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Document 32012R0093

Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012 , relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 33 del 4.2.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2023; abrogato da 32023R1416

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/93/oj

4.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 93/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2012

relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda concerne l'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere dell'11 ottobre 2011 (2) che nelle condizioni d'impiego proposte il Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) non ha effetti dannosi sulla salute umana e animale o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi, riducendo il pH ed aumentando la conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Per motivi di coerenza è opportuno estendere a tutte le specie animali l'autorizzazione di detto additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, in linea con le precedenti autorizzazioni di additivi simili.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11):2408.


ALLEGATO

Numero d'identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU /kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati

1k20812

Lactobacillus plantarum

(DSM 8862 e DSM 8866)

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) contenente almeno 3 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto 1:1)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866)

 

Metodo di analisi  (1):

 

Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento su piastra (spread plate) (EN 15787)

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare temperatura e periodo di conservazione.

2.

Dose minima di additivo in caso di utilizzo senza combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati: 3 × 108 CFU/kg (rapporto 1:1) di materiale fresco.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione.

24 febbraio 2022


(1)  Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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