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Document 32012R0726

Regolamento di esecuzione (UE) n. 726/2012 della Commissione, del 6 agosto 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 213 del 10.8.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/726/oj

10.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 726/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio elettronico denominato «sistema di monitoraggio a distanza» (remote elevator monitoring unit) in un alloggiamento di dimensioni pari a circa 28 × 22 × 9 cm da incorporare nel vano ascensore.

L’apparecchio, che riceve informazioni da diversi sensori esterni, è utilizzato per monitorare il funzionamento delle operazioni dell’ascensore e rilevare le eventuali anomalie, ad esempio durante l’avvio e la fermata, l’apertura e chiusura delle porte, l’allineamento ai piani, o nel motore di trazione, nella frenatura, nella luce in cabina. L’informazione pervenuta è verificata e trattata dall’apparecchio, poi trasmessa via modem al centro di manutenzione.

Dopo la presentazione e l’integrazione di un modem, l’apparecchio permette una comunicazione vocale bidirezionale tra la cabina dell’ascensore e il centro di manutenzione attraverso un microfono o un altoparlante installato nella cabina.

9031 90 85

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9031, 9031 90 e 9031 90 85.

Poiché l’apparecchio non comprende un modem o un altro dispositivo di comunicazione, è esclusa la classificazione come apparecchio per la comunicazione in una rete filare alla voce 8517.

Poiché l’apparecchio non produce alcun segnale acustico o visivo, è esclusa la classificazione come apparecchio di segnalazione acustica o visiva alla voce 8531.

L’apparecchio monitora e controlla il funzionamento dell’ascensore ed elabora i dati ricevuti. I sensori che emettono i segnali da elaborare non sono incorporati nell’apparecchio. L’apparecchio non visualizza i suddetti segnali. L’apparecchio è pertanto considerato parte di uno strumento di controllo; è quindi esclusa la classificazione come macchina incompleta alla voce 9031.

L’apparecchio va quindi classificato con il codice NC 9031 90 85 come parte di strumenti, apparecchi e macchine di controllo non nominati né compresi altrove nel capitolo 90.


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