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Document 32012R0164

Regolamento (UE) n. 164/2012 della Commissione, del 24 febbraio 2012 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

GU L 53 del 25.2.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/164/oj

25.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/1


REGOLAMENTO (UE) N. 164/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2012

che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno Unito ha presentato domanda di registrazione come indicazione geografica per il «Somerset Cider Brandy» (acquavite di sidro di mele del Somerset) nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Il «Somerset Cider Brandy» è un’acquavite di sidro di mele prodotto tradizionalmente nella contea del Somerset nel Regno Unito. Si tratta di un prodotto specifico, invecchiato in fusti e ottenuto dalla distillazione di sidro prodotto esclusivamente con mele coltivate nel Somerset.

(2)

La domanda di registrazione del nome «Somerset Cider Brandy» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) ai fini della procedura di opposizione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008.

(3)

La Spagna si è opposta alla registrazione del «Somerset Cider Brandy» sostenendo che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II del regolamento deve recare la denominazione di vendita attribuitale nel suddetto allegato. In particolare, il punto 10 dell’allegato II definisce «l’acquavite di sidro» come una bevanda spiritosa ottenuta mediante la distillazione del sidro, e il punto 5 dell’allegato definisce il «brandy» come una bevanda spiritosa ottenuta da acquaviti di vino. È stato inoltre sostenuto che l’utilizzo del termine «brandy» come parte dell’indicazione geografica relativa ad un’acquavite di sidro potrebbe indurre in errore il consumatore riguardo la vera natura del prodotto.

(4)

Il «Somerset Cider Brandy» è un prodotto ormai consolidato nel Regno Unito e i consumatori lo conoscono da molto tempo come «acquavite di sidro di mele». Gode di un’ottima reputazione e costituisce una parte fondamentale del patrimonio della contea del Somerset. Esigere che i produttori modifichino l’utilizzo del termine non sarebbe proporzionato all’obiettivo di riservare il termine «brandy» soltanto alle acquaviti di vino, poiché potrebbe causare pregiudizio all’economia regionale della contea del Somerset e non corrisponderebbe più alle aspettative dei consumatori interessati, abituati ormai a quel tipo di bevanda.

(5)

Il «Somerset Cider Brandy» non è molto noto nel resto dell’Unione. Per informare il consumatore sulla vera natura del prodotto in tutti gli Stati membri ed evitare così qualsiasi rischio di confusione, è opportuno stabilire l’obbligo di inserire nell'etichetta la corrispondente denominazione di vendita «acquavite di sidro di mele». Alla luce di quanto precede, è necessario registrare il nome «Somerset Cider Brandy» come indicazione geografica nell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.

(6)

L’indicazione geografica «vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej» è registrata nella categoria 15 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, che corrisponde a «Vodka». Tuttavia, in base alle caratteristiche del prodotto, la classificazione appropriata sarebbe «Vodka aromatizzata». Di conseguenza, si dovrebbe aggiungere una nuova categoria 31 «Vodka aromatizzata» nell’allegato III del suddetto regolamento per questa indicazione geografica.

(7)

L’indicazione geografica «Irish Cream» è registrata nella categoria 32 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 come originaria dell’Irlanda. È necessario specificare che tale indicazione geografica comprende anche il prodotto corrispondente realizzato in Irlanda del Nord.

(8)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza.

(9)

Per agevolare il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 a quelle del presente regolamento, occorre consentire la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad esaurimento e l’utilizzo delle etichette stampate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, e ciò fino al 31 dicembre 2012.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato come segue:

1)

nella categoria 10 «Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» è aggiunta la voce seguente:

 

«Somerset Cider Brandy  (3)

Regno Unito

2)

nella categoria 15 «Vodka», è soppressa la sesta voce:

 

«vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polonia»

3)

dopo la categoria 30 «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», è inserita la voce seguente relativa alla categoria 31 «Vodka aromatizzata»:

«31.   

Vodka aromatizzata

 

vodka di erbe della pianura del Podlasie settentrionale aromatizzata con un estratto di erba di bisonte/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Polonia»

4)

nella categoria 32, la voce relativa a «Irish Cream» è sostituita dalla seguente:

 

«Irish Cream  (4)

Irlanda

Articolo 2

Le bevande spiritose che non soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 110/2008, come modificate dall’articolo 1 del presente regolamento, continuano a essere vendute fino a esaurimento delle scorte.

Le etichette stampate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(2)  GU C 242 del 9.10.2009, pag. 22.

(3)  L’indicazione geografica “Somerset Cider Brandy” deve essere accompagnata dalla denominazione di vendita “acquavite di sidro di mele”.»;

(4)  L’indicazione geografica Irish Cream comprende il corrispondente liquore prodotto in Irlanda e Irlanda del Nord.»


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