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Document 32012R0093
Commission Implementing Regulation (EU) No 93/2012 of 3 February 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus plantarum (DSM 8862 and DSM 8866) as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012 , relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 93/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012 , relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 33 del 4.2.2012, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2023; abrogato da 32023R1416
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 93/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2012
relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere dell'11 ottobre 2011 (2) che nelle condizioni d'impiego proposte il Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) non ha effetti dannosi sulla salute umana e animale o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi, riducendo il pH ed aumentando la conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Per motivi di coerenza è opportuno estendere a tutte le specie animali l'autorizzazione di detto additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, in linea con le precedenti autorizzazioni di additivi simili. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2408.
ALLEGATO
Numero d'identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU /kg di materiale fresco |
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Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati |
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1k20812 |
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Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) |
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Tutte le specie animali |
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24 febbraio 2022 |
(1) Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx