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Document 32012R0625

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 625/2012 della Commissione, dell' 11 luglio 2012 , recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 29 giugno al 6 luglio 2012 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

    GU L 180 del 12.7.2012, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/625/oj

    12.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 180/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 625/2012 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 luglio 2012

    recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 29 giugno al 6 luglio 2012 nell'ambito del sottocontingente III del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (3) ha aperto un contingente tariffario annuo globale per l'importazione di 3 112 030 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Detto contingente è suddiviso in quattro sottocontingenti.

    (2)

    L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008 ha suddiviso il sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125) in quattro sottoperiodi trimestrali e ha fissato in 594 597 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 3, per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012.

    (3)

    Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 29 giugno 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 luglio 2012, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

    (4)

    È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui al regolamento (CE) n. 1067/2008 per il sottoperiodo contingentale in corso.

    (5)

    Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008, presentata dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 29 giugno 2012 alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 luglio 2012, dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 2,634753 %.

    2.   È sospeso, per il sottoperiodo contingentale in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 6 luglio 2012 nell'ambito del sottocontingente III di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2012

    Per la Commissione, a nome del presidente

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

    (3)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.


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