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Document 32012R0368

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

    GU L 116 del 28.4.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/368/oj

    28.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 368/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 2012

    recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012.

    (2)

    A norma dell’allegato IIB, punto 4, del regolamento (UE) n. 44/2012, la Commissione riesamina i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti relativi al cicerello per il 2012 nelle zone in questione sulla base dei pareri scientifici forniti per ciascuna delle sette zone di gestione definite in detto allegato.

    (3)

    Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha emesso il proprio parere in merito al cicerello il 1o marzo 2012, nel quale si indica che è opportuno che le catture nella zona di gestione 1 siano limitate a 23 000 tonnellate rispetto al quantitativo iniziale di 200 000 tonnellate per tale zona fissato nel regolamento (UE) n. 44/2012.

    (4)

    Il CIEM raccomanda inoltre che siano ammesse catture fino a 5 000 tonnellate in ciascuna delle zone di gestione 2, 3 e 4 al fine di consentire il monitoraggio dello stock in dette zone, che per le catture nella zona di gestione 6 non sia consentito un aumento superiore a 420 tonnellate rispetto a quanto fissato per il 2011 e che non siano consentite catture nelle zone di gestione 5 e 7.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.


    ALLEGATO

    Nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa alla specie cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie

    :

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    (SAN/2A3A4.)

    Danimarca

    17 376 (2)

    TAC analitico

    Regno Unito

    380 (2)

    Germania

    26 (2)

    Svezia

    638 (2)

    Unione

    18 420 (2)

    Norvegia

    20 000

    TAC

    38 420

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IIB:

    Zona

    :

    acque UE delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/*234_1)

    (SAN/*234_2)

    (SAN/*234_3)

    (SAN/*234_4)

    (SAN/*234_5)

    (SAN/*234_6)

    (SAN/*234_7)

    Danimarca

    2 830

    4 717

    4 717

    4 717

    0

    395

    0

    Regno Unito

    62

    103

    103

    103

    0

    9

    0

    Germania

    4

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    Svezia

    104

    173

    173

    173

    0

    15

    0

    Unione

    3 000

    5 000

    5 000

    5 000

    0

    420

    0

    Norvegia

    20 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    23 000

    5 000

    5 000

    5 000

    0

    420


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

    Condizioni speciali:

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IIB:

    Zona

    :

    acque UE delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/*234_1)

    (SAN/*234_2)

    (SAN/*234_3)

    (SAN/*234_4)

    (SAN/*234_5)

    (SAN/*234_6)

    (SAN/*234_7)

    Danimarca

    2 830

    4 717

    4 717

    4 717

    0

    395

    0

    Regno Unito

    62

    103

    103

    103

    0

    9

    0

    Germania

    4

    7

    7

    7

    0

    1

    0

    Svezia

    104

    173

    173

    173

    0

    15

    0

    Unione

    3 000

    5 000

    5 000

    5 000

    0

    420

    0

    Norvegia

    20 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    23 000

    5 000

    5 000

    5 000

    0

    420


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