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Document 32012R0061

Regolamento di esecuzione (UE) n. 61/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda la gestione dello zucchero concessioni CXL

GU L 22 del 25.1.2012, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/61/oj

25.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 22/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 61/2012 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda la gestione dello zucchero concessioni CXL

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 148 e l’articolo 156, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), prevede che per lo «zucchero concessioni CXL» (specifiche per paese) recante i numeri d’ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo «zucchero Balcani», le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione.

(2)

Per lo «zucchero concessioni CXL» recante il numero d’ordine 09.4320 (qualsiasi paese terzo) non è necessario presentare il titolo di esportazione.

(3)

La semplificazione dei requisiti amministrativi per aver accesso allo «zucchero concessioni CXL» da importare nell’Unione, mediante la soppressione dell’obbligo di presentare il titolo di esportazione per le concessioni specifiche per paese, permette di incoraggiare la concorrenza tra gli operatori e di garantire un migliore funzionamento del mercato. Poiché l’immissione in libera pratica continua a essere subordinata alla presentazione di un certificato di origine, detta semplificazione può essere conseguita lasciando impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per accertare la corretta esecuzione delle operazioni.

(4)

Al fine di agevolare la transizione verso i requisiti amministrativi semplificati, è opportuno prevedere la possibilità di rinviare la loro applicazione al 1o febbraio 2012.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.

(6)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 891/2009, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per lo “zucchero Balcani”, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, redatti conformemente al modello di cui all’allegato II, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo menzionato nelle domande di titoli di importazione non può essere superiore a quello figurante nei titoli di esportazione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


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