo

    WZ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida

    AA

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

    ZK

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione

    ZH

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante

    ZF

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

    ZJ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione

    ZG

    Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura

    ZD

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio

    WC

    Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio

    WK

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar)

    WG

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento

    WT

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno

    WV

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno

    WX

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera

    WW

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno

    WP

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo

    WR

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo

    WQ

    Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo

    WN

    Giara

    JR

    Tanica cilindrica

    JY

    Tanica di plastica

    3H

    Tanica di plastica con coperchio non amovibile

    QM

    Tanica di plastica con coperchio amovibile

    QN

    Tanica rettangolare

    JC

    Tanica di acciaio

    3A

    Tanica di acciaio con coperchio non amovibile

    QK

    Tanica di acciaio con coperchio amovibile

    QL

    Brocca (“jug”)

    JG

    Sacco di juta

    JT

    Barile (“keg”)

    KG

    Kit

    KI

    Cassone (“liftvan”)

    LV

    Tronco

    LG

    Tronchi in pacchi/mazzi/fasci

    LZ

    Lotto

    LT

    Cassetta (“Lug”)

    LU

    Bagaglio

    LE

    Tela di sacco

    MT

    Scatola di fiammiferi

    MX

    Definizione comune

    ZZ

    Cassetta allungabile (“nest”)

    NS

    Rete (“net”)

    NT

    Rete tubolare di plastica

    NU

    Rete tubolare di materiale tessile

    NV

    Senza oggetto

    NA

    Octabin

    OT

    Pacco (“package”)

    PK

    Imballaggio di cartone con fori di presa

    IK

    Imballaggio di presentazione di cartone

    IB

    Imballaggio di presentazione di metallo

    ID

    Imballaggio di presentazione di plastica

    IC

    Imballaggio di presentazione di legno

    IA

    Imballaggio tubolare

    IF

    Imballaggio con rivestimento di carta

    IG

    Imballaggio con finestra

    IE

    Pacchetto

    PA

    Secchio (“pail”)

    PL

    Paletta

    PX

    Paletta 100 × 110 cm

    AH

    Paletta, AS 4068-1993

    OD

    Paletta scatola (“pallet box”)

    PB

    Paletta, CHEP 100 cm x 120 cm

    OC

    Paletta, CHEP 40 cm x 60 cm

    OA

    Paletta, CHEP 80 cm x 120 cm

    OB

    Paletta, ISO T11

    OE

    Paletta modulare, con piedini, di 80 × 100 cm

    PD

    Paletta modulare, con piedini, di 80 × 120 cm

    PE

    Paletta modulare, con piedini, di 80 × 60 cm

    AF

    Paletta con rivestimento termoretrattile

    AG

    Paletta “triwall”

    TW

    Paletta di legno

    8A

    Bacinella (“pan”)

    P2

    Pacco (“parcel”)

    PC

    Gabbia (“pen”)

    PF

    Pezzo

    PP

    Condotto (“pipe”)

    PI

    Condotti (“pipe”) in pacchi/mazzi/fasci

    PV

    Brocca (“pitcher”)

    PH

    Tavola (“plank”)

    PN

    Tavole (“plank”) in pacchi/mazzi/fasci

    PZ

    Lastra (“plate”)

    PG

    Lastre (“plate”) in pacchi/mazzi/fasci

    PY

    Piattaforma di peso o dimensioni non specificate

    OF

    Vaso

    PT

    Sacchetto (“pouch”)

    PO

    Cestello tondo

    PJ

    Scaffalatura (“rack”)

    RK

    Rastrelliera, attaccapanni

    RJ

    Recipiente di cartone

    AB

    Recipiente di vetro

    GR

    Recipiente di metallo

    MR

    Recipiente di carta

    AC

    Recipiente di plastica

    PR

    Recipiente con rivestimento di plastica

    MW

    Recipiente di legno

    AD

    Sacco in rete (“rednet”)

    RT

    Bobina (“reel”)

    RL

    Anello

    RG

    Vergella

    RD

    Vergelle in pacchi/mazzi/fasci

    RZ

    Rotolo (“roll”)

    RO

    Sacchetto (“sachet”)

    SH

    Sacco (“sack”)

    SA

    Sacco (“sack”) multifoglio

    MS

    Baule da marinaio

    SE

    Assortimento (“set”)

    SX

    Foglio

    ST

    Foglio, rivestimento di plastica

    SP

    Lamiera

    SM

    Fogli in pacchi/mazzi/fasci

    SZ

    Imballaggio termoretrattile (“shrinkwrapped”)

    SW

    Skid

    SI

    Lastra (“slab”)

    SB

    Manicotto

    SY

    Foglio protettivo (“slipsheet”)

    SL

    Bobina (“spindle”)

    SD

    Bobina (“spool”)

    SO

    Valigia

    SU

    Tavoletta

    T1

    Contenitore serbatoio generico

    TG

    Serbatoio cilindrico

    TY

    Serbatoio rettangolare

    TK

    Cassa (“chest”) da tè

    TC

    Barilotto (“tierce”)

    TI

    Barattolo di latta

    TN

    Cestello o cassetta (“tray”)

    PU

    Casetta (“tray”) contenente articoli piatti impilati orizzontalmente

    GU

    Cassetta (“tray”) di cartone, monostrato, senza coperchio

    DV

    Cassetta (“tray”) di plastica, monostrato, senza coperchio

    DS

    Cassetta (“tray”) di polistirolo, monostrato, senza coperchio

    DU

    Cassetta (“tray”) di legno, monostrato, senza coperchio

    DT

    Cassetta (“tray”) rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482: 2002)

    IL

    Cassetta (“tray”) di cartone, doppio strato, senza coperchio

    DY

    Cassetta (“tray”) di plastica, doppio strato, senza coperchio

    DW

    Cassetta (“tray”) di legno, doppio strato, senza coperchio

    DX

    Baule (“trunk”)

    TR

    Fascio (“truss”)

    TS

    Cassone o vagoncino (“tub”)

    TB

    Cassone con coperchio

    TL

    Tubo (“tube”)

    TU

    Tubo flessibile (“collapsible tube”)

    TD

    Tubo a imbuto

    TV

    Tubi (“tubes”) in pacchi/mazzi/fasci

    TZ

    Botte di grande capacità

    TO

    Pneumatico

    TE

    Libero (animale)

    UC

    Unità

    UN

    Merce disimballata o non imballata

    NE

    Merce disimballata o non imballata in varie unità

    NG

    Merce disimballata o non imballata in un’unica unità

    NF

    Imballaggio sottovuoto

    VP

    “Vanpack”

    VK

    Tino

    VA

    Veicolo

    VN

    Fiala

    VI

    Bottiglia impagliata

    WB»

    5)

    la Casella 37: Regime è modificata come segue:

    a)

    la sezione A, Prima suddivisione, è così modificata:

    i)

    il testo del codice 42 è sostituito dal seguente:

    «42

    Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

    Spiegazione:

    L’esenzione dal pagamento dell’IVA ed, eventualmente, la sospensione d’accisa sono concesse in quanto l’importazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l’IVA ed, eventualmente, l’accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    Esempio 1

    :

    Importazione con esenzione IVA utilizzando i servizi di un rappresentante fiscale.

    Esempio 2

    :

    Prodotti soggetti ad accisa importati da un paese terzo che sono immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa dal luogo di importazione, avviato da uno speditore registrato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.»;

    ii)

    il testo del codice 63 è sostituito dal seguente:

    «63

    Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro ed, eventualmente, con sospensione d’accisa.

    Spiegazione:

    L’esenzione dal pagamento dell’IVA ed, eventualmente, la sospensione d’accisa sono concesse in quanto la reimportazione è seguita da una cessione o da un trasferimento intracomunitario delle merci in un altro Stato membro. In tal caso l’IVA ed, eventualmente, l’accisa sono dovute nello Stato membro di destinazione finale. Per avvalersi di questa procedura, le persone devono soddisfare le condizioni elencate all’articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE ed, eventualmente, le condizioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.

    Esempio 1

    :

    Reimportazione dopo perfezionamento passivo o esportazione temporanea, con l’eventuale debito IVA imputato a un rappresentante fiscale.

    Esempio 2

    :

    Prodotti soggetti ad accisa reimportati previo perfezionamento passivo e immessi in libera pratica con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro. L’immissione in libera pratica è immediatamente seguita da un movimento in sospensione d’accisa dal luogo di reimportazione avviato da uno speditore registrato in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE.»;

    b)

    nella sezione B, Seconda suddivisione, il punto 1 è così modificato:

    i)

    la voce «Franchigie» è sostituita dalla seguente:

    «Franchigie

    [Regolamento (CE) n. 1186/2009]

     

    Numero dell’articolo

    Codice

    Franchigia dai dazi all’importazione

    Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale nella Comunità

    3

    C01

    Corredi e oggetti mobili importati in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 1

    C02

    Regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio

    12, paragrafo 2

    C03

    Beni personali ricevuti nel quadro di una successione

    17

    C04

    Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti

    21

    C06

    Spedizioni di valore trascurabile

    23

    C07

    Spedizioni inviate da un privato a un altro privato

    25

    C08

    Beni d’investimento e altri beni strumentali importati in occasione di un trasferimento di attività da un paese terzo nella Comunità

    28

    C09

    Beni d’investimento e altri beni strumentali appartenenti alle persone che esercitano una libera professione e alle persone giuridiche che esercitano un’attività senza scopo di lucro

    34

    C10

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all’allegato I

    42

    C11

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici di cui all’allegato II

    43

    C12

    Oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, strumenti e apparecchi scientifici, importati esclusivamente per scopi non commerciali (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    44-45

    C13

    Attrezzature importate per fini non commerciali, da parte, o per conto, di un istituto o un organismo di ricerca scientifica con sede esterna alla Comunità

    51

    C14

    Animali da laboratorio e sostanze biologiche o chimiche destinate alla ricerca

    53

    C15

    Sostanze terapeutiche di origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali

    54

    C16

    Strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici

    57

    C17

    Sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali

    59

    C18

    Medicinali e prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali

    60

    C19

    Merci inviate a enti caritativi o filantropici

    61

    C20

    Oggetti di cui all’allegato III destinati ai non vedenti

    66

    C21

    Oggetti di cui all’allegato IV destinati ai non vedenti, se importati dagli stessi non vedenti per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    67, paragrafo 1, lettera a), e 67, paragrafo 2

    C22

    Oggetti di cui all’allegato IV destinati ai non vedenti, importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    67, paragrafo 1, lettera b), e 67, paragrafo 2

    C23

    Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati dalle stesse persone minorate per uso personale (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1, lettera a), e 68, paragrafo 2

    C24

    Oggetti destinati alle altre persone minorate (non alle persone non vedenti), importati da alcune istituzioni e organizzazioni (compresi pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili)

    68, paragrafo 1, lettera b), e 68, paragrafo 2

    C25

    Merci importate e destinate alle vittime di calamità

    74

    C26

    Decorazioni e ricompense concesse a titolo onorifico

    81

    C27

    Regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali

    82

    C28

    Merci destinate all’uso di sovrani e di capi di Stato

    85

    C29

    Campioni di merci di valore trascurabile importati a fini di prospezione commerciale

    86

    C30

    Stampati e oggetti a carattere pubblicitario importati a fini di prospezione commerciale

    87-89

    C31

    Prodotti utilizzati o consumati in occasione di un’esposizione o di una manifestazione simile

    90

    C32

    Merci importate per esami, analisi o prove

    95

    C33

    Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

    102

    C34

    Documentazione a carattere turistico

    103

    C35

    Documentazione di varia natura

    104

    C36

    Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

    105

    C37

    Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

    106

    C38

    Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore e nei contenitori per usi speciali

    107

    C39

    Materiali per cimiteri e monumenti commemorativi delle vittime di guerra

    112

    C40

    Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

    113

    C41

    Franchigia dai dazi all’esportazione

    Animali domestici esportati in occasione del trasferimento di un’azienda agricola dalla Comunità in un paese terzo

    115

    C51

    Foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione

    121

    C52»

    ii)

    nella tabella «Prodotti agricoli» la riga del codice E02 è sostituita dalla seguente:

    «Valori forfettari all’importazione (per esempio: regolamento (UE) n. 543/2011)

    E02»

    iii)

    nella tabella «Altro», sezione «Importazione», è inserita la seguente riga tra la riga del codice F04 e la riga del codice F11:

    «Il movimento di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa dal luogo di importazione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE

    F06»

    6)

    nella Casella n. 44, Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni, il testo del punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

    «a)

    I documenti, i certificati e le autorizzazioni comunitari o internazionali o gli altri riferimenti prodotti a sostegno della dichiarazione devono essere indicati utilizzando un codice composto da 4 caratteri alfanumerici, seguiti, ove applicabile, da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e altri riferimenti e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.»


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.»;

    (2)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.»;


    ALLEGATO IV

    (di cui all’articolo 1, paragrafo 4)

    L’allegato 44 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

    1)

    la riga relativa ai codici SA «1701 11, 1701 12, 1701 91, 1701 99» è sostituita dalla seguente:

    «1701 12

    Zuccheri di canna o di barbabietola o saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

    7 000 kg

     

    1701 13

    1701 14

    1701 91

    —»

    1701 99

     

    2)

    la riga relativa al codice SA «2403 10» è sostituita dalla seguente:

    «2403 11

    Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

    35 kg

     

    —»

    2403 19

     


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