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Document 32012R0368
Commission Implementing Regulation (EU) No 368/2012 of 27 April 2012 amending Council Regulation (EU) No 44/2012 fixing for 2012 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreement
Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2012 della Commissione, del 27 aprile 2012 , recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
GU L 116 del 28.4.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 368/2012 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012. |
(2) |
A norma dell’allegato IIB, punto 4, del regolamento (UE) n. 44/2012, la Commissione riesamina i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti relativi al cicerello per il 2012 nelle zone in questione sulla base dei pareri scientifici forniti per ciascuna delle sette zone di gestione definite in detto allegato. |
(3) |
Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha emesso il proprio parere in merito al cicerello il 1o marzo 2012, nel quale si indica che è opportuno che le catture nella zona di gestione 1 siano limitate a 23 000 tonnellate rispetto al quantitativo iniziale di 200 000 tonnellate per tale zona fissato nel regolamento (UE) n. 44/2012. |
(4) |
Il CIEM raccomanda inoltre che siano ammesse catture fino a 5 000 tonnellate in ciascuna delle zone di gestione 2, 3 e 4 al fine di consentire il monitoraggio dello stock in dette zone, che per le catture nella zona di gestione 6 non sia consentito un aumento superiore a 420 tonnellate rispetto a quanto fissato per il 2011 e che non siano consentite catture nelle zone di gestione 5 e 7. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.
ALLEGATO
Nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 44/2012, la voce relativa alla specie cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
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Danimarca |
17 376 (2) |
TAC analitico |
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Regno Unito |
380 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
26 (2) |
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Svezia |
638 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
18 420 (2) |
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Norvegia |
20 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
38 420 |
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Condizioni speciali: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IIB:
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(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.
Condizioni speciali:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IIB:
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||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/*234_1) |
(SAN/*234_2) |
(SAN/*234_3) |
(SAN/*234_4) |
(SAN/*234_5) |
(SAN/*234_6) |
(SAN/*234_7) |
|||
Danimarca |
2 830 |
4 717 |
4 717 |
4 717 |
0 |
395 |
0 |
|||
Regno Unito |
62 |
103 |
103 |
103 |
0 |
9 |
0 |
|||
Germania |
4 |
7 |
7 |
7 |
0 |
1 |
0 |
|||
Svezia |
104 |
173 |
173 |
173 |
0 |
15 |
0 |
|||
Unione |
3 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
420 |
0 |
|||
Norvegia |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totale |
23 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
420 |
0» |