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Document 32012R0626

Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

GU L 182 del 13.7.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/626/oj

13.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 626/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Nel 2006, con il regolamento (CE) n. 130/2006 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») («misure antidumping iniziali»). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 150/2008 del Consiglio (3). Nel 2012 il Consiglio ha modificato dette misure con il regolamento di esecuzione (UE) n. 332/2012 (4) e le ha prorogate per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 (5).

2.   Apertura di un riesame intermedio

(2)

Una domanda di riesame è stata presentata dai seguenti produttori dell’Unione: Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl e Comercial Quimica Sarasa SL («richiedenti»).

(3)

La domanda di riesame si limitava alla verifica delle pratiche di dumping relativamente a due produttori esportatori della RPC, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou, e Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai. Nella domanda si sosteneva che il mantenimento delle misure al livello esistente, basato sul livello di dumping determinato in precedenza, sembrava non essere più sufficiente per controbilanciare il dumping, dato che a entrambe le società doveva essere negato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»).

(4)

Disponendo di elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio e dopo aver sentito il comitato consultivo, il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame intermedio limitato al dumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.   Inchiesta

3.1.   Periodo dell’inchiesta

(5)

L’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

3.2.   Parti interessate dalla presente inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio i due produttori esportatori del paese interessato e le autorità del paese interessato.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

3.3.   Risposte al questionario e verifiche

(8)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori esportatori citati nella domanda di riesame e ai produttori del paese di riferimento, l’Argentina.

(9)

Hanno risposto al questionario i due produttori esportatori della RPC e il produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

(10)

Per consentire ai due produttori esportatori della RPC di chiedere, ove lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato loro i necessari moduli di richiesta. Entrambi hanno chiesto che venisse loro applicato il TEM, o il TI qualora l’inchiesta avesse stabilito che nel loro caso non sussistevano le condizioni per beneficiare del TEM.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori esportatori della RPC:

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou

b)

Produttori esportatori nel paese di riferimento:

TARCOL SA, Buenos Aires

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia l’acido tartarico, escluso l’acido D-(-)-tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea, originario della RPC, che rientra attualmente nel codice NC ex 2918 12 00 («prodotto in esame»).

(13)

Il prodotto in esame è usato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso della produzione nell’Unione, oppure mediante sintesi chimica da composti petrolchimici, come nel caso della produzione nella RPC. Dai sottoprodotti della vinificazione si ottiene solamente l’acido L(+) tartarico. La produzione sintetica consente di fabbricare sia l’acido L(+) tartarico che l’acido DL-tartarico. Entrambi i tipi costituiscono il prodotto in esame e presentano impieghi analoghi.

2.   Prodotto simile

(14)

Come nella precedente inchiesta, si è ritenuto che l’acido tartarico prodotto nella RPC ed esportato nell’Unione, quello prodotto e venduto sul mercato interno del paese di riferimento (Argentina) e quello fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e siano destinati agli stessi usi principali. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

(15)

Entrambe le società menzionate nella domanda di riesame hanno chiesto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale deve essere determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dello stesso regolamento.

(16)

Sono di seguito brevemente sintetizzati, e solo a titolo di riferimento, i criteri relativi al TEM:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2)

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(17)

Entrambi i produttori della RPC hanno presentato domanda di TEM, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sono state esaminate tutte le richieste di TEM presentate e sono state effettuate verifiche in loco presso le sedi di queste società che hanno collaborato.

(18)

Il TEM è stato rifiutato a entrambe le società ai sensi del criterio 1 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sulla base di elementi di prova attestanti che il prezzo della materia prima principale, il benzene, era distorto. Dal confronto tra i prezzi sul mercato interno della RPC, utilizzando come fonte i prezzi di acquisto di un produttore che ha collaborato, e i prezzi praticati in altri paesi a economia di mercato è emersa una differenza di prezzo compresa fra il 19 % e il 51 % durante il periodo dell’inchiesta. La RPC impone un dazio del 40 % all’importazione del benzene (anche se, di fatto, tale dazio non era in vigore durante il PIR) e non rimborsa nessuna parte dell’IVA (17 %) imposta all’esportazione. Sono state riscontrate distorsioni anche a livello del prezzo della materia prima intermedia, l’anidride maleica, acquistata dall’altro produttore che ha collaborato, le cui acquisizioni sono state utilizzate come fonte.

(19)

Il TEM è stato inoltre negato a una società in base ai criteri 2 e 3, data l’esistenza di elementi di prova attestanti prezzi poco elevati per i diritti di utilizzo dei terreni e una sopravvalutazione delle attività della società come garanzia per un prestito concesso da una banca di proprietà dello Stato.

(20)

Dopo la loro comunicazione, entrambe le società hanno contestato le conclusioni della Commissione. Nessuna delle società è stata tuttavia in grado di spiegare il prezzo poco elevato del benzene sul mercato della RPC. La società di cui al considerando 19 ha fornito una serie di documenti per contestare le conclusioni della Commissione in merito ai prezzi dei diritti di utilizzo dei terreni e alla valutazione delle loro attività. Tuttavia, poiché tali documenti erano stati richiesti durante la visita di ispezione e non erano stati forniti, si è deciso che queste informazioni non potevano essere verificate né utilizzate.

(21)

Il TEM viene pertanto negato a entrambe le società.

(22)

Entrambe le società soddisfano tuttavia i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e possono pertanto beneficiare di un dazio antidumping individuale basato sui loro prezzi all’esportazione.

2.   Paese di riferimento

(23)

Il valore normale deve essere determinato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato appropriato («paese di riferimento») oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese di riferimento ad altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(24)

Come nell’inchiesta iniziale, l’Argentina è stata proposta nell’avviso di apertura come paese di riferimento appropriato ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, una società in India e una società in Australia sono state identificate come possibili produttori alternativi in un paese terzo a economia di mercato. Nessuna delle due società ha tuttavia risposto al questionario che è stato inviato loro.

(25)

Un produttore di acido tartarico in Argentina ha collaborato all’inchiesta rispondendo al questionario. L’inchiesta ha mostrato che in Argentina esiste un mercato competitivo per l’acido tartarico, con due produttori locali in concorrenza e importazioni da paesi terzi. Il volume di produzione in Argentina corrisponde a oltre il 20 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell’Unione. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

(26)

Si conclude pertanto, come nella precedente inchiesta, che l’Argentina costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.   Valore normale

(27)

Il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni trasmesse dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato. Anche se il produttore del paese di riferimento ha effettuato vendite del prodotto in esame sul mercato interno, dato il diverso metodo di produzione di Argentina e RPC, che incide significativamente sui prezzi e sui costi, è stato deciso di costruire il valore normale invece di utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno. Il costo delle materie prime in Argentina è stato sostituito dal prezzo medio di mercato per il benzene e le SGAV in Argentina sono state adeguate per rispecchiare meglio il mercato interno della RPC.

(28)

Il valore normale per l’acido L(+) tartarico (fabbricato dal produttore argentino) è stato quindi costruito a partire dal costo di produzione dell’acido L(+) tartarico in Argentina, tenendo conto della differenza nei metodi di produzione tra Argentina e RPC.

(29)

Dato che il produttore argentino non fabbricava acido DL tartarico, il valore normale è stato anche costruito utilizzando la differenza di prezzo riscontrata tra i due tipi di prodotto.

4.   Prezzo all’esportazione

(30)

I prezzi all’esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente nell’Unione per entrambi i produttori esportatori della RPC.

5.   Confronto

(31)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze a livello di trasporti, assicurazione e imposte indirette, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

6.   Margini di dumping

(32)

Per entrambe le società la media ponderata del valore normale per ciascun prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione per lo stesso tipo di prodotto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

(33)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou

13,1 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

8,3 %

7.   Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

(34)

Nella domanda di riesame si sosteneva che i due produttori esportatori della RPC non dovevano più beneficiare del TEM e che tale mutamento di circostanze era di carattere duraturo. Considerati i motivi di rifiuto del TEM, si può ritenere che le conclusioni del presente riesame siano di carattere duraturo. In base agli elementi di prova disponibili, il prezzo del benzene nella RPC era oggetto di distorsioni già prima del PIR e non vi è alcun elemento che dimostri che il governo della RPC abbia posto fine a tali distorsioni o intenda farlo.

(35)

Per quanto riguarda i motivi specifici per la società di cui al considerando 19, anche questi sono di carattere duraturo in quanto incidono sui costi e sulle decisioni della società per un periodo di tempo considerevole. Non si tratta di elementi che avrebbero potuto influenzare l’inchiesta iniziale nel cui ambito era stato concesso il TEM a tale società.

D.   MODIFICA DELLE MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE

(36)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che l’attuale riesame antidumping debba modificare il livello delle misure in vigore sulle importazioni di acido tartarico originario della RPC.

(37)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale presentare osservazioni in seguito alla comunicazione delle conclusioni.

(38)

Una società della RPC ha risposto alla comunicazione contestando ancora una volta le conclusioni che hanno portato a rifiutare il TEM a causa della distorsione del prezzo della materia prima principale. Tale società non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni e le sue argomentazioni sono state pertanto respinte. La società ha inoltre chiesto ulteriori informazioni sugli adeguamenti di cui al considerando 27, ma tale richiesta è stata rifiutata in quanto, per soddisfarla, sarebbe stato necessario divulgare i costi e i metodi di produzione dell’unico produttore in Argentina.

(39)

L’industria dell’Unione ha risposto alla comunicazione contestando il ricorso a un valore normale costruito invece che ai prezzi di vendita sul mercato interno del paese di riferimento e contestando altresì gli adeguamenti di cui sopra apportati al valore normale costruito per tener conto delle differenze tra Argentina e RPC a livello di materie prime e processi produttivi.

(40)

Il ricorso a un valore normale costruito invece che ai prezzi praticati dall’Argentina non può essere considerato un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Nell’inchiesta iniziale entrambe le società della RPC avevano ottenuto il TEM e il valore normale era stato pertanto ricavato dai prezzi da esse praticati sul mercato interno. In questo caso il TEM è stato negato a entrambe le società e quindi non è più possibile utilizzare lo stesso metodo.

(41)

L’industria dell’Unione ha inoltre affermato che la Commissione, per calcolare i margini individuali dei due esportatori interessati dal presente riesame, avrebbe dovuto utilizzare il metodo fissato nell’inchiesta iniziale per il calcolo del dazio residuo per la RPC. Tale argomentazione è stata respinta poiché il dazio residuo è stato calcolato per le società che non avevano collaborato nell’inchiesta iniziale. Tale calcolo non è quindi paragonabile al calcolo di un dazio individuale per un esportatore che ha collaborato e al quale è stato negato il TEM.

(42)

Gli adeguamenti di cui sopra apportati al valore normale sono stati necessari per garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione di un acido tartarico di sintesi e un valore normale basato su un processo di produzione naturale. Lo stesso calcolo effettuato utilizzando i prezzi di vendita sul mercato interno in Argentina, adeguando poi il valore normale e/o il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, non avrebbe garantito un confronto equo. Questi argomenti sono quindi stati respinti.

E.   IMPEGNI

(43)

Un produttore esportatore della RPC ha proposto un impegno sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Il prodotto in esame non è adatto a un impegno su prezzi fissi a causa della volatilità del prezzo all’esportazione. Per ovviare a tale problema il produttore esportatore ha proposto una clausola d’indicizzazione, senza però precisare come tale indicizzazione sarebbe stata calcolata. È stata anche proposta un’indicizzazione basata sul prezzo distorto del benzene sul mercato interno della RPC, proposta che non ha potuto essere accettata.

(44)

Detto produttore esportatore, inoltre, fabbrica vari tipi di altri prodotti chimici, che può vendere ad acquirenti comuni nell’Unione europea tramite operatori commerciali collegati. Ciò potrebbe comportare un rischio elevato di compensazione incrociata e rendere assai difficile un controllo efficace.

(45)

Esistono inoltre vari tipi di prodotto in esame, che non sono facili da distinguere e presentano notevoli differenze di prezzo. I diversi prezzi minimi all’importazione proposti dal produttore esportatore renderebbero quindi il controllo impossibile. Stante quanto precede, si è concluso che le offerte di impegno non possono essere accettate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, è modificata come segue:

«Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, Changzhou

13,1 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

8,3 %

A689

Tutte le altre società (Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd, Hangzhou — codice addizionale TARIC A687).

34,9 %

A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 23 del 27.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 1.

(4)  GU L 108 del 20.4.2012, pag. 1.

(5)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3.

(6)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 16.


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